DL
20/05/1993 n. 00000148 VIGENTE
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n.
116). -
Decreto convertito in l. 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz.
Uff., 19
luglio 1993, n.
167). -- Interventi urgenti a
sostegno
dell'occupazione
(1) (2) (3).
(1)
Vedi l. 24
giugno 1997, n. 196 recante
norme in materia di
promozione
dell'occupazione.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel
presente provvedimento
la
nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla
base
degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi
anni.
(3)
Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l.
3 aprile
1979, n. 95,
contenuti nel presente
provvedimento si
intendono fatti alle corrispondenti disposizioni
contenute nel d.lg.
8
luglio 1999, n. 270 di abrogazione.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
(Omissis).
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 1.
Fondo per l'occupazione.
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
attua, sentite le regioni, e tenuto conto
delle proposte
formulate dal Comitato
per il coordinamento delle
iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito
ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n.
400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15
settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro
intese
a sostenere i livelli occupazionali:
a)
nelle aree individuate
ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento CEE
n. 2052/88 o
del regolamento CEE n. 328/88
così
individuate ai
sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181,
recante misure
di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del
piano di risanamento della siderurgia;
b)
nelle aree che
presentano rilevante squilibrio locale tra
domanda ed
offerta di lavoro secondo quanto
previsto dall'articolo
36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977,
n. 616, accertati
dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
su proposta delle
commissioni regionali per
l'impiego,
sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle
Comunità
europee.
1- bis . Ai fini della definizione degli
interventi di cui al comma
1 si
tiene altresì conto:
a) della presenza di crisi territoriali
di particolare gravità o
di crisi
settoriali strutturali con
notevole impatto sui livelli
occupazionali,
facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base
della
legislazione vigente per particolari settori;
b)
della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione
economica;
c)
della sussistenza di
processi di ristrutturazione, di
riconversione
industriale o di deindustrializzazione;
d)
della presenza di
gravi fenomeni di
degrado sociale,
economico o
ambientale e di
mancata valorizzazione e difesa
del
patrimonio
storico e artistico.
2.
Le misure di cui al
comma 1, riservate alla
promozione di
iniziative per
il sostegno dell'occupazione con caratteri di
economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni
di opere di
pubblica utilità,
di servizi terziari
e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai
datori di
lavoro, ovvero
imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a
tempo pieno,
secondo modulazioni crescenti che non possono comunque
superare complessivamente una annualità del costo
medio del lavoro
(1).
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate
alle finalità di cui al
comma 1
sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in
tutte le
regioni per le iniziative di cui
al comma 5, in base alla
entità del
numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al
presente articolo sono
attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale
del lavoro e della massima
occupazione, nei
limiti delle
risorse a ciascuno di essi
assegnate alle imprese che
presentino
la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con priorità per
le assunzioni collegate
a nuovi
insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione
delle domande
stesse. In fase
di prima applicazione la domanda è
presentata entro
il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi
entro il
31 dicembre 1995. I benefici
sono attribuiti nella misura
massima consentita
dalla disciplina comunitaria
sugli aiuti alle
imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
rispettivamente,
mediante conguaglio
con i contributi previdenziali, ove possibile
(1).
4.
Nella domanda deve
essere specificato, sotto
la personale
responsabilità del
datore di lavoro
ovvero imprenditore, che le
assunzioni
per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a
nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono
ad incremento
dell'organico calcolato
sulla media dell'ultimo
semestre e che,
durante il
predetto periodo non
sono intervenute riduzioni
o
sospensioni di
personale avente analoghe
qualifiche professionali,
nonché in
quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui
all'articolo
25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (1).
5.
Gli interventi previsti
dal comma 2 sono estesi a tutto il
territorio nazionale
per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di
cui all'articolo 1,
comma
1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381 (1).
6.
Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale, sentite le
commissioni regionali per
l'impiego, stipula
convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
società, cooperative
o consorzi pubblici e privati, di comprovata
esperienza e
capacità tecnica nelle
materie di cui al presente
articolo, nonché
con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e
lo sviluppo della
cooperazione di cui
al comma l
dell'articolo 11
della legge 31
gennaio 1992, n.
59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti
di gestione
attiva della mobilità
e dello sviluppo
di nuova
occupazione,
anche delineando metodi di valutazione della fattibilità
dei
progetti e dei risultati conseguiti.
7.
Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso
il Ministero
del lavoro e
della previdenza sociale il
Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di
spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati
al finanziamento delle
iniziative di cui al
presente articolo,
su richiesta del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del
bilancio dello Stato
per essere riassegnati al
predetto
Fondo (2).
7-
bis . I contributi che
verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei
servizi di informazione sul mercato del lavoro
comunitario e
per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli
Stati membri,
nonché per le attività di
cooperazione tra i servizi
per l'impiego
comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito
capitolo dello stato di
previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo
che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale si avvalga di
agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine (3).
8.
Per il finanziamento del Fondo
di cui al comma 7 è autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi
per ciascuno
degli anni 1994 e 1995. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non
impegnate in ciascun
esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo.
(1)
Comma così sostituito
dall'art. 28, d.l. 23 giugno 1995, n.
244,
conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341.
(2)
Il Fondo di cui al presente comma è stato incrementato di lire
868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494
miliardi per l'anno 1998 e
di lire
739 miliardi a decorrere dall'anno 1999 (art. 29-quater, d.l.
31 dicembre
1996, n. 669,
conv. in l. 28 febbraio 1997, n.
30).
L'art. 2,
comma 8, l. 23 dicembre 1998, n.
448 ha poi rifinanziato
tale fondo per un importo di lire 200 miliardi
annue a decorrere dal
1999
finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di
riduzione dell'orario di lavoro. Al fine di
incentivare la riduzione
e la
rimodulazione degli orari di
lavoro, anche nel lavoro a tempo
parziale, le misure previste dall'articolo 13, l. 24
giugno 1997, n.
196 di
disciplina, possono essere
attuate nei limiti delle risorse
preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al presente comma
(art. 13,
comma 6, l. 196/1997 citata). Vedi, anche, art. 80, comma
4, l.
23 dicembre 1998, n. 448.
(3)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 17, d.l. 1°
ottobre
1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n.
608. Vedi art. 66, l.
17 maggio
1999, n. 144.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 1-bis.
Promozione di nuove imprese giovanili nel
settore dei servizi.
[1.
Una quota del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,
comma 7, non superiore al 10 per cento, è
riservata allo sviluppo di
nuove imprese
giovanili nei settori della
innovazione tecnologica,
della tutela
ambientale, dell'agricoltura e
della trasformazione e
commercializzazione
dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei
beni culturali,
del turismo, della manutenzione
di opere civili ed
industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi
nn. 1, 2 e 5-b
del regolamento
(CEE) 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai
fondi strutturali dell'Unione
europea, e successive
modificazioni, nonché
nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e
di aiuto personale
alle persone handicappate in
situazioni di
gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio
1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti (1).
2.
Le finalità di cui al comma 1,
ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi
socio-assistenziali
domiciliari e
di aiuto personale
alle persone handicappate in
situazione di
gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992,
n. 104, e
agli anziani non
autosufficienti, sono
realizzate tramite
il Comitato per
lo sviluppo di
nuova
imprenditorialità giovanile,
di cui all'articolo 1, comma 4,
del
decreto-legge 30
dicembre 1985, n.
786, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato
dall'articolo 1
della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri
criteri e le proprie procedure.
3.
I soggetti destinatari dei benefici devono
avere le
caratteristiche
delle società o delle cooperative di cui all'articolo
1, comma
1 del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 44, e successive
modificazioni. Con
decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione economica, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale, sono definiti i criteri
e le modalità di
concessione
delle agevolazioni.
3-
bis . Le risorse di cui al comma
1 sono altresì destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre
1991, n.
381, sulla base di un programma
definito dal Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale,
sentite le organizzazioni
nazionali operanti
nel settore. I
benefici sono concessi, nella
misura
di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di cui all'articolo 4,
comma 3,
della predetta legge.
Le domande per la concessione del
beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del
lavoro e della
massima
occupazione (2), competente per territorio (3)] (4).
(1)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
8, l. 7 agosto
1997,
n. 266.
(2)
Ora, Direzione provinciale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996,
n. 687.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 16, d.l. 1° ottobre 1996, n.
510,
conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(4)
Articolo abrogato dall'art. 27, comma 2, d.lg. 21 aprile 2000,
n. 185, a decorrere dall'entrata in vigore dei
regolamenti di cui al
comma 1
del citato art. 27, d.lg. 185/2000.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 1-ter.
Fondo per lo sviluppo.
1. Per consentire la realizzazione nelle
aree di intervento e nelle
situazioni
individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di
interventi per la
creazione di nuove
iniziative produttive
e di riconversione dell'apparato produttivo
esistente, con
priorità per l'attuazione dei
programmi di riordino
delle partecipazioni statali, nonché per
promuovere azioni di
sviluppo a
livello locale, ivi
comprese quelle dirette
alla
promozione dell'efficienza complessiva
dell'area anche attraverso
interventi volti
alla creazione di infrastrutture
tecnologiche, in
relazione ai
connessi effetti occupazionali,
è istituito presso il
Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale, un apposito Fondo
per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di
lire 75 miliardi per
l'anno 1993
e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995.
2.
I criteri e
le modalità di utilizzo delle
disponibilità del
Fondo
di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
e del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e
sentito
il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro
sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto.
3.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con
il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può
avvalersi delle
società di promozione industriale partecipate dalle
società per
azioni derivanti dalla
trasformazione degli enti di
gestione delle
partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
8 agosto 1992,
n. 359, ovvero
da enti di gestione
disciolti,
nonché della GEPI S.p.a.
4.
Gli interventi a
valere sul Fondo
di cui al comma l sono
determinati sulla
base dei criteri di cui
all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5.
Le disponibilità del
Fondo di cui al comma 1 possono
essere
utilizzate, nei
limiti delle quote
indicate dal decreto
del
Presidente del
Consiglio dei Ministri
di cui al
comma 2, per
l'erogazione, alle
amministrazioni pubbliche ed
agli operatori
pubblici
e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio
dello Stato per l'attuazione di
programmi di politica
comunitaria, secondo
le modalità stabilite
dalla legge 16 aprile
1987,
n. 183, e successive modificazioni.
6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire
75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli
anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro
per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale
(1).
(1)
Il fondo per
lo sviluppo previsto dal presente articolo è
incrementato di
lire 100 miliardi
per l'anno 1996 e di lire 100
miliardi per l'anno 1997, ex art. 4, comma 37, d.l.
1° ottobre 1996,
n. 510,
conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
OCCUPAZIONE
Art. 2.
Interventi di reindustrializzazione e di
sviluppo dell'occupazione.
1.
Il periodo temporale
di durata del
Fondo speciale per gli
interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo
17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di
attuazione previsto nel comma 4 del predetto
articolo. Al
Fondo è conferita
una ulteriore somma
di lire 15
miliardi per
l'anno 1993. Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato
di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il
medesimo anno, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato.
2.
I rientri per
capitale ed interessi derivanti per i medesimi
anni dalle anticipazioni concesse dal
Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo 2,
lettera a) , della legge 28 novembre 1980, n. 782,
affluiscono nel
limite di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni
1993 e
1994 al Fondo
di cui al comma 1 e nel limite di lire 25
miliardi per
ciascuno dei medesimi
anni al Fondo
istituito
dall'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, di cui 10
miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote
di ammortamento
per capitali
e degli interessi
corrisposti dalle cooperative
mutuatarie, destinati
esclusivamente ad operazioni di finanziamento
delle cooperative
sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8
novembre 1991,
n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi
sono conferiti
al Fondo di dotazione della
Sezione speciale per il
credito alla
cooperazione presso la
Banca nazionale del lavoro,
istituita
con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre
1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e
successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed
interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai
finanziamenti
accordati
a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della
legge
27 febbraio 1985, n. 49.
3.
I lavoratori dipendenti
da aziende poste
in vendita o in
liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo
stato di crisi
dell'impresa o
dalla cessazione della
sua attività, intendano
rilevare, in
tutto o in
parte, l'azienda da cui
dipendono, sono
compresi
tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) ,
della legge
27 febbraio 1985, n. 49.
3-
bis . Si applicano alle
cooperative costituite ai
sensi
dell'articolo
14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni
di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3- ter . (Omissis) (1).
4. (Omissis) (2).
5. (Omissis) (2).
6. Ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni di cui all'articolo
6 del
decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è
prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle
domande relative
al programma
di promozione industriale
della SPI ed al programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi
siderurgica di
cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7.
Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i
compiti di
intervento
nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a.
in base
alla legge 19
dicembre 1983, n.
700, e successive
modificazioni e
integrazioni, sono estesi
ad altri settori della
produzione
agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della
stessa RIBS
S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel
settore
agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma
2,
della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. (Omissis) (3).
9.
Ai fini della
reindustrializzazione e dello sviluppo economico
ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e
dell'area di Airola,
la regione
Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presenta al Ministro
del lavoro e della
previdenza sociale
un programma di
interventi nell'ambito degli
obiettivi di
cui agli articoli
1 e 9, nonché al Presidente del
Consiglio
dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per le
finalità di cui
al presente comma
è riconosciuto un
finanziamento non
superiore a trenta
miliardi, nell'ambito delle
risorse
di cui ai predetti articoli.
9-
bis . Un programma analogo
a quello di
cui al comma 9 è
presentato dalle
regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori
dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei
settori della
trasformazione dei
prodotti zootecnici, della
forestazione e
dell'agricoltura. Per
le finalità di
cui al presente comma è
riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi
di lire per
ciascuna delle
due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli
articoli
1 e 9.
(1)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, l. 27 febbraio 1985,
n.
49.
(2)
Comma soppresso dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n.
236.
(3) Comma abrogato dall'art. 24, l. 7 agosto
1997, n. 266.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 2-bis.
Attività di ricerca e sviluppo sui
materiali ceramici avanzati.
1.
In occasione del
riaccorpamento totale all'interno
della
struttura dell'ENEA
delle attività di
ricerca e sviluppo
sui
materiali ceramici avanzati, condotte anche su
incarico del medesimo
ENEA
presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente
predetto è
autorizzato, per assicurare
continuità alle ricerche
impostate, a
rilevare le attività
e le attrezzature della TEMAV,
nonché ad
assumere i 50
dipendenti del suddetto centro ricerche,
anche
in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.
2.
Le operazioni di
cui al comma 1 devono essere compiute entro
sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
All'inquadramento si provvederà,
previa consultazione con le organizzazioni
sindacali, sulla base dei
titoli di
studio e delle
esperienze professionali di
ciascun
lavoratore. Il
trattamento economico spettante
è pari a quello
iniziale
della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale
obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte
con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
ACQUE
PUBBLICHE
BOSCHI
E FORESTE
OCCUPAZIONE
Art. 3.
Interventi nei settori della manutenzione
idraulica e forestale.
1.
È autorizzata l'esecuzione di interventi di
manutenzione
idraulica nell'ambito
degli ecosistemi fluviali,
da effettuarsi
secondo programmi
redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle
rispettive autorità,
per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorità
o d'intesa tra
le regioni competenti
per
territorio, ove
le autorità non siano costituite, e per i bacini di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono
redatti sulla base
di criteri
e modalità adottati
con decreto del Presidente della
Repubblica ai
sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera f) , della
legge 18
maggio 1989, n.
183, e successive
modificazioni e
integrazioni. Il
Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, è
integrato
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2.
Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la
ripartizione di
cui al comma 7 e le modalità per
l'esercizio del
potere sostitutivo
da parte del presidente della giunta regionale o
della provincia
autonoma, in caso
di inerzia degli enti pubblici
incaricati
della realizzazione dei singoli interventi.
3.
I programmi sono
presentati al Comitato dei
Ministri di cui
all'articolo 4,
comma 2, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni e integrazioni, entro il
termine perentorio
di sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di
cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine
comporta
l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.
4.
Le somme iscritte in conto
residui per la parte capitale nello
stato di
previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno
1992, non
impegnate in tale
anno e che non siano conservate in
bilancio in
forza di altre disposizioni legislative, possono essere
impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al
comma 1. Entro il
31 dicembre
1994 possono, comunque,
essere utilizzate, con
le
finalità orientate
alla ricostruzione del
Belice, le somme non
impegnate di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
106 del 9 maggio
1990,
iscritte in conto residui per il 1992.
4-
bis . Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di
cui all'articolo 6 della legge
23 dicembre 1992, n.
505,
deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti.
5.
Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di
previsione
del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non
impegnate in
tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per
le
finalità di cui al comma 1.
6.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica
è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta
del Ministro
dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le
occorrenti variazioni
di bilancio di carattere
compensativo, anche
nel
conto dei residui.
7.
Le somme di
cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini
idrografici, sulla
base dei programmi presentati, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri
di cui al comma 3.
8.
Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta dei
Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, del
tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica e dei lavori
pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del
bilancio dello
Stato del 1992
e precedenti, che possono essere
impegnate negli
anni 1993-1995 per
la realizzazione di opere di
pubblica utilità
di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche
mediante il
cofinanziamento delle
regioni e degli
enti locali, finalizzati
prioritariamente alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui
all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite
sulla base
di appositi
programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle
regioni, d'intesa
fra loro o singolarmente, con le procedure di cui
al
comma 7.
9.
Alla regione Calabria
è concesso nel
periodo 1993-1995 un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire
390 miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e
lire 500 miliardi
nell'anno
1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalità previste
dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori già
occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli
adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 3 febbraio 1986, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1986, n. 87.
La regione
Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993
una relazione
sullo stato di
realizzazione delle opere
di cui
all'articolo 1
della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,
una
relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma.
Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono
parere
motivato su tali relazioni entro novanta giorni.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 4.
Norme in materia di politica dell'impiego.
1.
Fino al 31
dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
possono essere iscritti
i lavoratori licenziati da imprese, anche
artigiane o cooperative di
produzione e
lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti
per giustificato motivo oggettivo connesso
a riduzione,
trasformazione o
cessazione di attività o di
lavoro, quale risulta
dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dall'articolo 2,
comma 2,
della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere
iscritti i
lavoratori licenziati per riduzione di personale che non
fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio
1991, n.
223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui
all'articolo 7
della legge 23
luglio 1991, n. 223, deve essere
richiesta, entro
sessanta giorni dalla
comunicazione del
licenziamento, ovvero
dalla comunicazione dei
motivi ove non
contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego,
la quale,
previa verifica che
i motivi dichiarati dal datore
di
lavoro corrispondono a quanto disposto
dal presente articolo,
trasmette la
richiesta all'ufficio regionale
del lavoro per gli
adempimenti previsti
dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223
(1).
2.
I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di
cui
all'articolo 6
della legge 23
luglio 1991, n.
223, e che non
beneficiano dell'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7 della
predetta legge,
sono cancellati dalle liste alle
medesime scadenze
previste dallo
stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno
diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità
produttiva
di provenienza.
3.
Ai datori di
lavoro, comprese le
società cooperative di
produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223,
ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale
nei
dodici mesi
precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle
dei
lavoratori interessati
alle predette riduzioni
o sospensioni di
personale, che
assumano a tempo pieno e
indeterminato lavoratori o
ammettano soci
lavoratori che abbiano
fruito del trattamento
straordinario di
integrazione salariale per
almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese
beneficiarie da almeno sei
mesi
dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura
ivi
prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore
al momento
dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici
mesi la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a
quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e
successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a
carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalità dei
lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n.
223, sono
soppresse le parole da «nonché
quelli» a «d'integrazione
salariale».
4. (Omissis) (2).
5. (...].().)
6. I
criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e
gli enti
pubblici stabiliti dall'articolo 16 della L. 28 febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della L. 30
dicembre 1991, n.
412, e
dal D.P.C.M. 25
febbraio 1991, si
applicano anche ai
lavoratori comunque
iscritti nelle liste
di mobilità di
cui
all'articolo 6,
L. 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali
per
l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del
trattamento di
integrazione salariale straordinaria e di quelli
iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire,
tra le predette
categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28
febbraio 1987, n.
56, la percentuale degli avviamenti
a selezione riservata agli
appartenenti
alle categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del
bilancio di previsione del
Ministero per
i beni culturali e ambientali può essere utilizzato
anche per
la copertura di spese per la realizzazione dei progetti
socialmente utili
mediante lavoratori che godono
dell'indennità di
mobilità
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-
bis . I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre
1987, n.
366, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 novembre
1987, n.
452, possono essere
svolti anche con
il ricorso ai
lavoratori
che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge
23
luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque
essere inerenti
a progetti approvati
dal Ministero per
i beni
culturali
e ambientali (4).
8. Per la prosecuzione degli interventi
statali di cui all'articolo
12,
commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 80, è autorizzata
l'ulteriore
spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50
miliardi per
l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base
dei progetti
già attuati e presentati rispettivamente
dal comune e
dalla provincia
di Napoli e
dal comune di Palermo, sono tenute a
trasmettere al
Ministro dell'interno una
relazione sulle opere
pubbliche eseguite
dall'inizio degli interventi sino alla data di
entrata in
vigore del presente
decreto, nonché, prima
del
trasferimento delle
somme, sugli specifici
programmi che saranno
intrapresi per
l'anno 1993; il
Ministro dell'interno trasmetterà
copia di dette relazioni alle Commissioni
parlamentari competenti ed
al CNEL.
Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del
Ministero del tesoro
per l'anno 1993,
all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero
dell'interno.
9.
Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad
utilizzare, per le
finalità di cui
al presente
articolo, le
eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai
contributi statali
di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal
decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile
1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. (Omissis) (5).
11. (Omissis) (5).
11-
bis . I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro
natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere
alla copertura
delle aliquote d'obbligo
previste dalla L. 2 aprile
1968,
n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo.
L'autorizzazione è rilasciata,
a domanda, dal
Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale tenendo
conto
dell'esigenza di
contemperare l'assolvimento dell'obbligo di
copertura delle
aliquote con il
mantenimento degli equilibri
economici e
gestionali delle imprese,
secondo modalità determinate
con
decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è
già verificata la trasformazione, devono
presentare la domanda entro
sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono
presentare la domanda entro sei mesi dalla data della
trasformazione
della
loro natura giuridica.
11- ter . Le società cooperative ed i loro
consorzi che siano stati
cancellati dal
registro prefettizio delle
cooperative ai sensi
dell'articolo 19,
comma 2, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto
registro qualora entro
novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del
presente decreto presentino
la relativa domanda
corredata dalla
certificazione di cui
al comma 1
del medesimo
articolo
19 (6).
(1)
È stata differita
al 31 dicembre 1997 la possibilità di
iscrizione alla
lista di mobilità
di cui all'art. 6, comma 1, l.
223/1991,
ex art. 4, comma 17, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in
l. 28
novembre 1996, n. 608.
(2) Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2
dell'art. 6, l. 23 luglio
1991,
n. 223.
(3) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art.
11, l. 10 aprile 1991,
n. 125.
(4) Ora per i beni e le attività culturali.
(5) Comma soppresso dalla legge di
conversione.
(6)
Comma così modificato
dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n.
542, conv.
in l. 23 dicembre 1996,
n. 649. Il termine per la
reiscrizione
resta fissato al 30 giugno 1994.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 4-bis.
Concorsi per la copertura di posti
vacanti nelle pubbliche
amministrazioni.
1.
Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore
del presente
decreto utilizzano personale con
rapporti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge
29 dicembre 1988,
n. 554,
dell'articolo 18 della
legge 9 marzo
1989, n. 88, e
successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
luglio 1989, n. 261,
dell'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le
quali sia richiesto il titolo di studio superiore
a quello di scuola
secondaria di
primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro
con specifico
riferimento alla quantità
totale di atti
e di
operazioni per
unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e,
ove
rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le medesime
disposizioni si applicano
al personale
che alla data del 31 dicembre
1989 era in servizio ai
sensi
dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6
D.P.R.
20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'art. 7, L. 29 novembre
1984, n.
798. Si applicano
altresì al personale assunto ai sensi
dell'art.
10, comma 4, della L. 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni
(1).
2.
Per il personale che sia
stato assunto a tempo determinato
previo superamento
di prove selettive, sono
indetti, in attuazione
del comma 1, concorsi
riservati per soli
titoli. Per la
partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito
del limite
di età.
3.
Il personale che
sia stato assunto
a tempo determinato
esclusivamente mediante
valutazione dei titoli
è ammesso a
partecipare a
concorsi pubblici banditi per i
posti individuati ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai
candidati, qualora
conseguano
l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio
aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non
superiore al 20 per
cento del punteggio complessivo finale, in
relazione alla durata del
servizio
prestato.
4.
I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono
trasmessi, non
appena deliberati,
al Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica ed al Dipartimento per la funzione pubblica,
per le
opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e
di controllo
interno di cui
all'articolo 8 del decreto-legge
15
maggio
1993, n. 143.
5. Le pubbliche
amministrazioni possono
prorogare i rapporti di
lavoro a
tempo determinato di cui al
comma 1, in atto alla data di
entrata in
vigore del presente
decreto, fino all'assunzione dei
vincitori dei
concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I
relativi oneri
sono a carico
del bilancio delle
singole
amministrazioni.
6.
Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche
per le
quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello
di scuola
secondaria di primo grado, le
pubbliche amministrazioni,
ove ricorrano
le condizioni di
cui al comma 1, procedono, in
relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla
trasformazione
dei
rapporti in rapporti a tempo indeterminato (1).
7.
Il trattamento economico
spettante ai soggetti di cui ai commi
2, 3 e
6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8.
Fino all'espletamento dei
concorsi di cui
al comma 1 le
amministrazioni di
cui al medesimo comma non
possono bandire
concorsi,
né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad
eccezione
delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.
(1)
Vedi, anche, l'art. 6, d.l. 27
marzo 1995, n. 89, conv. in l.
17
maggio 1995, n. 186, e l'art. 1, comma 18, l. 28 dicembre 1995, n.
549 nel
testo modificato dall'art. 22, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 5.
Contratti di
solidarietà.
1.
La riduzione dell'orario
di lavoro prevista nell'articolo 1,
D.L. 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.
19 dicembre
1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo,
può essere
stabilita nelle forme
di riduzione dell'orario
giornaliero,
settimanale o mensile (1).
2. I
datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo
1 del
decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 19 dicembre
1984, n. 863,
con una
riduzione dell'orario
superiore al 20 per cento, beneficiano di una
riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed
assistenziale da
essi dovuta per
i lavoratori interessati
al
trattamento di
integrazione salariale. La
misura della riduzione è
del 25
per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti
nelle aree
individuate per l'Italia
dalla CEE ai
sensi degli
obiettivi 1
e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga
una riduzione dell'orario
superiore al 30 per
cento, la predetta misura è elevata,
rispettivamente, al 35 e 40 per
cento. La
presente disposizione trova
applicazione con riferimento
alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla
data di
scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il
31
dicembre 1995 (2).
3.
Sino al 31
dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 30
ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984,
n. 863, non
si computano ai fini dell'articolo 1,
comma
9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
corrisposto per
i contratti di
solidarietà stipulati nel periodo
compreso tra
il 1° gennaio 1993 ed il 31
dicembre 1995, è elevato,
per un periodo massimo di due anni, alla misura
del 75 per cento del
trattamento
perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso
periodo all'impresa
è corrisposto, mediante
rate trimestrali, un
contributo
pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto
a
seguito della predetta riduzione (2).
5.
Alle imprese non
rientranti nel campo
di applicazione
dell'articolo 1
del decreto-legge 30
ottobre 1984, n.
726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863,
che, al
fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della
procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, stipulano
contratti di solidarietà, viene
corrisposto, per un
periodo massimo
di due anni, un contributo pari alla metà del monte
retributivo da
esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito
in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori
interessati. Per questi
ultimi il
contributo non ha
natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge,
ivi compresi gli
obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai
soli fini
pensionistici si
terrà conto, per
il periodo della
riduzione,
dell'intera
retribuzione di riferimento. La presente disposizione non
trova applicazione in riferimento ai
periodi successivi al
31
dicembre
1995 (3).
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa
presenta istanza, corredata
dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del
lavoro e della
previdenza
sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L.
23 luglio
1991, n. 223;
l'ammissione è disposta, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
quarantacinque
giorni
dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto,
qualora l'istanza sia
stata
presentata in
data ad essa
anteriore e comunque fermi restando i
trattamenti
in essere.
7.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonché alle aziende termali
pubbliche e private
operanti nelle
località termali che
presentano gravi crisi
occupazionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
d'intesa con il
Ministro del lavoro
e della
previdenza
sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma
l'elenco delle località
termali cui si
applicano
le suddette disposizioni.
8.
Le disposizioni di
cui al comma 5 si applicano alle
imprese
artigiane non
rientranti nel campo di
applicazione del trattamento
straordinario di
integrazione salariale, anche ove occupino meno di
sedici dipendenti,
a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse
dipendenti percepiscano, a
carico di fondi
bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una
prestazione di
entità non
inferiore alla metà della quota
del contributo pubblico
destinata
ai lavoratori (4).
9.
Fino al 31 dicembre 1995, il
requisito di ventiquattro mesi di
cui all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio
1991, n. 223, è ridotto
a dodici
mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di
integrazione salariale
da meno
di ventiquattro mesi possono essere
autorizzati nei limiti
del complessivo importo di lire
95 miliardi con
riferimento
all'intero
periodo di anticipazione.
10.
Nel contratto di
solidarietà vengono determinate anche le
modalità attraverso
le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze
di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del
normale orario
contrattuale, l'orario ridotto
determinato dal
medesimo
contratto.
11.
Per i contratti di solidarietà
già stipulati alla data di
entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto,
ove le
parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, può
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro
territorialmente competente.
12.
Il maggior lavoro prestato ai
sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione
del trattamento di integrazione
salariale
ovvero
del contributo previsto dal comma 5.
13.
Alle finalità del
presente articolo si provvede
nei limiti
delle risorse
finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del
Fondo di
cui all'art. 1,
comma 7. Le modalità di rimborso alle
gestioni
previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'art.
1, comma 5 (5) (6).
(1)
Comma così modificato
dall'art. 6, d.l. 1° ottobre 1996, n.
510,
conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(2)
Il presente comma
non trova applicazione per i contratti
stipulati successivamente alla data del 14 giugno
1995, ex art. 6,
d.l. 1°
ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
(3)
Per un'interpretazione autentica
del presente comma, vedi
l'art. 6,
comma 5, d.l.
1° ottobre 1996, n. 510, conv.
in l. 28
novembre 1996,
n. 608. Le
disposizioni di cui al presente
comma
trovano applicazione fino al 31
dicembre 1999 (art. 1, d.l. 20
gennaio 1998,
n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52, nel testo
modificato
dall'art. 81, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l.
16 maggio 1994, n. 299,
conv. in
l. 19 luglio 1994, n.
451. Le disposizioni di cui al
presente
comma trovano applicazione fino al 31 dicembre 1999 (art. 1,
d.l. 20
gennaio 1998, n. 4, conv. in l. 20 marzo 1998, n. 52, nel
testo
modificato dall'art. 81, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(5)
Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi
l'art. 4,
comma 9, d.l.
1° ottobre 1996, n. 510, conv.
in l. 28
novembre
1996, n. 608.
(6) Per le finalità di cui al presente comma
13, il Fondo di cui al
precedente articolo 1, comma 7, è incrementato per lire
230 miliardi
per l'anno
1995, ex art. 4, comma 9, d.l.
1° ottobre 1996, n. 510,
conv.
in l. 28 novembre 1996, n. 608.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 5-bis.
Associazioni sindacali nella
provincia di Bolzano.
1.
Nella provincia di
Bolzano, alle associazioni sindacali
costituite tra
lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche
tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio
1978, n. 58, sono estesi i diritti e le
prerogative riconosciuti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro
alle confederazioni
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
LAVORO
SICUREZZA
SOCIALE (FINE RAPPORTO E PENSIONI)
Art. 6.
Misure per la tutela del
reddito.
1.
Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'art.
11,
comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto
mesi di
occupazione è riferito
alla sussistenza del rapporto di
lavoro.
2.
Per «opere pubbliche
di grandi dimensioni» di cui al comma 1
dell'art. 10
e al comma 2 dell'art. 11 della
L. 23 luglio 1991, n.
223, si
intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione
dei lavori
edili prevista è di diciotto
mesi nell'ambito di un
progetto generale
approvato di durata uguale o superiore a trenta
mesi
consecutivi.
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).
5- bis . (Omissis) (2).
5- ter . Durante il periodo di iscrizione
alle liste di mobilità le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del
luogo di residenza,
avvalendosi anche
delle strutture delle
agenzie regionali per
l'impiego, convocano
i lavoratori interessati per
sottoporli ad un
colloquio finalizzato
a conoscere, oltre
a notizie anagrafiche e
professionali, anche
disponibilità e aspirazioni
rispetto alla
ricollocazione
al lavoro.
5-
quater . Le sezioni
circoscrizionali e le agenzie regionali di
cui al comma 5- ter , oltre ad informare i
lavoratori sulle concrete
possibilità
di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le
commissioni regionali
per l'impiego ed
in collaborazione con le
regioni, i
progetti mirati a
sostenere ed a
promuovere la
ricollocazione
dei lavoratori stessi.
5-
quinquies . Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e
della massima occupazione
e le agenzie regionali per
l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui
risultati ottenuti
che è trasmessa al Ministero del
lavoro e della
previdenza sociale,
alle commissioni regionali per
l'impiego, alle
regioni,
al Parlamento e al CNEL.
6.
L'articolo 22, comma 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel
senso che le disposizioni ivi contenute si applicano
ai lavoratori
che, alla data
di entrata in vigore della predetta
legge, fruiscano
delle proroghe del
trattamento speciale di
disoccupazione
di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7.
A decorrere dalla
data di entrata
in vigore del presente
decreto, i
trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione e
l'indennità di
mobilità sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti
a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed
esclusivi
dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali
dei lavoratori
autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle liste di
mobilità,
i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità devono
optare tra tali trattamenti e quello di mobilità.
In caso di opzione a favore del trattamento di
mobilità l'erogazione
dell'assegno o
della pensione di
invalidità resta sospesa per il
periodo di
fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua
corresponsione anticipata, per il
periodo corrispondente
all'ammontare della
relativa anticipazione del
trattamento di
mobilità
(3) (4).
8.
Sono incompatibili con
i trattamenti di disoccupazione e con
l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di
entrata in vigore
della legge
23 luglio 1991, n. 223, i
trattamenti di pensionamento
anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli
articoli 27 e 29
della
stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
8-
bis . A decorrere dal 1°
febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2,
della L.
29 dicembre 1990,
n. 407, non
trova applicazione nei
confronti dei
dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle
dipendenze delle
Comunità europee, a
norma del Regolamento n. 31
(CEE), n.
11 (CECA) dei
Consigli, del 18
dicembre 1961, come
modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259
del Consiglio
del 20
febbraio 1968, e successive modificazioni.
8-
ter . L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e
premi di previdenza
ed assistenza sociale e per gli
effetti relativi
alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di
lavoro con riguardo
alla generalità
dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività
lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio
1993. Restano
salvi e conservano
la loro efficacia i versamenti
contributivi sul
corrispettivo predetto se effettuati anteriormente
alla data
di entrata in
vigore della legge
di conversione del
presente
decreto.
9.
I provvedimenti assunti
sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 22,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi
ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 21
febbraio 1985,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985,
n. 143, e
successive modificazioni, nonché
per i
trattamenti
di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato
articolo 22, possono essere
ulteriormente prorogati
per un
periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi,
con
pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità
per i
lavoratori interessati e
ferma restando l'iscrizione degli
stessi nella lista di mobilità anche per il periodo
per il quale non
percepiscono
la relativa indennità.
10.
Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi 5,
6 e
7, della L. 23 luglio 1991, n.
223, è prorogato al 31 dicembre
1993 (5),
ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'art.
37 della
L. 9 marzo 1989, n. 88. Tali
disposizioni si applicano,
dalla data
dell'11 marzo 1993
e sino al 31 dicembre 1993, ai
lavoratori collocati
in mobilità da imprese appartenenti ai settori
della chimica,
della siderurgia, dell'industria della difesa e
dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché
nelle aree di
declino industriale
individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2
del
regolamento CEE n. 2052/88.
10- bis . La determinazione dei requisiti di
età di cui all'art. 7,
commi 6
e 7, della L. 23
luglio 1991, n. 223, è effettuata con
riferimento alle
disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia
in vigore al 31 dicembre 1992 (6).
11. (Omissis) (7).
12.
I lavoratori di cui all'art. 22, comma 7, della L. 23
luglio
1991, n.
223, iscritti nelle
liste di mobilità alla data del
31
dicembre 1992
e per i quali il periodo di godimento del trattamento
di
disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano
del trattamento
ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi
(8).
13.
I lavoratori di cui all'art. 22, comma 8, della L. 23
luglio
1991, n.
223, iscritti nelle
liste di mobilità alla data del
31
dicembre 1992,
beneficiano del trattamento
ivi previsto per un
ulteriore
periodo di sei mesi.
14.
Per gli anni
1992 e 1993, i cittadini
extracomunitari,
regolarmente residenti
in Italia ed
iscritti nelle liste
di
collocamento, sono
equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle
liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria
erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui
all'articolo 63
della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni.
15.
Le disposizioni di cui agli
artt. 1 e 3, D.L. 21 giugno 1993,
n. 199,
si applicano, in
quanto compatibili, anche ai lavoratori
marittimi ed
amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della
particolare situazione di crisi del settore del
trasporto marittimo,
nel
limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente
da
aziende pubbliche e private (9).
15-
bis . L'espressione «equipaggio», di cui all'articolo 4, comma
2, lettera
a) , della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione
«stato maggiore
navigante», di cui al citato
comma 2, lettera i) ,
devono intendersi
comprensive, anche ai fini previdenziali, delle
qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle
qualifiche equiparate
alle medesime. I comandanti e i
direttori di
macchina ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10,
della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico
del regolamento organico, in servizio alla data
di entrata in vigore
del presente
decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di
previdenza per i
dirigenti
di aziende industriali (INPDAI).
15-
ter . Al fine di far fronte alle
ulteriori esigenze dei porti
nazionali in
relazione all'andamento fluttuante
dei traffici, il
beneficio
di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 21 giugno 1993, n.
197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il
Ministro dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto,
determina le dotazioni
organiche e
le relative eccedenze
di ciascuna compagnia e gruppo
portuale
sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992
e nel primo trimestre dell'anno 1993,
individuando,
nell'ambito
delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare
il
predetto beneficio.
16.
I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti
nelle liste
di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e
per
essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17.
Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il
periodo 1989-1993, stabilito
dall'articolo 9, comma
8, del
decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge
5 maggio 1989,
n. 160, sono prorogate per il periodo
1994-1996 con
le stesse modalità di attuazione e di copertura dei
relativi
oneri.
17- bis . (Omissis) (10).
17- ter . In attesa che con successivo
provvedimento la percentuale
di
commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui
al decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 108, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia
elevata al 40
per cento,
la percentuale stessa
è elevata al
25 per cento a
decorrere dal
1° luglio 1993 fino al 31
dicembre 1993. Al relativo
onere si
provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1 del
presente
decreto.
(1) Comma abrogato dall'art. 86, d.lg. 26
marzo 2001, n. 151.
(2)
Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 5, l. 23 luglio 1991,
n. 223.
(3)
Gli ultimi due periodi del
presente comma sono stati aggiunti
dall'art.
2, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994,
n. 451.
(4)
La Corte costituzionale, con
sentenza 1° giugno 1995, n. 218,
ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale del presente comma,
nonché dell'art.
1 della medesima
legge n. 236
del 1993 di
conversione che fa salvi gli effetti prodotti da
precedenti analoghe
disposizioni di
decreti-legge non convertiti
(art. 5, d.l.
11
dicembre 1992, n. 478, art. 5, d.l. 12 febbraio 1993,
n. 31, art. 6,
comma
7, d.l. 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono
che all'atto
di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che
fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità
possono optare
tra tali trattamenti e quello di mobilità nei
modi e con gli effetti
previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, d.l.
16 maggio 1994,
n. 299,
conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.
(5)
Termine prorogato al
31 dicembre 1994 dall'art. 5,
d.l. 16
maggio
1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.
(6)
Per un'interpretazione autentica del comma 10-bis, vedi l'art.
5, d.l.
16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.
(7)
Comma soppresso dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n.
236.
(8)
Termine prorogato di altri 6
mesi dall'art. 1, d.l. 9 ottobre
1993,
n. 404, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 501.
(9)
Vedi art. 1, comma 13, d.l. 21
ottobre 1996, n. 535, conv. in
l. 23
dicembre 1996, n. 647.
(10)
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 3, l. 23 luglio 1991,
n. 223.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
LAVORO
Art. 7.
Norme in materia di cassa
integrazione guadagni.
1. (Omissis) (1).
1- bis . (Omissis) (2).
2.
Ai fini dell'erogazione del contributo previsto
dall'articolo
15, comma
52, della legge
11 marzo 1988,
n. 67, per «nuove
assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate
con passaggio
diretto ed
immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da
società in
stato di amministrazione straordinaria, in quanto i
lavoratori interessati
siano posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei
limiti delle risorse
disponibili alla data di
entrata
in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di
spesa di cui al predetto comma 52.
3.
Le disposizioni di cui agli
articoli 35, 36 e 37 della legge 5
agosto 1981,
n. 416, e
successive modificazioni, mantengono la
propria
validità in quanto normativa speciale valevole per il settore
dell'editoria,
non modificata espressamente dalla successiva legge 23
luglio
1991, n. 223.
4.
Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si
applicano anche al settore dei giornali periodici e al
settore delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a
tutti i dipendenti
delle aziende
interessate, quale che
sia il loro inquadramento
professionale, nonché
ai dipendenti delle
aziende funzionalmente
collegate.
5.
Sino al 31
dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5,
secondo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n.
223, il [CIPI] (3)
può concedere, entro i limiti di spesa di 27
miliardi di lire per il
1993 e
di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per
la medesima
causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi
in cui
il numero dei lavoratori
interessati sia pari o inferiore a
100,
ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine
temporale nella realizzazione del programma di
gestione della crisi,
oppure vengano
riscontrate difficoltà anche
esterne non imputabili
alla
volontà dell'azienda (4).
6.
Nelle aree di cui all'articolo
1, comma 1, fino al 31 dicembre
1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui
alla legge 20 maggio
1975, n.
164, relative alle
contrazioni ed alle
sospensioni
dell'attività produttiva
verificatesi nelle imprese che occupino da
cinque
a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo
non
superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi
non consecutivi, la durata complessiva
dei quali non
superi i
ventiquattro
mesi in un triennio (5).
6-
bis . Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale, su
proposta della regione Sardegna,
la società Iniziative
Sardegna S.p.a.
(INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,
secondo le
disposizioni del decreto-legge 9
dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio
1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in
vigore della
legge 23
luglio 1991, n.
223, siano stati
collocati in cassa
integrazione guadagni
straordinaria ai sensi della
legge 12 agosto
1977, n.
675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia
intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati
licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o
avviata la
procedura di fallimento
o di liquidazione coatta
amministrativa
(6).
6-
ter . Le disposizioni di
cui al comma 6- bis si applicano
altresì ai
lavoratori destinatari delle
disposizioni in materia di
trattamento speciale
di disoccupazione e di cassa
integrazione
guadagni di
cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni, e 8
agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni,
nonché
delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto
1975, n.
427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13
dicembre 1978,
n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 1979,
n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità
(6).
6-
quater . Ai
lavoratori di cui ai commi 6- bis e 6- ter del
presente articolo
è concesso il
trattamento straordinario di
integrazione salariale
previsto dall'art. 22, comma 6, L. 23 luglio
1991,
n. 223, e successive modificazioni.
6- quinquies . Sono applicabili le
disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR. Agli
oneri conseguenti all'avviamento
delle iniziative di
ricollocamento si
provvede mediante il
conferimento di lire 40
miliardi
all'INSAR per il 1993.
6- sexies
. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione economica, con proprio decreto,
dispone il
conferimento della
somma di cui al comma 6- quinquies . Al relativo
onere
per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al Ministero
del tesoro, del
bilancio e della
programmazione
economica.
7.
Sino al 31
dicembre 1995 le
disposizioni in materia
di
trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo
12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle
imprese esercenti
attività commerciali che
occupino più di
50
addetti, nonché
alle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli
operatori
turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di
vigilanza. Fino
al 31 dicembre 1994 le
disposizioni del presente
comma si
applicano alle imprese
di spedizione e di trasporto che
occupino più
di 50 addetti. Il [CIPI]
(3) approva i relativi
programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno
degli
anni 1993, 1994 e 1995 (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10.
Per l'anno 1993 i trasferimenti
dello Stato all'INPS a titolo
di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono
incrementati
di lire 350 miliardi.
10- bis . (Omissis) (10).
10-
ter . Per i dipendenti delle
aziende commissariate in base al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della
cassa
integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per
l'attività
del commissario (11).
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 7, l.
23 luglio 1991, n. 223.
(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 10, l.
23 luglio 1993, n. 233.
(3)
Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537. Tutte
le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il
Ministero del
lavoro e della
previdenza sociale in base a quanto
stabilito
dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(4)
In base all'art.
4, comma 7, d.l. 1° ottobre
1996, n. 510,
conv. in
l. 28 novembre 1996, n.
608, il limite di spesa di 28
miliardi di
lire per il
1994 ivi previsto
è incrementato a 43
miliardi di
lire. Il termine
del 31 dicembre 1994, si intende
riferito alla
decorrenza della sospensione
dei lavoratori, come
desunta
dalla richiesta dell'impresa.
(5) Comma così modificato dall'art. 5, d.l.
16 maggio 1994, n. 299,
conv.
in l. 19 luglio 1994, n. 451.
(6) Comma così modificato dall'art. 1, d.l.
9 ottobre 1993, n. 404,
conv.
in l. 4 dicembre 1993, n. 501.
(7)
Il termine del
31 dicembre 1994 è prorogato al
31 dicembre
1996, ex art. 4, comma 15, d.l. 1° ottobre 1996,
n. 510, conv. in l.
28 novembre
1996, n. 608.
(8) Modifica il comma 1 dell'art. 3, l. 23
luglio 1991, n. 223.
(9) Sostituisce l'art. 2-ter, d.l. 29
settembre 1992, n. 393, conv.
in l.
25 novembre 1992, n. 460.
(10) Modifica l'art. 17, comma 6, l. 27
febbraio 1985, n. 49.
(11)
Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art.
4, comma
34, d.l. 1° ottobre 1996, n.
510, conv. in l. 28 novembre
1996,
n. 608.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
LAVORO
Art. 8.
Norme in materia di licenziamenti collettivi.
1. (Omissis) (1).
2.
Nell'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e
24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, devono essere
garantiti
i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3.
Gli accordi sindacali,
al fine di
evitare le riduzioni di
personale, possono
regolare il comando o il distacco di uno o più
lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24,
comma 1, ultimo periodo,
della legge
23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che la
facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui
all'articolo 4,
comma 9,
della medesima legge
deve essere esercitata per tutti i
lavoratori oggetto
della procedura di
mobilità entro centoventi
giorni dalla
conclusione della procedura
medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4,
comma
9.
4-
bis . Per i lavoratori assunti
dalle imprese in favore delle
quali sia
stato emanato dal Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale il
decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972,
n. 464,
i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge
23 luglio 1991,
n. 223, si considerano acquisiti con
riferimento anche
all'attività espletata presso
l'impresa di
provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire
3.500.000.000 per
l'anno 1994
e in lire 2.700.000.000 per
l'anno 1995, si provvede
mediante riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di
cui
all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.
5.
Sino al 31 dicembre 1993, nel
caso di cessazione dell'attività
di unità
produttive con oltre cinquecento
dipendenti e nei casi di
riduzione del personale presso le unità produttive
appartenenti alla
stessa impresa
o gruppi di imprese, da parte di
imprese rientranti
nel campo
di applicazione della
disciplina dell'intervento
straordinario
di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale è concesso,
su richiesta dell'impresa
interessata, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per un periodo non superiore a dodici mesi,
comunque entro i
limiti di
durata complessiva nell'arco
di un quinquennio, di cui
all'articolo
1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6.
Sino al 31
dicembre 1993, nei
casi di cui al comma 5, gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in
mobilità dei lavoratori
interessati sono
sospesi sino al termine del
periodo di durata del
trattamento di
cassa integrazione guadagni
straordinaria di cui al
comma 5,
che in tali casi viene
concesso sulla base
della
comunicazione ricevuta
dal Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale ai
sensi del comma 4 dell'articolo
4 della legge 23 luglio
1991, n.
223. La sospensione
dei lavoratori, in funzione delle
esigenze tecniche
produttive ed organizzative, è disposta senza
meccanismi
di rotazione.
7.
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale comunica
immediatamente al
[CIPI] (2) l'avvenuta concessione di cui al comma
5, perché
ne tenga conto
in sede di
svolgimento della propria
attività concessiva,
fermi restando i
trasferimenti dallo Stato
all'INPS
a titolo di integrazione salariale.
8.
Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso
che il mancato versamento delle mensilità alla gestione
degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni
previdenziali, di
cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n.
88, non
comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al
medesimo articolo
4 e la perdita, da
parte dei lavoratori
interessati, del
diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui
all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 24, l.
23 luglio 1991, n. 223.
(2)
Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537. Tutte
le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il
Ministero del
lavoro e della
previdenza sociale in base a quanto
stabilito
dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 9.
Interventi di formazione
professionale.
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle
situazioni occupazionali
locali e
lo svolgimento di
indagini mirate ai
fabbisogni di
professionalità, le regioni e le province autonome possono
stipulare
convenzioni con
organismi paritetici istituiti
in attuazione di
accordi tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro
maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, con il
finanziamento
a carico del Fondo di cui al comma 5.
2.
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la
realizzazione,
d'intesa con
le commissioni regionali per
l'impiego, di servizi di
informazione e
consulenza in favore
dei lavoratori in
cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste
di mobilità,
diretti a
favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro
autonomo e
cooperativo, nonché servizi
di informazione e di
orientamento
sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con
priorità per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le
associazioni sindacali
dei lavoratori
e dei datori di lavoro con gli
uffici regionali del
lavoro
e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,
non
siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e
le province
autonome possono contribuire
al finanziamento di:
interventi di
formazione continua, di
aggiornamento o
riqualificazione,
per operatori della formazione professionale, quale
che sia
il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di
formazione continua a lavoratori
occupati in aziende
beneficiarie
dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di
riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da
aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per
cento del costo
delle attività, nonché
interventi di
formazione
professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità, formulate congiuntamente da
imprese e gruppi di imprese
e dalle
organizzazioni sindacali, anche
a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero
dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per
oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi
finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero
del lavoro e della
previdenza
sociale, d'intesa con le regioni (1).
3-
bis . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le province autonome approvano i progetti
di intervento di
formazione continua,
formulati da organismi aventi per oggetto la
formazione professionale, diretti ai soggetti privi di
occupazione e
iscritti alle
liste di collocamento che abbiano partecipato ad
attività socialmente
utili. La partecipazione a tale
attività, per
tutto il periodo della sua durata, deve essere
attestata, su domanda
dell'interessato, dalla
commissione regionale per
l'impiego
competente per territorio entro il termine di trenta
giorni. Decorso
tale
termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui
al comma 3 hanno diritto a partecipare agli
interventi di formazione
continua
secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
4.
Le attività di
cui ai commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle
disponibilità del
Fondo per la formazione professionale di cui al
comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai
dipendenti degli enti
di formazione professionale,
sulla disponibilità di
cui al
decreto-legge 17
settembre 1988, n. 408,
convertito dalla legge 12
novembre
1988, n. 492.
5.
A far data dall'entrata in
vigore del presente decreto, le
risorse derivanti
dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento
contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta
nell'art. 25
della legge
21 dicembre 1978,
n. 845, affluiscono interamente al
Fondo di cui all'articolo medesimo per la
formazione professionale e
per
l'accesso al Fondo sociale europeo (2).
6.
All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui
all'art. 26
della legge 21
dicembre 1978, n.
845, per il
finanziamento delle
attività di formazione professionale rientranti
nelle competenze
dello Stato di
cui agli articoli 18 e 22 della
medesima legge
e per il finanziamento del coordinamento operativo a
livello nazionale
degli enti di
cui all'art. 1
della legge 14
febbraio
1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, a
carico del Fondo di
cui al
comma 5.
7.
Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16
aprile 1987,
n. 183, il
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
propone, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, al
CIPE l'ammontare delle
disponibilità annuali del Fondo di
cui al
comma 5, in
misura pari ai
due terzi, destinato
al
finanziamento degli
interventi formativi per i quali è chiesto il
contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
modalità ed i tempi
fissati dai
regolamenti comunitari. Il
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale,
d'intesa con le regioni, programma le residue
disponibilità del
Fondo di cui
al comma 5 in un modo appropriato
rispetto ai
fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere
della
commissione centrale per l'impiego.
8.
Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui
all'art. 17,
comma terzo, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, la
commissione centrale
per l'impiego, di cui è membro di diritto il
dirigente
generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione
professionale dei lavoratori,
costituisce apposito
sottocomitato per
la formazione professionale, nel quale sono
rappresentate
le regioni e le parti sociali.
9.
Nell'ambito della gestione
del Fondo di cui al comma 5 sono
mantenuti gli
impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno
1992 e
seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui
all'art. 26 della legge
21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni,
e del Fondo per la mobilità della manodopera,
istituito dall'art. 28
della legge
12 agosto 1977,
n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
10.
Per assicurare la continuità operativa delle attività previste
dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e dalla
legge
14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli
8055 e
8056 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità
del
Fondo di cui al comma 5 (2).
11.
Nell'ambito della stessa
gestione è mantenuta
evidenza
contabile per
la gestione dei
residui attivi e
passivi delle
pregresse gestioni.
Nella stessa gestione
confluiscono le
disponibilità risultanti dall'eventuale
riaccertamento delle
situazioni
relative agli esercizi pregressi.
12.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e
26 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo,
nonché l'art.
4 della
legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13.
Per assicurare la
copertura dell'onere derivante
dall'attuazione, nell'anno
1992, degli interventi
per promuovere
l'inserimento
o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga
durata, di donne,
o di altre categorie
svantaggiate di
lavoratori secondo
i programmi ammessi al finanziamento del Fondo
sociale europeo,
le risorse di cui all'art.
25 della legge 21
dicembre 1978,
n. 845, sono
integrate dell'importo di lire 100
miliardi
per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle
disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della
legge
21 dicembre 1978, n. 845.
14. (Omissis) (3).
15. (Omissis) (3).
16. (Omissis) (3).
17. (Omissis) (3).
18. (Omissis) (3).
(1)
Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati soppressi
dall'art. 9,
comma 6, d.l. 1° ottobre 1996,
n. 510, conv. in l. 28
novembre
1996, n. 608.
(2) Vedi art. 4, comma 8, d.l. 1° ottobre
1996, n. 510, conv. in l.
28
novembre 1996, n. 608.
(3)
Comma abrogato a seguito
dell'entrata in vigore dell'art. 10,
d.m. 25
marzo 1998, n. 142.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 9-bis.
Lavoratori stagionali.
1. (Omissis) (1).
2.
Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma
1 del
presente articolo, le assunzioni
effettuate non concorrono a
determinare la
quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,
della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
(1)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 23, l. 28 febbraio 1987,
n.
56.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 9-ter.
Disposizioni per l'ENI
S.p.a.
1. A seguito della trasformazione dell'ENI
in società per azioni ai
sensi del
decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 8 agosto
1992, n. 359, e dei previsti
riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31
dicembre 1994 l'ENI
S.p.a. può
predisporre un programma biennale di prepensionamenti di
anzianità, riguardante
anche le società del gruppo, nei limiti di
1.500 unità.
Di tale programma deve essere
data comunicazione alle
organizzazioni sindacali
interessate aderenti alle confederazioni
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del
pensionamento, di cui al
comma 1,
i lavoratori in
possesso di almeno 30 anni di anzianità
contributiva
ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
ovvero in forme
sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria. Agli stessi
lavoratori il
trattamento pensionistico di
anzianità viene erogato
con una
maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari
al periodo
necessario per la maturazione
del requisito dei 35 anni
prescritto dalle
disposizioni regolanti la suddetta assicurazione
generale obbligatoria, ed in ogni
caso non superiore al periodo
compreso tra
la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del compimento
dell'età pensionabile in
vigore al momento della
presentazione
della domanda di pensione.
3.
Le domande di
prepensionamento devono essere
presentate
irrevocabilmente alle
aziende di appartenenza dai lavoratori che
siano già in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, ovvero che li
matureranno nel
corso del 1994, entro novanta
giorni dalla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI S.p.a., sulla base del programma di
cui al comma 1 e delle
domande presentate, provvederà a
selezionare le stesse,
trasmettendole all'INPS
e all'INPDAI. Il
rapporto di lavoro dei
dipendenti le
cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si
estingue nell'ultimo
giorno del mese in cui l'azienda effettua la
trasmissione
delle domande stesse.
5.
L'ENI S.p.a. e le società del
gruppo interessate corrispondono
per ciascun
mese di anticipazione della
pensione ai Fondi pensioni
gestiti dagli
enti di cui
al comma 4, una somma pari all'importo
risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
i fondi medesimi sull'ultima retribuzione
annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese,
nonché una somma pari
all'importo mensile
della pensione anticipata,
ivi compresa la
tredicesima mensilità.
Dette somme sono
corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in
unica soluzione o in
un
numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di
anticipazione della pensione,
maggiorato degli interessi
nella
misura del 10 per cento in ragione dell'anno (1).
(1) Vedi l'art. 4, comma 30, d.l. 1° ottobre
1996, n. 510, conv. in
l. 28
novembre 1996, n. 608.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 9-quater.
Disposizioni concernenti i dipendenti dei
partiti politici.
1.
I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio
1974, n.
195, e
successive modificazioni, attualmente
in servizio, nonché
quelli licenziati
e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che
possano far
valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno
ventotto anni di
anzianità
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni
del primo
comma, lettere a) e b) ,
dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di
richiedere, entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente
decreto, la concessione della
pensione di
anzianità con una
maggiorazione dell'anzianità
assicurativa e
contributiva pari al
periodo necessario per
la
maturazione del
requisito dei trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni suddette
ed in ogni caso non
superiore al periodo
compreso tra
la data di
risoluzione del rapporto
e quella del
compimento
dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione
del trattamento pensionistico di cui al presente
comma ha decorrenza
non
anteriore al 1° gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le
disposizioni di cui al comma 1,
ai lavoratori
ed ai dipendenti licenziati di
cui al medesimo comma
che
possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianità
assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro
alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a
far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non
superiore ad
un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale
straordinaria prevista dalle
vigenti
disposizioni, nonché
gli assegni per
il nucleo familiare
ove
spettanti, qualora
risultino o siano risultati eccedenti rispetto
alla
necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3.
I periodi di
godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono
riconosciuti utili
ai fini del
conseguimento del diritto
alla
pensione e
della misura della pensione
stessa. Per tali periodi il
contributo
figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è
riferita la
predetta anzianità. L'indennità è corrisposta
dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
4.
Le domande degli
interessati ai fini del conseguimento dei
benefici di
cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità
di organico
e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi
dai datori
di lavoro interessati
al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
che adotta i
conseguenti provvedimenti di
ammissione.
5.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo per
gli anni
1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a
lire 23 miliardi, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle
proiezioni per
gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione
del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando
lo stanziamento relativo al
Ministero del
lavoro
e della previdenza sociale.
6.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica è
autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le
occorrenti
variazioni di bilancio.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 10.
Copertura finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti
dagli articoli 6 e 7, con esclusione di
quelli di
cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006
miliardi,
si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno
1993, mediante utilizzo
delle
disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio
1989, n. 181;
b)
quanto a lire
138 miliardi per
l'anno 1993, a lire 95
miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per
l'anno 1995, a lire
47 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire un
miliardo per l'anno 1997,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione
di cui
all'articolo 26 della
legge 21 dicembre
1978, n. 845,
accertate
al 31 dicembre 1992;
c)
quanto a lire
125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69
miliardi per
l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti
anni,
di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d)
quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
delle
maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;
e)
quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi
per l'anno
1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno
1995,
mediante utilizzo
delle maggiori entrate
derivanti all'INPS
dall'articolo
8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno
1993, mediante utilizzo
di parte
delle maggiori entrate
assicurate dall'articolo 3 del
decreto-legge
10 marzo 1993, n. 56;
g)
quanto a lire
103 miliardi per
l'anno 1993, mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato
di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo
anno, all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale, quanto
a lire 30 miliardi,
l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire
32 miliardi,
l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2.
Le somme di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono versate
all'entrata del
bilancio dello Stato,
secondo le modulazioni ivi
indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli
dello stato di
previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3.
Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica è
autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le
variazioni di
bilancio necessarie per l'applicazione del presente
decreto,
anche nel conto residui.
Aggiornato
alla G.U. del 25/7/2001, n. 171
OCCUPAZIONE
Art. 11.
Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni del
presente decreto hanno effetto dall'11
maggio
1993.
2.
Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e
sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.