LEGGE
REGIONALE 5 marzo 1979 n 16
G.U.R.S.
6 marzo 1979, n. 10
Norme
per la promozione culturale e l'educazione permanente.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BB.CC 2 agosto 1999)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
E'
istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione il Comitato tecnico-consultivo per la programmazione
degli interventi previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 23, 16
agosto 1975, n. 66, e 7 maggio 1977, n. 33, per la promozione culturale e
l'educazione permanente.
Esso
è composto:
a)
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione;
b)
dal Direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente;
c)
da cinque docenti universitari esperti in materia di sociologia, scienze
dell'educazione, psicologia, statistica sociale e di altre discipline
umanistiche;
d)
da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei
lavoratori, maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e)
da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche (USAC) di cui
uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri
urbani con popolazione inferiore a 200 mila abitanti, e da un rappresentante
designato dall'Associazione italiana attività concertistiche (AIAC);
f)
da tre rappresentanti delle attività teatrali, di cui uno per il Teatro Stabile
di Catania, uno per la Fondazione Biondo di Palermo, uno per l'Istituto
Nazionale del Dramma Antico;
g)
da due rappresentanti dei teatri sperimentali che abbiano svolto da almeno tre
anni, documentata attività teatrale in Sicilia ed in altre regioni d'Italia;
h)
da tre rappresentanti scelti tra il personale docente e direttivo di ruolo
della scuola di Stato esperti in materia di istruzione degli adulti, istruzione
ricorrente e di sperimentazione didattica, per titoli posseduti, incarichi ed
attività svolti.
Il
Comitato è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal Direttore
regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione.
Il
Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali,
sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati. (5)
Art.
2
(modificato
dall'art. 4 della L.R. 67/82)
Il
Comitato è convocato dal presidente almeno una volta ogni quadrimestre e
comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Il
Comitato, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in sezioni e
possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore
scientifico, nonchè sentiti rappresentanti di enti locali e di pubbliche
amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.
Ai
componenti del comitato compete, per ogni seduta del comitato e delle sezioni
in cui si articola, un compenso fissato con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
anmbientali e per la pubblica istruzione.
Le
spese relative graveranno sul cap. 36205: "Spese per commissioni,
comitati, consigli e collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di
funzionamento".
Ai
componenti del Comitato non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso
delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto
previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.
Agli
esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali,
possono essere corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge
regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente
della Regione.
Art.
3
Il
Comitato tecnico-consultivo:
-
fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per la promozione culturale e
l'educazione permanente;
-
formula proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per
l'assegnazione dei contributi agli enti, associazioni, comuni, sulla base dei
programmi proposti;
-
esprime pareri sulle iniziative promosse direttamente dall'Assessorato, nonchè
sugli argomenti posti al suo esame dall'Amministrazione regionale.
Art.
4
1.
-------------------- (1)
2.
-------------------- (1)
Gli
articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, sono
abrogati.
Art. 5
L'art. 1
della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:
“Nelle
more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere
contributi per iniziative artistico-culturali, promosse da enti e
organizzazioni siciliani, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma
antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica,
anche al di fuori del territorio della Regione”. (4)
Gli
articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, sono abrogati.
Art.
6
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere contributi:
a)
fino a lire 120 milioni in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani
per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione,
del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle
tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;
b)
----------------- (2)
c)
----------------- (3)
La
lett. f dell'art. 1 e l'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono
abrogati. (4)
Art.
7
Alla
lett. a dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, dopo le parole
“e centri di servizio culturale” sono aggiunte le parole: “teatri e auditori”.
Art.
8
Gli
interventi di cui alla lettera d dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto
1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello
stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi
e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto
regionale di ricerca e sperimentazione.
Art.
9
L'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le
attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975,
n. 66, per gli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23,
e per quelli di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni
nella misura dell'80 per cento del contributo assegnato.
L'erogazione
del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa
presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
I
beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione
delle iniziative culturali.
L'assolvimento
degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è
comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo
beneficiario debitamente autenticata.
Detta
dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei
finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate.
Art.
10
Per
iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare
rilevanza, direttamente promosse dall'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100
milioni.
Per
l'attuazione di dette iniziative l'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di enti teatrali, musicali,
di cooperative operanti in Sicilia ed in altre regioni d'Italia da almeno tre
anni e che abbiano svolto attività teatrale e musicale anche all'estero, nonchè
di istituti universitari specializzati nei settori. (4)
Art.
11
Per
le attività direttamente promosse dall'Assessorato sono utilizzati idonei
locali appartenenti anche al patrimonio dei comuni che, su richiesta
dell'Assessorato, abbiano espresso la loro adesione.
A
tal fine i comuni interessati provvedono ad assicurare l'agibilità, nonchè la
manutenzione ordinaria dei locali.
I
teatri greco-romani, i musei, le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti
al demanio regionale possono essere concessi di volta in volta per attività
culturali ed enti, organizzazioni, associazioni, con apposita autorizzazione
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, sentita la Soprintendenza competente.
Art.
12
Per
lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione
permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'Assessorato,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso
Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto attività
documentata in materia.
Art.
13
(abrogato
dall'art. 13 della L.R. 53/85)
Art. 14
L'art. 7
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato.
La
Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è
presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente.
Art.
15
(articolo
superato per effetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 6/97) (4)
Art.
16
Per
le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900
milioni così destinati:
-
articoli 1 e 2, lire 10 milioni;
-
art. 4, lire 500 milioni;
-
art. 6, lire 290 milioni;
-
art. 10, lire 100 milioni;
cui
si provvede:
-
quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità del cap. 38056 del
bilancio per l'esercizio 1979;
-
quanto a lire 130 milioni con le disponibilità del cap. 38071 del bilancio per
l'esercizio medesimo;
-
quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.
Art.
17
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
5 marzo 1979.
MATTARELLA
NOTE:
(1)
Comma soppresso dall'art. 7, u.c., della L.R. 44/85.
(2)
Lettera soppressa dall'art. 6, u.c., della L.R. 44/85.
(3)
Lettera soppressa dall'art. 11, u.c., della L.R. 44/85.
(4)
Per effetto dell'art. 23, comma 1 della L.R. 6/97, che ha tacitamente
abrogato l'art. 15 della presente, i programmi previsti dall'articolo annotato,
non verrano più sottoposti al preventivo parere della competente commissione
dell'ARS (vedi avviso di rettifica a pag. 55 della G.U.R.S. n. 67 del 29/11/97,
relativo alla circolare 6 dicembre 1996, n. 12 dell'Assessorato regionale
BB.CC.AA. e P.I.)
(5)
Il comitato di cui all'articolo annotato è stato soppresso dall'art. 1, del
Decr. Ass. BB.CC 2 agosto 1999.