Regolamenti Attuativi
DECRETO PRESIDENZIALE
20 marzo 2000.
Modalità per l'erogazione del
contributo "una tantum" previsto dall'art. 10 della legge regionale
13 settembre 1999, n. 20.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto |
lo Statuto della Regione; |
Visto |
l'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che dispone la concessione di un contributo "una tantum" in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità; |
Ritenuto |
opportuno determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui sopra; |
Decreta:
1) |
L'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, indirizzata alla Presidenza della Regione - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa - Palazzo d'Orleans - Palermo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dall'evento lesivo e deve contenere: |
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a) |
la
rinuncia ad ogni altra provvidenza economica concedibile da altri enti
pubblici in relazione ai danni per i quali si chiede l'ammissione al
contributo; |
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b) |
il
codice fiscale; |
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c) |
L'impegno
a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, l'elargizione
corrisposta nell'eventualità che: |
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dovesse
essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla
criminalità; |
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- |
i
responsabili risarciscano i danni provocati o sia stata omessa l'azione di
risarcimento danni nei confronti dei responsabili entro sei mesi dalla
sentenza di condanna. |
2) |
La
sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n.15. |
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3) |
All'istanza
devono essere allegati: |
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a) |
dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale l'istante attesti di non aver fatto richiesta né di aver
goduto di altri benefici, compreso il risarcimento da parte di compagnie di
assicurazione o dei responsabili del fatto, in relazione ai danni subiti e
rientranti nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, ovvero di aver ottenuto risarcimento da parte di
compagnie assicurative (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia
autentica della polizza di assicurazione o della quietanza attestante il
rimborso) o da parte dei responsabili del fatto; |
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b) |
copia
autentica del titolo di proprietà del bene danneggiato; |
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c) |
perizia
giurata relativa ai danni; |
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d) |
fatture
o ricevute fiscali relative alle spese di ripristino; |
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e) |
in
caso di distruzione totale di autoveicoli, desumibile dalla perizia indicata
al punto c), certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro
automobilistico; |
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f) |
in
caso di danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, al fine di corrispondere
l'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso, di cui al comma
3 dell'art. 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, certificato di
inizio lavori. |
1) |
Il competente ufficio speciale della Presidenza della Regione procederà all'istruttoria dell'istanza previa acquisizione di una relazione del prefetto, in ordine alla natura che ha cagionato il danno. La
relazione dovrà evidenziare che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero i reati che con il medesimo
siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che lo
stesso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità. |
2) |
Il
contributo sarà determinato in relazione al danno subito secondo i criteri di
cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20,
detratto l'importo di eventuali risarcimenti da parte di compagnie
assicurative o dei responsabili del fatto. |
3) |
Il
contributo verrà erogato nel termine di sessanta giorni, secondo l'ordine
cronologico, di ricezione della relazione del prefetto e di eventuale
integrazione, entro il termine di decadenza previsto al primo comma dell'art.
1, degli allegati di cui al terzo comma dell'art. 1. |
4) |
Il
termine di cui sopra rimane sospeso nel caso di esaurimento dello
stanziamento del pertinente capitolo di bilancio. |
1) |
Si procederà al recupero totale
del contributo nelle seguenti ipotesi: |
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dovesse
essere accertata la non ascrivibilità dei danni subiti alla mafia o alla
criminalità; |
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- |
altro
ente abbia provveduto alla concessione di benefici anch'essi relativi ai
danni subiti; |
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- |
sia
stata omessa l'azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili
entro sei mesi dalla sentenza di condanna. |
2) |
Si
procederà, invece, al recupero parziale del contributo, per la sola parte
corrispondente al rimborso ottenuto, qualora i responsabili risarciscano i
danni provocati. |
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2000.
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CAPODICASA |