DECRETO
26 luglio 2000
G.U.R.S.
20 ottobre 2000, n. 47
Modifica
del decreto 12 dicembre 1997, concernente Piano territoriale paesistico
dell'isola di Pantelleria.
L'ASSESSORE
PER
I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E
PER
LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Visto
il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto
della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e
belle arti;
Visto
il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista
la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;
Vista
la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Visto
il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno
1940, n. 1357;
Visto
il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato
il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed
ambientali;
Visto
il Piano territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, approvato con
decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998;
Vista
la nota n. 2699 del 9 aprile 1999, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha
rilevato la necessità di chiarire alcune disposizioni contenute nel P.T.P. e di
emendare alcuni errori materiali del testo;
Ritenuto,
in conformità a detta richiesta, di correggere l'art. 44 delle norme di
attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria,
alla dizione “di piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate
dimensioni” quella “di piccoli servizi igienici o di pertinenze di limitate
dimensioni”;
Per
quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1
All'art.
44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P.
dell'isola di Pantelleria, si sostituisce alla dizione “di piccoli servizi
igienici e di pertinenze di limitate dimensioni” quella “di piccoli servizi
igienici o di pertinenze di limitate dimensioni”.
Art.
2
Le
norme di attuazione del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, così come approvato
con il decreto n. 8102/97 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 8 del 14 febbraio 1998 e corrette con il presente provvedimento
sono quelle risultanti nel testo allegato sub a) al presente decreto.
Art.
3
E'
integralmente confermata ogni altra disposizione e indicazione del P.T.P.
dell'isola di Pantelleria, approvato con decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 14
febbraio 1998, nonché la sua vigenza ed efficacia, ferme restando le correzioni
e le integrazioni come sopra apportate.
Art.
4
Il
presente decreto, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della legge n. 1497/39, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente agli
elaborati correttamente integrati.
Una
copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contenente il presente
decreto, sarà trasmessa, per il tramite della competente Soprintendenza, al
comune di Pantelleria, perché venga depositata presso gli uffici del comune,
ove gli interessati potranno prenderne visione.
Art.
5
Avverso
il presente decreto è esperibile il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Palermo,
26 luglio 2000.
MORINELLO
Vistato
dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione il 14 agosto 2000, con nota n. 838.
Allegato
PIANO
TERRITORIALE PAESISTICO
DELL'ISOLA
DI PANTELLERIA
NORME
DI ATTUAZIONE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
FINALITA'
ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO
Art.
1
Efficacia
e campo di applicazione del Piano
Il
Piano territoriale paesistico si applica al territorio del comune di
Pantelleria sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, territorio che è stato dichiarato di notevole
interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione del 26 luglio 1976. Tale territorio è
soggetto alle disposizioni delle presenti norme.
Le
previsioni del P.T.P. per le zone - centro urbano di Pantelleria e immediata
zona periferica - escluse dal vincolo ex lege n. 1497/39 hanno valore soltanto
indicativo.
Parimenti
valore indicativo hanno le previsioni riferite ai beni archeologici non
individuati e notificati ai sensi della legge n. 1089/39 (*).
Il
presente piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al primo comma
dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Le
previsioni del piano si articolano in:
a)
prescrizioni, relative agli ambiti e agli elementi costitutivi del paesaggio
individuati e delimitati negli elaborati di piano.
Tali
norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato. Restano
comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste da leggi statali e
regionali;
b)
indirizzi, che costituiscono indicazioni per gli strumenti di pianificazione e
di programmazione e che costituiscono riferimento sostanziale per le attività
dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.
Gli
strumenti urbanistici dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli
obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti con le finalità di tutela
e valorizzazione del paesaggio e dovranno recepire la disciplina del presente
Piano, e graduare, in rapporto ad essa, le proprie previsioni e l'attuazione
delle relative direttive.
Le
autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497/39 nonché all'art. 1 della
legge n. 431/85 sono rilasciate in conformità alle prescrizioni del presente
Piano e alle leggi in materia.
Art.
2
Finalità
del piano
Il
Piano territoriale paesistico persegue i seguenti obiettivi:
a)
conservare l'identità storico culturale dell'Isola;
b)
tutelare il paesaggio naturale e culturale;
c)
migliorare la fruizione del territorio attraverso interventi compatibili con i
caratteri e la qualità del paesaggio, che costituiscono risorse uniche, capaci
di promuovere un equilibrato e duraturo sviluppo economico.
La
tutela in particolare deve provvedere:
a)
alla conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di
equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle
condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento;
b)
alla protezione e conservazione delle emergenze geomorfologiche e biologiche
rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare
interesse biologico naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno
ricetto;
c)
al ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio biologico a fini
ecologici e di difesa del suolo;
d)
alla conservazione dei beni storico-culturali, alla loro appropriata
utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e
funzionale dei luoghi circostanti;
e)
alla conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi tradizionali;
f)
alla conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e urbanistici dei
centri urbani in rapporto alla morfologia dei luoghi e ai modi e alle forme
dell'edilizia tradizionale;
g)
alla fruizione ecocompatibile delle risorse ambientali e paesistiche locali al
fine di consentire l'equilibrato sviluppo della comunità locale.
Art.
3
Struttura
e contenuti del Piano
Il
P.T.P. studia l'isola di Pantelleria secondo sottosistemi tematici, ne analizza
le componenti fondamentali e ne individua gli elementi fisici, biologici e
antropici che lo caratterizzano.
Il
Piano definisce i regimi normativi, le modalità e le tipologie di intervento
compatibili con il mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi e del
paesaggio.
La
disciplina di pianificazione paesistica è finalizzata ad un'appropriata
utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero del paesaggio ed è in relazione
alla sensibilità e alla criticità paesistico-ambientale degli ambiti
territoriali e alla qualità, rarità e vulnerabilità degli elementi costitutivi
del paesaggio.
Il
Piano articola la sua disciplina con riferimento agli ambiti territoriali e
agli elementi costitutivi del paesaggio. Per ciascun ambito territoriale oltre
alle norme generali definite al titolo II valgono le norme relative agli elementi
costitutivi del paesaggio definite al titolo III.
a)
Ambiti territoriali
Finalità
della suddivisione in ambiti territoriali è l'articolazione della normativa di
tutela.
Gli
ambiti sono costruiti in rapporto ai caratteri degli elementi fisici, biologici
ed antropici, individuati nelle analisi specialistiche, alla loro rilevanza e
alla loro sensibilità e criticità paesistico-ambientale.
Il
Piano individua nelle tavole 17 e 19 gli ambiti del paesaggio.
b)
Elementi costitutivi del paesaggio
Gli
elementi costitutivi del paesaggio sono riferiti a beni puntuali, lineari e
areali individuati in conseguenza dei loro caratteri distintivi nelle carte
tematiche; essi definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto
previsto dalla legge n. 1497/39 e dalla legge n. 431/85 e con riguardo alla
specificità del territorio di Pantelleria.
Gli
elementi costitutivi del paesaggio definiscono le sue caratteristiche
qualitative essenziali ed intrinseche evidenziandone l'interesse culturale per
ragioni ambientali, paesistiche, naturalistiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, archeologiche, storico-testimoniali, storico-architettoniche e
storico-urbanistiche.
Gli
elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in:
-
componenti della struttura geologica e geomorfologica;
-
componenti biologico-ambientali
-
componenti del patrimonio storico-culturale.
Art.
4
Elaborati
del Piano
Il
presente Piano territoriale paesistico si compone dei seguenti elaborati,
facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:
a)
relazione generale;
b)
tavole grafiche:
A1
forma del rilievo;
A2
morfologia di base;
A3
morfologia di sintesi;
A4
carta clivometrica;
A5
carta dei terrazzamenti;
A6
sistema della viabilità e dell'edificato;
A7
carta del paesaggio costruito;
A8
carta delle forme di insediamento;
A9
aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;
c)
carte riconoscitive dei beni culturali articolati per tematismi:
1)
carta geolitologica;
2)
carta idrogeologica;
3)
carta geomorfologica;
4)
carta fisionomica e strutturale della vegetazione naturale;
5)
carta della naturalità e delle emergenze botaniche;
6)
carta delle zoocenosi;
7)
carta dell'uso del suolo agricolo;
8)
carta del paesaggio vegetale;
9)
carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo;
10)
carta della trasformazione e crescita dei centri urbani;
11)
carta delle attrezzature e dei servizi;
12)
carta dei beni storico-archeologici;
13)
carta dei beni storico architettonici;
14)
carta dei vincoli;
15)
carta dei progetti e delle opere pubbliche in itinere;
16)
matrice ambiti/elementi;
17)
carta della sensibilità del paesaggio;
18)
matrice delle modalità di tutela e trasformazione;
19)
carta della conservazione e della trasformabilità del paesaggio;
d)
norme di attuazione
e)
schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici
S1.
schede delle emergenze geologiche;
S2.
schede delle emergenze botaniche;
S3.
schede delle emergenze faunistiche;
S4.
schede dei beni storico-archeologici;
S5.
schede dei beni storico-architettonici;
S6.
schede delle aggregazioni di Dammusi;
S7.
schede delle tipologie costruttive con esempi significativi di alcuni Dammusi;
S8.
schede dei Dammusi;
S9.
demani;
S10.
schede degli ambiti.
TITOLO
II
MODALITA'
DEI REGIMI DI TUTELA E DI TRASFORMAZIONE
Capo
I
Categorie
programmatiche e ambiti territoriali
Art.
5
Classificazione
delle attività
Le
funzioni di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle seguenti attività
e in relazione alla loro compatibilità con le risorse e i beni presenti negli
ambiti.
1)
Attività forestali
Attività
tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in
genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla
tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.
2)
Attività agropastorali
Attività
attinente alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, con relativi
servizi e abitazioni, volta alla conservazione e al recupero dei paesaggi
coltivati e alla valorizzazione delle potenzialità agricole e al miglioramento
dei pascoli e dei prati-pascoli.
3)
Attività estrattiva
Attività
relativa alla coltivazione e all'escavazione di materiali lapidei ed altri
materiali utilizzabili per le necessità locali.
4)
Attività industriali e artigianali
Attività
artigianali, commerciali e industriali non collocate e/o non collocabili nel
contesto urbano-abitativo.
5)
Attività turistico-alberghiere
Residenze
e servizi relativi ad attività turistico-alberghiera e a strutture ricettive
(villaggi turistici, alberghi, campeggi, ....).
6)
Attività agroturistiche
Attività
di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto
della legge n. 730/85, legge regionale n. 25/94 e legge regionale n. 71/78.
Attività
tese a sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e ad agevolare la
permanenza dei produttori agricoli, promuovendo nelle campagne forme idonee di
turismo finalizzate a meglio utilizzare il patrimonio rurale, a favorire la
conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare
e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.
7)
Attività residenziale e residenziale-turistica:
Attività
volta a riqualificare le condizioni dell'abitare e a soddisfare le necessità
residenziali:
-
residenze permanenti e i relativi servizi, attrezzature e infrastrutture ad
essa connessi e le attività artigianali, commerciali e produttive di interesse
prevalentemente locale;
-
residenza-turistica e i relativi servizi e infrastrutture (strutture ricettive
residenziali, case unifamiliari)
8)
Attrezzature:
Attività
finalizzata alla realizzazione di servizi di livello urbano (attrezzature
sportive, verde pubblico, attrezzature culturali e per il tempo libero, servizi
ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, etc.).
9)
Infrastrutture ed impianti:
Attività
attinente la viabilità, le infrastrutture e gli impianti tecnologici.
10)
Attività culturale-scientifica:
Attività
finalizzate alla fruizione per scopi scientifico-culturali dei valori
ambientali, paesistici e storico-culturali.
11)
Attività didattico-ricreativa:
Attività
volte alla fruizione per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per
il tempo libero, escursionismo (itinerari a piedi, a cavallo, in montain-bike),
balneazione non implicanti alcuna modificazione ambientale.
Art.
6
Regimi
normativi
Categorie
programmatiche di tutela e trasformazione
La
disciplina del P.T.P. è articolata con riferimento alle categorie omogenee
programmatiche di tutela paesistica che disciplinano la conservazione, il
mantenimento, il ripristino, la modificazione, la trasformazione e il recupero
negli ambiti territoriali in relazione agli elementi costitutivi del paesaggio.
a)
Tutela integrale (TI)
Tale
categoria si applica, con riferimento all'isola di Pantelleria, agli elementi
costitutivi del paesaggio, inerenti a sistemi naturali o seminaturali, che
hanno elevata sensibilità e che si trovano in condizioni di elevata criticità
naturalistica-ambientale-paesistica e sono caratterizzati dalla presenza di
emergenze geomorfologiche ed ecobiologiche.
Obiettivo
è garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato
di sostanziale equilibrio dell'ecosistema ovvero di processi evolutivi naturali
in atto.
Comprende
gli interventi volti alla conservazione delle emergenze e dei processi naturali
e biocenotici.
b)
Tutela orientata (TO)
Tutela
orientata alla conservazione e ad una migliore fruizione ed utilizzazione nei
sistemi subnaturali o seminaturali.
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti a
sistemi subnaturali o seminaturali, che hanno elevata sensibilità e criticità
ed elevato valore geologico, biologico, storico-culturale.
Obiettivo
è conservare la situazione in atto e assicurare una migliore fruizione e
utilizzazione del paesaggio.
Comprende
gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse
paesistiche, del patrimonio storico-culturale, con le eventuali attività di
manutenzione e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente
connessi alla conservazione.
c)
Mantenimento (MA)
Mantenimento
dei valori paesistici attuali in sistemi umani di valore etnoantropologico.
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti
sistemi umani ad utilizzazione tradizionale, che hanno elevata sensibilità
paesistica e media o bassa criticità in cui la situazione esistente non può
subire compromissioni per la modifica di singoli elementi o per interventi
limitati.
Obiettivo
è conservare la situazione in atto, assicurando una migliore fruizione e una
più razionale utilizzazione delle risorse in modo da non alterare i rapporti
quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente naturale e
agricolo.
Comprende
gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione del paesaggio, delle
risorse naturalistiche e agricole e del patrimonio storico culturale con
eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di
rifunzionalizzazione e di modificazione fisica strettamente finalizzata al
mantenimento dei valori esistenti; ulteriormente distinguibili in:
MA1 interventi che non alterano l'integrità
dell'attuale assetto territoriale e non compromettono le qualità complessive
del paesaggio.
MA2 interventi volti a mantenere i caratteri del
paesaggio esistente ma anche ad accrescerne il ruolo e il significato.
d)
Ripristino (RI)
Ripristino
dei paesaggi umanizzati, dei valori ambientali tradizionali degradati.
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti
"sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media
sensibilità paesistica e alta criticità, dove sono presenti processi di degrado
delle colture agricole e di rinaturalizzazione e di vincoli fisico-morfologici
e dove l'insediamento è caratterizzato da discontinuità del tessuto e da eterogeneità
di forme.
Obiettivo
è ridurre le condizioni di criticità.
Comprende
interventi volti al consolidamento delle condizioni agricole o naturali, a
mantenere i caratteri agricoli dell'insediamento, a mantenere l'equilibrio dei
versanti, al controllo e alla prevenzione del rischio e dei processi di
abbandono.
e)
Modificazione (MO)
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti
"sistemi umani ad utilizzazione tradizionale", che hanno media
sensibilità e criticità; ambiti in cui l'ambiente presenta una modesta
vulnerabilità sotto il profilo geomorfologico, in cui non si manifesta
l'esigenza di specifiche azioni di tutela.
Obiettivo
è la realizzazione di un assetto più soddisfacente sotto il profilo urbanistico
ambientale, di un graduale recupero di ecosistemi troppo semplificati e fragili
nelle loro componenti.
f)
Trasformazione (TR)
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio, inerenti
sistemi umani ad utilizzazione tradizionale o intensiva, che hanno media
sensibilità e bassa criticità o bassa sensibilità e medio/bassa criticità, in
cui i fattori paesistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre
rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale agli interventi; nelle
situazioni compromesse sotto il profilo paesistico ed ambientale o dove
l'insediamento presenta aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione tali
che nello stesso non sono riconoscibili nè caratteri prevalenti nè uno schema
organizzativo cui attenersi.
Obiettivo
è conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesistica anche
attraverso l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in
sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme
idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesistico e il
soddisfacimento dell'esigenze funzionali dell'insediamento.
Comprende
gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso e di struttura
nello stato dei luoghi per fini economici o sociali anche con modificazioni
delle risorse e dei valori esistenti.
g)
Recupero ambientale e paesistico (RE)
Recupero
del paesaggio in situazione specifiche di degrado paesistico-ambientale.
Tale
categoria si applica negli ambiti o agli elementi del paesaggio che hanno bassa
sensibilità e alta criticità; ambiti o elementi i cui valori paesistici sono
stati alterati o compromessi dalla presenza di detrattori o da usi impropri.
Obiettivo
è rimuovere i detrattori o limitarne gli effetti negativi e realizzare un
graduale recupero degli ecosistemi, dei valori paesistici, dei beni e dei siti
di valore storico culturale.
Comprende
gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni
esistenti o alla valorizzazione di risorse male utilizzate o sottoutilizzate,
con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da
non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici e ambientali e da ridurre o
eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.
Art.
7
Classificazione
degli ambiti territoriali paesistici
Ai
fini della normativa, gli ambiti territoriali paesistici sono classificati per
categorie omogenee programmatiche e rappresentati negli elaborati nn. 17 e 19:
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della tutela orientata
-
ambiti territoriali del paesaggio naturale;
-
ambiti territoriali del paesaggio archeologico;
-
ambiti territoriali del paesaggio costiero.
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime del mantenimento
-
ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale;
-
ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato;
-
ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole.
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime del ripristino
-
ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di
rinaturalizzazione;
-
ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione;
-
ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di
abbandono.
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della modificazione
-
ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali.
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della trasformazione
-
ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
-
ambiti territoriali del paesaggio urbano
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime del recupero ambientale e paesistico
-
ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato.
Art.
8
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della tutela
Ambiti
territoriali in cui sono presenti sistemi subnaturali e seminaturali; ambiti di
rilevante interesse ecologico e paesistico, con sensibilità ambientale e
paesistica alta e con elevata criticità; ambiti caratterizzati da elementi di
rilevante interesse scientifico, culturale, paesistico con particolare
riferimento alle componenti ecologiche paleontologiche e storico-archeologiche.
In
questi ambiti gli interventi sono finalizzati a garantire direttamente o
tramite adeguate procedure la compatibilità delle trasformazioni e degli usi
con la tutela del patrimonio naturale e con la conservazione dei beni storico-culturali
e del paesaggio.
Gli
interventi sono anche volti a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica
delle risorse esistenti senza alterare l'integrità delle specifiche
caratteristiche idrogeomorfologiche, biologiche e storico-culturali, senza modificare
i caratteri che connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.
Tali
ambiti sono soggetti al regime della tutela orientata.
a)
Ambiti territoriali del paesaggio naturale
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 46 e 47 (*).
L'ambito
5 comprende il Piano del Lago, i versanti collinari soprastanti e le aree
agricole contigue. Per queste caratteristiche tutto l'ambito ha un equilibrio
molto delicato dal punto di vista ecologico paesistico e percettivo.
L'ambito
14 comprende i versanti di cuddia Attalora in parte ricoperti da vegetazione
naturale in parte interessati da coltivi.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività forestale, culturale-scientifica, didattico-ricreative.
Le
attività agropastorali sono compatibili con gli ambiti 5 e 14 e negli altri
dove già esistono campi coltivati relativamente alle aree attualmente
coltivate.
L'attività
estrattiva è consentita nell'ambito 16 limitatamente alla cava esistente.
3) Tipi
di intervento consentiti. In questi ambiti le attività e gli interventi
compatibili sono finalizzati alla conservazione del suolo ed alla salvaguardia
dell'ambiente naturale, dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione
di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, nonché alla fruizione
pubblica, compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti. Devono
pertanto essere conservate rigorosamente le caratteristiche dell'area per
quanto concerne gli aspetti geomorfologici e vegetazionali.
Sono
consentiti:
a)
interventi volti alla difesa del suolo e a mantenere la situazione
idrogeomorfologica e il permanere delle condizioni esistenti di equilibrio
dinamico dei versanti e del litorale con esclusivo ricorso a tecniche di
ingegneria naturalistica;
b)
interventi atti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della
vegetazione in equilibrio con l'ambiente naturale;
c)
rimboschimenti solo per motivate esigenze di difesa idrogeologica e facendo
ricorso alle essenze legnose dei climax locali;
d)
il ripopolamento o altri interventi di gestione faunistica. L'esercizio
venatorio può essere vietato per favorire il riequilibrio delle popolazioni
faunistiche;
e)
interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché gli interventi di tipo
strutturale siano limitati a quelli strettamente necessari;
f)
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
recupero dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di
sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione
dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di
qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. Nell'ambito 6 si
possono espletare attività didattico-ricreative, ivi compresa la manutenzione
di manto erboso spontaneo, purché non implichino modificazioni biologiche ed
ambientali (*);
g)
la realizzazione di impianti di servizi a rete purché sotterranei e con il
ripristino dei luoghi e del manto vegetale;
h)
l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli e le dimensioni
previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio e l'ambiente del 23
maggio 1988 e del 3 febbraio 1990;
i)
è consentita nell'ambito 16 l'attività della cava esistente nei limiti
dell'autorizzazione e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e
paesistico anche durante la fase di scavo.
Non
è consentito:
l)
installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare rifiuti o
predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento
rifiuti;
m)
asportare, raccogliere o manomettere formazioni geologiche, rocce o fossili
salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione di limitati prelievi
finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente autorizzati dalla
competente Soprintendenza;
n)
eseguire opere che alterano la morfologia del terreno e che distruggono o
danneggiano la vegetazione.
Nell'ambito
5 sono vietati:
-
le nuove edificazioni e gli interventi di trasformazione urbanistica entro la
fascia dei trecento metri dalla battigia;
-
discariche di rifiuti di qualsiasi genere, di acque reflue;
- i
prelievi di acque eccetto che per la ricerca scientifica;
-
la caccia come previsto dal decreto assessoriale n. 16/21 del 1988.
b)
Ambiti territoriali del paesaggio archeologico
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 17, 18.
Gli
ambiti comprendono le principali testimonianze archeologiche dell'isola: il
villaggio fortificato di Mursia e l'adiacente necropoli, l'Acropoli di Santa
Teresa e San Marco.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: culturale-scientifica, didattico-ricreative, agropastorali.
3) Tipi
di intervento consentiti. Gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia
delle potenzialità della futura ricerca storico-archeologica, alla
conservazione e alla valorizzazione delle potenzialità
scientifico-didattico-turistiche, alla fruizione da parte del pubblico e della
comunità scientifica internazionale e alla piena disponibilità pubblica di tali
beni.
Vi
rientrano: (*)
a)
interventi connessi alla ricerca archeologica e alla fruizione dei beni.
L'ambito
18 è interessato da consistenti presenze archeologiche sparse (cisterne, areali
di dispersione ceramiche, elementi architettonici inseriti nei muretti
riferibili all'abitato dell'antica Cossyra che si sviluppava attorno
all'Acropoli localizzata sulle alture di Santa Teresa e San Marco), che
impongono saggi archeologici preventivi a qualsiasi opera di trasformazione
movimenti di terra e/o edificazione;
b)
interventi volti ad assicurare la conservazione e la ricostruzione della
vegetazione naturale;
c)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente; interventi di manutenzione e di sistemazione della
viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove
strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra
trasformazione urbanistica;
d)
il mantenimento delle colture esistenti.
Ogni
intervento dovrà essere preventivamente assentito dalla competente
Soprintendenza, che potrà preventivamente disporre saggi ed indagini
archeologiche, e inibire, in particolare, che si proceda a: (*);
e)
installare tralicci, antenne e strutture similari, abbandonare rifiuti o
predisporre posti di raccolta degli stessi o realizzare impianti di smaltimento
rifiuti;
f)
asportare, raccogliere o manomettere reperti archeologici ad esclusione di
limitati prelievi finalizzati alla ricerca scientifica preventivamente
autorizzati dalla competente Soprintendenza;
g)
eseguire opere che alterano la morfologia del terreno con eccezione di campagne
di scavo archeologico.
c)
Ambiti territoriali del paesaggio costiero
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26.
Gli
ambiti interessano costa alta a falesia, costa alta e rocciosa, costa bassa e
rocciosa.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: forestale, agropastorale, culturale-scientifica,
didattico-ricreative.
3) Tipi
di intervento consentiti:
a)
interventi tesi a consentire la fruizione del mare, la conservazione del suolo
e della vegetazione naturale, la rinaturalizzazione e/o il recupero delle aree
agricole abbandonate;
b)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente;
c)
interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi
esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade, della modifica di
quelle esistenti.
Non
sono consentiti: la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra
trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art.
9
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime del mantenimento
Ambiti
territoriali con alta sensibilità e con media o bassa criticità
paesistico-ambientale e in cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione
tradizionale.
Ambiti
agricoli poco compromessi da interventi recenti di edificazione, caratterizzati
in termini strutturali e morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a
campi chiusi, da terrazzamenti sui versanti collinari e da edilizia rurale di
interesse storico-tipologico-ambientale.
Tali
ambiti sono soggetti a regime di mantenimento.
a)
Ambiti territoriali del paesaggio agrario tradizionale
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34.
Gli
interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione
dell'attività agricola.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, residenziali ai fini agricoli, agrituristiche,
culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate all'esercizio
dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.
3) Regime
normativo: mantenimento.
4) Tipi
di intervento consentiti. Gli interventi devono tendere alla conservazione
di queste aree per i valori paesistici e per la preminente funzione agricola
che svolgono, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione
del territorio e l'insediamento agricolo storico (tessuto agrario a campi
chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco, siepi, terrazzamenti, viabilità
rurale, sentieri).
Sono
consentiti:
a)
gli interventi connessi all'attività agricola nel rispetto delle tipologie e
degli ordinamenti colturali esistenti, con le limitazioni poste dalle leggi
vigenti in materia;
b)
allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;
c)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per
dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di
modesti annessi ad uso agricolo;
d)
interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle
attività agroturistiche;
e)
interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola
esistente.
b)
Ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 35, 36.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, residenziali e residenziale-turistica,
culturali-scientifiche, didattico-ricreative, attrezzature,
turistico-alberghiere.
3) Tipi
di intervento consentiti. Gli interventi consentiti sono finalizzati alla
salvaguardia della costa e alla fruizione del mare:
a)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente;
b)
interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle
attività turistico-balneari;
c)
interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola
esistente;
d)
nell'ambito 35 è consentito il recupero delle strutture alberghiere esistenti,
la creazione di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri da prevedere
ed attuare attraverso una attenta pianificazione urbanistica e da verificare
attraverso uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Le
prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e
successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa
così come delimitata nella tav. 19.
c)
Ambiti territoriali del paesaggio delle piane agricole
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 37, 38,
39.
Gli
interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione
dell'attività agricola.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, residenziali, agrituristiche,
culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
Gli
interventi devono tendere alla conservazione del paesaggio e alla
riqualificazione e valorizzazione dell'attività agricola. Al mantenimento degli
elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e l'insediamento
agricolo storico (tessuto agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a
secco, terrazzamenti, viabilità rurale, sentieri).
Sono
consentiti:
a)
gli interventi connessi all'attività agricola;
b)
allevamento del bestiame a carattere non intensivo e non industriale;
c)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per
dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o di
modesti annessi ad uso agricolo;
d)
interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle
attività agrituristiche;
e)
interventi di manutenzione e sistemazione della rete infrastrutturale agricola
esistente.
Nell'ambito
39 sono consentite le nuove edificazioni, a fini residenziali e residenziali
turistici relativamente ai nuclei esistenti (Buccuram). Le nuove costruzioni
debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e
alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e
tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso rurale e della tipologia
edilizia tradizionale.
Art.
10
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime del ripristino
Ambiti
territoriali con media sensibilità e alta criticità paesistico-ambientale e in
cui sono presenti sistemi umani ad utilizzazione tradizionale.
Ambiti
agricoli in cui è presente in modo più o meno diffuso l'abbandono delle
colture, fenomeno che ha favorito la formazione di situazioni particolari a
seconda se prevalgono processi di colonizzazione delle comunità vegetali o
processi di trasformazione antropica o se ha ancora continuità la utilizzazione
agricola.
Tali
ambiti sono soggetti a regime di ripristino.
a)
ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da processi di
rinaturalizzazione
1.
Questa categoria riguarda gli ambiti territoriali classificati come 40, 41, 42,
43, 44, (*) 48, 49, 50, 51.
Ambiti
agricoli interessati da processi più o meno spinti di colonizzazione dei
versanti collinari e costieri da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e
garighe.
2. Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: forestali, agropastorali, culturali-scientifiche,
didattico-ricreative.
3. Tipi
di intervento consentiti. Interventi finalizzati al restauro ambientale ed
a favorire la ricostituzione della macchia-foresta climacica, attraverso
l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze
Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.
Interventi
tesi al ripristino dell'attività agricola nel rispetto delle colture
tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo; al mantenimento degli
elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti,
edifici, viabilità rurale).
Sono
consentiti:
a)
interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli
di tipo strutturale strettamente necessari;
b)
opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica;
c)
recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli degradati;
d)
negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero, ampliamento dei volumi,
adeguamenti igienici, statici e tecnologici;
e)
interventi di trasformazione d'uso solo a favore dell'agriturismo;
f)
le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto
della normativa vigente.
Sono
da ritenersi incompatibili:
-
gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche
estranee;
-
l'apertura di cave, nonché di nuove strade e la modificazione di quelle
esistenti;
-
le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
Le
prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e
successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa
di cui agli ambiti 41 e 49 così come delimitata nella tav. 19.
b)
ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati da urbanizzazione
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 52, 53.
Comprende
gli ambiti in parte compromessi dalla presenza di insediamento sparso o da
insediamento di carattere militare e che manifestano fenomeni di abbandono
delle colture e/o di degrado pur mantenendo la riconoscibilità degli elementi
morfologici e strutturali del sistema agricolo.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali
turistiche.
3) Tipi
di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento e al
ripristino dell'attività agricola e degli elementi e delle forme
dell'insediamento agricolo (muretti, terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).
Sono
consentiti:
a)
tutti gli interventi previsti negli ambiti del paesaggio agrario;
b)
negli edifici e sui manufatti esistenti, sia agricoli che extragricoli sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e
ampliamento dei volumi;
c)
interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo o comunque di
attività compatibili con le finalità agricole dell'area;
d)
le nuove costruzioni;
e)
nell'ambito 52 è consentita la costruzione di nuovi edifici o attrezzature per
finalità connesse ad esigenze di tipo militare, sempre nel rispetto dei
caratteri del luogo e del paesaggio; ove non è possibile il ripristino
dell'agricoltura è opportuno attuare interventi di ripristino di forme di
vegetazione naturale;
f)
nell'ambito 53 sono consentite le nuove costruzioni, a fini residenziali e
residenziali-turistici, a bassa densità, di dimensioni contenute e limitate,
tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento
sparso rurale e della tipologia edilizia tradizionale.
c)
Ambiti territoriali del paesaggio agricolo interessati dai processi di
abbandono
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60.
Ambiti
territoriali in cui le colture agricole sono frammiste ad aree incolte o sono
limitanti con aree di vegetazione di tipo naturale.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, agrituristiche, culturali-scientifiche,
didattico-ricreative.
3) Tipi
di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento e al
ripristino dell'attività agricola, alla sperimentazione, nel rispetto delle
colture tradizionali, di nuove forme di conduzione del fondo, al mantenimento
degli elementi e delle forme dell'insediamento agricolo (muretti,
terrazzamenti, edifici, viabilità rurale).
Sono
consentiti:
a)
recupero, ripristino e sostituzione degli impianti agricoli (coltivazioni)
degradati;
b)
negli edifici e sui manufatti esistenti, sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti
igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi;
c)
interventi di trasformazione d'uso a favore dell'agriturismo;
d)
le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto
della normativa vigente.
Tutti
gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri e delle
tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali e del paesaggio
agricolo.
Art.
11
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della modificazione
Ambiti
territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali con media sensibilità e
media criticità paesistico-ambientale.
Tali
ambiti sono soggetti a regime di modificazione.
a)
Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali
turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative.
3) Tipi
di intervento consentiti. Interventi finalizzati al mantenimento
dell'attività agricola, allo sviluppo dell'insediamento rurale e al
mantenimento dei caratteri e delle forme di insediamento.
Sono
consentiti:
a)
formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e
ristrutturazione degli esistenti;
b)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo,
adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei
volumi degli edifici esistenti;
c)
interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque
attività compatibili con le finalità agro-rurali dell'area;
d)
le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente;
e)
le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste
dal PRG;
f)
tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri
architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze
rurali;
g)
la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi
alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri
dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale.
I
nuovi interventi, previsti dal P.R.G., dovranno essere attuati attraverso piani
attuativi e progetti esecutivi da sottoporre a parere della competente
Soprintendenza.
Art.
12
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime della trasformazione
Ambiti
territoriali relativi ad ecosistemi tecnico-rurali o urbano-tecnologico; ambiti
con media o bassa sensibilità e medio o bassa criticità paesistico-ambientale
per i quali si sono individuati valori medi o bassi con riferimento agli
aspetti naturalistici.
In
questi ambiti caratterizzati dalla massima trasformabilità, le attività e gli
interventi compatibili vanno valutati e relazionati alle caratteristiche
ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, di queste debbono
tenere conto le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi
mirando alla riqualificazione del territorio.
Tali
ambiti sono soggetti a regime di trasformazione.
a)
Ambiti territoriali del paesaggio agricolo di diffusione urbana
1)
Questa categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 68, 69,
70, 71.
Comprende
gli ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione determinati
dall'uso residenziale, dalle residenze stagionali e da espansioni e/o
trasformazioni urbane organizzate per fasce più o meno discontinue e di
spessore variabile lungo le direttrici viarie che partono dal centro urbano.
In
questi ambiti sono ancora riconoscibili gli elementi morfologici dell'impianto
agricolo ma esistono fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli, impatti
negativi di infrastrutture e di strutture urbane.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: agropastorali, residenziali, residenziali turistiche,
attrezzature, infrastrutture e impianti.
3)
Regime di intervento. Trasformazione.
4) Tipi
di intervento consentiti:
a)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo,
adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero e ampliamento dei volumi
degli edifici esistenti;
b)
le nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto
della normativa vigente;
c)
le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previsti
dal PRG all'interno di piani particolareggiati, redatti nel rispetto della
tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito e sottoposti al preventivo
parere della competente Soprintendenza;
d)
impianti tecnologici e/o grandi attrezzature, se previsti dallo strumento
urbanistico, subordinatamente alla procedura di compatibilità ambientale e
paesistica (come previsto dal titolo IV delle presenti norme).
b)
Ambiti territoriali del paesaggio urbano
1)
Questa categoria interessa l'ambito territoriale classificato come 72.
Gli
interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in
relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e in relazione
alla tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito.
Art.
13
Ambiti
territoriali da sottoporre al regime
del
recupero ambientale e paesistico
Ambiti
territoriali con bassa sensibilità ed alta criticità paesistico-ambientale,
interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati
dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e
danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.
Gli
elementi di alterazione del paesaggio se puntuali sono individuati come
detrattori della qualità ambientale e paesistica, se estesi sono perimetrati
come ambiti del paesaggio degradato. Su tali ambiti si ritiene opportuno
redigere a cura dell'Amministrazione comunale piani di recupero ambientale.
Gli
interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al
restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati.
Tali
ambiti sono soggetti al regime del recupero ambientale e paesistico.
a)
Ambiti territoriali del paesaggio costiero degradato
Questa
categoria interessa gli ambiti territoriali classificati come 73, 74, 75.
2) Attività
compatibili. Sono compatibili con le finalità di tutela dei suddetti ambiti
le attività: forestali, didattico ricreative, infrastrutture e impianti,
residenziali, turistico-alberghiero, industriali-artigianali.
3) Tipi
di intervento consentiti:
a)
interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei
caratteri e dei valori paesistico-ambientali degradati e alla ricostituzione
del paesaggio alterato;
b)
interventi tesi all'incremento del patrimonio boschivo, al recupero di
attrezzature ed impianti, e di opere infrastrutturali purché previste da piani
o programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e con il paesaggio;
c)
interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti
negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura,
utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
d)
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero
dell'edilizia esistente;
e)
nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del
paesaggio.
Le
prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76 e
successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto della costa
così come delimitata nella tav. 19.
TITOLO
III
ELEMENTI
COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO
Capo
I
Componenti
della struttura geologica e geomorfologica
Art.
14
Definizione
I
caratteri dell'edificio vulcanico di Pantelleria costituiscono i fattori
principali che concorrono alla formazione del paesaggio dell'isola.
Il
P.T.P. promuove la tutela del sistema fisico-ambientale e di tutti gli elementi
geologici e geomorfologici che hanno un rilevante valore scientifico o che
concorrono alla formazione di ambienti naturali peculiari, nonché delle zone
soggette a pericolosità geologica.
La
tutela dei sistemi, dei singoli elementi emergenti e degli ambienti peculiari
deve avvenire mediante la difesa delle risorse naturali, la conservazione del
suolo e dell'insieme dei fattori naturalistici che danno forma al paesaggio.
Gli
elementi del paesaggio geologico sono beni culturali geologici configuranti la
morfologia e connotanti la tipologia, sono riconosciuti e rappresentati nelle
tav. 1, 2, 3.
Art.
15
Sistema
costiero
Il
sistema costiero è caratterizzato in generale da costa alta e rocciosa
interrotta da brevi tratti di costa bassa nella zona nord-ovest e nord-est
dell'isola, da falesia nella zona meridionale e da costa alta e frastagliata
formata da colate di lava soda-trachitica nella zona ovest.
Data
la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene
di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di
cui garantire la fruizione pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.
Sono
vietati:
-
le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione
urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come delimitata nella
tavola 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come delimitata dall'art.
15, lett. a), della legge regionale n. 78/76;
-
discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere
di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate.
Negli
impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge
regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione
ai problemi della dispersione del calore e dello scarico a mare della salamoia
prodotta che, superando i livelli ottimali di concentrazione dei sali delle
acque marine, crea gravi danni alla flora e alla fauna marina.
I
progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, strade, parcheggi, discese a
mare) previste dagli strumenti di pianificazione devono essere corredati da
studi comprovanti che la realizzazione delle opere non altera negativamente il
paesaggio e l'ambiente.
Art.
16
Centri
vulcanici
La
struttura geologica dell'isola è costituita da una associazione eccezionale
bimodale di prodotti basaltici e trachitico-riolitici. Essa è caratterizzata
dall'orlo della caldera (grande depressione di forma elissoidale che occupa la
parte centrale) visibile in molte zone (Costa Monastero, Costa Zighidì,
Contrada Zinedi, Cala Cinque Denti, Piano della Ghirlanda); da i segni della
prima caldera (visibili a Serra Ghirlanda, Salto La Vecchia e Scauri); da
numerosi centri vulcanici; centri con orlo craterico (Monte S. Elmo, Cuddia del
Catt, Monte Gibele, Cuddie Bruciate, Cuddia della Ferla, Monte Gelkhamar,
Centri sul bordo della Caldera, Cuddia del Gadir, Cuddia Maccotta, Centri sui
lati di Montagna Grande), duomi (Fossa del Russo, Monti Gibilè), coni
piroclastici (Cuddia Mida, Cuddia Randazzo), scudi, coni di scorie basaltiche,
da lave a blocchi. Tali beni sono individuati e rappresentati nelle tavole 3 e
19.
I
centri vulcanici costituiscono risorsa unica e non rinnovabile e beni di
rilevante interesse scientifico-culturale e pertanto vanno tutelati ai sensi
dell'art. 1, lettera l), della legge n. 431/85.
Art.
17
Versanti
Nell'insieme
la morfologia dell'isola è caratterizzata da rigide scarpate e da pendii
fortemente o moderatamente scoscesi (elaborati A1, A3, A4). Pertanto sui
versanti va attuata una difesa efficace del suolo che prevenga e riduca il
rischio e i dissesti idrogeologici mettendo in atto misure di cautela e
limitazioni d'uso graduate in funzione della pericolosità delle diverse aree.
Gli
interventi debbono essere rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a
garantire il permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio.
Sono
consentiti:
-
interventi di ricostituzione del bosco e della macchia mediterranea;
-
attività agrosilvopastorale;
-
manutenzione, ripristino e nuova costruzione dei muretti a secco;
-
manutenzione e ripristino dei sentieri e della viabilità agricola;
-
manutenzione e ripristino dei terrazzamenti;
-
interventi di recupero ambientale delle cave esistenti, in atto dismesse;
-
nuove edificazioni ed interventi di urbanizzazione come definito negli ambiti
territoriali.
Nell'esecuzione
di tali interventi al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la
stabilità dei versanti è necessario che le superfici di terreno denudato siano
tutte rinverdite dovunque è possibile mediante piantagioni di alberi e/o
arbusti.
Le
opere di difesa del suolo devono essere eseguite utilizzando tecniche di
ingegneria naturalistica.
Non
è consentito:
-
eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo)
per la creazione di piazzali, terrazzi, colture specializzate in pendio,
autorimesse, interrati e scantinati e simili, senza adeguati e controllati
provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto
superficiale del suolo intendendo come tali le opere di sostegno, di
rinsaldamento, di rimboschimento dei pendii, nonché quelle di canalizzazione e
di drenaggio delle acque superficiali;
- i
riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale il profilo
del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
-
prelevare terra, sabbia o altri materiali. L'attività estrattiva è subordinata
alla procedura prevista all'art. 52;
-
modificare il regime idrologico di valloni e torrenti alterando la direzione o
costituendo impedimento al deflusso delle acque;
-
impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che
assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane;
-
demolire muretti o edifici o strutture che esplicano, direttamente o
indirettamente, funzioni di sostegno senza la loro sostituzione con opere
migliorative della stabilità del versante.
Sui
versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni,
disboscamenti e ogni altro intervento suscettibile di alterare gli equilibri
statici e idrodinamici.
Art.
18
Piane
Le
piane costituiscono risorse rare rispetto alla morfologia fortemente
accidentata dell'isola (tav. 19) e pertanto sono beni da tutelare, da riservare
all'attività agricola. Va posta particolare attenzione al mantenimento e alla
conservazione del suolo.
Sono
vietati:
-
movimenti consistenti di terra (sbancamenti e riporti);
-
l'apertura di cave.
Art.
19
Lago
Il
lago di Venere impostato sul bordo della caldera, alimentato per la maggior
parte da sorgenti termali ricche di anidride carbonica e di sali di soda e
potassi, costituisce un ambiente naturale particolare, di notevole interesse
scientifico e paesaggistico (tav. 1, 2, 3).
Il
lago per la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica
costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da
salvaguardare, pertanto è sottoposto a regime di tutela orientata.
Art.
20
Manifestazione
di quiescenza vulcanica
Le
sorgenti termali, le fumarole, le mofete, il bagno-asciutto, testimoniano che
l'attività vulcanica si trova in una fase attiva esalativa idrotermale (tav.
2). Le fumarole determinano la formazione di un microambiente particolare nel
quale vivono biotopi rari. Queste manifestazioni costituiscono bene culturale
di rilevante interesse scientifico e vanno sottoposte a regime di tutela
orientata, è possibile la fruizione libera nell'ambiente naturale. E' opportuno
agevolare la fruizione con piccoli interventi di manutenzione dello stato dei
luoghi mirati alla conservazione del bene.
Art.
21
Emergenze
geologiche e geomorfologiche
Per
emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili le
stratificazioni tipiche, gli elementi strutturali che hanno un valore culturale
e scientifico.
Per
emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti, coni
craterici, coni di scorie, scudi, duomi, orli di caldera, orli di scarpata,
fronte di colate laviche, lave a blocchi, grotte, faglie, cime, selle, rocce,
costoni rocciosi, crinali principali, fossi di ruscellamento, coste, falesie e
tutte le forme geomorfologiche che hanno interesse culturale e scientifico
(tav. 3).
Esse
costituiscono beni di rilevante interesse scientifico-culturale e vanno
tutelate nella loro integrità, pertanto sono sottoposte a regime di tutela
orientata.
Nei
progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono
essere salvaguardate: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e
simili.
E'
vietato asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali salvo
che per la ricerca scientifica.
Art.
22
Zone
caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità
Nelle
zone instabili, soggette a frana e a crolli, riconosciute e rappresentate nella
tav. 3, non sono consentiti la nuova edificazione né interventi di
urbanizzazione, nonché qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa
direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di
instabilità.
Sono
consentiti:
-
interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque volti al
consolidamento delle aree in dissesto;
-
pratiche colturali purché coerenti con l'assetto idrogeologico delle aree
interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica
superficiale.
In
queste aree gli interventi edilizi ed infrastrutturali, i movimenti di terra o
la modificazione dello stato dei suoli devono, in sede di pianificazione locale
o settoriale e/o nei progetti esecutivi di opere pubbliche, essere confortati
da indagini adeguate di carattere geologico e geotecnico atte ad individuare
anche le cautele e i provvedimenti necessari per scongiurare i rischi.
In
sede di pianificazione locale, le previsioni urbanistiche devono essere
supportate da adeguate indagini geologiche, che consentano di definire una cartografia
di sintesi utile a riconoscere sul terreno le situazioni di pericolosità
idrogeologica.
Capo
II
Componenti
biologico-ambientali
Art.
23
Definizione
Le
componenti biologico-ambientali costituiscono caratteristiche fondamentali in
buona parte peculiari del sistema insulare di Pantelleria.
La
pianificazione paesistica promuove la tutela attiva e passiva di tali
componenti che hanno un valore paesistico, ecologico, scientifico, estetico e
storico come testimonianze dell'evoluzione naturale dell'ambiente nonché di un
millenario equilibrato rapporto fra uomo e natura.
Le
forme di aggregazione naturale delle componenti biologiche, le loro espressioni
emergenti, singole ed associate in habitat e peculiari e limitati, nonché il
livello di antropizzazione dei sistemi espressi dalle stesse componenti sono
riconosciute e rappresentate nelle tav. 4, 5, le quali costituiscono parte
integrante del piano.
Art.
24
Formazioni
rupicole
Consistono
di aspetti di vegetazione aventi carattere di seminaturalità confinati in
frammenti di territorio poco accessibili, in molti casi banalizzati dalla
presenza di una o più specie esotiche (tav. 4).
Tali
formazioni vengono sottoposte a regime di tutela integrale e pertanto occorre
adottare quelle misure protettive, unitamente a programmi di riqualificazione,
volte al mantenimento e alla rinaturalizzazione delle cenosi insediate,
attraverso l'eliminazione degli elementi estranei.
Art.
25
Formazioni
delle falesie costiere
Trattasi
di sistemi biologici aventi elevato carattere di naturalità, confinati in
porzioni limitate e pressocché inaccessibili di territorio (tav. 4).
Tali
sistemi vengono sottoposti a regime di tutela integrale.
Occorre
adottare efficaci misure protettive volte a:
-
evitare il danneggiamento di tutte le specie vegetali e animali, l'introduzione
di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché
l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema se non per motivate
esigenze scientifiche;
-
predisporre misure di prevenzione antincendio, individuando una fascia di
rispetto larga non meno di quaranta metri a monte dell'orlo superiore della
falesia o dal margine esterno della eventuale vegetazione legnosa di tipo
naturale in atto esistente e con esso confinante, destinando la parte più
esterna - non superiore al 50% della larghezza - di tale fascia al pascolo e/o
ad attività agricole che comportino lavorazioni del suolo e/o l'asportazione
periodica o il controllo della vegetazione allo stato erbaceo.
Art.
26
Vegetazione
alofitica delle scogliere
Sistemi
biologici insediati sulla scogliera e talora anche sulla parte bassa delle rupi
marittime, caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la
prevalente presenza di specie prettamente alofile accompagnate da altre
accidentali che non modificano le caratteristiche di naturalità del sistema che
tuttavia si classifica come subnaturale (tav. 4).
Queste
comunità sono fisionimizzate dai più tipici rappresentanti della flora alofila
rupicola e vengono attribuite sintassonomicamente alla classe
(Crithmo-Limonietea. In esse trova il suo habitat ottimale, fra l'altro
l'interessante endemita Limonium cosyrense.
Tale
vegetazione viene sottoposta a regime di tutela orientata e pertanto occorre
adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza
dell'equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro
mantenimento e della loro evoluzione biologica.
Sono
compatibili la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione
culturale-ricreativa della costa che rispettino la qualità e strutturazione
della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati.
Art.
27
Formazioni
boschive e macchia
Sistemi
subnaturali e semi-naturali riconducibili a formazioni di "bosco e di
macchia mediterranea" che conferiscono il più evidente carattere di
naturalità a tutta l'isola. Essi sono caratterizzati dalla presenza di una
vegetazione arborea ed arbustiva più o meno continua ed espressa da conifere e
latifoglie indigene e sempreverdi, con presenza di elementi di interesse
bio-geografico che ne determinano la peculiarità; limitate oggi alle aree
intorno ai principali rilievi o lungo alcuni settori della costa, in
particolare quella meridionale (tav. 4).
Il
bosco e la macchia vengono sottoposti a regime di conservazione orientata e
pertanto occorre adottare efficaci misure protettive atte a mantenere
inalterata la composizione floristica e la struttura della vegetazione.
Sono
consentiti:
-
interventi tesi sia alla riqualificazione del bosco e della macchia, sia al
riequilibrio delle componenti più caratteristiche, sia interventi tesi alla
riconversione integrale a bosco di parti di macchia secondaria, finalizzando il
tutto ad una futura tutela integrale degli aspetti più espressivi;
-
interventi mirati alla salvaguardia dagli incendi purché limitati solo a quelli
di tipo strutturale strettamente necessari;
-
l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente per i mezzi
necessari alle attività silvopastorali e per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza, di spegnimento degli incendi ed in genere di protezione civile;
-
le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica;
-
la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione dell'impatto percettivo della
viabilità esistente.
Sono
da ritenersi incompatibili:
-
le alterazioni degli habitat;
-
gli interventi di tipo forestale con introduzione di entità biologiche
estranee;
-
l'apertura di cave, nonché di nuove strade e piste e la modificazione di quelle
esistenti;
-
l'installazione di nuovi tralicci, antenne e strutture similari;
-
le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
Art.
28
Formazione
di macchia bassa e garighe
Aspetti
di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o macchia foresta o
ancora destinati ad usi agricoli ed oggi abbandonati o utilizzati più o meno in
modo continuo come pascoli (tav. 4).
Tali
formazioni vengono sottoposte a regime di tutela orientata, riqualificazione e
ripristino.
Sono
ammessi:
-
interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della
macchia-foresta climacica, attraverso l'incremento della presenza di specie
vegetali caratteristiche delle alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis;
-
la manutenzione e la riqualificazione con attenuazione dell'impatto percettivo
della viabilità esistente.
Sono
incompatibili:
-
qualsiasi alterazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio;
-
le opere che alterano la morfologia dei terreni;
-
l'apertura di cave e di nuove strade o la modifica delle caratteristiche
tipologiche, dimensionali e dei tracciati della viabilità esistente;
-
le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
-
le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e qualsiasi
altra trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art.
29
Formazioni
steppiche
Copertura
vegetale riconducibile alla categoria della vegetazione dei coltivi
abbandonati. Aree in cui l'abbandono colturale ha favorito la formazione di
aspetti erbacei particolari e in cui, accanto a numerose specie caratteristiche
delle comunità riferite alla classe Thero-Brachypodietea, si ritrovano sparsi
elementi tipici della macchia (Oleo-Ceratonion, Quercetea ilicis) (tav. 4).
Questi aspetti tendono a colonizzare i terrazzamenti, un tempo adibiti a
colture erbacee e legnose dei versanti collinari e costieri.
Tale
vegetazione viene sottoposta a regime di recupero e modificazione finalizzato
al riuso agricolo e zootecnico, a destinazioni di macchia e di bosco
mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di
agricoltura economicamente compatibile.
Sono
ammessi:
-
interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti colturali con riferimento
alle tipologie agricole locali;
-
interventi di recupero e restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione
della macchia-foresta e del bosco di tipo climacico, attraverso l'incremento
della presenza di specie vegetali caratteristiche delle alleanze
Oleo-Ceratonion e o Quercion ilicis;
-
interventi di manutenzione e ricostituzione dei muretti e dei terrazzi, della
viabilità esistente e del patrimonio edilizio esistente.
Art.
30
Formazioni
pioniere su pietraie e macereti
Consistono
in sistemi poco estesi, dispersi e allocati prevalentemente alla base dei
maggiori rilievi, svolgono un ruolo di rifugio per la fauna locale (tav. 4).
Date le instabili condizioni fisiche dell'ambiente sono da assoggettare a
tutela orientata con possibilità, nelle situazioni stabilizzate, di movimento
ed asportazione del materiale litico.
Art.
31
Formazioni
pioniere dei fronti di cava e discariche
Le
formazioni biologiche legate all'ambiente di cava sono piuttosto banali. Per la
loro natura costituiscono detrattori dell'ambiente e del paesaggio (tav. 4). Le
aree di pertinenza vanno sottoposte a regime di recupero ambientale da
realizzare con metodi e tecniche dell'ingegneria naturalistica.
Nei
casi di instabilità del fronte di cava sono, comunque, ammessi interventi di
consolidamento.
Art.
32
Formazioni
igro-idrotile del lago
Trattasi
di un biotopo in cui è rappresentata tutta la serie legata all'ambiente delle
acque interne, avente una propria peculiarità in considerazione delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua e alla qualità e struttura dei
popolamenti vegetali insediati. Vi trova infatti l'habitat esclusivo il
Limonium secundirameum (tav. 5) che nell'insieme determina biocenosi endemiche.
In
funzione della particolare ecologia, il biotopo va preservato da qualsiasi
forma di manomissione e alterazione. Anche il calpestamento della cintura più
esterna e delle sponde del lago determina condizioni di disagio per la
vegetazione igrofila e modificazione dei comuni processi dinamici.
Vanno
pertanto vietati la balneazione, l'asportazione di materiali terrosi e le
concentrazioni di persone.
Per
queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con
possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.
La
formazione culturale e ricreativa deve essere indirizzata lungo percorsi
esterni, definiti e controllati.
E'
vietata qualsiasi forma di immissione di materiali esterni, organici e
inorganici, l'abbandono di rifiuti.
Art.
33
Formazioni
crittogamiche delle fumarole
Si
tratta di biotopi particolari e rari in tutto il Mediterraneo, che
rappresentano significative testimonianze di attivi processi geodinamici (tav.
5). Biologicamente hanno un grande interesse in quanto costituiscono sede
specializzata di varie forme di vita oltre che di comunità crittogamiche
esclusive dell'isola.
Per
queste caratteristiche sono sottoposte ad un regime di tutela orientata con
possibilità di fruizione culturale e scientifica e didattica.
E'
vietato qualsiasi tipo di alterazione e modificazione dello stato dei luoghi e
dell'area circostante per un raggio di cento metri.
Art.
34
Colture
agricole
Le
colture agricole costituiscono risorse primarie di preminente interesse
economico, paesaggistico e ambientale da conservare, mantenere e riqualificare.
L'agricoltura
di Pantelleria è definita dalla presenza di fattori fisici, biologici,
socio-economici e culturali fortemente limitanti.
Il
sistema tecnico culturale oggi diffuso appare appropriato alla disponibilità e
qualità delle risorse ed ha poche concrete alternative.
Il
P.T.P. prevede:
-
il mantenimento e la riqualificazione delle attività agrosilvopastorali al fine
di conservare le risorse primarie e i suoli agrari, migliorare la qualità di
prodotti tipici, conservare e valorizzare il paesaggio agrario;
-
il miglioramento dell'efficienza colturale nella valorizzazione qualitativa e
nella tipicizzazione delle produzioni, nella definizione di strategie di
marketing, nella promozione di politiche di sviluppo integrato in cui
l'agricoltura acquisti un ruolo multifunzionale non legato solo alla fruizione
produttiva ma anche a quello di valorizzazione paesaggistica e di tutela ambientale;
-
il mantenimento degli ordinamenti colturali vigenti.
Gli
oliveti vanno tutelati e conservati per il valore paesaggistico e culturale e,
pertanto, non possono essere sostituiti da altre colture.
Il
vigneto e il cappereto vanno tutelati nel loro insieme in quanto possono essere
sostituiti vicendevolmente prendendo l'uno il posto dell'altro.
La
definizione delle scelte varietali, delle tecniche colturali, delle densità di
impianto e delle forme di allevamento devono rendere compatibili le innovazioni
della produzione con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione
vitivinicola e cappericola locale.
E'
consentita l'introduzione di altre specie mediterranee, mentre per
l'introduzione di specie esotiche va richiesta specifica autorizzazione alla
competente Soprintendenza.
Le
colture parcellizzate fanno riferimento alle aree agricole periurbane
fortemente frazionate.
Queste
colture pur avendo interesse limitato dal punto di vista produttivo acquistano
un ruolo importante nella conservazione del suolo e della qualità dell'ambiente
e nell'economia locale. Pertanto vanno sottoposte a regime di modificazione.
Sono
consentiti nelle aree agricole in stato di abbandono interventi di ripristino o
di recupero ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia-foresta
e del bosco di tipo climacico come previsto agli artt. 27 e 28.
Gli
impianti di nuove serre avverranno nel rispetto della normativa e delle valenze
paesaggistiche dell'agro di Pantelleria (*).
Si
consiglia un uso limitato di antiparassitari e diserbanti per la diffusa
presenza di cisterne e per l'eventuale deriva dei principi attivi sui tetti dei
dammusi che raccolgono l'acqua piovana.
Va
promosso il controllo dei processi di trasformazione, di abbandono e riuso
delle aree e delle strutture agricole.
Vanno
perseguiti metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di
protezione dell'ambiente anche alla luce del programma regionale pluriennale
approvato dalla Giunta regionale nel novembre 1994 (circolare n. 171/D.R. del 5
dicembre 1994 dell'Assessorato agricoltura e foreste) in attuazione della
direttiva CEE n. 2078 del 30 giugno 1992.
Art.
35
Vegetazione
ornamentale
La
vegetazione ornamentale è espressa da elementi arborei, arbustivi ed erbacei
organizzati a costituire orditure, trame e giardini informali in prevalenza a
carattere privato e complementari alla residenza sparsa.
E'
da promuovere un riferimento a tipologie espressive dei sistemi insulari
mediterranei da perseguire attraverso l'uso di:
-
siepi e barriere protettive costituite da Limonastrum monopetalum pianta
aloresistente e di facile foggiatura, Rosmarino, Lentisco Artemisia
arborescente;
-
elementi arborei come olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda,
lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso
bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina, e varie drupacee (mandorlo,
albicocco, ulivo, susino, amarena);
-
elementi arbustivi e succulenti come oleandro, palma nana, ibiscus, melograno,
datura, agavi, bignonia, ficodindia;
-
arbusti lianosi e sarmentosi quali glicine, bouganvillea, gelsomino, vaniglia
caprifoglio, nonché altre, espressive del giardino rurale
mediterraneo-insulare.
Gli
spazi ornamentali debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere
agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo
con la superficie agricola produttiva e devono limitarsi all'intorno
dell'edificio.
Art.
36
Verde
urbano
Il
verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di strade, piazze e
giardini urbani, non riveste particolare carattere di rarità o rilevanza
naturalistica ma ha valore ecologico come mitigatore ambientale e ha scopo
ornamentale ed educativo oltre a costituire valenza cromatica.
Sono
ammessi interventi volti alla conservazione ed al potenziamento dell'attuale
sistema di verde nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche. In
particolare per le alberature si raccomanda l'utilizzazione di Ficus
microcarpa, Hibiscus syriacus, Cercis siliquastrum, Melia azedarach. Erytrina viarum,
Nerium oleander, Carrubo, Citrus bigaradia, Phoenix dactylifera, Lagunaria
petersonii, Largestroemia indica Casmarina torulosa e Casmarina striata nonché
il locale Pinus pinaster.
Capo
III
Componenti
del patrimonio storico-culturale
Art.
37
Definizione
L'intero
territorio di Pantelleria è bene storico-culturale, essendo stato costruito
dall'opera dell'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti vegetazionali,
insediative e infrastrutturali.
Tali
elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel loro insieme, un bene
in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica e determinano
l'identità dell'isola.
Nell'ambito
del Piano territoriale paesistico si intendono beni storico-culturali quelli
che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti
peculiari e definiti della storia e della cultura.
La
tutela paesistico-ambientale dei beni storico-culturali è diretta a
salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale
relativo ai beni stessi.
Il
valore intrinseco delle zone e dei beni storico-archeologici, del centro
antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei percorsi storici è
garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi
tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano
alterarlo e degradarlo e promuovendone l'adeguata riqualificazione.
I
beni storico-culturali sono individuati nelle carte di Piano e nelle schede
allegate.
Art.
38
Siti
archeologici
Il
P.T.P. tutela i beni archeologici e il loro contesto. Il piano, tramite la
conservazione e la valorizzazione delle potenzialità
scientifico-didattico-turistiche, vuole assicurare la fruizione e la piena
disponibilità pubblica di tali beni.
La
tutela dei beni suddetti è mirata anche a salvaguardare sia le potenzialità
della futura ricerca storico-archeologica che la memoria storica; ciò al fine
di permettere una piena e fruttuosa lettura degli stessi beni da parte del
pubblico e della comunità scientifica internazionale.
Al
fine di una corretta lettura dei beni e di un loro adeguato inserimento nel
contesto attuale, si sono individuati, laddove il sito archeologico è già
pienamente conosciuto, delle aree di rispetto atte a salvaguardare il sito nel
suo ambiente circostante.
Nel
delineare queste aree di rispetto si è cercato di guardare in prospettiva al
fine di evitare in futuro problemi di tutela o, per converso, innaturali ed
intempestivi blocchi delle attività della comunità locale. Questo concetto è
stato esteso anche a quelle zone dove la presenza archeologica è soltanto
indiziata attraverso raccolte di superficie di materiali di interesse
archeologico e grazie a notizie bibliografiche e d'archivio. Per evitare
sgradevoli sorprese nel futuro è bene che chiunque abbia certezza del fatto che
alcuni territori isolani possono avere potenzialità archeologiche.
I
beni e i siti archeologici sono indicati nella tavola n. 12 e nelle relative
schede (S4).
I
beni e le aree d'interesse archeologico comprendono:
a)
Siti archeologici (verde)
Si
tratta della definizione dei siti d'interesse archeologico conosciuti.
Il
piano individua in particolare due siti di grande interesse archeologico,
rispettivamente nell'area di Cimillia-Mursia (che ingloba i resti del villaggio
fortificato e l'intera area del sepolcreto sesiota) e nell'area dell'Acropoli
di Santa Teresa e San Marco.
La
perimetrazione dei due siti archeologici è stata definita in base alla presenza
di importanti e diverse emergenze archeologiche che si integrano a vicenda sia
sincronicamente che diacronicamente.
La
lettura di ogni singola emergenza è da attuare nella più generale contestualità
dei luoghi, che, malgrado le profonde modificazioni avvenute, la costituzione
della zona archeologica potrà sanare.
La
zona archeologica dei Sesi si impone per la unicità nel suo genere al livello
mondiale. E' noto, infatti, che il singolare monumento funerario megalitico
costituisce un unicum nel panorama megalitico mediterraneo ed europeo. Inoltre
la formidabile contestualità con il villaggio coevo fortificato pone l'area fra
le più ricche, ben conservate e di facile lettura in tutto il panorama della
preistoria europeo-mediterranea.
La
zona archeologica di Santa Teresa-San Marco è da istituire per l'importanza del
relativo insediamento archeologico. Si tratta, infatti, dei ruderi
dell'Acropoli del centro più importante dell'Isola che, come sappiamo, ebbe un
ruolo fondamentale nei collegamenti tra la Sicilia e l'Africa e nei rapporti
tra Punici e Romani. Inoltre resistono ancora consistenti porzioni di mura
urbiche che, vanno opportunamente valorizzate.
Ferme
restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione
archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n.
1089/39, nei restanti siti archeologici, nelle more della notifica del loro
importante interesse, ai sensi e per gli effetti della medesima legge n.
1089/39, ogni modificazione dei terreni o costruzione è comunque sottoposta al
preventivo assenso della competente Soprintendenza, che intende privilegiare la
bonifica del sito di Mursia e in particolare dell'area di cava di Cala
dell'Alca: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di colture potranno essere
precedute, su disposizione della Soprintendenza, dalla effettuazione di saggi
ed indagini archeologiche (*).
b)
Aree di rispetto ai siti archeologici (blu)
Data
la morfologia dei luoghi, al fine di rendere i siti archeologici pienamente
tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono delineate delle
aree di rispetto ai siti. Ciò non preclude che nei suddetti terreni possano
venire apportate delle modifiche compatibili con il decoro e l'integrità dei
luoghi, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi.
Anche
le aree di rispetto verranno individuate e notificate con le modalità
prescritte dalla legge n. 1089/39. Nelle more, ogni intervento, ivi compresi la
posa in opera di recinzioni, le costruzioni, le manutenzioni e i lavori
agricoli che possono incidere sull'assetto del suolo (movimenti di terra, cambi
colturali, scavi, canalizzazioni, drenaggi, arature, etc.), saranno valutati
dalla competente Soprintendenza che, in sede di rilascio del nulla osta, potrà
prescrivere la effettuazione di preventivi indagini e saggi, e avrà cura di
impedire opere e attività che possano pregiudicare la valenza scientifica del
sito (*).
c)
Aree d'interesse archeologico (giallo)
Si
tratta di aree dove è soltanto indiziata la presenza di emergenze archeologiche
o attraverso vecchi rinvenimenti in cui rimane menzione nella bibliografia, o
perché interessata da areali di dispersione superficiale di materiale
archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie) è probabile che
l'asportazione del suolo, a profondità variabile, possa mettere in luce o
strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione
stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi: in entrambi i casi la loro
perdita sarebbe grave per la conoscenza storico-archeologica e per il patrimonio
culturale.
Pertanto
si impone che ogni alterazione del suolo nelle aree di cui sopra venga
preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza
dei beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica.
La
competente Soprintendenza, in sede di rilascio del nulla osta, potrà
subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare
un'alterazione del suolo al preventivo esperimento di saggi ed indagini
archeologiche (*).
I
muretti delle piane di Ghirlanda e Monastero, oltre ad una chiara presenza di
testimonianze insediamentali di epoca soprattutto romano/tardo-antica,
presentano una singolare conformazione regolare della tessitura muraria di
confine tra i vari campi coltivati. E' possibile che tale ripartizione
fondiaria (peraltro assente nelle altre parti dell'Isola) risalga
all'occupazione coloniale originale da datarsi al periodo in questione. Nelle
more della definizione delle indagini archeologiche, ogni intervento
sull'orditura muraria rurale in queste piane dovrà essere specificatamente
autorizzato dalla competente Soprintendenza, che potrà far precedere tali
lavori da preventivi saggi e verifiche archeologiche (*).
d)
Aree d'interesse archeologico subacqueo (perimetro azzurro)
Si
tratta di aree marine i cui fondali hanno restituito nel passato notevoli
testimonianze archeologiche subacquee il che testimonia l'esistenza di relitti
o aree di ancoraggio antico. In entrambi i casi la presenza di ulteriore
materiale archeologico è fortemente indiziata.
Ogni
eventuale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sulla tutela
dei beni archeologici sommersi. In tal senso la competente Soprintendenza
interverrà con saggi e ricerche scientifiche che dovranno precedere
l'effettuazione di qualsiasi opera di sistemazione a mare che comporti
alterazione dei luoghi e dei fondali (*).
Art.
39
Elementi
del paesaggio agrario
a)
Giardini
I
giardini panteschi con le loro forme circolari o quadrangolari sono beni
architettonici e agronomici unici, componenti essenziali del paesaggio agrario
di Pantelleria e pertanto sono sottoposti al regime della tutela orientata.
Vanno restaurati e conservati sia nella parte edificata che negli elementi
vegetali. A tal fine il piano ha fatto un primo censimento.
Per
la conservazione e la tutela del germoplasma frutticolo, esclusivo dell'Isola,
che si conserva all'interno dei giardini e di altri ecotipi appartenenti a
specie erbacee, orticole e frutticole coltivate in pieno campo è auspicabile la
creazione di campi di raccolta, conservazione e tutela delle suddette varietà
soggette a rapida e irreparabile sparizione.
E'
consentito realizzare nuovi giardini, nel rispetto di materiali e tecniche
costruttive ed agronomiche tradizionali.
E'
vietato l'uso improprio della struttura costruita del giardino.
b)
Stenditoi ed aire
Questi
due elementi, molto frequenti sul territorio, sono importanti testimonianze del
mondo contadino. Gli stenditoi e le aire più significative sono state
individuate nella tav. 13. Tali beni sono soggetti a regime di tutela e vanno
conservati.
c)
Terrazzamenti
La
valenza paesistica dei terrazzamenti è grandissima. Il sistema delle terrazze
va assolutamente mantenuto nella specifica tipologia.
A
tal fine è necessario:
-
ricucire l'orditura delle terrazze ove un intervento ne abbia demolita una
parte;
-
restaurare sistematicamente i muretti che presentano cedimenti e crolli
utilizzando a tal fine i finanziamenti disponibili da parte delle
amministrazioni competenti (condotte agrarie);
-
liberare i muri dai rovi attraverso diserbo sistematico;
-
le opere esterne di pertinenza degli edifici e di sistemazione anche
urbanistica debbono riprendere e ricomporre la tessitura dei terrazzamenti.
Art.
40
Elementi
puntuali di valore storico-culturale e paesistico
Gli
edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore
architettonico, ambientale storico-culturale e testimoniale, individuati nella
tavola 13 e nelle schede (S5), sono oggetto di tutela.
Tali
edifici possono essere riutilizzati senza modificarne e alterarne la struttura
originaria.
Gli
interventi sugli edifici e i manufatti in oggetto devono essere esclusivamente
volti al recupero, mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria e il
restauro conservativo. Sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi
di cui all'art. 20, lett. a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
Art.
41
Centro
urbano
Il
centro urbano di Pantelleria sviluppatosi intorno al Castello, distrutto nel
1943 e ricostruito nel dopoguerra, occupa l'anfiteatro naturale che domina
l'insenatura tra Punta della Croce e Punta S. Leonardo.
Al
limitato interesse per le strutture edilizie recenti si contrappone
l'importanza storico-archeologica del sito e l'elevato interesse paesistico per
il rapporto fra gli elementi naturali e la città.
La
pianificazione urbanistica deve promuovere e garantire:
-
la salvaguardia dell'impianto ancora leggibile del vecchio centro urbano. A tal
fine si raccomanda la predisposizione di piani di recupero ex legge n. 457/78;
-
l'integrazione tra vecchie costruzioni e tessuto edilizio nuovo;
-
la progettazione e valorizzazione delle aree libere residue che costituiscono
importanti vuoti urbani di grande potenzialità per la riqualificazione
urbanistica del centro urbano di Pantelleria;
-
la qualificazione del fronte a mare e degli spazi antistanti il porto; il
recupero e la fruizione sociale degli edifici storico-monumentali.
Art.
42
Centri
rurali
Comprende
i centri collinari di Khamma-Tracino, Scauri, Rizzo-Rekhale, Sibà posti a
diverse quote, presentano caratteri spaziali e architettonici omogenei e ben
definiti e tipologia insediativa di ripiano o di crinale.
Il
P.T.P. prevede:
-
la tutela dell'impianto urbano, delle aree centrali più antiche e del reticolo
viario;
-
il mantenimento dei caratteri del tessuto urbano ed edilizio (rapporto
edificio/area libera di pertinenza, rapporto strada/edificio, rapporto
morfologia del sito/edificio);
-
il mantenimento della discontinuità dell'edificato e della forma urbana a
nebulosa e/o sfrangiata nella campagna senza margini netti che separano
l'urbano e l'agricolo;
-
la salvaguardia delle aree agricole che delimitano il tessuto urbano, aree da
utilizzare per scopo edificatorio solo per comprovate necessità;
-
la qualificazione delle zone dismesse o abbandonate con interventi edilizi o a
verde ad alto fusto per creare zone ombrose.
Tali
indirizzi vanno definiti e normati con strumenti urbanistici attuativi.
Sono
consentiti:
a)
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto
dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78;
b)
nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti;
c)
sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che siano particolarmente
rispettose del tessuto e dell'ambiente.
All'interno
del tessuto urbano attuale, gli interventi edilizi debbono mantenere:
-
la tipologia edilizia tradizionale;
- i
rapporti visuali e formali rispettando le altezze, i profili, le coperture
degli edifici circostanti.
Nelle
aree di espansione, le nuove costruzioni debbono mantenere la tipologia
edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali e possono essere completate con
tutte le pertinenze proprie dell'abitare nei centri rurali (magazzino,
passiaturi, garage, "giardino", spazi di soggiorno all'aperto).
Le
nuove costruzioni destinate ad attività sia private che pubbliche dovranno
uniformarsi nelle altezze, nei profili, nei colori, nei materiali, nelle
decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell'edilizia tradizionale
del luogo.
L'altezza
massima delle nuove costruzioni e degli ampliamenti di edifici esistenti non
può superare l'altezza media degli edifici circostanti e comunque non può
superare le due elevazioni fuori terra. Non è consentita la seconda elevazione
su dammusi esistenti.
Le
coperture degli edifici debbono essere a volta.
I
prospetti degli edifici possono essere intonacati e colorati nei colori
pastello tradizionali.
I
movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da
mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito.
Non
sono consentiti:
-
demolizioni di edifici tipici esistenti;
-
taglio di alberi ad alto fusto;
-
riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali
non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in
alluminio o in resina);
-
eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aire,
stenditoi;
-
recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con
reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco;
-
coperture in tegole per verande o edifici.
Art.
43
Nuclei
Aggregati
di case più o meno contigue, filiformi o radiali, organizzati attorno ad uno
spazio comune - la strada, l'incrocio - caratterizzati da usi prevalentemente
residenziali e dall'assenza o dalla presenza sporadica di servizi.
I
nuclei sono costieri o collinari ed hanno tipologia insediativa di ripiano, di
crinale o controcrinale. Il piano individua i nuclei di Mursia, S. Marco,
Campobello, Kaddiuggia, Bugeber di Sopra, Bugeber di Mezzo, Bugeber di Sotto,
S. Chiara di Bugeber, Kamma fuori, Runcuni di Pigna, Gadir, Mueggen, Grazia
Sotto, Madonna delle Grazie, Venedisé, S. Michele, Buccuram, S. Vito, Cufira,
Penna, Porto di Scauri, Scauri Basso, Sotto S. Gaetano, Zichidì, S. Teresa,
Monastero di Sopra, Preda, Cuddia di Scauri, Pavia, Bonomo Alto, Bivio
Monastero, Pucci, Il Ponte, S. Gabriele, Maccotta.
Gli
interventi sono finalizzati al mantenimento del tessuto edilizio originario,
della tipologia edilizia e dei caratteri costruttivi tradizionali comprese le
pertinenze proprie della casa rurale (magazzino, passiaturi, garage,
"giardino", spazi di soggiorno all'aperto).
Sono
consentiti:
a)
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come previsto
dall'art. 20, lett. a), b), c), d), della legge regionale n. 71/78;
b)
nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti.
Le
nuove costruzioni dovranno uniformarsi nei colori, nei materiali, nelle
decorazioni, alle forme, ai colori e alle finiture dell'edilizia tradizionale
del luogo.
L'altezza
massima consentita è una elevazione fuori terra, computata dal profilo del
terreno esistente.
I
movimenti di terra e gli sbancamenti vanno limitati all'essenziale in modo da
mantenere il rapporto tra edificio e morfologia del sito;
c)
sistemazioni urbanistiche e di arredo urbano che non alterino le
caratteristiche dell'insediamento.
Non
sono consentiti:
-
demolizioni di edifici tipici esistenti;
-
taglio di alberi ad alto fusto;
-
riadattamenti e sovrastrutture dei fronti degli edifici con colori e materiali
non tradizionali (piastrelle, tegole, merlature, avvolgibili, infissi in
alluminio o altro materiale diverso dal legno);
-
eliminazione di spazi esterni tradizionali quali passiaturi, giardini, aie,
stenditoi;
-
recinzioni con merlature o realizzate con manufatti prefabbricati, con
reticolati o con muri che non siano in pietrame a secco.
Art.
44
Costruzioni
sparse ad uso rurale e residenziale-turistico
Il
dammuso distribuito sull'intera Isola caratterizza il paesaggio pantesco con
volumi contenuti, materiali, tecniche costruttive e forme particolari, semplici
e ripetitive. L'adattarsi alla morfologia del terreno e il sovrapporsi di
interventi successivi nel tempo hanno determinato un organismo edilizio
composto di più cellule, articolato in planimetria e nei volumi.
a)
Edifici esistenti
Sui
dammusi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, di restauro e di
recupero e limitati ampliamenti volumetrici. L'uso e la rifunzionalizzazione
degli edifici esistenti dovrà essere compatibile con le attività previste per
ogni singolo ambito. Qualunque modificazione ed ampliamento non dovrà alterare
la morfologia e tipologia dei luoghi e garantire il rispetto delle
caratteristiche tipologiche e cromatiche dell'impianto originario. Le opere da
effettuarsi devono rispettare i "criteri di esecuzione" descritti
nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente
normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:
- è
consentito aprire nuove porte e finestre delle dimensioni minime necessarie e
di forma tradizionale (quadrata o rettangolare). Nelle pareti in pietra a
faccia vista le nuove aperture devono essere realizzate con pietra
"tagliata";
-
gli infissi devono essere in legno arretrati dal filo di facciata;
-
gli ampliamenti devono avvenire secondo le aggregazioni tradizionali esposte
nella "relazione generale" allegata al presente piano e comunque nel
rispetto della cubatura consentita;
-
possono essere realizzati modesti spazi aperti a monte della casa anche
ampliando l'intercapedine esistente purché si crei uno spazio coperto di
collegamento tra casa e terreno.
Non
è consentito:
-
alterare lo schema della struttura muraria, suddividere le stanze che hanno
copertura a volta;
-
ridurre in modo sistematico i muri portanti;
-
controsoffittare le volte;
-
realizzare seconde elevazioni sui dammusi;
-
alterare i prospetti con infissi in alluminio, avvolgibili e zoccolature;
-
realizzare rivestimenti estranei alla tipologia locale (marmi e mattoni);
-
costruire merlature sui prospetti o a recinzione di terrazze;
-
intonacare le facciate in pietra a vista;
-
bordare di bianco le porte e le finestre dei prospetti in pietra a faccia
vista;
-
chiudere con strutture anche precarie "giardini", arcate di portici o
patii.
Negli
ambiti sottoposti a regime di tutela orientata possono essere realizzati
limitati ampliamenti dei dammusi esistenti, esclusivamente finalizzati alla
creazione di piccoli servizi igienici o (**) di pertinenze di limitate
dimensioni; nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto di cui all'art. 48,
è invece escluso qualsiasi ampliamento.
Il
recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo
del mantenimento delle colture agricole tradizionali e dell'ambiente
circostante (*).
b)
Nuove costruzioni
Le
nuove costruzioni sparse devono mantenere le caratteristiche dell'edilizia
tradizionale rurale, si devono adattare alla conformazione del terreno, si
devono inserire nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la rete dei muretti
e terrazzamenti esistenti e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e
con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. L'uso degli edifici dovrà
essere compatibile con le attività previste per ogni singolo ambito. Le opere
da realizzare devono rispettare i "criteri di progettazione" descritti
nella "relazione generale", che forma parte integrante della presente
normativa, e comunque le seguenti disposizioni generali:
-
l'altezza massima consentita è un'elevazione fuori terra, computata dal profilo
del terreno esistente;
-
le facciate dovranno essere completamente in pietra a faccia vista e le
murature esterne devono essere quintate; sono vietate fasce di intonaco attorno
a finestre, porte o archi; le finestre dovranno essere di piccole dimensioni,
di forma quadrata o rettangolare, con architravi e imbotti in pietra tagliata;
-
gli infissi esterni devono essere arretrati rispetto al filo di facciata;
dovranno essere in legno verniciato o colorato. Sono vietati gli infissi in
alluminio e gli avvolgibili;
-
le coperture vanno realizzate a volta nei modi tradizionali sono vietati tetti
con tegole; non sono ammesse merlature, decori o protezioni di tegole;
-
sul tetto degli edifici esistenti e delle nuove costruzioni non sono ammessi
pannelli solari o fotovoltaici;
- i
nuovi edifici, gli ampliamenti, i "passiaturi", la viabilità di
accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la
trama dei muretti e dei terrazzamenti esistenti;
- i
manufatti esterni quali scale, "ducchene" parapetti, recinzioni,
forni e tutto ciò che fa da tramite tra la casa e il terreno va realizzato in
pietra a vista e senza bordature di intonaco;
-
la pavimentazione degli spazi esterni va realizzata in tufo battuto, in pietra,
in mattoni di cotto grezzo. Sono vietate le piastrelle di ceramica;
-
le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta e non alberate;
-
le cisterne vanno realizzate sotto le terrazze o in un volume separato dalla
costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna. E' vietato realizzare
ambienti e cisterne sottostanti la nuova costruzione;
-
malgrado la pergola non sia parte della cultura locale, essa è entrata da
qualche anno nella tipologia soprattutto delle case di vacanza; la superficie
destinata a pergolato non deve superare il 50% della superficie coperta
dell'edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati vanno
costruiti in legno o in pietra;
- i
garage devono avere tipologia a dammuso; il portale di ingresso dovrà essere
arcuato e di larghezza non superiore a 2,5 metri;
- i
terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati
mantenendo e reimpiantando il vigneto; le essenze ornamentali, soprattutto se
di alto fusto, devono essere limitate alle zone limitrofe al fabbricato;
-
sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove
costruzioni.
c)
Recinzioni
Le
recinzioni possono essere realizzate unicamente con muretti in pietra nelle
dimensioni (altezza, spessore) tradizionali.
Art.
45
Viabilità
e percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico
La
viabilità carrabile extraurbana esistente al 1942 (riportata nella tav. 9 di
piano), i percorsi agricoli interpoderali, i sentieri, hanno tutti particolare
valore paesaggistico e ambientale per i caratteri e la morfologia sia del
tracciato che degli elementi che lo delimitano.
a)
Viabilità esistente
La
viabilità carrabile extraurbana esistente va mantenuta in generale con le
caratteristiche attuali. Sono consentiti i seguenti interventi:
-
manutenzione ordinaria;
-
allargamenti occasionali (allargamenti in curva, incroci e simili), mirati a
risolvere situazioni di traffico pericolose;
-
creazione di piazzali di sosta per autobus e per auto, piazzali di manovra,
spazi di servizi per il conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, etc;
-
creazione di muretti di protezione in pietra ove necessario.
Non
sono consentiti:
-
alberature a filari a margine delle strade;
-
la posa di guardarail;
-
l'illuminazione pubblica fuori dai centri abitati;
-
le palificazioni per servizi a rete. Le palificazioni esistenti dovranno essere
progressivamente rimosse e sostituite con cavidotti da mettere sottotraccia
lungo la sede stradale;
-
l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo,
esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
b)
Nuove strade
Non
è consentito in generale costruire nuove strade extraurbane. Qualora ciò si
rendesse necessario per motivi particolari, la realizzazione è subordinata ad
uno studio di compatibilità paesistico-ambientale. In ogni caso le nuove strade
non potranno avere larghezza complessiva superiore a sei metri, e dovranno, per
quanto possibile, seguire tracciati esistenti.
E'
consentito realizzare nuove strade di accesso alle residenze sparse e alle
aziende agricole a condizione che siano a sezione limitata (max tre metri) e
che il tracciato e il profilo longitudinale si adatti alla morfologia del luogo
e che siano limitati i movimenti di terra; che i muri di sostegno abbiano
dimensioni contenute, specie in altezza; in ogni caso sbancamenti e riporti vanno
accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. La pavimentazione va
realizzata in terra, in pietra.
I
cancelli di ingresso alla proprietà dovranno avere forme e dimensioni tali da
mimetizzarsi con i muretti laterali; non è consentita la realizzazione di
pilastri laterali. Non sono consentite alberature ai lati delle strade.
L'illuminazione
delle strade private e degli spazi esterni va realizzata con lampade poste alla
quota del terreno.
I
percorsi agricoli, i sentieri basolati (tav. 13) e i percorsi di interesse
naturalistico (tav. 19) vanno tutelati per quanto concerne: il tracciato, la
sezione, la pavimentazione, le pertinenze. Sono consentite opere di
miglioramento, di riqualificazione e ripristino di tale viabilità; il fondo
stradale dovrà essere mantenuto in terra battuta o realizzato con materiali che
consentono lo smaltimento delle acque in loco; è proibita la
impermeabilizzazione del fondo stradale.
E'
vietato, senza parere preventivo della Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione
della rete viaria e delle sue pertinenze.
Art.
46
Attrezzature
e impianti tecnici
Parcheggi
Fuori
dell'abitato i parcheggi non possono essere realizzati lungo la sede stradale
ma dovranno sempre essere realizzati in lotto schermato con vegetazione e il
fondo non va impermealizzato.
Va
comunque predisposto, a cura del comune, un piano dei parcheggi che tiene conto
delle diverse necessità e dei diversi modi di fruizione. Tale piano dovrà essere
sottoposto a parere della Soprintendenza di Trapani.
Ampliamento
cimitero
In
considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura definitosi e
qualificatosi nel tempo, il P.T.P. prevede che l'espansione del cimitero del
centro di Pantelleria possa essere ampliato mantenendo l'attuale localizzazione
e i caratteri ormai storicizzati.
Impianti
tecnologici
E'
consentita la manutenzione ed il miglioramento degli impianti tecnologici
esistenti. Per la realizzazione di nuovi impianti nonché per le relative opere
annesse, compresa la viabilità di servizio, è necessario predisporre uno studio
di compatibilità paesistico-ambientale come definito al successivo art. 51.
La
realizzazione di nuovi impianti di discarica, ammassi di materiali inerti, di
carcasse di veicoli e di rottami di qualunque genere è subordinata, oltre che
allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al ripristino e alla
bonifica ambientale degli impianti dismessi.
Tutti
gli impianti a rete devono utilizzare condotte interrate da porsi sotto la sede
stradale.
Per
tutti gli impianti tecnologici che prevedono la presenza di cavi sospesi è
opportuno studiare un percorso che minimizzi l'impatto visivo. In ogni caso è
preferibile favorire la realizzazione di condotte interrate che non alterino il
sistema delle terrazze e utilizzino la viabilità esistente, comunque prevedendo
il ripristino dello stato dei luoghi.
Pannelli
solari e aereogeneratori
E'
vietata l'installazione di pannelli solari e aereogeneratori sui tetti degli
edifici. Per la loro localizzazione sul terreno è necessaria l'autorizzazione
della competente Soprintendenza.
Piscine
E'
possibile realizzare piscine purché ogni loro elemento sia completamente al di
sotto della quota del terreno naturale circostante; le piscine, se di forma
geometrica, devono allinearsi con l'andamento dei terrazzamenti; è preferibile
la forma libera dove il disegno dei terrazzamenti è dominante; il colore delle
vasche e del bagnasciuga deve avvicinarsi il più possibile ai colori dei
terreni circostanti (bruno, grigio, ocra); sono vietate le vasche azzurre.
Art.
47
Recupero
delle aree degradate
Le
aree degradate costituiscono grave danno per il paesaggio. Sono considerate
aree degradate tutte quelle che hanno subito gravi alterazioni a causa di
interventi antropici, quali:
-
piccole aree degradate per il mancato ripristino dello stato dei luoghi a
compimento di opere pubbliche o private;
-
piccole discariche di materiali inerti, macerie e macchinari lungo le strade in
terreni o in valloni o sui versanti costieri;
-
discariche di rifiuti solidi urbani;
-
sbancamenti e cave abbandonate;
-
aree private di depositi di materiali o macchinari.
Si
prevede il ripristino dello stato dei luoghi, un severo controllo e la
predisposizione, da parte dell'amministrazione comunale, di luoghi per lo
stoccaggio e di servizi per la raccolta di tali materiali e in ogni caso un
programma di pulizia e recupero immediato delle aree attualmente degradate.
Capo
IV
Zone
di tutela
Art.
48
Zona
di rispetto
Entro
la fascia di rispetto del lago e della costa, individuata nella tav. 19, del
P.T.P. sono ammessi:
-
interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti
e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio;
-
la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali che
possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando
il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la
morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture
smontabili e materiali naturali;
-
interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di
naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne
rendano opportuna la valorizzazione;
-
interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture militari esistenti e
dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di
pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per
il tempo libero;
-
la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero degli edifici esistenti
e loro completamento con pertinenze all'aperto che vanno autorizzate dalla
competente Soprintendenza.
Sono
vietate:
-
le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e
la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste
le acque marine;
-
le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla
flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare;
-
la creazione di strade litoranee e la formazione d'infrastrutture;
-
asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca
scientifica;
-
gettare rifiuti.
Art.
49
Riserva
naturale orientata
Il
P.T.P. riconosce carattere primario alla riserva naturale, individuata dal
Piano regionale dei parchi e delle riserve approvato con D.A. n. 970/1991.
Il
regolamento della riserva dovrà commisurarsi ai caratteri dell'ambiente e del
paesaggio e agli effettivi bisogni dell'isola anche in relazione alla presenza
diffusa dell'abitato e dell'agricoltura.
Art.
50
Beni
da vincolare ai sensi della legge n. 1497/39
Il
P.T.P. propone che siano, come perimetrate nella tav. 19, vincolate ex legge n.
1497/39:
a)
l'area circostante il Castello Barbacane;
b)
le Cuddie Rosse e le Cuddie del Monte che hanno caratteri di bellezza naturale
e di singolarità geomorfologica.
TITOLO
IV
INTERVENTI
DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
DEL
TERRITORIO
Art.
51
Definizione
I
progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio
e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della
legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere accompagnati, ove
richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Si
considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a)
le attività estrattive e le opere connesse;
b)
le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati
stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c)
le opere tecnologiche: centrali termoelettriche ed eoliche, elettrodotti,
acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d)
sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
e)
gli impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
f)
le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e fanghi.
La
localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al
precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui
al successivo art. 51, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei
valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente piano. Non sono da
considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i
lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta
entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto
paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Art.
52
Studio
di compatibilità paesistico-ambientale
I
progetti degli interventi di cui al precedente art. 50, devono essere muniti di
uno studio di compatibilità paesistico-ambientale, recante analisi in materia
naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica), paesistica e
storico-culturale.
Lo
studio di compatibilità ambientale deve contenere:
a)
la localizzazione dell'intervento con le principali alternative prese in esame,
riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'opera da realizzare e
all'incidenza sulle risorse naturali;
b)
descrizione dell'area oggetto dell'intervento e dei luoghi circostanti;
c)
descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;
d)
caratteristiche dell'intervento;
e)
specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle
emissioni, anche sonore, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione
delle opere;
f)
descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i
danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;
g)
simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre
componenti dell'ambiente.
Art.
53
Attività
estrattive
Nei
limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della
Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico
(legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un
progetto di sistemazione, e consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva
delle cave esistenti. Il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della
competente Soprintendenza.
Per
le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la
consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero
ambientale.
L'apertura
di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei materiali
di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 1991. Il
suddetto piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività
estrattiva, dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà
consentire l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata
a soddisfare i fabbisogni dell'Isola.
In
particolar modo, al fine di consentire il mantenimento della tipologia edilizia
tradizionale nelle nuove costruzioni o nel recupero di edifici esistenti, il suddetto
Piano regionale potrà consentire il reperimento in loco dei materiali necessari
(pietra e/o tufo) purché non si alteri la morfologia del terreno e con
l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; analogamente, per il
reperimento di tufo vulcanico necessario per la realizzazione di coperture a
volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole cave da localizzare in
modo da determinare il minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente e nel
rispetto delle previsioni del presente piano.
E'
proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di
cemento.
I
materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di
opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio
individuate dall'amministrazione comunale per essere riutilizzati (art. 56).
Art.
54
Aeroporto
Qualora
sia necessario per favorire servizi essenziali in funzione di effettive
esigenze del traffico aereo sono consentiti interventi di potenziamento
dell'aeroporto. Tali interventi vanno inseriti in un progetto organico che
preveda, oltre alle opere necessarie, il recupero ambientale della zona
circostante, al fine di contenere gli impatti sul paesaggio ed evitarne il
degrado. Se le opere non sono soggette a valutazione di impatto ambientale a
norma della legislazione vigente, il progetto va corredato di uno studio di
compatibilità paesistico ambientale come previsto dall'art. 52 delle presenti
norme.
Art.
55
Opere
marittime costiere e portuali
E'
vietato lo snaturamento degli approdi naturali; le grandi infrastrutture vanno
limitate ai porti di Pantelleria e Scauri.
E'
opportuno elaborare, a cura dell'amministrazione comunale, dei piani di
recupero degli approdi esistenti (Gadir, Cala Levante).
L'adeguamento
o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove
devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e
dei fattori che condizionano la dinamica costiera.
Art.
56
Impianti
tecnologici
Nella
progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi
tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia e di altri
impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai
rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti
pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.
Nella
localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di
antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione
elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e
sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già
esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.
Art.
57
Smaltimento
dei rifiuti
Per
lo smaltimento dei rifiuti è opportuno:
a)
realizzare un sistema di raccolta differenziata e di trattamento, inteso come
operazione di riutilizzo, recupero, riciclo;
b)
individuare aree idonee per l'insediamento di discarica controllata;
c)
individuare aree idonee per il conferimento e lo stoccaggio provvisorio di
materiali inerti da riutilizzare e per la rottamazione di veicoli a motore,
macchinari e simili, da trasportare fuori dall'Isola.
Discarica
di rifiuti solidi urbani
Al
fine di contenere gli impatti sul paesaggio sarebbe preferibile in alternativa
alla discarica, la compattazione e l'allontanamento dal territorio comunale.
L'area andrà individuata all'interno di ambiti che non hanno elevata
sensibilità paesistica (gialli o verdi) e nel rispetto delle indicazioni
normative vigenti.
Discarica
di inerti
E'
preferibile la soluzione dello stoccaggio (la localizzazione è da individuare
in considerazione delle previsioni del P.T.P.) e del riutilizzo degli inerti
triturati.
Discarica
di materiali ferrosi e vetri
E'
opportuno predisporre luoghi di stoccaggio per l'allontanamento dall'isola o
per il riutilizzo (vetro).
_____________
(*)
Come modificato dal D.A. n. 8102 del 12 dicembre 1997.
(**)
Come modificato dal D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000.
________
vedi
anche:
Decr.
Ass. 11 ottobre 2001 BB.CC. - Modifiche al P.T.P. dell'isola di Pantelleria