Regolamenti Attuativi


DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2000.
Modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto

lo Statuto della Regione;

Visto

l'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che dispone la concessione di un contributo "una tantum" in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità;

Ritenuto

opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra;

 

Decreta:


Art. 1



1)

L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dall'evento lesivo e deve contenere:

 

a)

la rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da altri enti pubblici in relazione ai danni per i quali si chiede l'ammissione al contributo;

 

b)

il codice fiscale;

 

c)

L'impegno a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, l'elargizione corrisposta nell'eventualità che:

 

 

-

dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;

 

 

-

i responsabili risarciscano i danni provocati o sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.

2)

La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3)

All'istanza devono essere allegati:

 

a)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'istante attesti di non aver fatto richiesta né di aver goduto di altri benefici, compreso il risarcimento da parte di compagnie di assicurazione o dei responsabili del fatto, in relazione ai danni subiti e rientranti nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, ovvero di aver ottenuto risarcimento da parte di compagnie assicurative (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia autentica della polizza di assicurazione o della quietanza attestante il rimborso) o da parte dei responsabili del fatto;

 

b)

copia autentica del titolo di proprietà del bene danneggiato;

 

c)

perizia giurata relativa ai danni;

 

d)

fatture o ricevute fiscali relative alle spese di ripristino;

 

e)

in caso di distruzione totale di autoveicoli, desumibile dalla perizia indicata al punto c), certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro automobilistico;

 

f)

in caso di danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, al fine di corrispondere l'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso, di cui al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, certificato di inizio lavori.

 

Art. 2

 

1)

Il competente ufficio speciale della Presidenza della Regione procederà all'istruttoria dell'istanza previa acquisizione di una relazione del prefetto, in ordine alla natura che ha cagionato il danno.

La relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero i reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che lo stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

2)

Il contributo sarà determinato in relazione al danno subito secondo i criteri di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, detratto l'importo di eventuali risarcimenti da parte di compagnie assicurative o dei responsabili del fatto.

3)

Il contributo verrà erogato nel termine di sessanta giorni, secondo l'ordine cronologico, di ricezione della relazione del prefetto e di eventuale integrazione, entro il termine di decadenza previsto al primo comma dell'art. 1, degli allegati di cui al terzo comma dell'art. 1.

4)

Il termine di cui sopra rimane sospeso nel caso di esaurimento dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio.

 

Art. 3

 



1)

Si procederà al recupero totale del contributo nelle seguenti ipotesi:

 

-

dovesse essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla criminalità;

 

-

altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi ai danni subiti;

 

-

sia stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla sentenza di condanna.

2)

Si procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i danni provocati.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


Palermo, 20 marzo 2000.

 

CAPODICASA