LEGGE
22 aprile 1941-XIX n 633
G.U.R.I
16 luglio 1941, n. 166
Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge 18 agosto 2000, n. 248)
VITTORIO
EMANUELE III
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Il
Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro
Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
SUL DIRITTO DI AUTORE
CAPO
I
OPERE
PROTETTE
Art.
1
(integrato
dall'art. 1 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
dall'art. 1 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
Sono
protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art.
2
(integrato
dall'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19,
dall'art.
2 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
dall'art. 2 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
In
particolare sono comprese nella protezione:
1)
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se
in forma scritta quanto se orale;
2)
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3)
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4)
le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione
e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate
all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere
industriale del prodotto al quale sono associate;
5)
i disegni e le opere dell'architettura;
6)
le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del
titolo secondo;
7)
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del capo V del titolo II;
8)
i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale
risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso;
9)
le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
(vedi
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 790/94)
Art.
3
Le
opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che
hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico
od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i
giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza
pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui
sono composte.
Art.
4
Senza
pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette
le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in
altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale
dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni
non costituenti opera originale.
Art.
5
Le
disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO
II
SOGGETTI
DEL DIRITTO
Art.
6
Il
titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art.
7
E'
considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell'opera stessa.
E'
considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art.
8
E'
reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come
tale, nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
Valgono
come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che
siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art.
9
Chi
abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima,
è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non sia rivelato.
Questa
disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel
secondo comma dell'articolo precedente.
Art.
10
Se
l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più
persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le
parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di
diverso accordo.
Sono
applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto
morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato
rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art.
11
Alle
Amministrazioni dello Stato, [al Partito Nazionale Fascista] (1), alle
Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo
stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e
sulle loro pubblicazioni.
CAPO
III
CONTENUTO
E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE
SEZIONE
I
Protezione
della utilizzazione economica dell'opera
Art.
12
L'autore
ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha
altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo, originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
E'
considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di
utilizzazione.
Art.
12-bis
(introdotto
dall'art. 3 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
Salvo
patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art.
13
Il
diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed
ogni altro procedimento di riproduzione.
Art.
14
Il
diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Art.
15
Il
diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non
è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Art.
15-bis
(introdotto
dall'art. 1, comma 48, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650)
1.
Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del
compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere:
a)
l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai
registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b)
le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c)
che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d)
la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art.
16
(sostituito
dall'art. 1 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581
e
dall'art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la
televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con
condizioni di accesso particolari.
Art.
16-bis
(introdotto
dall'art. 2 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b)
comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo
e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio
nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal
pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e
poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma
codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i
mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del
pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo
consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1)
se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da
una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente
legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2)
se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato
membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c)
ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale,
per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto
elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o
televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione
europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art.
17
(sostituito
dall'art. 1 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
1.
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in
commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e
comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di
distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni
fatte negli Stati extracomunitari.
2.
Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini
promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art.
18
Il
diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra
lingua o dialetto.
Il
diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore
ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha
infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art.
18-bis
(introdotto
dall'art. 2 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
integrato dall'art. 1 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un
beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3.
L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da
parte di terzi.
4.
I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5.
L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6.
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici
e ad opere di arte applicata.
Art.
19
I
diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi
hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
SEZIONE
II
Protezione
dei diritti sull'opera a difesa
della
personalità dell'autore. (Diritto morale dell'autore)
Art.
20
(modificato
dall'art. 2 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19)
Indipendentemente
dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti
stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e
di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a
ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione.
Tuttavia
nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che
si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà
opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare
all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente
autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo
studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art.
21
L'autore
di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far
riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante
qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia
rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in
qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art.
22
I
diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia
l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera
non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la
soppressione.
Art.
23
Dopo
la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere,
senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione,
qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal
Ministro per la cultura popolare (2) sentita l'associazione sindacale
competente.
Art.
24
Il
diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai
legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora
l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non
possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando
le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. E' rispettata, in
ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono
applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del
capo secondo del titolo terzo.
SEZIONE
III
Durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
Art.
25
(modificato
dall'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
I
diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art.
26
(modificato
dall'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Nelle
opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Nelle
opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad
ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti
di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 3, per le riviste, i
giornali e le altre opere periodiche.
Art.
27
(modificato
dall'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52)
Nelle
opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8,
la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a
partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata.
Se
prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è
fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore,
nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata
determinato nell'art. 25.
Art.
27-bis
(introdotto
dall'art. 4 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
abrogato dall'art. 17 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
[La
durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore
prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi
casi, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica l'evento considerato dalla norma.]
Art.
28
Per
acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il
Ministero della cultura popolare (2), secondo le disposizioni stabilite nel
regolamento.
La
denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni
ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai
terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Art.
29
La
durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, [al Partito Nazionale
Fascista] (1) alle Province, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di
vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la
libera disponibilità dei suoi scritti.
Art.
30
Quando
le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in
tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia
fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno
della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se
si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la
durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art.
31
(modificato
dall'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52
e
sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
Nelle
opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono
nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Art.
32
(modificato
dall'art. 3 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19
e
sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art.
32-bis
(introdotto
dall'art. 4 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19
e
sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
I
diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art.
32-ter
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
I
termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle
disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO
IV
NORME
PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
PER
TALUNE CATEGORIE DI OPERE
SEZIONE
I
Opere
drammatico-musicali, composizioni musicali
con
parole, opere coreografiche e pantomimiche
Art.
33
In
difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere
liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai
balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
Art.
34
L'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale,
salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il
profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore
del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle
opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la
frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle
operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e
balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno
dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la
propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Art.
35
L'autore
della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo
musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1)
allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto
della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel
termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per
operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da mettere in musica;
2)
allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come
pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita
nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che
possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli artticoli 139 e 141;
3)
allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due
anni, se si tratta di altra composizione.
Il
compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la
musica.
Art.
36
Nel
caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria
ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione
di danni a carico del compositore.
Nei
casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni
prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera
già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art.
37
Nelle
opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole
o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la
parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.
Con
le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a
queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE
II
Opere
collettive, riviste e giornali
Art.
38
Nell'opera
collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica
spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai
singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti
convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
Art.
39
Se
un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese
dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi
di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne
può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma
precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto,
l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta
di rivista.
Art.
40
Il
collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto,
salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua
opera nelle forme d'uso.
Nei
giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della
redazione.
Art.
41
Senza
pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il
direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli
articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà
si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art.
42
L'autore
dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva
ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché
indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art.
43
L'editore
o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di
restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti
senza sua richiesta.
SEZIONE
III
Opere
cinematografiche
Art.
44
Si
considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art.
45
L'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi
ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si
presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla
pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Art.
46
L'esercizio
dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto
lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo
patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli
autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che
proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
Gli
autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non
vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli
incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col
produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art.
46-bis
(introdotto
dall'art. 3 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581
e
sostituito dall'art. 6 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle
opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione
in lingua italiana dei dialoghi.
4.
Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440. (3)
Art.
47
Il
produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
L'accertamento
delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera
cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli
autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di
tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (2) secondo le norme
fissate dal regolamento.
Gli
accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art.
48
Gli
autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo
nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art.
49
Gli
autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art.
50
Se
il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre
anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di
dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE
IV
Opere
radiodiffuse
Art.
51
In
ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato
allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto
esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario,
è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art.
52
L'ente
esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I
proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a
permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E'
necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le
prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non
è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi
teatri, o altro luogo pubblico.
Art.
53
Nelle
stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi,
il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per
le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o
frazione di cinque concerti.
Per
durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai
manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art.
54
L'accertamento
della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di
esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle
radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14
giugno 1928-VI, n. 1352, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio
1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il
nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art.
55
Senza
pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera,
l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o
con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia,
dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Art.
56
L'autore
dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di
ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di
un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità
giudiziaria.
La
domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia
esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
Art.
57
Il
compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il
regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle
trasmissioni differite o ripetute.
Art.
58
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Per
l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori,
muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo
compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) (6) e la rappresentanza della associazione
sindacale competente.
Art.
59
La
radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle
dell'articolo 55.
Art.
60
Qualora
il Ministero della cultura popolare (2) lo disponga, l'ente esercente effettua
trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate
all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del
regolamento.
SEZIONE
V
Opere
registrate su apparecchi meccanici
Art.
61
(modificato
dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685,
e
integrato dall'art. 4 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
L'autore
ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione
prima del capo terzo di questo titolo:
1)
di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola
cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o
apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;
2)
di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il
potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari
dell'opera così adattata o registrata;
3)
di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del
disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonché di autorizzarne la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.
La
cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al
pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.
Per
quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle
norme contenute nella precedente sezione.
Art.
62
Gli
esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di
suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono
essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o
apparecchio, le indicazioni seguenti:
1)
titolo dell'opera riprodotta;
2)
nome dell'autore;
3)
nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
4)
data della fabbricazione.
Art.
63
Il
disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli
articoli 20 e 21 di questa legge.
Si
considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità
tecniche della registrazione.
Art.
64
La
concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei
dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2
febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al
pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE
VI
Programmi
per elaboratore
(introdotta
dall'art. 5 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518)
Art.
64-bis
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518)
1.
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a)
la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per
elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b)
la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del
programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita
di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del
titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto
di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art.
64-ter
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
modificato dall'art. 1 del D.L.vo 15 marzo 1996, n. 205)
1.
Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
2.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia
del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3.
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a
prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i
princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli
compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma
e del comma 2 sono nulle.
Art.
64-quater
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
modificato dall'art. 2 del D.L.vo 15 marzo 1996, n. 205)
1.
L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione
del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai
sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la
forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie
per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a)
le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il
diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b)
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già
facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c)
le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute
in virtù della loro applicazione:
a)
siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del
programma creato autonomamente;
b)
siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c)
siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un
programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o
per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4.
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma.
SEZIONE
VII
Banche
di dati
(introdotta
dall'art. 4 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
Art.
64-quinquies
(introdotto
dall'art. 4 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
1.
L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a)
la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
b)
la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d)
qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e)
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera
b).
Art.
64-sexies
(introdotto
dall'art. 4 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
1.
Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte
del titolare del diritto:
a)
l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente
finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso
e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b)
l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di
una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2.
Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile.
4.
Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate
in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente
pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego
della banca di dati.
CAPO
V
UTILIZZAZIONI
LIBERE
Art.
65
Gli
articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati
nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre
riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata
espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui
sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome
dell'autore, se l'articolo è firmato.
Art.
66
I
discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in
pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti
nelle riviste o giornali anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il
nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art.
67
Opere
o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od
amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome
dell'autore.
Art.
68
(modificato
e integrato dall'art. 2, commi 2 e 3,
della
legge 18 agosto 2000, n. 248)
E'
libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei
lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
E'
libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi
della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e
quinto, per uso personale.
E'
vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione
in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
E'
consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la
ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere
effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un
compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono.
Art.
69
(sostituito
dall'art. 5 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
integrato dall'art. 3 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale
non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a)
gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b)
i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1-bis.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art.
70
Il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per
scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei
limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza
alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle
antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
Il
riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se
si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta.
Art.
71
Le
bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventù
italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di
opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO
DEL
DIRITTO DI AUTORE
CAPO
I
DIRITTI
DEI PRODUTTORI DI DISCHI FONOGRAFICI
E
DI APPARECCHI ANALOGHI
Art.
72
(sostituito
dall'art. 7 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
1.
Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente
legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi
processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di
distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata
o consentita dal produttore in uno Stato membro.
2.
Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e
dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei
fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.
Art.
73
(modificato
dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490
dall'art.
8 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
dall'art. 5 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
Il
produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali
supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di
lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione
radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli
stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce
il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
La
misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità,
sono determinate secondo le norme del regolamento.
Nessun
compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
propaganda fatta dalla Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati
dallo Stato.
Art.
73-bis
(introdotto
dall'art. 9 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
1.
Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato
hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 è effettuata a scopo non di lucro.
2.
Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e
ripartito secondo le norme del regolamento.
Art.
74
Il
produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
Su
richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare (2), in attesa
della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la
utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di
voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario
per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art.
75
(integrato
dall'art. 3, n. 1, della legge 5 maggio 1976, n. 404
e
sostituito dall'art. 7 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
La
durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o,
se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio
analogo.
Art.
76
Gli
esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di
suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino
stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite
dall'articolo 62, in quanto applicabili.
Art.
77
(sostituito
dall'art. 3, n. 2, della legge 5 maggio 1976, n. 404)
I
diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato
effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo
le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia
le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto
in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.
Art.
78
E'
considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale
o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante
la diretta registrazione dei suoni e delle voci.
E'
considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta
registrazione originale.
CAPO
I-BIS
DIRITTI
DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O
AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
(introdotto
dall'art. 10 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Art.
78-bis
(introdotto
dall'art. 10 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
modificato dall'art. 8 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento è titolare del potere esclusivo:
a)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle
copie delle sue realizzazioni;
b)
di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione
non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione
europea;
c)
di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue
realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
2.
I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in
movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti
si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
CAPO
II
DIRITTI
RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
(sostituito
dall'art. 11 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Art.
79
(sostituito
dall'art. 11 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
modificato dall'art. 9 del D.L.vo 26
maggio 1997, n. 154)
1.
Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori,
dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a)
di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b)
di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle
proprie emissioni;
c)
di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d)
di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni:
questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se
non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato
membro.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare
la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni
o per nuove registrazioni.
3.
L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4.
L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e
via satellite.
5.
La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.
CAPO
III
DIRITTI
DEGLI ARTISTI INTERPRETI
E
DEGLI ARTISTI ESECUTORI
(sostituito
dall'art. 12 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Art.
80
(sostituito
dall'art. 13 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685,
integrato
dall'art. 6 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581
e
dall'art. 11 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti,
i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano,
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
2.
Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale
retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere
esclusivo di:
a)
autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b)
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c)
autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro
prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico
o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui
all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto
agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art.
73-bis; [se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva,
all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione
dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e
via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei
suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento.] (parole soppresse) (4)
d)
autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se
non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso in uno Stato membro;
e)
autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945,
n. 440.
Art.
81
(modificato
dall'art. 14 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla
diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione.
Sono
applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per
quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione
del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1°
dell'art. 54.
Art.
82
(modificato
dall'art. 14 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Agli
effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono
nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1)
coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2)
i direttori dell'orchestra o del coro;
3)
i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o
corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice
accompagnamento.
Art.
83
(modificato
dall'art. 14 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che
il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul
disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio
equivalente.
Art.
84
(sostituito
dall'art. 15 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685,
modificato
dall'art. 7 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581
e
sostituito dall'art. 12 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed
esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di
emissione.
3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti
interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
4.
Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. (3)
Art.
85
(sostituito
dall'art. 16 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685
e
dall'art. 13 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
I
diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della
fissazione.
Art.
85-bis
(introdotto
dall'art. 8 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
1.
In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-bis
DIRITTI
RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O
COMUNICATE
AL PUBBLICO PER LA PRIMA
VOLTA
SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE
DEI
DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE
(introdotto
dall'art. 15 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
Art.
85-ter
(introdotto
dall'art. 14 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei
termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al
pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è
di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
al pubblico.
CAPO
III- ter
DIRITTI
RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E
SCIENTIFICHE
DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO
(introdotto
dall'art. 14 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
Art.
85-quater
(introdotto
dall'art. 15 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
1.
Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in
qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere
di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2.
Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3.
La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire
dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata.
Art.
85-quinquies
(introdotto
dall'art. 16 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154)
I
termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III,
III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
CAPO
IV
DIRITTI
RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI
Art.
86
All'autore
di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta
dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un
diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri,
oltre quello per il quale è stato composto.
Questo
diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il
bozzetto è stato adoperato.
CAPO
V
DIRITTI
RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Art.
87
Sono
considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo
capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale
e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non
sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art.
88
Spetta
al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo
sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti
di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia
se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di
impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La
stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando
si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo
pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il
Ministro per la cultura popolare (2), con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza
la fotografia.
Art.
89
La
cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art.
90
Gli
esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1)
il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2)
la data dell'anno di produzione della fotografia;
3)
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora
gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è
considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98
a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Art.
91
La
riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale
nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo
compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella
riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della
fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La
riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse,
è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art.
92
Il
diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della
fotografia.
[Per
le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi
carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di
durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera
a termini dell'art. 105.] (comma
soppresso] (5)
[Il
termine decorre dalla data del deposito stesso.] (comma soppresso] (5)
[Sugli
esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi
l'indicazione “riproduzione riservata per quaranta anni”.] (comma soppresso] (5)
CAPO
VI
DIRITTI
RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE
ED
AL RITRATTO
SEZIONE
I
Diritti
relativi alla corrispondenza epistolare
Art.
93
Le
corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e
gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del
pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo
la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei
figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando
le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
E'
rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
Art.
94
Il
consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza
dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza
di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art.
95
Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze
epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se
cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze
ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
SEZIONE
II
Diritti
relativi al ritratto
Art.
96
Il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo
la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4°
comma dell'art. 93.
Art.
97
Non
occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il
ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Art.
98
Salvo
patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla
persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto
o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di
quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
Il
nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere
indicato.
Sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO
VII
DIRITTI
RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL'INGEGNERIA
Art.
99
All'autore
di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano
soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di
riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo
compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro
senza il suo consenso.
Per
esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o
disegno presso il Ministero della cultura popolare (2) secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Il
diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del
deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO
VIII
PROTEZIONE
DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL'ASPETTO
ESTERNO
DELL'OPERA, DEGLI ARTICOLI E
DI
NOTIZIE - DIVIETO DI TALUNI
ATTI
DI CONCORRENZA SLEALE
Art.
100
Il
titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto
sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il
divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da
risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E'
vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che
siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da
individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il
titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può
essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano
decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Art.
101
La
riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con
l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se
ne citi la fonte.
Sono
considerati atti illeciti:
a)
la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima
che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e,
comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che
ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le
agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del
giorno e dell'ora di diramazione;
b)
la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia
da parte di imprese di radiodiffusione.
Art.
102
E'
vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra
altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi,
delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità
di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO
II-bis
DISPOSIZIONI
SUI DIRITTI
DEL
COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
DIRITTI
E OBBLIGHI DELL'UTENTE
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
CAPO
I
DIRITTI
DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
Art.
102-bis
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b)
estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c)
reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2.
La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare
la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3.
Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o
parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata
e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di
estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4.
Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o
titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5.
La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea
soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e
continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6.
Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della
banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1º gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento stesso.
7.
Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima
dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1º gennaio dell'anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8.
Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni
sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1,
lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione
del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale
espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9.
Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti
non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10.
Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi
e forme consentiti dalla legge.
CAPO
II
DIRITTI
E OBBLIGHI DELL'UTENTE
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
Art.
102-ter
(introdotto
dall'art. 5 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169)
1.
L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non
può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto
connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2.
L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione
del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al
costitutore della banca di dati.
3.
Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa
per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o
reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e
quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine
effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
COMUNI
CAPO
I
REGISTRI
DI PUBBLICITA' E DEPOSITO DELLE OPERE
Art.
103
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
integrato dall'art. 6 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518)
E'
istituito presso il Ministero della cultura popolare (2) un registro pubblico
generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (6) cura la tenuta di un registro pubblico speciale
per le opere cinematografiche.
In
detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con
la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla
Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un
registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La
registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del
fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro
sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono
loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La
tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I
registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e
strumenti informatici.
Art.
104
Possono,
altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata,
con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in
tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra
di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o
di società relativi ai diritti medesimi.
Le
registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo
in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.
Art.
105
(introdotto
dall'art. 7 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518)
Gli
autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa
legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura
popolare (2) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e
nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora
si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la
partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per
canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per
i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per
le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo
comma dell'art. 92.
Art.
106
L'omissione
del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore
sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge
e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere
straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione
del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere
contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni
contenute nel titolo medesimo.
Il
Ministro per la cultura popolare (2) può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme
stabilite dal regolamento.
CAPO
II
TRASMISSIONE
DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
SEZIONE
I
Norme
generali
Art.
107
I
diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché
i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva
l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art.
108
(sostituito
dall'art. 13 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
L'autore
che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti
giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne
derivano.
Art.
109
La
cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario,
la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia
la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per
riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di
riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.
Art.
110
La
trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art.
110-bis
(introdotto
dall'art. 9 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
1.
L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di
radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2.
In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di
un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente
del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3.
La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate
vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art.
111
I
diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera
pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né
per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano
personalmente all'autore.
Possono
invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi
dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di
procedura civile.
Art.
112
I
diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello Stato.
Art.
113
L'espropriazione
è disposta per decreto reale (7), su proposta del Ministro per la cultura
popolare (2), di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale (2),
sentito il Consiglio di Stato.
Nel
decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità
spettante all'espropriato.
Il
decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che
dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti
espropriati.
Art.
114
Contro
il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso
ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di
competenza dell'Autorità giudiziaria.
SEZIONE
II
Trasmissione
a causa di morte
Art.
115
Dopo
la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore
stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per
il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria,
sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la
divisione si effettui senza indugio.
Decorso
il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il
diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata,
entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La
comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che
seguono.
Art.
116
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
L'amministrazione
e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei
coeredi od a persona estranea alla successione.
Se
i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla
nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) (6) con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione,
emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente (21) medesimo.
La
stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un
nuovo amministratore.
Art.
117
L'amministratore
cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non
può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché
l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti
la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice
civile in materia di comunione.
SEZIONE
III
Contratto
di edizione
Art.
118
Il
contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto
di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici,
dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.
Art.
119
Il
contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano
all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la
durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo
patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non
possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi
posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel
suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo
pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione
dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è
suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione
di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il
trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal
diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I,
nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art.
120
Se
il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono
osservare le norme seguenti:
1)
è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere
che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2)
senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i
contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere
da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3)
se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera
deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere
all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu
fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art.
121
Se
l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine,
dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata,
l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che
l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se
la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera
incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del
danno.
Art.
122
Il
contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”.
Il
contratto “per edizione” conferisce all'editore il diritto di eseguire una o
più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel
contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli
esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia
nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
riguardi del compenso relativo.
Se
mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il
contratto di edizione “a termine” conferisce all'editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve
essere indicato nel contratto a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale
termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie,
dizionari;
schizzi,
disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori
di cartografia;
opere
drammatico-musicali e sinfoniche.
In
entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni
nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art.
123
Gli
esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite
dal regolamento.
Art.
124
Se
più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare
l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro
un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli
deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una
nuova edizione.
Se
l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo
dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine
di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
L'autore
ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non
sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art.
125
L'autore
è obbligato:
1)
a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che
non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2)
a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
L'autore
ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le
modalità fissate dall'uso.
Art.
126
L'editore
è obbligato:
1)
a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o
pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e
secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2)
a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art.
127
La
pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine
fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni,
decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In
mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera
deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.
L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia
giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
E'
nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che
contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il
termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art.
128
Se
l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o
riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice,
l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità
giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà
del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea
garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una
parte del contenuto del contratto.
Nel
caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera
ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione
o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art.
129
L'autore
può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne
alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione.
L'autore
ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve
interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto
di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'autorità giudiziaria.
Se
la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione
e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri,
avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
Art.
130
Il
compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una
somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari,
enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni,
articoli di giornali o di riviste;
discorsi
o conferenze;
opere
scientifiche;
lavori
di cartografia;
opere
musicali o drammatico-musicali;
opere
delle arti figurative.
Nei
contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente
delle copie vendute.
Art.
131
Nel
contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo
tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato
dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la
diffusione dell'opera.
Art.
132
L'editore
non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti
acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla
diffusione dell'opera.
Art.
133
Se
l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di
svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve
interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello
ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
Art.
134
I
contratti di edizione si estinguono:
1)
per il decorso del termine contrattuale;
2)
per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3)
per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione
delle norme dell'art. 121;
4)
perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per
effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5)
nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art.
133;
6)
nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della
sezione quinta di questo capo.
Art.
135
Il
fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
Il
contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla
dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale
o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE
IV
Contratti
di rappresentazione e di esecuzione
Art.
136
Il
contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico
un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque
altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e
dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo
patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è
trasferibile ad altri.
Art.
137
L'autore
è obbligato:
1)
a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le
stampe;
2)
a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
Art.
138
Il
concessionario è obbligato:
1)
a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del
titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
2)
a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3)
a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con
l'autore.
Art.
139
Per
la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128,
meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che
viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art.
140
Se
il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo
comma dell'art. 128.
Art.
141
Il
contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è
regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE
V
Ritiro
dell'opera dal commercio
Art.
142
L'autore,
qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal
commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i
diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera
medesima.
Questo
diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli
effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della
cultura popolare (2), il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo
nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro
il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per
opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione
ed il risarcimento del danno.
Art.
143
L'autorità
giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate
dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una
indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il
termine per il pagamento.
L'autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su
ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine
indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il
pagamento di una idonea cauzione.
Se
l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di
pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La
continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o
spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e
penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE
VI
Diritti
dell'autore sull'aumento di valore
delle
opere delle arti figurative
Art.
144
(modificato
dall'art. 6 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19)
Gli
autori delle opere delle arti figurative realizzate a mezzo della pittura,
della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti
originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita
pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto
maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario
di alienazione.
L'organizzatore
della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare
che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a
titolo oneroso ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore
a quello conseguito nella vendita pubblica.
Art.
145
Gli
autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad
una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie
opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche,
ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di
quella immediatamente precedente.
Art.
146
Le
percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo
di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per
le pitture, a lire 10.000 per le sculture. Esse sono a carico del proprietario
venditore.
Art.
147
Se
il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione,
conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge,
raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire
40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di
alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura
del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario
venditore.
Agli
autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del
concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La
percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di
avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da
lui realizzato.
Per
la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art.
145.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o
pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della
presente legge.
Art.
148
Agli
effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere
originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque
eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali
quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art.
149
Agli
effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a)
le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.
decreto-legge 29 gennaio 1934-XIII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio
1934-XII, n. 1607;
b)
le vendite giudiziarie;
c)
le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d)
le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma
sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e)
le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite
da terzi.
Art.
150
I
diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e,
dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed
agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del
Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla
Cassa di previdenza e di assistenza del [sindacato nazionale fascista delle
belle arti] (9).
Tali
diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua
morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.
Art.
151
La
percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art.
144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000
del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000,
e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art.
152
Le
percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così
determinate:
2% per
aumenti di valore non eccedenti L.
10.000
3% per
aumenti di valore superiori a “ 10.000
4% per
aumenti di valore superiori a “ 30.000
5% per aumenti
di valore superiori a “ 50.000
6% per
aumenti di valore superiori a “ 75.000
7% per
aumenti di valore superiori a “ 100.000
8% per
aumenti di valore superiori a “ 125.000
9% per
aumenti di valore superiori a “ 150.000
10% per aumenti di valore superiori a “
175.000
Art.
153
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Chi
legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative
contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita
degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli artticoli 144 e
145 e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) (6), nel termine stabilito dal regolamento.
Sino
al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la
vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme
prelevate.
Art.
154
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Le
opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo
indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente
presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (6).
Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal
regolamento.
L'eseguita
registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di
falso.
Art.
155
I
valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con
R. decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100.
CAPO
III
DIFESE
E SANZIONI GIUDIZIARIE
SEZIONE
I
Difese
e sanzioni civili
§
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Art.
156
Chi
ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a
lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in
giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la
violazione.
L'azione
è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di
procedura civile.
Art.
157
Chi
si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di
un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera
o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le
norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso
prestato.
Il
prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui
sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo
alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
Art.
158
Chi
venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo
stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del
danno.
Art.
159
La
rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per
oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché
gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro
natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
Se
una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può
essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può
chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se
l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la
rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il
giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il
danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in
conto del risarcimento dovutogli.
I
provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
Art.
160
La
rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati
risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esser
autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Art.
161
(integrato
dall'art. 8 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518,
modificato
dall'art. 3 del D.L.vo 15 marzo 1996, n. 205
e
dall'art. 4 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
Agli
effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono
essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la
perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione.
Il
sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di
più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità
giudiziaria può anche ordinare in casi particolarmente gravi, il sequestro dei
proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le
disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione
in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore.
Art.
162
(sostituito
dall'art. 5 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui
all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva
per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura
civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e
675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento
di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti,
offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi
i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art.
163
(sostituito
dall'art. 6 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del
diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
Art.
164
(modificato
dall'art. 7 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
Se
le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno
degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano
le regole seguenti:
1)
i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni
di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato
bastando che consti della loro qualità;
2)
l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per
l'esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3)
l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5
febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
Art.
165
L'autore
dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale
diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal
cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art.
166
Sull'istanza
della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza
venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche
ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art.
167
I
diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche
essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi.
§
2. Norme particolari ai giudizi concernenti
l'esercizio
del diritto morale
Art.
168
Nei
giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto
lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione [deve
intendersi: paragrafo] precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei
seguenti articoli.
Art.
169
L'azione
a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità
dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo
quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte
o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art.
170
L'azione
a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre
alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque
modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto
esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
SEZIONE
II
Difese
e sanzioni penali
Art.
171
(modificato
dall'art. 3, n. 3), della legge 5 maggio 1976, n. 404,
integrato
dall'art. 9 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518
e
dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
Salvo
quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire
4.000.000 (10) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a)
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che
sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello
Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b)
rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od
aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c)
compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d)
riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni
o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente
di produrre o di rappresentare;
[e)
riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi
o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così
fatte all'estero;] (lettera abrogata) (11)
f)
in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La
pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire
1.000.000 (10) se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera
altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.
La
violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art.
171-bis
(introdotto
dall'art. 10 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518,
modificato
dall'art. 4 del D.L.vo 15 marzo 1996, n. 205
integrato
e modificato dall'art. 6 del D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169
e
sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende
o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art.
171-ter
(introdotto
dall'art. 17 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685,
integrato
dall'art. 1 del D.L.vo 15 marzo 1996, n. 204
e
sostituito dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque
a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o
supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico
le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o
della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la
vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d'autore o dei diritti connessi;
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
2.
E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti
in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma
1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del
codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art.
171-quater
(introdotto
dall'art. 17 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad
un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente
ed a fini di lucro:
a)
concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b)
esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80.
Art.
171-quinquies
(introdotto
dall'art. 15 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla
concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto
condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art.
171-sexies
(introdotto
dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
2.
E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito
uno dei partecipanti al reato.
Art.
171-septies
(introdotto
dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art.
171-octies
(introdotto
dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma
sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da
rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale
servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art.
171-nonies
(introdotto
dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro
di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1,
e dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art.
172
(modificato
dall'art. 19 del D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685)
Se
i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della
sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (12).
Con
la stessa pena è punito chiunque:
a)
esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli
180 e 183;
b)
non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c)
viola le norme degli articoli 175 e 176.
[E'
punito con l'ammenda fino a lire 2000 chiunque violi le norme degli articoli
177 e 178.] (comma abrogato) (13).
Art.
173
Le
sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non
costituisce reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.
Art.
174
Nei
giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte
civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti
e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art.
174-bis
(introdotto
dall'art. 8, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del
presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art.
174-ter
(introdotto
dall'art. 8, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,
a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea
dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo
24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è
disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di
postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti
contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio
dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere
nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO
IV
DIRITTO
DEMANIALE
Art.
175
(abrogato
dall'art. 6, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
[Per
ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a
pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa
sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta,
esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un
diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi
corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione
o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione,
esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
L'ammontare
del diritto demaniale è determinato con Decreto reale da emanarsi a norma
dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La
determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi
staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all'Ente
italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base
dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le
opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.]
Art.
176
(abrogato
dall'art. 6, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
[Il
diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche
e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico
dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i
diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è
determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o
radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua
forma originale.]
Art.
177
(abrogato
dall'art. 3, comma 1, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[Sullo
spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e
musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto
dall'editore, a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori,
scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di
copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è
ridotto al 2 per cento.
Sullo
spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare
del diritto è ridotto alla metà.]
Art.
178
(abrogato
dall'art. 3, comma 1, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[Ai
fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni
esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere
contrassegnato dall'ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme
del regolamento, e a cura dell'editore.
Il
diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le
norme del regolamento.]
Art.
179
(abrogato
dall'art. 3, comma 1, della legge 22 maggio 1993, n. 159)
[La
corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 può essere effettuata
globalmente mediante convenzione stipulata tra le Associazioni sindacali
interessate.]
TITOLO
V
ENTI
DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO
DEI
DIRITTI DI AUTORE
Art.
180
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433
e
integrato dall'art. 10 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
L'attività
di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite
e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in
via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (6).
Tale
attività è esercitata per effettuare:
1)
la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2)
la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3)
la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività
dell'ente si esercità altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in
quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.
La
suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore,
ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti
loro riconosciuti da questa legge.
Nella
ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte
deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando,
però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a
percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani
domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, [nell'Africa italiana e
nei possedimenti italiani], ed i titolari di tali diritti non provvedono,
per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla
loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) (6) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e
nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.
I
proventi di cui al precedente comma riscossi dalla SIAE (6), detratte le
spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per
un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati
reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla [Confederazione
nazionale professionisti ed artisti] (14), per scopi di assistenza alle
categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art.
180-bis
(introdotto
dall'art. 11 del D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581)
1.
Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai
titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi
esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i
detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori
agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti
interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2.
Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della
stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei
propri associati.
3.
I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine
di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro
opera o altro elemento protetto.
4.
Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1
per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di
diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art.
181
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Oltre
alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da
questa legge o da altre disposizioni la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) (6) può esercitare altri compiti connessi con la protezione
delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'Ente
(21) può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi
di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Art.
181-bis
(introdotto
dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione.
3.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel
regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la
facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo
il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le
spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome
dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.
Art.
181-ter
(introdotto
dall'art. 2, comma 5, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68
sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68
decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art.
182
(abrogato
dall'art. 7, comma 8, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 419)
[L'ente
italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del ministero
della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Il
suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta del ministro per la
cultura popolare, con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per
la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale.] (17)
Art.
182-bis
(introdotto
dall'art. 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della
presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in
qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d)
sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio
ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del
comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed
agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti
e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria.
Art.
182-ter
(introdotto
dall'art. 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248)
1.
Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge,
compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di
polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e
seguenti del codice di procedura penale.
Art.
183
L'esercizio
della attività per il collocamento presso le compagnie, e le imprese teatrali
di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva
autorizzazione del Ministro della cultura popolare (2), secondo le norme del
regolamento.
A
tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di
morte.
Vi
sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio
della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della
cultura popolare (2), secondo le norme del regolamento.
Art.
184
Chiunque
collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne
denuncia entro tre giorni [all'Ente italiano per gli scambi teatrali] (15),
il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero
della cultura popolare (2) con le sue eventuali osservazioni e proposte.
[L'Ente
italiano per gli scambi teatrali] (15)
esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
[All'Ente
italiano per gli scambi teatrali] (15)
si applicano le disposizioni dell'articolo 182.
TITOLO
VI
SFERA
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art.
185
Questa
legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per
la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si
applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che
siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può
essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni
previste negli articoli seguenti.
Art.
186
Le
convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano
la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.
Se
le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di
trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di
fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Art.
187
In
difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non
rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono
della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è
cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una
protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se
lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma
precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la
prima volta.
Art.
188
L'equivalenza
di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto
reale (7) da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100.
La
durata della protezione dell'opera straniera non può in niun caso eccedere
quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se
la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di
licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma
equivalente.
Se
la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di
copie dell'opera o, ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è
sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale (7).
Il
decreto reale (7) può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera
allo adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Art.
189
Le
disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco
fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o
artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si
tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi
nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In
difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti
o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO
VII
COMITATO
CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO
DI
AUTORE
Art.
190
E'
istituito presso il Ministero della cultura popolare (2) un Comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
Il
Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad
esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare (2) o quando sia prescritto da speciali
disposizioni.
Art.
191
(modificato
dall'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433)
Il
comitato è composto:
a)
di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (2);
b)
[dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello
spettacolo e della carta e stampa] (16);
c) [di
un rappresentante del P.N.F.] (1);
d)
di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, [dell'Africa
italiana] (18), di [grazia e] giustizia (8), delle finanze,
[delle corporazioni] (19), e di due rappresentanti del Ministero della
educazione nazionale (2);
e)
dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa
italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero
della cultura popolare (2) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria
scientifica ed artistica;
f)
dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette
particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato
dalla federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo (2);
g)
del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (6);
h)
di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la
cultura popolare (2).
I
membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura
popolare (2) e durano in carica un quadriennio.
Art.
192
Il
comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal
Ministro per la cultura popolare (2) ed in via straordinaria tutte le volte che
ne sarà richiesto dal ministro stesso.
Art.
193
Il
Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.
Partecipano
all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono
costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente
Il
Ministro per la cultura popolare (2), su proposta del presidente del Comitato,
può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente
competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
Art.
194
La
segreteria è affidata al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica
e artistica presso il Ministero della cultura popolare (2).
Art.
195
Ai
membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di
adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art.
196
E'
considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati
per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e
seguenti di questa legge.
Nei
riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o
di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia
o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come
equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art.
197
I
contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla
tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.
Art.
198
Nel
bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare (20) è stanziata,
in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui
questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza
delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Art.
199
La
presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo
l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono
pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti
fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle
disposizioni vigenti.
Art.
199-bis
(introdotto
dall'art. 11 del D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518)
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art.
200
Sino
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni
attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente
del collegio davanti al quale pende la lite.
Art.
201
Riguardo
alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in
vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo
del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono
essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art.
202
Agli
effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti
nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
Art.
203
Con
Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto
esclusivo di televisione.
Finché
non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la
televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto
applicabili.
Art.
204
A
decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed
editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di
autore) (24).
Art.
205
Sono
abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R.
decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto
di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono
altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge
del R. decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla
protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno
1939-XVII, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n.
2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni
artistiche, nonchè ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art.
206
(modificato
dall'art. 9 della legge 18 agosto 2000, n. 248)
Il
regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la
violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette
sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire
40.000 (12).
La
presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale
dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa (22).
Entro
lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (23) dell'Ente italiano
per il diritto di autore.
Ordiniamo
che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla come legge dello Stato.
Dalla
zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX
VITTORIO
EMANUELE
MUSSOLINI
- PAVOLINI - CIANO -
GRANDI
- SERENA - RICCARDI -
RICCI
- HOST VENTURI - BOTTAI
-
DI REVEL - TASSINARI -
TERRUZZI
- GORLA
Visto,
il Guardasigilli: GRANDI
NOTE:
(1)
Il Partito Nazionale Fascista è stato soppresso con regio decreto-legge 2
agosto 1943, n. 704.
(2)
Oggi, Ministero per i beni e le attività culturali istituito dall'art. 1 del
D.L.vo 20 ottobre 1998, n. 368.
(3)
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154:
"Art.
17
L'equo
compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono
riconosciuti a decorrere dal 1º gennaio 1998".
(4)
Parole soppresse dall'art. 10 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 154.
(5)
Comma soppresso dall'art. 5 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
(6)
La denominazione "Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)", in sostituzione della espressione "Ente italiano per il
diritto di autore" è stata confermata nell'art. 9 della legge 18 agosto
2000, n. 248.
(7)
"Presidenziale" per effetto del D.L.vo Presidenziale 19 giugno 1946,
n. 1, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 1946, n. 134.
(8)
Oggi, Ministero della giustizia che per effetto dell'art. 55, comma 2, del
D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè del D.P.R. 13 settembre 1999.
(9)
Il sindacato nazionale fascista delle belle arti è stato soppresso dall'art.
1, comma 2, del D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369 ed i suoi compiti sono
stati attribuiti alla Cassa nazionale assistenza belle arti, che con D.P.R. 22
novembre 1953, n. 1282 ha assunto la nuova denominazione di Ente nazionale
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
(10)
Importo originario moltiplicato per quaranta ai sensi dell'art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603, e successivamente quintuplicato per effetto
dell'art. 113, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(11)
Lettera abrogata dall'art. 3 della legge 29 luglio 1981, n. 406.
(12)
Importo originario moltiplicato per quaranta ai sensi dell'art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603, e successivamente quintuplicato per effetto
dell'art. 113, comma 1, e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(13)
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, della legge 22 maggio 1993, n. 159.
(14)
La confederazione nazionale professionisti ed artisti è stata soppressa
dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369.
(15)
L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è stato soppresso e messo
in liquidazione per effetto dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e
le relative attribuzioni sono state trasferite all'Ente teatrale italiano
(E.T.I.), istituito con legge 18 marzo 1942, n. 365.
(16)
Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse dall'art. 1 del
D.L.vo LGT 23 novembre 1944, n. 369.
(17) Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L.vo
29 ottobre 1999, n. 419:
"Art.
7 - Società italiana autori e editori.
1.
La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico
a base associativa, svolge le seguenti funzioni:
a)
esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b)
cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941,
n. 633;
c)
assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito
della società dell'informazione, nonchè la protezione e lo sviluppo delle opere
dell'ingegno.
2.
L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.
La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare,
altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4.
L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto
adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una
adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione
dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che
tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei
proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in
coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.
5.
Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su
proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6.
La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del
diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori
servizi, nonchè, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di
entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due
distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario.
7.
La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei
diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del
Ministro vigilante.
8.
Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla
SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le
materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della
medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369".
(18)
Soppresso dall'art. 1 della legge 29 aprile 1953, n. 430.
(19)
Oggi, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che per
effetto dell'art. 55, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300,
assumerà le denominazione "Ministero delle attività produttive", a
decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del
menzionato D.L.vo n. 300.
(20)
Oggi, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
istituito dall'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 e dall'art. 2 del D.L.vo
5 dicembre 1997, n. 430, in ordine alle funzioni.
(21)
L'espressione "Ente" si riferisce alla SIAE.
(22)
Vedi il regolamento approvato con il regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
(23)
Il nuovo statuto si riferisce esclusivamente a quello della SIAE, approvato
con D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842 e riapprovato nel testo definitivo di cui
al D.P.R. 19 maggio 1995, n. 223.
(24)
L'espressione "Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.)"
ha assunto la denominazione "Società italiana degli autori ed editori
(SIAE)", per effetto dell'art. 1 del D.L.vo LGT 20 luglio 1945, n. 433,
riconfermata nell'art. 9 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
___________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
Decr.
Ass. 26 febbraio 2001 BILANCIO - Applicazione artt. 175 e 176 della presente
____________________
vedi
GIURISPRUDENZA:
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA,
790/94 - (vedi art. 2 p.l.)