LEGGE REGIONALE 26 luglio
1985 n 26
G.U.R.S. 30 luglio 1985, n.
32
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Modifiche alle leggi
regionali 1 agosto 1977, n. 80 e 7 novembre 1980, n. 116, per
l'istituzione delle
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nelle province di
Caltanissetta, Enna e Ragusa.
la seguente legge:
Art. 1
A modifica dell'art. 11
della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della tabella A allegata alla
stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono
istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle
singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale.
Art. 2
Le tabelle A, B e B/3,
allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono adeguate al numero
delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con la conseguente
elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni singola qualifica.
Art. 3
Agli oneri derivanti dalla
presente legge, determinati in lire 993 milioni per l'esercizio finanziario in
corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio
della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri relativi agli anni
successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
06.79: “Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi”.
Art. 4
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 luglio 1985.
NICOLOSI
vedi anche:
L 18/91 - Personale beni
culturali ed ambientali
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vedi GIURISPRUDENZA: