LEGGE
21 dicembre 1961 n 1552
G.U.R.I.
13 febbraio 1962, n. 39
Disposizioni
in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.
N.d.R.
La presente è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29
ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso
art. 166.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
L'obbligo
per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a
norma degli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è limitato al
caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro
comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di
interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.
Oltre
i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il
Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16
della legge 1º giugno 1939, n. 1089. (1) (2)
Art.
2
Nell'adottare
i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n.
1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto
delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.
La
stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo
16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle
opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione
non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.
Il
Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui
all'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, anche per cose di
proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli
articoli 2, 3 e 5 della detta legge.
Art.
3
(integrato
dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
Nei
casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge
1º giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto,
disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico
dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione
alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o
storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento
pubblico, protette dalla citata legge 1º giugno 1939, n. 1089.
Quando
la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario
della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di
disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un
ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore
per contributi di oltre lire dieci milioni. (1)
In
ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o
parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate
caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della
pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
Al
fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo
Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da
istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili
sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, per la
realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione,
approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a
sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio
sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente
dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti.
Il
Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i
provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946
e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in
corso una procedura di liquidazione.
Art.
4
In caso
di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti
conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1º giugno 1939, n.
1089, e all'articolo 2 della presente legge.
Art.
5
In
quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni
della legge 1º giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela
delle cose di interesse artistico o storico.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 21 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI
BOSCO
TAVIANI
Visto,
il Guardasigilli: GONELLA
NOTE:
(1)
Per effetto dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1977, n. 970, i
limiti di somma di cui agli articoli annotati, oltre i quali il Ministro per i
beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali ed ambientali, sono elevati di quattro volte.
(2)
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
431:
"Art.
2
3.
Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso
ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge
21 dicembre 1961, n. 1552".
____________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
Circ. prot. n. 3454/93 ASS. BBCCAA - Parere del Consiglio regionale per i beni
culturali ed ambientali per alcuni progetti relativi ai beni culturali
sottoposti a vincoli di legge
Circ. n. 13/94 ASS. BBCCAA - Procedure richiesta ed erogazione
contributi per il restauro e la conservazione di beni mobili ed immobili di
proprietà privata