OGGETTO: DPR 380/2001 e DM 14/01/2008.Collaudo statico
ESTRATTO SINTETIZZATO DEL PARERE del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezione Prima CSL N.155/2010
La Sezione vista la nota con la quale il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana ha trasmesso la richiesta di un parere riguardante l’ oggetto, ha rilevato che:
Il collaudo statico aveva come oggetto, inizialmente, le opere in conglomerato cementizio semplice od armato (Regio Decreto 16/11/1939, n. 2229) , oggetto poi rideterminato dalla Legge 1086/71 e dal DPR n. 380/2001 nelle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
In applicazione della Legge 64/1974 sono stati poi emanati vari decreti recanti norme tecniche che hanno definito, fra l'altro, specifiche modalità di collaudo statico per gli edifici in muratura (DM 20/11/1987), per le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (DM 21/01/1981), per i ponti stradali (02/08/1980), per le dighe (DM 24/03/1982).
Da ultimo il legislatore ha inteso riunire tale complesso di norme, riguardanti il collaudo statico, in unico testo coordinato “Norme tecniche per le costruzioni” emanato il con DM 14/01/2008 (NTC 2008), che rappresenta il testo attualmente in vigore.
Nelle NTC 2008, infatti, è trattato, in termini generali, anche il tema del collaudo statico. In particolare il capitolo 9, interamente dedicato a tale argomento, si apre con la seguente enunciazione: il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante.
Il testo richiamato, riconducendo ad unitarietà le disposizioni contenute in diversi atti normativi, estende concettualmente l'attività di collaudo statico, così come precisato dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009, a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. La finalità di tale attività, come recita sempre la citata Circolare, è volta a garantire la sicurezza dell'opera e conseguentemente la pubblica incolumità.
La Sezione, pertanto, in base al disposto delle norme tecniche in vigore, osserva che il collaudo statico deve riguardare, sicuramente, tutti gli interventi aventi ad oggetto le parti dell'opera che svolgono funzione portante, in qualsiasi materiale realizzate.
In merito la Sezione ritiene che, pur in assenza di una norma di rango primario che estenda a tutte le strutture indipendentemente dal materiale impiegato le procedure previste dall'art. 7 della Legge 1086/71 e dall'art. 67 del DPR 380/01, le procedure predette, possano essere utilmente adottate per tutte le strutture con qualsiasi materiale realizzate. Resta in ogni caso obbligatoria l'esecuzione del collaudo statico di tutte le strutture portanti, anche se diverse da quelle nominate dalla Legge 1086/71.
In ogni caso, la Sezione ritiene che rientri nella sfera dell'ineludibile ed autonoma assunzione di responsabilità che compete a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti (in particolare gli uffici tecnici), stabilire la necessità o meno di dare corso alle procedure del collaudo statico, nel rispetto della finalità sostanziale della norma, volta a garantire la sicurezza dell'opera e conseguentemente la pubblica incolumità.
NTC 2008 – Cap. 9 COLLAUDO STATICO
9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.
C9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
Il Cap.9 delle NTC detta disposizioni minime per l’esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.
Le finalità del collaudo statico previsto dal T.U. dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.
Per consentire l’utilizzazione ovvero l’esercizio delle costruzioni disciplinate dalle NTC è necessario in ogni caso il preventivo rilascio del certificato di collaudo statico, contenente la dichiarazione di collaudabilità delle relative opere strutturali, da parte del Collaudatore.
Il Collaudatore statico é tenuto ad ispezionare l’opera, nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali.