DECRETO
3 agosto 2000 n 294
G.U.R.I.
20 ottobre 2000, n. 246
Regolamento
concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici.
IL
MINISTRO PER I BENI
E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, ed in
particolare l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e
le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con il quale
è stato emanato il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori pubblici;
Sentito
il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota
prot. n. 258 del 23 marzo 2000;
Udito
il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza del 10 luglio 2000;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 3262
del 25 luglio 2000;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro
e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di
tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si
applica quanto previsto dall'articolo 10.
3.
In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per
quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui
siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato
come “decreto n. 34”.
Art.
2
Requisiti
generali
1.
I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione
dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del
decreto n. 34.
2.
L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17,
comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica
attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
Art.
3
Requisiti
speciali
1.
I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione
dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
a)
adeguata idoneità tecnica;
b)
adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;
c)
adeguata capacità economica e finanziaria.
Art.
4
Idoneità
tecnica
1.
L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di
seguito elencati:
a)
presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare
dell'impresa, restauratore di beni culturali;
b)
avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui
all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento
dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;
c)
fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non
inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la
qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo
complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è
chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per
un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della
classifica per cui è chiesta la qualificazione.
Art.
5
Idoneità
organizzativa
1.
Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità
organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei
requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al
venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori
qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per
cento del medesimo organico.
2.
Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata
idoneità organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori in
possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza
di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore
rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico complessivo.
3.
Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con
l'arrotondamento all'unità superiore.
4.
I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono
avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa,
ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non
inferiore ad un anno.
Art.
6
Capacità
economica e finanziaria
1.
L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da referenze bancarie,
rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la
solvibilità dell'impresa in relazione all'importo della classifica per la quale
l'impresa chiede la qualificazione.
Art.
7
Restauratore
di beni culturali
1.
Ai fini del presente regolamento, nonchè ai fini di cui all'articolo 224 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per
restauratore di beni culturali si intende:
a)
per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni
mobili di interesse artistico, storico e archeologico, colui che ha conseguito
un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro
anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due anni ed ha svolto attività di restauro
dei beni stessi, direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata
da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero
ancora, colui che ha svolto attività di restauro dei beni predetti,
direttamente e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque
già svolti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui
quali è stato eseguito il restauro;
b)
per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse
artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola
statale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
di durata non inferiore a tre anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha
svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente ed in proprio con
regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni
restaurati, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante a compiere il triennio, ovvero ancora ha svolto attività di restauro
dei beni predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei
quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla
tutela dei beni su cui è stato eseguito il restauro.
Art.
8
Operatore
qualificato per i beni culturali
1.
Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni
culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha
svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o
archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di
quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito
degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto
del lavoro.
Art.
9
Lavori
utili per la qualificazione
1.
La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 è redatta in
conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2.
Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di
diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la
specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3.
Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon
esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori
sono stati realizzati.
4.
I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se
effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto.
L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori
affidati in subappalto.
5.
Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo
23 del decreto n. 34.
Art.
10
Lavori
di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1.
Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000
euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a)
avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla
gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il
direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)
avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le
imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di
almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7.
2.
I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di
offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori
rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.
La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le
vigenti disposizioni in materia.
(vedi
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REG. SIC., 348/2000)
Art.
11
Specificità
degli interventi
1.
Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori
previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di
un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara
qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in
possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la
facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art.
12
Norma
transitoria
1.
Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o
manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni
architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società
organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal
presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere
b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di
attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione
del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.
2.
La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo
quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto,
dalle disposizioni vigenti in materia.
Il
presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
3 agosto 2000
Il
Ministro: MELANDRI
Visto,
il Guardasigilli: FASSINO
Registrato
alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Registro
n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84.
____________________
vedi
GIURISPRUDENZA:
UFFICIO
LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REG. SIC., 348/2000 - (vedi art. 10 p.d.)