DECRETO
LEGGE 7 settembre 1987 n 371
G.U.R.I.
10 agosto 1987, n. 211
Interventi
urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei,
archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività
culturali.
(convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli artt. 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad
assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a
musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la
piena funzionabilità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX
anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
settembre 1987;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il
seguente decreto-legge:
Art.
1
(sostituito
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno
del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un
programma di interventi volto a garantire:
a)
l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti
pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e
delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può
comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti
tecnologici e di sicurezza;
b)
il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari
condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico
dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e
del patrimonio archivistico e librario;
c)
il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari
condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili
connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni
ed associazioni legalmente riconosciute;
d)
l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche
mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
e)
la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli
istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali
e ambientali ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale. (1)
Art.
2
(modificato
e integrato dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione
pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 400
miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 1.
1-bis.
Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente
commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il
programma con proprio decreto.
2.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del
programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e
dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i
contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle
esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della
consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi
di realizzazione.
3.
I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non
possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi
stessi.
4.
Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello
Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, devono essere
corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di
esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e
storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.
Art.
3
(modificato
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21
dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità
tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede
il parere dei competenti comitati di settore.
2.
Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui
all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge
1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n.
509 (2). L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata
anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2240 (3), e successive modificazioni e integrazioni.
3.
Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga
alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219 si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2.
Art.
4
(sostituito
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazioni del XXX anniversario
della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni
culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al
comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito
comitato per la costituzione della fondazione “Festival dei Due Mondi”. È
autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.
2.
Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di
eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito
con decreto del Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
3.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto,
la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I
contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi
comitati nazionali.
4.
Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale
promosse, nell'anno 1987, da amministratori comunali e provinciali ovvero da
enti o fondazioni con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il
contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500
milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.
5.
Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro
di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni
culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche
internazionale.
6.
In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro
San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da
destinare al “Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale” del
Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San
Carlo.
7.
All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6,
nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando
l'accantonamento “Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del
Teatro San Carlo di Napoli”.
Art.
4-bis
(aggiunto
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
Per gli interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del
patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal “barocco
leccese”, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione
Puglia, il comune, la provincia e l'Università di Lecce, un programma di
interventi in cui convergano anche gli altri finanziamenti. Qualora entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i
beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2.
Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi
volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e
storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal “barocco
siciliano”, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è
concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000
milioni.
3.
All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando
l'accantonamento “Conservazione e recupero del patrimonio artistico,
monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal
"barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e
dei centri caratterizzati dal "barocco leccese"”.
Art.
4-ter
(aggiunto
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
È concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo, per l'anno 1987,
di lire 2.800 milioni.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento “Contributo all'Accademia
nazionale dei Lincei”.
Art.
5
(sostituito
dall'art. 1 della legge di conversione
29
ottobre 1987, n. 449)
1.
All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento
“Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali,
compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
41” e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento “Manutenzione straordinaria
del patrimonio di interesse storico e artistico”.
2.
All'onere derivante dell'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, pari
a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli
accantonamenti “Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle
attività culturali” e “Rifinanziamento della legge n. 123 del 1980 concernente
norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali”.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
6
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
NOTE:
(1)
Vedasi il D.M. del 18 marzo 1988.
(2)
Il D.P.R. del 17 maggio 1978, n. 509, ha approvato il regolamento riguardante
le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e
periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
(3)
L'art. 56 del R.D. del 18 novembre 1993, n. 2240 reca disposizioni relative
all'apertura di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di
alcune spese.
____________________________________
Vedi
anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R.
25/93 (testo coordinato) - Interventi straordinari occupazione produttiva in
Sicilia
L.R.
34/94 - Progetto di adeguamento tecnologico Musei archeologici regionali di
Lipari e di Palermo
L.R.
8/99 - Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni
culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione
informatizzata dei beni culturali