Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Commissione regionale per l’impiego

Delibera n. 180/2001 adottata nella seduta del 14 novembre 2001

La Commissione regionale per l’impiego

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
VISTO l’art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche;
VISTO l’art. 9 bis della Legge n. 608/96;
VISTO l’art. 1 della L.R. n. 12/91;
VISTO l’art. 8 della L.R. n. 8/99;
VISTO il D.P.R. n. 487/94;
VISTA la circolare ministeriale n. 29 del 1989;
VISTE le deliberazioni della Commissione Regionale per l’impiego nn. 38; 138; 255; 314;
VISTA la deliberazione della medesima Commissione in data 15.03.1995;
VISTA la richiesta dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e P.I. n. 3250 del 14.02.2001, concernente la selezione per la copertura di n. 267 posti di operatore del ruolo tecnico dei beni culturali, successivamente ridotti a n. 260;
VISTO il parere espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana in data 29.03.2001;
VISTA la nota n. 21471 del 27.09.2001, con la quale il predetto Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e P.I., nel riscontrare la richiesta dell’Ufficio Regionale del Lavoro in data 4.04.2001, ha indicato, le qualifiche inserite nel prontuario ministeriale equivalenti ai profili professionali oggetto delle selezioni;

D E L I B E R A

  1. Ai fini dele assunzioni di cui in premessa, saranno considerate valide per l’accesso alle selezioni, oltre che le qualifiche indicate nella nota dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e P.I. n. 21471 del 27.04.2001, le qualifiche ad esse equiparabili per contenuti e livelli di professionalità, secondo le modalità indicate ai punti 3. e 4.
  2. Riguardo alla qualifica di operatore informatico, restano, altresì, valide le equiparazioni effettuate con la delibera del 15.03.1995, di cui in premessa.
  3. Le SS.CC.I.C.A. acquisiranno con riserva le istanze nelle quali gli interessati indichino, ai fini della partecipazione alla selezione, qualifiche aventi denominazione diversa da quelle individuate dall’Assessorato Regionale ai BB.CC.
  4. Le medesime SS.CC.I.C.A. comunicheranno all’U.R.L.M.O., per il tramite degli U.P.L.M.O., l’elenco delle qualifiche di cui al punto 3., ai fini della adozione, da parte della Commissione Regionale per l’impiego, delle determinazioni in ordine alla eventuale equipollenza, fermi restando i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico.
  5. Le comunicazioni relative al punto 4. dovranno essere effettuate da parte delle SS.CC.I.C.A., in unico contesto, entro 15 giorni dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle istanze.
  6. Le qualifiche possedute dovranno essere fatte valere dagli interessati, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento, entro l’ultimo giorno di pubblicazione all’albo delle SS.CC.I.C.A. della nota nota n. 21471 del 27.09.2001. Resta fermo, ai fini della priorità nell’avviamento prevista dall’art. 9 bis, della Legge n. 608/96, il possesso di dette qualifiche nell’ambito della graduatoria annuale valevole per l’anno 2000, riferita al 31.12.1999.
  7. I competenti organi del collocamento cureranno di dare la massima diffusione, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili, ai contenuti della nota n. 21471 del 27.09.2001 e della presente deliberazione, anche al fine di consentire la rimodulazione dell’istanza agli aspiranti in possesso dei requisiti i quali, anteriormente alla sospensione delle procedure, imposta dalla richiesta di parere all’Ufficio Legislativo e legale, avevano avanzato l’istanza stessa prescindendo dalle qualifiche professionali occorrenti ai fini dell’accesso.

IL SEGRETARIO (Ernesto Biondo)
IL PRESIDENTE (On. Avv. Raffaele Stancanelli)

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