LEGGE REGIONALE 8 agosto
1985 n 34
G.U.R.S. 10 agosto 1985, n. 34
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, concernente norme speciali per il
quartiere Ortigia di Siracusa e il centro storico di Agrigento.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 27/98)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Titolo I
Norme per il quartiere
Ortigia
di Siracusa
Art. 1
(modificato dall'art. 19 della
L.R. 34/96)
Il piano particolareggiato
del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della legge regionale 7
maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal comune di Siracusa
entro il 31 dicembre 1986.
Decorso infruttuosamente
tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in
via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed
alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso, previo parere
obbligatorio, non vincolante, del consiglio comunale convocato dallo stesso
commissario ad acta, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66. (1)
Art. 2
Anche prima dell'adozione
del piano particolareggiato il comune di Siracusa può intervenire direttamente
o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di
cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, per quanto previsto
dal primo comma dell'art. 14 della medesima legge e nei limiti e per gli
edifici dallo stesso indicati.
Art. 3
Fino all'approvazione da
parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del piano
particolareggiato possono essere consentiti per gli edifici di Ortigia gli
interventi previsti dalle lettere a, b e c dell'art. 20 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71.
Per i lavori previsti dalle
lettere a e b occorre il parere vincolante della Commissione di cui all'art. 13
della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, qualora essi riguardino i prospetti
o non si tratti di sostituire parti anche strutturali degli edifici.
Per i lavori previsti dalla
lett. c o quando si tratti di sostituire parti anche strutturali secondo le
indicazioni della lett. b occorre il parere vincolante della Commissione di cui
all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.
Previo parere vincolante
della medesima Commissione sono altresì consentiti gli interventi previsti
dalla lett. d dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71,
limitatamente ai complessi alberghieri esistenti in Ortigia sempre che essi
conservino la loro destinazione alberghiera.
Art. 4
Le concessioni o le
autorizzazioni relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono
consentite nel rispetto delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n.
1497 e sono trasmesse a cura del Comune ai progettisti incaricati del piano
particolareggiato.
Art. 5
I programmi biennali di
intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio
1976, n. 70 sono relativi ad iniziative poste a totale carico del Comune o
della Regione.
Art. 6
Per l'attuazione del titolo
primo della presente legge l'amministrazione comunale di Siracusa è autorizzata
ad avvalersi della collaborazione di due ingegneri, due architetti e due
geometri con la stipula di apposite convenzioni di durata non superiore ad un
biennio e con retribuzioni che tengano conto della quantità delle pratiche
espletate. Le convenzioni sono approvate con delibera del Consiglio comunale.
Art. 7
Il comune di Siracusa è autorizzato
a corrispondere a ciascuno dei componenti della Commissione prevista dall'art.
4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 gettoni di presenza ed
eventualmente l'indennità di missione, pari a quelli spettanti per ogni seduta
ai membri del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.
Per l'attività svolta da
ciascuna delle altre commissioni previste dalla medesima legge il Comune
liquiderà altresì ad ogni componente un gettone di presenza uguale a quello
spettante al consigliere che partecipa al Consiglio comunale.
Art. 8
(sostituito dall'art. 18,
comma 1, della L.R. 34/96)
Il comune di Siracusa è
autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia,
per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli
edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme
del piano particolareggiato.
Art. 9
Gli interventi previsti
dagli articoli 2 e 3, quando riguardino beni dello Stato, della Regione, del
Comune, della unità sanitaria locale o di enti pubblici ubicati in Ortigia,
sono a totale carico dell'amministrazione comunale di Siracusa.
Art. 10
(modificato dall'art. 42
della L.R. 15/93
e sostituito dall'art. 18,
comma 2, della L.R. 34/96)
Il comune di Siracusa è
autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia,
calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di
intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non
comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.
Il predetto contributo è
elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera
unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o
adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad
attività commerciali o artigianali.
Il massimale di 1.000.000
L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.
I contributi in conto
capitale di cui alla presente legge sono erogabili:
a) quanto al 30 per cento a
seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione
del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;
b) quanto al 30 per cento a
presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi
l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;
c) quanto al residuo 40 per
cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto
approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia.
Art. 11
(modificato dall'art. 42
della L.R. 15/93)
e dall'art. 18, comma 3,
della L.R. 34/96)
La differenza tra il
contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente e la spesa
occorrente fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di
intervento può essere coperta con mutui agevolati concessi dagli istituti e
dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio. Tali mutui agevolati sono assistiti
dal conttributo della Regione e sono erogati anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie relative agli istituti medesimi.
I contributi sono concessi
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria a ridurre
il tasso di interesse a carico dei singoli privati al 5 per cento.
I contributi sono destinati
altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di somme tali che
gli interessi di pre-ammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera
non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente
comma.
Art. 12
Per gli interventi edilizi
previsti dall'art. 3 e per i quali non si richieda la concessione dei
contributi di cui agli articoli 10 e 11 possono essere concesse le provvidenze
di cui all'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, con le modalità
di cui all'art. 21 della stessa legge.
Art. 13
I mutui agevolati di cui
all'art. 11 sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le
modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
Le erogazioni dei contributi
regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità
seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste
dalla medesima legge.
Art. 14
Sono abrogati l'art. 14, ad
eccezione del primo comma, e gli articoli 15 e 16 della legge regionale 7
maggio 1976, n. 70.
Art. 15
Le attività di cui agli
articoli 2 e 3 sono sospese nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1.
Art. 16
L'Assessore regionale per i
lavori pubblici è autorizzato a concedere al comune di Siracusa, per il
finanziamento del fondo previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 maggio
1976, n. 70, un contributo di lire 34.000 milioni per il triennio 1985-1987, di
cui 2.000 milioni per l'esercizio in corso.
Per gli anni successivi si
provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.
Sul predetto fondo
graveranno i finanziamenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10, nonchè le spese
di espropriazione di aree ed edifici. Tali finanziamenti saranno erogati con le
modalità previste dal predetto art. 12.
Art. 17
Per le finalità di cui agli
articoli 11 e 12 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e
1987 il limite venticinquennale di impegno di spesa rispettivamente di lire 200
milioni, 700 milioni e 900 milioni.
Per gli anni successivi si
provvederà a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.
Art. 18
Per le spese relative agli
studi di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, nonchè per
quelle relative alla redazione del piano particolareggiato del centro storico
di Ortigia, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato
ad erogare al comune di Siracusa finanziamenti rispettivamente di lire 300
milioni e di lire 1.000 milioni, gravanti quanto a lire 100 milioni e 400
milioni sull'esercizio finanziario in corso e quanto al resto sull'esercizio
finanzario 1986.
Per far fronte agli oneri di
cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente è altresì autorizzato ad erogare al comune di Siracusa
la somma di lire 1.000 milioni di cui lire 100 milioni gravanti sull'esercizio
in corso, 450 milioni sull'esercizio 1986 e 450 milioni sull'esercizio 1987.
Titolo II
Norme per il centro storico
di Agrigento
Art. 19
Per le finalità dell'art. 20
della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è ulteriormente autorizzata la
spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1985-1987, di cui lire 2.000
milioni per l'esercizio finanziario in corso.
Per l'attuazione del
sopracitato art. 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I della presente legge.
Art. 20
All'onere di lire 4.800
milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente
nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.200 milioni,
autorizzati dagli articoli 16, 17 e 19, con parte delle disponibilità del cap.
60751 e, quanto a lire 600 milioni, autorizzati dall'art. 18, con parte delle
disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1985.
Gli oneri autorizzati dalla
presente legge e ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.74: “Fondi speciali
(parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere
pubbliche, difesa del suolo e interventi per la protezione della natura, il
risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio”.
Art. 21
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 agosto 1985.
NICOLOSI
NOTE:
(1) Si riporta il testo
dell'art. 20 della L.R. 34/96:
"ART. 20 - Disposizione
per la realizzazione di un porto turistico nell'isola di Ortigia
1. Al fine della
destagionalizzazione turistica e della rivitalizzazione dell'isola di Ortigia
secondo le finalità di cui alle leggi regionali 7 maggio 1976, n. 70 e 8 agosto
1985, n. 34 per l'esecuzione delle opere di attualizzazione e di completamento
del porto turistico, localizzato nel Porto piccolo, si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 7."