LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1953 n 60

G.U.R.S. 5 dicembre 1953, n. 62

 

REGIONE SICILIANA

 

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

 

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

 

Iscrizione in bilancio della spesa straordinaria relativa alle riparazioni, restauri ed adattamenti alle opere d'arte ed antichità.

 

 

Art. 1

 

Per la tutela e conservazione dei monumenti e delle opere d'arte ed antichità riconosciute dalle competenti sovraintendenze, di alto valore storico ed artistico, nonchè per l'ordinamento e il maggiore sviluppo dei musei nazionali e comunali di maggiore interesse, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da ripartirsi in quattro esercizi finanziari, in ragione di L. 125.000.000 per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955.

 

Art. 2

 

E' data facoltà all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese di cui trattasi, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo anche superiore a L. 5.000.000.

 

Art. 3

 

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato della pubblica istruzione sull'apposito capitolo di bilancio dovranno essere trasportati all'esercizio successivo a richiesta dei funzionari delegati se totalmente o parzialmente inestinti alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

 

Art. 4

 

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 dicembre 1953.

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