DECRETO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975 n 637
G.U.R.I.
16 dicembre 1975, n. 330
Norme
di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del
paesaggio e di antichità e belle arti.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto
lo statuto della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2;
Viste
le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello
statuto della regione;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
L'amministrazione
regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità,
opere artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio.
A
tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29
giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le
materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà
bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed
ambientali.
Restano,
tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed
ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.
Il
Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi
all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della
facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla
richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione
vi rinunzi.
La
vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e
sugli istituti locali, esistenti nel territorio della Regione Siciliana, che
svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate
dall'amministrazione regionale.
Art.
2
Fino
a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale,
nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve
sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali,
nei casi previsti dalle leggi dello Stato.
L'amministrazione
regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.
Nei
casi di cui ai precedenti commi, ogni sezione degli organi consultivi del
Ministero per i beni culturali e ambientali è integrata da un rappresentante
della regione.
Art.
3
Per
l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma
dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e
ambientali esistenti nel territorio della Regione Siciliana aventi competenza
nelle materie in detto decreto previste, passano alle dipendenze della medesima
ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.
Il
trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo
Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi,
nonchè al relativo arredamento.
Art.
4
La
regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del
presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli
uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando sino
all'emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al
passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nell'ipotesi
che dette norme non siano state ancora emanate il personale stesso, salvo che
abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto
dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari
definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9
ottobre 1971, n. 825.
Al
personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la
posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
Art.
5
Fermi
restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento,
adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle
materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi
del decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni,
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n.
567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'art. 1.
Art.
6
Per
l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale
ha facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza
specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del
territorio della regione.
Art.
7
Il
termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora
entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla
formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale,
avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.
Gli
elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai
Ministeri interessati per la prevista intesa.
___________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R.
73/76 - Applicazione del presente
L.R.
80/77 - Applicazione del presente
L.R.
116/80 - Applicazione del presente
L.R.
53/85 - Applicazione del presente
Circ.
1/87 ASS. BB.CC. - Applicazione del presente
Circ.
23/94 ASS. BB.CC. - Applicazione del presente
POP2
1994/99 - PARTE II - FESR - Sottoprogramma 2 - Interventi per il turismo ed i
beni culturali
_________________________
vedi
anche GIURISPRUDENZA:
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA,
299/94
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 1852/97