REGIO
DECRETO 3 giugno 1940-XVIII n 1357
G.U.R.I.
5 ottobre 1940, n. 234
Regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali.
VITTORIO
EMANUELE III
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Vista
la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Ritenuta
l'opportunità di un regolamento per l'esecuzione della legge medesima;
Veduto
l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di
concerto con quelli per l'interno, per la giustizia, per le finanze per i
lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le
corporazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
Art.
1
Con
il decreto ministeriale di costituzione della Commissione provinciale per la
compilazione degli elenchi delle bellezze naturali sono nominati, oltre che il
Presidente, il regio Soprintendente ai monumenti, competente per la
circoscrizione, il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo e i
rappresentanti, uno per ciascuna categoria, delle Unioni provinciali dei
professionisti e artisti, degli agricoltori e degli industriali. (1)
La
scelta del rappresentante degli agricoltori deve cadere su un proprietario,
degli industriali su un proprietario di fabbricati.
Vice
presidente della Commissione è il regio Soprintendente.
Art.
2
Le
nomine di cui all'articolo precedente hanno la durata di un quadriennio.
Il
Presidente, che sia scelto fra membri del Consiglio nazionale dell'educazione,
delle scienze e delle arti (2), non cessa dalla carica se perda tale qualità.
Chi
non prenda parte a tre consecutive adunanze della Commissione provinciale può,
con provvedimento del Ministro essere dichiarato decaduto e sostituito sino al
termine del quadriennio.
Art.
3
La
Commissione provinciale ha sede nel capoluogo della Provincia presso l'ufficio
della locale regia Soprintendenza ai monumenti e, ove questo manchi, presso gli
uffici della Provincia.
Nel
primo caso è segretario della Commissione un impiegato della regia
Soprintendenza, nel secondo un impiegato della Provincia scelto dal Preside.
Art.
4
Il
Podestà (3) del Comune deve essere convocato a quelle adunanze nelle quali si
discute delle bellezze naturali che si trovino nel suo territorio.
I
membri aggregati di cui al 5° comma dell'articolo 2 della legge sono rispettivamente
designati dai competenti Distretto minerario e Sindacato degli artisti e dal
comandante della coorte o centuria della Milizia forestale nella cui
circoscrizione è compresa la Provincia. Essi sono convocati dal Presidente
allorché lo richieda la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il
Podestà (3) e i membri aggregati hanno voto deliberativo, limitatamente a
quegli oggetti che ne determinarono la convocazione.
Art.
5
5.
La Commissione provinciale è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su
richiesta del vice-presidente.
Le
adunanze della Commissione provinciale sono valide quando siano presenti almeno
quattro dei suoi componenti.
La
Commissione provinciale si pronuncia a maggioranza di voti. Prevale, in caso di
parità, il voto del Presidente.
Art.
6
Ai
membri della Commissione provinciale spetta a carico del bilancio del Ministero
dell'educazione nazionale (4) una indennità di lire 25 al lordo del doppio
dodici per cento, per ogni giornata di adunanza.
Le
eventuali indennità di viaggio e di soggiorno a favore dei membri effettivi o
aggregati che risiedono fuori del capoluogo della Provincia sono a carico degli
enti, associazioni e amministrazioni da essi rappresentate.
Art.
7
La
Commissione provinciale si pronuncia, in ciascuna adunanza, sugli oggetti posti
all'ordine del giorno che è compilato dal Presidente d'intesa con il regio
Soprintendente.
Può
la Commissione richiedere che altri oggetti siano inscritti all'ordine del
giorno di una successiva adunanza.
Art.
8
Gli
atti della Commissione provinciale si conservano presso la competente regia
Soprintendenza ai monumenti.
Ogni
adempimento relativo alle pronuncie della Commissione stessa compete al regio
Soprintendente.
Art.
9
Nel
pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'articolo 1 della legge
meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per
quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.
Deve
poi tener presente, in modo particolare:
1)
che fra le cose immobili contemplate dall'articolo 1, n. 1, della legge sono da
ritenersi compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle
acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale
uniscano il pregio della rarità;
2)
che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse
scientifico;
3)
che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi
concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente,
soprattutto se essi si trovino entro il perimetro di una città e vi
costituiscano una attraente zona verde;
4)
che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un
caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea
concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;
5)
che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un
punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da
proteggere l'uno e le altre.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97)
Art. 10
La
Commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze così individue (nn. 1
e 2 dell'articolo 1 della legge) come d'insieme (nn. 3 e 4 del citato articolo)
o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi
suppletivi.
L'elenco
appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dal regio
Soprintendente al Ministero affinchè questo possa provvedere ai sensi
dell'articolo 6 della legge; è invece pubblicato e depositato ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa se si tratta di bellezze
di insieme.
La
trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai Comuni interessati e alle
Unioni provinciali dei professionisti e artisti, degli agricoltori e degli
industriali (1), affinchè sia pubblicato agli albi, rispettivi, è fatta
contemporaneamente.
Art.
11
L'approvazione
dell'elenco delle bellezze individue è data dal Ministro con decreto motivato
per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.
Tale
provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la
cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile,
le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.
L'originale
e una copia del provvedimento sono trasmesse, per la notificazione all'interessato,
dal Ministero al Podestà (3) del luogo, il quale restituisce al Ministero
l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.
Altra
copia è trasmessa dal Ministero al regio Soprintendente affinchè provveda alla
sua trascrizione presso la regia Conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi
al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.
Art.
12
L'elenco
delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da
pubblicarsi integralmente nella Gazzetta Ufficiale del Regno insieme con
l'elenco stesso.
La
trasmissione ai Comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il
decreto e l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa
planimetria è fatta dal Ministero, per il tramite della regia Soprintendenza, entro
un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.
La
regia Soprintendenza comunica al Ministero la data dell'effettiva affissione
del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo dei Comuni interessati.
Art.
13
Il
ricorso al Governo del Re, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge, deve
essere presentato al Ministero dell'educazione nazionale. (4)
Il
competente Corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini
del citato articolo 4 della legge, è la V sezione del Consiglio nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti (4). Può inoltre il Ministro
richiedere del loro avviso, intorno alle questioni tecniche sollevate dal
ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza
sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere della detta V
sezione (5) e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.
Art.
14
Quando
siano venute a mancare o a mutare le esigenze che lo avevano determinato, può
il Ministro, di sua iniziativa o su domanda degli interessati, togliere o
restringere il vincolo, sentita la Commissione provinciale, sia su bellezze
individue sia su bellezze d'insieme.
Art.
15
I
progetti di lavori da presentarsi alla regia Soprintendenza ai sensi
dell'articolo 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante
fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a
indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere
in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la
modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per
effetto dei progettati lavori.
I
progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla
regia Soprintendenza, un altro è restituito all'interessato con l'annotazione
di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.
Art.
16
Il
regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli
ai termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le
quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro
scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore
armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano
sorgere.
Egli
può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre
come elemento sussidiario dell'architettura.
Quando
l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa
l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere
l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.
L'autorizzazione
vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/1994)
Art.
17
Il
divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato
nell'articolo 8 della legge, è dato dal Ministro ed è comunicato
all'interessato per mezzo del regio Soprintendente.
L'ordine
di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge è dato dal
Ministro e trasmesso al Prefetto, il quale provvede alla notificazione
dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento.
Altra
copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dai Ministero alla competente
regia Soprintendenza.
Tanto
il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere
motivati.
Art.
18
Quando
ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 13 della legge i
provvedimenti del regio Soprintendente e del Ministro contemplati nei due
precedenti articoli debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni
interessate.
Art.
19
Entro
trenta giorni dalla notificazione del divieto di eseguire lavori o dell'ordine
di sospenderli anche quando sia stato accordato un termine, deve il regio
Soprintendente curare che sia convocata la Commissione provinciale affinchè
questa si pronunci se l'immobile al quale si riferiscono i vietati o sospesi
lavori sia da proteggere ai sensi dell'articolo 1 della legge.
Entro
i successivi dieci giorni il regio Soprintendente comunica al Ministero il
parere pronunciato dalla Commissione provinciale.
Art.
20
Il
parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente
articolo, ove sia favorevole alla imposizione del vincolo, e comunicato dal
Ministero all'interessato entro il termine di cui all'articolo 9 della legge
per mezzo del messo comunale.
Art.
21
I
provvedimenti ministeriali che debbono ritenersi revocati ai sensi
dell'articolo 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo
stato esteriore delle cose e delle località di cui all'articolo 9 della legge
stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.
Art.
22
La
domanda per il rimborso delle sostenute spese ai sensi dell'articolo 10 della
legge è rivolta al Ministero per il tramite della regia Soprintendenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e
l'elenco riassuntivo del loro ammontare.
Il
regio Soprintendente, ottenuto il parere dell'Ufficio del Genio civile fa la
proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.
Art.
23
I
piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge hanno il fine
di stabilire:
1)
le zone di rispetto;
2)
il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone
della località;
3)
le norme per i diversi tipi di costruzione;
4)
la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
5)
le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
La
redazione di un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla
competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute
direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni
interessati.
Art.
24
Il
piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è
sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale, al parere di una speciale
Commissione nominata a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un
rappresentante del Ministro dei lavori pubblici.
Per
la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme
stabilite per le bellezze d'insieme.
Art.
25
Sia
nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze
d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del
presente regolamento, i Podestà (3) non possono concedere licenza di
costruzione se non previo favorevole avviso della competente regia
Soprintendenza.
Tale
avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la
detta licenza.
Sono
applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 3069/94)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/94)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 117/98)
Art. 26
Il
Ministro che di sua iniziativa o su domanda degli interessati intenda
modificare i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico deve consultare
la medesima Commissione speciale che diede il parete ai sensi del precedente
articolo 24 e, ove questa non si possa più convocare, altra Commissione
costituita in guisa non diversa.
Art.
27
Il
ricorso al Governo del Re, di cui all'articolo 5 della legge, contro il piano
territoriale paesistico è presentato al Ministero dell'educazione nazionale.
(4)
Vale
anche per detto ricorso la norma di cui al secondo comma dell'articolo 13 del
presente regolamento.
Art.
28
I
criteri da seguire nella redazione dei piani regolatori e d'ampliamento
dell'abitato debbono essere preventivamente concordati, quanto ai fini della
protezione delle bellezze naturali e panoramiche, fra gli uffici interessati e
la locale regia Soprintendenza, la quale li comunicherà al Ministero.
Il
Ministero prima di consentire l'approvazione dei piani stessi, potrà udire, ove
sembri opportuno, la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi
delle bellezze naturali.
Art.
29
Gli
uffici tecnici delle Amministrazioni governative o locali ai quali compete di
pronunciarsi sui progetti dell'apertura di strade, delle condotte per impianti
industriali e delle palificazioni contemplate dall'articolo 11 della legge,
debbono chiedere il preventivo avviso del regio Soprintendente.
La
disposizione di cui al comma precedente non si applica alle palificazioni delle
linee telegrafiche e telefoniche.
Art.
30
I
provvedimenti a termini della legge e del presente regolamento quando si
riferiscono all'apertura o all'esercizio di cave sono adottati previo avviso
dell'Ufficio minerario distrettuale; quando si riferiscono a impianti
industriali sono adottati di concerto col Ministero delle corporazioni. (6)
Art.
31
Nell'esercizio
delle facoltà di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge
dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma
statale della strada.
Art.
32
Il
regio Soprintendente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 14
della legge può richiedere al proprietario d'un fabbricato che sia dato alla
facciata di esso un diverso colore.
Ove
il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta del regio
Soprintendente, questi ne riferisce al Ministero.
L'ordine
del Ministero conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine
non inferiore ai sei mesi.
Art.
33
Il
Ministero nel fissare la misura dell'indennità di cui al primo comma
dell'articolo 15 della legge può consentire che essa sia pagata in un congruo
numero di rate bimestrali.
Art.
34
Per
l'applicazione dell'articolo 17 della legge, i competenti organi finanziari
richiedono l'avviso del regio Soprintendente.
Art.
35
Gli
impianti pubblicitari situati nell'ambito o in prossimità delle zone protette
ai sensi della legge saranno mantenuti sino alla scadenza della rispettiva
concessione salvo quella immediate rimozioni che in via eccezionale il
Ministero per l'educazione nazionale (4) reputi necessarie.
Art.
36
Entro
il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento saranno
costituite le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge.
I
componenti delle medesime rimarranno in carica sino al 31 dicembre 1943.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data
a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII
VITTORIO
EMANUELE
MUSSOLINI
- BOTTAI - GRANDI -
DI
REVEL -SERENA - TASSINARI -
HOST
VENTURI -RICCI - PAVOLINI
Visto
il Guardasigilli: GRANDI
Registrato
alla Corte dei conti, addì, 2 ottobre 1940-XVIII
Atti
del governo, registro 426, foglio 7. - MANCINI
NOTE:
(1)
Oggi, Associazioni sindacali di categoria.
(2)
Oggi, Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
(3)
Oggi Sindaco.
(4)
Oggi, Ministero della pubblica istruzione.
(5)
Oggi, III Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
(6)
Oggi, Ministero dell'industria e del commercio, in virtù del D.Lgt. 21
giugno 1945, n. 377.
____________________________________
Vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
Decr.
Ass. P.I. 26 luglio 1976 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'isola di Pantelleria
Circ.
5000/91 ASS. BB.CC. - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico
L 15/91
- Tutela patrimonio paesistico e ambientale
Circ. n. 4/94 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Procedimenti sanciti art. 25 del
presente
Decr.
Ass. 1 febbraio 1996 BB.CC. - Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi
Decr.
Ass. 28 maggio 1997 BB.CC. - Approvazione piano territoriale paesistico isola
di Ustica
Decr.
Ass. 12 dicembre 1997 BB.CC. - Piano territoriale paesistico isola di
Pantelleria
Decr.
Ass. 26 marzo 1997 BILANCIO - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'intero territorio del comune di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei
territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale
Circ.
12/98 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 16 del presente
Decr.
Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie
Decr.
Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di
Paternò e della Salinella del Fiume
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del
bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
parte del territorio comunale di Biancavilla
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
penisola della Maddalena
Decr.
Ass. 20 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di Monte Scalpello
Decr.
Ass. 27 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di Monte Turcisi
Decr.
Ass. 12 maggio 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'Alta valle dell'Anapo
Circ.
11/99 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 33 del presente
Decr.
Ass. 21 maggio 1999 BB.CC. - Approvazione delle linee guida del Piano
territoriale paesistico regionale
Decr.
Ass. 28 dicembre 1999 BB.CC. - Applicazione art. 1, numeri 3 e 4, del presente
Decr.
Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area comprendente l'alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei torrenti
Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nei comuni di
Ragusa, Giarratana, Modica ed Ispica
Decr.
Ass. 23 febbraio 2001 BB.CC. - Approvazione Piano territoriale paesistico
arcipelago Isole Eolie
_____________________
vedi
GIURISPRUDENZA:
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 3069/94 - (vedi art. 25 p.d.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/1994 - (vedi art. 16 p.d.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/94 - (vedi art. 25 p.d.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97 - (vedi art. 9 p.d.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97 - (vedi art. 25 p.d)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 117/98 - (vedi art. 25 p.d.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98