LEGGE
14 gennaio 1993 n 4
G.U.R.I.
15 gennaio 1993, n. 11
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in
materia di biblioteche statali e di archivi di Stato.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
1.
Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il
funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 14 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO,
Presidente del
Consiglio
dei Ministri
RONCHEY,
Ministro per i beni
culturali
e ambientali
Visto,
il Guardasigilli: MARTELLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433
All'articolo
1:
al
comma 1, le parole: “i musei statali” sono
sostituite dalle seguenti: “i musei e le biblioteche statali, nonchè negli
archivi di Stato”; e dopo la parola: “audiovisivi” sono inserite le
seguenti: “di sicurezza”.
L'articolo
2 è sostituito dal seguente:
“Art.
2. - 1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare
funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino
peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonchè per
garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di
necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può
assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio,
presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione
organica.
2.
L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio
presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi
della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.
3. In
caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può
utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre
amministrazioni dello Stato.
4.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati
annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento
temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la
graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal
Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in
graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate
d'ufficio”.
All'articolo
3:
[al
comma 1, le parole: “dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di Stato”;
la parola: “stipula” è sostituita dalle seguenti: “può stipulare, sentite le
organizzazioni sindacali,”; e dopo la parola: “volontariato” sono inserite le
seguenti: “aventi finalità culturali”;] (parole
abrogate) (1)
dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis.
Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione
del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali”;
al
comma 2, la parola: “sorveglianza” è sostituita
dalle seguenti: “vigilanza e custodia”;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e
ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato,
pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a
tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e
ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del
periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.
2-ter.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi
di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993”.
All'articolo
4:
al
comma 1, all'alinea, le parole da: “Laddove”
fino a: “musei” sono sostituite dalle seguenti: “Presso gli
istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti”;
al
comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis)
servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario”;
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la
gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
[“3.
La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto,
dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata
con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici,
anche costituenti società o cooperative”;] (comma abrogato) (2)
[al
comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: “e destinati, in misura non
inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e
gli altri istituti di provenienza”;] (parole
abrogate) (3)
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5-bis.
Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340,
nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
[5-ter.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni
dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I
competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano
il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve
versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al
rilascio delle relative concessioni”.]
(comma abrogato) (4)
All'articolo
5:
al
comma 2, dopo le parole: “presente
decreto” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto disposto ai commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 3,”.
NOTE:
(1)
Le parole annotate sono superate per l'abrogazione del comma 1, dell'art. 3,
del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del del D.L.vo 29 ottobre
1999, n. 490.
(2)
Il comma annotato è superato per l'abrogazione del comma 3, dell'art. 4, del
D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del del D.L.vo 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Le parole annotate sono superate per l'abrogazione del comma 5, dell'art. 4,
del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del del D.L.vo 29 ottobre
1999, n. 490.
(4)
Il comma annotato è superato per l'abrogazione del comma 5-ter, dell'art. 4,
del D.L. 433/92, operata dall'art. 166, comma 1, del del D.L.vo 29 ottobre
1999, n. 490.
___________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R.
6/97 - Applicazione art. 4 della presente
L.R. 10/99 - Misure di finanza
regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo