LEGGE
30 marzo 1998 n 88
G.U.R.I.
10 aprile 1998, n. 84
Norme
sulla circolazione dei beni culturali.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Capo
I
RESTITUZIONE
DEI BENI CULTURALI USCITI
ILLECITAMENTE
DAL TERRITORIO DI UNO
STATO
MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E
RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE
DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993
Sezione
I
RESTITUZIONE
DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE
DA
UNO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE
EUROPEA
Art.
1
Denominazioni
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Nella presente legge si intendono:
a)
per “regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE)
n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b)
per “Ministro” e “Ministero”, rispettivamente il Ministro e il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
c)
per “legge n. 1089”, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni;
d)
per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell'Unione europea che promuova
l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.]
Art.
2
Azione
di restituzione
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle
disposizioni della presente sezione.
2.
Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita
dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come
appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito
dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
3.
La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti
categorie:
a)
beni indicati nell'allegato alla presente legge;
b)
beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e
fondi di conservazione di biblioteche;
c)
beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4.
E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento
CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla
scadenza del termine di esportazione temporanea.
5.
Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione
temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.
6.
La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono
al momento della proposizione della domanda.]
Art.
3
Determinazione
dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione
dello
Stato italiano agli altri Stati membri
per
l'esecuzione della direttiva CEE
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia
il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei
suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli
altri enti locali.
2.
Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al
patrimonio di altro Stato membro il Ministero:
a)
assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati
membri dell'Unione europea;
b)
fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del
bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga;
le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene;
c)
notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale
di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa
presumersi per indizi precisi e concordanti;
d)
agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata
effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c)
del presente comma, purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi
dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e)
dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei
pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
f)
favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a
tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il
Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o
detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi
secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.]
Art.
4
Azione
di restituzione
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di
restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali
usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo
2.
2.
L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3.
Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile,
l'atto di citazione deve contenere:
a)
un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di
bene culturale;
b)
la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4.
L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello
speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di
cui all'articolo 25, comma 1, lettera e).
5.
Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri.]
Art.
5
Prescrizione
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a
decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il
bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato
il possessore o detentore.
2.
L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta
anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato
richiedente.
3.
L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà
dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in
conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.]
Art. 6
Indennizzo
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della
parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi.
2.
Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare
di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.
3.
Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o
legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del
proprio dante causa.
4.
Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione
residente in Italia.]
Art.
7
Pagamento
dell'indennizzo
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene.
2.
Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un
ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero,
processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del
Ministero stesso.
3.
Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.]
Art.
8
Custodia
temporanea dei beni ed altri adempimenti
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione
o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste
dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che
dispone la restituzione.]
Sezione
II
AZIONE
DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI
ILLECITAMENTE DALL'ITALIA
Art.
9
Titolarità
dell'azione e patrocinio
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro dell'Unione europea in
cui si trova il bene culturale.
2.
Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.]
Art.
10
Consegna
o acquisizione del bene restituito
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero
provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2.
La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute
per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3.
Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il
Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma
di pubblicità.
4.
Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3,
il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del
Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone
che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente
pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel
contesto culturale più opportuno.]
Capo
II
NORME
DI ESECUZIONE
DEL
REGOLAMENTO CEE
Art.
11
Licenza
di esportazione
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi
nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse
nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.
2.
Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono
autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni
culturali.
3.
La licenza di esportazione è valida per sei mesi.
4.
L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente
all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della
legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge.
5.
La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha
emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
6.
In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla
Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi
aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro
effettuazione.
7.
Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come
modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali
entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2
del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.]
Art.
12
Applicazione
transitoria del regolamento
approvato
con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, reso in conformità ai rispettivi regolamenti
parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del
regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data
di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV
della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le
disposizioni comunitarie. In particolare:
a)
le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto
titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato
di libera circolazione;
b)
le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano
all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.]
Art.
13
Violazione
di obblighi formali
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al
competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento
(CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento
CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
200.000 a L. 1.200.000.]
Capo
III
NORME
ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI
DEI
BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI
Art.
14
Informazioni
alla Commissione delle Comunità europee
e
al Parlamento nazionale
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati
membri.
2.
Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della
presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento
CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1999, la relazione
alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e
della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.]
Art.
15
Banca
dati dei beni culturali illecitamente sottratti
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti.
2.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca
dati.]
Art.
16
Accordi
con gli altri Stati membri dell'Unione europea
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del
patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela
dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli
opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.]
Capo
IV
MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE N. 1089
Art.
17
Sostituzione
dell'articolo 35 della legge n. 1089
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
35. - 1. E' vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale
nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo
1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla
loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino
interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico,
documentale o archivistico.
2.
Il divieto riguarda anche:
a)
audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre
venticinque anni;
b)
mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non
sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;
c)
beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica
aventi più di cinquanta anni.
3.
Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché
ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5
della presente legge.
4.
Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i
competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera
circolazione.
5.
Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali”.]
Art.
18
Sostituzione
dell'articolo 36 della legge n. 1089
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali
deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.
2.
L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia
o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.
3.
Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua
vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione,
l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se
negativo, è vincolante.
4.
L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre
originali dei quali:
a)
uno è depositato agli atti d'ufficio;
b)
un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del
bene;
c)
un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni
culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli
attestati”.]
Art.
19
Sostituzione
dell'articolo 37 della legge n. 1089
[1.
L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo
36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e
comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.
2.
L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del
bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi
dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3.
Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e
ambientali.
4.
Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di
esportazione interessato.
5.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
6.
Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso,
l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di
libera circolazione.
7.
In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3
della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”.] (comma abrogato) (1)
2.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di
esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.
Art.
20
Sostituzione
dell'articolo 39 della legge n. 1089
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i
beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio
di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore
indicato nella denuncia”.]
Art.
21
Certificato
di importazione
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:
“Art.
39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate
nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2.
Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e
modalità stabilite dal regolamento.
3.
Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione
idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita
o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di
spedizione.
4.
Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua
emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36”.]
Art.
22
Sostituzione
dell'articolo 40 della legge n. 1089
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2
e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni
culturali, mostre o esposizioni d'arte.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una
autorizzazione con validità non superiore ad un anno.
3.
La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per
cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una
società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli
oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine
stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65”.]
Art.
23
Sostituzione
dell'articolo 66 della legge n. 1089
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:
“Art.
66. - 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta
verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico,
etnografrico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui
al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di
libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10
milioni.
2.
La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente
importante.
3.
Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a
persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della
legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di
esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla
sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa
all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione
è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e 2), del codice penale.
5.
La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due
terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di
notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero
esportati.
6.
Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce
verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di
cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla
licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da L. 150.000 a L. 900.000”.]
Art.
24
Abrogazioni
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.]
Capo
V
NORME
FINALI
Art.
25
Attività
degli Uffici centrali
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1.
In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici
centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai
compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:
a)
dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4;
b)
curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo
18 della presente legge;
c)
possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il
termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito
dall'articolo 19 della presente legge;
d)
dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;
e)
conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per
la restituzione dei beni culturali;
f)
dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse
particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal
territorio italiano;
g)
presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni
culturali negli Stati membri dell'Unione europea o di esportazione verso altri
Stati.]
Art.
26
Copertura
finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in
complessive lire 450 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
culturali e ambientali.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 30 marzo 1998
SCALFARO
PRODI,
Presidente del
Consiglio
dei Ministri
VELTRONI,
Ministro per i beni
culturali
e ambientali
Visto,
il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO
(2)
(previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera a)
[A.
Categorie di beni
1.
Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a)
scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b)
siti archeologici;
c)
collezioni archeologiche.
2.
Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o
religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3.
Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti
interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1).
4.
Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5.
Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano
con qualsiasi materiale (1) e disegni
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6.
Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché
manifesti originali (1).
7.
Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con
il medesimo procedimento dell'originale
(1), diverse da quelle della categoria 1.
8.
Fotografie, film e relativi negativi (1).
9.
Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (1).
10.
Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11.
Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12.
Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di
cinquanta anni.
13.a)
Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia.
b)
Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14.
Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15.
Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi
più di cinquanta anni.
I
beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati dalla
presente legge soltanto se il loro
valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.
B.
Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)
1)
0 (zero)
-
1. Reperti archeologici
-
2. Smembramento di monumenti
-
9. Incunaboli e manoscritti
-
12. Archivi
2)
15.000
-
5. Mosaici e disegni
-
6. Incisioni
-
8. Fotografie
-
11. Carte geografiche stampate
3)
30.000
-
4. Acquarelli, guazzi e pastelli
4)
50.000
-
7. Arte statuaria
-
10. Libri
-
13. Collezioni
-
14. Mezzi di trasporto
-
15. Altri oggetti
5)
150.000
-
3. Quadri
Il
rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento
della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è
stata avanzata richiesta di
restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel
presente allegato nelle monete
nazionali è il 1° gennaio 1993.
_________
(1)
Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.]
NOTE:
(1)
Comma abrogato dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.
(2)
L'allegato annotato è stato sostituito da quello riportato in calce al D.L.vo
29 ottobre 1999, n. 490.