Regolamenti Attuativi
DECRETO ASSESSORIALE
DEL 26 FEBBRAIO 2001 N. 01
Disciplina del fondo
regionale per le parti civili nei processi contro la mafia
VISTO lo Statuto della
Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 12
agosto 1989 n. 14, ed in particolare l'art. 7 che istituisce presso la
Presidenza della Regione il Fondo Regionale per le parti civili nei processi
contro la mafia;
VISTO il
D.P.R.S. del 21 novembre 1998 con il quale sono state determinate le modalità di
erogazione del contributo di cui all’art. 7 della L.r. 14/89;
VISTA la legge regionale 13
settembre 1999 n. 20, che reca nuove norme in materia di interventi contro la
mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro
familiari;
VISTO in particolare l'art.
9 della legge regionale 20/99, che detta una nuova disciplina per l’accesso al
fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia;
VISTO il comma 3° dello
stesso articolo, che prevede la fissazione con decreto del Presidente della
Regione delle modalità, dei termini di presentazione delle istanze e del
procedimento di trattazione;
VISTO il D.P. n. 190/S.G.
dell'11.9.2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato
delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale
13.9.1999, n.20;
RITENUTO di dover determinare la disciplina del Fondo per la Costituzione
di Parte Civile;
D E C R E T A
Beneficiari
1)
Possono accedere al
Fondo Regionale per le parti civili nei processi contro la mafia:
a)
i familiari delle
vittime della violenza mafiosa;
b)
i soggetti privati –
siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche – che
abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non;
c)
i comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti;
d)
i soggetti, siano essi
persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per
reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
2)
Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono da considerarsi
familiari il coniuge, i parenti fino al
quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Sono da considerarsi di
natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al
terzo comma dell'art. 416 bis del C.P..
Oggetto del contributo
1)
Oggetto del contributo
sono le spese sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo, ed in
particolare:
a)
le spese, i diritti e gli onorari spettanti al
legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli
avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa
sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del
credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320
del codice di procedura penale;
b)
le spese
di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di
missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di
assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o,
nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle
udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio
per legge.
2)
Coloro che sono stati
ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al
contributo limitatamente alle spese di cui alla lett. b) del precedente comma.
3)
Coloro che hanno
ottenuto altro rimborso per la costituzione di parte civile possono presentare
istanza di accesso al contributo per le spese di cui alle lett. a) e b) del precedente
comma 1 non coperte da detto rimborso.
4)
Ai Comuni di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera c), spetta un contributo pari al 30%
delle spese ritenute ammissibili.
5)
Ai sensi dell’art. 8
della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20,
in caso di cumulo di benefici l’avente diritto è tenuto a presentare,
previamente, istanze ad altra amministrazione.
Istanza
1)
L'istanza, redatta
conformemente al modello di cui all’allegato A del presente decreto, deve
essere debitamente sottoscritta e indirizzata al Presidente della Regione –
Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e
della criminalità mafiosa.
2)
Nell'istanza deve essere
dichiarato:
a)
di essere stato ammesso
quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;
b)
di essere o non essere
stato ammesso al gratuito patrocinio;
c)
di non avere goduto di
altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di parte civile
ovvero di avere fatto istanza o di avere ottenuto altro beneficio (in quest'ultimo
caso dovrà essere allegata copia dell'istanza o del provvedimento di
concessione del beneficio);
d)
di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo
procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31
maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere stato
imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.;
e)
l'impegno a restituire
all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto nell'eventualità che:
-
dovesse essere accertata
con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati
di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto
della costituzione di parte civile;
-
altro ente provveda alla
concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte
civile;
f)
l'impegno a comunicare
entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro
beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
3)
All'istanza devono
essere allegati:
a)
parcella del legale
debitamente vistata per congruità dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
b)
le fatture e le ricevute
fiscali comprovanti le spese sostenute per spese di viaggio e di soggiorno;
c)
schema di atto di
cessione in favore della Regione Siciliana del credito, anche eventuale e
futuro, che il beneficiario potrà vantare nei confronti degli autori del reato,
redatto in conformità all’allegato B del presente decreto;
d)
il codice fiscale;
e)
eventuale procura
speciale per la sottoscrizione dell’atto di cessione e/o per la riscossione del
contributo;
f)
copia dell'eventuale
istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al rimborso
delle spese di costituzione di parte civile, come previsto alla lett. b) del
primo comma.
Procedimento
1)
L’Ufficio Speciale per
la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità
mafiosa, avvalendosi, ove istituite, delle competenti Sezioni Provinciali, cura
l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici garantendo che
l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima
speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.
2)
Il Presidente della
Regione, su proposta dell'Ufficio Speciale provvede semestralmente alla
valutazione delle istanze. Le valutazioni sono effettuate entro il 15 marzo di
ciascun anno per le istanze presentate nel II semestre del precedente anno ed
entro il 15 settembre di ciascun anno per istanze presentate nel I semestre
dello stesso anno.
3)
Ove la disponibilità del
Fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti le richieste accolte,
entro i successivi trenta giorni il Presidente procede al pagamento dei
contributi;
4)
Nel caso in cui la
disponibilità del Fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle
spese inerenti le richieste accolte, il Presidente della Regione, nei medesimi
tempi, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra
tutte le richieste accolte.
5)
Le istanze ritenute
ammissibili e non soddisfatte o non integralmente soddisfatte nell'anno di
riferimento parteciperanno al riparto negli anni successivi.
Recupero del contributo
1)
Si procederà al recupero
del contributo nell'eventualità che:
a)
dovesse essere accertata
con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa, ovvero non
ascrivibilità ai reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del
fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte
civile;
b)
altro ente provveda alla
erogazione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte
civile;
c)
siano state presentate
dichiarazioni mendaci.
2)
Nel caso di cui alla
lettera b) del precedente comma, qualora i benefici concessi comportino un
rimborso solo parziale delle spese sostenute, si procederà al recupero del
contributo solo per la parte corrispondente al rimborso ottenuto.
Norme transitorie
Le istante presentate, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
12 agosto 1989 n. 14 e dell’art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999
n.20, e non esitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, saranno
espletate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R.S. del
21 novembre 1998.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Palermo,
lì
L'ASSESSORE
(On.le Dott. Giuseppe Drago)
ALLEGATO A
Al Presidente della Regione
Siciliana
Ufficio Speciale per
la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata e della criminalità
mafiosa
90141 - Palermo
Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi dell’art. 9
della Legge regionale 13 settembre 1999 n. 20, per l’accesso al fondo per le
parti civili nei processi contro la mafia.
_l_ Sottoscritt_ _______________________________ nat_ a
_______________________ il __/__/____ e residente in ________________ via
______________________, __ (c.f.: ________________) nella qualità di
____________________________________________________________________________,
essendo stato ammesso in qualità di parte civile nel
procedimento penale n. _____ del __/__/____ ,
la concessione del contributo per le spese sostenute per la
costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 13
settembre 1999, n. 20.
A
tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a)
di essere stato ammesso
quale parte civile nel procedimento per il quale è richiesto il contributo;
b)
di [essere / non essere]
stato ammesso al gratuito patrocinio;
c)
di [avere / non avere]
goduto di altri benefici relativi al rimborso delle spese di costituzione di
parte civile;
d)
di [avere / non avere]
fatto istanza di altro beneficio;
e)
di non essere sottoposto a misure di prevenzione, o al relativo
procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, né di essere
stato imputato o condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.;
f)
di impegnarsi a
restituire all'Amministrazione regionale il contributo corrisposto
nell'eventualità che:
-
dovesse essere accertata
con sentenza definitiva l'origine non mafiosa, ovvero non ascrivibile ai reati
di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, del fatto presupposto
della costituzione di parte civile;
-
altro ente provveda alla
concessione di benefici anch'essi relativi alle spese di costituzione di parte
civile;
g)
di impegnarsi a
comunicare entro 30 giorni ogni successiva istanza o provvedimento di
concessione di altro beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione
di parte civile.
Si
allegano i documenti appresso contrassegnati:
q La parcella del legale debitamente vistata per congruità dal
consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
q N. __ fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute
per spese di viaggio e di soggiorno;
q il codice fiscale;
q schema di atto di cessione in favore della Regione Siciliana;
q procura speciale per la sottoscrizione dell’atto di cessione e/o
per la riscossione del contributo;
q copia dell'istanza o provvedimento di concessione di altro
beneficio relativo al rimborso delle spese di costituzione di parte civile,
come previsto alla lett. b) del primo comma.
Con
Osservanza
Luogo e
data ____________________________ FIRMA
ALLEGATO B
REPUBBLICA
ITALIANA
PRESIDENZA
DELLA REGIONE SICILIANA
-
_______________________________ nat_ a _______________ il __/__/____ e
residente in _____________________ via ________________________, n.___, C.F.:
_______________ ,
in alternativa
-
l’Avv._______________________________ nat_ a _______________ il __/__/____, con
studio in _____________________ via ________________________, n.___, C.F.:
_______________ , che interviene nel presente atto quale procuratore speciale
di ___________________________ nato a _____________________ il __/__/____,
giusta procura speciale prot. ______ del __/__/____ in Notaio
_____________________ ,
in seguito chiamato per brevità
“cedente”
e
la Regione Siciliana C.F.: 80012000826 rappresentata
dall’Assessore pro-tempore destinato alla Presidenza della Regione in seguito
chiamata per brevità “cessionaria”,
si stipula il presente atto di cessione, al quale si premette:
-
che la parte cedente si
è costituita parte civile nel procedimento penale n. ____ del _______ presso la Corte ____________________, nei
confronti di _________________________;
-
che la cedente ha presentato istanza per l’accesso ai
contributi previsti dal “Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia” di cui alla L.R. 13
Settembre 1999 n. 20, art. 9;
-
che le spese sostenute dalla parte cedente ammontano a £ ______________
come si evince dalla parcella dell’avv. __________________ regolarmente vistata
per congruità dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e/o dalle fatture e
ricevute fiscali relative alle spese di soggiorno e di viaggio.
La
cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, alla
cessionaria che accetta, il credito di
£. _____________ vantato nei confronti di ___________________, giusta sentenza della Corte _______ _____________________________ che condanna gli imputati alla refusione
delle spese di costituzione di parte civile a favore del cedente.
in alternativa
La
cedente dichiara di cedere a titolo gratuito, come in effetti cede, alla
cessionaria che accetta, il credito che la stessa potrà eventualmente vantare
nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna,
limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché
di quelle relative al procedimento coattivo di recupero e fino ad un importo
massimo di £ _______________.
La
cessione ha effetto immediato con immissione del cessionario degli stessi
diritti che competono, o competeranno, al cedente.
Il cessionario si impegna ad erogare il
contributo di cui alla legge regionale 13.09.1999, n. 20, art. 9, secondo le
disposizioni di legge.
La
presente cessione sarà notificata a cura del cessionario alla parte ceduta ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 cod. civ.
Le spese
di registrazione e bollo sono a totale carico del cedente che si obbliga ad
anticipare a mezzo versamento sul c/c
postale n. 00302901 intestato all’Ufficio Cassa regionale del Banco di Sicilia
di Palermo, avendo cura di annotare nello spazio riservato alla causale la seguente
dicitura “bollo e registrazione della cessione del credito relativo alle spese
per la costituzione di parte civile di
£_______________ nel procedimento penale n. ____ del __/__/____ .
Letto, confermato e sottoscritto
in Palermo.
LA
CEDENTE LA
CESSIONARIA