LEGGE
1 marzo 1975 n 44
G.U.R.I.
13 marzo 1975, n. 71
Misure
intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico
nazionale.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Titolo
I
PROVVEDIMENTI
URGENTI
Art.
1
(integrato
dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 175)
Dopo
l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a
norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro
il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale
impiegatizio di cui alle tabelle B e C, allegate al suindicato decreto n. 283
del 1971 e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi
banditi posteriormente al 1º gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di
entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:
1)
idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della
legge 7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è applicabile anche agli idonei
attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita
all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici
previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 662;
2)
idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
3)
idonei di altri concorsi.
Qualora
tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di
diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione
conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel caso di aspiranti con
più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e
si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la
preferenza è determinata a seconda dei criteri stabiliti dal quarto comma
dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel
caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della
legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano
distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai
fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del
rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il
numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o
interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di
cui al comma precedente.
Le
nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati
da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Gli
idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti,
possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato
la prova orale.
Gli
idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie
e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date
successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976.
Art.
2
Il Ministro
per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini
abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in
relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle
antichità e belle arti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della
presente legge.
Entro
otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria,
l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei
nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.
L'amministrazione
è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici
giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato
rifiutato il visto della Corte dei conti.
Gli
impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della
registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.
Art.
3
I
concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e
belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base
regionale.
Ai
soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno
a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole
graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme
vigenti.
Art.
4
Il
personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed
ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato, a domanda, in
ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza,
presso le predette amministrazioni.
Il
personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle
carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche
superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate
dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun
ruolo.
Il
personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli
istituti di provenienza.
Il
collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento
dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i
Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.
Art.
5
Nei
casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli
istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata,
alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei
musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco competenti per territorio.
I
fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia,
sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale
mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Art.
6
I
soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni
culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti
previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
Art.
7
Il
Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in
economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di
omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:
a)
all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e
sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o
artistico;
b)
all'esecuzione di scavi archeologici, nonchè al trasporto del materiale
archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine
di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti
necessari per i lavori di scavo;
c)
all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di
tutela artistica e paesistica;
d)
all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi
aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e
cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed
altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela
artistica e paesistica.
Inoltre,
quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del
pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali
e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:
a)
all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;
b)
a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte,
per i quali non provvedano altre amministrazioni;
c)
all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e
materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di
strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la
manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la
manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di
musei e zone archeologiche e monumentali;
d)
all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse
archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella
lettera a) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le
recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione
di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, per i lavori indicati nei
commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo
comma, del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si
applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento. (1)
Art.
8
Per
i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni
previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni e integrazioni.
I
lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli
articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. (1)
Art.
9
Nei
limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a
15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge
e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, i
soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni
culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in
economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello
stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.
Quando
sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli
istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono
all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di
spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza
accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a
chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e
ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di
fondi.
In
caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi
possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni,
informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.
(2)
Il
Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a
proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di
bilancio e accredita i fondi necessari.
Nei
casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a
superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con
le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22
aprile 1886, n. 3859. (1)
Art.
10
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[Tutti
coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico
e storico dovranno denunciare entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero per i beni
culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la
sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori.
I
titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli
oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della
provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro
è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle
antichità competenti per territorio.
Chiunque
esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato
la denuncia anzidetta, è punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.]
Art.
11
L'antico
opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il
restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da
un soprintendente storico d'arte e dipende direttamente dalla Direzione
generale antichità e belle arti.
All'opificio
compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad
antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale
di restauro.
Art.
12
Il
personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e
della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a
trattativa privata e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre
anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei
prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo
o del personale operaio di cui alle tabelle B e C annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.
L'immissione
in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della
Biblioteca nazionale centrale o del soprintendente alle antichità o del
soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il
rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera
nonchè al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.
A
tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello
indicato alla lettera d) dell'articolo 2 della legge di conversione del
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.
Art.
13
E'
abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Alla
direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti
soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente
superiore.
Art.
14
All'onere
finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti
dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita
rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei
corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
Titolo
II
NUOVA
DISCIPLINA DELLE SANZIONI
Art.
15
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[Il
primo comma dell'articolo 58 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito
dal seguente:
“I
rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente
riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza
giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia
inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza
pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale”.]
Art.
16
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[Il
primo comma dell'articolo 59 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito
dal seguente:
“Chiunque
trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e
21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000”.]
Art.
17
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[L'articolo
62 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:
“I
rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e istituti legalmente
riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge,
alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un
anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000”.]
Art.
18
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[Il
primo comma dell'articolo 63 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito
dal seguente:
“Chiunque
ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla
disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la
reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000”.]
Art.
19
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[All'articolo
66 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:
nel
primo comma le parole: “E' punita con la multa da L. 3000 a lire 225.000
l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “E' punita con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche
soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive
modificazioni”.]
Art.
20
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[Il
primo comma dell'articolo 68 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito
dal seguente:
“Senza
pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque
trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto
fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000”.]
Art.
21
(abrogato
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[L'articolo
69 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:
“Chiunque
contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 è punito con l'ammenda
fino a L. 3.000.000”.]
Titolo
III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
22
Sono
fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in
materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare
e di tutela del paesaggio, nonchè le attribuzioni delle provincie autonome di
Trento e Bolzano.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 1° marzo 1975
LEONE
MORO
- SPADOLINI
COLOMBO
- REALE
Visto,
il Guardasigilli: REALE
NOTE:
(1)
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431:
"Art.
4
1.
I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1º marzo 1975, n. 44 e 28 dicembre
1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,
n. 509, come da ultimo elevati dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n.
526, sono quintuplicati.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1º marzo 1975, n. 44,
sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico ed ai
competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali".
(2)
Si riporta il testo dell'art. 2-sexies della legge di conversione 16 luglio
1997, n. 228 del D.L. 19 maggio 1997, n. 130:
"Art.
2-sexies (Disposizioni concernenti i beni culturali). - 1. Per gli interventi
da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi
calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'art. 9, comma 3, della legge 1º
marzo 1975, n. 44, e dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'art. 4 della legge 29
dicembre 1990, n. 431, è duplicato".
___________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
Decr.
Ass. 2 settembre 1997 BB.CC. - Diffusione dati elaborati dal sistema
informativo territoriale del paesaggio