LEGGE 1 giugno 1939-XVII, n. 1089
G.U.R.I. 8 agosto 1939, n. 184
Tutela delle cose
d'interesse artistico e storico. (1)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA
dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo
quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.
TESTO COORDINATO (aggiornato
al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni,a mezzo delle loro commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiuamo quanto segue:
CAPO I
Disposizioni generali
Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 475/94)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1381/96)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 302/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 351/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 720/98)
Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. (11)
La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 475/94)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1381/96)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 302/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 351/98)
Il Ministro per l'educazione nazionale (2) notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'articolo 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale (11) e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse può prendere visione.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 475/94)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1381/96)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 302/97)
I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli elenchi e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'articolo 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.
Le cose indicate nell'articolo 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se no risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11), sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti (3) può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie unificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. (11)
Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale (11) le cose che hanno interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale (11) per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.
Quando di tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale (11) nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.
I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
I provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale (11) sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale (11).
CAPO II
Disposizioni per la
conservazione, integrità
e sicurezza delle cose
Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle provincie, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. (11)
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sovrintendenza competente.
Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alle competente Sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscono danno.
Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale (11), anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 351/98)
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (3), ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente. (4)
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5. (4)
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'articolo 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.
Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.
Nei casi in cui gli articoli 14 e 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.
Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale (11) decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti. (3)
Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 128/95
Il Soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.
La stessa facoltà spetta al Soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.
Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 155/95)
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 475/94)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 578/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 632/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 351/98)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 572/98)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 674/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 675/2000)
Con disposizione dei competenti Soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi pubblicità, che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.
CAPO III
Disposizioni sulle
alienazioni
e gli altri modi di trasmissione
delle cose
Sezione I
Delle cose appartenenti
allo Stato o ad altri enti morali
Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
Il Ministro per l'educazione (11), sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
Il Ministro può altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11), sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti (3), può autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'articolo 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. (11)
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (3), può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.
E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'articolo 5.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) può autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.
Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.
Quando si procede per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'articolo 1 che se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II
Delle cose appartenenti a
privati (12)
Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale (11) ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.
Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
Qualora la cosa alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.
Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere il contratto.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.
In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.
La proprietà passa allo Stato alla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale (11) nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11), sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti (3), può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'articolo 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.
In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
CAPO IV
Disposizione sulla
esportazione ed importazione (10)
Sezione I
Esportazione
(sostituito dall'art. 1
del D.L. 5 luglio 1972, n. 288
nel testo modificato
dalla legge di conversione
dell'8 agosto 1972, n.
487
e dall'art. 17 della
legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. E' vietata, se
costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal
territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge
ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico,
archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.
2. Il divieto riguarda
anche:
a) audiovisivi con relativi
negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;
b) mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la
partecipazione a mostre e raduni internazionali;
c) beni e strumenti di
interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni.
3. Il divieto di cui al
comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.
4. Per i beni culturali non
assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di
esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.
5. Nella valutazione circa
il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
(sostituito dall'art. 18
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. Chi intenda far uscire
dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e
presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuno di essi, il valore venale.
2. L'ufficio di
esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con
motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.
3. Per i beni culturali di
proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto
di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione
sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
4. L'attestato di libera
circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli
atti d'ufficio;
b) un secondo è consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso al
competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per
la formazione del registro ufficiale degli attestati.
(sostituito dall'art. 6
del D.L. 5 luglio 1972, n. 288
nel testo modificato
dalla legge di conversione
dell'8 agosto 1972, n.
487
e dall'art. 19 della
legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. L'attestato di libera
circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio
di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta
giorni dalla presentazione del bene.
2. L'ufficio di
esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà
notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci
giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3. Avverso il rifiuto
dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni,
ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.
4. Copia del ricorso deve
essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.
5. Il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
6. Qualora il Ministro per i
beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei
venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.
7. In caso di rigetto, i
beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
(abrogato dall'art. 24
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
[Il Ministro per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può,
di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente
articolo venga pagata in una determinata valuta estera.]
(sostituito dall'art. 4
del D.L. 5 luglio 1972, n. 288,
convertito con legge 8
agosto 1972, n. 487
e dall'art. 20 della
legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. Entro il termine di novanta
giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la
regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno
la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.
Art. 39-bis
(introdotto dall'art. 21
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. La spedizione o
l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a
domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di
avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite
dal regolamento.
3. Il certificato di
avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla
identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o
autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di
spedizione.
4. Il certificato di cui al
comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni
effetto l'attestato di cui all'articolo 36.
(sostituito dall'art. 22
della legge 30 marzo 1998, n. 88
e dall'art. 9 della legge
12 luglio 1999, n. 237)
1. I beni culturali per i
quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono
uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrità e la sicurezza.
2. Può essere inoltre
autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:
a) costituenti mobilio
privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che
comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla
durata del mandato all'estero degli interessati;
b) costituenti l'arredamento
delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
c) da sottoporre ad analisi,
indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente
all'estero.
3. Non può essere comunque
autorizzata l'uscita:
a) dei beni suscettibili di
subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) dei beni che
costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un
museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica.
4. L'interessato chiede al
Ministero per i beni e le attività culturali l'assenso all'uscita temporanea,
indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.
5. Il Ministero rilascia o
nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di
assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non
superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio
nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta
dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di
cui al comma 1.
6. L'assenso, nei casi di
cui al comma 1, è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte
dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
7. L'uscita del bene, nei
casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da
polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore
stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di
assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti
ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel
termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo
della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non
è richiesta per i beni di cui al comma 2.
(abrogato dall'art. 24
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
[Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'articolo 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.
Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio per gli oggetti di cui all'articolo 1 costituenti il mobilio privato.]
Sezione II
Importazione temporanea
(abrogato dall'art. 24
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
[Le cose indicate
nell'articolo 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa
di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da
certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel
termine di anni cinque.
Detto termine sarà prorogato
di cinque anni su richiesta dell'interessato.]
CAPO V
Disciplina dei ritrovamenti
e delle scoperte
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11), sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (3), può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
In caso di inosservanza, la concessione è revocata.
La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Nel caso in cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, terzo comma.
Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale. (11)
Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 44.
Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'articolo 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita della autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per la educazione nazionale. (11)
Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
Allo scopritore è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 44.
Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
CAPO VI
Disciplina delle
riproduzioni e del godimento pubblico
E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'articolo 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti (3), può autorizzare la esecuzione di calchi qualora le condizioni dell'originale lo consentono.
Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'articolo 1 di proprietà dello Stato o di altro legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'articolo 5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.
CAPO VII
Disciplina delle
espropriazioni
Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale (11) per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) può autorizzare l'espropriazione a favore delle provincie, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 302/97)
Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale (11) ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decorso o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000)
Il Ministro per l'educazione nazionale (11) può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1.
Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale (11).
CAPO VIII
Sanzioni
(modificato dall'art. 15
della legge 1 marzo 1975, n. 44)
I rappresentanti delle
provincie, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che
entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato
motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono
puniti con l'ammenda da L. 600.000 a L. 6.000.000, senza pregiudizio delle
maggiori pene previste dal codice penale. (6)
Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esenzione delle imposte dirette.
(modificato dall'art. 16
della legge 1° marzo 1975, n. 44)
Chiunque trasgredisce le
disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 20 e 21 della presente
legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L.
1.500.000 e L. 75.000.000. (6)
Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la educazione nazionale (11) sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.
Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.
Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità è punito con l'ammenda da L. 250.000 a L. 5.000.000. (7)
Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.
Le spese sono a carico del trasgressore.
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.
Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale (11) di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.
(sostituito dall'art. 17
della legge 1 marzo 1975, n. 44)
I rappresentanti delle provincie, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a lire 150.000.000. (6) (8)
(modificato dall'art. 18
della legge 1 marzo 1975, n. 44)
Chiunque ometta la denuncia
prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta
nel secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino ad un anno e
la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000. (6) (8)
La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'articolo 34.
Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'articolo 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
Il Ministro per l'educazione nazionale (11), in caso di violazione dell'articolo 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui al cosa apparteneva.
Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominare ai sensi dell'articolo 59.
Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione. (9)
La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
(modificato dall'art. 19
della legge 1 marzo 1975, n. 44
e sostituito dall'art. 23
della legge 30 marzo 1998, n. 88)
1. Chiunque trasferisce
negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di
interesse artistico, storico, archeologico, etnografrico, bibliografico,
documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35,
senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la
prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena è aumentata se si
tratta di cose di interesse particolarmente importante.
3. Il giudice dispone la
confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.
La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative
alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da
chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di
commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di
condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa
all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione
è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma,
numeri 1) e 2), del codice penale.
5. La pena applicabile per i
reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole
fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.
6. Fuori dei casi di
concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri
dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non
accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000
a L. 900.000.
(integrato dall'art. 13,
comma 3,
della legge 8 ottobre
1997, n. 352)
Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'articolo 624 del codice penale.
Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 625 del codice penale.
(modificato dall'art. 20
della legge 1° marzo 1975, n. 44)
Senza pregiudizio di quanto
è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni
degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da
L. 600.000 a L. 6.000.000. (6) (8)
Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'articolo 59.
(sostituito dall'art. 21
della legge 1° marzo 1975, n. 44)
Chiunque contravviene alle
disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a L. 6.000.0000. (6)
Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale (11) in conformità della presente legge è punito con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I Ministro per l'educazione nazionale (11) nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.
Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento e della legge 11 giugno 1922, n. 778. (5)
Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 ed al suo deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.
Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778. (5)
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oseervarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° giugno 1939--XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - SOLMI -
DI REVEL - LANTINI - ALFIERI -
- GUARNERI
Visto il Guardasigilli: GRANDI
NOTE:
(1) Vedi la legge 2 aprile
1950, n. 328: "Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre
d'arte".
Vedi, anche, la legge 21
dicembre 1961, n. 1552: "Disposizioni in materia di tutela di cose di
interesse artistico e storico".
(2) Per effetto dell'art. 9
del D.P.R. 14/01/72, n. 3 la competenza è stata trasferita alle Regioni.
(3) Per effetto dell'art. 11
del D.lg.lgt. 07/09/44, n. 272, è stato soppresso il Consiglio nazionale della
educazione, delle scienze e delle arti, ed è stato sostituito con il Consiglio
superiore delle antichità e belle arti con l'art. 13 della legge 30/12/47, n.
1477.
(4) Vedi disposizioni
contenute nella legge 21/12/61, n. 1552.
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 01/03/75, n. 44:
"Art. 6
I soprintendenti sono
autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli
articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni."
(5) La legge 11 giugno 1922,
n. 778 è stata abrogata dall'art. 19 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
(6) Importi raddoppiati per
effetto dell'art. 113, comma 4, della legge 24/11/81, n. 689.
(7) Importi risultanti
dall'applicazione dell'art. 1 della legge 22/06/56, n. 586 e dall'art. 114,
comma 1, in relazione all'art. 113, comma 2, della legge 24/11/81, n. 689.
(8) La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in base all'art. 32, comma 2, della legge 24/11/81, n. 689.
(9) Confrontasi l'art. 5 della legge 2 aprile 1950, n. 328.
(10) Vedi le disposizioni
contenute nella legge 30 marzo 1998, n. 88, relative alla circolazione dei beni
culturali.
(11) Per effetto dell'art. 1
del D.L. 14/12/74, n. 657, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di
conversione 29/01/75, n. 5, oggi Ministero per i beni culturali ed ambientali.
(12) Vedi art. 33 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
____________________________________
Vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L 49/67 - Utilizzazione palazzi urbani e ville di Sicilia di interesse artistico
L 19/72 - Immobili sottoposti a vincolo
L 80/77 - Applicazione artt. 54, 55, 56 e 57 della presente
L 71/78 - Immobili sottoposti a vincolo
Circ. 3/1979 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L 7/80 - Costruzioni in contrasto con vincoli
L 70/81 - Costruzioni in contrasto con vincoli
Circ. 2/81 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L 21/85 - Immobili soggetti a tutela e sottoposti a vincolo
L 34/85 - Applicazione artt. 2 e 3 della presente
L 37/85 - Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive
Circ. 1525/7/1985 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ. 2/85 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente
L 22/86 - Immobili sottoposti a vincolo monumentale ed artistico
Circ. 10/86 ASS. BB.CC. - Dichiarazione di bene con interesse storico e valore artistico
L 22/87 - Immobili sottoposti a vincolo
Circ. 1/87 ASS. BB.CC. - Interventi su beni culturali ed ambientali
Circ. 59571/87 ASS. TURISMO - Tutela immobili sottoposti a vincolo
Circ. 7/88 ASS. BB.CC. - Dichiarazione di bene con interesse storico e valore artistico
Circ. 13/88 ASS. BB.CC. - Dichiarazione di bene con interesse storico e valore artistico
Circ. 16/88 ASS. BB.CC. - Dichiarazione di bene con interesse storico e valore artistico
Circ. 51/88 ASS. BB.CC. - Edifici e zone soggette a tutela
Circ. 3/89 ASS. BB.CC. - Sezione beni bibliografici
Circ. 76900/89 ASS. TERRITORIO - Realizzazione parchi urbani e suburbani
L 24/91 - Autorizzazione apertura cave
Circ. 10/91 ASS. BB.CC. - Immobile di interesse storico e valore artistico
Circ. 15/92 ASS. BB.CC. - Immobili sottoposti a tutela
Circ. 21/92 ASS. BB.CC. - Edifici o zone soggette a tutela
Circ. 2/92 ASS. TERRITORIO - Ricorso allo strumento ufficiale del vincolo
L 10/93 - Restauro e manutenzione edifici di valore artistico, storico e culturale
L 25/93 - Incremento spesa 1993
Circ. 13/93 ASS. BB.CC. - Interventi e restauri su edifici vincolati
Circ. 3454/93 ASS. BB.CC. - Acquisto e progetti d'intervento relativi a beni culturali
Circ. 14380/93 ASS. TERRITORIO - Aree sottoposte a vincoli
Circ. 2368/93 PRESIDENZA - Immobili privati riconosciuti di interesse storico ed artistico
Circ. 1/94 ASS. BB.CC. - Immobile rappresentante interesse storico
Circ. 13/94 ASS. BB.CC. - Contributo per restauro di beni immobili
Circ. 545/94 ASS. BB.CC. - Parere del consiglio regionale beni culturali ed ambientali
L 19/95 (testo coordinato) - Modifiche ed integrazioni L.R. 127/80 - Giacimenti materiali da cava
L 24/95 - Titolari di cave operanti in zone vincolate
L 40/95 - Urbanistica
Circ. 3/95 ASS. BB.CC. - Acquisto cinema o teatro di interesse storico
Circ. n. 10956/95 ASS. TERRITORIO - N.O. all'impianto art. 5 L.R. 181/81 -Attività estrattiva
Decr. Pres. 26 giugno 1995, n. 63 - Regolamento concessione contributi decoro urbano - Art. 122 L.R. 25/93
POP2 94/99 - PARTE II - FESR Sottoprogramma 2 - Interventi per il turismo ed i beni culturali
L.R. 4/96 - Applicazione della presente
Circ. 2/96 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ. 10/1996 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente
Circ. 8/97 ASS. EE.LL. - Alienazione degli immobili di proprietà pubblica
Circ. 10/98 ASS. BB.CC. - Richieste di parere relative a prestiti di beni per la partecipazione a mostre
Circ. 1/99 ASS. BB.CC. - Parere tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
Circ. prot. n. 4251/99 BB.CC. - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alla presente
Circ. n. 8/99 ASS. LL.PP. - Programma sperimentale per la promozione di interventi nei centri storici di restauro urbano
_____________________
vedi GIURISPRUDENZA:
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 475/1994 - (vedi artt. 1, 2, 3 e 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1471/94
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 2719/1994
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 128/95
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 101/95
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 155/95 - (vedi art. 20 p.l.)
C.G.A., SEZ. RIUNITE, 65/96
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 123/96
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 268/96
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1836/96
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1381/96 - (vedi artt. 1, 2 e 3 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 15/97
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 302/97 - (vedi artt. 1, 2, 3 e 54 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1764/97
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1766/97
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 578/97 - (vedi art. 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 632/97 - (vedi art. 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 542/97
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 243/98
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 351/98 - (vedi artt. 1, 2, 13 e 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 720/98 - (vedi art. 1 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 572/98 - (vedi art. 21 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 148/2000
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 331/2000 - (vedi artt. 21 e 55 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 674/2000 - (vedi art. 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 675/2000 - (vedi art. 21 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 117/2001
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 428/2001
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 597/2001