LEGGE
29 giugno 1939- XVII n 1497
G.U.R.I.
14 ottobre 1939, n. 241
Protezione
delle bellezze naturali.
N.d.R.
La presente è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29
ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art.
166.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.M. BB.CC.AA. 26 settembre 1997)
VITTORIO
EMANUELE III
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Il
Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,a mezzo delle loro
commissioni legislative hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato e promulghiuamo quanto segue:
Art.
1
Sono
soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1)
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica;
2)
le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela
delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza;
3)
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
4)
le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1530/98)
Art. 2
Delle
cose di cui ai numeri 1 e 2 e delle località di cui ai numeri 3 e 4 del
precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti
elenchi.
La
compilazione di detti elenchi è affidata ad una commissione istituita in
ciascuna provincia con decreto del Ministero per l'educazione nazionale. (1)
La
commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione
nazionale (1) scelto preferibilmente fra i membri del consiglio nazionale
dell'educazione (2), ed è composta:
-
dal regio sopraintendente ai monumenti competente per sede;
-
del presidente dell'ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno
parte di diritto della commissione:
- i
Podestà (3) dei comuni interessati;
- i
rappresentanti delle categorie interessate.
Il
presidente della commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in
materia mineraria o un rappresentante del corpo nazionale forestale, o un
artista designato dalla confederazione professionisti e artisti, a seconda
della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
L'elenco
delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi
s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i
comuni interessati della provincia, e depositati oltrechè nelle segreterie dei
comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e
degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni
provinciali degli industriali.
(vedi CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000)
Art.
3
Entro
il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o
detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a
mezzo della sovrintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere
interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali,
reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera
di queste saranno trasmessi al Ministero della educazione nazionale (1) entro
il successivo trimestre per tramite delle sovraintendenze.
Il
Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni
che ritenga opportune.
(vedi
CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)
Art.
4
L'elenco
delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1, approvato dal Ministro,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Una
copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per
tre mesi all'albo di tutti i comuni interessati; e altra copia con la
planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di
ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro
il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori
interessati, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Re che si pronuncia,
sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della educazione nazionale (1)
e il Consiglio di Stato.
Tale
pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97)
Art. 5
Delle
vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della
presente legge, il Ministro della educazione nazionale (1) ha facoltà di
disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme
dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco
medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate
in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
Il
detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è
pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni
interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni
stessi affinchè chiunque ne possa prendere visione.
Contro
il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'articolo 3, hanno
facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del
precedente articolo.
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)
Art. 6
Sulla
base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1, compilato
dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale (1)
ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole
interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
degli immobili.
Tale
dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della
Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore.
Contro
la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma
dell'articolo 4.
Art.
7
I
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il
quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei
pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è
protetto dalla presente legge.
Essi,
pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere
alla competente Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che
non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E'
fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi su detti progetti nel
termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 730/94)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/94)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/94)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 13/95)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/95)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/97)
(vedi
CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1852/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2683/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 983/97)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/98)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000)
(vedi
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000)
Art.
8
Indipendentemente
dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui
all'articolo 6, il Ministro dper la educazione nazionale (1) ha facoltà:
1)
di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione, lavori comunque
capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle
località soggette alla presente legge;
2)
di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente,
la sospensione degli iniziati lavori.
Art.
9
Il
provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si
intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato
all'interessato che la Commissione di cui all'articolo 2 ha espresso parere
favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione
d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
Il
provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello
della notifica dell'approvazione all'interessato.
Art.
10
Per
lavori su cose, nè precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle
località, nè precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse
pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata
intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 8, n. 1, è data azione per
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata
sospensione.
Le
opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale
(1).
Art.
11
Nel
caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti
industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai
nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose
di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di
esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica
dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi
protetti dalla presente legge.
Art.
12
L'approvazione
dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto
ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione
nazionale (1).
Art.
13
I
provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che
interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi
di concerto con il Ministro delle finanze.
I
provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico
marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni
(4) e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il
Ministro dei lavori pubblici.
I
provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute
stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del regio decreto legge 15
aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della
cultura popolare.
Tutti
i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi
di concerto con le singole Amministrazioni interessate.
Art.
14
Nell'ambito
e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'articolo 1 della
presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di
altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia
Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto
obbligo di interpellare l'ente provinciale per il turismo.
Il
Ministro per l'educazione nazionale (1) ha facoltà di ordinare per mezzo del
Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli
altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino,
comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località
soggette alla presente legge.
E'
anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località
di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle
facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza
dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
In
caso di inadempienza, il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini
e agli effetti di cui all'articolo 20 del vigente T.U. della legge comunale e
provinciale.
Art.
15
Indipendentemente
dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e
agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero
dell'educazione nazionale (1) ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione
delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle
opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla
maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la
commessa trasgressione. (5)
Se
il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha
facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale (1), per
mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del
Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità
di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale (1)
in base a perizia degli uffici del genio civile o della milizia forestale
assistiti dal regio Soprintendente.
Se
il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è
determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal
Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le
relative spese sono anticipate dal trasgressore.
Il
provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è
esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando
entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito nè, facendo il
prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il
giudizio del collegio peritale.
Il
provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei
periti è immediatamente esecutivo.
L'indennità,
comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo
e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2353/97)
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 479/2000)
Art. 16
Non
è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a
norma dei precedenti articoli.
Tuttavia,
nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi
come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa
dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma
da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese
dell'educazione nazionale (1), in relazione al gettito dei proventi di cui
all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
Allo
stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o
località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o
sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.
Art.
17
Se
l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina una
effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la
variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.
1572, ancorchè nel comune sia in vigore il vecchio catasto ovvero la revisione
parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
gennaio 1865, n. 2136 e dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214,
semprechè ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.
Art.
18
Le
notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778, sono da
considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.
Art.
19
La
legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto
con quelle della presente legge, sono abrogate.
Ordiniamo
che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di oseervarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII
VITTORIO
EMANUELE
MUSSOLINI
- BOTTAI - SOLMI -
DI
REVEL - COBOLLI-GIGLI -
ROSSONI
-BENNI -LANTINI -
ALFIERI
Visto
il Guardasigilli: GRANDI
NOTE:
(1)
Ora Ministero per i beni culturali ed ambientali.
(2)
Oggi Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Il Consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti è stato soppresso con
D.L. 7 settembre 1944, n. 272.
(3)
Oggi Sindaco.
(4)
Oggi Ministro per la marina mercantile.
(5)
Vedi D.M. BB.CC.AA. 26 settembre 1997: "Determinazione dei parametri e
delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere
abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo."
____________________________________
Vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L
46/56 - Applicazione art. 1 della presente
Circ. prot. 8771/1967 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L
19/72 - Approvazione piani di lottizzazione e strumenti urbanistici
L
21/73 - Approvazione piani di lottizzazione e strumenti urbanistici
L
70/76 - Tutela del patrimonio storico-artistico
Decr.
Ass. P.I. 26 luglio 1976 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'isola di Pantelleria
L
71/78 - Immobili sottoposti a vincolo
Circ.
2/1979 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
Circ.
3/1979 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L
7/80 - Costruzioni sorte in contrasto con i vincoli
L
65/81 - Pareri della Soprintentenza ai beni culturali ed ambientali
L
70/81 - Costruzioni sorte in contrasto con i vincoli
L
86/81 - Programmi costruttivi ricadenti in zone vincolate
Circ.
1/1981 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
Circ.
2/81 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
Circ.
3/81 ASS. TERRITORIO - Aree gravate da vincoli paesaggistici
L
21/85 - Edifici soggetti a tutela
L
34/85 - Concessioni ed autorizzazioni
L
37/85 - Urbanistica e sanatoria
Circ.
1525/7/1985 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ.
2/85 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L
1/86 - Piani costruttivi ricadenti in zone vincolate
L
22/87 - Immobili sottoposti a vincoli
Circ.
1/87 ASS. BB.CC. - Progetti per valorizzazione beni culturali
Circ.
59571/87 ASS. TURISMO - Immobili sottoposti a vincolo
Decr.
Pres. 17 marzo 1987 - Istituzione parco dell'Etna
L
14/88 - Nulla osta rilasciato dal presidente ente parco
Circ.
51/88 ASS. BB.CC. - Immobili soggetti a tutela
Circ.
577/90 ASS. BB.CC. - Salvaguardia e gestione bacini idrici
Circ.
2/90 ASS. TERRITORIO - Zone oggetto di lottizzazione sottoposte a vincolo
paesaggistico
Decr.
Ass. 6 luglio 1990 ASS. AGRICOLTURA - Misure conservatrici nel settore dei
cereali
L
15/91 - Zone sottoposte a vincolo
L
24/91 - Zone sottoposte a vincolo
Circ.
5000/91 ASS. BB.CC. - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Circ.
21/92 ASS. BB.CC. - Immobili sottoposti a vincolo
Circ.
2/92 ASS. TERRITORIO - Immobili sottoposti a vincolo
L
10/93 - Edifici soggetti a tutela
Circ
13/93 ASS. BB.CC. - Nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali
Circ.
14380/93 ASS. TERRITORIO - Aree sottoposte a vincolo
Circ.
23/94 ASS. BB.CC. - Demolizione opere costruite abusivamente
Circ.
4/94 ASS. TERRITORIO - Parere della Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali
Circ.
n. 31 prot. n. 1974/94 ASS. BB.CC. - L.R. 15/91 art. 1 - Programma intervento
edilizia scolastica 1993
L
19/95 (testo coordinato) - Modifiche ed integrazioni L.R. 127/80 - Giacimenti
materiali da cava
L
24/95 - Titolari di cave operanti in zone vincolate
L
40/95 - Immobili sottoposti a vincolo
Circ. n. 10956/95 ASS. TERRITORIO - N.O. all'impianto ex art. 5 L.R. 181/81
- Attività estrattiva
Decr.
Pres. 26 giugno 1995, n. 63 - Regolamento concessione contributi decoro urbano
- Art. 122 L.R. 25/93
L.R.
16/96 - Zone sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico
L.R.
34/96 - Applicazione della presente
Circ.
2/96 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ.
10/1996 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Decr.
Ass. 1 febbraio 1996 BB.CC. - Applicazione artt. 5 e 7 della presente
Circ.
2792/97 ASS. LL.PP. - Comunicazioni relative alle violazioni urbanistiche
Decr.
Ass. 28 maggio 1997 BB.CC. - Applicazione della presente
Decr.
Ass. 12 dicembre 1997 BB.CC. - Piano paesistico territoriale isola di
Pantelleria
Decr.
Ass. 26 marzo 1997 BILANCIO - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'intero territorio del comune di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei
territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale
Circ.
9/98 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ.
12/98 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 15 della presente
Decr.
Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie
Decr.
Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di
Paternò e della Salinella del Fiume
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del
bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di
parte del territorio comunale di Biancavilla
Decr.
Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
penisola della Maddalena
Decr.
Ass. 20 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di Monte Scalpello
Decr.
Ass. 27 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area di Monte Turcisi
Decr.
Ass. 12 maggio 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'Alta valle dell'Anapo
Decr.
Pres. 29 giugno 1998, n. 28 - Applicazione art. 2 della presente
L.R.
13/99 - Vincoli paesaggistici
Circ.
1/99 ASS. BB.CC. - Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali
Circ.
11/99 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 15 della presente
Circ.
prot. n. 4251/99 BB.CC. - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione
dei procedimenti autorizzativi di cui alla presente
Decr.
Ass. 21 maggio 1999 BB.CC. - Approvazione delle linee guida del Piano
territoriale paesistico regionale
Decr.
Ass. 28 maggio 1999 BB.CC. - Criteri per la quantificazione dell'indennità
risarcitoria
Decr.
Ass. 28 dicembre 1999 BB.CC. - Applicazione art. 1, numeri 3 e 4, del presente
Decr.
Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico
dell'area comprendente l'alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei torrenti
Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nei comuni di
Ragusa, Giarratana, Modica ed Ispica
Decr.
Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Applicazione art. 4 della presente
L.R.
6/2001 - Nulla osta Ente Parco
_____________________
vedi
GIURISPRUDENZA:
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 730/94 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/94 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/1994 - (vedi art. 7 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
13/95 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/95 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 123/96
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 268/96
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1836/96
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
201/97 - (vedi art. 7 p.l.)
CORTE
COSTITUZIONALE, 262/97 - (vedi artt. 2, 3 e 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA SEZ. I, 927/97
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97 - (vedi artt. 1 e 4 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1764/97
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1766/97
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1852/97 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2353/97 - (vedi art. 15, c. 1° p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2683/97 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 578/97
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 2025/97
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 983/97 - (vedi art. 7 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
2/98
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/98 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 117/98
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98 - (vedi art. 2 c. u. p.l.)
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 359/98
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98 - (vedi art. 1, nn. 1, 2, 3 e 4 e artt 5 e 7
p.l.)
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1530/98 - (vedi art. 1 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
542/99
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 676/99
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1157/99 - (vedi art. 15 c. 1° p.l.)
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1991/99
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000 - (vedi artt. 2 e 7 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
331/2000 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R.
SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 479/2000 - (vedi art. 15 p.l.)