LEGGE REGIONALE 20 agosto
1996 n 38
G.U.R.S. 22 agosto 1996, n. 42
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Nuove norme per lo
svolgimento dell'Universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo
1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 3/98)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
Compiti del Comitato d'onore
(modificato dall'art. 6
della L.R. 51/96)
1. Al Comitato d'onore
di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni sono attribuiti esclusivamente i seguenti compiti:
a) definire il calendario
delle manifestazioni, delle cerimonie di apertura e di chiusura e delle
attività collaterali di carattere sportivo;
b) fornire, su richiesta,
pareri al Comitato organizzatore (1) di cui all'articolo 2 ed ai
Comitati organizzatori locali di cui all'articolo 7.
2. I compiti attribuiti
dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 al Comitato d'onore sono
trasferiti al Comitato organizzatore (1) di cui all'articolo 2.
Art. 2
Comitato organizzatore
(modificato dall'art. 7
della L.R. 51/96)
e dall'art. 17, comma 1,
della L.R. 3/98)
1. E' istituito il Comitato
organizzatore per l'Universiade 1997 che durerà in carica fino al 30
giugno 1998.
2. Esso è così composto:
a) dall'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, che lo presiede;
b) da un rappresentante del
CONI, designato dal Presidente nazionale; (2)
c) da un rappresentante del
CUSI, designato dal Presidente nazionale; (2)
d) da due esperti,
rispettivamente, in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione
pubblico-amministrativa; (2)
e) dal Direttore regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo.
3. Le funzioni di segretario
del Comitato organizzatore sono svolte da un funzionario
dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
4. Il Comitato
organizzatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti,
dell'Ufficio speciale istituito dall'articolo 8 della legge regionale 26
ottobre 1993, n. 29.
5. Alla nomina del Comitato
organizzatore provvede l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto.
6. Il Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni
e i trasporti, corredata da relazione motivata del coordinatore dell'Ufficio
speciale dell'Universiade, dispone l'assegnazione al suddetto Ufficio del
personale necessario attingendo ai ruoli regionali.
7. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996 e
di lire 150 milioni per l'anno 1997.
8. Al relativo onere
ricadente nell'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo
48254.
9. La spesa autorizzata per
l'anno 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice
1001.
Art. 3
Compiti del Comitato
organizzatore
(modificato dall'art. 7
della L.R. 51/96)
1. Il Comitato
organizzatore ha i seguenti compiti:
a) assume ogni iniziativa
finalizzata allo svolgimento dell'Universiade, acquisendo anche pareri dal
Comitato organizzatore e dai Comitati organizzatori locali;
b) coordina le attività
tecniche relative alla realizzazione degli impianti sportivi destinati allo
svolgimento delle gare, valutando quali di questi potranno essere utilizzati
per i giochi e quali, in tutto o in parte, potranno essere ultimati
successivamente, e quali impianti pubblici e/o privati, utilizzare in
alternativa;
c) soprintende alle attività
dell'Ufficio speciale dell'Universiade.
2. Il Comitato
organizzatore potrà affidare a soggetti qualificati nel settore, secondo la
vigente normativa in materia di contratti di pubblica fornitura di beni e
servizi, la realizzazione, in tutto o in parte, dei piani di cui alle lettere
d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n.
29.
3. Il Comitato
organizzatore relazionerà almeno ogni bimestre, per il tramite
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, alla Giunta
di Governo ed alla Commissione legislativa “Ambiente e territorio” sulla spesa
sostenuta e sui provvedimenti da adottarsi e adottati.
Art. 4
Compiti del CUSI
(abrogato dall'art. 8, comma
7, della L.R. 51/96)
Art. 5
Compiti dell'Ufficio
speciale dell'Universiade
1. L'Ufficio speciale
dell'Universiade provvede all'attuazione degli obiettivi indicati dal Comitato
esecutivo, effettuando tutti gli adempimenti tecnici e/o amministrativi
necessari e provvede al pagamento di tutte le spese relative al funzionamento
proprio e di quello dei Comitati previsti dalla presente legge.
2. Il personale dei ruoli
regionali, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade è autorizzato
alla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite
massimo individuale di sessanta ore mensili.
3. Per le spese derivanti
dall'applicazione del comma 2 è istituito un apposito capitolo di spesa nel
bilancio della Regione Siciliana.
4. Per le finalità del comma
2 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni, per l'anno 1996 e di lire 500
milioni, per l'anno 1997.
5. All'onere ricadente
nell'anno 1996 si provvede con la riduzione di parte della disponibilità del
capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
6. La spesa di lire 500
milioni, autorizzata per l'anno 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione - codice 1001.
Art. 6
(modificato ed integrato
dall'art. 11 della L.R. 51/96)
1. E' istituito presso
l'Ufficio speciale dell'Universiade un ufficio stampa con i compiti di
informazione e pubbliche relazioni che curi i rapporti con testate
giornalistiche nazionali ed estere.
2. All'Ufficio stampa di cui
al comma 1 sono chiamati a collaborare, in regime libero-professionale ed in
esclusiva:
a) cinque giornalisti
professionisti;
b) cinque giornalisti
pubblicisti, con esperienza pluriennale su testate giornalistiche sportive o su
pagine sportive di altre testate;
c) un addetto al
coordinamento operativo.
3. L'onere per il
funzionamento dell'Ufficio stampa di cui al comma 1, quantificato in lire 210
milioni per l'esercizio finanziario 1996, grava sul capitolo 48254.
Art. 7
Comitati Organizzatori
Locali
1. Sono istituiti i Comitati
organizzatori locali che avranno sede presso le Università di Catania, Messina
e Palermo, così composti:
- Comitato organizzatore
locale di Catania:
a) Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;
b) Rettore dell'Università
di Catania, Vicepresidente, o suo delegato;
c) Sindaco del comune di
Catania, o suo delegato;
d) Presidente della
provincia regionale di Catania, o suo delegato;
e) Presidente del CUS di
Catania, o suo delegato;
f) Presidente provinciale
del CONI di Catania, o suo delegato;
g) Presidente dell'Opera
Universitaria di Catania, o suo delegato;
h) un rappresentante
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in
servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di
segretario.
- Comitato organizzatore
locale di Messina:
a) Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;
b) Rettore dell'Università
di Messina, Vicepresidente, o suo delegato;
c) Sindaco del comune di
Messina, o suo delegato;
d) Presidente della
provincia regionale di Messina, o suo delegato;
e) Presidente del CUS di
Messina, o suo delegato;
f) Presidente provinciale
del CONI di Messina, o suo delegato;
g) Presidente dell'Opera
Universitaria di Messina, o suo delegato;
h) un rappresentante
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in
servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di
segretario.
- Comitato organizzatore
locale di Palermo:
a) Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti, o suo delegato, che lo presiede;
b) Rettore dell'Università
di Palermo, Vicepresidente, o suo delegato;
c) Sindaco del comune di
Palermo, o suo delegato;
d) Presidente della
provincia regionale di Palermo, o suo delegato;
e) Presidente del CUS di
Palermo, o suo delegato;
f) Presidente provinciale
del CONI di Palermo, o suo delegato;
g) Presidente dell'Opera
Universitaria di Palermo, o suo delegato;
h) un rappresentante
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, in
servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade, con funzioni anche di
segretario.
Art. 8
Compiti e funzionamento
dei Comitati organizzatori
locali
1. Ai Comitati organizzatori
locali è attribuito il compito di soprintendere su tutte le attività inerenti
alla residenzialità degli atleti e degli ospiti accreditati, nonchè agli
spostamenti, all'assistenza sanitaria e ad ogni altra attività necessaria ad
assicurare il loro soggiorno nelle condizioni di migliore ospitalità possibile.
2. I Comitati organizzatori
locali, per lo svolgimento delle attività proprie e per le funzioni loro
attribuite, possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di
volontariato maggiormente rappresentative operanti nel territorio e individuano
nelle Aziende sanitarie locali e/o strutture sanitarie locali il supporto
necessario per l'assistenza sanitaria.
3. II comune, la provincia e
l'Università degli studi, dove si svolge l'Universiade, possono deliberare di
utilizzare proprio personale per il funzionamento dei Comitati organizzatori
locali, su richiesta di questi ultimi, senza alcun onere per la Regione.
4. Il numero di unità di
personale da utilizzare, le relative qualifiche e la distribuzione fra comune,
provincia ed Università vengono determinate dai suddetti enti di concerto con i
Comitati organizzatori locali.
Art. 9
Norme di contabilità
(modificato dall'art. 8,
comma 8, della L.R. 51/96)
1. ------------------ (3)
2. L'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze, con proprio decreto, su richiesta dell'Assessore per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato ad operare
variazioni compensative fra i capitoli 48254, 48255 e 48256.
3. ------------------ (3)
4. Gli incassi delle
manifestazioni provenienti da sponsor, pubblicità, biglietti e/o da enti,
associazioni pubbliche o private che, a qualsiasi titolo contribuiranno al
finanziamento della manifestazione, affluiranno in un apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione.
5. L'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze è autorizzato, su richiesta dell'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad iscrivere nel capitolo 48254
le somme che affluiranno nel capitolo di entrata di cui al comma 4.
Art. 10
Realizzazione e manutenzione
di impianti
(integrato dall'art. 14
della L.R. 51/96)
1. Allo scopo di potenziare
le attività sportive della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare i finanziamenti relativi
alle opere di cui ai piani a) e b) del comma 4, dell'articolo 3 della legge
regionale 26 ottobre 1993, n. 29 ed inseriti nei programmi di finanziamento di
cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 così
come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69,
anche ove le predette opere non possano essere realizzate prima della data di
inizio dell'Universiade 1997. (4)
2. In ogni caso, le opere di
cui al comma 1 dovranno essere realizzate nel rispetto dei tempi tecnici previsti
nei relativi capitolati speciali di appalto, approvati dal CTAR integrato, di
cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, così come
sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.
3. Per le opere di cui al
comma 1, che non possano essere realizzate prima della data di inizio
dell'Universiade 1997, il Comitato esecutivo individuerà gli impianti
alternativi tra quelli già esistenti in Sicilia.
4. Le eventuali necessarie
opere di manutenzione e/o di adeguamento e/o di completamento funzionale degli
impianti scelti in forza del comma 3, saranno finanziati con decreto
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
5. Alle spese derivanti
dall'applicazione del comma 4 si farà fronte con lo stanziamento di cui al
capitolo 88260.
6. Per le approvazioni in
linea tecnica delle residenze universitarie di Palermo, centro storico, di
Catania, località Tavoliere, di Messina, località Annunziata e di
Monreale, località Aquino, qualora dette residenze siano effettivamente
utilizzabili per l'Universiade 1997, si applicano le medesime procedure
previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.
7. L'indicazione degli
impianti alternativi e gli interventi di manutenzione, adeguamento o
completamento funzionale di cui ai commi 3 e 4 saranno tempestivamente
trasmessi alla Commissione legislativa “Ambiente e territorio” per il relativo
parere.
Art. 11
Integrazione dell'articolo 3
della legge regionale 6
aprile 1996, n. 27 (5)
1. Sono comprese
nell'impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività
ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione
unitaria.
Art. 12
Modifica dell'articolo 6
della legge regionale 29
settembre 1995, n. 69
1. All'articolo 6 della
legge regionale 29 settembre 1995, n. 69 dopo le parole “le sedi universitarie
di” aggiungere la parola “Agrigento”.
Art. 13
Modifica dell'articolo 10
della legge regionale 28
marzo 1996, n. 11
1. All'articolo 10, comma 2,
della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 sono soppresse le parole: “per i
fini di cui alle lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 30 della legge
regionale 12 aprile 1967, n. 46”.
Art. 14
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 agosto 1996.
PROVENZANO
NOTE:
(1) Per effetto dell'art.
7 della L.R. 51/96 la denominazione "comitato esecutivo" è stata
sostituita in "comitato organizzatore".
(2) Si riporta il testo
dell'art. 13, comma 1, della L.R. 51/96:
"ART. 13 - Compenso per
gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore
1. Agli esperti ed ai
rappresentanti del CUSI e del CONI, nominati in seno al Comitato organizzatore,
istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38,
è corrisposto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla
data dello scioglimento del Comitato organizzatore, un compenso mensile di
misura corrispondente a quello previsto dalla normativa vigente per i
consulenti degli Assessori regionali."
(3) Comma abrogato
dall'art. 8, comma 7, della L.R. 51/96.
(4) Per l'accelerazione
dell'esecuzione degli impianti sportivi e di quelli ricettivi destinati ad
ospitare gli atleti dell'Universiade 1997, vedi le disposizioni contenute nel Titolo
I della L.R. 51/96.
(5)
Vedi Decr. Ass. Turismo 11/09/97: "Requisiti per la classifica in stelle
delle aziende turistico-ricettive elencate nell'art. 3 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 27."