DECRETO
31 luglio 2001 n 364
G.U.R.I.
5 ottobre 2001, n. 232
Regolamento
recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti
dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
IL
MINISTRO PER I BENI
E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della
direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Visto
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il
regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto
in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonchè tra i loro collaboratori;
Visto,
inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che
prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;
Considerato
che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione;
Constatato
che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, in rapporto alla
entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
Visto
il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
Visto
il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione
decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed
i criteri di ripartizione del predetto fondo;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi,
espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001
Vista
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 18
maggio 2001
Decreta:
è
adottato il seguente regolamento:
Art.
1
Principi
generali
1.
Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei
lavori, è costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori
effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante
e suppletive.
2.
Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile unico
del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonchè tra i loro
collaboratori.
3.
Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere
riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della
legge n. 109, alla progettazione definitiva.
4.
La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi è fissata nella
misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da
considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, di notevole
complessità quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo
superiore a 200 mila euro. Per i restanti lavori la percentuale è fissata nella
misura dell'1 per cento.
5.
Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le
spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano
particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed
esproprio, nonchè tutte le attività propedeutiche, di supporto o integrative
alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e l'ammontare
dell'I.V.A.
Art.
2
Condizioni
per l'erogazione
1.
La corresponsione dell'incentivo è subordinata:
a)
per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati
all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e relativo regolamento
d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554;
b)
per quanto riguarda l'attività di direzione dei lavori e di collaudo, alla
verifica che tali attività riguardino opere o lavori disciplinati dalla
normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale.
2.
Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora, pur essendo stati
predisposti gli elaborati progettuali, i lavori relativi non siano stati
appaltati o aggiudicati.
Art.
3
Criteri
di assegnazione degli incarichi
1.
L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate
dalla legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della professionalità in
servizio presso gli uffici del Ministero responsabili dell'intervento nonchè
l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli
incentivi previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge medesima.
2.
Il personale destinatario del compenso è individuato, in conformità a quanto
disposto nel comma 1 e tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento
degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel
rispetto delle quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente
regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di
lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera nonchè del
criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione
d'istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle
professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun
componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.
Art.
4
Quote
spettanti
1.
Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unità
organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il
seguente criterio:
a)
responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per cento;
b)
incaricati della redazione del progetto e collaboratori:
1.
progettazione preliminare: fino all'8 per cento;
2.
progettazione definitiva: fino al 20 per cento;
3.
progettazione esecutiva: fino al 30 per cento;
4.
progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione:
fino al 25 per cento;
c)
incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al
15 per cento;
d)
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori:
fino al 15 per cento;
e)
incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 25 per cento;
f)
incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: fino al 13
per cento.
2.
Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno
all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. A tal fine la
percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5 per
cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad
f) del precedente comma 1.
3.
La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma
3, della legge n. 109, comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al
comma 1, lettera b), punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al
successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In
tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d),
e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti
appartenenti all'amministrazione.
Art.
5
Disposizioni
particolari
1.
Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la
ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è
effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento
alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità
legata all'attività espletata.
2.
L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di
progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali
esterni.
3.
L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non è conferito, o se conferito anche
in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda
necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione
dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma
1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109.
Art.
6
Liquidazione
degli incentivi per la progettazione
1.
La ripartizione degli incentivi per la progettazione è effettuata in due fasi:
la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta
aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta
certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo.
Art.
7
Incentivi
per la pianificazione
1.
Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato
all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ripartito l'85 per cento
dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo è attribuito al
responsabile del procedimento.
2.
Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente
regolamento.
Art.
8
Disposizioni
transitorie
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione
degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato
approvato alla data della sua entrata in vigore. Il decreto ministeriale 9
giugno 1998, n. 65, è abrogato.
Il
presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
31 luglio 2001
Il
Ministro: URBANI
Visto,
il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato
alla Corte dei conti il 19 settembre 2001
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 189