Gazzetta Repubblica Italiana n. 302 di Lunedì
27/12/1999
Atto : Decreto Legislativo n. 490 di Venerdì
29/10/1999
Tipologia Oggetto : Stato: Bilancio - Patrimonio -
Zecca - Demanio - Beni Culturali
Organo Emanante : IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TESTO ATTO
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 490.
Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352;
Visto l'articolo 12, comma 6-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 maggio 1999, n. 122;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 15 gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, composto di
166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività
culturali
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352)
TITOLO 1 Beni culturali
Capo I Oggetto della tutela
Sezione I Tipologia dei beni
Articolo 1 Oggetto della disciplina1. i beni
culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono
tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo
9 della Costituzione.
Articolo 2 Patrimonio storico, artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1;
2, comma l;
5, comma 1 ;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 1;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a nonna di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose
indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i
documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni
aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici,
aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
j) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel
comma 1, lettera e), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le
raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse
culturale. 4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e ì singoli documenti dello Stato. b)
gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
e) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono notevole interesse storico. S. Sono beni librari le
raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al
comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo
Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13;
legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13;
decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis
aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15;
legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
I. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle
categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non
alla pubblica vista;
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere
cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque
registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali
comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni;
j) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
Articolo 4 Nuove categorie di beni culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. art.
148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli
articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civiltà.
Sezione II Individuazione
Articolo 5 Beni di enti pubblici e privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al
Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno
l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché
quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro
patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella
parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono
comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso
aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio
per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero
dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.
5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera
a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti
alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli
elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Articolo 6 Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma l;
3, comma 1;
5, comma 1;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 36, comma 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) 1. Salvo quanto disposto dal comma 4,
il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati all'articolo 5, comma1.
2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera
b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3, Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'articolo 10.
4, La Regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2,
comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 7 Procedimento di dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1;
8)
1. Il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa
o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo Il e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero
stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,n.241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma
4.
Articolo 8 Notificazione della dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è
notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano
oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 3. Le dichiarazioni
adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al
Ministero.
Articolo 9 Accertamento dell'esistenza di beni
archivistici
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori
all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a
fame denuncia al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei
quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati
e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Sezione III Disposizioni generali e transitorie
Articolo 10 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo
Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2,
comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), dichiarate a nonna dell'articolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari. 2. Le disposizioni del Capo H,
sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano
alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata,
nonché ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia
intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.
Articolo 11 Coordinamento con funzioni e competenze
di regioni ed enti locali
L. Restano ferme:
a) le competenze attribuite in tutte le materie
disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
e) le funzioni e le competenze attribuite alle
regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 12 Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al
comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio
1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme
contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per
"regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma1.
Articolo 13 Notificazioni effettuate a norma della
legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il
Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni
immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e
trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma I restano comunque
valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine
prescritto dallo stesso comma1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli
2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409 conservano piena efficacia.
Articolo 14 Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve le disposizioni relative alle
raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge
7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 15 Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt.
148-155)
I. La vigilanza sui beni culturali compete al
Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative,
anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la
cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì
all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in
collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Articolo 16 Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni
culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero,
degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono
al catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le
procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con
la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e
l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle
banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma
dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella
catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri;
la loro consultabilità è disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .
Articolo 17 Funzione consultiva
(Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, art. 8) 1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai
provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che
investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è
obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie
stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Articolo 18 Provvedimenti legislativi particolari
(Decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791)
I. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle
isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione
di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici,
siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
Articolo 19 Beni culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive
autorità.
2, Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite
dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione
del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla
base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Articolo 20 Convenzioni internazionali
1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni
culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in
Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei
patrimoni nazionali.
Capo Il Conservazione
Sezione I Controlli
Articolo 21 Obblighi di conservazione
(Legge 1 giugno 1935 n. 1089, artt. 5, comma 2;
il, commi i e 2;
12, comma 1;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42, comma 1;
decreto del Presidente . della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o
modificati senza l'autorizzazione dei Ministero.
2, Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare
pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il
trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone
giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è
subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
S. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad
autorizzazione del soprintendente archivistico.
Articolo 22
Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e
3;
12, comma 2)
1. I beni culturali non possono essere rimossi senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati
dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato
dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili
appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in
dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla
soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie
perché i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato.
Articolo 23 Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1. I proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e e) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle
opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la
preventiva approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
Articolo 24 Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 199 7, n. 12 7, art. 12, comma 5)
1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa
ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando
comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino
al ricevimento della documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è
sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque
non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei
successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.
Articolo 25 Conferenza di servizi
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, art 3;
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche
incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo,
ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista
dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali
prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso
l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei
lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni
dell'approvazione.
Articolo 26 Valutazione di impatto ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6,- legge 1
giugno 1939, n. 1089, art. 20) 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte
del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base
del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto
ambientale medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a
norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le
esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere
il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del
progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti
contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli
immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27 Lavori provvisori urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere
eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene
tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla
quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per
l'approvazione.
Articolo 28 Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)
1. Il soprintendente, può ordinare la sospensione
dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero
condotti in difformità dall'approvazione .
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per ì
lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del
procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine
di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione,
l'ordine di sospensione si intende revocato.
Articolo 29 Vigilanza sui beni culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt.
148-155)
1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione,
da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei
riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.
Articolo 30 Vigilanza sugli archivi delle
amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 2 7, 32;
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1965, n. 1478, art. 47;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico
delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e
degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e
del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta
degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre
gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento
delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati
dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri;
non si applicano altresì agli stati maggiori
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 31 Archivi storici di organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n. 147;
legge 13 novembre 1997, n. 395)
I. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo
le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
Articolo 32 Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art, 38, comma 1, lettera i)
1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in
seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo
stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Articolo 33 Controllo sui beni librari
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli conservativi previsti dalle
disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo
2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio.
In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Sezione Il Restauro ed altri interventi
Articolo 34 Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si
intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità
materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio
sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
Articolo 35 Autorizzazione e approvazione del
restauro
I. Il restauro ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente
si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento
ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai
fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 36 Procedure urbanistiche semplificate
1. Le disposizioni che escludono le procedure
semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza
dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro
espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente
invia copia del progetto approvato al Comune interessato.
Articolo 37 Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi
1 e 2)
I. Il Ministero ha facoltà di provvedere
direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed
impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma1. La
spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto
dall'articolo 41, comma 2.
Articolo 3 8 Procedura di esecuzione
(Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 368, artt. 2 e 3)
I. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige
una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue
osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine
per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al Comune
interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare
immediatamente le misure conservative.
Articolo 39 Provvedimenti in materia di beni librari
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a
38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono
adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 40 Obblighi di conservazione degli archivi
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c;38, comma 1, lett. a)
1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i
propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole
interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano
sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
Articolo 41 Intervento finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2;
legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa
sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi
di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo
37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato
qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in
uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono
essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di
culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente
archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è
condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di
conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di
notevole interesse storico a norma dell'articolo 6.
Articolo 42 Erogazione del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori
ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente Sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli
37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.
Articolo 43 Contributo in conto interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4
introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può concedere contributi in conto
interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per
la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo
23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del
contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un
tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è
assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente
dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
Articolo 44 Oneri a carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli interventi eseguiti a norma degli
articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando
l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a
carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a
norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in
materia.
Articolo 45 Apertura al pubblico degli immobili
restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3;
legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)
1 . Gli immobili di proprietà privata, restaurati a
carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi
contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al
pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli
interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Articolo 46 Restauro di beni dello Stato in uso ad
altra amministrazione
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 33;
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 368, art. 4)
1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro
dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l'amministrazione che li ha
in uso o in consegna. Previo accordo con l'amministrazione interessata, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili può essere
assunta dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del
Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici
territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i
casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l'ente
interessato.
3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal
comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica
l'inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni
culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono
implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato,
delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le
procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli
articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 47 Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine
di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il
deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un
intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la
documentazione dello stato di conservazione.
Articolo 48 Deposito negli archivi di Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39)
1. I privati proprietari, possessori o detentori di
archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i
competenti archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i
loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.
Sezione III Altre forme di protezione
Articolo 49 Prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del
soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose
immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalle
previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è
eseguita con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il
numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la
comunicazione personale l'amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti
cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente
articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi
titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla
comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3.
Articolo 50 Manifesti e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o
in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o
affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico
godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità
di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il
pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 51 Distacco di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal
soprintendente.
Articolo 52 Studi d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis
aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
I. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio
previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani
quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è
tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne
prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d'uso.
2. Non può essere modificata la destinazione d'uso
degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti
alla tradizionale tipologia a lucernario.
Articolo 53 Esercizio del commercio in aree di
valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n, 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei
regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio
previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo
con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è
subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene
alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le
installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le nonne regionali emanate in
applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 3 1 marzo 1998,
n. 114.
Capo III Circolazione in ambito nazionale
Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 54 Beni del demanio storico, artistico e
archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali
indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico,
archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio
pubblico.
Articolo 55 Alienazioni soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 2 7,-
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18) 1.
E' soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e
artistico;
b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma
2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei
beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. E' altresì soggetta ad autorizzazione
l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza
fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4, Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli
documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri
enti pubblici sono inalienabili.
Articolo 56 Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni
indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte
con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora
dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale
ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo
entro il termine perentorio di trenta giorni.
Articolo 57 Altri casi di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che
possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso
articolo. 2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie,
non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 58 Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati
al Ministero. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento
avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in
forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di
successione a causa di morte. 3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dell'alienante e
dell'acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
e) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni
alienati;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'alienazione;
e) l'indicazione del domicilio in Italia
dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste
da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II Prelazione
Articolo 59 Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 3 1, commi 1, 2
e 3; 33;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia
ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal
Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente
del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato
anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 60 Condizioni della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt, 3 1, comma 4;
32;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 40;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g) in diritto di prelazione è esercitato
nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 5 8.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il
provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la
consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto
di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere
dal contratto.
Articolo 61 Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un
atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla
Provincia ed al Comune nel cui territorio sì trova il bene. Trattandosi di bene
mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale,
con la descrizione dell'opera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel
termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta
di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il
bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto,
emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione
a favore dell'ente richiedente.
Sezione III
Commercio
Articolo 62 Obbligo di denuncia dell'attività
commerciale e di tenuta del registro
(Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e
128;
legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati
nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione
copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n.
773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal
regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e
della Regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni
periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta dei registro e la
fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è
notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 63 Attestati di autenticità e di
provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura,
di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha
l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità
e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino
nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della vendita i soggetti indicati al
comma 1 sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o
dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della
provenienza, recanti la sua firma.
Articolo 64 Commercio di documenti
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 3 7, commi 3, 4 e 5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente
archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal
comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2.
Capo IV Circolazione in ambito internazionale
Sezione I Uscita e ingresso nel territorio
nazionaleArticolo 65 Divieto di uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito
dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17;
decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)
1. E' vietata, se costituisce danno per il
patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della
Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo
3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma
9.
2. E' comunque vietata l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel
comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza
od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette
categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo
Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi
definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
Articolo 66
Attestato di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve fame denuncia e
presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio
dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni,
inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
libera circolazione.
4. L'attestato di libera circolazione è rilasciato
dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre
quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
6. L'attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
b) un secondo è consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al
regime previsto dall'articolo 6.
8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o
di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la
Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni
in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera
c).
Articolo 67
Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito
dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6 convertito nella legge 8 agosto
1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, art 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)
1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato
può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata
all'ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso,
l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di
libera circolazione.
Articolo 68
Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)
1. L'ufficio di esportazione può proporre al
Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è
prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla
denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di
esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato
nella denuncia.
Articolo 69
Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt.
1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)
1. I beni culturali per i quali operi il divieto
previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal
territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto
o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il fondo principale o
una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio
o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1,
l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della
custodia del bene all'estero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando
le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine
massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita
dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile
su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione
delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici,
dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali,
l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con
decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci
per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da
una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove
gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni
appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può
esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza
culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a
mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo
che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.
Articolo 70
Ingresso nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati
nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è
rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è
rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a
comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato
membro di spedizione.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
Articolo 71
Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di
questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per "regolamento CEE" e "direttiva
CEE", rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9
dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993,
come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Stato richiedente", lo Stato
membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione a norma della
sezione III.
Articolo 72
Esportazione di beni culturali dal territorio
dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. L'esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo
Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo
2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente
all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è
valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal
medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non
anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso
espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e
dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio
dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la
durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle
licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva
l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali
aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti
dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
Articolo 73
Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente,
in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam,
ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali
ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche,
inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si
intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità
territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione
nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o
da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta
in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente
in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata
dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione
temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i
beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Articolo 74
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati
U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3
della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità
competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale,
rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga;
le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le
indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita
uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati
all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita
illecita presunta a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano
effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia
eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la
temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura
necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia
concernente la restituzione;
a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti
e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai
soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per
l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 75
Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono
esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria
per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto
previsto dall'articolo 73.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del
luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del
codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che
ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato altresì al
Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente
l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Articolo 76
Prescrizione dell'azione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha
avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato
luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni
caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene
dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i
beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 77
Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo
determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1,
il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede
il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del
bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più
favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 78
Pagamento dell'indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è
redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari
all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia
al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2
costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 79
Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire,
le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonché quelle
inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 80
Azione di restituzione a favore dell'Italia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. L'azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato
membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 81
Destinazione del bene restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna
all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso
allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla
consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la
consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato.
Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo,
biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al
fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto
culturale più opportuno.
Articolo 82
Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità
europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione del presente Capo, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e
del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla
Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della
direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 83
Banca dati dei beni culturali illecitamente
sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei
beni culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di attuazione della banca dati sono
determinate dal regolamento.
Articolo 84
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione
europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli
altri Stati.
Capo V
Ritrovamenti e scoperte
Articolo 85
Ricerca di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque
parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo
decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un
indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le
norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n.
2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i
beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello
Stato.
Articolo 86
Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o
privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed
emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili
ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione
ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è
revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata quando
il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In
tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite
ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico
nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
6. La concessione prevista al comma 1 può essere
data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Articolo 87
Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o
immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e
provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e
nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per
meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza
pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia
previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e
rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 88
Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e
49)
1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in
qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni
immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del
patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del
codice civile.
Articolo 89
Premio per i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49
e 50)
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore
al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell'articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi
previsti dall'articolo 87.
2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia
ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del
bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario
o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Articolo 90
Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49
e 50)
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima
delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la
stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una
commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro
dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia
sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
Capo VI
Valorizzazione e godimento pubblico
Sezione I
Espropriazione
Articolo 91
Espropriazione di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)
1. I beni culturali mobili e immobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni
di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L'espropriazione può essere disposta a favore
delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona
giuridica privata senza fine di lucro.Articolo 92
Espropriazione per fini strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono essere espropriate per causa di pubblica
utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare
monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il
decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Articolo 93
Espropriazione per interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il
ritrovamento di beni culturali.
Articolo 94 Dichiarazione di pubblica utilità (Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)
1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con
provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della
Regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 95
Indennità di esproprio per i beni culturali
(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45,
comma 1)
1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennità consiste
nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di
compravendita all'interno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto
dopo il deposito dell'indennità offerta dall'espropriante ed accettata
dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.
Articolo 96
Rinvio a norme generali
(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93
l'indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali
in materia di espropriazione per opere pubbliche.
Articolo 97
Interventi di valorizzazione
1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque
soggetti alle disposizioni del Capo il del presente Titolo in quanto
applicabili.
Sezione II
Fruizione
Articolo 98
Beni demaniali
(Codice civile, art. 822)
1. I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono
destinati al godimento pubblico.
Articolo 99
Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e
parchi archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art 1, sostituito
dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1, decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre
1997, n. 507, art 5, comma 1)
1. L'apertura al pubblico dei musei, dei monumenti,
delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle
biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) museo: struttura comunque denominata organizzata
per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di
beni culturali;
b) area archeologica: sito su cui insistono i resti
di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione
d'uso complessiva.
c) parco archeologico: ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di
valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in
modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi
didattici.
Articolo 100
Biglietto d'ingresso
(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99,
comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di
vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche,
con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale
dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello
Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi
antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché
all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.
Articolo 101
Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle
biblioteche pubbliche statali
(Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 28)
1. Le ricerche e letture per ragioni di studio
effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono
gratuite.
Articolo 102
Mostre o esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)
1. Il Ministero dichiara, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o
esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali
2. E' soggetto ad autorizzazione ministeriale il
prestito alla mostra o all'esposizione:
a) di opere d'arte di proprietà dello Stato,
assentito dall'ufficio competente;
b) di opere d'arte costituenti beni culturali a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di
persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma
dell'articolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata
almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e
fruizione pubblica delle opere.
5. L'autorizzazione può essere subordinata
all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere
6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli
effetti di quella prevista dall'articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo
sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 103
Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni,
vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico
abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Articolo 104
Cooperazione con le regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
152)
1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali
cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali
nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Articolo 105
Accordi per la promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione
dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le
associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la
diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Articolo 106
Visita pubblica di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano
altresì un interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati
alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il
proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero,
tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo
45.
Articolo 107
Accesso agli archivi di Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato
sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere
riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna
dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di
quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo
diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili
settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti
di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel
comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facoltà
di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale
dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi
depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o
lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai
commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o
lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia
porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori
e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì
inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali siano interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 108
Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano
agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è
disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi
correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Articolo 109
Accesso agli archivi privati
(Decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)
1. I privati proprietari, possessori o detentori
degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma
2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei
documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di
carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate tra
il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.
Articolo 110
Declaratoria di riservatezza
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854; artt. 3 e 4)
1. L'accertamento dell'esistenza e della natura
degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
Articolo 111
Fruizione da parte delle scuole
(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da
parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite
convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità per la
predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono
ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.
Articolo 112
Servizi di assistenza culturale e di ospitalità
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto
legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22
marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139,
art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1,
possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, di iniziative promozionali.
Articolo 113
Concessione dei servizi
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge
8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139,
art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)
1. I servizi indicati all'articolo 112 possono
essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente
conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le
risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1
possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei
servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui
all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo dell'istituto",
provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in
materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può
essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero
l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con
regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di
istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.
Sezione III
Uso individuale
Articolo 114
Uso dei beni culturali
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)
1. Il Ministero può concedere l'uso dei beni dello
Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione
culturale.
2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto
e adotta il relativo provvedimento.
Articolo 115
Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni
culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. artt. 31-60;
decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)
1. Il capo dell'istituto può concedere l'uso
strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero,
fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto
tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono
le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi
e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle
riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in
via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni
richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall'attività in concessione
possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto
determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei
casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con l'assenso del capo
dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno
subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi
minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.
Articolo 116
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di
beni culturali
(Legge 30 marzo 1965. n. 340, art. 5, comma 4;
decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)
1. Il capo dell'istituto, all'atto della
concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di
riprese in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa
o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor
originale con relativo codice.
Articolo 117
Pagamento di canoni e corrispettivi
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n, 4, art. 4, comma 5; decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i proventi derivanti
dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e
nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale
intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi
l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1
affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non
inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di
provenienza.
Capo VII
Sanzioni
Sezione I
Sanzioni penali
Articolo 118
Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere
sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati,
a norma dell'articolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del soprintendente,
anche se non vi sia stata la dichiara ione prevista dall'articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero
senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l'approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in
caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente
a norma dell'articolo 28.
Articolo 119
Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali
indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 120
Collocazione e rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al
luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
appartenenti agli enti di cui all'articolo S.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette
di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal
suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo
6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni
medesimi non subiscano danno.
Articolo 121
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le
prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 1.
2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari
adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 è punita a norma
dell'articolo 129.
Articolo 122
Violazioni in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come
rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la
multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione,
aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel
termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a
diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del
termine previsto dall'articolo 60, comma 1.
Articolo 123
Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come
sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse
artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico,
documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di
esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa
da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma I si applica nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o
l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di
interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma
dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 124
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e
l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza
concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel
termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2
rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 125
Impossessamento illecito di beni culturali
appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come
modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati
nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con
la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi
abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.
Articolo 126
Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5,
come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli
articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca
una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero
dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 127
Contraffazione di opere d'arte
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e
7)
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a
quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque, al fine di trame profitto, contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto
di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella
contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per
fame commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati
o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità,
o di oggetti di interesse storico od archeologico;c) chiunque, conoscendone la
falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti,
alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati
o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna
consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal
comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3,
del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel
comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste
dei corpi di reato.
Articolo 128
Casi di non punibilità
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si
applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie
di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di
oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate
espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia
possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo
determinante l'opera originale.
Articolo 129
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta
alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con
le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Sezione II
Sanzioni amministrative
Articolo 130
Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non
aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a
lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco
a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con
provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per
le entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 131
Ordine di reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di
conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene
culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a
sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1
abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a
norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'obbligato.
Articolo 132
Danno ai beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come
modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano
anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88,
trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.
Articolo 133
Violazioni in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto
alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal
soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi
pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di
luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 134
Perdita di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e
4)
Se, per effetto della violazione degli obblighi
stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo
III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile
o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile
in caso di errore o di manifesta iniquità.
Articolo 135
Violazioni in atti giuridici
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 61; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di
questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso
prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di
esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella
sezione II del Capo III.
Articolo 136
Omessa esibizione di documenti per l'esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6,
aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati
nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera
circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.
Articolo 137
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n.
3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione,
del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II
Beni paesaggistici e ambientali
Capo I
Individuazione
Articolo 138
Beni ambientali
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le
disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all'articolo 139
individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.
Articolo 139
Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo
in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a
norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e
così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 140
Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle
località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano
su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una
commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è
composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni
interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i
beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un
esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello
Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della
natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie
ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un
periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della
Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli
elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Articolo 141
Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i
soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha
altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base della proposta formulata
dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche
ritenute opportune.
Articolo 142
Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L'elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un
periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia
dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali.
Articolo 143
Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b)
dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle
lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione
viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri
immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all'articolo
142, comma 2.
Articolo 144
Integrazione degli elenchi
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi
dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente
competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa
planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano
alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e
della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla
pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta
pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati
possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con
decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle
eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.
Articolo 145
Revoca o modifica degli elenchi
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati
all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le
integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o
modificati se non previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel
termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Articolo 146
Beni tutelati per legge
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati
sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi torrenti ed i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare
per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come
zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle
indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano
nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai
beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti
irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto
e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare
la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai
beni indicati all'articolo 139, individuati a nonna degli articoli 140 e 144.
Articolo 147
Censimento e catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54,
comma 1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146
sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da
restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il
Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di
rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Articolo 148
Convenzioni internazionali
1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese
esecutive in Italia.
Capo II
Gestione dei beni
Articolo 149
Piani territoriali paesistici
(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa
d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali
paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma
1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo
139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli
adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure
di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i
cui valori siano stati comunque compromessi.
Articolo 150
Coordinamento della disciplina urbanistica
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2,
lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art.
52, comma 1)
1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento
della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti
urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e
dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree
indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il
Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla
formazione dei piani.
Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e
comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo
146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma
3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione
alla Regione.
Articolo 152
Interventi non soggetti ad autorizzazione
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo
146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Articolo 153
Inibizione o sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e
4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale
negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta
dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole
interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni
non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione
provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista
all'articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti
successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Articolo 154
Rimborso spese a seguito della sospensione dei
lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli
elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e
notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la
sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite
sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 155
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel
caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in
vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in
prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la
Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti
da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la
esercita previa consultazione della Regione.
Articolo 156
Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1;
legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art
2, comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il
Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure
previste all'articolo 26.
3, Per le attività minerarie di ricerca ed
estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione
del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze
del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.
Articolo 157
Cartelli pubblicitari
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e
2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)1.
Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è
vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa
autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità
dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole
della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o
dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 158
Colore delle facciate dei fabbricati
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e
4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1 e 2)
1. La Regione può ordinare che nelle località
contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei
fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso
colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede
all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 159
Vigilanza
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, art. 1)
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
Articolo 160
Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi
della normativa previgente
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno
1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n.
1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
Articolo 161
Regolamento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato a nonna dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è
emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al
comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 162
Disposizione transitoria
(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino all'approvazione dei piani previsti
all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per
i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e
per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo
1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre
1985.
Capo III
Sanzioni penali e amministrative
Articolo 163
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in
difformità da essa
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, art 1-sexies)
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è
punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
Articolo 164
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di
indennità pecuniaria
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la
Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni
indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa
perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono
utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori
ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 165
Violazione in materia di collocamento o affissione
di mezzi di pubblicità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29
giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o
affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità
adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a nonna dell'articolo
157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla
rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità
amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o
altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei
beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 166
Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30,
32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione
dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione
degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli
articoli 10 e 15 - 21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente
all'articolo 1;
- decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo
1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito
con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente
all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente
all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli
articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile
1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo
47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente
all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente
all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli
articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli
articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le
disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino
all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le
disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo
Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle
dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per
effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni
culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per
i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico,
rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".
Allegato A
(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73,
comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti
alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico,
paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati
dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a
15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o
superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella
lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve
essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.
Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata
richiesta di restituzione.
1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.
Visto, il Ministro per i beni e le attività
culturali
MELANDRI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono
emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo
può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione,
il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere
il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
recante "Disposizioni sui beni culturali", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997, dispone:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di
beni culturali).
- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e
ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le
previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo
testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e
sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni
parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art.
14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre
anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito A Consiglio di Stato, il
cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e
ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonché
di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di
incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle
risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali".
- L'art. 12, comma 6-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997,
come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 1998, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998,
dispone:
"6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma
2, lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- La legge 5 maggio 1999, n. 122, recante
"Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1999.
Nota all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione della Repubblica
italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.
298 del 27 dicembre 1947, dispone:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
Nota all'art. 6.
- L'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il "Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi
personali", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 19 gennaio 1972, dispone:
"Art. 9. - Ai sensi dell'art. 17, lettera b),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle regioni a statuto
ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni
amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni
dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza
statale dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle
attribuzioni di cui al presente decreto:
a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione
dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e
incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la
compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;
b) fare le notificazioni di importante interesse
artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089,
ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1. comma primo,
lettera e) della legge stessa;
c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni
della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle
raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le
mostre non indicate nel precedente articolo 7, lettera e);
d) propone al Ministero i restauri ai manoscritti
antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale
bibliografico di alta importanza storica ed artistica;
e) proporre al Ministero gli espropri del materiale
prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il
proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai
sensi delle norme vigenti in materia;
f) esercitare le funzioni di ufficio per
l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;
g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e
raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il
diritto di prelazione;
h) operare le ricognizioni delle raccolte private;
i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e
vegliare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero
circa le condizioni di esse ed il loro incremento;
l) preparare i dati per la statistica generale.
Le funzioni amministrative delegate con il presente
articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle
direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative
alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da
svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Nota all'art. 7:
- L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano
per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".
Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3, concernente il "Trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza
scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi
personali", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 19 gennaio 1972.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
Note all'art. 12:
- L'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge:
e) (Abrogato)".
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
"Regolamento per gli Archivi di Stato", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante
il "Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23
giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti", è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.
Note all'art. 13:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364 "che
stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e belle
arti", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909.
- La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante
"Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di
particolare interesse storico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 24 giugno 1922.
- Gli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, concernente la "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:
"Art. 2. - Sono altresì sottoposte alla
presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere,
siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali
abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del
Ministero per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta
nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti
di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi
titolo.
Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale
notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse
particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze,
si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si è
notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il
Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso
le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse può prendere visione.
Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale,
sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può
procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.Le collezioni e le serie
notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale".
- L'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone:
"Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse
storico). - E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con
provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole
interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati
possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno
che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".
Note all'art. 14:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286 "che estende
alla provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per
l'attuazione del codice civile", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461 "che provvede
per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e
di antichità", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653
"che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28
giugno 1871, n. 286 (serie 2^) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3^)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31 "portante
provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di
antichità", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio
1892.
Nota all'art. 18.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791, concernente gli "Interventi di restauro e di
risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel
centro storico di Chioggia", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320
del 13 dicembre 1973.
Note all'art. 19:
- L'art. 12 dell'accordo firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato e reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
"Art. 12. - 1. La Santa sede e la Repubblica
italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio
storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge
italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle
due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese
tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa sede conserva la disponibilità delle
catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del
territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione
e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di
terzi, la Santa sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie".
- L'art. 8, comma 3, della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella edizione straordinaria alla Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
"I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
Nota all'art. 26:
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le
categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente
ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5,
sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11,
conformemente alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del
27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma
2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al
Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente
interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la
specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di
prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul
quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si
pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi
i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza.
Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al
comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il
parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque
tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio
dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita
i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi
vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al
Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze,
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale,
nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.
Nota all'art. 31:
- L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1953, come sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 1958, dispone:
"Art. 14. - La Corte può disciplinare
l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi
componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale
scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi
e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la
qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei
funzionari addetti a ciascun ufficio.
La Corte è competente in via esclusiva a giudicare
sui ricorsi dei suoi dipendenti.
Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte
determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le amministrazioni dello
Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle segreterie dei
giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle
amministrazioni dello Stato".
Nota all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art. 39:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si veda in nota
all'art. 6.
Note all'art. 46:
- L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante "Ordinamento delle autonomie locali", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990, come
modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1997, dispone:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di
arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto
del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.
81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal
sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del
Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si
applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad
opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle
province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già
formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n.
64".
- L'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1996, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, dispone:
"203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere
regolati sulla base di accordi così definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo,
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma",
come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o
delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla
base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili,
dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti. per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali
sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste
ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come
tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare:
1) le attività e gli interventi da realizzare, con i
relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali;
2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attività ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo;
5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse
tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati;
8) le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e
sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro
sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle
norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di
concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale.
Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti
di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale" come tale
intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri
soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo
all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici
obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale
intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente,
grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di
distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale
intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali
altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad
accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle
aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle
aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di
investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area
dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti
dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".
- Gli articoli da 152 a 155 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispongono:
"Art. 152 (La valorizzazione). - 1. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la
valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed
enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di
attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione
di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione
comprendono in particolare le attività concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei
beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la
diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed
ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle
categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e
di ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a
particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad
acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche
in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
153 (La promozione). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle
attività culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali,
secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di
attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione
di organismi analoghi a quello di cui all'art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono
in particolare le attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività
culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro
gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad
accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali
tra le diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire
l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed
artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie
in evoluzione.
Art. 154 (Commissione per i beni e le attività
culturali). - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione
per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e
ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione
regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c)
sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra
esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i
suoi componenti dal presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro
per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in
carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 155 (Funzioni della commissione). - 1. Ciascuna
commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello
regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione
dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo
scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle
iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili
soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al
comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni
statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali".
Nota all'art. 50:
- L'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante il "Nuovo codice della strada", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come
modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15
settembre 1993, dispone:
"Art. 23 (Pubblicità sulle strade e sui
veicoli). - 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali
reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente
pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che
possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla
prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di
luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di
edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle
presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle
disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata
dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.6.
Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e
in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i
cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati
dall'ente proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico
interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme
di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice,
provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire
agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento,
nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese
di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di
pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la
rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non
può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente
proprietario della strada al terzo".
Note all'art. 53:
- La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante
"Norme in materia di commercio su aree pubbliche", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
- L'art. 28, comma 12, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 1998, dispone:
"12. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di
esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure
per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29, nonché
la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per
atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando
la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi".
Nota all'art. 54:
- L'art. 822 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
"Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le
rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche
dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni
che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico".
Note all'art. 62:
- L'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931,
dispone:
"126. - Non può esercitarsi il commercio di
cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità
locale di pubblica sicurezza".
- L'art. 128 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, dispone:
"Art. 128 (Art. 129 T.U. 1926). - I
fabbricanti. i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli
articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone
provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che
compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali
le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi
prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti
di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta
pubblica".
Note all'art. 71:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del
9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993; è stato
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 16 del 27 febbraio
1997.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, concernente la "Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 2^ serie speciale - n. 54 del 12 luglio 1993; è stata modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale - n. 45 dei 16
giugno 1997.
Nota all'art. 72:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
Note all'art. 73.
- L'art. 30 del trattato che istituisce la Comunità
economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n.
1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, come
sostituito e rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e
reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:
"Art. 30. [36] - Le disposizioni degli articoli
28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di
moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia,
tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri".
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
Nota all'art. 74:
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.
Nota all'art. 75:
- L'art. 163 del codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940, come
modificato dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950 e
dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La
domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte
di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore,
il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e
delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'attore
o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con
l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a
comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi
dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all'art. 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art.
125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il
quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti".
Nota all'art. 82:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.
Note all'art. 85:
- Gli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno
1865, n. 2359, concernente le "Espropriazioni per causa di pubblica
utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 dell'8 luglio 1865,
dispongono:
"Art. 65. - La domanda deve essere
dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della
provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata
che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai
medesimi offerta.
Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari
interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla
notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare
espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio
si considererà rifiutata.
Art. 66. - Trascorso il termine indicato
nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione
d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un
perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata
dell'occupazione.
Art. 67. - Ciascun proprietario dei terreni da
occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà
alla perizia.
Art. 68. - Nella perizia si esporrà lo stato in cui
si trova il fondo da occuparsi.
L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo
alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata
della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.
Art. 69. - Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà
il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione
temporanea.
Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o
si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto no ordinerà il deposito nella
Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Contro la stima fatta dal perito è ammesso il
richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti
dall'art. 51.
Art. 70. - Qualora l'intraprenditore od esecutore
dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno
occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al
fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è
sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori
danni".
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si
veda in nota all'art. 54.
- L'art. 826 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
"Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni)
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio
forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità
ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico,
archeologico, paletrologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione del
presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari
e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza,
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri
beni destinati a un pubblico servizio".
Nota all'art. 102:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3, si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art. 104:
- Per il testo dell'art. 152 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 46.
Nota all'art. 108:
- Per quanto concerne la legge 7 agosto 1990, n.
241, si veda in nota all'art. 7.
Nota all'art. 123:
- L'art. 30 del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
"Art. 30 (Interdizione da una professione o da
un'arte). - L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato
della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte,
industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso
o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa
la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non
può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i
casi espressamente stabiliti dalla legge".
Note all'art. 127:
- Per il testo dell'art. 30 del codice penale, si
veda in nota all'art. 123.
- L'art. 36, comma terzo, del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930,
dispone:
"La pubblicazione è fatta per estratto, salvo
che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio
e a spese del condannato".
Nota all'art. 129:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
"Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità).
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
quattrocentomila".
Nota all'art. 133:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.
Note all'art. 137:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione,
del 30 marzo 1993, recante "Disposizioni d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni
culturali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie speciale n.
39 del 20 maggio 1993; è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 della
Commissione, del 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2^ serie
speciale - n. 87 del 5 novembre 1998.
Nota all'art. 145:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382", è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.
Note all'art. 146:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1934.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle
zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come "habitat"
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444,
recante "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 365,
recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
"Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini
dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei
centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale.
In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il
comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento
espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro
o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate
con continuità ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri
edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal
processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo
comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede
la regione".
Nota all'art. 149:
- L'art. 4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 17 marzo 1997, dispone:
"Art. 4 (Competenze dello Stato). - Lo Stato,
nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni
amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle
materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
Il Governo della Repubblica, tramite il commissario
del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della
legge n. 382 del 22 luglio 1975".
Note all'art. 150:
- L'art. 52 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n, 112, dispone:
"Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale). - 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al
sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1, comma
4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane
e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo
sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è
abrogata".
- L'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 ottobre 1942,
dispone:
"Art. 5 (Formazione ed approvazione dei piani
territoriali di coordinamento). - Allo scopo di orientare o coordinare
l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio
nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere
del consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani
territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi
le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed
a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
b) alle località da scegliere come sedi di nuovi
nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazione
stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.
I piani, elaborati d'intesa con le altre
amministrazioni interessate e previo parere del consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono approvati per decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le
comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col ministro per le
corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio
nazionale.
Il decreto di approvazione viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed allo scopo di dare ordine e
disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve
essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni comune il cui
territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano
medesimo".
- L'art. 7, comma secondo, n. 5), della citata legge
urbanistica dispone:
"Esso deve indicare essenzialmente:
1) -4) (Omissis);
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere
storico, ambientale, paesistico".
Note all'art. 156:
- Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, si veda in nota all'art. 26.
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante
"Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 23 agosto 1927.
Nota all'art. 157.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.
Note all'art. 160:
- Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in
nota all'art. 13.
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la
"Protezione delle bellezze naturali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 241 del 14 ottobre 1939.
Note all'art. 161:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda in nota all'art. 12.
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante
il "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n.
1497", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Note all'art. 162:
- Gli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616", convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, dispongono:
"Art. 1-ter. - 1. Le regioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali,
nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente art. 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei
piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le
procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano ferme al riguardo le competenze e i
poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"."Art.
1-quinquies. - 1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione
da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni
modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".
Note all'art. 163:
- L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985, come
modificato dall'art. 7-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito
con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985, dispone:
"Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a) l'ammenda fino a lire venti milioni per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge,
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cento milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire
trenta milioni a Ere cento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni
a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n.
10".
Nota all'art. 165:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.
Note all'art. 166.- Per quanto concerne la legge 1°
giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 13.
- Per la legge 29 giugno 1939, n. 1497, si veda in
nota all'art. 160.
- La legge 2 aprile 1950, n. 328, recante
"Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte", è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 17 giugno 1950.
- La legge 21 dicembre 1961, n. 1552, recante
"Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e
storico", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 febbraio
1962.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 13.
- La legge n. 340/1965 recante "Norme
concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle
antichità e belle arti" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del
26 aprile 1965.
- La legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli
"Archivi storici parlamentari", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 17 aprile 1971.
- La legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante
"Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 17 dicembre 1971, è stata
modificata dagli articoli 32, 113, comma 4 e 114, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, recante
"Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed
archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409", convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 28 agosto 1972.
- La legge 1° marzo 1975, n. 44, recante
"Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e
storico nazionale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 maggio
1975; è stata modificata dagli articoli 32, 113, comma 4 e 114, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Per quanto concerne il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si veda in nota all'art. 145.
- La legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente la
"Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa
di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello
Stato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 30 agosto 1980.
- La legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente
"Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti
a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23
luglio 1980, n. 502", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4
luglio 1985.
- Per il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, si
veda in nota all'art. 162.
- La legge 5 giugno 1986, n. 253, recante
"Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato
per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi
appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di
culto", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 1986.
- Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante:
"Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione", è stato convertito con
modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 febbraio 1987, n. 31.
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
61 del 14 marzo 1988.
- Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433,
recante: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.
Disposizioni in materia di biblioteche statali ed archivi di Stato", è
stato convertito dalla legge n. 4/1993.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
aprile 1994, n. 368, contenente il "Regolamento recante semplificazione
del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria su edifici di interesse storico-artistico", è pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994.
- Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante:
"Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse", è stato convertito dalla legge n. 85/1995.
- La legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la
"Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali" è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, è stata modificata
ed integrata dalla legge n. 19/1998 e dalla legge n. 448/1998.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante
""Disposizioni sui beni culturali", è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997.
- La legge 13 novembre 1997, n. 395, recante
"Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli archivi
storici parlamentari", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14
novembre 1997.
- La legge 30 marzo 1998, n. 88, recante "Norme
sulla circolazione dei beni culturali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 10 aprile 1998.
- Per il testo dell'art. 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, si veda in nota alle premesse del decreto legislativo.
- Per il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, si veda in nota alle premesse del decreto legislativo.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
99G0542
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