LEGGE 29 giugno 1939- XVII n 1497

G.U.R.I. 14 ottobre 1939, n. 241

 

Protezione delle bellezze naturali.

 

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

 

TESTO COORDINATO (aggiornato al D.M. BB.CC.AA. 26 settembre 1997)

 

VITTORIO EMANUELE III

 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

 

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

 

IMPERATORE D'ETIOPIA

 

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,a mezzo delle loro commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiuamo quanto segue:

 

Art. 1

 

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1530/98)

 

Art. 2

 

Delle cose di cui ai numeri 1 e 2 e delle località di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata ad una commissione istituita in ciascuna provincia con decreto del Ministero per l'educazione nazionale. (1)

La commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale (1) scelto preferibilmente fra i membri del consiglio nazionale dell'educazione (2), ed è composta:

- dal regio sopraintendente ai monumenti competente per sede;

- del presidente dell'ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della commissione:

- i Podestà (3) dei comuni interessati;

- i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante del corpo nazionale forestale, o un artista designato dalla confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i comuni interessati della provincia, e depositati oltrechè nelle segreterie dei comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

 

 (vedi CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000)

 

Art. 3

 

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della sovrintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero della educazione nazionale (1) entro il successivo trimestre per tramite delle sovraintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

 

(vedi CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)

 

Art. 4

 

L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i comuni interessati; e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero della educazione nazionale (1) e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

 

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97)

 

Art. 5

 

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro della educazione nazionale (1) ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinchè chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'articolo 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

 

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)

 

Art. 6

 

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale (1) ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'articolo 4.

 

Art. 7

 

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi su detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

 

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 730/94)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/94)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/94)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 13/95)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/95)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/97)

(vedi CORTE COSTITUZIONALE, 262/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1852/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2683/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 983/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/98)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000)

 

Art. 8

 

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'articolo 6, il Ministro dper la educazione nazionale (1) ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

 

Art. 9

 

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'articolo 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

 

Art. 10

 

Per lavori su cose, nè precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, nè precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale (1).

 

Art. 11

 

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

 

Art. 12

 

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione nazionale (1).

 

Art. 13

 

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni (4) e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

 

Art. 14

 

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'articolo 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l'educazione nazionale (1) ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'articolo 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale.

 

Art. 15

 

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale (1) ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. (5)

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale (1), per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale (1) in base a perizia degli uffici del genio civile o della milizia forestale assistiti dal regio Soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito nè, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

 

(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2353/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 479/2000)

 

Art. 16

 

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale (1), in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

 

Art. 17

 

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina una effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, ancorchè nel comune sia in vigore il vecchio catasto ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, semprechè ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

 

Art. 18

 

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

 

Art. 19

 

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oseervarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - SOLMI -

DI REVEL - COBOLLI-GIGLI -

ROSSONI -BENNI -LANTINI -

ALFIERI

 

Visto il Guardasigilli: GRANDI

 

 

NOTE:

 

(1) Ora Ministero per i beni culturali ed ambientali.

 

(2) Oggi Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti è stato soppresso con D.L. 7 settembre 1944, n. 272.

 

(3) Oggi Sindaco.

 

(4) Oggi Ministro per la marina mercantile.

 

(5) Vedi D.M. BB.CC.AA. 26 settembre 1997: "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo."

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Vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:

 

L 46/56 - Applicazione art. 1 della presente

 

Circ. prot. 8771/1967 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

L 19/72 - Approvazione piani di lottizzazione e strumenti urbanistici

 

L 21/73 - Approvazione piani di lottizzazione e strumenti urbanistici

 

L 70/76 - Tutela del patrimonio storico-artistico

 

Decr. Ass. P.I. 26 luglio 1976 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola di Pantelleria

 

L 71/78 - Immobili sottoposti a vincolo

 

Circ. 2/1979 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

Circ. 3/1979 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

L 7/80 - Costruzioni sorte in contrasto con i vincoli

 

L 65/81 - Pareri della Soprintentenza ai beni culturali ed ambientali

 

L 70/81 - Costruzioni sorte in contrasto con i vincoli

 

L 86/81 - Programmi costruttivi ricadenti in zone vincolate

 

Circ. 1/1981 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

Circ. 2/81 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

Circ. 3/81 ASS. TERRITORIO - Aree gravate da vincoli paesaggistici

 

L 21/85 - Edifici soggetti a tutela

 

L 34/85 - Concessioni ed autorizzazioni

 

L 37/85 - Urbanistica e sanatoria

 

Circ. 1525/7/1985 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente

 

Circ. 2/85 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente

 

L 1/86 - Piani costruttivi ricadenti in zone vincolate

 

L 22/87 - Immobili sottoposti a vincoli

 

Circ. 1/87 ASS. BB.CC. - Progetti per valorizzazione beni culturali

 

Circ. 59571/87 ASS. TURISMO - Immobili sottoposti a vincolo

 

Decr. Pres. 17 marzo 1987 - Istituzione parco dell'Etna

 

L 14/88 - Nulla osta rilasciato dal presidente ente parco

 

Circ. 51/88 ASS. BB.CC. - Immobili soggetti a tutela

 

Circ. 577/90 ASS. BB.CC. - Salvaguardia e gestione bacini idrici

 

Circ. 2/90 ASS. TERRITORIO - Zone oggetto di lottizzazione sottoposte a vincolo paesaggistico

 

Decr. Ass. 6 luglio 1990 ASS. AGRICOLTURA - Misure conservatrici nel settore dei cereali

 

L 15/91 - Zone sottoposte a vincolo

 

L 24/91 - Zone sottoposte a vincolo

 

Circ. 5000/91 ASS. BB.CC. - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico

 

Circ. 21/92 ASS. BB.CC. - Immobili sottoposti a vincolo

 

Circ. 2/92 ASS. TERRITORIO - Immobili sottoposti a vincolo

 

L 10/93 - Edifici soggetti a tutela

 

Circ 13/93 ASS. BB.CC. - Nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali

 

Circ. 14380/93 ASS. TERRITORIO - Aree sottoposte a vincolo

 

Circ. 23/94 ASS. BB.CC. - Demolizione opere costruite abusivamente

 

Circ. 4/94 ASS. TERRITORIO - Parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali

 

Circ. n. 31 prot. n. 1974/94 ASS. BB.CC. - L.R. 15/91 art. 1 - Programma intervento edilizia scolastica 1993

 

L 19/95 (testo coordinato) - Modifiche ed integrazioni L.R. 127/80 - Giacimenti materiali da cava

 

L 24/95 - Titolari di cave operanti in zone vincolate

 

L 40/95 - Immobili sottoposti a vincolo

 

Circ. n. 10956/95 ASS. TERRITORIO - N.O. all'impianto ex art. 5 L.R. 181/81 - Attività estrattiva

 

Decr. Pres. 26 giugno 1995, n. 63 - Regolamento concessione contributi decoro urbano - Art. 122 L.R. 25/93

 

L.R. 16/96 - Zone sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico

 

L.R. 34/96 - Applicazione della presente

 

Circ. 2/96 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente

 

Circ. 10/1996 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente

 

Decr. Ass. 1 febbraio 1996 BB.CC. - Applicazione artt. 5 e 7 della presente

 

Circ. 2792/97 ASS. LL.PP. - Comunicazioni relative alle violazioni urbanistiche

 

Decr. Ass. 28 maggio 1997 BB.CC. - Applicazione della presente

 

Decr. Ass. 12 dicembre 1997 BB.CC. - Piano paesistico territoriale isola di Pantelleria

 

Decr. Ass. 26 marzo 1997 BILANCIO - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale

 

Circ. 9/98 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente

 

Circ. 12/98 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 15 della presente

 

Decr. Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie

 

Decr. Ass. 1 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume

 

Decr. Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino idrografico del S. Paolo e del territorio circostante

 

Decr. Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Biancavilla

 

Decr. Ass. 6 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della penisola della Maddalena

 

Decr. Ass. 20 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Scalpello

 

Decr. Ass. 27 aprile 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Turcisi

 

Decr. Ass. 12 maggio 1998 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Alta valle dell'Anapo

 

Decr. Pres. 29 giugno 1998, n. 28 - Applicazione art. 2 della presente

 

L.R. 13/99 - Vincoli paesaggistici

 

Circ. 1/99 ASS. BB.CC. - Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali

 

Circ. 11/99 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 15 della presente

 

Circ. prot. n. 4251/99 BB.CC. - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alla presente

 

Decr. Ass. 21 maggio 1999 BB.CC. - Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale

 

Decr. Ass. 28 maggio 1999 BB.CC. - Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria

 

Decr. Ass. 28 dicembre 1999 BB.CC. - Applicazione art. 1, numeri 3 e 4, del presente

 

Decr. Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente l'alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nei comuni di Ragusa, Giarratana, Modica ed Ispica

 

Decr. Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Applicazione art. 4 della presente

 

L.R. 6/2001 - Nulla osta Ente Parco

 

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vedi GIURISPRUDENZA:

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 730/94 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 99/94 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/1994 - (vedi art. 7 p.l.)

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 13/95 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/95 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 123/96

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 268/96

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1836/96

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/97 - (vedi art. 7 p.l.)

 

CORTE COSTITUZIONALE, 262/97 - (vedi artt. 2, 3 e 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA SEZ. I, 927/97

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1574/97 - (vedi artt. 1 e 4 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1749/97 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1764/97

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1766/97

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1852/97 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2353/97 - (vedi art. 15, c. 1° p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 2683/97 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 578/97

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 2025/97

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 983/97 - (vedi art. 7 p.l.)

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 2/98

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/98 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 117/98

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98 - (vedi art. 2 c. u. p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 359/98

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1109/98 - (vedi art. 1, nn. 1, 2, 3 e 4 e artt 5 e 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1530/98 - (vedi art. 1 p.l.)

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 542/99

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 676/99

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1157/99 - (vedi art. 15 c. 1° p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1991/99

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 201/2000 - (vedi artt. 2 e 7 p.l.)

 

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000 - (vedi art. 7 p.l.)

 

T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 479/2000 - (vedi art. 15 p.l.)