DECRETO 31 luglio 2001 n 364

G.U.R.I. 5 ottobre 2001, n. 232

 

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

IL MINISTRO PER I BENI

 

E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori;

Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;

Considerato che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;

Constatato che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, in rapporto alla entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 18 maggio 2001

 

Decreta:

 

è adottato il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

Principi generali

 

1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei lavori, è costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori.

3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva.

4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi è fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, di notevole complessità quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo superiore a 200 mila euro. Per i restanti lavori la percentuale è fissata nella misura dell'1 per cento.

5. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonchè tutte le attività propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e l'ammontare dell'I.V.A.

 

Art. 2

 

Condizioni per l'erogazione

 

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata:

a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

b) per quanto riguarda l'attività di direzione dei lavori e di collaudo, alla verifica che tali attività riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale.

2. Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora, pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i lavori relativi non siano stati appaltati o aggiudicati.

 

Art. 3

 

Criteri di assegnazione degli incarichi

 

1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della professionalità in servizio presso gli uffici del Ministero responsabili dell'intervento nonchè l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge medesima.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato, in conformità a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel rispetto delle quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera nonchè del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione d'istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.

 

Art. 4

 

Quote spettanti

 

1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio:

a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per cento;

b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:

1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento;

2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento;

3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento;

4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione: fino al 25 per cento;

c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 15 per cento;

d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori: fino al 15 per cento;

e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 25 per cento;

f) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: fino al 13 per cento.

2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad f) del precedente comma 1.

3. La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera b), punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere a), c), d), e) ed f) qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'amministrazione.

 

Art. 5

 

Disposizioni particolari

 

1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.

2. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non è conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109.

 

Art. 6

 

Liquidazione degli incentivi per la progettazione

 

1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo.

 

Art. 7

 

Incentivi per la pianificazione

 

1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo è attribuito al responsabile del procedimento.

2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 8

 

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in vigore. Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2001

Il Ministro: URBANI

 

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 189