Regolamenti Attuativi


DECRETO ASSESSORIALE DEL 26 FEBBRAIO 2001 N. 01

Disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia

 

L’ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA        la legge regionale 12 agosto 1989 n. 14, ed in particolare l'art. 7 che istituisce presso la Presidenza della Regione il Fondo Regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;

VISTO       il D.P.R.S. del 21 novembre 1998 con il quale sono state determinate le modalità di erogazione del contributo di cui all’art. 7 della L.r. 14/89;

VISTA        la legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, che reca nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari;

VISTO       in particolare l'art. 9 della legge regionale 20/99, che detta una nuova disciplina per l’accesso al fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;

VISTO       il comma 3° dello stesso articolo, che prevede la fissazione con decreto del Presidente della Regione delle modalità, dei termini di presentazione delle istanze e del procedimento di trattazione;

VISTO       il D.P. n. 190/S.G. dell'11.9.2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale 13.9.1999, n.20;

RITENUTO di dover determinare la disciplina del Fondo per la Costituzione di Parte Civile;

 

D E C R E T A

ART. 1

Beneficiari

1)      Possono accedere al Fondo Regionale per le parti civili nei processi contro la mafia:

a)      i familiari delle vittime della violenza mafiosa;

b)      i soggetti privati – siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche – che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non;

c)      i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

d)      i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

2)      Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono da considerarsi familiari il coniuge, i  parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis del C.P..

ART. 2

Oggetto del contributo

1)      Oggetto del contributo sono le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo, ed in particolare:

a)      le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

b)      le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

2)      Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente comma.

3)      Coloro che hanno ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare istanza di accesso al contributo per le spese di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 non coperte da detto rimborso.

4)      Ai Comuni di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), spetta un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili.

5)      Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20,  in caso di cumulo di benefici l’avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanze ad altra amministrazione.

ART. 3

Istanza

1)      L'istanza, redatta conformemente al modello di cui all’allegato A del presente decreto, deve essere debitamente sottoscritta e indirizzata al Presidente della Regione – Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.

2)      Nell'istanza deve essere dichiarato:

a)      di essere stato ammesso quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;

b)      di essere o non essere stato ammesso al gratuito patrocinio;

c)      di non avere goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile ovvero di avere fatto istanza o di avere ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di concessione del beneficio);

d)      di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.;

e)      l'impegno a restituire all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto nell'eventualità che:

-        dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto della costituzione di parte civile;

-        altro ente provveda alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;

f)        l'impegno a comunicare entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.

3)      All'istanza devono essere allegati:

a)      parcella del legale debitamente vistata per congruità dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

b)      le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per spese di viaggio e di soggiorno;

c)      schema di atto di cessione in favore della Regione Siciliana del credito, anche eventuale e futuro, che il beneficiario potrà vantare nei confronti degli autori del reato, redatto in conformità all’allegato B del presente decreto;

d)      il codice fiscale;

e)      eventuale procura speciale per la sottoscrizione dell’atto di cessione e/o per la riscossione del contributo;

f)        copia dell'eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma.

ART. 4

Procedimento

1)      L’Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, avvalendosi, ove istituite, delle competenti Sezioni Provinciali, cura l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.

2)      Il Presidente della Regione, su proposta dell'Ufficio Speciale provvede semestralmente alla valutazione delle istanze. Le valutazioni sono effettuate entro il 15 marzo di ciascun anno per le istanze presentate nel II semestre del precedente anno ed entro il 15 settembre di ciascun anno per istanze presentate nel I semestre dello stesso anno.

3)      Ove la disponibilità del Fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, entro i successivi trenta giorni il Presidente procede al pagamento dei contributi;

4)      Nel caso in cui la disponibilità del Fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte, il Presidente della Regione, nei medesimi tempi, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutte le richieste accolte.

5)      Le istanze ritenute ammissibili e non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'anno di riferimento parteciperanno al riparto negli anni successivi.

ART. 5

Recupero del contributo

1)      Si procederà al recupero del contributo nell'eventualità che:

a)      dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa, ovvero non ascrivibilità ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile;

b)      altro ente provveda alla erogazione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;

c)      siano state presentate dichiarazioni mendaci.

2)      Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora i benefici concessi comportino un rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero del contributo solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.

ART. 6

Norme transitorie

Le istante presentate, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989 n. 14 e dell’art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999 n.20, e non esitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, saranno espletate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R.S. del 21 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì

L'ASSESSORE

(On.le Dott. Giuseppe Drago)


 

 

ALLEGATO A

Al Presidente della Regione Siciliana

Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa

Piazza Sturzo, 36

90141 - Palermo

 

 

Oggetto:  Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, per l’accesso al fondo per le parti civili nei processi contro la mafia.

 

_l_ Sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _______________________ il __/__/____ e residente in ________________ via ______________________, __ (c.f.: ________________) nella qualità di ____________________________________________________________________________,

essendo stato ammesso in qualità di parte civile nel procedimento penale n. _____ del __/__/____ ,

C H I E D E

la concessione del contributo per le spese sostenute per la costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a)      di essere stato ammesso quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;

b)      di [essere / non essere] stato ammesso al gratuito patrocinio;

c)      di [avere / non avere] goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile;

d)      di [avere / non avere] fatto istanza di altro beneficio;

e)      di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.;

f)        di impegnarsi a restituire all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto nell'eventualità che:

-        dovesse essere accertata con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto della costituzione di parte civile;

-        altro ente provveda alla concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte civile;

g)      di impegnarsi a comunicare entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.

Si allegano i documenti appresso contrassegnati:

q    La parcella del legale debitamente vistata per congruità dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

q    N. __ fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per spese di viaggio e di soggiorno;

q    il codice fiscale;

q    schema di atto di cessione in favore della Regione Siciliana;

q    procura speciale per la sottoscrizione dell’atto di cessione e/o per la riscossione del contributo;

q    copia dell'istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del primo comma.

Con Osservanza

Luogo e data ____________________________                                             FIRMA


 

 

 

ALLEGATO B

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

UFFICIO SPECIALE PER LA SOLIDARIETA’

ALLE VITTIME DELLA  CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

E DELLA CRIMINALITA’  MAFIOSA

 

Atto di cessione del credito ai sensi della L.r. 13 settembre 1999, n. 20, art. 9

 
Tra

- _______________________________ nat_ a _______________ il __/__/____ e residente in _____________________ via ________________________, n.___, C.F.: _______________ ,

in alternativa

- l’Avv._______________________________ nat_ a _______________ il __/__/____, con studio in _____________________ via ________________________, n.___, C.F.: _______________ , che interviene nel presente atto quale procuratore speciale di ___________________________ nato a _____________________ il __/__/____, giusta procura speciale prot. ______ del __/__/____ in Notaio _____________________ ,

in seguito chiamato per brevità “cedente”

e

la Regione Siciliana C.F.: 80012000826 rappresentata dall’Assessore pro-tempore destinato alla Presidenza della Regione in seguito chiamata per brevità “cessionaria”,

si stipula il presente atto di cessione,  al quale si premette:

-          che la parte cedente si è costituita parte civile nel procedimento penale n. ____ del _______  presso la Corte ____________________, nei confronti di _________________________;

-          che la cedente ha presentato istanza per l’accesso ai contributi previsti dal “Fondo regionale per le parti  civili nei processi contro la mafia” di cui alla L.R. 13 Settembre 1999 n. 20, art. 9;

-          che le spese sostenute dalla parte cedente ammontano a £ ______________ come si evince dalla parcella dell’avv. __________________ regolarmente vistata per congruità dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e/o dalle fatture e ricevute fiscali relative alle spese di soggiorno e di viaggio.

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

 

ARTICOLO 1

La cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, alla cessionaria che accetta, il credito di  £. _____________ vantato nei confronti di  ___________________, giusta sentenza della Corte _______   _____________________________  che condanna gli imputati alla refusione delle spese di costituzione di parte civile a favore del cedente.

in alternativa

La cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, alla cessionaria che accetta, il credito che la stessa potrà eventualmente vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché di quelle relative al procedimento coattivo di recupero e fino ad un importo massimo di £ _______________.

ARTICOLO 2

La cessione ha effetto immediato con immissione del cessionario degli stessi diritti che competono, o competeranno, al cedente.

 

ARTICOLO 3

Il  cessionario si impegna ad erogare il contributo di cui alla legge regionale 13.09.1999, n. 20, art. 9, secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 4

La presente cessione sarà notificata a cura del cessionario alla parte ceduta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 cod. civ.

ARTICOLO 5

Le spese di registrazione e bollo sono a totale carico del cedente che si obbliga ad anticipare a mezzo versamento sul  c/c postale n. 00302901 intestato all’Ufficio Cassa regionale del Banco di Sicilia di Palermo, avendo cura di annotare nello spazio riservato alla causale la seguente dicitura “bollo e registrazione della cessione del credito relativo alle spese per la costituzione di parte civile di  £_______________ nel procedimento penale n. ____ del __/__/____ .

 

Letto, confermato e sottoscritto in Palermo.

 

LA CEDENTE                                                                                     LA CESSIONARIA