LEGGE REGIONALE 19 maggio 2003, n. 7

 

Art. 32 Prevenzione rischio sismico (integrato dall'art. 76, comma 44, della L.R. 20/2003)

 

1.   Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

2.   Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa  e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati,   dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto e della relazione geologica rilasciata dall'Ufficio del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale   deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.

 

3.   Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

 

4.   Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.

 

5.   Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

6.   La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.

 

Omississ…..