LEGGE REGIONALE 3 novembre
2000 n 20
G.U.R.S. 4 novembre 2000, n. 50
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Istituzione del Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione
del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.
la seguente legge:
TITOLO I
PARCO ARCHEOLOGICO E
PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI DI
AGRIGENTO
Art. 1
Istituzione e finalità
1. E' istituito il Parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
2. Il Parco ha finalità di
tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici
della Valle dei Templi ed in particolare persegue:
a) l'identificazione, la
conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni
archeologici a fini scientifici e culturali;
b) la tutela e la
salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
c) la valorizzazione dei
beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
d) la promozione di
politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed
accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela
del patrimonio e dell'ambiente;
e) la promozione di tutte le
iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio
a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento
sociale.
3. Il territorio del Parco è
soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al
vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Art. 2
Perimetro e zone
1. Il Parco archeologico è
delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione Siciliana
del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2. Il Parco è suddiviso in
zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
a) zona III - archeologica;
b) zona III - ambientale e
paesaggistica;
c) zona III - naturale
attrezzata.
3. I confini delle zone
differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del
Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata
pubblicità.
4. Resta fermo quanto
disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione
Siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30
aprile 1999, n. 136.
Art. 3
Zona I - archeologica
1. La zona archeologica, costituita
dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è
riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel
suo insieme.
2. Il patrimonio
archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle
emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3. Nella zona è fatto
divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi
specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere
autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:
a) le reti per impianti di
pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e
telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna
profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo
archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la
sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di
impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non
arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
b) i collegamenti viari
carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione
del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato
aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
c) i mutamenti di
destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre
ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche
se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la
sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;
d) gli interventi di
manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo
20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
e) le esecuzioni di opere
murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e
di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con
esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e,
previo parere dell'ufficio del Genio civile, ove previsto ai fini della tutela
idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o
sistemazione di terreno;
f) le opere di scavo e di
ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e
valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle
finalità di cui all'articolo 1;
g) le arature e gli scavi di
altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi
meccanici per la lavorazione dei terreni;
h) gli interventi sui
manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.
Art. 4
Zona II - ambientale e
paesaggistica
1. La zona ambientale e
paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire
l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche
mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire
le finalità di cui all'articolo 1.
2. Nella zona, oltre alle
opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:
a) le modifiche a
costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere
temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze
assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al
piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di
altezza;
b) le infrastrutture
necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non
comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il
reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse
cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con
esclusione di quelle aeree.
3. E' fatto divieto di
realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire
opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.
Art. 5
Zona III - naturale
attrezzata
1. La zona naturale
attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei
valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le
zone urbane circostanti.
2. Nella zona, oltre alle
opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste
dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere
edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad
uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di
accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti
di volume e di altezze.
3. L'aspetto morfologico e
la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del
Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento
all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche
costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.
4. E' fatto divieto di
realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di
trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.
Art. 6
Variazioni del perimetro del
Parco
1. Il perimetro del Parco
può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a
nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per
maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. La variazione del
perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio del Parco,
acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la
procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli
allegati prevista dall'articolo 14.
Art. 7
Organi del Parco
1. Sono organi del Parco:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8
Consiglio del Parco.
Composizione
1. Il Consiglio del Parco è
composto:
a) da un dirigente almeno di
seconda fascia dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, nominato dall'Assessore, con funzione di Presidente
del Consiglio;
b) dal Presidente della
Provincia regionale di Agrigento;
c) dal Sindaco del comune di
Agrigento;
d) dal Presidente della
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Agrigento;
e) dal Soprintendente ai
beni culturali ed ambientali della Provincia regionale di Agrigento;
f) da cinque docenti
universitari delle discipline di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche,
economia del turismo, geologia, scelti dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra quelli indicati dai
rettori delle Università italiane. Qualora le designazioni da parte delle
Università non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta provvede
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione;
g) da un esperto archeologo
designato dall'UNESCO-IKOMOS;
h) da un esperto designato
dal Ministro dei beni culturali ed ambientali.
2. Partecipa ai lavori del
Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3. Partecipano ai lavori del
Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra
quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di
rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela,
salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla
Valle dei Templi.
4. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un dirigente amministrativo.
5. L'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento
interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
6. Ai componenti del
Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se
dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il
cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione.
7. Il Consiglio del Parco è
costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.
8. I componenti di cui alle
lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.
9. I componenti nominati nel
corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla
scadenza del mandato dei sostituiti.
Art. 9
Compiti del Consiglio del
Parco
1. Il Consiglio del Parco
per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) adotta il piano di cui
all'articolo 14;
b) approva il piano
triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:
1) interventi di ricerca
archeologica;
2) interventi di restauro,
manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;
3) il recupero ed il
restauro dell'ambiente e del paesaggio;
4) il recupero, anche
tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi
del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del
Parco;
5) il recupero della
viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia
del territorio;
6) la realizzazione delle
viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e
la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al
perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;
c) approva il bilancio preventivo
ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di
risultato;
d) delibera sulla dotazione
organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio
di applicazione della presente legge è utilizzato personale
dell'Amministrazione regionale;
e) delibera il regolamento
che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;
f) delibera il regolamento
per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio
di cassa del Parco;
g) delibera la nomina di
commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e
rilevanti questioni.
Art. 10
Direttore del Parco
1. L'incarico di direttore
del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta
regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno
dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di
amministrazione attiva.
2. L'incarico ha la durata
di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Il direttore del Parco:
a) organizza l'attività
amministrativa del Parco;
b) sovraintende al personale
ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di
indirizzo tecnico amministrativo;
c) attua le direttive del
Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro
archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;
d) relaziona semestralmente
all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione e al Consiglio del Parco.
Art. 11
Vigilanza e controlli
1. Il Parco è sottoposto
alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione.
2. Tutte le deliberazioni
del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Le deliberazioni del
Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al
controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni
dalla ricezione della delibera.
4. La deliberazione di cui
alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni
dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. La richiesta di
chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i
termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Gli atti del Direttore
del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente
del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco.
Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il
controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni
dalla ricezione.
7. Qualora gli organi del
Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti
obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione a mezzo di commissario ad acta.
Art. 12
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori
è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre membri di cui uno
designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i
dipendenti dell'Assessorato medesimo.
2. Tutti i componenti devono
essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 13
Criteri di gestione
1. Il Parco deve essere
gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle
attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che
intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei
visitatori e degli altri fruitori.
2. I bilanci di previsione
sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31
ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Possono essere
autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla
valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca,
studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità
se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle
tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di
giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione
di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di
lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti
meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai
piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente
per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.
Art. 14
Redazione del piano del
Parco
1. Entro sei mesi dall'insediamento
il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del
Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un
gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di
archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia,
discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di
progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale
del comune di Agrigento.
2. Il mancato conferimento
dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza
degli organi gestionali del Parco.
3. Sulla base delle
valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali
ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio
archeologico come definito dall'articolo 3, all'ambiente ed al paesaggio
tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica
delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una
catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio
paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca
scientifico-archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce
la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti,
nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una
corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato
franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in
contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle
finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5.
4. Il piano può ampliare il
perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili
a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.
5. Per gli immobili dei
quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano
particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare
devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende
opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di
rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti
immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.
6. Il piano tiene conto del
programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto
organo.
7. Il piano del Parco è
adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento
dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.
8. L'effettuato deposito è
reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi
nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale ed uno a diffusione regionale.
9. Fino a dieci giorni dopo
la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al
progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono
presentare opposizioni.
10. Sulle osservazioni e
opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in
apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro
un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e
osservazioni medesime.
11. Il piano del Parco è
approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni
culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano
all'Assessorato medesimo.
12. Col decreto di
approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per
assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi
comprese quelle della presente legge.
13. Nel caso di restituzione
del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla
entro quattro mesi.
Art. 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sul
territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed
ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite
presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio
attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione
Siciliana.
2. Chiunque, contravvenendo
alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizzi opere
di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona
diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva
e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo
massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi
strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo
e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata
demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di
cui all'articolo 16.
3. Tutte le spese relative
nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del
proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il
regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.
4. Alle norme sanzionatorie
deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve
essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di
Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili
sullo stato del territorio o della singola particella.
Art. 16
Squadra di pronto intervento
del Parco
1. Per i fini di cui
all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una
squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di
vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Sovrintendente
ai beni culturali ed ambientali.
Art. 17
Procedure coattive in corso
1. Fino all'approvazione del
piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le
procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore
nell'ambito del perimetro del Parco stesso.
2. La Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione del prescritto
piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei
fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in
vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini
abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.
3. Le disposizioni previste
dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme
attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di
opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo
preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.
Art. 18
Regime delle espropriazioni
1. Con successiva legge e
sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi
necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di
attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività
attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.
Art. 19
Norme di salvaguardia
1. Fino all'approvazione del
piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui
all'articolo 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno
1991.
2. Dalla data di
approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è
regolata dallo stesso.
TITOLO II
SISTEMA DEI PARCHI
ARCHEOLOGICI REGIONALI
Art. 20
Istituzione e finalità
1. In attuazione delle
finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la
Regione Siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la
salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio
archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a
scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
2. Entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere
del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad
individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di
rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco
archeologico regionale.
3. Entro trenta giorni dalla
data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede ad individuare
con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni
culturali ed ambientali.
4. Entro 180 giorni
dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni
culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare
all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunziarsi
entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.
5. La proposta di parco deve
contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la perimetrazione
dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di
interesse paesaggistico (zona C).
6. La proposta deve
contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco
individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.
7. Il parco archeologico è
istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale
dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico
costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti
urbanistici vigenti nel territorio interessato.
8. Il parco ha autonomia
scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo
bilancio e non include le spese relative al personale.
9. Il bilancio ed il conto
consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
10. Le entrate del Parco
sono costituite da:
a) somme allo stesso
assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il funzionamento
dell'istituzione;
b) proventi derivanti dalla
vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla
vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal
parco;
c) contributi e donazioni di
soggetti pubblici e privati.
11. Al parco è assegnata la
dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il direttore del Parco.
12. Con apposito
regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sono stabiliti l'ordinamento interno e
le modalità di funzionamento del parco.
Art. 21
Organi del parco
1. Sono organi del parco:
a) il direttore;
b) il comitato
tecnico-scientifico.
Art. 22
Direttore del parco. Nomina
e funzioni
1. L'incarico di direttore
del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad un dirigente tecnico in
servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione.
2. Il direttore, cui spetta
la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco,
esercita le seguenti funzioni:
a) partecipa al comitato
tecnico-scientifico;
b) predispone lo schema di
regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il
programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla
ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio
archeologico;
c) dà esecuzione ai medesimi
programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
d) sovrintende al corretto
funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;
e) dirige il personale del
parco;
f) formula proposte da sottoporre
al parere del comitato tecnico-scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio
e di conto consuntivo;
g) provvede alle spese
necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;
h) esercita tutte le altre
funzioni attribuitegli dal regolamento.
Art. 23
Comitato
tecnico-scientifico. Nomina e funzioni
1. Il Comitato
tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione entro 60 giorni dal decreto di
istituzione del parco ed è composto:
a) dal sovrintendente per i
beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di
presidente;
b) dal sindaco o dai sindaci
dei comuni interessati;
c) da due esperti designati
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni
e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
d) da un esperto, designato
dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari
o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di
rilevanza nazionale.
2. Il Comitato
tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento
interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di
bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi
da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su
ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte
le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.
3. I componenti designati
durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.
4. Ai componenti del
Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di
viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza
nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei
beni culturali ed ambientali.
5. Fermi restando i compiti
di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli
interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del
perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato
tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed
ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21
e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 24
Abrogazione di norme
1. L'articolo 107 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 25
Oneri finanziari
1. Per le finalità del
Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000,
la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:
a) 100 per le finalità
dell'articolo 8;
b) 50 per le finalità
dell'articolo 12;
c) 500 per le finalità
dell'articolo 14.
2. Per l'esercizio
finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:
a) 100 per le finalità
dell'articolo 8;
b) 50 per le finalità
dell'articolo 12;
c) 1.500 per le finalità
dell'articolo 14.
3. All'onere complessivo di
lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del
capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
medesimo.
4. L'onere complessivo di
lire 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod.
1001).
5. Per le finalità del
Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001
la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, codice 1001.
Art. 26
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 novembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per i
beni culturali ed
ambientali e per la pubblica
istruzione
GRANATA