DECRETO 24 novembre 2000
G.U.R.S. 12 gennaio 2001, n.
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ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Delega ai soprintendenti per
i beni culturali ed ambientali ad effettuare la comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione previsto dall'art. 6 del T.U. decreto legislativo
n. 490/99.
L'ASSESSORE PER I BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto
1975, n. 637, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, concernente le norme per la tutela, la valorizzazione e
l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione
Siciliana;
Vista la legge regionale 7
novembre 1980, n. 116;
Vista la legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, contenente le disposizioni per i procedimenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo
27 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 7 del
sopracitato T.U., in cui si dispone l'adempimento della comunicazione
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di cui all'art. 6 dello stesso
T.U. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento tutorio è destinato a
produrre effetti, alla luce della normativa introdotta con la legge n. 241/90
(legge regionale n. 10/91), da effettuarsi a cura del Ministero per i beni e le
attività culturali (Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione);
Considerate le finalità
insite nella previsione normativa della legge n. 241/90 e legge regionale n.
10/91, nonché agli effetti cautelari della comunicazione ai sensi del comma 4
del citato T.U., si ravvisa l'opportunità, per la semplificazione degli
adempimenti dell'obbligo procedurale di cui all'art. 8 della legge regionale n.
10/91 e dell'art. 7 del T.U. (decreto legislativo n.490/99), di delegare i
soprintendenti per i beni culturali ed ambientali pro-tempore ad effettuare la
comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione previsto dall'art. 6
del T.U., con le modalità atte a documentare l'effettiva ricezione della
stessa;
Decreta:
Articolo unico
I soprintendenti per i beni
culturali ed ambientali sono delegati ad effettuare, ai sensi dell'art. 7 del
T.U. approvato dal decreto legislativo n. 490/99, con le indicazioni prescritte
nell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la comunicazione
dell'avvio del procedimento di dichiarazione di cui all'art. 6 del T.U.
(decreto legislativo n. 490/99) ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento tutorio è destinato a produrre effetti, con le modalità atte a
documentare la ricezione della stessa.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 24 novembre 2000.
GRANATA