REGIO
DECRETO 18 maggio 1942-XX n 1369
G.U.R.I.
3 dicembre 1942, n. 286
Approvazione
del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge 18 agosto 2000, n. 248)
VITTORIO
EMANUELE III
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Veduta
la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio;
Veduto
l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare,
d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, col Segretario del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con quelli per
l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra,
per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per i lavori
pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le
corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
Articolo
unico
E'
approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX,
n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 18 maggio 1942-XX
VITTORIO
EMANUELE
MUSSOLINI
- PAVOLINI - CIANO -
VIDUSSONI
- TERUZZI - GRANDI
-
DI REVEL - BOTTAI - GORLA
-
PARESCHI - HOST VENTURI -
RICCI
- RICCARDI
Visto,
il Guardasigilli: GRANDI
Registrato
alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XX
Atti
del Governo, registro 451, foglio 63. -
MANCINI
______________
Regolamento
per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
CAPO
I
Disposizioni
generali sull'esercizio di diritti
regolati
dalla legge
Art.
1
(Art.
21 della legge)
La
rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli articoli 21 e 23 della
legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata già
effettuata ai sensi dell'art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel
successivo art. 2 di questo regolamento.
Art.
2
(Art.
28 della legge)
La
rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata
generale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, a' sensi dell'art. 28
della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare,
inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso
il Ministero della cultura popolare (1).
La
dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere
sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23
della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione:
a)
dello pseudonimo, se fu usato;
b)
del titolo dell'opera;
c)
dell'editore o di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;
d)
della data di pubblicazione;
e)
di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.
L'ufficio
restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che
attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro
pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoché l'opera sia stata
depositata, e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.
Art.
3
(Art.
45 della legge)
Il
nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma
dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede
dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle
copie destinate alla pubblica proiezione.
Art.
4
(Art.
50 della legge)
Il
giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale
dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge, è accertato
d'accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con i mezzi
di prova ordinari.
Art.
5
(Art.
55 della legge)
La
radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della
legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni,
decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica,
dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o, nel caso di recitazione,
rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente,
dalla prima radiodiffusione.
Per
quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine
predetto è di tre mesi.
Nei
suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita
può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che
sussistano necessità orarie o tecniche, a' termini dell'art. 55 della legge.
L'ente
esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere
radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite,
specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.
Art.
6
(Art.
55 della legge)
L'ente
esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati
nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con
l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le
registrazioni, a termini dell'art. 55 della legge.
Il
controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta al Ministero della cultura
popolare (1).
L'ente
esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione
dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la
registrazione.
Art.
7
(Art.
65 della legge)
La
dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri
giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico,
politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, a' sensi dell'art. 65
della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata,
delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe, all'inizio o alla fine
dell'articolo.
Art.
8
(Art.
7 della legge)
Chi
intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della
legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni
o di voci, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica una dichiarazione in doppio originale pei dischi o apparecchi, per
i quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere
formulata secondo l'allegato modulo B.
Alla
dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.
L'ufficio
restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto
dell'eseguito deposito.
Gli
esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, anche
in forma abbreviata, dell'effettuato deposito.
Art.
9
(Art.
90 della legge)
Le
indicazioni richieste dall'art. 90 della legge possono essere apposte sugli
esemplari delle fotografie, anche in forma abbreviata, purché i nomi e la data
siano identificabili.
Art.
10
(Art.
92, 2° comma della legge)
Chi
intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92, secondo comma, della legge,
sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o di
spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve presentare
all'ufficio della proprietà letteraria, artistica o scientifica, una
dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore,
per le fotografie per le quali egli intende far la detta riserva. Questa
dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo C.
Lo
stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici
documentari cinematografici che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92,
secondo comma della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una
dichiarazione conforme all'allegato modulo D.
Alla
dichiarazione di cui al primo e secondo comma di questo articolo deve essere
unito un esemplare di ciascuna fotografia e, per i documentari di cui sopra,
una sommaria descrizione del film accompagnata da fotografia o diapositive,
conformemente all'art. 32 del presente regolamento.
E'
applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.
Art.
11
(Art.
99 della legge)
Chi,
a sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo
compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di
lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da
un suo procuratore per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la
riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E
allegato a questo regolamento.
Alla
dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno
del progetto.
E'
applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.
Art.
12
(Art.
123 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
L'obbligo
di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a norma dell'art. 123 della
legge, spetta all'editore.
Il
contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali
interessate, a mezzo della Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) (2), salvo che l'autore non vi provveda direttamente,
contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso,
l'autore direttamente o per mezzo dell'editore deve darne comunicazione alla
propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione
dell'opera.
Le
categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione
delle disposizioni della legge e in ispecie degli articoli 122 e 130, nonché le
modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la
relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi
tra le associazioni sindacali interessate, salvo in ogni caso il diritto
dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare
dell'opera ai sensi del comma precedente.
Art.
13
(Art.
142 della legge)
La
notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera dal
commercio, a' sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei
riguardi delle persone alle quali egli ha ceduti i diritti sull'opera, mediante
comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti
del Ministero della cultura popolare (1) la notificazione è costituita da una
dichiarazione, in doppio originale, presentata all'ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore
munito di procura speciale.
Nella
dichiarazione debbono indicarsi:
a)
il nome e la residenza dell'autore;
b)
lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;
c)
il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice;
d)
la data di pubblicazione dell'opera;
e)
il numero d'ordine del deposito eseguito;
f)
ogni altro elemento atto ad identificare l'opera.
Alla
dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai cessionari.
L'ufficio
registra nella parte quarta del registro generale pubblico previsto dall'art.
103 della legge e dell'art. 30 di questo regolamento il contenuto della
dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d'ordine
assegnatole e restituisce il secondo esemplare, in cui è certificata l'eseguita
registrazione con le indicazioni suddette. La dichiarazione è anche annotata
nella parte prima e nella parte terza del registro, qualora l'opera risulti
depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino
dell'ufficio.
Art.
14
(Art.
157 della legge)
La
richiesta di proibizione della rappresentazione o della esecuzione dell'opera,
a' sensi dell'art. 157 della legge, deve essere presentata, per iscritto, al
prefetto della Provincia, in cui la rappresentazione o la esecuzione deve aver
luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo inizio.
CAPO
II
Determinazione
dei compensi e accertamenti tecnici
Art.
15
(Art.
20, 2° comma della legge)
L'importanza
del carattere artistico, a' sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.
20 della legge, è riconosciuta con decreto del Ministro per l'educazione
nazionale (1).
Il
Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve
termine possibile.
Art.
16
(Art.
46 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La
misura del compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della
proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o della parole
che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche, a' sensi dell'art.
46 della legge, è determinata con accordi generali e periodici tra la S.I.A.E.
(2) e le associazioni sindacali competenti della Confederazione dei
professionisti e artisti e della Confederazione degli industriali.
In
caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare (1) con suo
decreto.
Gli
accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un anno
dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima della scadenza
dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per
eguale periodo. La revisione può essere chiesta da uno degli enti indicati nel
primo comma.
Salvo
il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore,
anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da
nuovi accordi.
Art.
17
(Art.
47 della legge)
Il
collegio di tecnici indicato nel secondo comma dell'art. 47 della legge è
costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli
28 e 29.
Art.
18
(Art.
56 della legge)
Il
tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai
giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa,
è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui
appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute
negli articoli 430 a 433 del Codice di procedura civile, approvato con R.
decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443.
Art.
19
(Art.
58 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La
misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per le esecuzioni
nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi di altoparlante è
determinata con accordi fra la S.I.A.E. (2) e, rispettivamente, le
competenti [Federazioni nazionali fasciste degli alberghi e turismo e dei
pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo] (8).
In
caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare (1) con suo
decreto.
Riguardo
alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità dell'accordo,
fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei comma terzo
e quarto dell'art. 16 di questo regolamento.
Le
modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra la S.I.A.E.
(2) e le associazioni sindacali competenti a' sensi del primo comma, previa
autorizzazione dei Ministeri competenti.
Art.
20
(Art.
60 della legge)
La
misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e
artistica destinate all'estero, a' sensi dell'art. 60 della legge, è
determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto
di radiotrasmissione.
In
caso di disaccordo decide il Ministro per la cultura popolare (1) con suo
decreto.
Il
Ministro per la cultura popolare (1) può stabilire apposite tariffe, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art.
21
(Art.
64 della legge)
Le
condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da
diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura
dei compensi per diritti di autore, sono stabilite dal Ministro per la cultura
popolare (1), su conforme parere della commissione costituita a termini
dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il
riordinamento della Discoteca di Stato.
Il
parere della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art.
22
(Art.
70 della legge)
La
misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in
antologie ad uso scolastico, a' sensi del secondo comma dell'art. 70 della
legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera
dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere,
se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri
trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un
senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di
opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie
cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la
misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola.
L'equo
compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è
determinato secondo criteri stabiliti dal Ministro per la cultura popolare (1),
di concerto con quello per l'educazione nazionale (1), su proposta del Comitato
consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Art.
23
(Art.
73 della legge)
(sostituito
dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490)
La
misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza
a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o
di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in
adunanza generale.
Con
la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con
gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
Le
norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le
parti.
Art.
24
(Art.
74 della legge)
L'accertamento
tecnico relativo alla autorizzazione della utilizzazione del disco o
apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 della legge, è
fatto dal collegio tecnico previsto dall'art. 28 con la procedura prevista
all'art. 29 di questo regolamento.
Il
collegio suddetto, ove occorra, propone al Ministro i provvedimenti da adottare
per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art.
25
(Articoli
80 e 84 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La
misura e i criteri di determinazione e di riparazione dei compensi dovuti agli
artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e
agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, a' sensi degli
articoli 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del
pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Ministro per la cultura
popolare (1), su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di
autore, in adunanza generale.
Con
provvedimento del Ministro per la cultura popolare (1), l'accertamento e la
riscossione dei compensi potranno essere affidati alla S.I.A.E. (2) o ad
altro ente pubblico appositamente costituito.
I
compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito
tra le parti ovvero stabilito con norme economiche corporative o da contratti
collettivi di lavoro.
Restano
ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le
disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352.
Art.
26
(Art.
81 della legge)
L'accertamento
tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore,
interprete o artista esecutore, a' sensi del comma secondo dell'articolo 81
della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli articolo 28 e 29
di questo regolamento.
Art.
27
(Articoli
88 e 91 della legge)
Le
tariffe previste dagli articoli 88 e 91 della legge, per determinare il
compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel
caso di fotografie su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad
suo scolastico, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare (1), su
proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in
adunanza generale.
Art.
28
I
collegi tecnici indicati negli articoli 17, 24 e 26 sono costituiti ogni
triennio con decreto del Ministro per la cultura popolare (1). Ciascuno di essi
è composto di un presidente e di quattro o sei membri.
I
membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a
tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali.
Il
presidente è scelto tra i membri del Comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Un
funzionario designato dal Ministro per la cultura popolare (1) adempie le
funzioni di segretario del collegio.
Art.
29
Gli
accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza dell'interessato al
Ministro per la cultura popolare (1). L'istanza deve contenere, oltre
all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si chiede
l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati.
Il
collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e
adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede
all'accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è
sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio.
Il
segretario comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative
all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia
autentica del processo verbale.
Ai
componenti del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni
giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
Le
spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente.
CAPO
III
Registri
di pubblicità
e
deposito di esemplari delle opere
Art.
30
(Art.
103 della legge)
Il
registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della
legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e
scientifica, istituito presso il Ministro della cultura popolare (1).
Il
registro è composto di quattro parti.
La
prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.
La
seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge.
La
terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188 della
legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le
opere italiane nello stato straniero.
La
quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della
legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, a'
sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal
commercio.
Le
registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e
per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.
L'ufficio
cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni
effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e
per titoli di opere.
Art.
31
(Art.
105 della legge)
Il
deposito delle opere, a' sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del
successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione
di quelle contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la presentazione
all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica di un esemplare
dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi
indicati nel successivo art. 34.
L'ufficio
inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il
contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il
numero d'ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi
dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari
delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi
effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso
l'eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.
Art.
32
(Articoli
103, 104 e 105 della legge)
La
presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica
dell'esemplare dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge,
si effettua come segue per le seguenti categorie di opere.
Per
tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un
numero di essi ogni anno.
Per
le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle
arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, con
la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera,
atta ad individuarla.
Per
le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura
corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad
individuare l'opera.
Per
le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano
pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell'opera.
Per
le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura
per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o
per pianoforte solo.
Per
le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione quinta
del capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo
del produttore.
Per
i dischi fonografici ed altri apparecchi analoghi, sui quali si intenda
esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge,
con la presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale.
Per
le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, con la
presentazione di un esemplare della fotografia stessa.
Per
i semplici documentari di cui all'art. 10, secondo comma, di questo
regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film,
accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo.
Per
i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine previsto
nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o
disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale
costituita dal progetto.
Per
i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la presentazione
di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l'immagine
completa.
Art.
33
Le
opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il
nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello
stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o
pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impresse la indicazione
della impresa editrice.
Per
le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono
essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e
la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.
Art.
34
(Articolo
103 e seguenti della legge)
La
dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso
l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica a' sensi del
precedente art. 31, deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari
categorie di opere sottoelencate.
a)
Riviste e giornali:
1)
titolo della rivista o giornale; 2) carattere e periodicità della
pubblicazione; 3) nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e
dello stampatore; 4) luogo della pubblicazione; 5) nome e domicilio di chi
effettua il deposito.
b)
Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle
arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura;
1)
titolo dell'opera; 2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità; 3)
data di pubblicazione dell'opera; 4) nome e domicilio di chi effettua il
deposito.
c)
Opere cinematografiche:
1)
titolo dell'opera; 2) nome degli autori e loro pseudonimi; 3) nome o pseudonimo
dei principali interpreti; 4) nome, domicilio e nazionalità del produttore; 5)
data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica; 6) metraggio
della pellicola; 7) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
d)
Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare
i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, per le
fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i semplici
documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria od altri lavori
analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione deve essere
effettuata, rispettivamente, a norma degli articoli 8, 10 e 11 di questo
regolamento.
La
dichiarazione per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni
seguenti:
1)
titolo dell'opera; 2) nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo; 3) nome,
nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore, del produttore; 4)
anno e luogo di edizione o di fabbricazione; 5) nome o domicilio di chi
effettua il deposito.
Per
le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche
la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.
Le
indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di
opere di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti
l'opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o
dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell'opera
originale.
Le
indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle
apposte sugli esemplari dell'opera cui esso si riferiscono.
La
dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere
dello stesso genere.
Art.
35
(Articoli
105 e 106 della legge)
I
depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il
termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in
commercio del prodotto.
Per
le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere
divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le
stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell'art. 106
della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima
rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla
divulgazione dell'opera.
L'obbligo
spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od
esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l'opera per la prima
volta.
Per
le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell'art. 34 di questo
regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la esposizione
pubblica o l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del
termine stabilito nel primo comma di questo articolo.
Art.
36
(Articoli
103, 104, 105 e 106 della legge)
Il
sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo comma
dell'art. 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con l'assistenza,
ove occorra, della forza pubblica.
Il
sequestro si effettua a carico di colui che, a' sensi dell'art. 35 di questo
regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i
librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano,
comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al
commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso
dell'esemplare o della copia per uso personale.
L'esemplare
o la copia sequestrata è trasmessa all'ufficio della proprietà letteraria,
artistica o scientifica.
Qualora
sia omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia di questa è
effettuata d'ufficio, a spese dell'inadempiente.
Art.
37
(Articoli
103, 104, 105 e 106 della legge)
Chi
ha interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto fra quelli
indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare all'ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell'atto, o l'originale
della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia
dell'atto.
Deve
altresì presentare all'ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in
doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:
1)
nome, cognome e domicilio del richiedente;
2)
natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;
3)
nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme;
4)
il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera, oggetto
dell'atto.
L'ufficio
custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli
vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il
contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo,
il numero dell'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del
volume in cui ha collocato il titolo stesso.
L'ufficio
restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della
dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione con le
indicazioni sopra accennate.
Art.
38
(Art.
113 della legge)
Il
decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato
nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell'ufficio della
proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l'opera
risulti registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione.
Il
Ministro della cultura popolare (1) provvede a pubblicare notizia del decreto
di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica.
Art.
39
(Articoli
103, 104, 105 e 106 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Il
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla S.I.A.E.
(2), per gli effetti e con le modalità del R. decreto-legge 16 giugno 1038-XVI,
n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458.
La
registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non
esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di
questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica
nel registro pubblico generale.
Art.
40
(Articoli
103, 104, 105 e 106 della legge)
La
presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica
di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito,
ovvero a' sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, non
può avere luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale,
busta o plico raccomandati.
Art.
41
(Articoli
103, 104, 105 e 106 della legge)
Il
registro pubblico generale, contemplato nell'articolo 103 della legge, le
istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può
prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle
registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia
delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati.
L'ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a domanda, e
senza che l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare
ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal
fine il richiedente deve indicare chiaramente, nelle sua domanda, la natura
dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito;
allorché si tratti di cessione o, in generale, di contratti per l'utilizzazione
dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.
Art.
42
L'ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel
suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati ai sensi
degli articoli 37 e 39 di questo regolamento.
Nel
bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di
espropriazione emanati a' sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro
annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.
Art.
43
(Articoli
153 e 154 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Il
registro tenuto dalla S.I.A.E. (2) a' sensi e per gli effetti delle
norme contenute nella sezione sesta, capo secondo, titolo terzo della legge,
nonché i documenti allegati, sono pubblici. A tale registro sono applicabili le
disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 di questo regolamento.
CAPO
IV
Diritti
sugli aumenti di valore
Art.
44
(Articoli
153 e 154 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La
denuncia delle opere d'arte, che in una vendita pubblica abbiano raggiunto il
prezzo di aggiudicazione, indicato nell'art. 146 della legge, si effettua
mediante dichiarazione, presentata, per ciascuna opera, in duplice originale,
alla S.I.A.E. (2) da chi legalmente presiede alla vendita pubblica,
entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, secondo le norme
contenute nell'articolo seguente.
Art.
45
(Articoli
153 e 154 della legge)
La
dichiarazione prevista nell'articolo precedente deve contenere i seguenti
elementi, qualora essi siano indicati nell'esemplare dell'opera o siano,
comunque, a conoscenza del dichiarante:
1)
nome dell'autore;
2)
titolo dell'opera;
3)
genere artistico a cui appartiene l'opera (pittura, scultura, disegno, stampa);
4)
data di creazione.
La dichiarazione
deve anche contenere le misure dell'esemplare dell'opera, il prezzo lordo da
esso raggiunto nella vendita pubblica, il nome e il domicilio del venditore,
una succinta descrizione dell'opera e ogni altro elemento necessario per la sua
individuazione. Essa può essere accompagnata da fotografie dell'opera
dichiarata o da altra documentazione, atta a meglio individuarla.
Qualora
si tratti di acqueforti, litografie, xilografie o simili dovrà essere indicato
se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (numero di stampa,
data, firma, ecc.).
Se
l'opera è pseudonima o anonima deve farsene menzione nella dichiarazione.
Art.
46
(Articoli
153 e 154 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La S.I.A.E.
(2) registra in apposito registro progressivo il contenuto della dichiarazione
prevista dagli articoli 44 e 45 di questo regolamento, restituisce al
dichiarante un originale della dichiarazione stessa, con l'indicazione del
giorno di presentazione e del numero d'ordine assegnatole nel registro e
custodisce negli archivi, in appositi volumi, le fotografie e gli altri
documenti che l'accompagnano.
La S.I.A.E.
(2) comunica ogni quindici giorni all'ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica l'elenco delle opere registrate, perché ne sia data
pubblica notizia nel bollettino dell'ufficio.
La S.I.A.E.
(2) tiene a disposizione del pubblico copia dell'elenco delle opere registrate.
Art.
47
(Articoli
153 e 154 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
L'importo
delle percentuali dovute, a' sensi degli articoli 144 e 145 della legge, è
versato alla S.I.A.E. (2) da chi legalmente presiede alla vendita
pubblica, entro il termine di quindici giorni dall'aggiudicazione. L'importo è
accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale, contenente le
indicazioni prescritte nell'art. 45 di questo regolamento, nonché il numero
d'ordine assegnato all'opera nel registro, qualora si tratti di opera che
risulti già registrata a termini dell'articolo 154 della legge e dell'art. 46
di questo regolamento.
La S.I.A.E.
(2) trascrive nel registro contemplato nell'art. 46 di questo regolamento il
contenuto della dichiarazione, restituendo all'interessato il secondo
esemplare, certificando in calce il versamento effettuato. Notifica quindi il
versamento effettuato in sue mani all'autore, nonché al Ministero della cultura
popolare (1) per la pubblicazione della notifica nel bollettino dell'ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Trascorso
un mese dalla pubblicazione suddetta, senza che sia intervenuta opposizione, la
S.I.A.E. (2) versa all'avente diritto le somme dovute, detratto il
compenso che le spetta per il servizio di registrazione, di deposito e di
ripartizione delle somme suddette.
Qualora
si tratti di opere anonime o pseudonime, dà soltanto comunicazione al Ministero
della cultura popolare (1) del versamento eseguito in sue mani.
Art.
48
(Articoli
153 e 154 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Il
compenso dovuto alla S.I.A.E. (2), a' sensi dell'articolo che procede, è
periodicamente concordato fra la S.I.A.E. (2) e il [Sindacato
nazionale fascista delle belle arti] (4). In caso di disaccordo è fissato
con decreto del Ministro per la cultura popolare (1).
CAPO
V
Diritto
demaniale
Art.
49
(Art.
175 della legge)
Le
disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sull'incasso
dei diritti erariali sugli spettacoli e quelle contenute nel R. decreto 2 ottobre
1924, n. 1589, sull'incasso dei diritti erariali sui cinematografi e successive
modificazioni, sono applicabili, secondo i casi, per l'accertamento
dell'incasso lordo sul quale si determina il diritto demaniale, previsto
dall'art. 175 della legge, per la compilazione delle relative distinte
d'incasso e di ogni altro documento, ai fini dell'esazione di tale diritto.
Art.
50
(Art.
175 della legge, ultimo comma)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
L'ammontare
del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di
brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare, del
compenso normalmente riscosso dalla S.I.A.E. (2) per le opere tutelate,
eseguite in analoghe condizioni.
Tale
ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate dalla S.I.A.E.
(2) a' sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su proposta di un
comitato costituito presso la S.I.A.E. (2) medesima a norma del suo
statuto.
Speciali
accordi saranno presi tra la S.I.A.E. (2) e l'ente esercente per quanto
riguarda la radiodiffusione.
Art.
51
(Art.
175 della legge)
Chi
dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo anche ai
fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto
demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente
dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o
delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di
consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto
o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo
allo spettacolo o trattenimento.
Per
quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato
mediante accordi tra l'ente esercente e l'ufficio incaricato della esazione del
diritto demaniale.
Agli
effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette
registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il
produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione
straniera, ha l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del
diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di ogni composizione
musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli
cinematografici hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma
con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o
concessionaria.
Art.
52
(Articoli
177 e 178 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[L'editore
che pubblica in volumi opere letterarie, scientifiche e musicali di pubblico
dominio ha l'obbligo di presentare alla S.I.A.E. (2) presso la sede centrale dell'ente o presso
le agenzie periferiche autorizzate, i frontespizi degli esemplari dell'opera
destinata alla vendita per farvi apporre il contrassegno previsto dall'articolo
178 della legge.
Il
tipo del contrassegno è concordato tra i sindacati nazionali degli autori e dei
musicisti e le federazioni delle industrie editoriali. L'editore deve anche
presentare alla S.I.A.E. (2) i
frontespizi dei rimanenti esemplari dell'edizione dell'opera, non destinati
alla vendita, per farvi apporre uno speciale contrassegno, ai fini del
controllo previsto dal successivo art. 54 di questo regolamento.]
Art.
53
(Articoli
177 e 178 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[Gli
editori devono presentare annualmente alla S.I.A.E. (2) il rendiconto della edizione di ciascuna
opera di pubblico dominio, accompagnato dall'importo, per ogni esemplare
effettivamente venduto, del diritto previsto dall'art. 177 della legge.]
Art.
54
(Articoli
177 e 178 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[La
S.I.A.E. (2) ha facoltà di eseguire gli
opportuni controlli presso gli editori, i librai e i depositari.]
Art.
55
(Articoli
177 e 178 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[La
misura del compenso spettante alla S.I.A.E. (2) pel servizio indicato negli articoli 53 e 54, nonché quella del
compenso per il contrassegno degli esemplari dell'opera, sono concordate
periodicamente fra la S.I.A.E. (2) medesimo e l'Amministrazione della
cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti.
In
caso di disaccordo la misura del compenso è fissata con decreto del Ministro
per la cultura popolare (1).]
Art. 56
(Art. 179 della legge)
(abrogato
dall'art. 3, comma 2, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[Le
norme contenute negli articoli 52 a 55 non si applicano qualora la
corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 della legge sia effettuata
globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali
interessate a' sensi dell'art. 179 della legge.
Resta
in ogni caso salvo il diritto della competente associazione sindacale degli
industriali di ripetere dai propri rappresentanti la quota parte dovuta da
ognuno di essi sulla somma globale convenuta.]
CAPO
VI
Regolamento
degli intermediari
Art.
57
(Art.
182 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
abrogato dall'art. 7, comma 8, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 419)
[Il
presidente della S.I.A.E. (2) è
nominato con decreto Reale, su proposta del Duce e su designazione del Ministro
per la cultura popolare.
Il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo la deliberazione del consiglio
di con una relazione del presidente dell'Ente, alla quale è allegata la
relazione del collegio dei revisori.]
Art.
58
(Art.
180 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La S.I.A.E.
(2), che, a' sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, esercita in
via esclusiva, sia in Italia che all'estero, l'attività di intermediario per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere
letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l'elenco
dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività, ai sensi del terzo
comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle
quali tale attività di rappresentanza è sottoposta.
La
pubblicazione suddetta è comunicata al Ministero della cultura popolare (1).
Art.
59
(Art.
180 della legge, comma 5°)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
La S.I.A.E.
(2) non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della tutela
attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle
licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1 dell'art. 180 della legge non è
riservata all'autore.
Quote
fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti per uno o
più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell'art. 180 della
legge possono essere stabilite dalla S.I.A.E. (2) solo mediante accordi
di carattere generale fra la S.I.A.E. (2) stesso e le associazioni
sindacali interessate.
L'accordo
è approvato dal Ministro per la cultura popolare (1), sentito il parere del
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art.
60
(Art.
183 della legge)
L'autorizzazione
ad esercitare l'attività per il collocamento delle opere drammatiche, non
musicali, italiane e delle traduzioni delle opere straniere presso le compagnie
e le imprese teatrali, e la vigilanza su tale servizio a' sensi dell'art. 183
della legge, sono regolate dalla legge 22 gennaio 1942, n. 103, contenente le
norme per la disciplina del suddetto collocamento.
Art.
61
(Articoli
183 e 184 della legge)
Il
Consiglio direttivo [dell'ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)]
(6) è nominato dal Ministro per la cultura popolare (1) che provvede altresì
con suo decreto alla nomina del presidente del Consiglio stesso.
I
bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Ente sono trasmessi annualmente,
dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, al Ministero della cultura
popolare (1) per l'approvazione definitiva.
[L'Ente
italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)] (6) deve mensilmente trasmettere al Ministro per la cultura popolare (1)
l'elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonché
l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate all'estero,
ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna opera le
indicazioni richieste dal Ministero della cultura popolare (1).
Art.
62
(Articoli
183 e 184 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Il
servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, a'
sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, alla
S.I.A.E. (2).
L'ente
(3) stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o attraverso le
società estere, provvede alla esazione dei diritti riflettenti le opere
collocate, a' sensi dell'art. 184 della legge.
Art.
63
Il
pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a
ricevere gli atti previsti nell'art. 164, n. 3 della legge, sono il presidente
dell'Ente di diritto pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo le
norme statutarie dell'Ente.
CAPO
VII
Disposizioni
finali
Art.
64
(Art.
206 della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Salvo
che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 (lire diecimila) a lire 40.000 (lire
quarantamila) (7), chiunque:
a)
non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite ai sensi delle
disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla
denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a
verità;
b)
non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio
incaricato dell'esazione del diritto demaniale, a' sensi dell'art. 51;
c)
non presenti alla S.I.A.E. (2) il rendiconto dell'edizione dell'opera di
pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53;
d)
ometta di denunciare [all'E.I.S.T.] (6) le opere drammatiche non
musicali, collocate in paesi stranieri.
CAPO
VIII
Disposizioni
transitorie
Art.
65
(Art.
201 della legge)
Le
opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in vigore
della legge, per i quali l'omissione del deposito, ai sensi del secondo comma
dell'art. 106 della legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi
diritti, possono, a' sensi dell'art. 105 della legge stessa, essere depositati,
con gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 77 e 92 comma
secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data
suddetta, purché non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la
tutelabilità dell'opera o del prodotto.
Art.
66
(Art.
198 della legge)
Il
Ministero della cultura popolare (1) ripartisce annualmente la somma di lire
1.000.000, stanziata a norma dell'art. 198 della legge, fra le Casse delle
Associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e
dei musicisti, sulla base delle proposte della [confederazione fascista dei
professionisti ed artisti] (9).
Art.
67
(Art.
199, 2° comma, della legge)
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Gli
Enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta
o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltà esclusive di autore
elencate nel primo comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare
con la S.I.A.E. (2) attraverso diretti accordi le modalità per
l'ulteriore funzionamento degli Enti intermediari suddetti per la cessazione
della loro attività.
Visto,
d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il
Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI
ALLEGATI
- [non disponibili].
NOTE:
(1)
Oggi, Ministero per i beni e le attività culturali istituito dall'art. 1 del
D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 368.
(2)
L'espressione "Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.)"
ha assunto la denominazione "Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)", per effetto dell'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433,
riconfermata nell'art. 9 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
(3)
L'espressione "Ente" si riferisce alla SIAE.
(4)
Il sindacato nazionale fascista delle belle arti è stato soppresso dall'art.
1, comma 2, del D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369 ed i suoi compiti sono
stati attribuiti alla Cassa nazionale assistenza belle arti, che con D.P.R. 22
novembre 1953, n. 1282 ha assunto la nuova denominazione di Ente nazionale
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
(5)
Lo statuto si riferisce esclusivamente a quello della SIAE, approvato con D.P.R.
20 ottobre 1962, n. 1842 e riapprovato nel testo definitivo di cui al D.P.R. 19
maggio 1995, n. 223.
(6)
L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è stato soppresso e messo
in liquidazione per effetto dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e
le relative attribuzioni sono state trasferite all'Ente teatrale italiano
(E.T.I.), istituito con legge 18 marzo 1942, n. 365.
(7)
Importo originario moltiplicato per quaranta ai sensi dell'art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603, e successivamente quintuplicato per effetto
dell'art. 113, comma 1, e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(8)
Le Federazioni nazionali fasciste degli alberghi e turismo e dei pubblici
esercizi o degli industriali dello spettacolo sono state soppresse dall'art. 1,
comma 1, del D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369.
(9)
La confederazione fascista professionisti ed artisti è stata soppressa
dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369.