DECRETO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994 n 368
SUPPLEMENTO
ORDINARIO n. 91 G.U.R.I. 13 giugno 1994, n. 136
Regolamento
recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse
storico-artistico.
N.d.R.
Il presente è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29
ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso
art. 166.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista
la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e
9;
Vista
la legge 14 marzo 1968, n. 292;
Vista
la legge 2 dicembre 1961, n. 1552;
Vista
la legge 10 febbraio 1992, n. 145, così come modificata dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile
1994;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
aprile 1994;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art.
1
Ambito
di applicazione e definizione
1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di
restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio
architettonico, archeologico, artistico e storico.
2.
Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria hanno ad oggetto beni
statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno
1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.
3.
Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali
è denominato “Ministero”.
Art.
2
Beni
non statali
1.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione
dei beni non statali di cui all'articolo 1, comma 2, che necessitano di
restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente
soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il
soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione
del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la
conservazione.
2.
La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con
l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta
giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente
alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo,
il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore
l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da
apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del
comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine
di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve
iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi
alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
Art.
3
Intervento
sostitutivo
1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo,
ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata
notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte
alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il
termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere
finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura
concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di
assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve
rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2.
La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per
l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 5
della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'articolo 7
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art.
4
Beni
statali
1.
Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui
beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico,
archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.
Art.
5
Abrogazione
di norme
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo
1968, n. 292.
Art.
6
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Gli interventi avviati da altre amministrazioni alla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono portati a termine dalle amministrazioni medesime.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, 22 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI,
Presidente del
Consiglio
dei Ministri
CASSESE,
Ministro per la
funzione
pubblica
MERLONI,
Ministro dei
lavori
pubblici
RONKEY,
Ministro per i beni
culturali
e ambientali
Visto,
il Guardasigilli: CONSO
Registrato
alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti
di Governo, registro n. 92, foglio n. 9
___________________________________
vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R.
4/1996 - Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio
storico della Sicilia