Art. 32 Prevenzione rischio sismico (integrato dall'art. 76, comma 44, della L.R. 20/2003)
1.
Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non
si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista
ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio
1974, n. 64.
2.
Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa
e del collaudatore statico, qualora operante
in corso d'opera,
circa l'osservanza delle norme sismiche adottate
per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi
possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta
presentazione del progetto
e della relazione
geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo
del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.
3.
Ai sensi dell'articolo 4
della legge regionale
6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio
del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di
richiesta di integrazioni di atti,
che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro
15 giorni dalla ricezione
degli atti.
4.
Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria,
l'autorizzazione si intende resa,
in
mancanza di motivato provvedimento di diniego,
secondo le procedure previste nel presente
articolo.
5.
Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero
introdurre alle opere previste nel progetto
originario seguono le medesime procedure
dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
6.
La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del
Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore
dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti,
entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine
la stessa si intende comunque resa.
Omississ…..