DL 20/05/1993 n. 00000148 VIGENTE                

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

  Decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n.

116).  -  Decreto  convertito  in l. 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz.

Uff.,  19  luglio  1993,  n.  167).  -- Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione (1) (2) (3).

  (1)  Vedi  l.  24  giugno  1997, n. 196 recante norme in materia di

promozione dell'occupazione.

  (2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento

la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla

base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi

anni.

  (3)  Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l.

3  aprile  1979,  n.  95,  contenuti  nel  presente  provvedimento si

intendono  fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg.

8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

  (Omissis).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 1.

 

                      Fondo per l'occupazione.

 

  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale,  d'intesa  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione  economica,  attua, sentite le regioni, e tenuto conto

delle  proposte  formulate  dal  Comitato  per il coordinamento delle

iniziative  per  l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri,  istituito  ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto

1988,  n.  400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro

intese a sostenere i livelli occupazionali:

     a)  nelle  aree  individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del

regolamento  CEE  n.  2052/88  o  del  regolamento CEE n. 328/88 così

individuate  ai  sensi  del  decreto-legge    aprile  1989, n. 120,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,

recante  misure  di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione

del piano di risanamento della siderurgia;

     b)  nelle  aree  che  presentano rilevante squilibrio locale tra

domanda  ed  offerta  di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo

36,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio  1977,  n.  616,  accertati  dal  Ministro  del lavoro e della

previdenza  sociale,  su  proposta  delle  commissioni  regionali per

l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle

Comunità europee.

  1- bis . Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma

1 si tiene altresì conto:

     a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o

di  crisi  settoriali  strutturali  con  notevole impatto sui livelli

occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base

della legislazione vigente per particolari settori;

     b)  della  sussistenza  di situazioni di sviluppo ritardato o di

depressione economica;

     c)   della  sussistenza  di  processi  di  ristrutturazione,  di

riconversione industriale o di deindustrializzazione;

     d)   della  presenza  di  gravi  fenomeni  di  degrado  sociale,

economico  o  ambientale  e  di  mancata  valorizzazione e difesa del

patrimonio storico e artistico.

  2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1, riservate alla promozione di

iniziative   per   il  sostegno  dell'occupazione  con  caratteri  di

economicità  e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di

pubblica  utilità,  di  servizi  terziari  e  di  edilizia  abitativa

economico-popolare,  prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di

lavoro,  ovvero  imprenditori,  per  ogni unità lavorativa occupata a

tempo  pieno,  secondo modulazioni crescenti che non possono comunque

superare  complessivamente  una  annualità del costo medio del lavoro

(1).

  3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al

comma  1  sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in

tutte  le  regioni  per le iniziative di cui al comma 5, in base alla

entità  del  numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di

cui   al   presente   articolo   sono  attribuiti  con  provvedimento

dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della massima occupazione, nei

limiti  delle  risorse  a ciascuno di essi assegnate alle imprese che

presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro

e  della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate

a  nuovi  insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione

delle  domande  stesse.  In  fase  di prima applicazione la domanda è

presentata  entro  il  20  luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi

entro  il  31  dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura

massima  consentita  dalla  disciplina  comunitaria  sugli aiuti alle

imprese,  in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente,

mediante  conguaglio  con  i  contributi previdenziali, ove possibile

(1).

  4.  Nella  domanda  deve  essere  specificato,  sotto  la personale

responsabilità  del  datore  di  lavoro  ovvero  imprenditore, che le

assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a

nuovi   insediamenti   produttivi,  ovvero  avvengono  ad  incremento

dell'organico  calcolato  sulla  media  dell'ultimo  semestre  e che,

durante   il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o

sospensioni  di  personale  avente analoghe qualifiche professionali,

nonché  in  quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui

all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (1).

  5.  Gli  interventi  previsti  dal  comma  2 sono estesi a tutto il

territorio  nazionale  per le iniziative riguardanti l'occupazione di

persone  svantaggiate,  promosse  dai soggetti di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381 (1).

  6.  Per  le  finalità  di  cui al comma 1 il Ministero del lavoro e

della  previdenza  sociale,  sentite  le  commissioni  regionali  per

l'impiego,  stipula  convenzioni  con  consorzi di comuni e con enti,

società,  cooperative  o  consorzi  pubblici e privati, di comprovata

esperienza  e  capacità  tecnica  nelle  materie  di  cui al presente

articolo,  nonché  con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la

promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  di  cui  al comma l

dell'articolo  11  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  diretti

all'incremento  dell'occupazione,  per progettare modelli e strumenti

di   gestione  attiva  della  mobilità  e  dello  sviluppo  di  nuova

occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità

dei progetti e dei risultati conseguiti.

  7.  Per  le finalità di cui al presente articolo è istituito presso

il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale il Fondo per

l'occupazione,  alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di

spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi

comunitari  destinati  al  finanziamento  delle  iniziative di cui al

presente  articolo,  su  richiesta  del  Ministero del lavoro e della

previdenza  sociale.  A  tale  ultimo  fine  i contributi affluiscono

all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati al

predetto Fondo (2).

  7-  bis  .  I  contributi  che  verranno  erogati  dalla CEE per la

realizzazione  dei  servizi  di  informazione  sul mercato del lavoro

comunitario  e  per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli

Stati  membri,  nonché  per le attività di cooperazione tra i servizi

per  l'impiego  comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio

dello  Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo

che  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di

agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (3).

  8.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata

la  spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi

per  ciascuno  degli  anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini  del  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato

di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1993, all'uopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del

lavoro  e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun

esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

  (1)  Comma  così  sostituito  dall'art. 28, d.l. 23 giugno 1995, n.

244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341.

  (2)  Il Fondo di cui al presente comma è stato incrementato di lire

868  miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e

di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999 (art. 29-quater, d.l.

31  dicembre  1996,  n.  669,  conv.  in l. 28 febbraio 1997, n. 30).

L'art.  2,  comma  8, l. 23 dicembre 1998, n. 448 ha poi rifinanziato

tale  fondo per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal

1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di

riduzione  dell'orario di lavoro. Al fine di incentivare la riduzione

e  la  rimodulazione  degli orari di lavoro, anche nel lavoro a tempo

parziale,  le misure previste dall'articolo 13, l. 24 giugno 1997, n.

196  di  disciplina,  possono essere attuate nei limiti delle risorse

preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al presente comma

(art.  13,  comma 6, l. 196/1997 citata). Vedi, anche, art. 80, comma

4, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

  (3)  Comma  così  modificato dall'art. 9, comma 17, d.l. 1° ottobre

1996,  n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608. Vedi art. 66, l.

17 maggio 1999, n. 144.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 1-bis.

 

   Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.

 

  [1.  Una  quota  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

comma  7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di

nuove  imprese  giovanili  nei settori della innovazione tecnologica,

della  tutela  ambientale,  dell'agricoltura e della trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei

beni  culturali,  del  turismo, della manutenzione di opere civili ed

industriali  nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b

del  regolamento  (CEE)  2052/88  del  Consiglio  del 24 giugno 1988,

relativo  ai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  e successive

modificazioni,  nonché  nel  settore  dei servizi socio-assistenziali

domiciliari  e  di  aiuto  personale  alle  persone  handicappate  in

situazioni  di  gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti (1).

  2.  Le  finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative

alle  imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali

domiciliari  e  di  aiuto  personale  alle  persone  handicappate  in

situazione  di  gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio  1992,  n.  104,  e  agli  anziani non autosufficienti, sono

realizzate   tramite   il   Comitato   per   lo   sviluppo  di  nuova

imprenditorialità  giovanile,  di  cui  all'articolo  1, comma 4, del

decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato

dall'articolo  1  della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i

propri criteri e le proprie procedure.

  3.   I   soggetti   destinatari   dei   benefici  devono  avere  le

caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo

1,  comma  1  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,

con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive

modificazioni.  Con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del lavoro e

della  previdenza  sociale,  sono definiti i criteri e le modalità di

concessione delle agevolazioni.

  3-  bis  . Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla

promozione  di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre

1991,  n.  381,  sulla base di un programma definito dal Ministro del

lavoro   e   della  previdenza  sociale,  sentite  le  organizzazioni

nazionali  operanti  nel  settore.  I  benefici  sono concessi, nella

misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente

o  socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4,

comma  3,  della  predetta  legge.  Le domande per la concessione del

beneficio  sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della

massima occupazione (2), competente per territorio (3)] (4).

  (1)  Comma,  da  ultimo,  così  modificato dall'art. 8, l. 7 agosto

1997, n. 266.

  (2)  Ora, Direzione provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996,

n. 687.

  (3)  Comma aggiunto dall'art. 9, comma 16, d.l. 1° ottobre 1996, n.

510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

  (4)  Articolo abrogato dall'art. 27, comma 2, d.lg. 21 aprile 2000,

n.  185, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al

comma 1 del citato art. 27, d.lg. 185/2000.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 1-ter.

 

                       Fondo per lo sviluppo.

 

  1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle

situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di

reindustrializzazione,  di  interventi  per  la  creazione  di  nuove

iniziative  produttive  e  di  riconversione dell'apparato produttivo

esistente,  con  priorità  per l'attuazione dei programmi di riordino

delle   partecipazioni  statali,  nonché  per  promuovere  azioni  di

sviluppo   a   livello  locale,  ivi  comprese  quelle  dirette  alla

promozione  dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche attraverso

interventi  volti  alla  creazione di infrastrutture tecnologiche, in

relazione  ai  connessi  effetti occupazionali, è istituito presso il

Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, un apposito Fondo

per  lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per

l'anno  1993  e  di  lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e

1995.

  2.  I  criteri  e  le  modalità di utilizzo delle disponibilità del

Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della

previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, e

sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di

conversione del presente decreto.

  3.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1, il

Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, d'intesa con il

Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  può

avvalersi  delle  società di promozione industriale partecipate dalle

società  per  azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli enti di

gestione  delle  partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del

decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  ovvero  da enti di gestione

disciolti, nonché della GEPI S.p.a.

  4.  Gli  interventi  a  valere  sul  Fondo  di  cui al comma l sono

determinati  sulla  base  dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2,

del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

  5.  Le  disponibilità  del  Fondo  di cui al comma 1 possono essere

utilizzate,   nei   limiti  delle  quote  indicate  dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  2, per

l'erogazione,   alle  amministrazioni  pubbliche  ed  agli  operatori

pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico

del  bilancio  dello  Stato per l'attuazione di programmi di politica

comunitaria,  secondo  le  modalità  stabilite  dalla legge 16 aprile

1987, n. 183, e successive modificazioni.

  6.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno

degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale

1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del   tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale (1).

  (1)  Il  fondo  per  lo  sviluppo  previsto dal presente articolo è

incrementato  di  lire  100  miliardi  per  l'anno 1996 e di lire 100

miliardi  per l'anno 1997, ex art. 4, comma 37, d.l. 1° ottobre 1996,

n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 2.

 

 Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione.

 

  1.  Il  periodo  temporale  di  durata  del  Fondo speciale per gli

interventi  a  salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con

l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data

di    pubblicazione    nella    Gazzetta    Ufficiale   del   decreto

interministeriale  di  attuazione  previsto  nel comma 4 del predetto

articolo.  Al  Fondo  è  conferita  una  ulteriore  somma  di lire 15

miliardi  per  l'anno  1993.  Al  relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001

dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della   programmazione  economica  per  il  medesimo  anno,  all'uopo

utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato.

  2.  I  rientri  per  capitale ed interessi derivanti per i medesimi

anni  dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi

dell'articolo  2,  lettera a) , della legge 28 novembre 1980, n. 782,

affluiscono  nel  limite  di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni

1993  e  1994  al  Fondo  di  cui  al comma 1 e nel limite di lire 25

miliardi   per   ciascuno   dei  medesimi  anni  al  Fondo  istituito

dall'articolo  1  della  legge  27  febbraio  1985,  n. 49, di cui 10

miliardi  con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento

per   capitali   e  degli  interessi  corrisposti  dalle  cooperative

mutuatarie,  destinati  esclusivamente ad operazioni di finanziamento

delle  cooperative  sociali  e  dei loro consorzi di cui alla legge 8

novembre  1991,  n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi

sono  conferiti  al  Fondo di dotazione della Sezione speciale per il

credito  alla  cooperazione  presso  la  Banca  nazionale del lavoro,

istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15

dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e

successive  modificazioni,  congiuntamente ai rientri per capitale ed

interessi,  nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti

accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della

legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  3.  I  lavoratori  dipendenti  da  aziende  poste  in  vendita o in

liquidazione  dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi

dell'impresa   o  dalla  cessazione  della  sua  attività,  intendano

rilevare,  in  tutto  o  in  parte,  l'azienda da cui dipendono, sono

compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ,

della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

  3-  bis  .  Si  applicano  alle  cooperative  costituite  ai  sensi

dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni

di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

  3- ter . (Omissis) (1).

  4. (Omissis) (2).

  5. (Omissis) (2).

  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo

6   del  decreto-legge    aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con

modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31

dicembre  1993 il termine per la presentazione delle domande relative

al  programma  di  promozione  industriale  della SPI ed al programma

speciale  di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di

cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

  7.  Al  fine  di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di

intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a.

in   base   alla  legge  19  dicembre  1983,  n.  700,  e  successive

modificazioni  e  integrazioni,  sono  estesi  ad altri settori della

produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della

stessa  RIBS  S.p.a.,  fatte  salve le funzioni di programmazione nel

settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma

2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

  8. (Omissis) (3).

  9.  Ai  fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico

ed  occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola,

la  regione  Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore  del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della

previdenza  sociale  un  programma  di  interventi  nell'ambito degli

obiettivi  di  cui  agli  articoli  1  e  9, nonché al Presidente del

Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.

Per   le  finalità  di  cui  al  presente  comma  è  riconosciuto  un

finanziamento  non  superiore  a  trenta  miliardi, nell'ambito delle

risorse di cui ai predetti articoli.

  9-  bis  .  Un  programma  analogo  a  quello  di  cui al comma 9 è

presentato  dalle  regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori

dell'Appennino  interessati a gravi crisi aziendali nei settori della

trasformazione   dei   prodotti   zootecnici,  della  forestazione  e

dell'agricoltura.  Per  le  finalità  di  cui  al  presente  comma  è

riconosciuto  un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per

ciascuna  delle  due  regioni,  nell'ambito delle risorse di cui agli

articoli 1 e 9.

  (1)  Sostituisce  il  comma 1 dell'art. 16, l. 27 febbraio 1985, n.

49.

  (2)  Comma  soppresso dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n.

236.

  (3) Comma abrogato dall'art. 24, l. 7 agosto 1997, n. 266.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 2-bis.

 

   Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati.

 

  1.   In  occasione  del  riaccorpamento  totale  all'interno  della

struttura   dell'ENEA  delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  sui

materiali  ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo

ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente

predetto  è  autorizzato,  per  assicurare  continuità  alle ricerche

impostate,  a  rilevare  le  attività  e le attrezzature della TEMAV,

nonché  ad  assumere  i  50  dipendenti del suddetto centro ricerche,

anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

  2.  Le  operazioni  di  cui al comma 1 devono essere compiute entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di

conversione  del  presente  decreto. All'inquadramento si provvederà,

previa  consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei

titoli   di  studio  e  delle  esperienze  professionali  di  ciascun

lavoratore.  Il  trattamento  economico  spettante  è  pari  a quello

iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il

trattamento  previdenziale  vigente  presso  l'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa

fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

ACQUE PUBBLICHE

BOSCHI E FORESTE

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 3.

 

  Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.

 

  1.   È  autorizzata  l'esecuzione  di  interventi  di  manutenzione

idraulica  nell'ambito  degli  ecosistemi  fluviali,  da  effettuarsi

secondo  programmi  redatti  per  i bacini di rilievo nazionale dalle

rispettive  autorità,  per  i  bacini di rilievo interregionale dalle

rispettive   autorità  o  d'intesa  tra  le  regioni  competenti  per

territorio,  ove  le autorità non siano costituite, e per i bacini di

rilievo  regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base

di  criteri  e  modalità  adottati  con  decreto del Presidente della

Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 1, lettera f) , della

legge   18   maggio  1989,  n.  183,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni.  Il  Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma

2,  della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è

integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  2.  Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la

ripartizione  di  cui  al  comma  7 e le modalità per l'esercizio del

potere  sostitutivo  da parte del presidente della giunta regionale o

della  provincia  autonoma,  in  caso  di inerzia degli enti pubblici

incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

  3.  I  programmi  sono  presentati  al Comitato dei Ministri di cui

all'articolo  4,  comma  2,  della  legge  18  maggio 1989, n. 183, e

successive  modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio

di  sessanta  giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

decreto  di  cui  al  comma  1.  L'inosservanza  del predetto termine

comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

  4.  Le  somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello

stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici per l'anno

1992,  non  impegnate  in  tale  anno  e  che non siano conservate in

bilancio  in  forza di altre disposizioni legislative, possono essere

impegnate  nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Entro il

31  dicembre  1994  possono,  comunque,  essere  utilizzate,  con  le

finalità  orientate  alla  ricostruzione  del  Belice,  le  somme non

impegnate  di  cui  al  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 10

aprile  1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio

1990, iscritte in conto residui per il 1992.

  4-  bis  .  Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome

autorizzati  di  cui  all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.

505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti.

  5.  Le  somme  iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione

del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non

impegnate  in  tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per

le finalità di cui al comma 1.

  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

economica è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta

del  Ministro  dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le

occorrenti  variazioni  di  bilancio di carattere compensativo, anche

nel conto dei residui.

  7.  Le  somme  di  cui  ai  commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini

idrografici,  sulla  base  dei  programmi presentati, con decreto del

Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei

Ministri di cui al comma 3.

  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su

proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e della previdenza sociale, del

tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e dei lavori

pubblici,  sono  individuate  le  disponibilità nel conto residui del

bilancio  dello  Stato  del  1992  e  precedenti,  che possono essere

impegnate  negli  anni  1993-1995  per  la  realizzazione di opere di

pubblica  utilità  di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n. 183, e

successive   modificazioni   ed   integrazioni,   anche  mediante  il

cofinanziamento  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  finalizzati

prioritariamente  alla  occupazione  dei  soggetti disoccupati di cui

all'articolo  1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base

di  appositi  programmi  predisposti  dall'autorità di bacino e dalle

regioni,  d'intesa  fra loro o singolarmente, con le procedure di cui

al comma 7.

  9.  Alla  regione  Calabria  è  concesso  nel  periodo 1993-1995 un

contributo  speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi

nell'anno  1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi

nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle

finalità  previste  dall'articolo  1  della legge 12 ottobre 1984, n.

664,   limitatamente   ai  lavoratori  già  occupati  nel  precedente

triennio.  L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di

cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n.

15,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

La  regione  Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993

una  relazione  sullo  stato  di  realizzazione  delle  opere  di cui

all'articolo  1  della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di

entrata  in  vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,

una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al

presente  comma.  Le  competenti  Commissioni  parlamentari esprimono

parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.

  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 9 si provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

fini  del  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato

di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1993, all'uopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del

tesoro.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 4.

 

             Norme in materia di politica dell'impiego.

 

  1.  Fino  al  31  dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6,

comma  1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti

i  lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di

produzione  e  lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti

per    giustificato    motivo   oggettivo   connesso   a   riduzione,

trasformazione  o  cessazione  di attività o di lavoro, quale risulta

dalla  comunicazione  dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2

della  legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2,

comma  2,  della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere

iscritti  i  lavoratori licenziati per riduzione di personale che non

fruiscano  dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio

1991,  n.  223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui

all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, deve essere

richiesta,    entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione   del

licenziamento,   ovvero   dalla  comunicazione  dei  motivi  ove  non

contestuale,  alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego,

la  quale,  previa  verifica  che  i  motivi dichiarati dal datore di

lavoro   corrispondono  a  quanto  disposto  dal  presente  articolo,

trasmette  la  richiesta  all'ufficio  regionale  del  lavoro per gli

adempimenti  previsti  dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.

223 (1).

  2.  I  lavoratori  comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui

all'articolo  6  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e che non

beneficiano  dell'indennità  di  mobilità di cui all'articolo 7 della

predetta  legge,  sono  cancellati dalle liste alle medesime scadenze

previste  dallo  stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno

diritto  all'indennità  in  base  all'età e all'ubicazione dell'unità

produttiva di provenienza.

  3.  Ai  datori  di  lavoro,  comprese  le  società  cooperative  di

produzione  e  lavoro,  che  non abbiano nell'azienda sospensioni dal

lavoro  in  atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,

n.  223,  ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei

dodici  mesi  precedenti,  salvo  che l'assunzione avvenga ai fini di

acquisire  professionalità  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei

lavoratori  interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni di

personale,  che  assumano  a tempo pieno e indeterminato lavoratori o

ammettano   soci   lavoratori  che  abbiano  fruito  del  trattamento

straordinario  di  integrazione  salariale per almeno tre mesi, anche

non  continuativi,  dipendenti  da imprese beneficiarie da almeno sei

mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,

comma  4,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura

ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore

al  momento  dell'assunzione  o  ammissione. Per un periodo di dodici

mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a

quella  prevista  per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.

25,  e  successive  modificazioni,  ferma restando la contribuzione a

carico  del  lavoratore  nelle  misure previste per la generalità dei

lavoratori.  All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223,  sono  soppresse  le parole da «nonché quelli» a «d'integrazione

salariale».

  4. (Omissis) (2).

  5. (...].().)

  6.  I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e

gli  enti  pubblici  stabiliti  dall'articolo 16 della L. 28 febbraio

1987,  n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n.

412,  e  dal  D.P.C.M.  25  febbraio  1991,  si  applicano  anche  ai

lavoratori   comunque   iscritti  nelle  liste  di  mobilità  di  cui

all'articolo  6,  L. 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali

per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del

trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  e  di quelli

iscritti  nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette

categorie,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n.

56,  la  percentuale  degli  avviamenti  a  selezione  riservata agli

appartenenti alle categorie medesime.

  7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del

Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali può essere utilizzato

anche  per  la  copertura  di spese per la realizzazione dei progetti

socialmente  utili  mediante  lavoratori che godono dell'indennità di

mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  7-  bis  .  I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre

1987,  n.  366,  convertito,  con  modificazioni, dalla L. 3 novembre

1987,  n.  452,  possono  essere  svolti  anche  con  il  ricorso  ai

lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge

23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque

essere  inerenti  a  progetti  approvati  dal  Ministero  per  i beni

culturali e ambientali (4).

  8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo

12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata

l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50

miliardi  per  l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base

dei  progetti  già  attuati e presentati rispettivamente dal comune e

dalla  provincia  di  Napoli  e  dal comune di Palermo, sono tenute a

trasmettere  al  Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle  opere

pubbliche  eseguite  dall'inizio  degli  interventi sino alla data di

entrata   in   vigore   del   presente  decreto,  nonché,  prima  del

trasferimento  delle  somme,  sugli  specifici  programmi che saranno

intrapresi  per  l'anno  1993;  il  Ministro dell'interno trasmetterà

copia  di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed

al  CNEL.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo

parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'interno.

  9.  Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono

autorizzati  ad  utilizzare,  per  le  finalità  di  cui  al presente

articolo,  le  eventuali  disponibilità  non utilizzate derivanti dai

contributi  statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,

e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9

aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

  10. (Omissis) (5).

  11. (Omissis) (5).

  11-  bis . I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione

della  loro  natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere

alla  copertura  delle  aliquote d'obbligo previste dalla L. 2 aprile

1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al

predetto  obbligo.  L'autorizzazione  è  rilasciata,  a  domanda, dal

Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  tenendo  conto

dell'esigenza   di   contemperare   l'assolvimento   dell'obbligo  di

copertura   delle   aliquote  con  il  mantenimento  degli  equilibri

economici  e  gestionali  delle imprese, secondo modalità determinate

con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è

già  verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro

sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del  presente  decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono

presentare  la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione

della loro natura giuridica.

  11- ter . Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati

cancellati  dal  registro  prefettizio  delle  cooperative  ai  sensi

dell'articolo  19,  comma  2,  della  legge  31  gennaio 1992, n. 59,

possono  ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro

novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di

conversione  del  presente  decreto  presentino  la  relativa domanda

corredata  dalla  certificazione  di  cui  al  comma  1  del medesimo

articolo 19 (6).

  (1)  È  stata  differita  al  31  dicembre  1997  la possibilità di

iscrizione  alla  lista  di  mobilità  di cui all'art. 6, comma 1, l.

223/1991, ex art. 4, comma 17, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in

l. 28 novembre 1996, n. 608.

  (2) Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2 dell'art. 6, l. 23 luglio

1991, n. 223.

  (3) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 11, l. 10 aprile 1991,

n. 125.

  (4) Ora per i beni e le attività culturali.

  (5) Comma soppresso dalla legge di conversione.

  (6)  Comma  così  modificato  dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n.

542,  conv.  in  l.  23  dicembre  1996,  n.  649.  Il termine per la

reiscrizione resta fissato al 30 giugno 1994.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 4-bis.

 

     Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche

                          amministrazioni.

 

  1.  Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore

del  presente  decreto  utilizzano personale con rapporti di lavoro a

tempo  determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988,

n.  554,  dell'articolo  18  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e

successive  modificazioni,  del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 luglio 1989, n. 261,

dell'articolo  9,  comma  2,  del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e

successive  modificazioni,  possono bandire concorsi per la copertura

dei  corrispondenti  posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le

quali  sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola

secondaria  di  primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro

con   specifico  riferimento  alla  quantità  totale  di  atti  e  di

operazioni  per  unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e,

ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla

domanda  espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano

al  personale  che  alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai

sensi dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6

D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'art. 7, L. 29 novembre

1984,  n.  798.  Si  applicano  altresì al personale assunto ai sensi

dell'art. 10, comma 4, della L. 28 ottobre 1986, n. 730, e successive

modificazioni (1).

  2.  Per  il  personale  che  sia  stato assunto a tempo determinato

previo  superamento  di  prove selettive, sono indetti, in attuazione

del   comma   1,   concorsi   riservati   per  soli  titoli.  Per  la

partecipazione  a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite

di età.

  3.   Il  personale  che  sia  stato  assunto  a  tempo  determinato

esclusivamente   mediante   valutazione   dei   titoli  è  ammesso  a

partecipare  a  concorsi  pubblici banditi per i posti individuati ai

sensi  del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora

conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio

aggiuntivo  in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per

cento  del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del

servizio prestato.

  4.  I  bandi  di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non

appena  deliberati,  al  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della

programmazione economica ed al Dipartimento per la funzione pubblica,

per  le  opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e

di  controllo  interno  di  cui  all'articolo  8 del decreto-legge 15

maggio 1993, n. 143.

  5.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono prorogare i rapporti di

lavoro  a  tempo  determinato di cui al comma 1, in atto alla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fino all'assunzione dei

vincitori  dei  concorsi  e  comunque non oltre un anno dalla data di

entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. I

relativi   oneri   sono   a   carico   del   bilancio  delle  singole

amministrazioni.

  6.  Per  il  personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche

per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello

di  scuola  secondaria  di primo grado, le pubbliche amministrazioni,

ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  procedono, in

relazione  al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione

dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato (1).

  7.  Il  trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi

2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

  8.  Fino  all'espletamento  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1 le

amministrazioni   di  cui  al  medesimo  comma  non  possono  bandire

concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad

eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.

  (1)  Vedi,  anche, l'art. 6, d.l. 27 marzo 1995, n. 89, conv. in l.

17 maggio 1995, n. 186, e l'art. 1, comma 18, l. 28 dicembre 1995, n.

549 nel testo modificato dall'art. 22, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 5.

 

                      Contratti di solidarietà.

 

  1.  La  riduzione  dell'orario  di lavoro prevista nell'articolo 1,

D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.

19  dicembre  1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo,

può   essere   stabilita   nelle   forme   di  riduzione  dell'orario

giornaliero, settimanale o mensile (1).

  2.  I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo

1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  con  una

riduzione  dell'orario  superiore al 20 per cento, beneficiano di una

riduzione   dell'ammontare   della   contribuzione  previdenziale  ed

assistenziale   da  essi  dovuta  per  i  lavoratori  interessati  al

trattamento  di  integrazione  salariale. La misura della riduzione è

del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti

nelle  aree  individuate  per  l'Italia  dalla  CEE  ai  sensi  degli

obiettivi  1  e  2  del  regolamento  CEE n. 2052/88. Nel caso in cui

l'accordo  disponga  una  riduzione  dell'orario  superiore al 30 per

cento,  la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per

cento.  La  presente  disposizione trova applicazione con riferimento

alla  contribuzione  dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla

data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il

31 dicembre 1995 (2).

  3.  Sino  al  31  dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale

derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  1  del  decreto-legge 30

ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre  1984,  n.  863,  non  si computano ai fini dell'articolo 1,

comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  4.   L'ammontare   del   trattamento   di   integrazione  salariale

corrisposto  per  i  contratti  di  solidarietà stipulati nel periodo

compreso  tra  il  1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato,

per  un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del

trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso

periodo  all'impresa  è  corrisposto,  mediante  rate trimestrali, un

contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto

a seguito della predetta riduzione (2).

  5.   Alle   imprese   non  rientranti  nel  campo  di  applicazione

dell'articolo   1   del   decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,

che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso

della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.

223,  stipulano  contratti  di solidarietà, viene corrisposto, per un

periodo  massimo  di due anni, un contributo pari alla metà del monte

retributivo  da  esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

Il  predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito

in  parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi

ultimi  il  contributo  non  ha  natura di retribuzione ai fini degli

istituti   contrattuali   e  di  legge,  ivi  compresi  gli  obblighi

contributivi   previdenziali   ed   assistenziali.   Ai   soli   fini

pensionistici  si  terrà  conto,  per  il  periodo  della  riduzione,

dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non

trova  applicazione  in  riferimento  ai  periodi  successivi  al  31

dicembre 1995 (3).

  6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata

dall'accordo  sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L.

23  luglio  1991,  n.  223;  l'ammissione è disposta, con decreto del

Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque

giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata

in   vigore   del  presente  decreto,  qualora  l'istanza  sia  stata

presentata  in  data  ad  essa  anteriore e comunque fermi restando i

trattamenti in essere.

  7.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le

imprese  alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private

operanti   nelle   località   termali   che  presentano  gravi  crisi

occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,  d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro  e della

previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative,   forma  l'elenco  delle  località  termali  cui  si

applicano le suddette disposizioni.

  8.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano alle imprese

artigiane  non  rientranti  nel campo di applicazione del trattamento

straordinario  di  integrazione salariale, anche ove occupino meno di

sedici  dipendenti,  a condizione che i lavoratori con orario ridotto

da  esse  dipendenti  percepiscano,  a  carico  di  fondi  bilaterali

istituiti  da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati

dalle  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di

entità  non  inferiore  alla metà della quota del contributo pubblico

destinata ai lavoratori (4).

  9.  Fino  al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di

cui  all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto

a  dodici  mesi.  I  trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese

beneficiarie  dell'intervento straordinario di integrazione salariale

da  meno  di  ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti

del   complessivo   importo  di  lire  95  miliardi  con  riferimento

all'intero periodo di anticipazione.

  10.  Nel  contratto  di  solidarietà  vengono  determinate anche le

modalità  attraverso  le  quali  l'impresa, per soddisfare temporanee

esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del

normale   orario   contrattuale,  l'orario  ridotto  determinato  dal

medesimo contratto.

  11.  Per  i  contratti  di  solidarietà  già stipulati alla data di

entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,

ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma

10,  può  provvedervi,  su  richiesta dell'impresa, l'ispettorato del

lavoro territorialmente competente.

  12.  Il  maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una

corrispondente  riduzione  del  trattamento di integrazione salariale

ovvero del contributo previsto dal comma 5.

  13.  Alle  finalità  del  presente  articolo si provvede nei limiti

delle  risorse  finanziarie  preordinate  allo  scopo nell'ambito del

Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7.  Le modalità di rimborso alle

gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui

all'art. 1, comma 5 (5) (6).

  (1)  Comma  così  modificato  dall'art. 6, d.l. 1° ottobre 1996, n.

510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

  (2)  Il  presente  comma  non  trova  applicazione  per i contratti

stipulati  successivamente  alla  data del 14 giugno 1995, ex art. 6,

d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

  (3)  Per  un'interpretazione  autentica  del  presente  comma, vedi

l'art.  6,  comma  5,  d.l.    ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28

novembre  1996,  n.  608.  Le  disposizioni  di cui al presente comma

trovano  applicazione  fino  al  31  dicembre  1999  (art. 1, d.l. 20

gennaio  1998,  n.  4,  conv.  in  l. 20 marzo 1998, n. 52, nel testo

modificato dall'art. 81, l. 23 dicembre 1998, n. 448).

  (4) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 16 maggio 1994, n. 299,

conv.  in  l.  19  luglio  1994,  n.  451.  Le disposizioni di cui al

presente comma trovano applicazione fino al 31 dicembre 1999 (art. 1,

d.l.  20  gennaio  1998,  n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52, nel

testo modificato dall'art. 81, l. 23 dicembre 1998, n. 448).

  (5)  Per  un'interpretazione  autentica del presente articolo, vedi

l'art.  4,  comma  9,  d.l.    ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28

novembre 1996, n. 608.

  (6) Per le finalità di cui al presente comma 13, il Fondo di cui al

precedente  articolo 1, comma 7, è incrementato per lire 230 miliardi

per  l'anno  1995,  ex art. 4, comma 9, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510,

conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 5-bis.

 

         Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano.

 

  1.   Nella   provincia  di  Bolzano,  alle  associazioni  sindacali

costituite  tra  lavoratori  dipendenti  appartenenti  alle minoranze

linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio

1978,  n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai

contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  alle  confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

LAVORO

SICUREZZA SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)

 

                               Art. 6.

 

                  Misure per la tutela del reddito.

 

  1.  Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art.

11, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto

mesi  di  occupazione  è  riferito  alla  sussistenza del rapporto di

lavoro.

  2.  Per  «opere  pubbliche  di grandi dimensioni» di cui al comma 1

dell'art.  10  e  al comma 2 dell'art. 11 della L. 23 luglio 1991, n.

223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione

dei  lavori  edili  prevista  è  di  diciotto  mesi nell'ambito di un

progetto  generale  approvato  di  durata uguale o superiore a trenta

mesi consecutivi.

  3. (Omissis) (1).

  4. (Omissis) (1).

  5. (Omissis) (1).

  5- bis . (Omissis) (2).

  5- ter . Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le

sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  del  luogo  di  residenza,

avvalendosi   anche  delle  strutture  delle  agenzie  regionali  per

l'impiego,  convocano  i  lavoratori interessati per sottoporli ad un

colloquio  finalizzato  a  conoscere,  oltre  a notizie anagrafiche e

professionali,   anche  disponibilità  e  aspirazioni  rispetto  alla

ricollocazione al lavoro.

  5-  quater  . Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di

cui  al comma 5- ter , oltre ad informare i lavoratori sulle concrete

possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le

commissioni  regionali  per  l'impiego  ed  in  collaborazione con le

regioni,   i   progetti   mirati  a  sostenere  ed  a  promuovere  la

ricollocazione dei lavoratori stessi.

  5-  quinquies . Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del

lavoro  e  della  massima  occupazione  e  le  agenzie  regionali per

l'impiego  predispongono  una  relazione  sull'attività  svolta e sui

risultati  ottenuti  che  è trasmessa al Ministero del lavoro e della

previdenza  sociale,  alle  commissioni regionali per l'impiego, alle

regioni, al Parlamento e al CNEL.

  6.  L'articolo  22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si

interpreta  nel  senso che le disposizioni ivi contenute si applicano

ai  lavoratori  che,  alla  data  di entrata in vigore della predetta

legge,   fruiscano   delle   proroghe  del  trattamento  speciale  di

disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

  7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente

decreto,  i  trattamenti  ordinari  e  speciali  di  disoccupazione e

l'indennità   di   mobilità  sono  incompatibili  con  i  trattamenti

pensionistici    diretti   a   carico   dell'assicurazione   generale

obbligatoria  per  l'invalidità,  la  vecchiaia  ed  i superstiti dei

lavoratori  dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed

esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali

dei  lavoratori  autonomi.  All'atto  dell'iscrizione  nelle liste di

mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di

invalidità  devono  optare tra tali trattamenti e quello di mobilità.

In  caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione

dell'assegno  o  della  pensione  di  invalidità resta sospesa per il

periodo  di  fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua

corresponsione    anticipata,    per    il   periodo   corrispondente

all'ammontare   della   relativa  anticipazione  del  trattamento  di

mobilità (3) (4).

  8.  Sono  incompatibili  con  i trattamenti di disoccupazione e con

l'indennità  di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della  legge  23  luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento

anticipato,  compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29

della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

  8-  bis  . A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2,

della  L.  29  dicembre  1990,  n.  407,  non  trova applicazione nei

confronti  dei  dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle

dipendenze  delle  Comunità  europee,  a  norma del Regolamento n. 31

(CEE),  n.  11  (CECA)  dei  Consigli,  del  18  dicembre  1961, come

modificato  dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio

del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni.

  8-  ter  .  L'esclusione  dalla  base imponibile per il computo dei

contributi  e  premi  di  previdenza  ed assistenza sociale e per gli

effetti  relativi  alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del

servizio  di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo

alla  generalità  dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività

lavorativa,  si  applica  anche per i periodi anteriori al 1° gennaio

1993.  Restano  salvi  e  conservano  la  loro efficacia i versamenti

contributivi  sul  corrispettivo predetto se effettuati anteriormente

alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del

presente decreto.

  9.  I  provvedimenti  assunti  sulla base delle disposizioni di cui

all'articolo  22,  comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i

trattamenti  concessi  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21

febbraio  1985,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

aprile  1985,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonché  per i

trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6

del  richiamato  articolo  22, possono essere ulteriormente prorogati

per  un  periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi,

con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

per  i  lavoratori  interessati  e  ferma restando l'iscrizione degli

stessi  nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non

percepiscono la relativa indennità.

  10.  Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5,

6  e  7,  della L. 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre

1993  (5),  ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art.

37  della  L.  9  marzo  1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano,

dalla  data  dell'11  marzo  1993  e  sino  al  31  dicembre 1993, ai

lavoratori  collocati  in mobilità da imprese appartenenti ai settori

della  chimica,  della  siderurgia,  dell'industria  della  difesa  e

dell'industria  minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di

declino  industriale  individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2

del regolamento CEE n. 2052/88.

  10- bis . La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7,

commi  6  e  7,  della  L.  23  luglio 1991, n. 223, è effettuata con

riferimento  alle  disposizioni legislative in materia di pensione di

vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (6).

  11. (Omissis) (7).

  12.  I  lavoratori  di cui all'art. 22, comma 7, della L. 23 luglio

1991,  n.  223,  iscritti  nelle  liste  di mobilità alla data del 31

dicembre  1992  e per i quali il periodo di godimento del trattamento

di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano

del  trattamento  ivi  previsto  per un ulteriore periodo di sei mesi

(8).

  13.  I  lavoratori  di cui all'art. 22, comma 8, della L. 23 luglio

1991,  n.  223,  iscritti  nelle  liste  di mobilità alla data del 31

dicembre  1992,  beneficiano  del  trattamento  ivi  previsto  per un

ulteriore periodo di sei mesi.

  14.  Per  gli  anni  1992  e  1993,  i  cittadini  extracomunitari,

regolarmente   residenti   in  Italia  ed  iscritti  nelle  liste  di

collocamento,  sono  equiparati  ai  cittadini italiani non occupati,

iscritti   nelle   liste   di   collocamento,   per   quanto  attiene

all'assistenza  sanitaria  erogata  in  Italia dal Servizio sanitario

nazionale  ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63

della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed

integrazioni.

  15.  Le  disposizioni di cui agli artt. 1 e 3, D.L. 21 giugno 1993,

n.  199,  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche ai lavoratori

marittimi  ed  amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della

particolare  situazione di crisi del settore del trasporto marittimo,

nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente

da aziende pubbliche e private (9).

  15-  bis . L'espressione «equipaggio», di cui all'articolo 4, comma

2,  lettera  a) , della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione

«stato  maggiore  navigante»,  di cui al citato comma 2, lettera i) ,

devono  intendersi  comprensive,  anche  ai fini previdenziali, delle

qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle

qualifiche  equiparate  alle  medesime. I comandanti e i direttori di

macchina  ai  quali  si  applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10,

della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico

del  regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore

del  presente  decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per

conservare  l'iscrizione  all'Istituto  nazionale di previdenza per i

dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

  15-  ter  . Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti

nazionali  in  relazione  all'andamento  fluttuante  dei traffici, il

beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 21 giugno 1993, n.

197,  è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro dei trasporti e

della  navigazione,  con  proprio  decreto,  determina  le  dotazioni

organiche  e  le  relative  eccedenze  di ciascuna compagnia e gruppo

portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso

dell'anno  1992  e  nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando,

nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare

il predetto beneficio.

  16.  I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti

nelle  liste  di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e

per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

  17.  Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il

periodo   1989-1993,   stabilito   dall'articolo   9,  comma  8,  del

decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  5  maggio  1989,  n. 160, sono prorogate per il periodo

1994-1996  con  le  stesse  modalità di attuazione e di copertura dei

relativi oneri.

  17- bis . (Omissis) (10).

  17- ter . In attesa che con successivo provvedimento la percentuale

di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui

al   decreto-legge   29   marzo   1991,   n.   108,  convertito,  con

modificazioni,  dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40

per  cento,  la  percentuale  stessa  è  elevata  al  25  per cento a

decorrere  dal    luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo

onere  si  provvede  a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 1 del

presente decreto.

  (1) Comma abrogato dall'art. 86, d.lg. 26 marzo 2001, n. 151.

  (2)  Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 5, l. 23 luglio 1991,

n. 223.

  (3)  Gli  ultimi due periodi del presente comma sono stati aggiunti

dall'art. 2, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994,

n. 451.

  (4)  La  Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno 1995, n. 218,

ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del  presente comma,

nonché   dell'art.  1  della  medesima  legge  n.  236  del  1993  di

conversione  che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe

disposizioni  di  decreti-legge  non  convertiti  (art.  5,  d.l.  11

dicembre  1992, n. 478, art. 5, d.l. 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6,

comma 7, d.l. 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono

che  all'atto  di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che

fruiscono  dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare

tra  tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti

previsti  dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, d.l. 16 maggio 1994,

n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

  (5)  Termine  prorogato  al  31  dicembre 1994 dall'art. 5, d.l. 16

maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

  (6)  Per un'interpretazione autentica del comma 10-bis, vedi l'art.

5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

  (7)  Comma  soppresso dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n.

236.

  (8)  Termine  prorogato di altri 6 mesi dall'art. 1, d.l. 9 ottobre

1993, n. 404, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 501.

  (9)  Vedi  art. 1, comma 13, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in

l. 23 dicembre 1996, n. 647.

  (10)  Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 3, l. 23 luglio 1991,

n. 223.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

LAVORO

 

                               Art. 7.

 

          Norme in materia di cassa integrazione guadagni.

 

  1. (Omissis) (1).

  1- bis . (Omissis) (2).

  2.  Ai  fini  dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo

15,  comma  52,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  «nuove

assunzioni»  sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio

diretto  ed  immediato  da  società costituite dalla GEPI S.p.a. o da

società  in  stato  di  amministrazione  straordinaria,  in  quanto i

lavoratori  interessati  siano  posti  in cassa integrazione guadagni

straordinaria,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili alla data di

entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione

di spesa di cui al predetto comma 52.

  3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5

agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,  mantengono la

propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore

dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23

luglio 1991, n. 223.

  4.  Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35

della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive modificazioni, si

applicano  anche al settore dei giornali periodici e al settore delle

imprese  radiotelevisive  private,  estendendosi a tutti i dipendenti

delle  aziende  interessate,  quale  che  sia  il  loro inquadramento

professionale,  nonché  ai  dipendenti  delle  aziende funzionalmente

collegate.

  5.  Sino  al  31  dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5,

secondo  periodo,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il [CIPI] (3)

può  concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il

1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per

la  medesima  causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi

in  cui  il  numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a

100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine

temporale  nella realizzazione del programma di gestione della crisi,

oppure  vengano  riscontrate  difficoltà anche esterne non imputabili

alla volontà dell'azienda (4).

  6.  Nelle  aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre

1995  le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio

1975,   n.   164,  relative  alle  contrazioni  ed  alle  sospensioni

dell'attività  produttiva  verificatesi nelle imprese che occupino da

cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo

non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi

non  consecutivi,  la  durata  complessiva  dei  quali  non  superi i

ventiquattro mesi in un triennio (5).

  6-  bis  .  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale,  su  proposta  della regione Sardegna, la società Iniziative

Sardegna  S.p.a.  (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,

secondo  le  disposizioni  del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i

lavoratori  che, precedentemente alla data di entrata in vigore della

legge  23  luglio  1991,  n.  223,  siano  stati  collocati  in cassa

integrazione  guadagni  straordinaria  ai sensi della legge 12 agosto

1977,  n.  675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali

non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che

siano  stati  licenziati  da  aziende per le quali è stata conclusa o

avviata   la   procedura  di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta

amministrativa (6).

  6-  ter  .  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6- bis si applicano

altresì  ai  lavoratori  destinatari delle disposizioni in materia di

trattamento  speciale  di  disoccupazione  e  di  cassa  integrazione

guadagni  di  cui  alle  leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni,  e  8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni,

nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto

1975,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  e al decreto-legge 13

dicembre  1978,  n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

febbraio  1979,  n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità

(6).

  6-  quater  .  Ai  lavoratori  di  cui ai commi 6- bis e 6- ter del

presente   articolo   è  concesso  il  trattamento  straordinario  di

integrazione  salariale  previsto dall'art. 22, comma 6, L. 23 luglio

1991, n. 223, e successive modificazioni.

  6- quinquies . Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti

l'INSAR.  Agli  oneri  conseguenti all'avviamento delle iniziative di

ricollocamento  si  provvede  mediante  il  conferimento  di  lire 40

miliardi all'INSAR per il 1993.

  6-   sexies  .  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della

programmazione   economica,   con   proprio   decreto,   dispone   il

conferimento  della  somma di cui al comma 6- quinquies . Al relativo

onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al

capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

il  1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

economica.

  7.  Sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  in  materia  di

trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3

dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle

imprese  esercenti  attività  commerciali  che  occupino  più  di  50

addetti,  nonché  alle  agenzie  di  viaggio  e turismo, compresi gli

operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di

vigilanza.  Fino  al  31  dicembre  1994 le disposizioni del presente

comma  si  applicano  alle  imprese  di spedizione e di trasporto che

occupino  più  di  50  addetti.  Il  [CIPI]  (3)  approva  i relativi

programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno

degli anni 1993, 1994 e 1995 (7).

  8. (Omissis) (8).

  9. (Omissis) (9).

  10.  Per  l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo

di   trattamenti   straordinari   di   integrazione   salariale  sono

incrementati di lire 350 miliardi.

  10- bis . (Omissis) (10).

  10-  ter  . Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al

decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  3  aprile  1979, n. 95, la durata dell'intervento della

cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per

l'attività del commissario (11).

  (1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 7, l. 23 luglio 1991, n. 223.

  (2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 10, l. 23 luglio 1993, n. 233.

  (3)  Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.

537.  Tutte  le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il

Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e il

Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale in base a quanto

stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.

  (4)  In  base  all'art.  4,  comma 7, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510,

conv.  in  l.  28  novembre  1996,  n.  608, il limite di spesa di 28

miliardi  di  lire  per  il  1994  ivi  previsto  è incrementato a 43

miliardi  di  lire.  Il  termine  del  31  dicembre  1994, si intende

riferito  alla  decorrenza  della  sospensione  dei  lavoratori, come

desunta dalla richiesta dell'impresa.

  (5) Comma così modificato dall'art. 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299,

conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

  (6) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 9 ottobre 1993, n. 404,

conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 501.

  (7)  Il  termine  del  31  dicembre 1994 è prorogato al 31 dicembre

1996,  ex art. 4, comma 15, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l.

28 novembre 1996, n. 608.

  (8) Modifica il comma 1 dell'art. 3, l. 23 luglio 1991, n. 223.

  (9) Sostituisce l'art. 2-ter, d.l. 29 settembre 1992, n. 393, conv.

in l. 25 novembre 1992, n. 460.

  (10) Modifica l'art. 17, comma 6, l. 27 febbraio 1985, n. 49.

  (11) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art.

4,  comma  34,  d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre

1996, n. 608.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

LAVORO

 

                               Art. 8.

 

            Norme in materia di licenziamenti collettivi.

 

  1. (Omissis) (1).

  2.  Nell'attuazione  delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci

lavoratori  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro, devono essere

garantiti i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di

cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

  3.  Gli  accordi  sindacali,  al  fine  di  evitare le riduzioni di

personale,  possono  regolare  il  comando o il distacco di uno o più

lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

  4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,

della  legge  23  luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la

facoltà  di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4,

comma  9,  della  medesima  legge  deve essere esercitata per tutti i

lavoratori  oggetto  della  procedura  di  mobilità  entro centoventi

giorni  dalla  conclusione  della  procedura  medesima, salvo diversa

indicazione  nell'accordo  sindacale  di  cui al medesimo articolo 4,

comma 9.

  4-  bis  .  Per  i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle

quali  sia  stato  emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza

sociale  il  decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972,

n.  464,  i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,

della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, si considerano acquisiti con

riferimento   anche   all'attività   espletata  presso  l'impresa  di

provenienza.  Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per

l'anno  1994  e  in  lire  2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede

mediante  riduzione  del contributo concesso alla regione Calabria di

cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.

  5.  Sino  al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività

di  unità  produttive  con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di

riduzione  del personale presso le unità produttive appartenenti alla

stessa  impresa  o  gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti

nel   campo   di   applicazione   della   disciplina  dell'intervento

straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario

di  integrazione  salariale  è  concesso,  su  richiesta dell'impresa

interessata,  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale  per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i

limiti  di  durata  complessiva  nell'arco  di un quinquennio, di cui

all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  6.  Sino  al  31  dicembre  1993,  nei  casi di cui al comma 5, gli

effetti  dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori

interessati  sono  sospesi  sino al termine del periodo di durata del

trattamento  di  cassa  integrazione guadagni straordinaria di cui al

comma   5,   che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla  base  della

comunicazione  ricevuta  dal  Ministero del lavoro e della previdenza

sociale  ai  sensi  del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio

1991,  n.  223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in funzione delle

esigenze  tecniche  produttive  ed  organizzative,  è  disposta senza

meccanismi di rotazione.

  7.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale comunica

immediatamente  al  [CIPI] (2) l'avvenuta concessione di cui al comma

5,  perché  ne  tenga  conto  in  sede  di  svolgimento della propria

attività  concessiva,  fermi  restando  i  trasferimenti  dallo Stato

all'INPS a titolo di integrazione salariale.

  8.  Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4

dell'articolo  5  della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano

nel  senso  che  il  mancato versamento delle mensilità alla gestione

degli   interventi   assistenziali   e   di  sostegno  alle  gestioni

previdenziali,  di  cui  all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.

88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al

medesimo   articolo   4   e  la  perdita,  da  parte  dei  lavoratori

interessati,  del  diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui

all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  (1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 24, l. 23 luglio 1991, n. 223.

  (2)  Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.

537.  Tutte  le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il

Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e il

Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale in base a quanto

stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                               Art. 9.

 

               Interventi di formazione professionale.

 

  1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali

locali   e  lo  svolgimento  di  indagini  mirate  ai  fabbisogni  di

professionalità,  le regioni e le province autonome possono stipulare

convenzioni  con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione di

accordi  tra  le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori

di  lavoro  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, con il

finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

  2.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare

contributi,  nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,

d'intesa  con  le  commissioni regionali per l'impiego, di servizi di

informazione   e   consulenza  in  favore  dei  lavoratori  in  cassa

integrazione  straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità,

diretti  a  favorirne  la  ricollocazione anche in attività di lavoro

autonomo   e   cooperativo,  nonché  servizi  di  informazione  e  di

orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di

domanda  e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli

in  attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali

dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro con gli uffici regionali del

lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,

non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e

le   province  autonome  possono  contribuire  al  finanziamento  di:

interventi    di    formazione    continua,    di   aggiornamento   o

riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale

che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di

cui  all'articolo  1,  comma  2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;

interventi  di  formazione  continua a lavoratori occupati in aziende

beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;

interventi  di  riqualificazione  o  aggiornamento  professionali per

dipendenti  da  aziende che contribuiscano in misura non inferiore al

20   per  cento  del  costo  delle  attività,  nonché  interventi  di

formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste

di  mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese

e  dalle  organizzazioni  sindacali,  anche  a livello aziendale, dei

lavoratori,   ovvero   dalle   corrispondenti  associazioni  o  dagli

organismi   paritetici   che   abbiano   per  oggetto  la  formazione

professionale.  Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari

possono  essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, d'intesa con le regioni (1).

  3-  bis  .  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, le

regioni  e le province autonome approvano i progetti di intervento di

formazione  continua,  formulati  da  organismi aventi per oggetto la

formazione  professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e

iscritti  alle  liste  di  collocamento  che  abbiano  partecipato ad

attività  socialmente  utili.  La partecipazione a tale attività, per

tutto  il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda

dell'interessato,   dalla   commissione   regionale   per   l'impiego

competente  per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso

tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui

al  comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione

continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

  4.  Le  attività  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle

disponibilità  del  Fondo  per  la formazione professionale di cui al

comma  5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti

di   formazione   professionale,   sulla   disponibilità  di  cui  al

decreto-legge  17  settembre  1988, n. 408, convertito dalla legge 12

novembre 1988, n. 492.

  5.  A  far  data  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le

risorse  derivanti  dalle  maggiori  entrate  costituite dall'aumento

contributivo  già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25

della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845, affluiscono interamente al

Fondo  di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e

per l'accesso al Fondo sociale europeo (2).

  6.  All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui

all'art.   26   della   legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  per  il

finanziamento  delle  attività di formazione professionale rientranti

nelle  competenze  dello  Stato  di  cui  agli articoli 18 e 22 della

medesima  legge  e per il finanziamento del coordinamento operativo a

livello  nazionale  degli  enti  di  cui  all'art.  1  della legge 14

febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro

e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,

del  bilancio e della programmazione economica, a carico del Fondo di

cui al comma 5.

  7.  Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'art. 3 della legge 16

aprile  1987,  n.  183,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione  economica,  propone,  entro  il 31 gennaio di ciascun

anno,  al  CIPE  l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di

cui   al  comma  5,  in  misura  pari  ai  due  terzi,  destinato  al

finanziamento  degli  interventi  formativi  per i quali è chiesto il

contributo  del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi

fissati  dai  regolamenti  comunitari. Il Ministro del lavoro e della

previdenza  sociale,  d'intesa  con  le regioni, programma le residue

disponibilità  del  Fondo  di  cui  al comma 5 in un modo appropriato

rispetto  ai  fabbisogni  formativi,  acquisendo il preventivo parere

della commissione centrale per l'impiego.

  8.  Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui

all'art.  17,  comma  terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la

commissione  centrale  per  l'impiego,  di cui è membro di diritto il

dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e

la  formazione  professionale  dei  lavoratori,  costituisce apposito

sottocomitato   per  la  formazione  professionale,  nel  quale  sono

rappresentate le regioni e le parti sociali.

  9.  Nell'ambito  della  gestione  del  Fondo di cui al comma 5 sono

mantenuti  gli  impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno

1992  e  seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento

dei  progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge

21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni,

e  del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28

della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, e successive modificazioni e

integrazioni.

  10.  Per assicurare la continuità operativa delle attività previste

dagli  articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla

legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli

8055  e  8056  dello  stato  di previsione del Ministero del lavoro e

della  previdenza  sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità

del Fondo di cui al comma 5 (2).

  11.   Nell'ambito   della  stessa  gestione  è  mantenuta  evidenza

contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  delle

pregresse   gestioni.   Nella   stessa   gestione   confluiscono   le

disponibilità    risultanti   dall'eventuale   riaccertamento   delle

situazioni relative agli esercizi pregressi.

  12.  Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,

25  e  26  della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, per le parti già

disciplinate  dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art.

4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

  13.    Per    assicurare    la   copertura   dell'onere   derivante

dall'attuazione,  nell'anno  1992,  degli  interventi  per promuovere

l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati

di  lunga  durata,  di  donne,  o  di altre categorie svantaggiate di

lavoratori  secondo  i  programmi  ammessi al finanziamento del Fondo

sociale  europeo,  le  risorse  di  cui  all'art.  25  della legge 21

dicembre  1978,  n.  845,  sono  integrate  dell'importo  di lire 100

miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente

utilizzo  delle  disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della

legge 21 dicembre 1978, n. 845.

  14. (Omissis) (3).

  15. (Omissis) (3).

  16. (Omissis) (3).

  17. (Omissis) (3).

  18. (Omissis) (3).

  (1)  Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati soppressi

dall'art.  9,  comma  6, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28

novembre 1996, n. 608.

  (2) Vedi art. 4, comma 8, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in l.

28 novembre 1996, n. 608.

  (3)  Comma  abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10,

d.m. 25 marzo 1998, n. 142.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 9-bis.

 

                       Lavoratori stagionali.

 

  1. (Omissis) (1).

  2.  Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma

1  del  presente  articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a

determinare  la  quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,

della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  (1)  Sostituisce  il  comma 2 dell'art. 23, l. 28 febbraio 1987, n.

56.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                             Art. 9-ter.

 

                    Disposizioni per l'ENI S.p.a.

 

  1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai

sensi  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992, n. 359, e dei previsti

riassetti  organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI

S.p.a.  può  predisporre un programma biennale di prepensionamenti di

anzianità,  riguardante  anche  le  società del gruppo, nei limiti di

1.500  unità.  Di  tale programma deve essere data comunicazione alle

organizzazioni  sindacali  interessate  aderenti  alle confederazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

  2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al

comma  1,  i  lavoratori  in  possesso di almeno 30 anni di anzianità

contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria

per  l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  ovvero  in forme

sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Agli stessi

lavoratori  il  trattamento  pensionistico di anzianità viene erogato

con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari

al  periodo  necessario  per la maturazione del requisito dei 35 anni

prescritto  dalle  disposizioni  regolanti  la suddetta assicurazione

generale  obbligatoria,  ed  in  ogni  caso  non superiore al periodo

compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella

del  compimento  dell'età  pensionabile  in  vigore  al momento della

presentazione della domanda di pensione.

  3.   Le   domande  di  prepensionamento  devono  essere  presentate

irrevocabilmente  alle  aziende  di  appartenenza  dai lavoratori che

siano  già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li

matureranno  nel  corso  del 1994, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  4. L'ENI S.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle

domande    presentate,    provvederà   a   selezionare   le   stesse,

trasmettendole  all'INPS  e  all'INPDAI.  Il  rapporto  di lavoro dei

dipendenti  le  cui  domande  sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si

estingue  nell'ultimo  giorno  del  mese in cui l'azienda effettua la

trasmissione delle domande stesse.

  5.  L'ENI  S.p.a. e le società del gruppo interessate corrispondono

per  ciascun  mese  di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni

gestiti  dagli  enti  di  cui  al comma 4, una somma pari all'importo

risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per

i  fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun

lavoratore  interessato,  ragguagliata  a mese, nonché una somma pari

all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la

tredicesima  mensilità.  Dette  somme  sono  corrisposte entro trenta

giorni  dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in

un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei

mesi  di  anticipazione  della  pensione,  maggiorato degli interessi

nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno (1).

  (1) Vedi l'art. 4, comma 30, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in

l. 28 novembre 1996, n. 608.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                           Art. 9-quater.

 

     Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici.

 

  1.  I  dipendenti  dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n.

195,  e  successive  modificazioni,  attualmente  in servizio, nonché

quelli  licenziati  e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che

possano  far  valere  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per

l'invalidità,  la  vecchiaia  ed i superstiti almeno ventotto anni di

anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni

del  primo  comma,  lettere a) e b) , dell'articolo 22 della legge 30

aprile  1969,  n.  153,  e successive modificazioni, hanno facoltà di

richiedere,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  la concessione della

pensione   di   anzianità   con   una   maggiorazione  dell'anzianità

assicurativa  e  contributiva  pari  al  periodo  necessario  per  la

maturazione  del  requisito  dei  trentacinque  anni prescritto dalle

disposizioni  suddette  ed  in  ogni  caso  non  superiore al periodo

compreso  tra  la  data  di  risoluzione  del  rapporto  e quella del

compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione

del  trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza

non anteriore al 1° gennaio 1994.

  2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1,

ai  lavoratori  ed  ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma

che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di

anzianità  assicurativa  e  contributiva  per effetto del rapporto di

lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono

corrisposti,  a  far  data  dal 1° settembre 1993, per un periodo non

superiore  ad  un  anno,  un'indennità pari al trattamento massimo di

integrazione   salariale   straordinaria   prevista   dalle   vigenti

disposizioni,   nonché  gli  assegni  per  il  nucleo  familiare  ove

spettanti,  qualora  risultino  o  siano risultati eccedenti rispetto

alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

  3.  I  periodi  di  godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono

riconosciuti  utili  ai  fini  del  conseguimento  del  diritto  alla

pensione  e  della  misura della pensione stessa. Per tali periodi il

contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è

riferita   la   predetta   anzianità.   L'indennità   è   corrisposta

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  4.  Le  domande  degli  interessati  ai  fini del conseguimento dei

benefici  di  cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità

di  organico  e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi

dai  datori  di  lavoro  interessati  al Ministero del lavoro e della

previdenza   sociale   che  adotta  i  conseguenti  provvedimenti  di

ammissione.

  5.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per

gli  anni  1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a

lire  23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle

proiezioni  per  gli  anni  medesimi dell'accantonamento iscritto, ai

fini  del  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato

di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1993, all'uopo

parzialmente  utilizzando  lo  stanziamento relativo al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale.

  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

economica   è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                              Art. 10.

 

                       Copertura finanziaria.

 

  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli articoli 6 e 7, con esclusione di

quelli  di  cui  al  comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006

miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo

delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge

1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

maggio 1989, n. 181;

     b)  quanto  a  lire  138  miliardi  per  l'anno  1993, a lire 95

miliardi  per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire

47  miliardi  per  l'anno 1996 ed a lire un miliardo per l'anno 1997,

mediante  corrispondente  utilizzo delle disponibilità della gestione

di  cui  all'articolo  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845,

accertate al 31 dicembre 1992;

     c)  quanto  a  lire  125  miliardi  per l'anno 1993 ed a lire 69

miliardi  per  l'anno  1997,  mediante utilizzo, per i corrispondenti

anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

     d)  quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo

delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;

     e)  quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi

per  l'anno  1994  ed  a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995,

mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate  derivanti  all'INPS

dall'articolo 8, comma 1;

     f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo

di  parte  delle  maggiori  entrate  assicurate  dall'articolo  3 del

decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

     g)  quanto  a  lire  103  miliardi  per  l'anno  1993,  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856

dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo

anno,  all'uopo  parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,

l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale,  quanto  a  lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla

Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi,

l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  2.  Le somme di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono versate

all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  secondo le modulazioni ivi

indicate,  per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di

previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione

economica   è  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

variazioni  di  bilancio  necessarie  per l'applicazione del presente

decreto, anche nel conto residui.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 25/7/2001, n. 171

 

 

OCCUPAZIONE

 

                              Art. 11.

 

                         Entrata in vigore.

 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno effetto dall'11

maggio 1993.

  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e

sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.