LEGGE REGIONALE 4 dicembre
1953 n 60
G.U.R.S. 5 dicembre 1953, n. 62
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Iscrizione in bilancio della
spesa straordinaria relativa alle riparazioni, restauri ed adattamenti alle
opere d'arte ed antichità.
Art. 1
Per la tutela e
conservazione dei monumenti e delle opere d'arte ed antichità riconosciute
dalle competenti sovraintendenze, di alto valore storico ed artistico, nonchè
per l'ordinamento e il maggiore sviluppo dei musei nazionali e comunali di
maggiore interesse, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da ripartirsi in
quattro esercizi finanziari, in ragione di L. 125.000.000 per ciascun
esercizio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955.
Art. 2
E' data facoltà
all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese
di cui trattasi, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito
di importo anche superiore a L. 5.000.000.
Art. 3
Gli ordini di accreditamento
emessi dall'Assessorato della pubblica istruzione sull'apposito capitolo di
bilancio dovranno essere trasportati all'esercizio successivo a richiesta dei
funzionari delegati se totalmente o parzialmente inestinti alla data di
chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 4
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 dicembre 1953.
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