LEGGE
29 ottobre 1987 n 449
G.U.R.I.
3 novembre 1987, n. 257
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371,
recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili
destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno
delle attività culturali.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
1.
Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di
adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e
biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali, è
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo
1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno
del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un
programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli
immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche,
delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali
e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e
l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli
edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di
interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonchè il
restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di
edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il
restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di
proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse
artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di
prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi
degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa l'attivazione del
Sistema bibliotecario nazionale”.
All'articolo
2:
al
comma 1, le parole: “250 miliardi” sono
sostituite dalle seguenti: “400 miliardi”;
dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis.
Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente
commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il
programma con proprio decreto”.
All'articolo
3, al comma 1, le parole: “può
richiedere” sono sostituite dalla seguente: “richiede”.
L'articolo
4 è sostituito dal seguente:
“Art.
4. - 1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX
anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i
beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi
al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito
comitato per la costituzione della fondazione “Festival dei Due Mondi”. E'
autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.
2.
Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di
eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito
con decreto del Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
3.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto,
la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative.
I
contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi
comitati nazionali.
4.
Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale
promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da
enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il
contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500
milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.
5.
Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro
di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni
culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche
internazionale.
6.
In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro
San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da
destinare al “Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale” del
Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San
Carlo.
7.
All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6,
nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando
l'accantonamento “Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del
Teatro San Carlo di Napoli”.
Dopo
l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
“Art.
4-bis. - 1. Per interventi volti al consolidamento e al restauro
conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal
“barocco leccese”, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000
milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con
la regione Puglia, il comune, la provincia e l'Università di Lecce, un
programma di interventi in cui convergano anche altri finanziamenti. Qualora
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il predetto accordo non sia intervenuto, il
Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli
interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
2.
Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi
volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e
storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal “barocco
siciliano”, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è
concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000
milioni.
3.
All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Conservazione e recupero del patrimonio artistico,
monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal
"barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e
dei centri caratterizzati dal "barocco leccese".
Art.
4-ter. - 1. E' concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un
contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento “Contributo all'Accademia
nazionale dei Lincei”.
All'articolo
5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1.
All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento
"Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni
culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio
1986, n. 41" e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento
"Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e
artistico".
2.
All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, pari
a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
utilizzando gli accantonamenti "Provvedimenti organici per il sostegno e
lo sviluppo delle attività culturali" e "Rifinanziamento della legge
n. 123 del 1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad
enti culturali".
3.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 11
marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180, e 10 luglio 1987, n. 274.
4.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 29 ottobre 1987
COSSIGA
GORIA,
Presidente del
Consiglio
dei Ministri
VIZZINI,
Ministro per i beni
culturali
ed ambientali
Visto,
il Guardasigilli: VASSALLI
____________________________________
Vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R.
25/93 (testo coordinato) - Interventi straordinari occupazione produttiva in
Sicilia
L.R.
34/94 - Progetto di adeguamento tecnologico Musei archeologici regionali di
Lipari e di Palermo
L.R.
8/99 - Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali
ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei
beni culturali