DECRETO
24 marzo 1997 n 139
G.U.R.I.
28 maggio 1997, n. 122
Regolamento
recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei
servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
IL
MINISTRO
PER
I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Visto
l'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
Udito
il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, reso nella
seduta dell'8 ottobre 1996;
Udito
il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a)
Ministro: il Ministro per i beni culturali e ambientali;
b)
Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;
c)
Istituti: gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
d)
Capi di istituto: i funzionari preposti agli organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali;
e)
Concessionari di servizi: i soggetti titolari della concessione all'esercizio
di servizi, all'uso e alla riproduzione dei beni o alla gestione di attività
concernenti i beni culturali.
Art.
2
Servizi
e gestione dei servizi
1.
Qualora risulti finanziariamente conveniente, presso i monumenti, i musei, le
gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli
altri istituti dell'amministrazione, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, quarto comma della legge 13 luglio 1966, n. 559, possono
essere affidati in concessione a soggetti privati, ad enti pubblici economici, a
fondazioni culturali e bancarie, a società e a consorzi costituiti a tal fine,
a cooperative regolarmente costituite, qualora non possano essere svolti
mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione:
a)
il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici,
audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di
riproduzioni di beni culturali;
b)
i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
c)
la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d)
la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni
dei beni;
e)
i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica;
f)
i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro;
g)
i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d'ingresso;
h)
l'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali.
2. Sono
finanziariamente convenienti le attività e i servizi che, da soli ovvero
abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di
proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di attivazione
dei servizi, il capo dell'istituto, la conferenza dei capi d'istituto o il
direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo
3, verificano preventivamente la convenienza finanziaria dell'attività o del
servizio, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse umane ed agli oneri
finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica
della convenienza finanziaria è effettuata con riferimento ad ogni servizio e
per ogni sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione
centrale e presso gli organi periferici. La verifica è nuovamente effettuata
trascorsi tre anni dall'affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai
fini dell'eventuale rinnovo.
Art.
3
Servizi
attinenti ai singoli istituti e servizi integrati
1.
Il capo dell'istituto individua uno o più servizi da attivare presso il proprio
ufficio.
2.
Per servizio integrato si intende l'insieme dei servizi, anche di diversa
natura, attivato in più istituti.
3.
I capi degli istituti aventi sede nella regione si riuniscono, in conferenza,
presso la sede del capo ufficio più anziano che la presiede, per individuare i
servizi integrati da attivare in ambito regionale.
4.
Il direttore generale dell'ufficio centrale competente individua i servizi
integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i servizi integrati
interessino più categorie di beni, l'individuazione è effettuata dal direttore
generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
5.
Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di cui ai commi 1, 3 e 4,
approva ogni anno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il programma dei
servizi da attivare nell'anno medesimo, e si avvale, per l'attività di
indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il
Gabinetto.
6.
Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli istituti di enti pubblici
territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi integrati nel
rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
Art.
4
Procedura
di affidamento dei servizi
1.
Il capo dall'istituto affida in concessione i servizi di cui all'articolo 3,
comma 1. Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara
per l'aggiudicazione. Qualora entro sei mesi dall'adozione del programma di cui
all'articolo 3, comma 5, il capo dell'istituto non abbia provveduto a bandire
la gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente
dell'espletamento della procedura per la realizzazione del servizio.
2.
Il direttore generale competente o, qualora i servizi riguardino più categorie
di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui all'articolo 3,
comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica un
dirigente dell'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dei
servizi integrati inseriti nel programma.
3.
Possono partecipare alle gare i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
singolarmente o in forma associata anche temporanea.
4.
L'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi
individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157. Per i servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, fermo restando che si procede con
licitazione privata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993, n. 4.
5.
Qualora la gara vada deserta è consentita l'aggiudicazione a trattativa
privata, previa gara informale.
6.
Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento
cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello
stesso istituto.
7.
Le attività e i servizi resi a titolo gratuito possono essere affidati
dall'amministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di lucro.
8.
Al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione, in
sede di prequalificazione, verifica la sussistenza della capacità
tecnico-organizzativa e di quella economico-finanziaria ed indica nel bando di
gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacità
tecnico-organizzativa è accertata anche sulla base delle attività svolte negli
ultimi anni con l'indicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base
della disponibilità dei mezzi tecnici e dell'organico medio annuo dei
dipendenti, nonché sulla base di ogni altro utile elemento. La capacità
economico-finanziaria è attestata con i bilanci o con la documentazione
contabile relativa agli ultimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemento
utile.
Art.
5
Atto
di concessione
1.
L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria
stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:
a)
la individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;
b)
gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;
c)
il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;
d)
la decorrenza e il termine di scadenza;
e)
le cause di decadenza della concessione.
Art.
6
Canone
di concessione e cauzioni
1.
La misura del canone da porre a base d'asta è fissata dal dirigente che
bandisce la gara che, a tal fine, può avvalersi degli uffici tecnici esistenti
presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2.
L'importo della cauzione, che può essere costituita tramite fideiussione
bancaria o assicurativa, è pari al venti per cento del canone totale della
concessione.
Art.
7
Verifiche
dell'amministrazione
1.
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni,
verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona
conduzione del servizio o dell'attività concessa, senza pretesa alcuna di
rimborso o risarcimento da parte del concessionario.
Art.
8
Riproduzione,
uso strumentale e precario dei beni culturali
canoni,
corrispettivi e cauzioni
1.
Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al
Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti
spettanti agli autori, dai capi dell'istituto i quali fissano anche il canone e
i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso
l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2.
I canoni e i corrispettivi sono determinati tenendo, tra l'altro, conto:
a)
del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b)
dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c)
del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d)
delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in
riferimento al beneficio economico del concessionario.
3.
I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni
culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in via
anticipata.
4.
Per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio i
richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute
dal Ministero.
5.
Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai
beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione,
costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi
motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del
canone o dei corrispettivi.
6.
Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei
corrispettivi per l'uso e per la riproduzione dei beni, nonché per l'uso del
logo di cui all'articolo 10. Fino all'adozione del provvedimento restano in
vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato
con il decreto ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.
Art.
9
Catalogo
di immagini fotografiche
e
di riprese di beni culturali
1.
Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali,
prescrive:
a)
il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;
b)
la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art.
10
Logo
dei beni culturali
1.
E' istituito il logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'uso del logo è concesso a
titolo oneroso dal Ministero.
2.
Il logo, quando è abbinato all'uso o alla riproduzione del bene culturale, è
concesso dal capo dell'istituto che ha in consegna il bene. Negli altri casi,
provvede il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici,
architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali
interessati.
Art.
11
Modalità
di pagamento dei canoni e dei corrispettivi
1.
I canoni e i proventi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono
versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche
mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima
ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo dell'istituto presso
un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede,
non oltre cinque giorni dalla, riscossione, al versamento delle somme affluite
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Art.
12
Abrogazione
di norme
1.
Il regolamento adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, è
abrogato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
24 marzo 1997
Il
Ministro: VELTRONI
Visto,
il Guardasigilli: FLICK
Registrato
alla Corte dei conti il 12 maggio 1997
Registro n. 1 Beni culturali,
foglio n. 124