DECRETO 23 luglio 2001
G.U.R.S. 3 agosto 2001, n.
39
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Disposizioni per la
redazione e trasmissione degli elenchi degli immobili di proprietà degli enti
pubblici ed altri alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
competenti per territorio.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI,
AMBIENTALI
ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Visto lo Statuto della
Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto
1975, n. 637, concernente le norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso
sociale dei beni culturali ed ambientali sul territorio della Regione
Siciliana;
Vista la legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, nonché l'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
8, che ha modificato l'ordinamento delle Soprintendenze per i beni culturali ed
ambientali definito dalle leggi regionali nn. 80/77 e 116/80;
Visto il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
Visto l'art. 31 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni spettanti alla Regione
in materia di beni culturali, che a norma dell'art. 3 della richiamata legge
regionale n. 80/77 sono svolte dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione;
Visto il D.P.R. 7 settembre
2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, n.240 del 13 ottobre 2000, con il quale si emana il regolamento
recante la disciplina delle alienazioni di beni del demanio storico e
artistico;
Visto che a norma dell'art.
3 del menzionato regolamento le regioni, le provincie ed i comuni, entro il
termine di due anni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento, devono
trasmettere alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, competente
per territorio, l'elenco previsto dall'art. 5 del Testo unico (decreto
legislativo n. 490/99), relativamente agli immobili di loro proprietà;
Tenuto conto, altresì, che
ai sensi del suindicato art. 5 anche gli altri enti pubblici e le persone
giuridiche private senza fini di lucro sono tenuti a presentare l'elenco
descrittivo degli immobili di loro proprietà;
Considerato che l'art. 130
del Testo unico in materia di beni culturali prevede la comminazione delle
sanzioni amministrative per l'omessa redazione degli elenchi;
Ritenuto, pertanto, che alla
luce delle menzionate leggi in materia di beni culturali i soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 5 del Testo unico debbano provvedere alla redazione e
trasmissione degli elenchi alle competenti Soprintendenze per i beni culturali
ed ambientali entro il termine previsto dal D.P.R. n. 283/2000 e che, in caso
di omessa presentazione nel termine assegnato, saranno applicate le misure
sanzionatorie previste dall'art. 130 del Testo unico;
Ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative in materia di beni culturali;
Decreta:
Art. 1
I rappresentanti degli enti
di cui all'art. 5, comma 1, del Testo unico in materia di beni culturali,
approvato con decreto legislativo n. 490/99, dovranno trasmettere alla
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, competente per territorio,
l'elenco descrittivo dei beni di loro spettanza, indicati nell'art. 2, comma 1,
lett. a), dello stesso Testo unico, entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 283/2000, secondo le
modalità stabilite dallo stesso regolamento.
Art. 2
In caso di omessa
presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco nel termine stabilito si
applicherà la disposizione contenuta nell'art. 130 del Testo unico (decreto
legislativo n. 490/99).
Art. 3
Le Soprintendenze per i beni
culturali ed ambientali sono incaricate della vigilanza sulla puntuale
applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 283/2000, nonché degli
adempimenti di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, ferme restando le
attribuzioni di questo Assessorato in materia di adozione dei provvedimenti ai
sensi dell'art. 6 del Testo unico (decreto legislativo n. 490/99).
Art. 4
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito Internet
www.regione.siciliana.it/beni culturali.
Palermo, 23 luglio 2001.
GRADO