DECRETO 23 febbraio 2001.
Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole
Eolie.
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 23 febbraio 2001.
Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole
Eolie.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER
LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di
antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, che abroga e sostituisce le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8
agosto 1985, n. 431, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato
con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto il decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo n. 368/98;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al
Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e
l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visti i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976, n. 687 del 17
marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 giugno 1979 e n. 689 del 17
marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 28 luglio 1979, con i quali è stato dichiarato di notevole interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio
comunale di Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole
di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori;
Visto il decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995, con il quale
l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di
Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è
stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Messina, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del
piano territoriale paesistico;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita
per un triennio la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del
regolamento approvato con R.D. n. 1357/40;
Visto il decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, registrato il 7 luglio 1999 al n.
1798, con il quale è stata ricostituita, per un biennio, la speciale
commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con
R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato
regionale beni culturali ed ambientali in merito all'approvazione del P.T.P.
delle isole Eolie;
Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio 2000, con i
quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione
suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Esaminato il Piano territoriale paesistico del territorio delle isole Eolie,
redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e
dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Messina, all'uopo autorizzata dall'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tramite
il decreto n. 7508 del 21 dicembre 1993;
Visto il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la speciale
commissione ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano
territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi
compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate
dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel
suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo dei comuni di Leni,
Lipari, Malfa e S. Marina di Salina e depositato insieme agli elaborati del
Piano territoriale paesistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il
periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che
richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente
dal 9 giugno 1997 al 9 settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal
10 giugno 1997 al 10 settembre 1997 (Malfa), come si evince dalle conformi
certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei
termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e trasmessi dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con note n. 6160
del 16 settembre 1998 e n. 6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare:
ISOLA DI LIPARI
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1) |
Opposizione proposta da: Acunto
Maria Pia e De Pasquale Salvatore - Località San Nicolò |
Viene lamentata la contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona e
gli asseriti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. Infatti,
l'area in questione, compresa nell'ambito MA1 (mantenimento paesaggio agrario)
è in realtà limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi
ed al centro abitato di Lipari; l'area sarebbe in atto in stato di abbandono,
per cui mancherebbero i requisiti di pregio ambientale affermati nelle
previsioni di piano, le quali, imponendo un regime di mantenimento,
contribuirebbero a perpetuare l'attuale stato di degrado, impedendo attività
economiche utili al recupero del territorio legate al turismo, come ad esempio
la realizzazione di un camping, progettata e presentata dai ricorrenti nel
rispetto del patto territoriale delle isole Eolie. Oltre che contrastante con
la situazione ambientale esistente il Piano sarebbe lesivo del diritto di
proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
Occorre quindi ridefinire il regime normativo del l'area.
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2) |
Opposizione proposta da: Acunto
Maria Pia - Località San Nicolò - Balestrieri |
Viene lamentata una contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona ed
i presunti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. L'area
compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) è limitrofa alla zona
portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari e
sarebbe in atto in stato di abbandono, per cui il regime di mantenimento contribuirebbe
a conservare l'attuale stato di degrado.
Le previsioni del Piano non consentirebbero in realtà il recupero di quest'area
impedendo le attività economiche necessarie a tali finalità: esso sarebbe in
contrasto quindi con la situazione ambientale esistente e sarebbe lesivo del
diritto di proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
Si chiede quindi di riclassificare il regime normativo dell'area.
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3) |
Opposizione proposta da: Acunto
Maria Pia, Acunto Giuseppina, Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, Carnevale
Emanuele, Di Giovanni Bartolo, Coppola Enrica, Di Giovanni Antonino -
Località San Nicolò - Balestrieri - Ambiti: MA1 |
L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte per altro fondo
limitrofo, nella osservazione sub. 1). Si richiede per quelle motivazioni, la
riclassificazione dei fondi in un diverso regime normativo.
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4) |
Opposizione proposta da
Alessandro-Indricchio Luigi - Località Monte Gallina |
Il ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti per classificare l'area in
questione all'interno del regime normativo MA1 previsto dal Piano: la zona
avrebbe caratteristiche idonee che consentirebbero in realtà la realizzazione
di nuovi interventi edilizi, in quanto l'area presenterebbe un buon numero di
fabbricati e costituirebbe una zona di espansione edilizia residenziale.
Per queste ragioni l'opponente, che ha presentato al comune un progetto per la
realizzazione di un residence, chiede la modifica delle previsioni del P.T.P.
in modo che sia possibile realizzare le strutture previste dal patto
territoriale delle isole Eolie, presentato presso il comune di Lipari.
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5) |
Opposizione proposta
dall'Arcidiocesi di Messina - Lipari e S. Lucia del Mela - Località
Chiusa |
L'ente, proprietario di un fondo con annessi fabbricati, ricadente in zona MA1,
si oppone alle previsioni del P.T.P. delle isole Eolie perché ritiene il regime
del piano illogico: l'area sopra indicata sarebbe infatti è destinata allo
sviluppo urbano, come attesta la presenza di un buon numero di fabbricati per
civile abitazione.
L'area non è prossima al perimetro costiero ed appare corrispondente alla
realizzazione, proposta dall'ente di un centro vacanze per anziani.
Per questi motivi si chiede di riclassificare il fondo in modo da potere
realizzare la suddetta struttura, prevista nel patto territoriale.
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6) |
Opposizione proposta da Barca
Gaetano in nome e per conto di Cincotta Francesco - Località
Quattrocchi |
Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale
orientata di Lipari istituita nel 1991, che ha escluso dal suo perimetro il
terreno in questione. Ciò dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della
località,. che è già in parte edificata. Sarebbe auspicabile allora un diverso
regime normativo rispetto all'attuale TO1, che si traduce in una illegittima
compressione del diritto di proprietà a fronte del quale resterebbe
indimostrata la pubblica utilità che il piano intenderebbe salvaguardare.
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7) |
Opposizione proposta da
Bongiorno Giovanna - Contrada Sparanello - Costa Calandra nella frazione di
Canneto |
La ricorrente, proprietaria di alcuni immobili ricadenti in zona MA2, ritiene
che il Piano sia affetto da contraddizione interna laddove intende promuovere
lo sviluppo consentendo peraltro il solo recupero dell'esistente. L'area di
Canneto è satura di costruzioni e non presenta particolari caratteri di
naturalità che giustifichino quanto disposto dal Piano. La ricorrente osserva
tra l'altro di avere presentato alla Soprintendenza di Messina un progetto, che
quell'ufficio aveva autorizzato, per la ristrutturazione ed ampliamento di due
unità immobiliari ricadenti sull'area in argomento, che, si osserva non è stata
assoggettata al vincolo di immodificabilità temporanea imposto nel 1995. Per
questo motivo e per la possibilità, espressamente riconosciuta da alcune
pronunzie giurisprudenziali, di ristrutturare un'unità immobiliare anche
mediante l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e ciò
anche in difformità alla disciplina urbanistica sopravvenuta, la ricorrente
chiede che vengano ripristinate le condizioni offerte dal P.R.G. per la zona
B1, quale è quella della sua proprietà.
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8) |
Opposizione proposta da Bruno
Mariano - Lipari foglio 102, particelle 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249 |
Il ricorrente si oppone al mantenimento dell'area di sua proprietà nell'ambito
MA2 del P.T.P. poiché gli elementi caratterizzanti tale regime normativo non
sarebbero riscontrabili nell'area de qua che, invece, si presenterebbe dotata
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché limitrofa al centro
urbano di Lipari.
Tale zona, che presenta caratteristiche simili a quelle dell'area di Mendolita,
che nel P.T.P. è inserita nel l'ambito MO2, dovrebbe essere disciplinata da un
P.R.G., le cui previsioni potrebbero meglio consentire lo sviluppo
ricettivo-turistico e residenziale, e quindi la rivalutazione del territorio.
L'ambito MA2, con le sue norme restrittive, provocherebbe invece l'abbandono
della zona ed il suo conseguente degrado ambientale.
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9) |
Opposizione proposta da Bruno
Mariano - Via Maurolico, 28 |
Il ricorrente osserva che il fabbricato di sua proprietà è classificato nel
P.T.P., erroneamente, come bene etno-antropologico. In realtà tale immobile,
originariamente adibito a civile abitazione e trasformato successivamente in
albergo e in residence con mini-appartamenti, non ha caratteri particolari, né
tantomeno qualità etno-antropologiche. Di contro edifici con valenze
architettoniche concrete come l'edificio Lenti e quello ex ECA , non sono
tutelati dagli organi competenti. Si chiede la corretta classificazione
dell'edificio.
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10) |
Opposizione proposta da Bucher
Pius Johannes Maria - Frazione Quattropani, Località Castellaro |
Il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo ricadente in zona MA1 e
ritiene che la suddetta area, da sempre utilizzata per colture vitivinicole,
necessiti di strutture dimensionate per un maggiore sviluppo delle colture
stesse.
Chiede a tal fine l'acquisizione dell'indice di edificabilità previsto
nell'ambito nazionale o quello indicato dalla legge regionale n. 71/78 art. 22,
e cioè un rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di
proprietà proposta per l'insediamento. Il tutto in conformità al progetto
presentato nell'ambito del patto territoriale di Lipari, mirante a realizzare
una cantina che faccia da incentivo alla produzione vitivinicola dell'isola e
da collettore per la stessa, come prima fase di un programma di sviluppo che
prevedrebbe l'acquisizione di ulteriori fondi agricoli.
Si richiede quindi la riclassificazione dell'area su cui insiste il fondo in
questione in modo che sia possibile realizzare strutture per coltivazioni
vitivinicole.
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11) |
Opposizione proposta da Cacace
Giovanna Mezzapica Antonino e Cacace Nicola - Frazione Pirrera |
I ricorrenti ritengono che il P.T.P. sia contraddetto, nelle sue analisi, da
quelle che sono a base della riserva naturale istituita nel 1991, che ha
escluso dalle sue previsioni larga parte della frazione Pirrera, evidentemente
perché quest'area è priva di valori da preservare. Ne consegue che il P.T.P.,
che ha inserito la frazione negli ambiti della conservazione (MA1-RIO-TO5 e
TI), penalizza quel territorio dal punto di vista socio-economico e ne ha
annullato la possibilità di ampliamento e di espansione senza che siano riscontrabili
presupposti obiettivi della tutela ambientale propria di quegli ambiti. In tal
modo il Piano supera le funzioni di legge perché tende a comprimere il diritto
di proprietà senza alcun vantaggio pubblico.
Si chiede quindi che le previsioni del Piano vengano ridisegnate in modo da
consentire la continuazione e lo sviluppo dell'attività agricola, altrimenti
inibita.
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12) |
Opposizione proposta da
Cannistrà Maria Rosa - Frazione Quattropani |
La opponente fa rilevare che il P.T.P. impedisce che si svolga una attività
imprenditoriale di tipo agrituristico e chiede le dovute modifiche.
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13) |
Opposizione proposta da Carbone
Luciana - Contrada Canneto |
L'opponente, proprietaria di un fondo in contrada Canneto normato dal P.T.P.
come zona MA1, osserva che tale ambito non prevede, per quanto attiene le
attività agro-silvo-pastorali la possibilità di ristrutturare gli immobili
preesistenti né di ampliarli e/o sopraelevarli per l'incremento produttivo
delle attività del fondo.
Si sottolinea inoltre il contrasto fra la classificazione della zona contenuta
nel P.T.P. e le indicazioni date dai progettisti del P.R.G. per la medesima
porzione di territorio. Le previsioni del Piano incidono sulla struttura del
diritto di proprietà garantito dall'art. 42 della costituzione, e sul diritto
di esercizio dell'attività di impresa. In realtà il divieto di realizzare
strutture idonee allo sviluppo di attività agro-silvo-pastorali risulta essere
eccessivamente lesivo per il privato che chiede pertanto la riclassificazione
del fondo ed il mantenimento dell'attuale indice di edificazione agricola.
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14) |
Opposizione proposta da
Carnevale Emanuele - Lipari, Via Maurolico, 27 |
L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altro edificio
attiguo, nell'osservazione sub. 9).
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15) |
Opposizione proposta da
Carnevale Enrica e altri 11 firmatari - Località Balestrieri |
L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altri fondi
limitrofi, nelle osservazioni sub. 1) e 3).
Si chiede per quelle motivazioni la riclassificazione dei fondi in un diverso
regime normativo.
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16) |
Opposizione proposta da
Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, e Carnevale Emanuele - Località
Balestrieri |
I ricorrenti rilevano che l'area in questione (limitrofa a quella oggetto dell'osservazione
sub. 15) ricadente nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) del piano è
in realtà limitrofa ad un agglomerato di case residenziali e si presterebbe
quindi ad insediamenti ricettivi turistici, di cui è in atto priva. A tal fine
hanno presentato un progetto di un albergo secondo il patto territoriale e
chiedono la conseguente modifica del Piano.
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17) |
Opposizione proposta da
Carretti Angela - Località Raviola |
La ricorrente è proprietaria di un terreno agricolo ricadente in zona TO1, in
cui non sarebbe garantito l'indice minimo di fabbricabilità fondiaria.
La ricorrente vorrebbe invece costruire una casa agricola il cui progetto è
stato già approvato dalla commissione edilizia: si chiede quindi che il regime
normativo dell'area venga modificato, garantendo l'indice minimo, in
considerazione che l'obiettivo della valorizzazione delle attività agricole non
può raggiungersi con un regime vincolistico, ma con giusti incentivi, che
tengano conto che l'orlo sul quale insiste il terreno è già urbanizzato come
pure l'area sottostante.
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18) |
Opposizione proposta da Casella
Giuseppe - Località Quattropani - Via Area Morta |
Secondo l'opponente, il P.T.P. interferirebbe con l'assetto urbanistico delle
aree, la cui disciplina è riservata all'amministrazione comunale. Il P.T.P.
avrebbe l'effetto di impedire l'esercizio di alcune attività economiche, tra le
quali quella esercitata dall'opponente (trasformazione materiali edilizi) senza
offrire indicazioni sui luoghi dove è possibile esercitarle e senza fornire
alcuna motivazione circa l'azzeramento di tale attività, al contrario, del
tutto conforme alle previsioni urbanistiche locali.
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19) |
Opposizione proposta da Cassarà
Angelo e Cincotta Lorella - Località Troffa |
I ricorrenti si oppongono al mantenimento del loro fondo, con fabbricato
annesso, nel l'ambito TO1: la zona, infatti, presenta un buon numero di
fabbricati per civile abitazione, non è prossima al perimetro costiero, è
caratterizzato dallo sviluppo dell'edilizia residenziale ed è prossima ad un
asse viario importante.
A tal fine chiedono anche il mantenimento dell'attuale indice di edificazione
agricola (0,03 mc./mq.) che consenta loro l'ampliamento dei fabbricati
esistenti, come da progetto presentato alla Soprintendenza di Messina, per il
parere di rito.
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20) |
Opposizione proposta da Cassarà
Gaetano - Località Santa Margherita |
Viene lamentata la contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale di Lipari
che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Santa Margherita;
il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della località come
risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica. Il Piano prevede
invece in questa zona un regime di tutela (TO1) identico cioè ad aree di valore
naturalistico, il che sarebbe in contrasto con l'altro provvedimento regionale
e, soprattutto, con lo stato dei luoghi, che sarebbero degradati e inospitali.
Ne deriva che i limiti imposti dal P.T.P. all'esercizio del diritto della
proprietà non sono riferibili ad alcun pubblico interesse.
Sarebbe auspicabile per tale zona una serie di misure di rilancio dell'attività
agricola, che consentano, con adeguati indici di fabbricazione, interventi di
ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e soprattutto l'agriturismo,
possibile nuova risorsa economica.
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21) |
Opposizione proposta da Cassarà
Gaetano - Contrada Castellaro |
Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno e di alcuni fabbricati siti
in contrada Castellaro, normati dal P.T.P. col regime MA1, premette che la zona
in oggetto, prossima ad un agglomerato di case ad uso residenziale, presenta
caratteri tipici del centro urbano. Il regime MA1, non è compatibile con quello
che è lo stato attuale della zona, degradata e fortemente edificata.
Pertanto la ditta auspica una rivalutazione complessiva dell'area che permetta
di esercitare l'attività agricola mediante l'ampliamento e la ristrutturazione
dei fabbricati esistenti, nonché di sviluppare l'agriturismo o il turismo
rurale.
La ditta fa rilevare inoltre che il P.T.P. prevede sul fondo in questione
(costituito da terreni coltivati a vigneto) un'area a parcheggio, in
contraddizione con quelle che dovrebbero essere le finalità di tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale.
Il ricorrente chiede una rivalutazione complessiva dell'area, nonché
l'annullamento della destinazione a parcheggio di un'area di proprietà del
ricorrente stesso.
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22) |
Opposizione proposta da Cassarà
Giuseppe (amministratore della Edilcisa s.r.l.) - Località Balestrieri |
Il Piano prevede in questa zona una fascia di rispetto di 50 metri dove non
sarà possibile costruire. Tale limitazione risulterebbe eccessiva, considerato
che si tratta dell'unica zona dell'abitato di Lipari che il P.R.G. lascerebbe
libera. La zona è già urbanizzata per cui tale regime di tutela sarebbe inutile
e dannoso per un nucleo urbano in fase di completamento. In concreto, il limite
contestato, impedirebbe alla società ricorrente la possibilità di realizzare un
complesso alberghiero in conformità al patto territoriale di Lipari.
In tal modo Piano si porrebbe in contrasto con gli scopi ed i limiti della
tutela del paesaggio, con lo strumento urbanistico e con l'esercizio del
diritto di proprietà, a vantaggio di un pubblico interesse del tutto
indimostrato.
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23) |
Opposizione proposta da Casserà
Annamaria - Località Porto delle Genti |
La ricorrente sostiene che il P.T.P., giusta l'art. 1 della legge n. 431/85,
non può disciplinare le aree A e B del P.R.G., nonché, limitatamente alle parti
comprese nei piani pluriennali di attuazione, le altre zone delimitate ai sensi
del D.M. n. 1444/68. Inoltre il Piano conterrebbe previsioni di carattere
urbanistico, sottraendo al comune il potere di disciplinare sotto tale aspetto
il proprio territorio.
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24) |
Opposizione proposta da Casserà
Annamaria - Lipari - Località Mendolita |
L'opponente, proprietaria di alcuni immobili, ubicati alcuni nell'abitato di
Lipari, e altri in località Mendolita, e normati, secondo il P.T.P., dai regimi
normativi R.C.S. e MO2 rispettivamente, osserva che il P.T.P. è stato redatto
senza il parere dei comuni, come invece previsto dagli artt. 5, 97, 117 e 118
della costituzione volti a garantire la cooperazione fra Stato e autonomie
locali.
I regimi proposti, disattendendo le previsioni dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40,
stabiliscono in maniera del tutto illegittima quali possano essere le attività
esplicabili nella zona di cui trattasi. Invece, ai sensi dell'art. 1 della
legge regionale n. 70/76, il P.T.P. non può stabilire l'uso del territorio dei
centri storici dei comuni siciliani, i quali viceversa possono essere
disciplinati soltanto dal Governo della Regione siciliana previa acquisizione
del parere obbligatorio della competente commissione legislativa dell'A.R.S.,
delle Soprintendenze e delle università siciliane. In particolare, per quanto
riguarda la perimetrazione dei centri storici, la competenza si attesta alla
potestà esclusiva dei comuni attraverso gli strumenti pianificatori urbanistici
(P.R.G.). In ogni modo, gli immobili di proprietà dell'istante non hanno i
caratteri di cui alle tipologie indicate nel piano, che si chiede venga
riformato di conseguenza.
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25) |
Opposizione proposta da
Cincotta Antonino - Frazione Pirrera |
Il ricorrente sottolinea la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il
decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata
del comune di Lipari, escludendo la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli
di tutela. Il P.T.P., invece, ha inserito quell'area negli ambiti della
conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizzandola dal punto di vista
socio-economico e annullando le sue possibilità di ampliamento e di espansione.
Il ricorrente evidenzia l'arbitrarietà delle scelte operate dal P.T.P., che
contrastano con i presupposti obiettivi della tutela ambientale.
Si fa, altresì, presente che il Piano supera i propri ambiti istituzionali
perché le finalità perseguite sono diverse da quelle delle tutela e della
conservazione del paesaggio e le norme di piano comprimono l'esercizio del
diritto della proprietà senza alcun vantaggio per il pubblico interesse.
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26) |
Opposizione proposta da
cittadini di Lipari, residenti a Lipari-centro, contrada Castellaro -
(Aurelio Famularo + 474 altre firme) |
Gli opponenti contestano il Piano di protezione civile, nella parte in cui viene
individuata l'area su cui dovrebbe sorgere un eliporto attrezzato.
La suddetta area, infatti, è adiacente l'ospedale civile ed uno dei quartieri
più popolosi dell'isola. Di conseguenza l'inquinamento acustico ed atmosferico
e gli eventuali incidenti creerebbero non pochi disagi, in una zona che fra
l'altro si presta all'espansione edilizia privata e pubblica come previsto dal
Piano paesaggistico e dal Piano regolatore in corso di approvazione.
Si chiede una diversa allocazione della struttura elioportuale da parte del
Piano di protezione civile.
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27) |
Opposizione proposta da Merlino
Clementa - Località Canneto |
Secondo la ricorrente, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe, così come
il piano paesistico, al lotto di terreno di sua proprietà, e ciò perché lo
stesso ricadrebbe in zona B di P.R.G.: tanto ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 431/85. La zona sarebbe inoltre priva dei valori paesaggistici
indimostratamente asseriti dal Piano.
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28) |
Opposizione proposta da Colla
Paola - Frazione San Nicola |
Secondo l'opponente il P.T.P., dettando normative d'uso del territorio,
interferisce con le indicazioni del P.R.G. Questa valenza del Piano, che
avrebbe dovuto comportare la partecipazione alla sua redazione anche degli enti
locali interessati, comporta che le sue previsioni esorbitano quelle di stretta
competenza, non tenendo conto degli altri interessi collettivi (attività
produttive dei privati) e invadendo la sfera urbanistica, che è invece di
esclusiva competenza del sindaco.
Ciò si evidenzia particolarmente per le previsioni dell'ambito MA2
(mantenimento assetto urbanizzato) che sarebbero di chiaro contenuto
urbanistico.
Da ultimo viene lamentata la illogicità di tale regime sotto altro profilo, in
quanto non consentirebbe le attività residenziali e alberghiere in un' area
contigua a quella dell'albergo Carasco, qual è quella della ricorrente,
palesemente vocata a tali iniziative.
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29) |
Opposizione proposta dal
Comitato un progetto per le Eolie |
Gli opponenti rilevano che il P.T.P. sacrifica ogni ipotesi di sviluppo delle
isole Eolie, luoghi di interesse mondiale, ma pur sempre abitata da una
popolazione cui spetta contribuire a dettare le regole per la crescita. In tal
senso, si sottolinea che le Eolie sono state sempre caratterizzate da una
continua evoluzione, che sarebbe paralizzata se le norme del Piano venissero
letteralmente applicate, rischiando di trasformare le sette isole in
altrettanti musei all'aperto. Il Piano, che interferisce in modo sostanziale
con il P.R.G., paralizzerebbe quasi tutto il territorio dal punto di vista
economico-produttivo con il pretesto di mantenere intatto l'apparato
vulcanologico dell'arcipelago.
Si chiede quindi una sostanziale revisione del Piano in coerenza con le
indicazioni che saranno proposte dagli isolani.
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30) |
Opposizione proposta dal
Comitato un progetto per le Eolie |
L'opposizione è costituita da alcune relazioni di esperti in materia
ambientale, economica, geologica e giuridica e da una parte conclusiva, nella
quale viene eccepita la mancata partecipazione degli enti locali interessati
alla procedura di formazione del Piano, i quali avrebbero potuto e dovuto, come
rilevato dalla giurisprudenza, fornire il proprio indispensabile contributo. Il
Piano, secondo il comitato finisce per incidere su scelte di natura urbanistica
e, limitando le attribuzioni riservate all'autorità sindacale, si allontana
dalle finalità di tutela ambientale che la legge gli riserva. Detti argomenti
per i quali si postula una globale revisione del P.T.P., sono avvalorati dalle
relazioni fornite da professionisti incaricati dal comune di Lipari (Fera,
Tigano), i quali hanno censurato la pervasività del Piano, che appare fondato
su concezioni totalizzanti, prive di adeguato corredo analitico e mai
confrontate con i livelli locali e che, proprio per la loro ampiezza, finiscono
per assumere valore di piano socio economico senza avere, a questo riguardo,
nessuno studio di sviluppo a supporto.
Sul piano della politica del diritto, il comitato, premessa una disamina della
natura della legislazione di tutela ambientale, rileva che la redazione del
Piano è un atto dall'alto, come tale dotata di solo carattere gerarchico;
quindi auspica, nella redazione del P.T.P., utili momenti di interlocuzione,
non precluse dalla legge, necessari per attivare processi di valorizzazione e
rendere operanti momenti di consenso indispensabili per spostare l'applicazione
del Piano dalla fase del largo contenzioso a quella della condivisione di una
azione per lo sviluppo sostenibile.
Sotto il profilo economico, si sostiene che il Piano respinge il modello di
sviluppo esistente nelle isole senza alcuna analisi costi-benefici che valga a
spiegare l'imposizione di vincoli a quel modello di sviluppo.
Viene infine analizzata la struttura vulcanica delle isole, giungendo alla
conclusione che le Eolie, e, soprattutto Lipari, presentano oggi un aspetto
rappresentato da paesaggi agricoli e di aree urbanizzate, che poco riferimento
trovano negli originari caratteri vulcanici.
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31) |
Opposizione proposta dal comune
di Lipari, giusta deliberazione n. 114 del 3 dicembre 1997 del consiglio
comunale |
Le osservazioni, premessa una ricostruzione storica della normativa di settore,
vertono sul fatto che il piano invade ambiti estranei al contenuto tipico del
piano stesso ed è stato adottato senza che siano stati coinvolti per la sua
redazione gli uffici tecnici comunali. A questo riguardo si osserva che la
giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere illegittimo, per
violazione del principio di leale cooperazione tra Stato ed autonomie locali
sancito dagli artt. 5, 98, 117 e 118 della costituzione, un p.t.p. adottato
senza consentire la piena partecipazione al procedimento di formazione, in
funzione consultiva, degli enti locali interessati.
Inoltre si osserva che la legge Galasso ha escluso dal vincolo paesaggistico
alcune zone territoriali, che restano escluse dunque anche dal piano
paesistico: queste sarebbero, secondo il comune, non soltanto le zone A e B in
quanto già edificate, ma anche tutte le altre zone ricomprese nei p.p.a.
Infatti, nei comuni dotati di piani pluriennali di attuazione la concessione
edilizia può essere rilasciata solo per le aree incluse nei p.p.a., per cui il
vincolo paesaggistico, e di conseguenza la disciplina del piano, non si
applicherebbe alle zone che rientrano nella pianificazione urbanistica. Per il
comune di Lipari, il principale vizio del Piano paesistico consisterebbe nel
fatto che esso non si sarebbe limitato a dettare norme minime di tutela degli
ambiti vincolati, ma avrebbe imposto vincoli che sottraggono al comune la
possibilità di disciplinare urbanisticamente il proprio territorio.
In particolare, se è vero che la legge n. 431/85 ha individuato i vulcani (art.
1, lett. l) fra le aree da sottoporre a vincolo paesaggistico ambientale, il
P.T.P. avrebbe di fatto esteso il vincolo all'intero territorio delle isole,
individuando due distinte categorie di beni (BB.CC. territoriali e BB.CC.
connotanti) da sottoporre a regime vincolistico ope legis et ipso iure, in
quanto derivanti dalla struttura vulcanica del territorio; impostazione questa
che esorbita dalle funzioni che la legge assegna ai piani paesistici, e si
risolve nella istituzione, nelle isole Eolie, di un vero e proprio parco
naturale dei vulcani.
Infatti i regimi normativi TI e TO sono pertinenti piuttosto alla
perimetrazione delle aree di un parco o di una R.N., e appaiono evidentemente
ispirati a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette. Basti
pensare alle norme del piano che introducono in alcune aree un vincolo di
immodificabilità assoluta. Ora, mentre gli obiettivi, le finalità ed il regime
normativo del piano paesistico corrispondono alla logica della realizzazione di
un parco, manca la possibilità, che infatti è estranea alla pianificazione
paesistica, da applicare i benefici che la legge prevede nel caso di
costituzione di un'area naturale protetta (art. 4, programma triennale per le
aree protette ed art. 7, misure di incentivazione della legge sulla aree
protette del 6 dicembre 1991), né le forme democratiche di controllo da parte
delle comunità locali, che solo le leggi nazionali e regionali sulle aree
protette prevedono (comunità del Parco e/o consiglio del Parco).
Ciò che appare del tutto inaccettabile è, secondo il comune, la progressiva
demanializzazione che il P.T.P. prevede nelle aree sottoposte al regime
normativo TO e TI, idea questa del tutto estranea ai limiti ed alle funzioni
della tutela paesistica e ambientale.
Altrettanto inaccettabili, in quanto non riconducibili alle norme che
disciplinano la pianificazione paesistica sono le disposizioni del piano che
mirano a vincolare la pianificazione urbanistica quali l'obbligo di redigere
piani particolareggiati di esecuzione del P.R.G., o quello di procedere alla
redazione di un piano paesistico di grande dettaglio; e ancora il divieto di
procedere al mutamento di destinazione d'uso, laddove il controllo sulle
destinazioni d'uso rappresenta una specifica competenza urbanistica; oppure
l'indicazione di lotti minimi edificabili, materia anch'essa di specifica
competenza comunale.
Ampia parte delle osservazioni comunali è volta a sottolineare la
incompatibilità tra le iniziative produttive presentate nel patto territoriale
e le previsioni del P.T.P.
Secondo il comune, che ha avuto modo di illustrare questo argomento anche alla
speciale commissione nella seduta del 27 luglio 2000, oltre che nella
conferenza di servizio tenutesi presso la direzione regionale dei beni
culturali e ambientali il 4 maggio 1999 e la prefettura di Messina il 20 giugno
2000, numerose iniziative rientranti nel patto territoriale manifestano
evidenti caratteristiche di incompatibilità con il Piano territoriale
paesistico, il che si risolverebbe in un danno irreversibile alle prospettive
di sviluppo economico sociale offerte dal patto.
A tale scopo, appare necessario, secondo il comune la modifica dell'art. 7,
comma FP4, delle norme del Piano paesistico, la cui formulazione vincola al
preventivo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali i
piani di settore e i progetti infrastrutturali ricadenti sul territorio
soggetto al P.T.P.
Al contrario, per dette opere infrastrutturali, sarebbe auspicabile introdurre
l'obbligo di produrre apposito studio di compatibilità ambientale dei progetti
(V.I.A.), obbligo che è singolarmente assente nelle disposizioni del P.T.P.
In conclusione, si propongono alcune specifiche modifiche alle norme del Piano
che definiscono gli interventi compatibili. In particolare il comune di Lipari
chiede:
- di emendare l'art. 8 delle norme del Piano, riconoscendo che è compito
specifico del P.R.G. quello di definire gli usi del suolo, mentre spetta al
P.T.P., negli ambiti che esso riconosce soggetti a modifica e/o trasformazione,
individuare i perimetri e fornire indicazioni al P.R.G.;
- di abrogare l'art. 29;
- di abrogare l'art. 46, nella parte in cui fa divieto di realizzare
nuove strade, e ciò anche in presenza di esigenze poste da norme di protezione
civile o antincendio; come pure nella parte in cui fa divieto di realizzare
nuove costruzioni per l'esercizio della attività agro-silvo-pastorale, della
quale il piano vieta ingiustificatamente l'esercizio in forma industriale, e
per l'esercizio dell'attività agrituristica alla quale, in conformità alle
tradizioni locali, va affiancato quello del turismo rurale.
Più in generale, ogni indicazione del P.T.P. nelle zone esterne a quelle di
tutela deve essere espressamente riconosciuta non vincolante per la
pianificazione urbanistica comunale.
Quanto agli ambiti di tutela, il comune chiede che:
- negli ambiti di tutela integrale (TI), venga consentito il recupero
dell'edilizia esistente;
- negli ambiti di tutela orientata (TO), vengano introdotte disposizioni
più snelle, che consentano l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, affermato
dal Piano, di valorizzare le attività colturali tradizionali, il che non può
prescindere dalla realizzazione di interventi che consentano di rendere
competitivi ed economicamente appetibili quei suoli. In generale, negli ambiti
TO, il comune chiede che vengano consentite, dove corrispondenti alla
promozione della attività, nuove strutture viarie (previa VIA); nuove
infrastrutture in cavo sotterraneo; infrastrutture necessarie allo sviluppo
delle aree termali, interventi di recupero edilizio di iniziativa privata,
anche mediante mutamenti di destinazione d'uso e ampliamenti;
- nelle aree di tutela speciale (TS), si tenga conto dell'esigenza di
graduare i divieti posti dal piano in corrispondenza con le esigenze della
attività estrattiva e dei servizi pubblici di grande rilevanza.
Quanto agli ambiti esterni a quelli di tutela, il comune, nel ribadire la
richiesta che le disposizioni del P.T.P. debbano intendersi meramente
indicative rispetto a quelle della pianificazione urbanistica, e ciò anche
negli ambiti MA1, MA2, ed MA3, osserva l'assenza, nel comune di Lipari, di
ambiti di modificazione MO1 e la ridotta entità di quelli MO2, nei quali si
censura come illegittima la prescrizione del Piano paesistico che impone
dimensioni minime dei lotti, compito questo riservato esclusivamente al P.R.G.
Come zone di modificabilità dovrebbero essere, tra l'altro, normati gli ambiti
ZM1 (parte sud orientale del Pilato) e ZM2 (cava di pomice di Acquacalda), nei
quali il regime della modificabilità è il solo che appare corrispondente alla vocazione
turistica ed economica dei luoghi.
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32) |
Mozione proposta dal consiglio
comunale di Lipari a sostegno della ditta Pumex S.p.A. |
Il consiglio comunale di Lipari , in considerazione del rilevante interesse che
il settore pomicifero riveste all'interno dell'economia eoliana, ha approvato,
con delibera n. 97 del 12 agosto 1997 una mozione di sostegno alla Pumex S.p.A.
la quale garantisce il lavoro a 100 o più unità. Per tale motivo si invita la
P.A. a mettere in atto un piano organico di sostegno e di promozione
dell'industria della pomice nell'isola di Lipari, settore questo che necessita
di una opportuna riqualificazione per lo sviluppo del sistema produttivo
eoliano.
Pertanto, considerato l'attuale sistema di produzione e la garanzia
dell'occupazione assicurata dalla Pumex, si chiede, per preoccupandosi di
salvaguardare gli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali dell'isola di
Lipari, di non compromettere, con norme rigide e imbalsamanti, l'attività
estrattiva della Pumex S.p.A.
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33) |
Opposizione proposta da Conti
Alberghi s.r.l. - Località Porto delle Genti |
La società ricorrente, proprietaria di un albergo, osserva che il regime
normativo R.C.S., vigente in quell'area, non consentirebbe l'ampliamento del
30% della struttura alberghiera, previsto invece dalla legge regionale n.
34/96. Il Piano territoriale paesistico sarebbe in tal modo di ostacolo
all'ampliamento dell'albergo, a suo tempo regolarmente assentito dal comune, il
quale, mediante il P.R.G., tenendo conto dell'effettiva realtà dei luoghi,
sarebbe in condizione di verificare in modo più idoneo l'incidenza delle opere
sul territorio.
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34) |
Opposizione proposta da
Costanzo Luciano - Località Canneto |
Il ricorrente ha presentato al comune un progetto per la costruzione di un
fabbricato in località Canneto ed il comune ha subordinato il rilascio della
concessione edilizia richiesta al preventivo nulla-osta della Soprintendenza,
che, non si era ancora espressa, quando, a seguito della pubblicazione del
P.T.P. l'area di proprietà del ricorrente, classificata come MA2, ha assunto i
caratteri di tutela previsti per le zone di mantenimento.
Alla luce di questo intervenuto regime, la ditta obietta che i redattori del
P.T.P. non hanno tenuto conto della richiesta di concessione edilizia inoltrata
precedentemente, esponendolo a un rilevante danno ingiustificato perché il
terreno di sua proprietà è morfologicamente simile a quelli limitrofi che, sono
invece normati col più favorevole regime normativo TO5 ed MA2.
Si chiede pertanto la riclassificazione del fondo, ripristinando le norme
attuative vigenti al momento della richiesta della concessione edilizia, e la
rettifica della zonizzazione applicata che non può essere accettata perché
diversifica terreni limitrofi con medesime caratteristiche morfologiche.
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35) |
Opposizione proposta da D'Ambra
Vincenzo - Località Lami - Piano Castagna |
Il ricorrente rileva la assimilabilità del P.T.P. ad un Parco naturale dei
vulcani, in quanto i regimi normativi utilizzati per tutelare alcune aree e le
relative norme, sembrano più adatti a tutelare un parco o una riserva naturale
piuttosto che aree con valenza paesaggistica.
Si depreca inoltre l'interferenza del P.T.P. con il P.R.G., il quale già dà
precise normative sui vincoli da rispettare nelle zone a carattere storico-
ambientale e paesistico. Altra causa di illegittimità del P.T.P. sarebbe
costituita dalla mancata consultazione dei comuni, i quali avrebbero potuto
dare un contributo valido alla stesura del Piano, che dovrebbe essere fondato
sul rispetto della pianificazione urbanistica e degli interessi della
collettività. Al contrario il Piano non si limita a dettare norme minime di
tutela, ferma restando la potestà del comune di disciplinare urbanisticamente
il proprio territorio ma condiziona in modo pervasivo l'esercizio di tali
competenze.
In particolare il Piano viola i limiti di legge perché un Piano paesistico può
incidere sulla destinazione d'uso dei fabbricati solo quando sussiste il
rischio di pregiudizio per i valori paesistici: nel caso di specie le aree di
pertinenza del ricorrente, invece, non rivestirebbero alcun carattere di pregio
dal punto di vista paesaggistico.
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36) |
Opposizione proposta da D'Ambra
Giuseppina - Località Canneto |
Il P.T.P. si tradurrebbe in realtà in un Parco dei Vulcani come emerge dalle
sue premesse, dalle diciture utilizzate, tipiche dei parchi e delle riserve e
dai regimi normativi. In tal modo il Piano, che detta normative d'uso del
territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G., il che avrebbe
giustificato la partecipazione alla sua redazione anche degli enti locali. In
realtà le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non
tenendo conto degli altri interessi collettivi (attività produttive dei
privati), e soprattutto invadendo la sfera urbanistica, sottraendola di fatto
alle competenze del sindaco e precludendo l'esercizio dell'attività agricola,
turistica, agrituristica e artigianale.
In tal modo il Piano si risolverebbe in un vincolo di immodificabilità
interessante l'80% del territorio, in particolare gli ambiti TO e TO1, il che
sarebbe del tutto inaccettabile per le aree già urbanizzate.
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37) |
Opposizione proposta da
Falconieri Giuseppe e altri sedici firmatari - Frazione Pirrera |
I ricorrenti osservano la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il
decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata
del comune di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli
di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI,
penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di
particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato la possibilità di
ampliamento e di espansione. Ciò evidenzia il valore soggettivo delle scelte
operate, che contrastano con i necessari presupposti obiettivi della tutela
ambientale.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano eccederebbe le sue
funzioni poiché le finalità perseguite esorbitano da quelle della tutela e
della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprietà
senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico.
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38) |
Opposizione proposta da
Famularo Bartolo nq. responsabile della Gattopardo Park Hotel s.r.l. -
Contrada Diana |
Il ricorrente osserva che l'area di sua proprietà, su cui insiste la struttura
alberghiera Gattopardo Park Hotel s.r.l., è divisa da parte del P.T.P. in due
zone aventi regimi normativi totalmente diversi (rispettivamente MA2 ed MO2).
Attualmente è in corso di realizzazione l'ampliamento dell'albergo,
regolarmente approvato dagli organi competenti. Detti interventi ricadono nella
zona MA2, nella quale non è consentita la realizzazione di attrezzature
alberghiere, che di contro possono essere autorizzate nell'ambito limitrofo
(MO2).
Si chiede, coerentemente, che su tutta l'area in cui insiste l'albergo venga
applicato questo regime normativo, più favorevole.
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39) |
Opposizione proposta da
Federalberghi isole Eolie |
Secondo l'Associazione ricorrente il Piano deve essere globalmente riscritto,
avvalendosi di esperti del settore turistico, che è l'unica possibilità di
sviluppo socio economico delle isole, e in particolare l'attività alberghiera
unico volano di sicuro sviluppo del turismo.
Il Piano non avrebbe infatti tenuto minimamente conto della volontà degli
abitanti delle isole espressa nei Patti Territoriali, riducendo drasticamente
la possibilità di realizzare strutture alberghiere.
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40) |
Opposizione proposta da Ficarra
Antonino - Frazione Pirrera |
Il ricorrente osserva la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il
decreto n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di
Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il
P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal
punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse
paesaggistico, ne ha annullato la possibilità di ampliamento e di espansione.
Ciò evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate, che contrastano con i
necessari presupposti obiettivi della tutela ambientale.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano eccederebbe le sue
funzioni poiché le finalità perseguite esorbitano da quelle della tutela e
della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprietà
senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico.
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41) |
Opposizione proposta da
Finocchiaro Rosa e altri due ricorrenti - Frazione Pirrera |
Vengono ribadite le osservazioni ai punti 37 e 40.
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42) |
Opposizione proposta da Fonti
Antonino e Basile Salvatore - Località Pignataro |
Gli opponenti, proprietari di un fondo agricolo in località Pignataro, che
secondo il P.T.P. ricade in zona TO1, osservano che nell'area in questione, che
è prossima ad un centro urbano in espansione, non è possibile, in realtà,
sviluppare alcuna attività di sistemazione e di coltura senza realizzare
adeguati edifici di supporto.
Pertanto il divieto di realizzare strutture, previsto dal regime TO1, impedisce
di fatto l'esercizio di qualsivoglia attività.
Si chiede pertanto la revisione di tale norma e il mantenimento dell'indice di
edificazione agricola dello 0,03 mc./mq..
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43) |
Opposizione proposta da
Gianluca s.a.s. di Mannello Gaetano e C. - Via Maddalena |
La ricorrente, società proprietaria di un'area ubicata in ambito R.C.S. del
Piano territoriale paesistico, in cui l'attività ricettiva è consentita solo
mediante interventi di recupero edilizio, afferma che solamente il P.R.G. può
correttamente definire i modi di utilizzo delle zone urbane.
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44) |
Opposizione proposta da
Giardina Antonino - Amministratore Omniaturist s.r.l. - Località
Balestrieri |
Viene lamentata la contraddizione esistente tra le condizioni di degrado della
zona ed i valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere senza
dimostrarne l'esistenza. L'area, compresa nell'ambito MA2 (mantenimento
paesaggio agrario) è limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti
sportivi ed al centro abitato di Lipari: mancherebbe dunque ogni requisito di
pregio ambientale di una zona che risulterebbe invece in stato di abbandono. Si
ricava che il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare l'attuale
stato di degrado piuttosto che acconsentire il recupero di quest'area, nella
quale verrebbe impedito l'esercizio di iniziative idonee a recuperare il
territorio quali le attività economiche legate al turismo. La realizzazione di
un complesso alberghiero, progettata e presentata dalla società ricorrente
secondo il patto territoriale sarebbe in tal senso impedita dal Piano, che
limiterebbe l'esercizio del diritto di proprietà senza alcun corrispettivo
vantaggio per il pubblico interesse.
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45) |
Opposizione proposta da Grillo
Antonino nq. presidente Associazione Pro Pirrera - Frazione Pirrera |
Il ricorrente osserva la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il decreto
assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del
comune di Lipari, e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di
tutela. Il P.T.P. ha, invece, inserito tale area negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI,
penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di
particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato ogni possibilità di
ampliamento e di espansione.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano comprime
ingiustificatamente il diritto di proprietà poiché impedisce l'utilizzazione di
un bene senza che sia stata al contrario manifestata la pubblica utilità di
tale scelta.
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46) |
Opposizione proposta da Grillo
Antonino e Francesco - Frazione Pirrera |
Le norme che regolano l'ambito TI, in cui ricade la proprietà dei ricorrenti,
risultano eccessivamente limitative e non coerenti con le finalità del P.T.P.,
che postula il recupero del territorio. Infatti, il Piano, per il fondo ed il
fabbricato di che trattasi, limitrofi all'abitato di Pirrera, area servita da
rilevanti infrastrutture primarie, impedisce l'ampliamento dei fabbricati
esistenti e quindi pregiudica quelle iniziative quali la realizzazione di un
bar ristorante, progettato dai ricorrenti nell'ambito del patto territoriale
delle isole Eolie che da sole valgono a garantire l'uso ed il controllo della
zona, inibendo atti di vandalismo che potrebbero distruggere la fiorente e
rigogliosa vegetazione mediterranea presente.
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47) |
Opposizione proposta da Grillo
Bartolo - Frazione Pirrera |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 41 e 45.
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48) |
Opposizione proposta da
Hunziker Clelia - Via Tufo |
La ricorrente sostiene che l'area, sulla quale insiste la struttura alberghiera
di sua proprietà, ricadente nell'ambito MA2 del P.T.P., non presenta le
caratteristiche proprie di tale ambito: l'area di che trattasi è, infatti,
limitrofa al centro del paese ed è dotata di tutte le infrastrutture, primarie
e secondarie. L'opposizione verte sul contrasto tra l'effettiva realtà dei
luoghi, che si presterebbero ad uno sviluppo alberghiero, e quanto, invece,
descritto nell'ambito MA2, nonché sulla illegittimità del P.T.P. che norma zone
già oggetto di pianificazione urbanistica.
Il Piano comprime illegittimamente lo jus aedificandi perché impedisce alla
ricorrente di utilizzare la sua proprietà, senza produrre una giustificazione
adeguata e coerente dal sacrificio imposto.
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49) |
Opposizione proposta da Iacono
Giuseppe - Frazione Pirrera |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 45 e 47.
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50) |
Opposizione proposta da I.N.U.
- Sezione Sicilia |
L'associazione intende contribuire al procedimento di formazione del Piano, e
chiede, tra l'altro:
I) che non vengano consentite nell'ambito TS3 - Pilato III - ulteriori
fasi di coltivazione della cava per preservare la morfologia del Cono di pomice
del Pilato e della colata di ossidiana delle Rocche Rosse, aventi un valore
scientifico universale;
II) una forte azione di tutela delle aree agricole e del loro specifico
uso da possibili trasformazioni di attività;
III) chiara individuazione negli ambiti di tutela vulcanologica degli
ambiti destinati ad attività silvo-pastorali e colture tradizionali;
IV) limitate integrazioni alle case rurali, quali testimonianze
storico-culturali, riguardanti servizi igienici da realizzare soltanto al piano
terra;
V) che negli ambiti MO2 e TR sia previsto il dovuto raccordo con il
P.R.G.;
VI) individuazione adeguata delle trasformazioni edilizie assentibili
negli ambiti MO2, tenendo conto della specificità di ogni isola, del tipo e
della estensione delle colture praticate, garantendo il mantenimento del
rapporto casa-orto e della tipologia edilizia integrata da giardini con
orto-frutteti;
VII) definizione, negli ambiti di modifica e trasformazione, delle situazioni
di compatibilità tra il paesaggio e le future attività insediative;
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51) |
Opposizione proposta da
Italpomice S.p.A. - Contrada Acquacalda |
La Italpomice provvede all'estrazione ed alla lavorazione della pomice nelle
cave di Lipari assicurando un'ampia riserva occupazionale.
Questa, intrapresa verrebbe frustrata dal Piano, che comporterebbe in tempi
brevi la cessazione dell'attività in questione: infatti, gran parte dei
giacimenti pomiciferi sono inclusi in zone ZM1 e ZM2, disponibili per la costituzione
di un retro-parco ambientale tramite un futuro piano progettodi grande
dettaglio, ritenuto dal ricorrente ancor più limitativo e vincolante del piano
paesistico in quanto entrambi non prendano in considerazione alcuna esistente
attività industriale e le concessioni minerarie vigenti.
La ricorrente ritiene che la realizzazione del Piano si basa su un errore di
fondo da parte dei progettisti, che avrebbero vincolato l'intero territorio
eoliano trattandolo come sommità affioranti dei vulcani dell'arco insulare
vulcanico eoliano e quindi avendo come unico fine la tutela del sistema
vulcanico, senza tenere in alcun conto il modello di sviluppo esistente, né gli
interessi economico-sociali della popolazione, in assoluto dispregio degli
obiettivi assegnati dalla normativa ai piani paesistici, ed escludendo la
partecipazione al procedimento di formazione del Piano dell'ente locale, delle
varie amministrazioni e dei cittadini interessati.
La ricorrente lamenta l'interferenza del piano paesistico col piano regolatore
generale, che pure ha tra i suoi contenuti i vincoli da osservare nelle zone a
carattere storico, ambientale e paesistico.
Ritiene farneticante e totalitaria la logica seguita nella redazione del
suddetto Piano che considererebbe il paesaggio interesse sovraordinato alle
persone e ai fabbisogni sociali, entrando nel merito, anche delle più innocue
attività di trasformazione dell'ambiente (illuminazione, insegne, vetrine,
ecc...).
E in particolare denuncia l'illegittimità degli artt.9 punto 7 e 47 dei regimi
normativi che, vietando l'attività estrattiva, non considerano l'utilità della
pomice, che non può essere assimilata agli altri materiali di cava, sia per le
caratteristiche proprie del materiale in sè stesso, sia per le particolarità
della coltivazione, che può essere esercitata solo nei vulcani.
Considerando che il Piano impone limitazioni all'uso delle moderne tecnologie
ablative e vieta l'escavazione entro 150 m. dal cratere (art. 9 punto7), la
Società conclude che il Piano territoriale paesistico si contrappone alla legge
(legge regionale n. 127/80) e di fatto impedisce il rinnovo della concessione.
Si chiede quindi che sia consentito coltivare le cave in atto sfruttate, senza
estensione ad altri giacimenti, al fine di potere effettuare ove necessario
un'opportuna riconversione industriale dell'attività esercìta.
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52) |
Esposto inoltrato dalla
Italpomice S.p.A. |
La Società evidenzia una asserita avversione del sindaco nei confronti delle
aziende pomicifere e in particolare nei confronti dalla Italpomice, che,
secondo quanto egli avrebbe affermato, sarebbe improduttiva. In realtà
l'Italpomice rileva che la forzata sospensione dell'attività estrattiva per
indagini della magistratura, se ha comportato la forzata chiusura temporanea
dell'impianto, non può essere scambiata per rinunzia ad operare.
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53) |
Opposizione proposta da Lettina
Natalino - Località Canneto |
Il ricorrente osserva che il lotto di terreno di sua proprietà ricade nella
perimetrazione urbana di Lipari e che ai sensi dell'art. 1 della legge n.
431/85, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe nelle zone A e B del
Piano di fabbricazione. Per questo motivo, chiede che venga riscritto il regime
normativo dettato dal Piano dell'area in questione (MO2).
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54) |
Opposizione proposta da
Liberatore Pasquale nq. proc. di Liberatore Francesco - Frazione
Pirrera |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 47 e 49.
|
55) |
Opposizione proposta da Lo
Giusto Giovanni - Località contrada Spadarella Monte Giardina |
Il ricorrente, anche quale legale rappresentante della Giansanto & C.
s.a.s., osserva che il fondo con annessi fabbricati di sua proprietà è rimasto
escluso dalle zone di riserva e preriserva della R.N.O. di Lipari e ricade in
area di verde agricolo secondo il P.d.F. di Lipari, confinando con la strada
comunale Lipari-Fossa Monte San Salvatore. Su tale area egli intende realizzare
un'azienda agricola ed agrituristica e ha presentato in tal senso un apposito
progetto. Inopinatamente, il P.T.P. ha fatto rientrare il fondo in questione
nell'ambito TO1, il che è palesemente contraddittorio con le previsioni della
riserva naturale dell'isola di Lipari e soprattutto con lo stato dei luoghi:
secondo il ricorrente, infatti l'area di che trattasi non possiede particolari
valenze dal punto di vista paesaggistico. A comprova dell'approssimazione
dell'analisi che sorreggono il P.T.P., si fa osservare che nell'ambito TO1 è
stata inserita una strada classificata come sentiero storico che in realtà è
soltanto la traccia di una pala meccanica.
Il Piano territoriale paesistico finirebbe con l'impedire l'esercizio delle
attività, quali quella progettata dal ricorrente, che sole, possono sorreggere
la riqualificazione del territorio. Infatti l'abbandono delle colture
tradizionali ha reso il territorio degradato e solo un esercizio attivo
dell'agricoltura, che passa da interventi diversificati, o può consentirne il
recupero.
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56) |
Opposizione proposta da Lo
Verdi Stellario e altri 8 firmatari - Località Santa Margherita |
Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale
orientata di Lipari, che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione
di Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della
località come risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica.
Sarebbe quindi auspicabile, negli ambiti TO5 e TO1, prevedere un regime
agricolo che consenta, con gli indici di fabbricazione di tale tipologia,
interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e l'attività
agrituristica, fonte di possibile nuova risorsa economica.
Quanto alle aree comprese nell'ambito RES, interessanti il nucleo urbano della
frazione, esse andrebbero affidate alla pianificazione urbanistica, mentre le
aree contigue andrebbero normate con il regime della modificabilità (MO1),
trattandosi di zone agricole limitrofe a nuclei urbani rurali e perciò
antropizzate interamente. In realtà, osservano i ricorrenti, il P.T.P. non
tiene conto dell'effettivo stato dei luoghi, e in tal modo comprime
immotivatamente l'esercizio del diritto di proprietà senza alcun corrispettivo
interesse pubblico.
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57) |
Opposizione proposta da Luca
Patrizia - Località Quattropani |
La ricorrente possiede un fondo con annessi fabbricati, in via Chiesa Vecchia,
località Quattropani, che secondo il P.T.P. ricade nel regime normativo TO1.
Detta area, destinata a sviluppo urbano, in realtà presenta una serie di
costruzioni adibite a civile abitazione nella zona limitrofa alla Chiesa della
Madonna della Catena, non rimane in prossimità della costa ed è evidentemente
inserita in una zona di sviluppo dell'edilizia residenziale - stante la
limitrofa ubicazione della Chiesa della Madonna della Catena.
Conformemente allo stato dei luoghi, la ricorrente ha presentato progetti per
il patto territoriale, miranti alla realizzazione, in quei fabbricati, di
attività ricreativo-turistiche: chiede pertanto la riclassificazione
dell'ambito TO1 in cui ricade il proprio fondo, al fine di realizzare le opere
suddette.
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58) |
Opposizione proposta da
Maiorana Pietro e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 49 e 54.
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59) |
Opposizione proposta da
Mandarano Antonino e altri 4 firmatari - Località Monte Gallina |
I ricorrenti sostengono che l'ambito TO1 previsto dal P.T.P. per l'area di loro
pertinenza, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi, in quanto l'area
presenta un buon numero di fabbricati ed è idonea per nuovi interventi edilizi
residenziali e rurali. Sarebbe più opportuno un regime normativo che consenta
l'attività agrituristica con l'indice di edificazione delle zone agricole.
L'attuale regime invece si traduce in una illegittima compressione del diritto
di proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
|
60) |
Opposizione proposta da Mangoni
Valerio |
Il ricorrente ritiene vi siano delle incongruenze nell'art. 26 dei regimi
normativi - R.E.P. Recupero propagginazioni con espansione sviluppabile su
matrice sentieristica storica, nella parte in cui la norma definisce le
attività compatibili (recupero privato senza ampliamento e senza variazioni
d'uso); e le attività non compatibili (recupero privato con ampliamenti e con
variazioni d'uso).
Secondo il ricorrente bisognerebbe modificare l'indicazione senza ampliamento e
variazioni d'uso e inserire, tra le attività compatibili, che il recupero
privato consente a piano terra un aumento di cubatura nella misura del 25% -
50% di quella preesistente per fini funzionali e servizi igienici, e che la
facciata degli edifici può essere restaurata senza interventi che ne cambino in
alcun modo l'immagine, mentre i servizi e i collegamenti andranno realizzati
esclusivamente sul retro.
In tal senso si chiede che venga emendato l'art. 26 dei regimi normativi,
R.E.P., riguardo le attività compatibili.
|
61) |
Opposizione proposta da Marra
Antonio - Frazione Pirrera |
Viene lamentata la contraddizione esistente tra il P.T.P. ed il decreto che ha
istituito la riserva naturale orientata di Lipari e ha escluso dal suo
perimetro gran parte della frazione di Pirrera: il che dimostrerebbe lo scarso
valore ambientale della località, risultante anche dalla documentazione
fotografica prodotta. Sarebbe auspicabile, per il ricorrente, introdurre
nell'area il regime di modifica MO1, che appare confacente, considerata la
vicinanza di agglomerati urbani. Il regime TI, che vincola parte della
frazione, appare, al contrario, del tutto incongruo perché non consente ai
privati alcun intervento sui fabbricati esistenti, dei quali non consentirebbe
la fruizione.
In particolare il regime di tutela integrale non tiene conto dello stato dei
luoghi delle aree coltivate, aventi connotati di borgo rurale, e andrebbe
quindi eliminato.
|
62) |
Opposizione proposta da Marra
Antonio - Località Canneto |
L'opponente esprime tutto il suo gradimento per le misure introdotte con il
P.T.P., che viene considerato un giusto freno al degrado ambientale e auspica
una azione di tutela rigida per preservare alcune aree di grande interesse
paesaggistico, ed in particolare le contrade Serra e Collo Pirrera, aventi
elevato valore naturalistico, faunistico e botanico.
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63) |
Opposizione proposta da
Martello Armando e Finocchiaro Antonina - Frazione Pirrera |
Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 54 e 58.
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64) |
Opposizione proposta da Martinucci
Giuseppe - Frazione Pirrera |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 58 e 63.
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65) |
Opposizione proposta da Mavilia
Giuseppina - Località Quattrocchi |
La ricorrente illustra le caratteristiche del progettato Mirador, punto di belvedere
e ritiene tale opera compatibile con il sistema delle Park-Ways, previsto dal
Piano.
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66) |
Opposizione proposta da
Meligunte s.r.l. - Località Canneto |
Il P.T.P. detta una compiuta normativa d'uso del territorio e in tal modo
interferisce con le indicazioni del P.R.G. Ciò avrebbe giustificato, per la
ricorrente società la partecipazione alla sua redazione degli enti locali.
Le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non
tengono conto degli altri interessi collettivi (attività produttive dei
privati), e invadono soprattutto la sfera urbanistica, sottraendone di fatto
l'esercizio al sindaco.
In particolare la società ricorrente fa presente di essere proprietaria di un
immobile classificato Q12. Si tratta di uno stabilimento di pomice, in atto
abbandonato che non può essere affatto adibito ad attività turistiche ricettive
o extra alberghiere, quale bene culturale testimoniale, come affermato dal
Piano. Tale previsione risulterebbe di chiaro contenuto urbanistico, spettando al
comune decidere sul possibile cambio di destinazione d'uso di un immobile;
comunque le leggi n. 1497/39 e n. 431/85 non prevedono destinazioni museali di
beni paesaggistici. Ciò si tradurrebbe in una alienazione del bene privato a
vantaggio del demanio pubblico, finalità propria di un Parco o di una riserva
naturale (legge n. 394/91): il che dimostra che il Piano sarebbe stato pensato
e progettato come parco o riserva.
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67) |
Opposizione proposta da Merlino
Antonino e Giuseppe - Frazione Pirrera |
Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 63 e 64.
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68) |
Opposizione proposta da Merlino
Maria e Cincotta Rosalia - Località Canneto |
Il lotto di terreno dei ricorrenti ricadrebbe in zona B del P.R.G. e pertanto,
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85, né il vincolo paesaggistico né il
P.T.P. possono trovare applicazione legittima in quest'area.
|
69) |
Opposizione proposta da Merlino
Giuseppe |
Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno di 1500 mq.., ricadente
secondo il P.T.P. nel regime MA1 e ai margini del regime TR di Marina Lunga,
dichiara di avere presentato patto territoriale con una idea progetto che
prevede la realizzazione di una struttura ricettiva dotata di 20 posti letto,
iniziativa non prevista dal regime previsto per l'area in questione dal P.T.P.
Per questi motivi si chiede la modifica del regime normativo auspicando che le
indicazioni del P.T.P. siano di carattere indicativo e non prescrittivo.
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70) |
Opposizione proposta da Natoli
Domenico e Famularo Santa - Frazione Pirrera |
I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 64 e 67.
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71) |
Opposizione proposta da Natoli
Giuseppe e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 67 e 70.
|
72) |
Opposizione proposta da Natoli
Salvatore e Giuseppe - Località Quattropani |
La ditta, proprietaria di alcune aree a Lipari, località Quattropani, ricadenti
in zona RNS ha realizzato su parte di esse un edificio adibito ad officina
meccanica (attività artigianale), così come nei terreni circostanti. La ditta
osserva la incongruità della classificazione assegnata dal P.T.P., perché non
ci sono valori paesistici rilevanti nell'area in questione.
Chiede pertanto la riclassificazione del regime normativo e la previsione di
sviluppo dell'attività artigianale nel fondo di sua proprietà.
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73) |
Opposizione proposta da Paino
Giovanna in Cappelli e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 70 e 71.
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74) |
Opposizione proposta da Paino
Antonio - Località Quattropani |
Il vincolo sarebbe illogico ed illegittimo in quanto la zona non presenterebbe
valori paesistici meritevoli di tutela. Al contrario l'area, essendo priva di
strutture ricettive, si presterebbe ad insediamenti agrituristici utili a
valorizzare la frazione.
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75) |
Opposizione proposta da
Peruggia Silvio - Località Porticello |
Il ricorrente chiede la rettifica della zona RES in quanto, per un presumibile
errore materiale, la linea di demarcazione della suddetta area esclude soltanto
il suo fabbricato, ricadente erroneamente in zona TO1.
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76) |
Opposizione proposta da Picone
Antonino - Località Pianogreca |
Il ricorrente si oppone alla classificazione dell'area in cui ricade la sua
proprietà, nell'ambito TO1 del P.T.P., sostenendo che l'area de qua, in cui
sono presenti parecchi fabbricati per civile abitazione, ha una spiccata
vocazione edificatoria perché è limitrofa all'area urbana. Il tutto è
comprovato dal fatto che la Regione siciliana, nell'istituire la riserva
naturale orientata del comune di Lipari, ha escluso tale area perché non l'ha
reputata meritevole di tutela in quanto in essa non sono presenti valori
paesaggistici tali da essere preservati.
|
77) |
Opposizione proposta da Picone
Francesco - Località Pianogreca |
L'opponente osserva che il fondo agricolo di sua proprietà è normato, per una
parte dal R.N. MO2 con un vincolo archeologico, per la restante porzione dal
R.N. MA1 con una prescrizione di arretramento di m. 30 dal ciglio stradale.
Secondo il ricorrente è evidente l'illogicità delle suddette previsioni del
P.T.P., tanto più che gli scavi compiuti nel 1952 per conto del Museo di Lipari
non hanno dato risultati significativi, e l'indicazione fornita circa
l'arretramento dal ciglio stradale non da alcun beneficio al paesaggio, ma
ostacola la costruzione di strutture utili all'agricoltura.
Per questi motivi l'opponente chiede l'eliminazione del vincolo archeologico o
quantomeno la riperimetrazione dell'area di sua pertinenza, mentre invita a
valutare la possibilità di limitare la prescrizione di arretramento a soli 10
m. dal ciglio stradale, fermo restando il mantenimento delle previsioni
urbanistiche relative alla costruzione in verde agricolo.
|
78) |
Opposizione proposta da Pumex,
- Località Monte Pilato, località Papesca e località Capistello |
La Pumex è titolare di cave di pomice a Monte Pilato, area che il Piano
sottopone al regime TS3 e in parte ZM3 e ZM1 ed osserva che:
- nella zona TS3 non è ammessa alcuna attività estrattiva;
- lo stesso dicasi per una cava esistente in zona MA2;
- nella zona ZM1 è ammessa soltanto l'attività estrattiva disciplinata e
sorvegliata, sottoposta ad un piano progetto paesistico soggetto a n. o. della
soprintendenza;
- nella zona ZM2 il regime è identico al precedente con l'ulteriore
limitazione che l'esercizio dell'uso civico di attingimento della pomice è
ammesso nei limiti della concessione mineraria.
La società è anche proprietaria di alcuni edifici industriali abbandonati in
zona TS4, indicati con lettera Q come beni culturali testimoniali non
suscettibili, pertanto, di destinazione residenziale, alberghiera o extra
alberghiera: ritiene che il Piano, incidendo sulle destinazioni d'uso violi gli
artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e l'art. 1 legge n. 431/85 che non prevedono
tale facoltà.
Per le altre osservazioni si ripetono gli argomenti esposti al punto 42
(osservazione Italpomice s.r.l.)
|
79) |
Opposizione proposta da Rando
Giuseppe - Frazione Pirrera |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 71 e 73.
|
80) |
Opposizione proposta da
Rodriquez Giuseppe e Siracusano Francesco - Località Pignataro di Fuori |
I ricorrenti si oppongono alle norme del P.T.P., delle quali fanno osservare i
caratteri ritenuti ammissibili solo per quelle che regolano i parchi e le
riserve, e in particolare la pretesa di determinare la demanializzazione del
territorio senza indicare né i riferimenti legislativi, né le risorse
finanziarie. I ricorrenti fanno presente, tra l'altro, di avere presentato progetto
da inserire nel patto territoriale delle isole Eolie e fanno proprie le
argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 31 (comune di Lipari).
|
81) |
Opposizione proposta da Schiera
Carmela - Località Acquacalda |
La ricorrente, proprietaria di un terreno e alcuni fabbricati siti in contrada
Acquacalda fa presente che una parte di questi, parte integrante dell'abitato,
ricadono nella zona B1 del PDF mentre nel P.T.P. l'abitato di Acquacalda è
normato col regime MO3; che alcuni edifici di proprietà della ricorrente
vengono indicati come beni etnoantropologici mentre in realtà sono ruderi privi
di quegli asseriti caratteri.
Viene anche messa in evidenza la contraddittorietà esistente fra la riserva
naturale orientata dell'isola di Lipari il Piano delle riserve, che non ha
ritenuto di dovere vincolare i terreni della ditta perché privi di valori da
preservare, e il P.T.P. che invece li inserisce in zona TO5, che prevedendo una
progressiva demanializzazione con i conseguenti fenomeni di abbandono e degrado
ambientale del territorio.
Per questi motivi si chiede la riclassificazione del fondo e dell'area in cui
esso ricade nonché dei fabbricati che vi insistono.
|
82) |
Opposizione proposta da Società
Eolie di Navigazione - Località Canneto |
La società ricorrente illustra il progetto da essa presentato, per la
realizzazione di un albergo mirato ad un turismo qualificato. Struttura
ricettiva che, per qualità dei servizi e del numero di posti letto, non è
presente nella località Canneto, a forte vocazione turistica.
|
83) |
Opposizione proposta da Subba
Giuseppe - Località Monte di Lipari |
Il ricorrente ritiene che i suoi immobili ricadono in zona TO1 in maniera del
tutto immotivata in quanto la zona è principalmente rappresentata da paesaggi
agricoli incolti ed aree urbanizzate, tant'è che non è stata inclusa nella
riserva o preriserva ma indicata zona C4 nello strumento urbanistico.
A tal fine ritiene che la zona andrebbe sottoposta a regime agricolo
permettendo il cambiamento di destinazione d'uso, l'ampliamento e la
ristrutturazione dei fabbricati esistenti e anche la realizzazione dei volumi
necessari per una moderna agricoltura, e, nello stesso tempo, consentendo lo
sviluppo dell'agriturismo o del turismo rurale.
E ancora ritiene che debbano essere riscritte le norme relative agli edifici
esistenti in quell'area, dei quali deve essere consentito un ampliamento per le
giuste finalità abitative: chiede infine che vengano ristretti gli ambiti TO1
adiacenti a tali agglomerati MO1.
|
84) |
Opposizione proposta da U.L.A.
- C.L.A.A.I di Lipari |
Se il P.T.P. mantenesse le posizioni espresse dai suoi redattori senza il
concerto con le realtà istituzionali, economiche e produttive delle isole
Eolie, si verrebbe certamente a creare una grave paralisi della crescita economico-sociale
delle isole.
Infatti le attività produttive di carattere imprenditoriale e artigianale non
potrebbero più ampliarsi e ciò con grave danno all'economia dell'isola. In
realtà, secondo l'associazione, il P.T.P. non tiene in considerazione alcuna
l'uomo e la sua realtà produttiva.
Si auspica quindi una revisione globale del piano, con la partecipazione di
tutti gli esperti del consiglio comunale e dei vari comitati cittadini per
pervenire ad uno strumento che, pur garantendo la salvaguardia del territorio,
non trascuri lo sviluppo economico dell'isola.
|
85) |
Opposizione proposta da
Università di Bologna - Dipartimento scienze della terra - Monte Pilato |
Si oppone a una indiscriminata ripresa dell'attività estrattiva le cui modalità
vanno invece rese compatibili con la tutela del vulcano, di enorme interesse
scientifico.
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86) |
Opposizione proposta da Zaia
Ermelinda e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera |
Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 73 e 79.
|
87) |
Opposizione proposta da Zappalà
Filippo n.q. di proprietario e quale rappresentante di altri proprietari di
terreni - Località Costa Cattiva, Spadarella, Urnazzo Guardia, ecc... |
Il ricorrente premette che i suddetti lotti posti nell'ambito TO1 sono forniti
di sentieri privati interni con accesso alla viabilità comunale e sono dotati
di fabbricati modesti se pur di antica edificazione. I titolari di questi
terreni sono disponibili a realizzare interventi di carattere turistico
pubblico-privato e agrituristico e, a tal fine, hanno intrapreso una serie di
iniziative troncate purtroppo dalla pubblicazione del Piano, che ha consentito
soltanto il recupero dell'esistente. Pur non escludendo le iniziative che si
vogliono perseguire, il P.T.P. non fornisce gli strumenti adatti per realizzarle;
si chiede pertanto una modifica del Piano con conseguente recepimento del
P.R.G., ovvero la completa o parziale demanializzazione delle aree, con formale
esproprio e cessione ai proprietari di altre porzioni di territorio comunale di
valore comparabile a quello delle aree espropriande.
|
88) |
Opposizione proposta da
Alessandro-Indricchio Luigi e Picone Antonino - Località San Salvatore |
I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è
sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA2), chiedono la
modifica di tale previsione in modo da potere realizzare un residence, come da
progetto presentato per il patto territoriale di Lipari. La richiesta è fondata
sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo i ricorrenti, sarebbero
privi di valenza paesaggistica e sarebbero al contrario interessati dalla
presenza di numerosi fabbricati residenziali, prossimi ad un asse viario e
destinati principalmente ad uso agricolo, e si qualificherebbe quindi come zona
di espansione abitativa.
|
89) |
Opposizione proposta da Barca
Antonino e Raffaele Angela - Località Pianoconte, via Varesana Sotto |
I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è
sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA1 e RNS), chiedono la
modifica di tale previsione.
Infatti, secondo i ricorrenti, l'area in questione, prossima alla frazione di
Pianoconte, ne costituisce la naturale zona di espansione perché priva, tra
l'altro, di particolari valenze paesistiche e perché già urbanizzata.
Secondo i ricorrenti, inoltre, le norme del Piano finirebbero per scoraggiare
l'esercizio dell'attività agricola, che non può prescindere dalla realizzazione
di nuovi volumi edilizi.
|
90) |
Opposizione proposta da Picone
Antonino - Località San Leonardo |
Il ricorrente, proprietario di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è
sottoposto al regime normativo della Tutela Orientata (ambito TO1), chiede la
modifica di tale previsione in modo da potere realizzare i progettati
interventi, uno dei quali corrisponde a un'idea progetto (punto di incontro
agrituristico) presentata per il patto territoriale di Lipari.
La richiesta è fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo il
ricorrente, sarebbero lontani dalla costa, interessati dalla presenza di
numerosi fabbricati, prossimi ad un asse viario e vocati all'uso agricolo.
Oltre a questi motivi, il ricorrente rileva le incongruenze del Piano nella
parte in cui, perimetrando i coni vulcanici presenti nell'area in questione,
conterrebbe errori e divergenze dallo stato dei luoghi.
ISOLA DI ALICUDI
|
91) |
Opposizione proposta da Baratta
Ettore - Località Porto |
Il ricorrente possiede alcuni terreni che nel P.T.P. ricadono in ambito MA1, a
confine degli ambiti MO3 e RIO. Detti terreni sono gli unici pianeggianti
nell'isola e per questo motivo sono particolarmente adatti ad essere utilizzati
per insediamenti turistico-alberghieri. Inoltre sono adiacenti ad alcuni
fabbricati ricadenti in ambito RIO, di cui uno destinato ad attività commerciale,
del quale risulterebbe però impossibile qualsiasi ampliamento, che è precluso
nell'ambito MA1.
Si chiede allora di ricomprendere tutti i suddetti terreni nell'ambito MO3, che
appare attualmente poco esteso rispetto alle potenzialità di sviluppo turistico
dell'isola.
|
92) |
Opposizione proposta da Russo
Carlo e Taranto Angelo - Località Porto |
I ricorrenti sono proprietari del complesso alberghiero Hericusa, ricadente
nell'ambito MO3, nel quale è vietata l'edificazione del primo piano, mentre
un'altezza simile si riscontra in tutte le vecchie abitazioni di Alicudi,
essendo dovuta alle esigue estensioni dei lotti di terreno e alla predominanza
di scarpate di notevole pendenza. I ricorrenti chiedono che nell'ambito MO3
venga prevista la possibilità di ampliamento degli edifici facenti parte delle
strutture alberghiere e ricettive, che nel Piano sono considerate attività
compatibili; fanno presente di avere presentato progetto di ampliamento ai
sensi dell'art. 36 legge regionale n. 37/85 e istanza di adesione al patto
territoriale per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'attività turistico
alberghiera da essi gestita, progetto che si chiede di prendere in
considerazione.
ISOLA DI FILICUDI
|
93) |
Opposizione proposta da
Associazione Amici di Filicudi - Intero territorio dell'isola |
L'associazione fa rilevare di aver potuto analizzare solo parte del Piano
territoriale paesistico, ma ciò non di meno osserva che la definizione del
regime normativo di recupero R.E.P. se pure coglie l'aspetto urbanistico del sistema
degli insediamenti urbani di Filicudi, non riesce a cogliere il rapporto
esistente tra le costruzioni e gli spazi aperti circostanti di pertinenza,
caratterizzati da terrazzamenti e da case, che costituisce l'elemento
fondamentale del paesaggio delle isole. Altrettanto debole appare la scelta del
P.T.P. di consentire il solo recupero dei volumi esistenti, senza
trasformazione degli usi originari. Appare quindi indispensabile, da un lato,
affinare la perimetrazione dei nuclei insediativi dell'isola, reintegrando
edifici esclusi ed escludendo i corpi superflui, e dall'altro, di ammettere il
recupero ad uso abitativo o ricettivo o sussidiario di tutti i fabbricati anche
in stato di rudere purchè accertati dal Piano regolatore e di ammettere
ampliamenti degli edifici esistenti, escludendo evidentemente i fabbricati
abusivamente realizzati, nonché oggetto di sanatoria edilizia.
La normativa del Piano dovrà tenero conto che i terrazzamenti e tutti i
manufatti esistenti, ivi compresi i sentieri, necessitano di una conservazione
integrale, che ne preveda anche la ricostruzione filologica. Altrettanto
indispensabile è disporre la rimozione delle costruzioni temporanee (roulotte,
baracche, ecc.) che ricadono nelle zone archeologiche o di elevata qualità
ambientale e la demolizione degli edifici abusivi ricadenti su terreni
demaniali o sulla fascia di rispetto della costa. Si segnala infine
l'opportunità di identificare fra i detrattori il sistema della distribuzione
dell'energia elettrica e delle linee telefoniche mediante pali, al fine di
promuovere il loro interramento.
|
94) |
Opposizione proposta da Triolo
Giuseppe ed Egidio, Ruggiero Anna - Abitato Pecorini |
I ricorrenti osservano che il P.T.P. non ha preso in adeguata considerazione la
vocazione turistica dell'isola, non indicando le risorse di sostentamento degli
abitanti. Le previsioni del P.T.P. risultano, tra l'altro, quanto mai carenti
anche nella parte analitica, come dimostra il fatto che la mappatura adoperata
non rispecchia affatto lo stato attuale dei luoghi; nelle aree comprese nel
P.T.P. non sono stai inseriti alcuni nuclei abitati e non sono state
identificate aree suscettibili di nuova urbanizzazione sia per residenza
pubblica o privata sia per lo sviluppo di tipo turistico alberghiero; non si è
prevista l'identificazione di aree e/o edifici esistenti da adibire a scuole e
non si è prevista l'identificazione di un presidio di pronto soccorso, con
annessa struttura eliportuale; alcune unità immobiliari edificate, di proprietà
degli istanti, sono assenti del tutto.
Se queste carenze comprovano l'erroneità dei presupposti del Piano, altrettanto
censurabili sono le sue conseguenze. I ricorrenti non condividono, in
particolare, che nell'ambito delle zone R.E.P. non sia prevista per gli edifici
privati la possibilità di ampliamento, di variarne la destinazione d'uso e di
eseguire nuove costruzioni secondo la normativa urbanistica: è opportuno, da
questo punto di vista, che le aree R.E.P. vengano modificate in zone R.I.O.
ISOLA DI PANAREA
|
95) |
Opposizione proposta da Mora
Paola Emilia - Località San Pietro |
Viene eccepita la illogicità del regime normativo, che non consentirebbe né
ampliamenti né cambi di destinazione d'uso in un centro abitato avente un buon
numero di fabbricati esistenti. Ciò comporta la compressione del diritto di
proprietà, un travisamento dei fini di tutela propri del P.T.P., che sotto tale
profilo devia dai propri compiti istituzionali.
|
96) |
Opposizione proposta da
Scandurra Salvatore - Località Sotto Castello |
I terreni del ricorrente ricadono in zona TO1, il che preclude la realizzazione
della proposta presentata nell'ambito del patto territoriale delle isole Eolie,
di realizzare una struttura adibita a Centro salutistico biodiagnostico e
termale.
Il ricorrente ritiene che la suddetta zona non presenti una valenza paesistica
tale da giustificare la predetta classificazione.
Infatti detti terreni sono stati esclusi dal decreto di riserva naturale
orientata e preriserva n. 970 del 10 giugno 1991, anche per la loro vicinanza
al centro abitato e alla fascia costiera. Vista la carenza di zone libere da
adibire allo sviluppo turistico e residenziale, appare necessario rivalutare
globalmente il regime normativo dell'area, che, al contrario, sarebbe relegata
ad una mera funzione di uso agricolo, il che sarebbe tra l'altro impossibile in
assenza di nuovi volumi da adibire a tale uso, preclusi dalle norme del Piano,
che in tal modo determinerebbe l'abbandono e il depauperamento dell'ambiente
circostante.
ISOLA DI VULCANO
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97) |
Opposizione proposta da
Arcovito Francesco - Località Piano |
Il ricorrente chiede che i terreni di sua proprietà, classificati negli ambiti
MA1 e TO1, siano riclassificati come ambito MO2. Ciò perché esso sono serviti
da sentieri privati interni, anche carrabili, e sono accessibili da due strade
comunali, con le quali in buona parte confinano: inoltre, in tali terreni
ricadono molti fabbricati di antica e di recente costruzione. Si nega
decisamente, in particolare, che sia di competenza del Piano territoriale paesistico
fissare, come è previsto in ambito MO2, l'estensione minima, di 2.000 mq.. per
i lotti edificabili. In ogni caso, secondo il ricorrente, vanno garantite le
disposizioni proprie del regime urbanistico in verde agricolo, che consentono
di rispettare le finalità primarie di detti ambiti, ovvero il ripristino
agricolo vegetazionale di tipo tradizionale, che richiede di utilizzare
tecnologie contemporanee e di realizzare volumi edilizi adeguati.
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98) |
Opposizione proposta da Bruno
Mariano - Località Piano Cardo |
L'area di proprietà del ricorrente ricade nel regime di tutela MA2 del P.T.P.,
che prevede il mantenimento per fini di turismo culturale solo per uso pubblico
a rotazione d'uso e non consumo del suolo a livello insediativo privato,
lottizzazione e frazionamento. In realtà è un'area servita da infrastrutture
secondarie ed è limitrofa ad un agglomerato di case ad uso residenziale:
sarebbero quindi assenti i caratteri di pregio paesistico affermati nel P.T.P.
e l'area dovrebbe essere riclassificata.
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99) |
Opposizione proposta da
Carnevale Bartolo ed Emanuele - Località Gelso-Punta D'aria |
I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti in ambito TO1, osservano che per
poter rispettare le finalità primarie di detto ambito occorre che in esso sia
garantito il regime urbanistico delle zone di verde agricolo.
Infatti anche le colture tradizionali debbono essere condotte secondo un
modello aziendale, tecnologicamente aggiornato, per non risultare
antieconomiche e quindi essere abbandonate. Mentre i sistemi agricoli
tradizionali erano supportati da piccoli corpi edilizi, sovente formati di un
unico ambiente, il modello aziendale di cui sopra necessita invece di volumi
edilizi adeguati alla gestione del fondo, che sono invece esclusi dalle
attività compatibili nell'ambito TO1. Le stesse considerazioni valgono per le
attività agrituristiche, che non possono realizzarsi in assenza di aziende
agricole, casali, fattorie o masserie in grado di garantire una ricettività
sufficiente. In tal senso le norme censurate appaiono irrealizzabili, oltre che
penalizzanti discriminatorie e vessatorie nei confronti dei cittadini legittimi
proprietari, con palese violazione dei loro diritti costituzionali.
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100) |
Opposizione proposta da
Carnevale Tommaso e Filippo, De Pasquale Filippo e Emanuela - Località
Gelso |
I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni in località Gelso, che è la
parte dell'isola più protetta dai rischi vulcanici e di conseguenza era ad
attività agricole di pregio. Ciò fino al 1945, prima dei rilevanti fenomeni di
emigrazione, che hanno spopolato il territorio; in atto essa è sede di un
approdo di emergenza, allestito dalla protezione civile per l'evacuazione degli
abitanti in caso di calamità naturali. I ricorrenti hanno presentato per il
patto territoriale delle isole Eolie la proposta di realizzazione di un
complesso ricettivo all'aria aperta (campeggio), con annessa un'area destinata
a parco e un'area destinata ad attività agricole. Tale proposta confligge con
il P.T.P., in cui la zona è inserita nel regime TO1.
Al riguardo si sottolinea la contraddizione tra la suddetta previsione e
l'esclusione di tale area dalle previsioni del decreto istitutivo della riserva
naturale orientata delle isole del comune di Lipari: si evidenzia così il
valore soggettivo delle scelte, in contrasto con i presupposti obiettivi della
normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Inoltre il
P.T.P., prevedendo per tali aree una progressiva demanializzazione,
accentuerebbe l'attuale stato di degrado ambientale e di abbandono del
territorio. Sarebbe preferibile invece il mantenimento del regime edificatorio
delle aree di verde agricolo previsto dalle leggi regionali, permettendo quindi
sia il cambio di destinazione d'uso che l'ampliamento e la ristrutturazione dei
fabbricati esistenti, come anche la realizzazione dei volumi necessari per una
moderna agricoltura e per lo sviluppo dell'agriturismo. Le previsioni attuali
del P.T.P., perché contrastanti con la situazione ambientale dei luoghi e con
l'esigenza di un loro recupero, sia in termini paesaggistici che produttivi, si
risolvono quindi in una compressione del diritto di proprietà non collegata ad
una manifesta utilità pubblica di tutela.
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101) |
Opposizione proposta da F.lli
Conti |
I ricorrenti, con un progetto inserito nel patto territoriale, intenderebbero
realizzare un'arena all'aperto in zona T.I., che sfrutterebbe il naturale
andamento del terreno e utilizzerebbe materiali naturali locali, riducendo al
minimo le strutture fisse necessarie che verrebbero integrate da strutture
precarie: si chiede pertanto di poter realizzare quanto sopra in ambito T.I.
|
102) |
Opposizione proposta da F.lli
Conti |
I ricorrenti sono proprietari di un albergo con 124 posti letto, che si
riterrebbe utile ampliare fino alla capacità di 200 posti letto.
La legge regionale n. 34/96 consente l'ampliamento del 30% delle strutture
alberghiere, e la ditta ha presentato istanza nei termini prescritti al comune
prima della adozione del Piano territoriale paesistico, che include l'area nel
regime RES, dove è vietato l'ampliamento del 30% consentito dalla suddetta
legge regionale.
La ditta chiede che la normativa relativa all'ambito RES costituisca solo una
mera indicazione per il successivo P.R.G.; e, in subordine, che nelle aree
ricadenti in ambito RES l'aumento di cubatura per i complessi alberghieri e per
i servizi ed esercizi privati consentito dalle leggi venga ammesso per
dimostrate esigenze funzionali.
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103) |
Opposizione proposta da Conti
Alberghi Turismo C.A.T. s.r.l. - Località Vulcanello |
La società è proprietaria di un terreno nel quale intenderebbe realizzare un
parco naturale, lasciando inalterata la parte di territorio in cui sono
leggibili i terrazzamenti ed i depositi vulcanici dell'ultima eruzione del
cratere di Vulcanello, con un campeggio qualificato da realizzare nell'area,
già in parte rimboschita, al di fuori della fascia dei 150 m. dal mare. Il
progetto è stato presentato nell'ambito del patto territoriale per le isole
Eolie.
Poiché i campeggi sono vietati nella zona TO1 (in cui, secondo il P.T.P. ricade
l'area in questione), ma sono consentiti in zona TO2, si chiede il mutamento da
TO1 a TO2 per la parte di territorio interessata.
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104) |
Opposizione proposta da Coop.
edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia |
Le cooperative sono proprietarie di terreni nei quali hanno eseguito, con
regolare concessione edilizia, lavori di demolizione e di fedele ricostruzione
di un edificio. I terreni e il citato edificio non hanno sbocco sulla via
pubblica, ma le cooperative hanno costituito servitù di passaggio sul fondo
limitrofo, da esercitarsi mediante l'utilizzo di un tratto di strada esistente
e la costruzione di un nuovo breve tratto di strada, che servirebbe anche ad
esigenze di protezione civile, rendendo la località Lentia raggiungibile dai
mezzi di soccorso. L'opera, indispensabile per l'utilizzazione dei fondi di
proprietà delle cooperative, prevista dallo stesso P.T.P., comporterebbe solo
lievi movimenti di terra e la realizzazione di opere di sostegno di modeste
dimensioni: si chiede pertanto che sia reso possibile, nell'ambito del regime
di tutela TO1, il completamento della descritta viabilità.
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105) |
Opposizione proposta da Coop.
edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia |
Le società ricorrenti fanno rilevare che il P.T.P., pur muovendo dalla
condivisibile premessa che le isole Eolie debbono essere oggetto di
provvedimenti attivi che valgano a coniugare la loro risorsa preminente, il
vulcanismo, a uno sviluppo economico sostenibile (e quindi, tra l'altro, parchi
termali e talasso-termali), risulta invece fortemente disincentivante rispetto
alle iniziative economiche che teoricamente vorrebbe promuovere.
Particolarmente contraddittorie rispetto alle finalità del Piano sono le norme
che definiscono per tutte le isole un divieto di trasformazione, fatta
eccezione per le zone MO3.
La pretesa di salvaguardia di salvaguardia dell'edilizia rurale esistente,
congelandone l'estensione, non tiene conto del fatto che un'azienda agricola o
una struttura agrituristica, per essere competitiva, devono avvalersi di
strutture edilizie adeguate, senza di che, nessuna impresa può attecchire,
condannando il territorio all'abbandono e al degrado.
Con particolare riferimento ai terreni di loro proprietà, essi ricadono in
ambito di tutela TO1, destinato dal P.T.P. a parco o attività agrituristica,
con recupero dell'esistente; adiacente al terreno è il complesso residenziale
della Lentia S.p.A, considerato dal Piano quale detrattore paesistico e
soggetto al regime di tutela RES, che prevede di arrestare il danno mediante
mascheramenti arborei e con il recupero edilizio per uso pubblico del complesso
che dovrebbe essere espropriato.
Le cooperative non ritengono praticabile la sistemazione a parco dei terreni di
loro proprietà, prevista dal regime TO1: e ciò per la difficoltà di accesso ai
luoghi, per accedere ai quali si dovrà necessariamente attraversare il
complesso edilizio suddetto.
Propongono invece per una porzione dei terreni di loro proprietà la modifica
del regime di tutela da TO1 a MO3, per consentire la realizzazione di una
struttura ricettiva, finalizzata al turismo destagionalizzato per la fruizione
delle risorse termali, in quanto tale utilizzazione del territorio costituisce
uno degli obiettivi principali del P.T.P., nonché del patto territoriale delle
isole Eolie al quale le cooperative hanno aderito.
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106) |
Opposizione proposta da
Corrieri Christian |
Il ricorrente rileva la mancata osservanza dell'art. 23, 2° comma, del R.D. n.
1357/40, dal momento che il P.T.P. è stato predisposto dalle autorità
competenti senza alcun formale coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
Inoltre il P.T.P. sarebbe in contrasto con il regime della RNO di Lipari, che
per l'area di proprietà del ricorrente non prevede alcuna forma di tutela,
mentre il Piano la inserisce nel regime TO1.
Il Piano non prevede, al contrario del patto territoriale delle isole Eolie,
alcuna possibilità di realizzazione di strutture ricettivo turistiche. Verrebbe
inopinatamente preclusa, tra l'altro, l'iniziativa proposta dal ricorrente che
vorrebbe realizzare un complesso ricettivo termale, che potrebbe occupare 20
addetti annuali e 50 in alta stagione.
Per questi motivi, fa opposizione al mantenimento della predetta area
nell'ambito definito TO1, in quanto tale previsione supera la competenza
istituzionale del Piano territoriale paesistico, e comprime il diritto di
proprietà riducendone l'utilizzazione senza una manifesta utilità pubblica di
tutela.
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107) |
Opposizione proposta da D'Ambra
Vincenzo - Località Sommata |
Secondo il ricorrente il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie si
configurerebbe come un atipico progetto per realizzare un Parco naturale dei
Vulcani, che muove dalla natura vulcanica di tutte le isole Eolie, sotto tale
profilo sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 431/85, e giunge alla
conseguenza che la legge non prevede di imporre su tutto il territorio un
vincolo di immodificabilità assoluta. Sotto tale profilo il Piano territoriale
paesistico è evidentemente viziato da eccesso di potere perché la zonizzazione
adoperata e i regimi normativi appaiono pertinenti a un parco o ad una riserva,
ma non a un piano paesistico; infatti, a fronte dei divieti posti dal Piano,
non è possibile con questo strumento attingere alle fonti di finanziamento
previste invece per i parchi o riserve.
Inoltre il P.T.P., pur incidendo sulle competenze urbanistiche dei comuni, è
stato elaborato senza alcuna consultazione dei comuni interessati: e ciò anche
se il Piano esorbita dalle funzioni che gli sono proprie, consistenti nel
dettare norme minime di tutela di ambiti vincolati, inderogabili dagli
strumenti urbanistici, i quali dovrebbero dettare più specifiche misure.
Il piano paesistico delle Eolie ha invece imposto vincoli urbanistici, che
sottraggono al comune la possibilità di disciplinare lo sviluppo del proprio
territorio pur nel rispetto delle regole di tutela e valorizzazione ambientale.
Da questo punto di vista, il regime normativo è illegittimo, per violazione e
falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis
della legge n. 431/85 e per eccesso di potere.
La disciplina, dettata dagli artt. 29 e 31 dei regimi normativi è del tutto
estranea ad un piano paesistico, essendo una normativa di esclusiva competenza
della pianificazione urbanistica, alla quale il P.T.P. può dare soltanto
indicazioni e orientamenti. Tale normativa, inoltre, finisce col rendere
impossibili anche le attività che il piano paesistico considera compatibili. Le
aree interessate dovrebbero allora essere utilizzate nei limiti consentiti in
verde agricolo, per realizzare le strutture necessarie per lo sviluppo
dell'attività agricola, dell'agriturismo, dell'artigianato e della
trasformazione dei prodotti di origine naturale; nelle stesse aree, occorre
rendere possibile il recupero privato con ampliamento solo al piano terra e con
possibilità di cambio di destinazione d'uso.
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108) |
Opposizione proposta da
Ferlazzo Marco - Località Cugno |
Il ricorrente è proprietario di un fondo nell'isola di Vulcano ricadente in
ambito MA1, mancante del tutto di edifici, dove, in conseguenza di quel regime
normativo, non si potranno condurre colture tradizionali, che necessitano di
modelli e tecnologie aggiornate per non risultare antieconomiche, né realizzare
attività agrituristiche, che comportano l'esistenza di aziende agricole,
casali, fattorie o masserie in cui garantire un'adeguata ricettività.
La Ditta chiede pertanto che in ambito MA1 sia consentito realizzare nuovi
volumi rispettando l'indice fondiario valido in verde agricolo, senza di che,
le previsioni del P.T.P. risulterebbero penalizzanti, discriminatorie e
vessatorie nei confronti dei proprietari.
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109) |
Opposizione proposta da
Geoterme Vulcano s.r.l., Coop. ediliz. Vulcano Prima e Vulcano Seconda,
Contitour s.r.l., Conti Eller Alberghi C.E.A. s.r.l. |
Le società sottolineano le contraddizioni interne del P.T.P., che vorrebbe
costituire una occasione di sviluppo delle isole Eolie, da realizzare
attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici esistenti,
l'incremento del turismo destagionalizzato, lo sfruttamento delle risorse
termali. In realtà, il regime normativo dello stesso Piano territoriale
paesistico prevede la progressiva demanializzazione di vaste aree; impedisce di
fatto lo sviluppo dell'agriturismo, perché consente solo il recupero
dell'esistente, senza neppure consentire il cambio di destinazione d'uso; frena
lo sviluppo dell'agricoltura, prevedendo il mantenimento dell'architettura
rurale e non consentendo di realizzare gli edifici propri di un industria
agricola moderna.
E' evidente, osservano le ricorrenti società alberghiere, che nelle Eolie si è
sviluppato un turismo di tipo esclusivamente balneare, la cui crescita è
assolutamente inadeguata a fronteggiare la concorrenza internazionale.
A questo riguardo le amministrazioni eoliane hanno attivato il patto
territoriale, al quale hanno aderito gli imprenditori, che indica i settori di
intervento per ciascuna isola. A Vulcano i settori di intervento del patto
territoriale sono collegati al turismo (ricettività e servizi); rilancio
dell'agricoltura e dell'allevamento; promozione dell'agriturismo; fruizione
delle risorse naturali quali il termalismo; ricerca scientifica e
congressualità legata alla vulcanologia. Ma la normativa del Piano territoriale
paesistico non consente la realizzazione delle attività imprenditoriali
proposte nel patto; il che impone, secondo le ricorrenti, la correzione e
l'adeguamento delle norme del P.T.P. alle esigenze di sviluppo del territorio.
Occorre quindi rivedere la normativa delle zone TO21, prevedendo la possibilità
di ampliamento dell'edilizia esistente e normare la viabilità di accesso ai
fondi; prevedere l'incremento dei borghi rurali e delle aggregazioni a
carattere residenziale.
E' necessario soprattutto studiare una normativa appropriata per lo
sfruttamento della risorsa termale, che rappresenta una grande potenzialità per
l'isola, che, con una ricettività adeguata, potrebbe contrastare la concorrenza
degli altri paesi del Mediterraneo.
Il che richiede al P.T.P. di consentire ricettività aggiuntiva da realizzare in
ambito MO3, come pure il riuso, l'ampliamento e l'adeguamento della ricettività
esistente e la realizzazione di infrastrutture termali anche in ambito TO1.
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110) |
Opposizione proposta Geoterme
Vulcano s.r.l. |
La società, che ha tra le sue finalità la realizzazione e la gestione di
impianti termali, ha presentato nell'ambito del patto territoriale, un progetto
(che ha già ottenuto le necessarie approvazioni, tra cui il n. o. della
Soprintendenza) per il recupero e la valorizzazione di aree con attività
esogene spontanee - parco tematico, parco naturale attrezzato. Tale progetto
prevede il recupero ambientale dell'area intorno alla pozza dei fanghi e dei
due Faraglioni, la realizzazione di impianti e strutture termali per conseguire
l'incremento delle presenze turistiche destagionalizzate e quindi
dell'occupazione.
L'area interessata è soggetta al regime di tutela TS2: (tutela speciale
dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde), che prevede la
conservazione e la fruizione sociale della risorsa, ma non preventiva la
realizzazione di un parco termale. Il P.T.P. tende in realtà al recupero degli
edifici esistenti nella zona già edificata, ma tale obiettivo, appare precluso
dal frazionamento delle proprietà e dai diversi interessi economici dei
proprietari degli edifici da recuperare oltre che dalla distanza dalla risorsa
termale che dovrebbe essere utilizzata.
La società chiede l'eliminazione della previsione di un Piano particolareggiato
da redigersi per il riordino generale di Vulcano, in quanto onere non
specificamente attinente l'ambito di tutela TS2; la previsione, tra le attività
compatibili, nell'area in questione, di un parco termale e delle attrezzature e
servizi indispensabili per un corretto utilizzo delle risorse termali;
l'eliminazione del transito veicolare e la ricostituzione del collegamento
pedonale tra i due Faraglioni; l'eliminazione della norma relativa al regime
fondiario programmatico che prevede la demanializzazione dei fondi; come pure
il regime di gestione prospettato che sono incompatibili con qualunque
iniziativa privata.
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111) |
Opposizione proposta da Marotta
Pellegrino, amministratore della Pellegrino di Marotta Pellegrino e C. s.a.s.
- Località Vulcano Porto |
I terreni di proprietà della società sono ubicati al centro dell'abitato di
Vulcano Porto, zona per la quale il P.T.P. ha dettato prescrizioni ed
indicazioni di grande dettaglio, prevedendo di fatto un piano avente
inequivocabile contenuto di piano particolareggiato.
Viene tra l'altro prevista una nuova viabilità, che taglia in due un'area in
cui sono state realizzate, previa regolare concessione edilizia alcune attività
commerciali; di una porzione territoriale il Piano territoriale paesistico
prevede la distinzione ad utilizzo pubblico, mentre l'altra viene fatta
ricadere in ambito MA3, anche se vi insiste un parcheggio, realizzato in
conformità alla concessione edilizia rilasciata.
In tal modo il P.T.P. a Vulcano porto sconfina dalle attribuzioni proprie del
P.R.G., e assolve finalità diverse dalla tutela e conservazione del paesaggio.
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112) |
Opposizione proposta da
Mezzapica Massimo e Carlo, Natoli Rosa, Caterina e Americo, Randazzo Maria e
Vinci Giuseppina - Località Sotto Lentia e Piano Baracca |
I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità del P.T.P., che sarebbe stato redatto
senza la dovuta consultazione dei Comuni interessati, in violazione dell'art. 23 R.D. n. 1357/40.
Inoltre, il regime normativo previsto, sia
per gli ambiti TO1 che per gli ambiti MA3, sarebbe lesivo del diritto
costituzionalmente garantito a godere e disporre dei propri beni, senza alcun
riferimento di legge a sostegno dei pesanti vincoli imposti. Infatti, per i
ricorrenti, il suddetto art. 23 del R.D. n. 1357/40 elenca quelle che
dovrebbero essere le prescrizioni del P.T.P. e, trattandosi di vincoli imposti
alla proprietà privata, tale elencazione sarebbe tassativa e non ampliabile ad
nutum come illegittimamente disposto dal P.T.P., del quale, in particolare, si
censura la soppressione dell'indice fondiario, che verrebbe a determinarsi per
effetto delle norme in questione.
La classificazione di cui sopra sarebbe inoltre infondata nel merito, non
sussistendone i presupposti di tutela paesaggistica, vulcanologica o morfologica;
i fondi sono infatti inseriti in un comparto ad alta densità abitativa.
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113) |
Opposizione proposta da Picone
Antonino - Località Vulcanello |
Il ricorrente, proprietario di un fondo ricadente in ambito TO1, osserva che
tale vincolo risulta illogico e supera i compiti istituzionali del P.T.P.,
comprimendo il diritto di proprietà, senza alcun vantaggio per il pubblico
interesse. Ciò in quanto l'area in questione è interessata da un buon numero di
fabbricati per civile abitazione; si presta all'insediamento turistico (vi
insistono numerosi villaggi e strutture alberghiere); è attraversata da un asse
viario di notevole importanza e da una pista aeroportuale realizzata a cura
della protezione civile.
Pertanto si chiede la riclassificazione dell'area, al fine di potere almeno
realizzare un attività agrituristica o similare, utilizzando l'indice fondiario
proprio delle zone agricole.
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114) |
Opposizione proposta da
Rodriguez Riccardo - Località Capo Secco |
Nel marzo 1997 il ricorrente aveva presentato al comune di Lipari una richiesta
di ampliamento delle strutture produttive presenti nell'area di sua proprietà
(legge regionale n. 34/96). Nelle more della definizione della pratica è
intervenuta la pubblicazione del P.T.P., che ha previsto per quell'area il
regime di tutela orientata (TO1), senza tenere conto della procedura
amministrativa già in corso.
Ciò determina un danno non indifferente, in contrasto con la ratio della citata
legge regionale n. 34/96, danno che si riverbera anche sulla comunità, che si
vedrà privata di una serie di attrezzature ed attività.
Il divieto imposto, che avrebbe più carattere urbanistico che di salvaguardia
ambientale o paesaggistica, doveva venire meno laddove il P.T.P. avesse
correttamente tenuto conto, salvandone gli effetti, delle istanze presentate
prima dell'entrata in vigore del piano stesso.
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115) |
Opposizione proposta da
Rodriguez Riccardo, amministratore unico delle società FI TRE s.r.l. e FRI
s.r.l. - Località Porto Ponente |
Ripete le osservazioni esposte per altra fattispecie al punto 114.
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116) |
Opposizione proposta da Rotella
Domenico e Antonia Paola - Località Istmo |
I ricorrenti intendevano realizzare uno stabilimento balneoterapico nell'istmo
di Vulcano, ottenendo in data 5 settembre 1990 il parere favorevole della
Soprintendenza di Messina. L'iter per l'approvazione del progetto, che avrebbe
consentito il recupero di una zona degradata e destinata a discarica, oltre che
costituire un'utile attività produttiva ed economica per il territorio eoliano,
non giungeva però a conclusione e in data 14 gennaio 1995 interveniva un
vincolo di immodificabilità temporanea; successivamente, la particella in
argomento è stata sottoposta dal P.T.P. al regime di tutela TO1.
Detta classificazione appare illegittima, in quanto l'art. 23 R.D. n. 1357/40
stabilisce tassativamente le finalità del P.T.P., che debbono tendere alla
protezione delle bellezze naturali, ma non possono prescindere da una
considerazione dinamica e non statica del territorio sottoposto a tutela. Il regime
normativo non consente sostanzialmente alcuna possibilità di intervento e non
tiene conto della natura dei luoghi, certificata dalla Soprintendenza di
Messina, che, nel 1992, ha ritenuto l'area priva di elementi di significativo
interesse naturalistico, essendo utilizzata come discarica di materiali di
risulta e altamente degradata.
Il P.T.P. si è basato su studi di carattere generale sulle caratteristiche
delle isole Eolie, e di conseguenza appare fondato su motivazioni generiche,
che non sono idonee a dare contezza dell'iter logico seguito
nell'individuazione delle aree e dei relativi vincoli imposti. In tal modo i
divieti derivanti dal P.T.P. appaiono una mera riproposizione del vincolo
immodificabilità decaduto e illegittimi perché limitano il diritto di
proprietà, senza adeguatamente indicare il pubblico interesse perseguito.
|
117) |
Opposizione proposta da Stocchi
Antonio "Sea House Residence" |
Il ricorrente propone di rivisitare il regime normativo RES, previsto dall'art.
37 del Piano, che si ripromette di arrestare l'incremento del danno causato dai
complessi edilizi attraverso un'opera di mascheramento arboreo degli stessi, e
una disciplina di tutela da demandare a un piano paesistico di dettaglio, da
redigere.
Nelle more vengono definite compatibili l'attività ricettiva alberghiera e i
campeggi qualificati; non compatibili l'attività residenziale, quella turistico
alberghiera ed extra alberghiera. A parere del ricorrente ciò comporterebbe una
disparità di trattamento tra attività e soggetti aventi uguali caratteristiche,
ai quali infatti la legge regionale n. 27/96 assicura pari dignità, ponendo
sullo stesso piano tutte le strutture ricettive.
Censurabile appare il P.T.P. laddove, oltre a non consentire di realizzare
nuove costruzioni, non permette neppure una utilizzazione flessibile del
patrimonio esistente, vietando espressamente il cambio di destinazione d'uso.
Si fa presente infine che il P.T.P. nella parte in cui dispone che le
infrastrutture per lo sport e lo spettacolo non sono compatibili, condanna le
strutture ricettive esistenti relegandole verso un turismo minore.
La tavola del P.T.P. di Vulcano presenterebbe inoltre un errore materiale nella
individuazione del perimetro della RNO, che diverge da quella effettivamente
vigente.
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118) |
Opposizione proposta da
Altavilla Salvatore - Località Porto di Ponente, Grotte rosse |
Il ricorrente rileva che i regimi normativi previsti nel Piano territoriale
paesistico nei terreni di sua proprietà (MA3-TO1 e MA1) non consentono alcuna
possibile utilizzazione economica, ivi compresa quella agricola e agrituristica
che non possono prescindere dalla possibilità di realizzare volumi edilizi per
la conduzione del fondo.
Sarebbe auspicabile, invece, rinviare la normazione dei suoli alle previsioni
del P.R.G. e di applicare, nelle aree a valenza agricola, il regime edilizio
previsto per il verde agricolo.
|
119) |
Opposizione proposta da
Rodriguez Riccardo n. q. di amministratore unico della Eolie Terme s.r.l. -
Località Porto Levante |
Il ricorrente eccepisce che la società ha chiesto nel 1997, l'ampliamento delle
strutture produttive ai sensi della legge regionale n. 34/96, e inopinatamente,
il P.T.P. ha imposto su quell'area il regime di tutela orientata (TO1), che
inibisce il progettato ampliamento.
Secondo il ricorrente, questa disposizione è illegittima perché ha natura
spiccatamente urbanistica piuttosto che di salvaguardia ambientale e perché non
ha tenuto in considerazione le situazioni pregresse, che, come nel caso
suddetto, si erano tradotte nella presentazione di progetti del tutto conformi
alle previsioni di legge che il P.T.P. sopravvenuto non può disattendere senza
con ciò esporre i privati e la comunità, che faceva affidamento anch'essa su
quelle realizzazioni, a un danno grave ed ingiusto.
ISOLA DI STROMBOLI
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120) |
Opposizione proposta da
Associazione pro Stromboli |
L'associazione propone alcune modifiche alle previsioni del Piano territoriale
paesistico, atte a migliorare la salvaguardia dei beni ambientali di Stromboli,
ed in particolare:
- le dune costiere in località Scari, dal cono di Petrazzi fino a Punta
Lena, andrebbero inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni culturali
geomorfologici post eruttivi (TI);
- la cava di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza) andrebbe
inserita nel regime TO1;
- il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m. 100, al
fine di includere una parte dei terrazzamenti in pietra lavica, nonché alcune
grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio cimitero di Stromboli;
- il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici
dell'ex mulino a vapore;
- il campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul terreno
dell'attuale discarica R.S.U.;
L'associazione chiede inoltre che il progetto per la costruzione del porto a
Secche di Lazzaro venga totalmente rivisto, in considerazione:
- del forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di
fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della
frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la
realizzazione di qualsiasi strada;
- della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo il
percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze
geologiche peculiari che lo propongono come primo sentiero geologico delle
isole Eolie;
- del degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa di
Secche di Lazzaro: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente
quattro archi sottomarini in roccia vulcanica scavati nel mare antistante le
Secche di Lazzaro.
|
121) |
Opposizione proposta da Cutroni
Gaeteno Rosario - Area confinante con via Vittorio Emanuele |
Il ricorrente, considerato che il terreno di sua proprietà è ubicato in una
zona prevalentemente edificata e non presenta emergenze significative dal punto
di vista paesaggistico, chiede la riclassificazione dell'am-bito identificato
come MA3, che, nell'attuale assetto, arreca pregiudizio allo sviluppo socio
economico dell'intera zona.
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122) |
Opposizione proposta da Del
Vasto Giuseppe - via Picone |
Il ricorrente ritiene che il piano sia viziato in quanto non corrisponde alla
realtà dei luoghi.
Infatti esso è stato redatto con l'ausilio di vecchie mappe catastali non
aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti delle numerose
costruzioni che sono sorte nel corso degli anni: in particolare, l'ambito
identificato come MA3, che ha in realtà le stesse caratteristiche di quello
classificato MA1, viene rappresentato libero da costruzioni, mentre nella
realtà è occupato da corpi di fabbrica e dalle relative pertinenze. Inoltre gli
elaborati grafici sono insufficienti e le carte di analisi sono assolutamente
indefinibili.
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123) |
Opposizione proposta da Hotel
Villaggio Stormboli - Località Piscità. |
Si rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non è possibile
prevedere alcuna espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione
turistica della zona, nella quale l'opponente, da oltre 50 anni svolge attività
ricettiva, e si chiede che nella zona di Piscità sia previsto un minimo di
adeguamento strutturale, anche mediante aumenti volumetrici limitati (aumento
impianti igienici, varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di
handicap).
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124) |
Opposizione proposta da
Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di
Lazzaro |
L'associazione chiede di modificare l'art. 19 dei R.N. e di eliminare l'ultimo
comma che così recita: "E' ammesso esclusivamente ripristino ed
adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo di alaggio di Lazzaro e
l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello scalo di alaggio con un pontile su
pali per garantire un approdo completamente... per le esigenze degli abitanti,
nonché del vivere civile".
Infatti andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la costruzione
del porto a Secche di Lazzaro, che presenta numerose controindicazioni, quali:
- il forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di
fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della
frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la
realizzazione di qualsiasi strada;
- la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso del
sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche
peculiari che lo propongono come 1° sentiero geologico delle isole Eolie;
- il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa di
Secche di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondità: la costruzione del
pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia
vulcanica nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
Secondo l'associazione il P.T.P. dovrebbe introdurre un chiaro divieto a
realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza l'art. 19 dei R.N.
(TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente riscritto. Le giuste istanze
dei residenti di Ginostra dovrebbero essere soddisfate, secondo Legambiente:
- con la costruzione di un attracco per motonavi o aliscafi nell'attuale
zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale soluzione creerebbe
minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido utilizzo in caso di
evacuazione veloce;
- ovvero con la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o approdo
in cemento in favore di un pontile galleggiante o un eliporto;
- ovvero ancora con l'istituzione di un servizio costante di collegamento
tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante battelli-navetta all
waether ship in grado di affrontare qualunque intensità del mare.
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125) |
Opposizione proposta da
Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di
Lazzaro |
L'associazione produce un documento, in cui sono sinteticamente riassunte le
osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione di un attracco in località
Secche di Lazzaro, in calce al quale sono apposte n. 839 firme, e altro
documento, di analogo contenuto, al quale sono apposte 1148 firme tra
residenti, abitanti ospiti a Ginostra e Amici di Ginostra.
Altro documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra, porta in
calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme), ordine regionale dei
geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme), dipartimento scienze
ambientali dell'università de L'Aquila (25 firme), dipartimento scienze geologiche
Roma Tre (11 firme), circolo giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici
(8 firme).
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126) |
Opposizione proposta da Ruisso
Gaetano - Località Scari. |
Secondo il ricorrente, l'area di sua proprietà, nella quale egli intende
realizzare una struttura turistico - ricettiva, il cui progetto rientra nel
Patto territoriale delle isole Eolie, non presenta una valenza tale da
giustificare la classificazione MA1, che comporta il divieto di qualsiasi
espansione urbanistica, in aperto contrasto con la spiccata vocazione turistica
della zona e la necessaria espansione urbanistica della zona che si presta
naturalmente a questa utilizzazione, essendo fornita di tutti i servizi primari
e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano, in considerazione anche
della vicinanza della zona all'abitato di Stromboli e della carenza di altre
zone libere da adibire allo sviluppo turistico ricettivo e/o a quello
residenziale-turistico.
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127) |
Opposizione proposta da Russo
Gaetano - Località Fico Grande - Piscità |
Secondo il ricorrente l'area di sua proprietà non presenta una valenza tale da
giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal P.T.P., che preclude
qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica
della zona, che appare vocata alla necessaria espansione urbanistica di
Stromboli, in quanto è fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari
per lo sviluppo del centro urbano. Inoltre le censurate disposizioni
relegherebbero quest'area ad una funzione marginale di uso agricolo, tra
l'altro impossibile se, come voluto dal piano paesistico, dovesse essere
vietata la realizzazione di nuovi volumi.
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128) |
Opposizione proposta da
Sangiovanni Renata - Località Scari. |
Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126.
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129) |
Opposizione proposta da SIGEA -
Società italiana di geologia ambientale - Località Secche di Lazzaro |
L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un porto di 4ª
categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19 (TS1) delle norme di
attuazione del Piano territoriale paesistico. Il tutto per le motivazioni
esposte ai punti 124 e 125.
ISOLA DI SALINA - Comune di Leni
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130) |
Opposizione proposta da
Belfiore Alberta |
La ricorrente premesso che coltiva da anni, siti a Salina, contrada Scardino,
dove sono impiantate colture di vigneti, cappereti, uliveti e alberi da frutto,
che ricadono secondo il P.T.P. nell'ambito territoriale TO1, mentre secondo il
vigente P.R.G., detta area ricade in parte in zona agricola, e in parte in zona
F3 (preriserva), e considerato che il regime normativo dell'ambito territoriale
TO1, prescrive la proprietà pubblica con progressiva demanializzazione ai fini
della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica nel territorio in
questione, nutre forti preoccupazioni che i propri terreni possano divenire di
proprietà pubblica e anche in conformità alle previsioni del vigente P.R.G.
chiede che si elimini la suddetta prescrizione.
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131) |
Opposizione proposta da
Belfiore Domenico |
Il ricorrente eccepisce che il Piano territoriale paesistico illegittimamente
eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che, nella
stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere
scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e
proprio.
Secondo il ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 379 del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del
R.D. n. 1357/40, costituiscono il fondamento normativo dei Piani Paesistici,
con la conseguenza che le funzioni del Piano territoriale paesistico sono
esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue
che il P.T.P. è solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela
paesaggistica, ma non può suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni
comunali.
Nel merito, il ricorrente osserva che se nell'ambito TO1 il P.T.P. voleva
privilegiare le coltivazioni agrarie tradizionali, esso avrebbe dovuto indicare
tra le attività compatibili la possibilità di realizzare fabbricati rurali,
fabbricati per ricovero attrezzi e le varianti necessarie per l'esercizio
dell'attività agricola, il tutto nel rispetto degli indici in verde agricolo:
cioè di quelle strutture che rendono possibile l'esercizio delle colture
agrarie tradizionali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.T.P.
Quanto all'ambito R.E.P. il ricorrente rileva che nel terreno di sua proprietà,
al contrario di quanto affermato dal Piano, non sono presenti né sentieri generatori,
né centri abitati estesi per propagginazione dei sentieri dai nuclei
generatori. Ciò premesso, il recupero di questi BB.CC.TT. , non sembra in alcun
modo raggiungibile tramite le norme del P.T.P., le quali, in modo del tutto
illogico e irrazionale, concepiscono le attività di recupero senza concedere la
possibilità di realizzare ampliamenti, variazioni d'uso, strutture in
elevazione, indispensabili, tra l'altro, per porre in essere i parchi pubblici
attrezzati auspicati dal Piano, in una zona in cui insiste un numero
limitatissimo di edifici destinati ad attività residenziale extra alberghiera o
a campeggi.
Altrettanto censurabile appare il P.T.P. nella parte in cui prescrive la
adozione di un piano di grande dettaglio propedeutico in una zona (R.E.P.) di
limitatissime dimensioni. né va dimenticato che si tratta di un'opera priva di
particolare interesse ecologico naturale, essendo esclusa dalla perimetrazione
della zona A e B della riserva naturale dell'isola di Salina (montagne delle
Felci e dei Porri).
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132) |
Opposizione proposta da Cento
Antonino |
Il ricorrente, premesso che i terreni di sua proprietà sono considerati dal
vigente strumento urbanistico, parte come zona omogenea C3 di espansione sparsa
agroturistica con indice i fabbricabilità massima di 0,20 mc./mq., e parte come
zona agricola con indice di 0,03 mc../mq.., mentre ai sensi del P.T.P. detti
terreni, in parte ricadono nell'ambito territoriale MA2, mentre le rimanenti
particelle fanno parte dell'ambito territoriale TO1, rileva che detta area,
coltivata a vigneto e cappereto, si trova a ridosso del centro urbano e
contiene insediamenti rurali caratterizzati da utilizzo turistico o da uso
misto stagionale. Lo stato dei luoghi e la possibilità di praticare in quel
territorio attività connesse alla ricettività agrituristica giustifica la
richiesta che l'area sia ricondotta al regime normativo M01 riconoscendone le
caratteristiche insediative, conformemente a quanto previsto dal vigente P.R.G.
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133) |
Opposizione proposta da Cento
Antonino - Contrada Scardino |
Il ricorrente, con particolare riferimento alla porzione territoriale di sua
proprietà che ricade nell'ambito territoriale TO1, fa presente che il regime
normativo, nella parte in cui prescrive la proprietà pubblica con progressiva
demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela
vulcanologica turba lo svolgimento dell'attività agricola e ostacola ogni
possibile riforma economico-sociale, in quanto usurpa la piena proprietà
privata di terre che, per la loro secolare vocazione agricola, non sono mai
state frazionate e che ricadono secondo il vigente strumento urbanistico in
zona omogenea agricola.
Rilevato che secondo il Piano territoriale paesistico per le isole Eolie, a 100
metri dai confini dell'ambito territoriale MA2 insiste la perimetrazione della
riserva naturale dell'isola di Salina, il ricorrente chiede che venga fatta
coincidere la perimetrazione dell'ambito TO1 con quella della R.N., ovvero che
vengano annullate le previsioni che, sotto la dicitura regime fondiario
proprietario programmatico si traducono con la progressiva demanializzazione
del territorio.
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134) |
Opposizione proposta dal comune
di Leni |
Il comune di Leni, ente esponenziale dei cittadini lenesi, avanza numerosi
rilievi al P.T.P., che pregiudica la vivibilità e la utilizzazione del
territorio.
Sotto il profilo procedurale, la mancata partecipazione del comune alla
redazione del Piano, non soltanto costituisce violazione dell'art. 23 del R.D.
n. 1357/40, che, secondo la giurisprudenza applica alla pianificazione
paesistica il principio costituzionale della leale collaborazione tra
amministrazioni, ma si è tradotto in una pregnante lesione delle attribuzioni
comunali. Ciò in quanto il Piano paesistico disciplina l'intero territorio
comunale, ivi comprese le aree che il P.R.G. di Leni ha classificato come zone
A e B, disattendendo in tal modo la legge n. 431/85, che esclude dette zone dal
vincolo paesaggistico (e quindi dalla relativa pianificazione); e in quanto i
contenuti del P.T.P., di fatto, travalicano quelli di legge e si risolvono
nell'imposizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
Sotto il profilo di merito, pare evidente che il P.T.P. si preoccupa
soprattutto di organizzare l'azione creativa e gestionale di attività intese a
garantire la fruizione del Parco vulcanologico: in tal modo le norme di
carattere prescrittivo TI e TO sottolineano le potenzialità naturali ed
ecologiche del territorio, ma depotenziano altri settori trainanti
dell'economia di Salina, quali il turismo e lo sviluppo delle coste.
Tutte le norme del Piano sono preordinate all'idea di trasformare le Eolie in
un Parco vulcanologico, ma le misure collegate a tale finalità esulano da
quelle previste dalla legge di tutela e soprattutto sono prive delle forme di
controllo gestionale e di incentivazione economica rimesse alle norme che
disciplinano i Parchi regionali, ma non a quelle relative alla pianificazione
paesistica. In questa prospettiva, particolari censure merita la introduzione
di vincoli di inedificabilità assoluta (estranei al contenuto della legge n.
1497/39), ma soprattutto l'idea di una progressiva demanializzazione del
territorio, del tutto inafferente limiti e funzioni della tutela del paesaggio.
Nelle zone esterne agli ambiti TI e TO, il P.T.P. contiene indicazioni per gli
strumenti urbanistici, i quali dovranno adeguare i loro contenuti progettuali
agli obiettivi del P.T.P.
Il comune non si esime dal rilevare l'assoluta illegittimità di tutta una serie
di norme del P.T.P., che rinviano ad atti pianificatori successivi, inesistenti
(piano paesistico di grande dettaglio) o riferiti alla pianificazione
urbanistica (piani particolareggiati), o che entrano nel merito di scelte
urbanistiche (lotti minimi, divieto di destinazione d'uso).
Da questo punto di vista, deve essere rimarcato ancora una volta che il comune
di Leni è dotato di P.R.G. e che questa circostanza avrebbe giustificato la
collaborazione dell'ufficio tecnico comunale con i redattori del P.T.P., i
quali però non hanno ritenuto di avvalersi di tale supporto. Ciò però ha
comportato alcune divergenze tra le due figure pianificatorie. Si evidenzia,
tra l'altro, che il Piano territoriale paesistico inibisce tutte le previsioni
di espansione edilizia del P.R.G., ivi comprese quelle che individuano il
località Rinella l'area di sviluppo turistico-alberghiero. Più in dettaglio, si
censurano le norme del P.T.P., in quanto:
- il mero recupero edilizio non è sufficiente per le esigenze legate
all'esercizio delle attività agricole e agrituristiche e comunque non tiene
conto che la legge regionale n. 71/78 consente limitati ampliamenti per
l'esercizio dell'agriturismo;
- l'ambito MA3 non considera che il P.R.G. ha identificato, in quelle
stesse zone, lo spazio per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e
per l'espansione sparsa agroturistica;
- l'ambito MA2 ha gli stessi caratteri di pregio presenti sul versante
dei Monti dei Porri che il P.T.P. norma ambito territoriale MO1;
- le perimetrazioni dei diversi ambiti spesso si discostano dalla
effettiva perimetrazione che delimita i vari BB.CC.TT. e dalle previsioni del
P.R.G. La strada provinciale Val di Chiesa-Leni e quella Leni-Rinella sono
affiancate da una fascia di rispetto non aedificandi, non arborandi più ampia
di quanto prescritto dalla legge.
Il P.T.P. reprime lo sviluppo urbanistico, invero estremamente ridotto, che il
P.R.G. aveva normato, lede le aspettative legittimamente fondate su quel Piano,
approvato nel 1991 ed immediatamente esecutivo (art. 28, legge regionale n.
71/78), rischia di privare l'isola di Salina delle attività collegate ad una
ospitalità turistica qualificata fatta di servizi primari, funzionalmente e
paesisticamente integrati: ma reprimendo lo sviluppo urbanistico si reprime lo
sviluppo socio-economico.
Significativa a questo riguardo è l'eliminazione della zona D di P.R.G. si
reprime la vocazione ad attività artigianali di quell'area; nonché la
programmazione dei regimi proprietari programmatici che prevedono la proprietà
pubblica con progressiva demanializzazione, con la conseguenza che il secolare
lavoro di valorizzazione agricola svanisca con la perdita delle cure che i
contadini hanno dedicato alla coltivazione dei fondi.
Per il comune il P.T.P. deve adottare le seguenti modifiche:
1) incentivazione della ricettività turistico-alberghiera facendo salve le
previsioni del P.R.G.;
2) adeguamento della delimitazione dell'ambito territoriale TO1 a quella della
zona di preriserva;
3) identificazione puntuale dei punti panoramici, riconducendo le fasce di
rispetto stradale a quanto previsto dal D.M. 1404 del 1968;
4) utilizzo, previo nulla osta della Soprintendenza, della pietra lavica locale
così come è avvenuto per millenni senza che si siano verificati deturpamenti di
sorta;
5) realizzazione di stradelle di penetrazione a servizio dell'attività
agricola;
6) eliminazione della possibilità di realizzare altri campeggi qualificati,
visto che il comune di Leni è già dotato di un campeggio e che le norme
sull'agriturismo prevedono l'offerta di ospitalità in appositi spazi.
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135) |
Opposizione proposta da D'Amico
Salvatore - Varie località: |
Località Rinella - In quest'area, classificata dal P.T.P. come TO1, il
ricorrente, pur condividendo la individuazione del sito archeologico, fa
presente che i terreni, per estensione e morfologia, non permettono lo
svolgimento dell'attività produttiva agricola o agrituristica, ma si prestano
invece alla realizzazione di infrastrutture turi stiche.
Tali insediamenti, a parere del ricorrente, sarebbero utilmente allocati in
prossimità del mare e dell'esistente approdo marittimo, evitando in tal modo di
congestionare il centro del paese con l'elevato traffico indotto dal porto e
dall'attività balneare. Secondo il ricorrente, tra l'altro, il territorio
comunale ha perso la possibilità di realizzare le opere per la diretta
fruizione del mare, così come dettato dall'art. 15 della legge regionale n.
78/76. Nulla osta, quindi a che i terreni in esame vengano fatti ricadere in
zona M02 (ammettendo la ricettività turistica).
Località Santa Lucia - Secondo il ricorrente lo stato dei luoghi,
contrasta totalmente con la definizione data dal regime normativo per le zone
R.E.P., perché i terreni in esame rientrano in una zona scarsamente edificata
ma priva di qualsiasi valenza o interesse paesistico.
Va anche sottolineato il conflitto che è dato rilevare tra il regime
d'intervento previsto dal piano paesistico, che prescrive la redazione di un
piano-progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio
soggetto a nulla osta della Soprintendenza e le norme d'attuazione allegate al
P.R.G. vigente, le quali prevedono la stesura di un piano d'attuazione esteso
ad un'area minima di mq.. 5.000. sembra evidente che il P.T.P. abbia inteso, in
tal modo sostituire il Piano-progetto al piano d'attuazione previsto dal P.R.G.,
che invece è l'unico che può intendersi legittimamente vigente, considerato,
tra l'altro il dettato dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78, dal quale
conseguirebbe, per il ricorrente, il diritto acquisito alle possibilità
edificatorie offerte dal P.R.G.
Località Salvatora - Dalla disamina dei regimi normativi il ricorrente trae la
conclusione che il P.T.P. abbia lo scopo di mummificare il territorio in esame,
nell'attesa che venga realizzato un parco pubblico attrezzato, procedendo
contestualmente alla progressiva demanializzazione della proprietà previsione
questa che si contesta integralmente: tra l'altro, su questi terreni è in corso
di utile svolgimento agricoltura di pregio, come dimostra il fatto che il
ricorrente ha ottenuto il marchio D.O.C. per la malvasia prodotta.
Non è possibile pensare al territorio solo ed in funzione dello sviluppo del
turismo culturale, senza tenere in conto alcuno i diritti e le aspettative
degli imprenditori agricoli, i quali debbono avere la certezza di poter sviluppare
una razionale e moderna attività agricola e di poter programmare nel tempo gli
investimenti senza la minaccia di un spossessamento dell'attività a vantaggio
di un futuribile parco pubblico.
Località Ruvoli - Anche in quest'area il ricorrente non può che ribadire le
osservazioni rilevate riguardo la preventivata demanializzazione dei terreni,
previsione che inficia l'attività imprenditoriale in corso.
Si sottolinea inoltre che il mero recupero degli immobili esistenti non
permette di gestire una qualsiasi forma d'attività agricola, che richiede di
realizzare volumi necessari allo svolgimento dell'impresa agricola. Il
ricorrente osserva inoltre che il regime normativo contiene spesso delle
prescrizioni (e non, come dovrebbe, mere indicazioni) che confliggono con
precise disposizioni di legge.
Così, ad esempio, in alcune zone territoriali omogenee del P.T.P. è possibile
recuperare l'immobile senza cambiarne la destinazione d'uso; mentre in altre è
permessa la variazione d'uso; senza che la differente normativa sia legata alla
compatibilità tra l'intervento ed il territorio circostante, così come invece
espressamente prevede l'art. 10 della legge regionale n. 37/85, norma che si ha
ragione di disattendere. Non si evincono, tra l'altro, motivi legati all'applicazione
del regime normativo totalmente arbitraria, sulle zone del territorio piuttosto
che sui singoli edifici di rilevante importanza.
E ancora, l'art. 9 dei regimi normativi, che consente interventi diretti alla
realizzazione d'impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione
e conservazione dei prodotti agricoli. sembra con ciò rimandare all'art. 22
della legge regionale n. 71/78; invece, laddove ammette la realizzazione delle
residenze collegate alla conduzione del fondo solo nell'ambito del recupero, il
P.T.P. confligge con l'art. 28 della legge regionale n. 21/73, che pone nelle
zone agricole la densità fondiaria dello 0,03 mc../mq.. Non ci sono ragioni,
anche in questo caso, per disattendere leggi a valenza regionale, e come anche
si verifica rispetto alla disciplina dell'attività agritu ristica.
A questo riguardo, il P.T.P. rinvia all'art. 2 della legge n. 730/85, la quale
nella Regione Sicilia è stata recepita dalla legge regionale n. 25/94. Tale
norma, legittima gli ampliamenti della cubatura esistente nella misura del 30%
e comunque per non più di 300 mc.. Ancora una volta il P.T.P., non può ignorare
o disattendere una legge intimamente legata agli obbiettivi del piano in esame.
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136) |
Opposizione proposta da D'Amico
Salvatore e altri quattro firmatari - Varie località |
Dalla lettura dei regimi normativi scaturisce che il territorio in esame, pur
essendo completamente diverso per conformazione urbana, morfologica e storico -
sentieristica, dalla frazione di Rinella, viene sottoposto, come quest'ultima,
al regime normativo di recupero (R.E.P.). Inoltre, comparando le norme del
Piano territoriale paesistico con quelle del vigente piano regolatore generale,
non può non rilevarsi che il P.T.P., laddove prescrive la redazione di un Piano-progetto
paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio soggetto a nulla osta
della Soprintendenza finisce per riscrivere la norma del vigente P.R.G., che
prevede, nella stessa area la stesura di un piano di lottizzazione o di un
piano particolareggiato.
La sostituzione di un piano attuativo con un altro costituisce palese causa di
illegittimità del P.T.P..
Infatti i terreni degli opponenti fanno parte di un'area di maggiore estensione
a valenza edificatoria così come previsto dallo strumento urbanistico approvato
definitivamente nel luglio 1991; e in base all'art. 28 della legge regionale n.
71/78 i proprietari, hanno acquisito il diritto all'edificazione, stante la non
obbligatorietà alla redazione dei programmi pluriennali d'attuazione, (la popolazione
comunale inferiore a 10.000 abitanti). Pertanto si chiede che siano eliminate
le norme che possono inficiare l'edificabilità dei luoghi.
Ma è una caratteristica del regime normativo del P.T.P. quella di entrare nel
merito di questioni urbanistiche e non paesaggistiche quali il recupero privato
senza variazione d'uso. Difatti dall'esame del P.T.P. si ricava che le
variazioni sono ammesse o consentite indipendentemente dalla compatibilità tra
l'intervento ed il territorio circostante, così come invece prevede l'art. 10
della legge regionale n. 37/85 e che la norma di piano corrisponde in questa
materia ad un processo mentale totalmente arbitrario e generalizzato privo di
motivazioni puntuali.
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137) |
Opposizione proposta da De
Corrado Carmela - Frazione Val di Chiesa |
La ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti
contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 -
regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche
tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo la
ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 7
novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40
costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza
che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del
R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. è solo uno strumento di
programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte
urbanistiche alle amministrazioni comunali.
Nel merito, la ricorrente osserva che gli immobili di sua proprietà sono stati
in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione
del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione
dei terreni di proprietà dell'attuale sindaco di Leni, nel cui terreno gli
asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
L'ambito in questione è costituito da beni archeologici variamente individuati
(dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n.
1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni
archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica
conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno della ricorrente,
nel quale tra l'altro non è mai stato individuato alcun reperto archeologico.
La ricorrente eccepisce infine che alcune porzioni del suo terreno ricadono in
zona A del P.R.G., motivo per cui esse sono escluse dal vincolo paesistico
(art. 1, n. 6, legge n. 431/85) e di conseguenza dovrebbero essere escluse
dalle prescrizioni contenute nell'art. 18 - TO6 - regimi normativi - del P.T.P.
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138) |
Opposizione proposta da Donato
Fabio - Frazione Rinella |
Il ricorrente, legale rappresentante della Società Campeggio Tre Pini s.r.l.,
che gestisce un camping sito in località Rinella, rileva che i regimi normativi
del P.T.P. (TO1 e R.E.S.) che vigono in quell'area, incidono irrimediabilmente
sull'impianto, esistente dal 1973, impedendone finanche il mantenimento. Il
Piano comporterebbe la cessazione dell'attività esercitata e la conseguente
eliminazione di un impianto in grado di soddisfare l'esigenza ricettiva di una
zona a fortissima vocazione turistica, senza che nel territorio in questione
siano presenti le attività agricole, tradizionali o innovative, la cui
esistenza è apoditticamente affermata dal Piano. Infatti l'area è occupata già
da 25 anni dalle strutture e dai fabbricati del campeggio.
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139) |
Opposizione proposta da
Galletta Salvatore - Frazione Val di Chiesa |
Il ricorrente invoca l'art. 1, n. 6, della legge n. 431/85, a mente del quale i
vincoli paesaggistici di cui al precedente comma non si applicano alle zone A e
B.
La norma, come anche interpretata dalla Circolare del Ministero dei beni
culturali ed ambientali n. 8 del 31 agosto 1985, comporta che restano escluse
dall'applicazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, e quindi non sono
sottoposte a vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B delimitate dal
P.R.G. del comune di Leni, approvato con decreto assessoriale n. 1104 del 1991.
Del tutto illegittimamente, quindi, il P.T.P. ha esteso alla zona omogenea A2 i
vincoli di cui all'art. 1, della legge n. 431/85, classificando i terreni
ricadenti in tale area come zona di potenzialità archeologica.
Il ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti
contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 -
regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche
tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo il
ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del. 7
novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40
costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza
che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del
R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. è solo uno strumento di
programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte
urbanistiche alle amministrazioni comunali.
Nel merito, il ricorrente osserva che gli immobili di sua proprietà sono stati
in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione
del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione
dei terreni di proprietà dell'attuale sindaco di Leni, nel cui fondo gli
asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
L'ambito in questione è costituito da beni archeologici variamente individuati
(dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n.
1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni
archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica
conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno del ricorrente, nel
quale tra l'altro non è mai stato individuato alcun reperto archeologico.
Il ricorrente rileva infine che nei terreni di sua proprietà sottoposti al
regime normativo TO1 occorre inserire, fra le attività compatibili, la
realizzazione di fabbricati rurali e ricoveri per attrezzi agricoli, con indice
fondiario di edificabilità pari a quello vigente nelle aree di verde agricolo,
così come previsto dal P.R.G., cioé di quelle strutture necessarie per rendere
effettivamente possibile l'esercizio delle attività agricole tradizionali.
|
140) |
Opposizione proposta da La Rosa
Antonino e Felice, i quali rilevano che: |
- il P.T.P. adottato non consente, nell'ambito di classificazione TO1, la
pratica dell'attività agricola nei modi e nei termini previsti dalle leggi
nazionali e regionali, tanto più che nel comune di Leni non è stata prevista la
contrada Zona Cuscinetto (MA1) altrove presente. Il Piano paesistico infatti
vieta l'ampliamento e/o la variazione d'uso delle costruzioni esistenti, la
costruzione di piccoli nuovi fabbricati isolati per la conduzione del fondo e
per l'eventuale attività agrituristica, la realizzazione di nuove
infrastrutture viabilistiche necessarie per il transito dei mezzi meccanici
moderni, nonché la realizzazione di impianti destinati alla trasformazione del prodotto
agricolo, prescrizioni tutte che avrebbero in realtà l'effetto di azzerare
piuttosto che incentivare, l'esercizio dell'attività agricola, come praticata,
tra gli altri, dagli opponenti. Non si manca di osservare, infine, che il
regime normativo TO1 prescrive la proprietà pubblica con progressiva
demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela
vulcanologica, disposizione questa che pare preordinata all'abbandono del
territorio coltivato piuttosto che alla sua conservazione.
|
141 |
Opposizione proposta da La Rosa
Antonino e Fe lice. |
I ricorrenti, comproprietari di due immobili confinanti, nei quali abitano ed
esercitano l'attività agricola, lì già praticata dai propri avi, consistente in
produzioni agricole tipiche locali (malvasia, capperi, olive), fanno presente
di avere presentato progetto per attività agrituristica nel programma dei patti
territoriali, in ciò facendo affidamento, tra l'altro, sul vigente P.R.G. nel
quale detti fondi ricadono in zona C3 (espansione sparsa agroturistica).
Le previsioni del P.T.P., che ha classificato il territorio in questione
nell'ambito del mantenimento (MA3) avrebbero l'effetto di precludere tutte le
attività connesse all'agricoltura ed in particolare: determinerebbero per i
ricorrenti:
- l'impossibilità di accedere alle agevolazioni previste nei patti
territoriali;
- l'impossibilità di programmare e praticare il turismo rurale;
- l'impossibilità di programmare e praticare l'agriturismo.
Il tutto in aperta contraddizione con quanto previsto dal P.R.G.
|
142) |
Opposizione proposta da Lopes
Felice, il quale ri leva: |
- che le disposizioni del P.T.P. che incidono sul fondo di sua proprietà
discendono da un rinvenimento di schegge di ossidiana, in seguito a scavi
abusivamente eseguiti dalla direttrice del museo archeologico di Lipari.
Specifica che i rinvenimenti, avvenuti oltre quattro anni prima, interessano
una piccola porzione del fondo, lasciando indeterminata la presenza di una non
ben definita capanna destinata ad una probabile lavorazione dell'ossidiana. Per
il ricorrente è del tutto ingiustificato il vincolo che deriva dalla
classificazione a zona archeologica della intera superficie della particella di
sua spettanza, estesa mq.. 6.100 c.a., ma interessata dai ritrovamenti per mq..
200 soltanto. Nel contempo chiede che vengano eseguiti gli accertamenti del
caso, entro un arco di tempo ragionevole, affinchè si provveda alla
devincolizzazione dell'area nel caso di assenza di reperti archeologici,
ovvero, in caso contrario si dia corso alla procedura di esproprio. Resta
inteso che gli scavi di accertamento, vanno effettuati nel rispetto della
proprietà privata.
|
143) |
Opposizione proposta da
Mirabito Gaetano |
Il ricorrente, che ha già avuto accolte le osservazioni prodotte a suo tempo
avverso alcune previsioni al P.R.G. di Leni, le reitera nei confronti del
P.T.P., le cui disposizioni, nella parte in cui prevedono l'eventuale e
progressiva demanializzazione, sono gravemente pregiudizievoli del diritto di
proprietà privata, e reiterano sostanzialmente la censurata norma del P.R.G.,
il quale, nei terreni del ricorrente, prevedeva la realizzazione di un parco
attrezzato senza tenere conto che in quell'area insistevano alcuni edifici per
civile abitazione.
A seguito dell'opposizione a suo tempo avanzata, il P.R.G., nel testo
approvato, ha rinviato la definizione del regime dell'area ad un apposito piano
particolareggiato, soluzione questa che il ricorrente chiede anche rispetto
alla problematica demanializzazione progressiva innescata dalle norme del
P.T.P.
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144) |
Opposizione proposta da Morello
Antonino |
Il ricorrente ha acquistato un terreno che secondo il vigente P.R.G. fornisce
la possibilità di realizzare una casetta di mq.. 75 ca., stante l'indice di
fabbricazione max di 0,20 mc../mq..; ma i suddetti terreni ricadono nell'ambito
territoriale MO1 del P.T.P. e sono gravati dal vincolo non aedificandi e non
arborandi esteso per m. 30 dal ciglio stradale.
Considerato che la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno è
a ridosso del centro abitato e che la realizzazione di un fabbricato nel
rispetto degli indici suddetti non comprometterebbe la panoramicità della
strada parco auspicata dal P.T.P., il ricorrente chiede che la fascia di
rispetto del ciglio stradale, attualmente estesa 50 m. a valle e 30 m. a monte,
venga ridimensionata secondo legge, tenuto conto che le esigenze della
cittadinanza non possono essere del tutto disattese per la salvaguardia degli
interessi paesistico ambientali, che non può pretermettere le vitali esigenze
dell'uomo, quale è quella della casa.
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145) |
Opposizione proposta da Podetti
Caterina |
La ricorrente, che ha acquistato un terreno dove intendeva realizzare la
propria abitazione, così come consentito dal vigente P.R.G. nel quale il
terreno della ricorrente ricade in gran parte in zona C3, edificabile con
indice di fabbricazione max di 0,20 mc../mq.., vede le proprie aspettative
precluse dal P.T.P., che sottopone quelle aree al regime del mantenimento (MA3)
senza tenere conto delle esigenze di vita dell'opponente che necessita di una
dimora dignitosa nel paese di origine.
In realtà, la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno è a
ridosso del centro abitato e contiene alcuni insediamenti, costituiti da unità
immobiliari trasformate in sedi turistiche ad uso misto stagionale; né a parere
della ricorrente si riscontrano particolari differenze tra l'area anzidetta e
quella limitrofa che per il P.T.P. può essere modificata.
|
146) |
Opposizione proposta da Rao
Andrea - Frazione Val di Chiesa |
Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 131.
|
147) |
Opposizione proposta da Russo
Felice, procuratore generale dei figli Antonino, Rosalba e Marisa |
Premesso che dalle ricerche archeologiche eseguite a Salina dal 1989 al 1993
non è emersa alcuna traccia di elementi preistorici, il ricorrente sottolinea
che l'asserito rinvenimento di una non ben definita capanna, destinata alla
lavorazione dell'ossidiana, insiste in ogni caso in altra particella e non si
comprende come e perchè debba coinvolgere anche la particella di sua proprietà,
che, per questa decisiva ragione dovrebbe riacquisire l'assetto conferitole dal
Piano regolatore in atto vigente.
|
148) |
Opposizione proposta da Sterio
Simone - contrada Scardino. |
Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione descritta sub. 130.
|
149) |
Opposizione proposta da Zagami
Salvatore - via Scardino n. 6 |
Il ricorrente rivendica il diritto di ampliare il fabbricato di sua proprietà,
in atto esteso 70 mq., in conformità alle esigenze di vita e di dignità del suo
nucleo familiare, formato da quattro componenti. Questa legittima istanza, già
sottoposta alle forti limitazioni imposte dal P.R.G. di Leni, secondo cui il
terreno ricade in zona omogenea C3 (espansione agroturistica) con indice di
fabbricazione massima di 0,20 mc./mq.; è invece del tutto frustrata dal P.T.P.,
che impone il mantenimento del territorio (regime MA2), senza tenere in alcun
conto le effettive esigenze della popolazione residente.
ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA
|
150) |
Opposizione proposta da Brundu
Giovanni |
Il ricorrente è proprietario di una quota di terreno coltivato a cappereto che
ricade in zona agricola E. Il P.T.P. prevede la realizzazione in questa zona,
classificata MA3, di una via di accesso ai Beni culturali territoriali e indica
quali attività compatibili, parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione e recupero edilizio solo per uso pubblico.
Si tratta di disposizioni del tutto esorbitanti da quelle di legge descritte
dall'art. 23 del R.D. n. 1357/40 che rendono il P.T.P., in questa parte,
manifestamente incongruo. Infatti il ricorrente, pur condividendo, le finalità
di tutela del territorio previste dal Piano, chiede che si eliminino quelle
previsioni che arrecherebbero un grave danno ambientale ai luoghi e che
sembrano dovute ad una valutazione superficiale della realtà dell'isola. La
realizzazione della strada e la correlata progressiva demanializzazione della
zona, causerebbero infatti lo stravolgimento dello stato dei luoghi,
caratterizzata per essere coltivata sia a cappereto che a vigneto pregiato
(malvasia) e per trovarsi in prossimità del mare: i terreni in questione
ricadono infatti a 300 m. dalla costa. Appare del tutto incongruo anche l'aver
previsto la realizzazione di infrastrutture termali, non essendovi nell'isola
di Salina tracce di acque sulfuree; così pure è da rigettare l'indicazione
della zona per allocare opere di protezione civile, in quanto l'isola è già
dotata ampiamente di servizi pubblici (pronto soccorso, poliambulatorio)
connessi a tale finalità.
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151) |
Opposizione proposta da Brundu
Vittorio e Lucia e Bongiorno Egidio |
Ripetono le argomentazioni esposte nell'opposizione descritta sub. 150.
|
152) |
Opposizione proposta da
Famularo Giuseppe e Onofrio, Bongiorno Giuseppe e Egidia, De Lorenzo Giuseppe
e Lidia, Cafarella Bartolomeo e Di Caro Angelo |
I ricorrenti ritengono che nella realizzazione del P.T.P. non vi sia stata la
giusta ed essenziale collaborazione dell'organo locale di indirizzo
politico-amministrativo, per cui non sono state tenute nel debito conto le
esigenze della popolazione invadendo le competenze e l'autonomia comunale.
La tutela delle strutture vulcaniche, postulata dal Piano, si traduce infatti
in un inammissibile gravame allo sviluppo socio-economico della comunità.
In particolare si chiede che venga rivista la perimetrazione delle zone di
tutela orientata (TO1), in cui l'agricoltura costituisce l'unica o quasi fonte
di reddito per i residenti, che subirebbero danni ingenti dalle previsioni del
P.T.P. I ricorrenti chiedono che venga del tutto eliminata la demanializzazione
progressiva del territorio, assegnando il giusto spazio all'esercizio
dell'attività agricola, del turismo rurale e dell'agriturismo , con la
possibilità di ampliare gli edifici esistenti e di costruire nuovi piccoli
fabbricati, perchè le vecchie strutture sono irrilevanti.
|
153) |
Opposizione proposta da
Fogliani Maria |
La ricorrente è proprietaria di un terreno che ricade in parte in zona C di
espansione urbana e in parte in zona F agricola. I regimi normativi del P.T.P.,
come evidenziato all'art. 31, sottopongono invece il terreno in questione a
mantenimento (MA3). Si tratta di disposizioni illegittime, perchè eccedono ai
limiti posti della legge alla pianificazione paesistica, che risiederebbero
nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40.
Il P.T.P. effettuerebbe valutazioni urbanistiche del territorio, riservate a un
P.R.G., non limitandosi ad individuare ed indicare le azioni idonee a garantire
una corretta tutela delle valenze culturali e paesaggistiche del territorio.
|
154) |
Opposizione proposta da
Ministeri Rosaria - Localià: contrada Spinoso |
La ricorrente è proprietaria di alcuni immobili ricadenti a Malfa, inclusi dal
P.T.P. nella zona R.N.S. La ricorrente non ritiene che gli edifici posseggano
requisiti di pregio, in quanto, pur essendo di vecchia costruzione, non possono
certamente essere annoverati fra i BB.CC.TT. contenuti nell'ambito delle zone
R.N.S. non avendo tra l'altro particolare interesse storico.
|
155) |
Opposizione proposta da
Mirabito Lorenzo - Frazione Capo Faro |
Il ricorrente osserva che la frazione di Capo Faro è normata dal P.T.P. in
parte col regime RES-DP1, in parte con il regime MO1, all'interno del quale
esiste una fascia di vincolo non aedificandi, non arborandi e non accessibilità
diretta esteso 50 m. a valle e 30 m. a monte della strada provinciale S. Marina
Salina-Malfa, nel P.T.P. convenzionalmente chiamata strada Parco.
Si obietta che il regime RES-DP1 (eliminazione detrattori) non si può adattare
alla zona di che trattasi in quanto la realtà territoriale del luogo è
costituita da edilizia rurale residenziale ultracentenaria che costituiva
originariamente la frazione Capo Faro. Queste abitazioni furono tutte
abbandonate dagli abitanti, emigrati altrove dopo la guerra come è confermato
dalla documentazione fotografica allegata, che comprova i caratteri di questi
insediamenti, che non possono essere ricondotti alle previsioni del P.T.P.,
evidentemente erronee che li qualifica come detrattori paesistici. Quanto al
vincolo non aedificandi, non arborandi esso appare quanto mai vessatorio,
perchè operando insieme al vincolo di inedificabilità dei 150 m. dalla battigia
previsto dalla legge riduce l'area utilizzabile a una porzione assolutamente
insignificante.
|
156) |
Opposizione proposta da Pidalà
Salvatore e altri, tre firmatari |
I ricorrenti sono proprietari di un terreno che ricade in zona E, (verde
agricolo) ma che secondo il P.T.P. deve essere soggetto di mantenimento (MA3)
ed è destinato ad una progressiva demanializzazione. Si tratta di una
previsione non soltanto estranea ai contenuti tipici della pianificazione
paesistica, ma che avrebbe l'effetto di compromettere l'economia dell'isola di
tipo prevalentemente agricolo, e con ciò la consistenza del patrimonio
naturalistico che il P.T.P. dovrebbe tutelare.
|
157) |
Opposizione proposta da Ravesi
Girolamo |
Il ricorrente rileva che è proprietario di un immobile che ricade nella zona A
individuata dallo strumento urbanistico vigente a Malfa. Questa zona è esclusa
dall'art. 1 della legge n. 431/85 dai vincoli paesaggistici e pertanto, secondo
il ricorrente, il P.T.P. dovrebbe limitarsi a dare indicazioni non vincolanti
trattandosi di un'area esclusa dall'ambito rimesso per legge alla
pianificazione paesaggistica.
|
158) |
Opposizione proposta da
Sarpietro Nunzio e Aiello Caterina |
I ricorrenti premettono che nel 1981 è stata istituita la riserva naturale di
cui il comune di Malfa, per le sue valenze paesaggistiche, è parte integrante.
Per questo motivo non solo il P.T.P., che tutela il territorio ma tutte quelle
iniziative che richiedono l'istituzione di un parco marino, sono da condividere
e incoraggiare.
Tuttavia, il regime MA3, che vige nell'area di proprietà dei ricorrenti,
attuerebbe la progressiva demanializzazione della zona; e avrebbe l'effetto di
far sparire l'attuale assetto del territorio e quindi di compromettere la
consistenza del notevole patrimonio naturalistico che caratterizza i luoghi.
Assolutamente incompatibili con questi valori sono infatti le attività che il
P.T.P. giudica compatibili quali opere di protezione civile, parchi e servizi
pubblici. Né va dimenticato che i terreni in questione ricadono nel divieto di
edificazione che la legge impone nei 150 m. dal mare.
|
159) |
Opposizione proposta da
Siracusano Francesco |
Il ricorrente osserva che il tessuto urbanistico di Malfa non è stato
interamente classificato come R.C.S., infatti fa eccezione il centro del paese,
classificato MO2, così come l'abitato a monte del porticciolo di Punta Galera.
Si richiede, per omogeneità che tutto l'abitato venga unificato nell'ambito
R.C.S. le eventuali nuove edificazioni potranno essere sottoposte alla
condizione di redigere appositi piani particolareggiati.
ISOLA DI SALINA - COMUNE DI S. MARINA DI SALINA
|
160) Opposizione proposta da
Gruppo amici di Salina |
Secondo la ricorrente associazione il P.T.P. è carente nella parte in cui
recepisce le bozze di pianificazione urbanistica prodotte dalle amministrazioni
comunali di Malfa e S. Maria Salina e le fa proprie, mutuando così, in un piano
imposto dall'alto, gli errori contenuti in quei documenti, che non
corrispondono ai requisiti dettati dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. Il
P.T.P. dovrebbe invece limitarsi a indicare le linee guida cui il P.R.G. deve informarsi,
ferma restando l'autonomia decisionale dei Comuni di adottare secondo legge
articolate e puntuali norme urbanistiche.
L'associazione inoltre ritiene che non sia stata adeguatamente considerata
l'importanza strategica delle risorse agricole per la salvaguardia del
paesaggio. A tale scopo, infatti occorrerebbe consentire la realizzazione di
opere necessarie alle mutate esigenze dell'attività agricola, miglioramenti
alla sentieristica storica, l'ampliamento e la realizzazione di strutture per
la conservazione e trasformazione dei prodotti.
|
161) |
Opposizione proposta da Aquino
Gianpiero - Frazione Lingua. |
Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di chiarezza del P.T.P.: la scala
1:10.000, infatti, rende difficile la lettura dei vincoli e dei simboli
adoperati dal piano.
Si osserva inoltre che il P.T.P. non avrebbe tenuto conto dell'art. 1 della
legge n. 431/85, che esclude dal vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B;
il P.T.P. avrebbe commesso l'illecito di dare disposizioni anche nelle zone A e
B, come la fascia a monte della via Risorgimento nel comune di S. Marina
Salina, o frazione di Lingua; inoltre, appare del tutto indeterminata
l'indicazione della fascia di rispetto della costa (art. 15 legge regionale n.
78/76 ), che non sarebbe riportata sulla fascia costiera dell'abitato di S.
Marina e altrove invece sarebbe sovrapposta ad altre zone. Detto vincolo,
inoltre non sarebbe stato rappresentato attorno al laghetto di Lingua, né
intorno alla pineta del Serro dell'Acqua, né ancora al torrente Vallone
Castagno che è il corso d'acqua più importante dell'isola di Salina, mentre
viene indicato il vincolo idrogeologico imposto a torrenti o impluvi
insignificanti. Il vallone Castagno, intorno al quale insiste una vegetazione
rigogliosa, ricade in un area classificata TO2 Tutela orientata diretta ad
attività ludiche mentre zone aride sono classificate TO1 Tutela orientata
diretta alla valorizzazione culturale delle attività colturali produttive
tradizionali (area a sinistra del vallone, per esempio).Nel sottolineare che il
P.T.P. illegittimamente non contiene le prescrizione volute dall'art. 23 R.D.
n. 1357/40, norma da intendersi vincolante in tema di pianificazione
paesistica, il ricorrente censura il piano nella parte in cui è stato imposto
un vincolo non aedificandi e non arborandi su tutta la strada di
circonvallazione di S. Marina Salina e sul corso principale della Frazione
Lingua, mentre non si è preso in eguale considerazione il lungomare di S.
Marina Salina né quello di Lingua al fine di tutelare la bellissima fascia di
verde, a pini ed oleandri, che insiste attorno a quelle vie.
|
162) |
Opposizione proposta dal comune
di S.Marina di Salina, congiuntamente ai comuni di Leni e Malfa. |
Con delibera n. 47 del 18 agosto 1998 il consiglio comunale di S. Marina Salina
ha preso atto delle osservazioni e opposizioni prodotte il 21 novembre 1997 tra
l'altro dal sindaco di quel comune.
Tale documento, sottoscritto unitamente ai sindaci pro-tempore di Leni e Malfa,
contesta l'identificazione delle Eolie in una struttura vulcanica, da
sottoporre in quanto tale a integrale conservazione: questa opzione
metodologica, infatti, porta il P.T.P., da un lato, a comprimere ogni possibile
attività antropica nelle aree di tutela ( TO e TI ) e, dall'altra, a fornire
minute prescrizioni comportamentali negli altri ambiti, comprimendo con ciò le
competenze comunali in criteri di programmazione urbanistica.
In particolare, il P.T.P. non è condivisibile nella parte in cui:
1) prevede la progressiva demanializzazione di tutti i terreni compresi in
ambito TO, mortificando l'attuale utilizzo agricolo dei suoli e lo stato dei
luoghi, che ne è conseguente;
2) non consente quei modesti ampliamenti che invece sono necessari per adeguare
le strutture di supporto delle attivatà agricola e agrituristica alle correnti
esigenze tecniche di tali iniziative;
3) non consente il cambiamento delle destinazioni d'uso, fissa l'estensione
minima dei lotti edificabili (in ambito MO2: es. fraz. Rinella e Leni), impone
un vincolo di inedificabilità a protezione della strada che esorbita dalle
previsioni di legge: disposizioni tutte che si intendono non comprese tra
quelle tipiche della pianificazione paesistica;
4) include anche le zone A e B, disattendendo l'art. 1 della legge n. 431/85,
che le esclude invece dall'ambito della tutela paesistica.
I comuni, anche in considerazione delle iniziative dipendenti dai patti
territoriali, auspicano che il P.T.P. possa essere periodicamente verificato e
modificato con le opportune forme di concertazione.
|
163) |
Opposizione proposta da Giuffrè
Giovanni - S. Marina di Salina. |
Il ricorrente, premesso che la scala 1:10.000 non consente una chiara lettura
del P.T.P., non permettendo di individuare bene i simboli né i confini delle
varie aree, di modo che non è possibile individuare il vincolo imposto ai vari
fabbricati che si trovano sul lungomare di S. Maria Salina, né gli esatti
confini delle particelle comprese nella zona MA3 (località Pozzo
d'Agnello),contesta i criteri con i quali sulla via comunale Rinascente è stato
imposto il vincolo non edificandi, non arborandi e non accessibilità diretta.
Tra l 'altro, un tratto della strada ricade in pieno centro abitato,
classificato nella zona B/2:ne discende che il vincolo imposto su tale zona
appare in aperta violazione dell'art. 1 legge n. 431/85 che esclude le zone A e
B dall'ambito della tutela paesaggistica. Analoghe considerazioni valgono per
l'area sita all'incrocio tra via Crispi e via Rinascente, dove è stato previsto
un limite di m. 300 dalla battigia, che eccede i limiti fissati dall'art. 15
legge regionale n. 78/76 e dalla legge n. 431/85, e non tiene conto, ancora una
volta, che detta area fa parte della zona B del P. di F. di S. Maria Salina. Si
tratta in ogni caso di vincoli pregnanti che comportano l'inedificabilità del
suolo, e come tali, a mente dell'art. 16 legge n. 1497/39, i proprietari
andrebbero indennizzati.
Le stesse lagnanze sono riportate in un altro documento irritualmente trasmesso
alla Presidenza della Regione e da questa rimesso alla competente
Amministrazione, nel quale si aggiunge che il P.T.P. sarebbe stato adottato in
violazione della legge n. 241/90 e dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91
essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento ai controinte
ressati.
|
164) |
Opposizione proposta da Giuffrè
Giovanni - S. Marina Salina. |
Il ricorrente innanzitutto rileva le coincidenze esistenti tra il P.T.P. e il
P.R.G. presentato in consiglio comunale il 26 maggio 1994, ma non adottato: la
delimitazione del centro urbano è infatti sovrapponibile e i vincoli previsti
per le varie zone del Piano sono uguali o simili a quelli del piano regolatore.
Ad esempio:
- la zona MA3, località Pozzo d' Agnello, nel piano paesistico è
individuata come zona di mantenimento ad alto pregio paesistico con funzioni
strategiche; nel piano regolatore è zona F2 parco territoriale attrezzato con
piano particolareggiato esteso all'intera zona;
- il centro storico urbano di recupero edilizio previsto dal P.T.P.
coincide con la zona C1, C2, C3 e B0 del piano regolatore e, in entrambi i
piani, è stato previsto in questa zona l'esercizio dell'attività agrituristica.
- la zona MA3, del piano paesistico, a monte di via Italia, coincide con
quella destinata a servizi del piano regolatore.
Nel ribadire (v.sub. 163) che la cartografia del P.T.P. non consente una chiara
individuazione dei simboli né dei confini, il ricorrente sottolinea che le zone
A e B dovrebbero essere escluse dall'ambito della tutela paesaggistica, a mente
dell'art. 1 della legge 431/85, il che, non solo non è avvenuto, ma è stato
violato da una serie di vincoli che si sono succeduti nel tempo (vincolo
paesistico dal 1977, riserva orientata nell'84, vincolo d'immodificabilità nel
1995 e in ultimo il piano del 1997).
Peraltro ai sensi dell'art. 16 legge regionale n. 14/88, non è possibile
imporre ulteriori vincoli sui territori già destinati a parchi e riserve ,
mentre sull'isola di Salina, appunto, è stato un succedersi di vincoli: e ciò
anche in violazione del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 394/91 norma che,
pur se espressamente prevista per i parchi, a maggior ragione si riferisce alle
riserve.
Infine il ricorrente denuncia:
- l'inosservanza delle procedure previste dagli artt.3 e 4 legge n.
1497/39 nell'individuazione e pubblicazione degli elenchi degli immobili, così
come l'omesso annuncio nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta
pubblicazione;
- l'inosservanza del principio dell'inviolabilità della proprietà, in
quanto il P.T.P. impone vincoli assoluti permanenti e d'immodificabilità con
conseguenze più gravi di un esproprio e non prevede indennizzi né sistemi di
valutazione dei danni arrecati ai cittadini;
- l'inosservanza della normativa prevista dalla legge n. 241/90 recepita
dalla legge regionale n. 10/91.
|
165) |
Opposizione proposta da Mammana
Giulia , Estella, Maria, Bartolo e Valeria, frazione Lingua, località
Nero |
I ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 6, della
legge n. 431 alle zone A e B, così definite dal P.d.F., come quella limitrofa
al laghetto di Lingua, zona A, per l'appunto, ma a cui il P.T.P. ha esteso il
vincolo.
Ritengono che sia stato disatteso il contenuto dell'art. 23 R.D. n. 1357/40 e
siano stati superati i limiti della norma stessa con scelte urbanistiche tali
da rendere il P.T.P. la copia conforme del progetto di massima del P.R.G.
Il territorio ove sono ubicati gli immobili dei ricorrenti è stato classificato
R.C.S., ma secondo gli stessi ha caratteristiche affatto assimilabili a quelle
di un centro abitato. Si tratta infatti di un'area di pregio ambientale,
ubicata a meno di 300 m. della battigia e a meno di 30 m. dall'impluvio del
Vallone Nero.
Pertanto ritengono che sia del tutto inadeguata la previsione tra le attività
incompatibili e non pertinenti, della sistemazione idraulico forestale (si
tratta infatti di una zona ad alto rischio idrogeologico soggetta a fenomeni di
smottamento e franamento che il Genio Civile nel '90 prese in considerazione
prescrivendo lavori di imbrigliamento degli argini del Vallone Nero che l'impluvio
principale) di S. Marina di Salina interamente sottoposta a vincolo
idrogeologico già dal '58; al contrario, inserendo tra le attività compatibili,
la realizzazione di parchi attrezzati o servizi pubblici, il P.T.P. manifesta
l'intendimento di adottare previsioni urbanistiche e variazioni di destinazione
d'uso, con ciò ingerendosi nelle attribuzioni delle amministrazioni comunali in
sede di redazione del P.R.G.
Inoltre da un confronto tra il decreto assessoriale n. 87/84 (costituzione
riserva naturale di Salina), il progetto di massima del P.R.G. e il P.T.P.
risulta che quest'ultimo ha modificato i confini della preriserva.
Visti, inoltre, i rilievi contenuti nell'opposizione, pervenuta alla
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina il 28 aprile 1999
e da quest'ultimo ufficio inoltrata con nota n. 446 del 30 luglio 1999
(opposizione che dunque risulta tardivamente e perciò irritualmente presentata)
prodotta da:
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166) |
Abbate Giuseppe e Scilio
Gaetano - contrada Varesana, Lipari |
Secondo i ricorrenti, il P.T.P. agisce nel presupposto che la salvaguardia
della struttura vulcanica dell'isola debba travalicare ogni altro aspetto o
interesse. Risulta così del tutto pretermessa la possibilità di utilizzare il
territorio per finalità economico-sociali, senza che i comuni interessati
abbiano potuto prendere parte al procedimento di redazione del Piano.
Quest'ultimo disattende in realtà le previsioni dello strumento urbanistico
vigente e incide in modo pregnante con l'assetto dei suoli, eccedendo dai
compiti propri della pianificazione paesistica, che risiederebbero in via
esclusiva in quelli indicati all'art. 5 della legge n. 1497/39. Le prescrizioni
del Piano disattenderebbero in toto lo stato dei luoghi - già urbanizzati e
attraversati da una via di comunicazione che li destina all'edificabilità -
privano i ricorrenti della possibilità di sfruttare il loro fondo e di
esercitarvi una attività economica, non essendo concepibile lo svolgimento di
una iniziativa agricola su basi industriali senza le indispensabili
trasformazioni del territorio, precluse dal regime normativo MA1, del quale si
chiede la modifica in MO1 (modificabilità).
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami,
opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere
della speciale Commissione di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso nella seduta del 14 novembre 2000, il cui
verbale, insieme a quelli delle sedute precedenti, tenute il 17 febbraio 2000,
il 13 luglio 2000, il 26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000,
si allega al presente atto sub. B;
Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro
contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto
mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:
- nel documento prodotto dal comune di Lipari all'Assessorato Regionale
dei beni culturali ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8 ottobre 1996;
- nell'incontro con il responsabile scientifico del piano paesistico,
avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari il 20 giugno 1997;
- nell'incontro che il comune di Lipari ha curato presso l'Assessorato
regionale anzidetto il 13 novembre 1997;
- nella conferenza di servizi tenutasi presso la Direzione regionale dei
beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999;
- nella riunione operativa tenutasi presso la prefettura di Messina il 20
giugno 2000;
- nell'audizione effettuata dalla anzidetta speciale Commissione nella
seduta del 27 luglio 2000.
Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini
e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato
dalla Direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313, senza che occorra
quindi procedere ad indire apposita inchiesta pubblica, facoltativamente
prevista, per la medesima finalità, dall'art. 141, secondo comma, del testo
unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Ritenuto anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione di cui
all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni
presentate avverso il P.T.P. delle isole Eolie, e ciò per le seguenti ragioni:
a) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai
punti 7, 13, 18, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 51, 56, 69, 78, 80,
114, 119, 131, 134, 135, 136, 137, 146, 153, 160 e 166, nella parte in cui
vengono censurate le disposizioni del P.T.P. invasive o pervasive rispetto alla
disciplina urbanistica dei suoli, riservata all'amministrazione comunale, deve
al contrario farsi presente che le censurate disposizioni tendono a fissare,
nelle aree di notevole interesse paesistico, un sistema di regole idoneo a
prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del
paesaggio. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude
che tra le due fattispecie intercorra una relazione strettissima, non essendo
possibile perpetuare una concezione dell'urbanistica ristretta alle
trasformazioni edilizie del suolo, dimenticando che la rarità delle risorse
naturali, la necessità di preservare la biodiversità, l'attenzione per i
fattori di uno sviluppo ecosostenibile, impongono ai piani e ai programmi
urbanistici uno stretto rapporto di correlazione con le previsioni della
pianificazione paesistica.
Il rapporto intercorrente tra queste due discipline è stato del resto
correttamente risolto dal testo unico n. 490/99, che riconosce al piano
territoriale paesistico valore di piano territoriale di coordinamento rispetto
ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni
dettate in materia di salvaguardia dei beni paesistici.
In precedenza, era stato esattamente osservato (Presidenza della Regione
siciliana, Ufficio legislativo e legale, cons. CST/96) che "...il criterio
di coordinamento [fra pianificazione paesistica e pianificazione
urbanistica]... va ricercato...in una sorta di gerarchia fra gli interessi
salvaguardati: se nelle zone vincolate l'interesse prevalente, per la
disciplina degli interventi sul territorio, è l'interesse alla tutela ambientale,
quando a garanzia di tale interesse è approvato un piano paesistico, i piani
urbanistici non possono contraddirlo".
Non è quindi illegittimo il P.T.P. delle isole Eolie nella parte in cui
indirizza, con rinvii programmatici, la redazione del P.R.G. di Lipari e di S.
Marina Salina o contraddice le previsioni del P.R.G. di Leni che appaiono
configgere con il rilevante interesse pubblico alla conservazione del
paesaggio.
La giurisprudenza ha tra l'altro ritenuto che la circostanza che alcune zone di
territorio siano state già oggetto di disciplina urbanistica non è preclusiva
dell'inclusione delle medesime, in relazione ai valori paesaggistici presenti,
in piani paesaggistici (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 1992, n. 1)
Per questi motivi si ritiene di non dovere accogliere tali profili di censura;
b) con riferimento all'osservazione elencata sub. 164, secondo cui il
P.T.P. avrebbe di fatto riproposto i contenuti del P.R.G. di Santa Marina
Salina, in atto decaduto, si osserva che i rapporti e le relazioni di cui sopra
è cenno, che certo intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie, non
introducono tuttavia deroghe alla evidente e totale differenza di scopo e di
funzioni che intercorre tra i due strumenti. Il territorio può costituire punto
di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine
complessivo, ai fini della reciproca compatibilità degli usi e delle
trasformazioni del suolo secondo i modi e i tempi previsti e, dall'altro, punto
di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del
valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale; pertanto, la
materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può
ritenersi in quest'ultima assorbita o sub.ordinata (T.A.R. Lombardia, 11 febbraio
1995, n. 160), con la conseguenza, tra l'altro, che l'eventuale coincidenza tra
le perimetrazioni effettuate dal Piano paesistico e quelle contenute in un
Piano regolatore non ha alcuna pratica conseguenza, essendo del tutto diverso
il contenuto e l'oggetto dei due strumenti.
"Invero, come concordemente sottolineato dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, la speciale disciplina per la tutela paesaggistica è indipendente
dalle prescrizioni urbanistiche sull'assetto generale del territorio, in quanto
la legge n. 1497/39 concerne interessi posti su un piano diverso da quelli
urbanistico-edilizi, con distinti oggetti e finalità, pure tenendo presenti le
connessioni e le reciproche interferenze fra le funzioni amministrative
attinenti alla materia urbanistica ed a quella delle bellezze naturali".
(Presidenza della Regione siciliana, ufficio legislativo e legale, cons.
CST/96).
Per questi motivi, l'osservazione si palesa priva di significato;
c) con riferimento alle opposizioni sub. 50 e sub. 85), nella parte in
cui si chiede di vietare l'esercizio di nuove cave nell'area di Monte Pilato
nonché di vietare la prosecuzione dell'attività estrattiva ivi autorizzata e di
specificare le trasformazioni assentibili nelle zone del Pilato sottoposte a
regime di modificabilità, non si ritiene che sia dato al Piano precludere
attività, il cui esercizio è tra l'altro rimesso alla normativa di settore e a
specifici piani e programmi (legge regionale n. 127/80), ma esclusivamente
valutare e dare conto delle valenza paesistiche del sito e delle loro
interrelazioni con le modificazioni in atto o in fieri.
A tale riguardo, pur condividendo la necessità di una compiuta regolamentazione
dell'esercizio di tale attività, si ritiene congrua e sufficiente la disciplina
dell'ambito ZM previsto dal P.T.P. (artt. 25 e 26 dei regimi noma tivi) e le
disposizioni contenute nell'art. 42, nel testo emendato (v. oltre, punto L )
che si approva.
Una più dettagliata specificazione delle trasformazioni assentibili in tale
comparto è da demandarsi alla pianificazione urbanistica, che procederà con
necessari raccordi con la pianificazione paesistica, come ampiamente
esplicitato dalla normativa del piano;
d) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37,
40, 41, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83,
86, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 127,
128, 131, 132, 135, 138, 145, non può condividersi l'assunto, esposto in tali
opposizioni, secondo cui il degrado in cui si trovano alcuni comparti delle
isole e la presenza di interventi edilizi compromettono l'interesse ambientale
delle isole stesse e legittimano l'incontrollata proliferazione di ulteriori
realizzazioni edilizie. Resta al contrario pienamente confermato il rilevante
interesse pubblico della pianificazione paesaggistica delle Eolie e, in
particolare, la piena corrispondenza delle contestate previsioni alla funzione
pubblica ad esse assegnata dalla legge.
Una delle principali cause della riduzione della biodiversita sul nostro
pianeta è proprio rappresentata dall'antropizzazione e da tutte le attività ad
essa connesse, il cui impatto si è tradotto nel degrado del patrimonio
ambientale. Il prelievo indiscriminato delle risorse naturali per la produzione
di merci e di energia, la realizzazione di infrastrutture di servizio e di
trasporto effettuata sulla base di logiche che ignoravano l'ambiente, la
pianificazione del territorio fatta senza rispetto per le risorse naturali e
per la biodiversità, l'enorme produzione di rifiuti di ogni genere, hanno
contribuito a ridurre fortemente il numero delle specie animali, vegetali e
microbiche.
L'individuazione di aree particolarmente ricche di biodiversità o
particolarmente fragili, da sottoporre a normativa di protezione, è certamente
un'iniziativa indispensabile, anche se di per sé non sufficiente a garantire la
conservazione del patrimonio ambientale, perché l'inquinamento non conosce
frontiere e sulle ali del vento e delle correnti delle acque si trasferisce
anche là dove non viene prodotto. Pertanto, accanto a disposizioni specifiche
per particolari aree, va attuata una politica globale per la conservazione
della biodiversità su tutto il territorio, attraverso il controllo delle
politiche territoriali, dei piani di settore (urbanistici, paesistici ecc.),
della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di servizio e di
trasporto, delle tecnologie adottate per la produzione di servizi, perché
vengano attuati nel rispetto del principio della conservazione della
biodiversità
Al fine di tutelare la salute dell'uomo, l'integrità della flora e della fauna
e degli ecosistemi, il paesaggio, il suolo, le risorse idriche e l'aria,
occorre quindi un'attenzione rinnovata per i caratteri salienti del territorio
e per le regole che essi impongono. Non può condividersi infatti quanto
osservato da alcuni (cfr. opposizione sub. 46), e cioè che la realizzazione di
nuove strutture nel territorio consenta il controllo delle risorse ambientali,
contribuendo invece ad aumentare una presenza antropica disordinata,
incompatibile con le valenze naturalistiche delle isole.
Tra queste ultime, certamente prioritaria è quella vulcanica.
Al contrario di quanto osservato in alcune opposizioni (cfr. in particolare,
quelle sub. 17, 29, 30, 31, 33, 35 e 36), il P.T.P. ha correttamente
individuato nel vulcanismo l'elemento caratterizzante il paesaggio eoliano e
nella sua conservazione il fondamento delle azioni di tutela.
Vincenzo Cabianca, progettista e responsabile scientifico del Piano, è non solo
uno dei massimi conoscitori dei beni culturali territoriali eoliani e della
loro componente geovulcanologica, ma è soprattutto il promotore della
conoscenza di questo patrimonio da parte della comunità scientifica
internazionale.
A lui si deve, tra l'altro, l'inserimento delle Eolie nell'elenco dei Beni da
considerarsi Patrimonio culturale dell'umanità (Heritage List - UNESCO), che
significativamente è stato motivato proprio dall'importanza internazionale per
la vulcanologia rivestita dall'arcipelago.
Cabianca ha così sintetizzato la rilevanza scientifica dell'arco vulcanico
eoliano e la stretta interrelazione tra questo paesaggio strutturale, la storia
e le strategie di salvaguardia e valorizzazione delle isole.
"Le Eolie hanno un valore straordinario nel campo della vulcanologia.
La loro identità è quella di un arco vulcanico con emergenze insulari: da
questo punto di vista, le Eolie, per quanto riguarda i tipi di attività
esplosiva, surge, etc., possono essere paragonate all'arco attivo Egeico (Kos,,
Nysidos, Yali, Santorini-Thera, Milos, Methana); alcune forme vulcaniche
tipiche delle Eolie, come il Gran Cratere della Fossa a Vulcano o Pollara a
Salina presentano analogie con alcuni vulcani delle Galapagos, mentre Stromboli
ha analogie morfologiche con il Piton de la Fournaise dell'Oceano Indiano. Le
Eolie, sommità insulari di un arco vulcanico emergente dal mare Tirreno, al
centro del Mediterraneo, sono inoltre affini, come genesi, all'arco insulare
pacifico di cui fa parte il Giappone. Quello che le rende uniche è che questo
arco insulare giovanissimo, arcuatissimo, che nasce da una subduzione della
placca africana, ha tutte le caratteristiche tipo-morfologiche ed eruttive dei
grandi archi, ma le produce entro un piccolo areale perché l'energia eruttiva è
contenuta e tutto il processo è confinato e studiabile nel breve sviluppo aereo
e subaereo dell'arco stesso.
A ciò si accompagnano delle specificità straordinarie (curvatura, inclinazione,
energia, aree di caduta, attività stromboliana preesistente, etc.). Mentre la
zolla pacifica è subdotta dolcemente da quella asiatica che la ricopre
lentamente migrando verso oriente, nel caso delle Eolie è la micro-zolla
Adriatica-Jonica ad andare in rapida subduzione sotto la zolla Tirrenica, con
un piano di Benhoff quasi verticale, in un quadro geodinamico altamente
configurante.
La subduzione dà luogo ad epicentri sismici a varie profondità, genera con
grande frequenza terremoti profondi, ma genera anche la formazione e la
singolarità di un arco magmatico con vulcanismo esplosivo correlato che dà
luogo a manifestazioni e forme straordinarie, oggetto di grande impegno
interpretativo da parte del mondo scientifico.
Quando gli apparati vulcanici dell'arco emergono dal mare, danno luogo alle
isole vulcaniche dell'arco insulare eoliano.
Le risorse prodotte dai vulcani, in particolare l'ossidiana, hanno fatto di
queste isole il baricentro minerario-industriale del Mediterraneo nella
preistoria, in epoca precedente alla scoperta dei metalli.
Dopo lo sviluppo della metallotecnica, questa risorsa ha finito di avere valore
ed è stata sostituita nel tempo. Zolfo, allume, pomice, cioè ancora prodotti
vulcanici, hanno continuato a dare sostegno e vita economica alle esportazioni
oliane.
Greci, cartaginesi, romani, corsari, arabi, mussulmani, francesi, spagnoli,
inglesi, hanno combattuto nei mari delle Eolie per il possesso della loro
preziosa posizione strategica.
Dalle sommità dei vulcani, vedette in osservazione continua, cercavano di
percepire qualsiasi segno di rischio prima che fosse troppo tardi per salvare
la vita degli Eoliani, tra un terremoto e l'altro, tra il racconto di una
eruzione ed una interpretazione fantastica con severe divinità antropomorfe e anime
di morti dietro le fiamme.
Le popolazioni, sempre minacciate dai pirati e dalle occupazioni delle varie
potenze in lotta, in una costante percezione del rischio hanno sviluppato una
cultura endemica ed un prudente, quanto straordinario, ciclo autarchico.
L'economia agraria ha esportato capperi, famose uve secche e vini
pregiatissimi, in particolare la Malvasia, e ha prodotto modelli insediativi
autarchici, razionali, di altissimo interesse urbanistico.
Le Eolie sono entrate nella leggenda a partire dall'Odissea. I loro vulcani
hanno ospitato l'officina di Efesto e Vulcano, dei Dio dei vulcani della
mitologia greca e romana; successivamente hanno ospitato le anime del
purgatorio della religione cristiana, mentre nelle tombe si accompagnava la
morte, con le maschere teatrali fittili, segno e senso della vita come teatro;
poi l'insularità e la centralità nel Tirreno ne hanno fatto un luogo strategico
altamente conteso, poi ancora l'insularità sommata all'isolamento, al rischio
dei terremoti, dei vulcani, e al rischio dei pirati, alla rarità dell'acqua,
componente prima della vita sulla terra, ne hanno fatto luoghi di esilio,
penitenziari, carceri politici: una serie di rischi ben percepiti che hanno
reso severi i volti quasi a mostrare la coscienza della precarietà continua.
Dopo la guerra mondiale l'esotismo delle forme di un arco insulare vulcanico,
di un arcipelago abbandonato, ne hanno fatto uno dei gioielli del turismo prima
francese, poi sempre meno internazionale e sempre più italiano di massa, con recuperi
stagionali di internazionalità.
Il contemporaneo fiorire di eccezionali ricerche e studi archeologici, la
condizione intatta delle stratigrafie dovute alle coperture dei resti di ogni
distruzione operate da parte degli invasori, da parte delle polveri delle
piroclastiti dei vulcani portate dal vento tra un insediamento umano ed il
successivo, ne hanno fatto la matrice della datazione della preistoria del
Mediterraneo.
La trasformazione dell'intera acropoli da castello-prigione in castello delle
scienze e museo eoliano, prima archeologico, poi vulcanologico ed oggi sempre
più politematico della cultura eoliana con il suo vasto e impegnativo apparato
didattico, ne hanno fatto una sede privilegiata della museologia e della
museografia italiana.
L'eccezionale sviluppo degli studi di Scienze della Terra e dei Vulcani
dell'arco magmatico, hanno fatto delle Eolie il gioiello della scienza
italiana, nel momento in cui gli altissimi costi della ricerca di base nel
campo della fisica nucleare hanno ridotto le nostre possibilità di protagonismo
in quel settore.
L'interpretazione progressiva della geodinamica dei Tirreno, la tettonica a
zolle, le forme dell'arco, tre vulcani attivi - Stromboli, Vulcano, Lipari -
sia pure con ritmi diversi, ne hanno fatto il laboratorio scientifico dei
prestigiosi CNR e GNV italiani, con implicazioni di vaste collaborazioni
internazionali.
L'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria ha pubblicato alla fine dell'ottocento,
otto volumi sulle isole con duecentosettantasei xilografie, prezioso documento
della situazione e della vita a quella data. L'editoria intelligente ha oggi
portato dalle corti e dalle biblioteche specialistiche tutte le opere
scientifiche e letterarie nelle librerie, in. vendita al pubblico, trasformando
le isole in centri di diffusione della cultura.
Queste sono diventate le nuove miniere eoliane, che non consumano fisicamente
le risorse, anzi ne valorizzano la componente immateriale sotto forma di
conoscenza e diffusione delle conoscenze umanistiche e scientifiche.
Quello che era il terrore della collera degli Dei, prima pagani, poi cristiani,
si è trasformato in consapevole percezione, poi coscienza, poi conoscenza del
rischio, un rischio non più fatale ma sempre meglio conosciuto nelle site
cause, nei suoi modi, componenti, effetti, cicli, tempi, limiti d'incertezza.
Ma la percezione del rischio e delle possibili difese razionali, affianca
collateralmente ai vulcani, ai terremoti, al rischio, il grande monumento
intellettuale dell'interpretazione e conoscenza della tettonica, della
geodinamica, del vulcanismo, delle forme consolidate dei prodotti eruttivi che
costituiscono il paesaggio strutturale eoliano e quello che la storia umana ha
prodotto in questo contesto.
Questo paesaggio strutturale, da sistema di manifestazioni evolutive
configuranti della crosta terrestre sulla cui superficie la natura e l'uomo
hanno scritto la loro storia in forme connotanti, diviene sistema nelle
proposizioni del Piano paesistico dei beni culturali; diviene conoscenza,
formalizzata e trasmessa, di forme-valori interpretate nella loro genesi, nella
loro dinamica, nella loro morfologia e tipologia, negli esiti di ricchezza di
cultura scientifica e di ricchezza umanistica di cultura materiale ed
ideologica, in una simbiosi eccezionale tra scienze umane e della
natura...".
Al contrario di quanto eccepito dagli opponenti , le disposizioni del Piano
paesistico sono del tutto adeguate alla rilevanza del fenomeno vulcanico per le
isole Eolie.
Non si può sottacere, a questo riguardo, la significativa ricaduta che potrebbe
avere per le Eolie la realizzazione di un parco vulcanologico, auspicata dal
P.T.P. e che si ritiene proposta meritevole di adeguata considerazione e
sviluppo ad opera di futuri specifici stru menti.
Va tra l'altro rimarcato che la mancata adozione del P.R.G. di Lipari è un
elemento che rafforza ulteriormente l'esigenza di pianificare le azioni di
salvaguardia dei beni paesaggistici mediante il P.T.P. Per quanto i due
strumenti assolvano finalità proprie e non cumulabili, l'assenza dello strumento
urbanistico determina infatti una lacuna quanto mai nociva per la gestione del
territorio e per la tutela delle sue molteplici valenze (così, Cons. Stato,
sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 1179).
Per le superiori argomentazioni, le osservazioni suddette non sono accolte;
e) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 10, 16, 22, 31, 39,
44, 46, 57, 69, 80, 88, 90, 92, 96, 100, 101, 103, 105, 109, 126, 141 e 145,
nella parte in cui si rappresenta che le previsioni del P.T.P. non tengono
conto delle progettazioni inserite nel patto territoriale delle isole Eolie e
anzi ne precludono la realizzazione, non si ritiene che tali argomenti inficino
la validità delle previsioni del Piano paesistico.
In nessuna parte è infatti detto, né può essere altrimenti sostenuto, come e in
che modo il patto territoriale possa derogare alla previsioni di un piano
paesistico.
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamento inducono invece a ritenere il
contrario, così come è dato evincere, in particolare, dal contenuto della
circolare del Presidente della Regione siciliana n. 1/V del 2 settembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10
settembre 1999 che richiede anzi, tra i presupposti dei patti territoriali, la
loro conformità alla pianificazione paesistica: "gli strumenti di
programmazione negoziata devono essere coerenti con gli strumenti della
programmazione regionale (DPEF, Linee Guida del Piano paesistico regionale) e
gli strumenti della programmazione negoziale e comunitaria e devono rispettare
i principi e le regole della sostenibilità ambientale secondo quanto previsto
dalla delibera C.I.P.E. 28 dicembre 1993".
Con circolare n. 2/2000, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente,
nel fornire ai comuni siciliani indirizzi per la formazione degli strumenti
urbanistici generali e attuativi nell'intento di "...approfittare di ogni
livello di pianificazione per prevenire al riordino e alla riqualificazione del
territorio regionale...", ha tra l'altro sottolineato, tra gli elementi
innovativi culturali e tecnici che devono essere contenuti nella pianificazione
locale, la presenza delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale approvate nel maggio del 1999 e ha stabilito che le prescrizioni
delle linee guida debbono considerarsi come sovraordinate e debbono pertanto
essere dai P.R.G., con l'avvertenza che la puntuale individuazione dei
caratteri invarianti del territorio comunale - e cioè delle risorse culturali,
territoriali e ambientali - è demandata in sede di formazione dei piani
paesistici.
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima,
quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale
natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale
quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per
svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di
disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e
ambientale.
In assenza di deroghe o di procedure assimilate, la formazione e l'approvazione
del patto territoriale deve quindi tenere conto delle disposizioni del Piano
paesistico;
f) quanto alle osservazioni elencate sub. 6, 11, 20, 25, 37, 40, 41, 45,
47, 49, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 86, 96,
100, 106, 107, 131, 133, 134, 146, 148, nella parte in cui ritengono che le
disposizioni del P.T.P. non tengono conto di quelle contenute nei provvedimenti
istitutivi delle riserve naturali delle isole Eolie e delle zonizzazioni ivi
operate, si rileva che la diversa funzione e normativa dei due tipi di
strumenti, dotati ciascuno di specifiche attribuzioni, non consente di
stabilire alcun rapporto gerarchico reciproco, con la conseguenza che le
valutazioni inserite nella istituzione e zonizzazione di una riserva naturale
non costituiscono alcun limite alle scelte, aventi contenuto ben diverso,
effettuate dal piano paesistico dello stesso territorio ( arg. Cons. Stato,
sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 713).
Per questo motivo non si ritengono accoglibili tali osservazioni;
g) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 7, 38 e 110, non
corrisponde al vero che il P.T.P. adottato abbia revocato o abrogato precedenti
specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza.
Il piano ha posto e tuttora pone all'Amministrazione, invece, la necessità di
riconsiderare tutti i provvedimenti rilasciati in precedenza alla luce delle
nuove valutazioni sopravvenute, così come contenute nel piano paesistico di
quella stessa località, e di eliminare quei pronunciamenti che, configgendo con
le previsioni del P.T.P., sono tuttora efficaci ( anche con riferimento al
termine di decadenza quinquennale fissato dall'articolo 16 del R.D. n. 1357/40)
e possono essere legittimamente re vocati.
Si tratta di un'attività che richiede un apprezzamento puntuale da parte della
competente Soprintendenza, mentre è escluso che la revoca dei pareri favorevoli
precedentemente resi da quest'ultima possa avvenire ipso iure, mediante la
semplice adozione di un atto generale quale è il Piano paesistico in questione.
Con circolare dell'Assessorato beni culturali e ambientali n. 15 del 24
novembre 1997 si è al riguardo osservato che "Il contrasto tra le
prescrizioni dei Piani territoriali paesistici e i nulla-osta precedentemente
rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, pone la necessità di
accertare se l'intervento, che è stato regolarmente autorizzato prima della
pubblicazione del P.T.P., sia compatibile con quello strumento, e, in caso negativo,
accertare se sussistano o meno i presupposti per revocare il summenzionato
nulla-osta.
Entrambe quelle valutazioni sono, evidentemente, di natura
tecnico-discrezionale, e, come tali, sono inderogabilmente rimesse alle
Soprintendenze ...Infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi
diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente
impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per
l'esercizio di quel potere.
La Soprintendenza è in realtà tenuta a revocare i propri provvedimenti quando
la natura dei luoghi sia diversa da quella descritta nel provvedimento
autorizzativo da revocare (in tal senso C.G.A., S.Un. 19 febbraio 1991, n.
525/91)".
In tal senso non si ritengono fondate le opposizioni suddette;
h) quanto alle osservazioni elencate sub. 7, 35, 72, 74, nella parte in
cui contestano le disposizioni conservative consentite nel piano paesistico
perché le aree considerate sarebbero ormai prive di qualsiasi valore
naturalistico, si osserva che la componente naturale è uno soltanto degli
elementi costitutivi del paesaggio, la cui salvaguardia, tra l'altro, è un
interesse pubblico che esce rafforzato e non invece escluso dalla intervenuta
compromissione delle risorse ambientali, fattore questo al quale il P.T.P.
intende porre rimedio.
Il piano in questione si inserisce a pieno titolo tra le moderne tecniche
integrate di analisi ambientale e in quanto tale tende a indirizzare processi
specifici di crescita sociale-economica che favoriscano una migliore qualità di
vita e sostengano i livelli di benessere delle generazioni future, facendo sì
che lo sviluppo possa rispettare le aspettative della gente.
Per quanto precede, dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;
i) quanto ai motivi di censura contenuti nelle osservazioni
elencate sub. 8, 39, 87, 91, 92, 123, 126, 128, 132, 134, 135, 141 e 142,
incentrate sulla preclusione posta dal P.T.P. a uno sviluppo turistico delle
isole, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, ritiene che le
disposizioni del P.T.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile
delle attività legate alle risorse ambientali largamente presenti
nell'arcipelago. Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui
esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un
indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di
qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare
compromissione.
L'arcipelago eoliano , a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente,
manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di
una pianificazione equilibrata ed accurata del territorio.
Salina (26,8 kmq.), ad esempio, ha una lunga tradizione di coltivazioni
agricole (sopratutto vino e capperi) che è stata però abbandonata o comunque
trascurata negli ultimi decenni a causa di un processo considerevole di
emigrazione. Oggi il 43% delle aree agricole sono abbandonate (senza tenere in
considerazione i terreni coltivabili devastati).
Vulcano (21 kmq.) era quasi completamente disabitata fino ai primi anni del
secolo; recentemente è stata caratterizzata da un sviluppo veloce e caotico nel
quale ha giocato un ruolo chiave il richiamo turistico esercitato sopratutto
verso l'estero. A Vulcano il 68% delle aree agricole sono state abbandonate
(senza tenere in considerazione i terreni coltivabili ormai cementificati).
E' questo il riflesso negativo del successo turistico delle Eolie, che sotto
altro verso ha certamente contribuito in termini sostanziali alla crescita
socioeconomica della popolazione residente.
Sfortunatamente, il fenomeno turistico nelle isole ha caratteri marcati di
stagionalità, il che comporta un utilizzo assai pesante delle risorse naturali
ed umane circoscritto a un periodo molto corto di tempo, mentre nei mesi
restanti gli alloggi e le altre strutture pubbliche rimangono pressoché
abbandonati. Nell'esame dei flussi turistici che attualmente interessano le
isole è necessario capire quanto sarebbe desiderabile una politica che miri ad
aumentare tale tendenza e se questo particolare modello di sviluppo possa
danneggiare (o, peggio, distruggere) le attrattive dell'isola. In questo caso
il turismo perderebbe infatti ogni possibilità di consolidarsi e si
manifesterebbero effetti imprevedibili e non voluti.
Le isole minori italiane abitate sono 37, distribuite in 36 comuni, 11 province
e 6 regioni. I residenti stabili sono circa 200.000, ma ad essi vanno aggiunte
circa 20 milioni di presenze turistiche annue poiché quasi tutte le piccole
isole hanno individuato nel turismo di massa stagionale una fonte di reddito
consistente e apparentemente facile. Basti pensare che la percentuale media di
addetti al turismo è passata dal 15% del 1971 al 19% del 1981, al 24% del 1991
e in 6 isole ha già superato il 30%. Questa realtà determina un radicale
cambiamento, determinato dalle reazioni spontanee delle popolazioni residenti
alle preesistenti condizioni di isolamento geografico, marginalità
socioeconomica e abbandono del territorio, e, come si è visto, rischia di
compromettere le stesse ragioni dell'affermazione turistica delle isole.
Tra le conseguenze di questo stravolgimento è possibile ipotizzare un riassetto
economico (e certamente non nel segno di un'ulteriore ricchezza) di tutte le
attività collegate al turismo, oltre al pregiudizio per ogni tipo di
pianificazione durevole e sostenibile, tendente ad assicurare l'equilibrio tra
la conservazione dei beni naturali e culturali e la logica del profitto.
E' indubbio, a questo riguardo, che le strategie politiche che mirano ad
aumentare o deprimere la domanda turistica debbono tenere in considerazione le
esigenze sia dell'ambiente naturale sia degli isolani, risolvendo ogni
ipotizzabile conflitto anche tenendo presenti le aspettative delle future generazioni
e, quindi, la necessità di determinare processi di crescita sociale-economica
che favoriscano una migliore qualità di vita.
Né va dimenticato che le ricerche effettuate hanno mostrato che le
caratteristiche della forte valenza turistica delle isole Eolie sono
principalmente da ricercarsi proprio nelle loro bellezze naturali e
panoramiche.
Occorre allora determinare le condizioni per l'affermazione di un turismo
alternativo che possa prevenire danni seri ambientali e migliorare anche
l'arricchimento culturale, mantenendo le cognizioni, le abilità manuali, i
valori tradizionali e in ultima analisi lo stile di vita della popolazione
locale, esente dalle compromissioni che derivano da modelli educativi estranei
alla realtà in digena.
Se i contenuti culturali, storici, sociali ed educativi di ambienti piccoli e
fragili tendono a far privilegiare il turismo alternativo, si richiede che
tutte le discipline e le politiche rivolte a questo specifico obiettivo
assicurino che le attività turistiche e quelle indotte siano svolte all'interno
di livelli ambientalmente sostenibili.
L'ecoturismo, nel modello prefigurato dal Piano paesistico, e cioè nella forma
di un turismo rivolto alla storia naturale, è diventato un campo di primario
interesse tanto per le ricerche ecologiche quanto per quelle economiche.
Il termine è stato di solito adoperato tra quelle caratteristiche che valgono a
definire il così detto turismo alternativo in contrasto col tradizionale
turismo di massa, considerato sempre più spesso come un modello sbagliato e
pericoloso di sviluppo economico.
Non c'è dubbio che delle aree come le isole minori, aventi economie deboli,
pesantemente tributarie del continente per tutte le loro necessità , sono
tentate di riferirsi a questo secondo tipo di sviluppo, il quale però, almeno a
lungo andare, è destinato ad essere l'approccio peggiore verso forme
sostenibili di crescita sociale.
Infatti, un turismo senza restrizioni prima o poi distrugge in modo definitivo
le risorse che dovrebbe aiutare a proteggere. Nella ricerca dei quattro
elementi di base necessari allo sviluppo del turismo (competitività economica,
infrastrutture adeguate, buona accessibilità, marketing aggressivo), non va
dimenticato che la formula per un'industria del turismo durevole implica il mantenimento
di ciò che interessa e stimola veramente i visitatori.
E' il patrimonio naturalistico e paesaggistico delle isole, di rilevante
importanza scientifica, a rappresentare il principale motivo di richiamo
turistico. Indagini campionarie mirate a questo specifico aspetto hanno
dimostrato che oltre il 50% delle presenze turistiche su una isola-tipo è
riconducibile all'immagine dell'isola considerata come luogo incontaminato, in
cui è ancora possibile il contatto diretto con fenomeni e ritmi stagionali non
intaccati dalla civilizzazione (Giavelli e Rossi, 1990).
D'altra parte il cosiddetto turismo verde è in netto aumento in tutto il mondo
occidentale: le comunità naturali e il paesaggio caratteristici delle piccole
isole vanno dunque protetti mediante specifiche e accorte politiche gestionali.
Non va sottaciuto che il tumultuoso sviluppo turistico delle piccole isole è
sottoposto alle imprevedibili fluttuazioni della domanda sul mercato turistico
internazionale, il che richiede di affiancare a quella turistica altre
attività, di volta in volta diverse, ma modernamente intese e gestite, da
pianificare a lungo termine, poiché lo sviluppo è duraturo (o sostenibile) non
solo quando si basa su un accorto sfruttamento di più risorse, ma anche - e
soprattutto - se rispetta l'ambiente sul piano naturalistico e culturale (Rossi
e Giavelli, 1989).
Il Piano paesistico a questo riguardo non si limita a prendere atto dei
processi in corso nelle isole Eolie, ma cerca di prospettare dei rimedi alle
conseguenze a medio termine di uno sviluppo accelerato basato sull'unica
risorsa del turismo e in particolare all'abbandono dei coltivi, fornendo alle
comunità locali idee ed innovazioni per recuperare il passato e promuovere un
futuro caratterizzato dalla utilizzazione di più risorse (agricoltura, turismo,
ecc.)
Da questo punto di vista, l'attivazione di facoltà e aspettative previste in
via generale (tra cui, come osservato nell'osservazione sub. 92, dall'art. 36
della legge regionale n. 37/85), deve tenere conto di quanto invece risulta
specificatamente ammesso dalla necessità di salvaguardare un sistema
paesaggistico di considerevole rilevanza pubblica quale è quello eoliano.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di
accoglimento;
k) per le stesse ragioni, non sono accoglibili le osservazioni elencate
sub. 10, 11, 12, 13, 20, 36, 42, 55, 74, 87, 89, 96, 97, 99, 100, 105, 107,
108, 109, 113, 118, 127, 131, 134 e 146, nella parte in cui censurano il P.T.P.
che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe
l'esercizio dell'attività agricola e di quella vitivinicola in particolare. In
realtà, è assolutamente indimostrato che tali attività, il cui sviluppo il
piano intende promuovere nelle aree a ciò votate , debbono passare attraverso
la realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori
paesistici del territorio in cui esse si inseriscono.
Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto
l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico
riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette
e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario ( Corte
costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che è un bene fruibile
dalla collettività e dai singoli.
In conformità a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo
modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area
agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina
della attività che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni
ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono.
L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in sé come conservazione
del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati
equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne
consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.
Ne discende che tale disciplina non può essere affidata, caso per caso, alla
incontrollata discrezionalità dell'Autorità amministrativa competente, ma i
suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale;
essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle
analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesistici obbligatori,
riguardano il territorio extraurbano:
1) quanto all'osservazione elencata sub 24, che ritiene il P.T.P. lesivo della
riserva di pianificazione che ai sensi della legge regionale n. 70/76 sarebbe
attribuita, nei centri storici, alle autorità comunali, e, più in generale,
delle disposizioni contenute nel P.R.G. di Lipari, si rileva innanzitutto che
tale censura non tiene conto del fatto che il comune di Lipari non ha in realtà
adottato un P.R.G.
In secondo luogo, la legge regionale n. 70 del 1976 è una norma meramente
programmatica e non legittima alcuna riserva a favore dei comuni per
disciplinare un territorio che, come quello delle Eolie, è interamente
dichiarato di notevole interesse paesaggistico.
Né una simile riserva è fondata sulla normativa sopravvenuta (art. 55 legge
regionale n. 71/78).
In verità, la prospettiva degli interventi nei centri storici e, in primo
luogo, della loro perimetrazione, non può prescindere dalla considerazione che
il recupero dei centri e dei nuclei storici non è un'attività discrezionale, i
cui ambiti sono rimessi agli apprezzamenti di merito delle amministrazioni, ma
è in realtà un obbligo di legge, come tale, no può prescindere dalla considerazione
dei caratteri di pregio del territorio.
Non può quindi prescindere, quando il territorio sia stato dichiarato di
notevole interesse paesaggistico, dai criteri e dagli indirizzi legittimamente
dettati per la tutela di quel territorio: e cioè, nel caso di specie, dalle
norme e dai suggerimenti contenuti nel Piano territoriale paesistico.
Con circolare n. 3/2000, l'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente,
nell'aggiornare i Comuni siciliani sui contenuti degli strumenti urbanistici
generali e attuativi per il recupero dei centri storici, ha sottolineato che
con le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale approvate nel
maggio del 1999 la Regione siciliana "...ha messo a fuoco con maggiore
ampiezza e sistematicità il tema dell'intervento di recupero dei Centri e
nuclei storici consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso
succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi
speciali" e ha postulato la necessità di aggiornare tecnicamente e culturalmente
anche gli strumenti e cioè la natura e il contenuto dei piani urbanistici
finalizzati al recupero dei centri storici, a partire dalla legislazione
esistente e in base ai nuovi indirizzi culturali espressi dalla Regione (linee
guida del Ptpr e documenti successivi di implementazione delle stesse).
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima,
quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale
natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale
quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per
svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di
disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e
ambientale.
Non si ritiene quindi che l'osservazione sia acco glibile;
m) quanto alle osservazioni elencate sub. 23, 27, 31, 53, 68, 80, 81,
134, 137, 139, 157, 161, 162, 163, 164 e 165, nelle quali si censura che il
P.T.P., in violazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, sottoponga a normativa
paesistica anche aree comprese in zone territoriali omogenee A e B, deve
escludersi radicalmente tale profilo di illegittimità in quantol territorio
delle isole Eolie non è stato vincolato dalla legge n. 431/85, ma da precedenti
specifici provvedimenti amministrativi.
E' stato al riguardo precisato (Assessorato beni culturali e ambientali, nota
n. 1551/IV del 9 luglio 1988) che "il vincolo paesistico imposto agli
effetti della legge n. 1497/1939 dalla legge n. 431/1985 trova un limite di
applicabilità nelle zone A e B...la esclusione dal vincolo riguarda soltanto i
territori rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma I, della legge n.
431/1985, e non anche i territori vincolati con specifici provvedimenti
amministrativi adottati con le procedure delle legge n. 1497/1939, che restano,
pertanto, operanti a tutti gli effetti..."; e ancora che il regime
derogatorio introdotto dall'art. 1, secondo comma legge 8 agosto 1985, n. 431
opera con riguardo ai soli vincoli paesaggistici elencati al primo comma della
disposizione medesima (T.A.R. Lazio, II sez., 28 febbraio 1996, n. 411).
La norma in questione ha infatti natura eccezionale e, come tale, riguarda
soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 su intere
categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti
amministrativi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Corte Cass., 7
luglio 1998, n. 7941):
Non si ritengono quindi accoglibili tali opposizioni;
n) quanto alle osservazioni elencate sub. 13, 20, 22, 25, 36, 37, 40,
41, 44, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 83,
84, 86, 95, 99, 100, 106, 113, 116, 149 e 166, nella parte in cui si lamenta
che le previsioni del P.T.P. incidono sulla struttura del diritto di proprietà,
pare evidente che detto vizio debba essere escluso, non essendo giuridicamente
possibile che il P.T.P. incida sul diritto di proprietà, così come non incidono
i vincoli paesaggistici che sono il presupposto del Piano.
Rimane ancora attuale, a questo riguardo, quanto statuito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 56 del 29 maggio 1968, il cui contenuto è
stato ribadito da più recenti decisioni del giudice costituzionale ( sentenze
n. 417 del 1995 e n. 262 del 23 luglio 1997).
La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza
naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro
localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo
coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria
che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei
modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica
la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue
qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, dichiarando
che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una
condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel
prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del
bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che
l'Amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree
vincolate: ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché
questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive.
E' stato anche sottolineato che l'art. 9 Cost. ha eretto la tutela del
paesaggio a valore primario dell'ordinamento, impegnando cosi tutte le
istituzioni a concorrere alla tutela e alla promozione dei valori
estetico-ambientali, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non
richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una
eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6
maggio 1996, n. 115).
Le opposizioni non si ritengono quindi meritevoli di accoglimento;
Per analoghi motivi non è condivisibile neppure quanto esposto
nell'osservazione elencata sub 163, nella parte in cui si afferma che il P.T.P.
ha posto in essere vincoli espropriativi senza prevedere indennizzo alcuno.
Tale previsione è in realtà estranea al contenuto tipico della tutela
paesistica: la giurisprudenza sopra citata ha infatti più volte ribadito che i
beni immobili di interesse paesaggistico in considerazione dello stato dei
luoghi ovvero della loro appartenenza a una categoria di beni che ha
connaturate i valori ambientali indicati dalla legge, sono ab imis di interesse
pubblico, e la relativa disciplina giuridica è del tutto estranea alla materia
dell'espropriazione e a quella dei relativi indennizzi, di cui all'art. 42,
terzo comma, costituzionale, rientrando invece a pieno titolo in quella del
secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i
modi di godimento della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale
(Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417). La natura dei vincoli previsti
dalla legge n. 1497 del 1939 è infatti ben diversa da quelli urbanistici
derivanti dai piani regolatori comunali (Corte costituzionale 23 luglio 1997,
n. 262), perché i beni immobili sono soggetti ai vincoli paesistici in funzione
del loro valore intrinseco, con la conseguenza che l'atto amministrativo svolge
una funzione correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e
perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non si pone in moto, vale a
dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, 3° comma, della
Costituzione (Corte costituzionale 29 maggio 1968, n. 56).
La censura in esame non appare quindi fondata.
Il Piano paesistico, nel testo approvato, risulta ad ogni modo emendato da
quelle proposizioni, aventi in realtà natura meramente indicativa, che potevano
indurre questo o altri equivoci (v. oltre);
o) quanto ai motivi inseriti nelle opposizioni sub. 28, 29, 30, 31, 35,
51, 66, 78, 80, 106, 107, 112, 134 e 152, incentrati sulla mancata
collaborazione degli enti locali interessati alla redazione del P.T.P. e sul
vizio che ne sarebbe conseguito, in realtà, come sopra espresso e come si evince
da quanto allegato sub. C al presente decreto, deve ritenersi che le
amministrazioni comunali interessate hanno avuto la piena possibilità di
esprimere le proprie osservazioni al P.T.P. pubblicato e di illustrarle in
contraddittorio all'Amministrazione regionale in occasione di apposite
conferenze e riunioni.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei
cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come
postulato dalla direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313.
Le censure non appaiono quindi incidenti sulla validità del P.T.P.;
p) quanto alla osservazione elencata sub. 30, nella parte in cui si
censura il P.T.P. in quanto privo di una sua analisi costi-benefici, non si
comprende perché il piano paesistico debba dotarsi di un simile elaborato,
utile a uno studio economico, ma del tutto inafferente il contenuto tipico
della pianificazione ambientale.
Le argomentazioni in questione sono quindi del tutto estranee all'oggetto e si
ritengono inammissibili;
q) quanto alle osservazioni elencate sub. 33 e 102, nella parte in cui
si lamenta che il P.T.P. contraddice le previsioni della legge regionale n.
34/96, la quale consente di ampliare, entro certi limiti, le volumetrie degli
alberghi preesistenti, deve osservarsi che tali disposizioni di legge, e le
relative aspettative che ne discendono, debbono tenere conto delle specifiche
valenze paesistiche e ambientali delle isole e della normativa speciale che ne
discende e che si è tradotta nella dichiarazione del notevole interesse
paesaggistico dell'arcipelago e nella successiva normazione, mediante piano
paesistico, delle modificazioni assentibili.
In quanto disciplina a carattere speciale, la tutela del paesaggio si
sovrappone a qualsiasi altro interesse concorrente, con la conseguenza che, per
le motivazioni esposte nel piano, lo stato dei luoghi e la sua salvaguardia
impongono soluzioni diverse da quelle che, in via generale, la legge consente
altrove.
Non si ritiene quindi di potere accogliere tali rilievi;
r) opposizioni esposte ai punti 161, 163, 165, nella parte in cui si
rilevano erronee rappresentazioni cartografiche di elementi naturali presenti a
S. Marina Salina (valloni, fasce costiere, ecc.).
L'osservazione, al contrario di quanto ritenuto dalla speciale Commissione, non
appare sufficientemente dimostrata né è dato comprendere quali siano le
ipotizzate discrasie o gli errori materiali che, in ogni caso, non incidono
peraltro sulla congruità e fondatezza delle analisi paesistiche e delle disposizioni
del P.T.P.
Per questo motivo non si ravvisano sufficienti ragioni per accogliere simili
osservazioni;
s) quanto alle osservazioni elencate sub. 65, 82, 91, 101, 103, 104 e
105, nelle quali si chiede sostanzialmente di derogare, per specifiche motivazioni,
alle disposizioni del P.T.P. nella parte in cui esse inibiscono la
realizzazione di alcuni progettati interventi, non si ravvisa nell'ordinamento,
stante anche le motivazioni addotte dagli opponenti, la possibilità di
introdurre deroghe specifiche alla normativa, di carattere generale, dettata
dal Piano paesistico.
Analogamente, quanto alle osservazioni elencate sub. 114, 115 e 119, le quali
si risolvono nella richiesta di assentire, in quanto conformi alle regole
allora vigenti, alcuni progettati interventi, presentati per l'approvazione
della locale Soprintendenza prima dell'entrata in vigore del P.T.P., non si
ritiene ammissibile una simile deroga.
Con decisione n. 890 del 14 dicembre 1979 il consiglio di Stato, sezione VI, ha
stabilito che, ai fini della tutela del paesaggio, una costruzione che sia
stata iniziata prima dell'imposizione del vincolo - o, il che è lo stesso,
prima dell'entrata in vigore di una norma del piano paesistico che tende a
precluderne l'esecuzione - non può essere assoggettata al vincolo stesso sulla
base di una distinzione delle varie fasi dei lavori in cui necessariamente si
articola un'opera di costruzione.
Con nota n. 1362 del 12 aprile 1996 l'Assessorato dei beni culturali e
ambientali ha conseguentemente precisato che possono legittimamente proseguire,
in caso di vincolo sopravvenuto all'inizio dei lavori, quelle opere che, prima
dell'entrata in vigore del vincolo, hanno già determinato una modificazione
permanente del paesaggio e dell'ambiente, rendendo così inoperanti quelle
finalità che si intendono assicurare con il vincolo in esame.
Il che sembra tanto più logico nel caso dell'applicazione del piano paesistico
delle isole Eolie, in cui l'amministrazione, nelle more dell'entrata in vigore
del Piano, ha avuto la possibilità di precludere l'esecuzione di interventi
idonei a pregiudicare lo stato dei luoghi adoperando, così come è stato
adoperato, il rimedio cautelare offerto dall'art. 5 della legge regionale n.
15/91 (vincolo di immodificabilità temporanea).
Ma nel concetto di inizio dei lavori non possono evidentemente comprendersi
quei progetti che, presentati per l'approvazione paesaggistica prima
dell'entrata in vigore del P.T.P., non sono stati esitati dalla Soprintendenza
e sono adesso in conflitto con le disposizioni del piano paesistico.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con proprio consulto n.
251/96 del 18 marzo 1996, ha ritenuto al riguardo che "l'unico intrinseco
limite dell'applicazione temporale del regime di salvaguardia... va appunto individuato,
ad avviso della scrivente, nella circostanza che opere, pubbliche o private,
legittimamente autorizzate, abbiano avuto concretamente inizio... e siano
inoltre pervenute ad uno stadio tale da comportare in atto l'esistenza - nel
momento dell'entrata in vigore della salvaguardia - di quei mutamenti che il
vincolo intende impedire".
Di non difforme avviso la giurisprudenza di merito (Cass.SS.UU. 27 marzo 1992 ;
T.A.R. Lazio - Latina 254 del 6 aprile 1989; T.A.R. Lazio II, n. 74 del 12
gennaio 1989; T.A.R. Lazio II, n. 1123 del 14 luglio 1986).
Per tali ragioni, le cennate richieste non si ritengono meritevoli di
accoglimento;
t) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 131, 135, 139, 140,
146, 152, 160, nella parte in cui si risolvono nella richiesta di varie
modifiche da apportare agli ambiti della tutela, pare doveroso precisare che il
P.T.P., nel testo che si approva, opera una precisa distinzione tra due domini,
quello della tutela, in cui ogni modificazione dell'assetto dei suoli è
contraddetta dalle sue valenze di preminente interesse pubblico, e quello della
modificabilità, nel quale è fondamentale l'apporto dello strumento urbanistico
per individuare le soluzioni più opportune.
Su diversa scala e funzioni opera la individuazione da parte del Piano di
strategie per uno sviluppo sostenibile, decontestualizzate da un profilo
normativo cogente e tuttavia dotate di valenza programmatica.
Se ne ricava che, rispetto agli ambiti di tutela, non appaiono meritevoli di
accoglimento quei rilievi che vanno da una indiscriminata, e perciò stesso
incongrua, abrogazione degli ambiti stessi, sino alla richiesta di realizzare
strade, reti sotterranee, nuove strutture termali, ampliamenti e trasformazioni
per il recupero edilizio: interventi tutti configgenti con le valenze di tali
aree;
u) quanto alle osservazioni sub. 112, 116, 131, 137, 139, 146, 153 e
165, non si condivide quanto asserito dagli opponenti, secondo i quali il
contenuto del P.T.P. deve corrispondere in via esclusiva a quello fissato
dall'art. 23 del regolamento del 1940, con la conseguente illegittimità del
P.T.P. delle isole Eolie nella parte in cui diverge da quelle prescrizioni.
Il regime di tutela delle bellezze naturali è stato infatti innovato dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha sostituito ai vincoli specifici, previsti
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, gravanti su determinate località dotate di
particolari pregi estetici, una tutela diffusa del paesaggio (Cassazione, sez.
III, 23 maggio 1994, n. 5877) che fa riferimento alle caratteristiche fisiche
dei beni e prescinde da qualsiasi atto specificativo del vincolo stesso. Si
tratta di una norma di grande riforma economico-sociale, come tale applicabile
anche in Sicilia (Cassazione, III sez., 12 maggio 1997, n. 4389), che non può
che incidere anche sui contenuti del piano territoriale paesistico, strumento
questo che la legge Galasso ha infatti posto al centro del sistema della tutela
paesaggistica, prescrivendo alle Regioni l'obbligo di adottarlo, mentre nel
previdente regime, dettato dall'art. 5 della legge n. 1497/39, il p.t.p. era un
adempimento meramente facoltativo ed eventuale.
L'innovazione di cui all'art. 1 bis della legge n. 431/85 non è di poco conto e
si risolve in un ampliamento e in una sostanziale modifica dei contenuti del Piano:
essa sta infatti a sottolineare che la legge n. 431/1985 non intende tutelare
il territorio soltanto dagli scempi paesaggistici intesi in senso puramente
estetico e visivo, in relazione al vetusto concetto di protezione delle
bellezze naturali, ma, oltre a ciò, tutela il territorio inteso anche come
ambiente biologico e bene ambientale, tenendo conto della evoluzione teorica e
pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna
concezione di bene, che non annulla, ma supera, non nega ma integra quella
originaria di bellezza naturale.
La legge in esame fa in altri termini emergere della tutela del paesaggio il
carattere non più conservativo e statico ma gestionale e dinamico. (Pret.
Amelia, 23 settembre 1987), tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del
piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come
tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese (Circ.
Ministero BB.CC.AA. n. 7472 del 31 agosto 1985 - applicazione legge 8 agosto
1985, n. 431)
Pare dunque evidente che i contenuti del Piano non possono prescindere dalla
considerazione unitaria del patrimonio paesaggistico che è stata accolta dalla
legge n. 431/85 e confermata dal Titolo II del testo unico n. 490/99.
Il P.T.P. non è più esclusivamente preordinato alla conservazione dei beni
protetti, né deve limitarsi a porre parametri di controllo delle modificazioni
puramente edilizie delle zone, ma deve promuovere i valori ambientali del
territorio, con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche
di prescrizioni positive, di usi privilegiati dei beni. Il piano tende quindi a
risolversi nella regolamentazione delle scelte d'uso del territorio,
considerato nella sua interezza e globalità sotto il profilo morfologico e
strutturale.
Il superamento del modello statico-conservativo che caratterizzava i Piani
paesistici nel disegno del 1939 e la scelta da parte della legge n. 431/85 di
uno strumento gestionale-dinamico, comporta l'evidente necessità che il Piano
scaturisca da una analisi complessiva dell'intero territorio regionale, del
quale debbono enuclearsi tutte le componenti con le loro interconnessioni e i
loro reciprochi condizionamenti, al fine di delineare una trama normativa che
consenta la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.
Il Piano deve dunque fare emergere dettagliatamente le valenza paesaggistiche e
ambientali delle aree sottoposte a speciale protezione, e, conseguentemente,
dettare una disciplina d'uso del territorio compatibile con il rispetto e la
promozione di tali valori.
A queste innovazioni ambientali apportate dalla legge n. 431/85 al piano
territoriale paesistico previsto dall'art. 5 della legge n. 1497/39 è conforme
il P.T.P. delle isole Eolie;
v) quanto alle osservazioni elencate sub. 109 e 110, nella parte in cui
si chiede l'ammissibilità di nuove realizzazioni in ambiti MO3 e TO1, per
l'utilizzazione della risorsa termale a Vulcano, non si ritiene comprovata
l'esigenza di realizzare volumi aggiuntivi per tale finalità, mentre, quanto
alla richiesta di eliminare la viabilità attualmente corrente all'interno dei
faraglioni a Vulcano, si ritiene che tale tipo di problematica esuli dagli
ambiti della pianificazione paesaggistica mentre afferisce l'attività
istituzionale della locale Soprintendenza, chiamata a verificare la legittimità
e la congruità dei percorsi autorizzativi dell'opera in questione;
w) quanto all'osservazione sub. 120, contenente la proposta di alcune
modifiche da apportare ai regimi normativi riguardanti l'isola di Stromboli, si
rileva che le esigenze di conservazione delle dune costiere a Scari, nell'isola
di Stromboli, sono risolte dal fatto che tali ambienti naturali insistono
nell'area di rispetto della costa, prevista dall'art. 15, lett. a), della legge
regionale n. 78/76; mentre è compito dello strumento urbanistico quello di
individuare l'area dove realizzare il campo di calcio. Analogamente, i livelli
di progettazione esecutiva richiesti dalla legge avranno il compito di
individuare l'esatta allocazione del visitors center di Punta Lena.
In tal senso, non si ritiene che i suggerimenti esposti nell'osservazione
richiedono modifiche al P.T.P. delle isole Eolie;
x) quanto alle osservazioni esposte sub. 93, 94 e 95, relative all'isola
di Filicudi, a quelle afferenti Vulcano, esposte sub. 107 e 109, e a quelle
sub. 155 riguardante la località di Capo Faro, nell'abitato di Malfa, non si
condivide l'assunto che le perimetrazioni effettuate in questi territori, e
segnatamente quella delle aree R.E.P., siano carenti di motivazioni.
Anche per gli ambiti R.E.P. valgono tuttavia le stesse considerazioni
riguardanti quelli R.E.S. e di cui oltre.
Non si condividono neppure le richieste di integrare il Piano indicando l'area,
la destinazione a eliporto a Filicudi e la previsione, nella stessa isola, di
eliminare tutti i fabbricati abusivi e le strutture precarie che ricadono nelle
zone archeologiche: indicazioni queste proprie di altri atti e strumenti e
comunque estranee ai contenuti della pianificazione paesaggistica;
y) quanto alla osservazione elencata sub. 164, non si condivide
l'appunto che il Piano sia stato adottato in violazione della c.d. legge sulla
trasparenza.
Il Piano è stato al contrario pubblicato in conformità alle norme che
disciplinano detto adempimento, che, nel caso di specie, sono contenute nella
legge 1497/39 (oggi testo unico n. 490/99) e nel R.D. n. 1357/40: in tal senso
il P.T.P. è stato affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati nei modo e
nei termini prescritti e sono state raccolte e delibate le osservazioni e le
opposizioni prodotte al riguardo.
Non era e non è richiesta, invece, alcuna comunicazione dell'avvio del
procedimento: e ciò per la semplice ragione che rispetto a un atto che, come il
piano paesistico, insiste su una vasta località, non è dato riscontrare
controinteressati determinati o determinabili da notiziare al riguardo.
Né va sottaciuto che il piano paesistico, in quanto atto di programmazione, è
esente dagli adempimenti di cui alla legge n. 241/90 (in tal senso, art. 15,
legge regionale n. 10/91).
E' stato tra l'altro affermato (T.A.R. Campania, IV sez., 6 novembre 1995, n.
470) che l''istituto della comunicazione di avvio del procedimento non è
applicabile nei casi nei quali l'amministrazione, è chiamata ad emanare atti
dovuti e vincolati, per i quali non è previsto alcuno spazio per gli strumenti
partecipativi.; la comunicazione dell'avvio del procedimento e la conseguente
eventuale partecipazione del soggetto interessato sono infatti valori che
l'ordinamento non tutela per sé, ma in quanto contribuiscono al miglioramento
dell'efficacia dell'azione amministrativa (T.A.R. Sicilia, I sez., 16 gennaio
1998, n. 7): il che avviene , nel caso di specie con le forme partecipative
previste dalla legge e applicate nel caso di specie;
z) quanto alle osservazioni elencate sub. 31 e 80 e agli argomenti ivi
dettagliati, si osserva che, al contrario di quanto rappresentato dalle
amministrazioni opponenti, la individuazione delle zone ZM1 e ZM2, così come
effettuata dal Piano, appare del tutto corrispondente alle valenze dei siti e a
quelle complessive delle isole, così come certificate di recente
dall'inserimento delle isole Eolie nella UNESCO Heritage List.
Non vi è inoltre alcun rapporto tra la pianificazione paesaggistica e la
valutazione di impatto ambientale, termine questo che indica uno strumento del
tutto particolare, richiesto per specifiche realizzazioni indicate dalla legge
349/86 e caratterizzato da una complessità di elaborazioni e oneri adeguata
all'incombenza delle opere per le quali la V.I.A. è dovuta (dighe, autostrade,
ecc.).
Ne consegue che non appare congruo richiede una simile procedura per opere e
infrastrutture di impatto certamente minore.
Una funzione analoga alla V.I.A. è comunque assicurata dallo studio di cui
all'art. 41 delle norme, nel testo che si approva, che consente di valutare in
modo approfondito, al fine di valutare la loro compatibilità paesistica, i
progetti che comportano notevoli trasformazioni e che esulano da quelli di cui
alla citata legge n. 349/86.
Non si condivide l'esigenza di riconoscere l'esercizio in forma industriale
dell'attività agro-silvo-pastorale né di quella agrituristica, laddove con ciò
voglia intendersi assentire la realizzazione di nuovi volumi edilizi, al di là
di quelli accessori strettamente indispensabili per l'esercizio dell'attività.
Sotto tale profilo, non si ritiene di assentire l'equiparazione del turismo
rurale all'agriturismo.
Per quanto precede, non si ritiene di prendere in considerazione queste
osservazioni.
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge
e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle
opposizioni sopra descritte e, in particolare:
A) opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai punti 7, 13, 18, 22, 23, 28,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 51, 56, 69, 78, 80, 114, 119, 131, 134, 135, 136,
137, 146, 153, 160 e 166, nella parte in cui manifestano il convincimento che
il piano si sostituisca o intende sostituirsi alla disciplina urbanistica
vigente.
Il che non è possibile né legittimo.
Tale valutazione, se pur erronea, appare ingenerata da alcune previsioni del
Piano paesistico, che in tal senso è necessario emendare e semplificare per
precludere simili equivoci o errori.
Alcuni dei meccanismi del piano adottato necessitano di una riconsiderazione,
in quanto l'ampio rilievo che in quegli elaborati è dato ai processi di
incentivazione di attività idonee a valorizzare i beni culturali eoliani
finisce non solo per prevalere sulla funzione del P.T.P., che, per l'ordinamento,
è uno strumento di tutela paesaggistica, ma può portare a difetti di
comprensione che si riverbererebbero sulla gestione del Piano.
Se è vero che lo sviluppo economico dell'arcipelago va fondato sulla
salvaguardia delle risorse esistenti, deve essere chiaro però che il P.T.P. non
è uno strumento di trasformazione e di studio delle potenzialità economiche del
territorio - obiettivo questo di altri e diversi atti di programmazione -
perché assolve specifiche finalità di tutela e conservazione.
Vanno quindi riconsiderati alcuni meccanismi normativi proposti dal Piano,
laddove si prevedono processi di gestione ed attuazione paesistica di assai
problematica realizzazione da parte degli organismi preposti; così come non
appaiono corrispondenti alla causa tipica del Piano tutta una serie di
progetti, quali interventi diretti, parchi tematici o zone attrezzate con
servizi, e, in generale, tutte quelle parti estranee al contenuto tipico della
pianificazione paesistica (e così : indicazione di provvedimenti attivi, regime
di intervento, regime fondiario proprietario programmatico, regime di gestione
programmatica, opere in sotterraneo, fissazione di lotti minimi come anche
progetti quali strada-parco, parchi tematici, interventi diretti, servizi, e
strumenti pianificatori quale il piano - progetto paesistico di grande
dettaglio propedeutico obbligatorio): non è infatti compito del Piano disegnare
simili strumenti, la cui individuazione spetta ai soggetti e agli enti
preposti, che procederanno in tal senso anche in conformità a quanto prescritto
dal P.T.P.
Un simile bagaglio progettuale del Piano appare peraltro fondamentale per
contribuire allo sviluppo sostenibile locale, e in tal senso va recuperato come
linee di indirizzo e di orientamento per i progetti e i programmi futuri.
Tali indicazioni possono quindi essere tradotte, nella forma di raccomandazioni
scientifico-culturali del Piano, in un suo specifico elaborato, avulso dai
rinvii a figure di piani, programmi e progetti; mentre le Norme di Attuazione
(regimi normativi) del P.T.P. debbono essere riformulate e semplificate nelle
parti che possono dare luogo a possibili incertezze ed equivoci interpretativi,
nel senso di cui alle osservazioni e reclami anzidetti, chiarendo in
particolare che esse sono mirate alla salvaguardia paesistico - ambientale
dell'arcipelago.
In conformità a quanto sopra espresso, si è proceduto a riformulare i regimi
normativi del piano paesistico delle isole Eolie;
B) opposizione esposta al punto 26, nella parte in cui si censura come viziata da
incompetenza la individuazione da parte del P.T.P. dell'area in cui allocare a
Lipari un eliporto.
Una simile previsione, in quanto inserita nei regimi normativi del P.T.P. in
effetti esula dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione paesistica
e deve essere espunta dall'impalcato normativo per evitare equivoci e
fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo
economico sostenibile delle isole Eolie sono riportate in un apposito
documento, che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le
future strategie di sviluppo dell'arcipelago;
C) opposizioni esposte ai punti 21, 31, 35, 66, 78, 80, 97, 107, 111, 117, 131,
134, 135, 136, 143, 146, 150, 151, 158, 165, nella parte in cui viene palesata
l'illegittimità delle previsioni del P.T.P. che individuano destinazioni d'uso
specifiche di beni o edifici, che individuano area da destinare a parcheggio,
nuove strade, zone di uso pubblico o che rinviano a futuri piani territoriali
paesistici di dettaglio o esecutivi.
Simili previsioni, in quanto inserite nei regimi normativi del P.T.P. in
effetti esulano dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione
paesistica e debbono essere espunte dall'impalcato normativo per evitare
equivoci e fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato
sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo
economico sostenibile delle isole Eolie o che individuano la particolarità di
alcune aree nelle quali è utile approfondire le analisi paesaggistiche mediante
futuri piani paesistici di dettaglio, sono riportate in un apposito documento,
che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le future
strategie di sviluppo dell'arcipelago;
D) opposizioni esposte ai punti 31, 66, 78, 80, 81, 107, 110, 130, 133, 134,
135, 140, 143, 148, 152, 156, 158, 162, 166, nella parte in cui si rappresenta
la illegittimità delle previsioni del P.T.P. che individuano un regime di
futura e progressiva demanializzazione degli ambiti ricadenti nei regimi
normativi TO e TI e di edifici aventi un ipotizzato interesse
etno-antropologico (in particolare, opposizioni sub. 66 e 81).
Simili previsioni, in quanto inserite nei regimi normativi del P.T.P. in
effetti esulano dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione
paesistica e debbono essere espunte dall'impalcato normativo per evitare
equivoci e fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato
sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo
economico sostenibile delle isole Eolie sono riportate in un apposito
documento, che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le
future strategie di sviluppo dell'arcipelago;
E) con riferimento all'opposizione esposta al punto 117, nella parte in cui si
rileva l'erronea perimetrazione della riserva naturale di Vulcano - così come
in atto vigente - da parte della cartografia del P.T.P., deve farsi presente
che la funzione e le finalità della pianificazione paesistica divergono
sostanzialmente da quelle proprie delle riserve naturali e del loro regime
giuridico, così come dettato dalla legge regionale 14/88.
La circostanza che il P.T.P. tenga conto, tra gli elementi che connotano
l'arcipelago, anche delle Riserve Naturali istituite e della loro
perimetrazione - che corrisponde comunque a quella vigente al momento di
adozione del Piano - conferma la validità e la congruità delle analisi che
hanno supportato la redazione del Piano, ma non incide, né può incidere, sulla
validità e sull'efficacia delle Riserve e sulla dinamica delle loro
perimetrazioni.
Allo scopo di scongiurare ogni equivoco, così come adombrato nella opposizione
in questione, si ritiene comunque di emendare e precisare il testo dei regimi
normativi del P.T.P. e, in particolare, di introdurre all'art. 56, secondo
comma, la seguente disposizione:
"Le incompatibilità indicate dal P.T.P. non pregiudicano le
incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare derivanti
dai regolamenti delle riserve";
F) quanto alle osservazioni elencate sub. 77, 137, 139 e 147, nella parte in
cui si eccepisce che il P.T.P. ha introdotto nelle aree considerate nuovi
vincoli archeologici, si osserva che né in queste aree, né altrove, il P.T.P.
può determinare simili effetti, in quanto i vincoli archeologici sono quelli
soltanto imposti con le procedure di legge (legge n. 1089/39, oggi testo unico
n. 490/99) e soltanto ricorrendo a queste procedure è possibile determinare le
pregnanti modificazioni nell'esercizio del diritto di proprietà sui beni
vincolati previste dalla legge anzidetta e dal Codice civile.
Il Piano paesistico, in quanto strumento della pianificazione paesaggistica, è
chiamato a individuare nel territorio eoliano ogni specifica valenza e
potenzialità culturale: e tra queste, deve enucleare anche le aree che, per
quanto non oggetto di una specifica notifica dell'importante interesse
archeologico, nei modi richiesti dal testo unico n. 490/99, sono comunque
connotate dalla presenza di emergenze archeologiche, anche in via presuntiva,
che giustificano la messa in valore del territorio mediante le misure indicate
dal P.T.P. stesso.
In nessun caso, tuttavia, queste misure si possono risolvere nella imposizione
su tali terreni di un vincolo archeologico, diretto o indiretto, che, come
detto, può essere costituito solo nel rispetto delle procedure di legge; né la
demanialità dei ritrovamenti archeologici prevista dal Codice civile può essere
pronunziata in via meramente presuntiva, senza cioè il corpus, semplicemente da
parte di una previsione di Piano paesistico.
Tali ovvie considerazioni non escludono l'evidente opportunità, per eliminare
ogni possibile fraintendimento, di eliminare e chiarire le disposizioni
equivoche contenuta nelle norme e negli elaborati del Piano pae sistico.
In particolare, all'articolo 16 dei regimi normativi, che sostituisce il
precedente art. 18, di analogo contenuto, si precisa che "fermo restando
le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sez. Archeologica
della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal testo unico n. 490/99, nei
restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica
dei loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo testo
unico n. 490/99, ogni modificazione dei terreni, compressa la posa in opera di
recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione
alla competente Soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti
di coltura potranno essere precedute, su disposizione della Soprintendenza,
dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche. Per le suddette aree
che secondo il P.T.P. sono fortemente indiziate dalla presenza di emergenze
archeologiche, possono in ogni caso essere realizzate soltanto le
trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di
intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono".
Sono conseguentemente rettificati anche gli elaborati cartografici e le
relative legende del P.T.P. delle isole Eolie;
G) opposizione esposta punto 38, laddove si eccepisce che su uno stesso
terreno, di un solo proprietario, il P.T.P. prevede due diversi regimi
normativi.
Le disposizioni del piano paesistico, così come quelle che rientrano tra gli
atti propri della tutela del paesaggio, non incidono in realtà sulla
consistenza del diritto di proprietà e sulla circolazione dei beni.
E' stato al riguardo osservato (Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417)
che la disciplina dei beni immobili aventi valore paesistico è estranea alla
materia dell'espropriazione e relativi indennizzi, di cui all'art. 42, terzo
comma Cost., rientrando invece a pieno titolo in quella del secondo comma dello
stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento
della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale.
Sotto tale profilo, è quindi ben possibile che su uno stesso terreno sussistano
due differenti regimi normativi, dettai dalle valenza paesistiche del sito.
Non si ritiene peraltro che una simile previsione, per quanto astrattamente
ammissibile, giovi alla comprensibilità e alla ragionevolezza del Piano.
Pertanto, così come proposto dalla speciale Commissione, si ritiene che il
regime normativo MO2 (modificabilità) sia da intendersi corrispondente alle
caratteristiche del sito, così come esplicitate nel P.T.P.;
H) osservazioni descritte ai punti 9, 14 e 154, nella parte in cui si eccepisce
che, con i regimi normativi del piano, si sarebbe imposto un vincolo
etnoantropologico o storico a edifici in realtà del tutto privi di una simile
valenza.
In realtà il P.T.P. non può in alcun modo imporre sui singoli edifici un
vincolo di notevole interesse storico o etnoantropologico - che può essere
apposto soltanto con le specifiche modalità di legge (testo unico n. 490/99 -
parte I) e le disposizioni del piano (art. 39 regimi nomativi - R.E.C.) non
possono essere intese in tal senso.
E' però evidente che il testo della norma in questione sembra generare in tal
senso possibili equivoci, perché fornisce specifiche norme non solo di tutela,
ma anche di utilizzazione (regime proprietario programmatico; regime di
gestione; regime di intervento) di singoli edifici, individuati fra l'altro
sulla base di un interesse storico testimoniale enunciato ma non dimostrato in
modo congruo e sufficiente rispetto all'ampiezza del regime normativo in
questione, non apparendo in tal senso esaustivo il mero rinvio a una
pubblicazione scientifica (Atlante dei beni culturali etno antropologici, a
cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, EDAS, 1995) tra l'altro
enunciata ma non pubblicata all'albo comunale in sede di adozione del P.T.P...
Il P.T.P. deve in realtà attivare il recupero degli ambiti territoriali
caratterizzati dalla presenza di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti, ma la salvaguardia di questi beni è demandata alle misure che la
legge consente all'amministrazione di attivare:e quindi, essenzialmente al c.d.
vincolo monumentale.
Si ritiene allora di dettare una specifica disposizione all'art. 21 - regime
RP1 - Sistemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate
e disciplinate - dei regimi normativi, rinviando la definizione dell'assetto
degli ambiti che presentano tali connotati agli strumenti urbanistici e
attuativi, da approvare anche con il concerto della locale Soprintendenza.
Tra le attività che debbono essere precluse sino all'approvazione dei tali
strumenti rientrano soprattutto le variazioni di tipologia.
In tal senso dispone l'art. 21 dei regimi normativi;
I) opposizione descritta al punto 50, 60 e 131, nella parte in cui si chiede la
possibilità di realizzare modesti ampliamenti nelle case rurali ricadenti tanto
in ambito R.E.P. (art. 26 dei regimi normativi), quanto altrove, finalizzati
alla realizzazione di servizi igienico-sanitari. e necessari alla fruizione
dell'immobile.
Questa istanza non incide sulla sostanza della norma di tutela e appare
finalizzata al decoro degli edifici (e quindi al loro recupero).
Nel condividere e fare propria la richiesta, si emenda l'art. 24 dei regimi
normativi aggiungendo tra le attività compatibili solo in regime di recupero
anche limitati ampliamenti per attrezzature igienico - sanitarie, ove non
esistenti.
Analoga disposizione è inserita anche agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 dei regimi
normativi;
K) opposizione descritta al punto 50, nella parte in cui si chiede che nelle aree
facenti parte dell'ambito della tutela vulcanologia (TV) vengano previste
alcune zone in cui consentire l'esercizio di attività agricole.
In realtà l'ambito TV assolve, all'interno del P.T.P., la funzione
programmatica di individuare le aree oggetto di un futuro, auspicato, Parco
vulcanologico.
I regimi normativi da applicare nell'ambito TV sono invece altri, e
precisamente quelli di volta in volta riferibili agli ambiti TI e TO.
Ne discende che, con riferimento alla osservazione, il P.T.P. in realtà prevede
le aree (che sono poi tutte quelle ricadenti nell'ambito TI) nelle quali è dato
esercitare, con qualche giustificata limitazione, soltanto attività
agro-pastorali, e altre aree, ricadenti in ambito TO, in cui l'esercizio di
tale attività è pienamente consentito e incontra minori limitazioni.
L' osservazione appare quindi infondata.
Tuttavia, per sgomberare il campo da possibili equivoci, si ritiene di
specificare il contenuto dell'art. 10 dei regimi normativi - Finalità dei
regimi normativi - aggiungendo:
"In conformità alle caratteristiche dell'ambito, le attività compatibili e
quelle non compatibili sono quelle proprie dei regimi normativi TI o TO di
volta in volta ap plicati";
L) quanto alle osservazioni elencate ai punti 32, 51 e 78, nella parte in cui
si rileva che le disposizioni del P.T.P. finiscono per impedire l'esercizio
della attività estrattiva, si ritiene che il Piano esponga esaurientemente i
motivi e le circostanze che giustificano una disciplina dei suoli attenta alla
loro connotazione, eminentemente vulcanica, e alla incidenza che su tale
risorsa può avere l'esercizio incontrollato dell'attività estrattiva.
La realizzazione di un parco vulcanologico eoliano, che deve essere ascritta
tra le strategie di uno sviluppo compatibile delle isole, avrà il compito di
affrontare, con misure da individuare specificatamente, ogni possibile
contraddizione; ma, allo stato attuale, alla individuazione delle aree oggetto
di attività mineraria da parte del P.T.P. e alla fissazione di divieti coerenti
con la struttura del diritto costituzionalmente garantito all'esercizio di
impresa e con le norme vigenti in tema di esercizio dell'attività estrattiva
(che non consentono di inibire la prosecuzione, nei limiti delle autorizzazioni
già rilasciate, delle cave assentite - v. infra, punto c) - ), nonché con le
funzioni tipiche della tutela del paesaggio (che non può spingersi a inibire
attività umane o usi del suolo esistenti, ma soltanto a fissare quali
modificazioni siano o meno assentibili sotto il profilo paesaggistico), debbono
accompagnarsi misure atte a porre un argine agli effetti lesivi che sono
determinati non solo da future nuove cave, ma anche dalla loro mera
prosecuzione nel rispetto delle quantità e dei fronti di cava già autorizzati.
In tal senso, dall'esame delle osservazioni suddette, si ritiene che le
disposizioni del P.T.P. devono essere emendate, precisando che rientrano tra le
attività non compatibili (ambiti ZM1 e ZM2), anche quelle agrituristiche,
residenziali, turistico alberghiera, extra alberghiera, ricettiva alberghiera,
ove non esercitate in strutture già esistenti.
In tal senso si provvede agli artt. 25 e 26 dei regimi normativi.
Analoga precisazione è inserita in tutte le norme del piano avente analogo
contenuto e cioè preordinate a disciplinare l'esercizio di attività sul
territorio: e quindi, il paragrafo attività non compatibili degli articoli 11,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 34 dei regimi normativi è modificato
nel senso che è paesaggisticamente ammissibile l'esercizio delle attività ivi
descritte, purché avvenga all'interno di strutture già esistenti.
Negli ambiti ZM1 e ZM2, la sistemazione dell'area dove è stata consentita
l'attività estrattiva deve essere documentata da apposita progettazione
particolareggiata di iniziativa pubblica o privata; mentre la prosecuzione
delle cave già legittimamente in esercizio deve essere sub.ordinata alla
presentazione, su iniziativa degli interessati ed entro due anni dalla data di
approvazione del P.T.P., della figura pianificatoria 4 dell'art. 7 delle
precitate norme.
In tal senso dispone l'articolo 42 dei regimi nor mativi;
M) quanto alle osservazioni elencate sub. 31 e 80 e alle modifiche proposte da
queste opposizioni e da quelle elencate sub. 131 e 146 nelle zone diverse da
quelle di tutela, pare doveroso precisare che il P.T.P., nel testo che si
approva, opera una precisa distinzione tra due domini, quello della tutela, in
cui ogni modificazione dell'assetto dei suoli è contraddetta dalle sue valenze
di preminente interesse pubblico, e quello della modificabilità, nel quale è
fondamentale l'apporto dello strumento urbanistico per individuare le soluzioni
più op portune.
Su diversa scala e funzioni opera la individuazione da parte del Piano di
strategie per uno sviluppo sostenibile, decontestualizzate da un profilo
normativo cogente e tuttavia dotate di valenza programmatica.
Se ne ricava che, nelle zone diverse da quelle di tutela, può accogliersi
l'auspicio, contenuto in alcune delle citate osservazioni, di stabilire un
rapporto tra la pianificazione paesistica e quella urbanistica, demandando a
quest'ultima il compito di risolvere e di attuare le prescrizioni del P.T.P..
Ciò anche avvalendosi, per le opere aventi particolari ricadute sulla
conformazione del paesaggio, dello studio previsto dall'art. 41 del P.T.P. (da
denominarsi Studio di compatibilità paesistico-ambientale, o di rispetto e/o di
valutazione dell'impatto ambientale).
A simile indirizzo si conforma il Piano paesistico.
Pertanto, in tutti gli ambiti MO1, MO2, RIO, TR, ecc. (tutti quelli diversi
dagli ambiti di intervento e tutela), tutti i progetti che comportano notevoli
trasformazioni debbono essere accompagnati dallo studio suddetto;e per quanto
riguarda le reti viarie e le opere di comunicazione (art. 43), si demanda agli
strumenti urbanistici di individuare, anche negli ambiti diversi da quelli del
riordino, modificazione e trasformazione, i necessari meccanismi di
miglioramento morfofunzionale della rete viaria, anche laddove la zona non sia
compresa in quelle direttamente interessate dai processi di riordino,
trasformazione e modificazione; mentre la realizzazione di nuove strade imposte
da esigenze della protezione civile va affidata agli strumenti del settore.
Di conseguenza, inoltre, all'art. 47 di regimi nor mativi (Impianti
tecnologici), si aggiungono i seguenti comma:
"Per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse oggettivamente
a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole
ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata alle esigenza della
comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto
dall'art. 41 delle presenti norme ( studio di compatibilità
paesistico-ambientale, o di rispetto e/o di valutazione dell'impatto
ambientale), debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche laddove la
zona non sia compresa in quelle direttamente interessate da processi di
trasformazione ( RIO, MO1, MO2, TR, ecc.), fermo restando che le predette opere
debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente
impossibile deve essere la loro realizzazione altrove";
N) quanto alla osservazione sub. 75, nella quale si lamenta che una porzione
territoriale, avente caratteri paesaggistici omogenei con quelli del limitrofo
ambito R.E.S., è stata invece sottoposta, in modo discriminatorio, alla
disciplina propria di un ambito più rigido, esaminati gli atti, si ritiene
fondata l'osservazione sulla scorta del parere espresso al riguardo dalla
speciale Commissione.
Si emendano di conseguenza gli atti e segnatamente gli elaborati cartografici.
Si rileva inoltre che, per le ragioni esposte anche al punto M), deve
riconoscersi che è compito precipuo dello strumento urbanistico generale
contribuire all'individuazione delle misure e delle iniziative di recupero
possibili in ambito R.E.S. (art. 34).
In tal senso, la individuazione dei beni soggetti a tale regime e la
postulazione del loro recupero da parte del P.T.P. si ascrivono tra le strategie
di sviluppo sostenibile delle Eolie, alla compiuta affermazione delle quali non
deve risultare estraneo lo strumento urbanistico ge nerale.
L'art. 34 dei regimi normativi affida quindi agli strumenti urbanistici e
attuativi il compito di provvedere al recupero dei comparti in questione;
O) quanto alle osservazioni esposte sub. 93, 94 e 95, relative all'isola di
Filicudi, a quelle afferenti Vulcano, esposte sub. 107 e 109, e a quelle sub.
155 riguardante la località di Capo Faro, nell'abitato di Malfa, non si
condivide l'assunto che le perimetrazioni effettuate in questi territori, e
segnatamente quella delle aree R.E.P., siano carenti di motivazioni: al
contrario, esse appaiono corrispondenti allo stato dei luoghi.
Anche per le zone R.E.P. valgono tuttavia le stesse indicazioni fornite per le
zone R.E.S. (v. punto N) e in generale per gli ambiti diversi da quelli della
tutela (v. punto M).
Appare quindi legittima la richiesta di demandare allo strumento urbanistico
l'incidenza dei fabbricati e la determinazione, per ciascuno di essi, degli
ampliamenti e delle modificazioni d'uso compatibili con il loro recupero
edilizio.
In tal senso il Piano, all'art. 24, opera un rinvio dinamico alla
pianificazione urbanistica;
P) quanto alle osservazioni elencate sub. 134, 144, 155, 161 e 162, si ritiene
che la fissazione di zone di rispetto del tracciato stradale non possa eccedere
i limiti indicati dalla legge.
Appare infatti estraneo dai contenuti tipici della pianificazione paesaggistica
tanto la individuazione di un vincolo non aedificandi, non arborandi, non
ineundi, previsto nella precedente formulazione del P.T.P. - quanto la
fissazione di fasce di arretramento dal ciglio stradale superiori a quelle di
legge.
In entrambi i casi, la determinazione di un vincolo di inedificabilità risulta
assunta apoditticamente, senza un riferimento puntuale allo stato dei luoghi e
alle sue necessità di tutela. Si tratta quindi di una disposizione latu sensu
urbanistica o quanto meno idonea, così come altre, che sono state emendate
(cfr. sub. A), a ingenerare equivoci e fraintendimenti circa la pervasività del
Piano paesistico nel campo urbanistico.
Per questo motivo, si ritiene di dovere modificare l'art. 9, punto 14 dei
regimi normativi (Tipologie d'intervento compatibili - recupero sentieristica
storica), eliminando l'indicazione non aedificandi, non arborandi, non ineundi,
dal vincolo, ivi previsto, a difesa delle visuali panoramiche della
sentieristica extra urbana, precisando altresì che tale vincolo sussite nei
limiti e nei casi di cui al D.P.Reg. 14 dicembre 1971 e seguenti. Per la sentie
ristica urbana, al posto del vincolo non aedificandi bilaterale di 10 m. si
prevede (art. 9.14, lett. b) l'indicazione di non edificare nella fascia di 10
m. dal ciglio della strada;
Q) con riferimento alla opposizione elencata al punto 120, appaiono meritevoli
di accoglimento, sulla base degli atti, le osservazioni miranti a comprendere
in ambito TO1, piuttosto che MA1, la cava di lapillo in contrada Petrazzi;
nonché a spostare sulla isoipsa di m.100 il limite dell'ambito TO1, al fine di
includere in quell'ambito elementi di interesse etnoantropologico, testimoniale
e archeologico;
R) quanto alle osservazioni esposte sub. 134 e 138, si condividono le richieste
di precisare le disposizioni del P.T.P. nel senso che risulti evidente che
mentre è legittimo proseguire l'esercizio delle aree destinate a camping quando
tale attività è già stata intrapresa, la possibilità di realizzare nuove
strutture da destinare a camping deve invece ritenersi esclusa negli ambiti
della tutela e, in quelli diversi, deve essere conforme alle previsioni dello
strumento urbanistico generale.
In tal senso sono emendate le norme del P.T.P. (art. 9.10);
S) quanto alle osservazioni sub. 120, 124, 125 e 129, che prendono in esame le
prescrizioni del P.T.P. riguardanti la realizzazione di un approdo marittimo a
servizio dell'abitato di Ginostra a Stromboli, proponendo valide soluzioni
alternative, si deve sottolineare che il progetto di nuovo approdo a Punta
Secche di Lazzaro e di costruzione di una nuova strada di collegamento con il
centro esistente appare di impatto eccessivamente oneroso per le
caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche dei siti investiti.
I relativi progetti sembrano inoltre in contrasto con le esigenze di protezione
civile e di tutela sismo-vulcanologica, che vanno assunte come criterio
discriminante di ogni azione che incide sul patrimonio territoriale e culturale
del sito di Ginostra (oltre che dell'intero arcipelago eoliano).
Tra le soluzioni alternative prospettate per il suddetto miglioramento la più
convincente e coerente, rispetto al quadro ambientale prospettato dal contesto,
appare l'uso di motobarche a tecnologia avanzata del tipo "all weather
ship" in grado di utilizzare il porto di Pertuso senza alcuna sua modifica
al fine di intensificare e velocizzare il collegamento con l'approdo di
Stromboli.
In subordine, qualora la soluzione precedente si rivelasse insufficiente alla
domanda emergenziale rappresentata dagli abitanti di Ginostra, si può valutare
l'ipotesi di miglioramento morfo-funzionale del molo esistente ovvero la
realizzazione di un pontile galleggiante, previo studio di compatibilità
paesistico-ambientale di cui all'art. 41.
A queste premesse deve conformarsi la disciplina del piano, nella
consapevolezza che la problematica della realizzazione di un razionale punto di
approdo per i residenti di Ginostra investe interessi pubblici di natura
diversa, destinati a superare la logica della contrapposizione se davvero si
vuole dare una positiva risposta a queste istanze. Da questo punto di vista, il
regime di tutela paesaggistica speciale (TS1) previsto dalle previgenti
disposizioni può ingenerare l'erronea impressione, peraltro ampiamente
manifestata dagli eoliani in sede di opposizione al P.T.P., che tale strumento
intenda procedere a una regolamentazione complessiva, probabilmente eccedente i
limiti del potere esercitato, delle attività che investono il territorio.
E' compito del piano paesistico, invece, affermare le straordinaria peculiarità
ambientali e paesaggistiche dell'area di Ginostra e prefigurare le possibili
confliggenze tra questi valori e le preventivate realizzazioni, le cui
soluzioni progettuali vanno comunque individuate ad opera delle iniziative e
degli strumenti a ciò specificatamente deputati.
In tal senso si individua nell'ambito TO5 Tutela orientata diretta alla
ricostituzione ambientale - art. 17 - il regime di tutela corrispondente alla
valenza del sito e si modificano le previgenti disposizioni.
Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere, emendare il testo e riformulare
di conseguenza i regimi normativi facenti parte del Piano territoriale
paesistico delle isole Eolie, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare,
così come sono state modificate, le carte della conservazione e della
trasformazione Compatibile e la relazione generale al cui testo si apportano n.
76 postille con 2484 parole cancellate, facenti parte del Piano territoriale paesistico
delle isole Eolie precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano
territoriale paesistico delle isole Eolie e di tutti i suoi elaborati -
corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e
pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Considerato che il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, nel corso
della 24a sessione che si è svolta a Cairns, Australia, dal 27 novembre al 2
dicembre 2000, ha iscritto le isole Eolie nella lista del patrimonio mondiale
dell'Unesco, categoria dei beni naturali, con la seguente motivazione:
"Le isole Eolie sono un eccezionale esempio dell'attività di costruzione e
distruzione di isole operata dal vulcanesimo e testimoniano un fenomeno
vulcanico tuttora in corso. Questo sito riveste una importanza internazionale
per la vulcanologia. Studiate già a partire dal XVIII secolo, queste isole
hanno fornito alle opere di vulcanologia la descrizione di due tipi di eruzione
(vulcaniana e stromboliana) e rappresentano da più di 200 anni una tappa
importante nella formazione di tutti i geologi";
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento
alla norma contenuta nell'art. 148 del testo unico, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art 3 della legge regionale n.
80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il
territorio delle isole Eolie, in considerazione dei suoi specifici valori
paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano
territoriale paesistico, redatto ai sensi degli allora vigenti art. 5 della
legge n. 1497/39, e art. 1bis della legge 431/85 in conformità al parere reso
nella seduta del 14 novembre 2000 dalla speciale commissione istituita ai sensi
dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del Piano territoriale Paesistico comporta
l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse
paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire
soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire
preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per
i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia
una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni
del P.T.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi,
e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente
all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 149 del
decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il
Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, nel testo risultante a seguito
delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'arcipelago
delle isole Eolie alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente
parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella del vincolo
paesaggistico di cui ai decreti assessoriali n. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79,
n. 689/79;
Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del Piano
territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio dell'arcipelago
delle isole Eolie giusta il decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4
novembre 1995;
Decreta
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è
approvato il Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie,
risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi
normativi , elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute
sull'argomento della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40 (all. A e
B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto
come sua parte integrante e sostanziale.
Art. 2
A far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale
dell'arcipelago delle isole Eolie, ai sensi dell'art. 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 il territorio dell'arcipelago delle isole
Eolie è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le
disposizioni di detto Piano.
Art. 3
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti
assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del
decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle
disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto
legislativo n. 490/99, accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei
progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel
territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti
dal Piano Territoriale Paesistico e dai suoi allegati.
I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal
senso integrati.
Art. 4
A far data dall'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico
dell'arcipelago delle isole Eolie è da intendersi decaduta la facoltà di
apporre su quelle isole i vincoli di immodificabilità temporanei di cui
all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto
assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;
Art. 5
Ai sensi degli articoli 142 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 12
del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente
ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D.
n. 1357/40, agli elaborati grafici del Piano territoriale paesistico e ai
regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro
il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Leni, Lipari, Malfa
e S. Marina di Salina, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei
comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai
regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali
di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della
effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei
comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla
data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da
adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione per la registrazione.
Palermo, 23 febbraio 2001
|
GRANATA |
Vistato dalla Ragioneria centrale
per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
in data 8 marzo 2001 al n. 137.
Allegati
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE
Identificazione, interpretazione, conoscenza, tutela, disciplina ed
indicazioni di promozione per lo sviluppo della valorizzazione e fruizione
compatibile dei beni culturali territoriali ed ambientali eoliani
REGIMI NORMATIVI
PREMESSA GIURIDICO-ISTITUZIONALE
all'identità ed efficacia del Piano paesistico delle Eolie
Le isole Eolie, nel loro insieme, appartengono ai comuni di Lipari, Malfa, S.
Marina Salina e Leni.
L'intero territorio di detti comuni è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n.
1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio
decreto del 3 giugno 1940, n. 1347 di attuazione della predetta legge (con
eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure
ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge del 17 agosto 1942, n.
1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6
agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in
base ai seguenti decreti:
- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di
Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Malfa.
Le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431) hanno disposto all'art. 1 il vincolo
paesaggistico su intere categorie di territori, disponendo altresì all'art. 1-bis
che, relativamente alle stesse ed a quelle già vincolate con le procedure
amministrative di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, detti territori
vengano sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
paesistico-ambientale (...) mediante la redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali.
Le isole Eolie nella loro interezza sono le sommità affioranti dei vulcani
dell'arco insulare vulcanico eoliano che la legge 8 agosto 1985, n. 431
sottopone a vincolo paesistico all'art. 1, comma 1 (vulcani).
La competenza alla pianificazione paesistica, in virtù dell'ordinamento
dell'Amministrazione della Regione siciliana, è attribuita all'Assessorato beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali, nell'esigenza di
garantire la puntuale attuazione della legge n. 431/85, con circolare n. 1691
del 16 ottobre 1985 e seguenti, ha disposto che le soprintendenze
territorialmente competenti provvedano ad assicurare gli adempimenti di cui
alla legge suddetta.
Agli effetti giuridico-istituzionali costituiscono elementi di legittimità
giuridica:
- il D.A. 1 aprile 1988, n. 383;
- il progetto esecutivo n. 28 del 28 novembre 1992 per la redazione del
piano in oggetto;
- il D.A. 29 dicembre 1992, n. 7352 di approvazione e finanziamento;
- il D.A. 12 agosto 1993, n. 6578;
- il D.A. 25 ottobre 1993, n. 120/I3c/XX.BC.;
- le seguenti documentazioni aerofotografiche: comune di Lipari, Scame,
1983; Regione siciliana, Assessorato territorio ed ambiente, 1993; comune di
Lipari, Aerotecnicca, 1995-96;
- la cartografia ufficiale del comune di Lipari (Siciltecnica 1995-96) e
di Salina (Assessorato regionale territorio ed ambiente 1995) effettuate
precedentemente alla redazione finale del presente Piano territoriale
paesistico e costituenti testimonianza ufficiale oggettiva dello stato di fatto
ai fini del controllo della legalità delle trasformazioni;
- le specificità di interesse paesistico relative a beni culturali
preesistenti, documentate e rappresentate nelle apposite tavole tematiche,
costituenti parti integranti della relazione del Piano territoriale paesistico.
In relazione agli elementi giuridico-istituzionali sopra riportati, il Piano
territoriale paesistico delle isole Eolie disciplina, come specificato
articolatamente nei regimi normativi, le disposizioni per la conservazione e
trasformazione compatibile del paesaggio culturale scientifico, strutturale,
estetico-percettivo delle isole.
TITOLO I
NORME GENERALI
Identità, finalità, efficacia e campo di applicazione del Piano territoriale
paesistico
Art. 1
Identità culturale storica, scientifica ed umanistica dell'arcipelago eoliano
L'intero insieme degli affioramenti sommitali dell'arco vulcanico sottomarino
eoliano, generato dalla geodinamica e dalla vulcanotettonica nella evoluzione
nel basso Tirreno, costituisce un bene culturale paesistico ambientale
macro-morfo-strutturale configurante con valenza primaria.
Su questa base tridimensionale, in superficie, si è sviluppato nel tempo un
ulteriore complesso sistemico evolutivo connotante di beni culturali
territoriali ambientali naturali (abiotici e biotici) ed antropici, con
ulteriore valore culturale aggiunto.
Ne consegue un insieme da intendere sia come bene complessivo, sia come insieme
di beni culturali singoli, sia come articolati sistemi di supporti significanti
di relazioni stratificate e consolidate sul territorio con le attività
antropiche.
Il complesso è caratterizzato da straordinario valore culturale sotto il
profilo delle scienze naturali per la compresenza delle seguenti peculiarità:
- ambientali;
- naturali e naturalistiche;
- geologiche;
- geomorfologiche;
- geostrutturali;
- tettoniche e geodinamiche;
- geovulcanologiche;
- geochimiche;
- biologiche vegetazionali;
- biologiche zoologiche;
e sotto il profilo delle scienze umane per la compresenza delle peculiarità:
- archeologiche;
- storico-testimoniali ed etno-antropologiche;
- artistiche;
- architettoniche;
- urbanistiche;
- paesistico-percettive e paesistico-strutturali.
In relazione a siffatta eccezionale identità l'arcipelago eoliano è oggetto di
Piano territoriale paesistico
Art. 2
Ambito generale di applicazione del Piano territoriale paesistico
La compatibilità paesistica d'uso, di conservazione e di trasformazione
compatibile per la valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori
eoliani è disciplinata attraverso apposito apparato normativo nell'ambito del
Piano paesistico territoriale delle Eolie applicato all'intero territorio dei
comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie si applica all'intero territorio
delle isole dell'arcipelago Eoliano e, ove specificato nel Piano territoriale
paesistico, a livello di indicazione di salvaguardia ad ambiti costieri di
particolare interesse scientifico ambientale e storico-archeologico.
Tutti i territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni sono
sottoposti a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e
4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezioni delle bellezze naturali) e
dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento
per l'applicazione della legge 29 giugno 39, n. 1497 sulla protezione delle
bellezze naturali), giusta dichiarazioni di notevole interesse pubblico
intervenute con:
- D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di
Lipari;
- decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di S. Marina Salina;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Leni;
- decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune
di Malfa;
nonchè a tutela ope legis per intere categorie di beni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della legge 1 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e oggi, dell'art.
146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 490 ( Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ed ambientali ).
Le aree interne agli abitati delimitati originariamente in base al D.M. n.
1444/68 sono disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati con le
conformità morfotipologiche di tutela paesistica e procedurale di cui alle
presenti Norme nel capitolo: regimi normativi per ambiti territoriali.
Le delimitazioni degli abitati definiti in sede di strumenti urbanistici, e di
cui alle prescrizioni della legge n. 431/85, art. 1, sono riportate nelle tavole
tematiche relative all'evoluzione del sistema insediativo, alla voce
perimetrazioni P. di F. o P.R.G.:
- approvate con D.A.R. S.E. n. 214 del 28 novembre 1979 per il comune di
Lipari;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 187 del 29 maggio 1981 per il comune di S.
Marina di Salina;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 1/04 del 9 luglio 1991 per il comune di
Leni;
- approvate con D.A.R. T.A. n. 59/92 dell'1 febbraio 1992 per il comune
di Malfa.
Nelle more del perfezionamento dei P.R.G., all'interno di tali aree la
disciplina è determinata, come per legge, dagli strumenti urbanistici approvati
purché non in contraddizione di merito e procedurale (verificata dalla
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente) con le indicazioni
per il P.R.G. introdotte dal Piano territoriale paesistico appositamente per
tali zone per superiori specifiche esigenze di tutela paesistica.
Art. 3
Finalità del Piano territoriale paesistico delle Eolie
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto
dall'art. 5 della legge, n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85, è
volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello
storico-culturale, e concorre alla loro valorizzazione attravesso la
determinazione di condizioni relative alla conservazione, trasformazione ed
utilizzazione, da perseguire con specifiche normative di uso e valorizzazione
ambientale.
Il piano persegue le seguenti finalità:
1. identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni
culturali territoriali paesistici (beni culturali territoriali paesistici);
2. gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza
strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali configuranti
tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie;
3. localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici ed
i loro sintemi e sistemi;
4. assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come
risorse culturali con indotto di interesse generale in relazione alle dinamiche
compatibili dei processi di trasformazione;
5. conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante
(naturale, naturalistica e storico-culturale-testimoniale) del territorio;
tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di
sintemi, di sistemi, di segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per
ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico strutturali;
a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il
carattere di bene culturale territoriale e di risorsa naturale nelle qualità:
- naturali e naturalistiche;
- morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche;
- agrovegetazionali e forestali;
- botaniche e zoologiche;
- paleontologiche;
- storico-archeologiche;
- storico-architettoniche ed urbanistiche;
- storico-testimoniali;
6. dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi ed alla loro
gestione attraverso formulazioni di procedimento coerenti con la Costituzione
italiana, con la giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento
alle sentenze C.C. n. 55/68 e n. 56/68 e successive) ed attraverso una efficace
esplicitazione dei presupposti oggettivi e delle motivazioni scientifiche delle
opzioni;
7. garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua
fruizione compatibile collettiva;
8. individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni
del valore ambientale;
9. individuare ed indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi
necessari per:
- la rimozione dei manufatti e l'arresto delle attività antropiche
valutate dal Piano territoriale paesistico come detrattori ambientali
strutturali totalmente incompatibili rispetto alle finalità di tutela e
valorizzazione;
- la compatibilizzazione, attraverso il recupero e la valorizzazione
delle qualità ambientali e paesaggistiche compromesse, dei detrattori
ambientali parzialmente incompatibili sotto l'aspetto estetico-percettivo;
10. individuare gli elementi critici e disciplinarne la compatibilità paesistica
all'interno dei processi di formazione degli strumenti di pianificazione
generale e settoriale o di attuazione di infrastrutture con potenziali indotti
di danni paesistici per insediamenti e trasformazioni.
Le finalità di tutela sopra definite, dalle quali discendono le norme, sono
perseguite a livello di formazione del Piano territoriale paesistico, e sono
tradotte nei regimi normativi e nelle carte della conservazione e
trasformazione compatibile a livello di disciplina.
Art. 4
Beni culturali territoriali paesistici costitutivi del paesaggio
Categorie di identità. Interpretazione in termini di sviluppo. Prescrizioni
sintetiche per categorie finalizzate alla formazione dei regimi normativi per
ambiti
Agli effetti della chiarezza del procedimento del piano-processo di
interpretazione, e della trasparenza delle scelte il Piano territoriale
paesistico:
1. identifica scientificamente i beni culturali territoriali costitutivi
del paesaggio, sia singoli sia in sintema sia in sistema, presenti sul territorio;
2. articola i beni culturali territoriali identificati secondo idonee
categorie;
3. affianca alle categorie dei beni culturali territoriali la loro
descrizione ed interpretazione culturale come risorsa ai fini della
sostenibilità culturale;
4. dispone prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie ai fini
della formazione dei regimi normativi per ambiti per la gestione ed attuazione
del Piano territoriale paesistico.
Dette indicazioni vengono riportate nella relazione sotto forma di abaco nel quale
sono evidenziate le corrispondenze biunivoche tra preesistenze, interpretazione
in termini di sviluppo, destinazioni d'uso paesisticamente compatibili, ai fini
della coerenza della normazione per la sostenibilità costituzionale.
Art. 5
Struttura e contenuti del piano Elementi rappresentati nel Piano territoriale
paesistico
Gli elementi, i sintemi ed i sistemi paesistici, le prescrizioni articolate di
compatibilità paesistica sono stati ordinati secondo le seguenti categorie
(come articolate nelle didascalie della carta della conservazione e
trasformazione compatibile):
A. Beni culturali paesistici configuranti
- beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici;
- grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico;
- elementi vulcanici significanti;
- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
B. Beni culturali paesistici connotanti
- beni culturali vegetali e faunistici;
- beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali;
- beni culturali territoriali archeologici;
C. Compatibilità paesistica
- ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica;
- compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria;
- rinvio agli strumenti urbanistici;
- vincoli e fasce di rispetto.
Con particolare riguardo alle sostenibilità culturale e gestionale, nella
costruzione delle strutture del piano le motivazioni, il processo formativo e
la formulazione delle norme per categorie di beni culturali territoriali sono
contenuti nella relazione, la disciplina per ambiti è contenuta nei regimi
normativi.
Art. 6
Efficacia del Piano
Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 149 del T.U. n. 490/99.
Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del T.U. n. 490/99 sono rilasciate in
conformità alle leggi in materia secondo le prescrizioni del presente piano che
le specifica ed armonizza nelle specificità del territorio eoliano.
Le prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei
valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi
sottosistemi territoriali di beni culturali configuranti l'identità
paesaggistico-ambientale.
Art. 7
Figure pianificatorie
Le prescrizioni del presente piano si articolano secondo quattro principali
modalità attuative, denominate figure pianificatorie:
- F.P.1) la prima figura pianificatoria si applica agli ambiti TI e
TO e TS di subarticolazione delle grandi unità naturali morfostrutturali
vulcanologiche configuranti ai fini della loro conservazione, ed ai beni
culturali territoriali connotanti ai fini della loro conservazione o della
trasformazione compatibile; agisce attraverso norme paesistiche con carattere
prescrittivi e vincolante.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono
prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di
gestione.
Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste da leggi
statali e regionali o da appositi vincoli emanati con decreto;
- F.P.2) la seconda figura pianificatoria si applica all'interno
della delimitazione dei centri abitati, ove il superiore interesse della tutela
di beni culturali territoriali paesistici lo richiede in relazione a situazioni
di rischio paesistico; agisce quale strumento di riferimento per le attività
della pubblica amministrazione attraverso indicazioni ed indirizzi e per la
verifica della congruenza ambientale e paesistica di programmi, progetti e
strumenti urbanistici relativi al territorio disciplinato;
- F.P.3) la terza figura pianificatoria si applica nelle zone
esterne agli ambiti TI e TO e fornisce indicazioni per gli strumenti
urbanistici, i piani di settore (minerario, portuale, etc.) ed i progetti di
grandi strutture ed infrastrutture, aventi comunque incidenza sul territorio
soggetto al Piano territoriale paesistico; tali piani dovranno adeguare i loro
contenuti progettuali agli obiettivi del Piano territoriale paesistico
recependo la sue indicazioni di disciplina per la tutela e la valorizzazione del
paesaggio e dovranno graduare, in rapporto ad esse, le proprie previsioni e
l'attuazione delle relative direttive;
F.P.4) la quarta figura pianificatoria si applica agli ambiti TS
attraverso prescrizioni generali in relazione alla estrema delicatezza, sensibilità
e criticità degli equilibri ecologici in gioco. Ad un tempo, al fine di far
fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso compatibile
delle risorse non riproducibili ricadenti nell'ambito, tali prescrizioni
generali si applicano, attraverso ampie concertazioni tra i soggetti
istituzionali e sociali interessati, alla procedura di formazione e
approvazione dei relativi piani esecutivi di ambito, di iniziativa pubblica o
privata, soggetti a supervisione e nulla osta della soprintendenza competente.
TITOLO II
REGIMI NORMATIVI PER CATEGORIE FORMATIVE E PER AMBITI
Art. 8
Ambiti della tutela
Specificazioni contenute in tutte le schede di ambito per la certezza di
gestione
Il regime normativo d'ambito, rappresentato nelle tavole di piano ed
articolatamente disciplinato nelle schede d'ambito, è stato definito secondo il
seguente schema processuale:
Il regime di (...) si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
Al primo punto sono state definite, ai fini della sostenibilità costituzionale,
intere categorie di beni culturali territoriali interessate dal regime della
scheda (sentenze C.C. nn. 55, 56/68 e legge n. 431/85).
L'ambito di (...) è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
Al secondo punto, ai fini della sostenibilità scientifica, sono stati descritti
i principali beni culturali territoriali contenuti nelle categorie generali.
Successivamente, ai fini della sostenibilità gestionale ed attuativa indiretta,
gli ambiti della tutela (come sintemi costituiti da categorie di beni culturali
territoriali paesistici differenziate e confluenti in una stessa figura
di disciplina territoriale) sono stati dettagliatamente definiti per finalità
ed articolatamente disciplinati attraverso graduati regimi di compatibilità
relativamente alle attività.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità del regime normativo consiste nel cogliere le varie opportunità di
inserimento all'interno del processo di partecipazione creativa dell'uomo allo
sviluppo generale in ciascuna delle seguenti forme: ecologica (rapporto attivo
e creativo di conoscenza, interpretazione e fruizione dell'ambiente naturale e
culturale), biologica, economica (contributo attivo e creativo alla produzione
ed allo scambio), culturale-scientifica (conoscenza, interpretazione e scoperta
nell'ambito delle scienze), culturale-umanistica (conoscenza storica e della
scienza umana), psico-sociale (conoscenze psicologiche connesse al consenso),
politica (partecipazione attiva alle scelte).
AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Definizione di quelle attività che per le loro caratteristiche di valore e di
sensibilità alla trasformazione, per criticità di sistemazione attuale o
potenziale, in relazione alla dinamica evolutiva dei processi naturali o di
antropizzazione, richiedono prescrizioni relative alle azioni ed agli
interventi compatibili.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Definizione per ciascun ambito di quelle attività che sono paesisticamente
compatibili e che, in alcuni casi, il Piano territoriale paesistico indica come
attività da promuovere sotto forma di provvedimenti attivi di innesco dello
sviluppo in forma anche pubblica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Definizione di quelle attività che non sono compatibili in regime di nuove
costruzioni per via dell'indotto di traformazione che queste comporterebbero,
ma che possono essere inserite in regime di recupero trattandosi di semplice
variazione d'uso.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività non pertinenti all'ambito considerato.
PROBLEMI PARTICOLARI
Le schede d'ambito sono l'esito sintetico di un procedimento formativo che
passa attraverso gli elementi costitutivi del piano e la loro normazione di cui
alla relazione che costituisce parte integrante e riferimento ai fini della
interpretazione e gestione.
Art. 9
Tipologie d'intervento compatibili
Definizione delle tipologie d'intervento compatibili all'interno delle attività
di cui ai regimi di ambito
Le tipologie di intervento, consentite o non all'interno dell'attività di cui
ai singoli regimi di ambito, sono specificate, classificate e definite come di
seguito.
1. Ricerca scientifica - monitoraggio
La "ricerca scientifica - monitoraggio" è consentita o promossa
ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La valenza scientifica delle Eolie come osservatorio di interesse mondiale
sulla tettonica a microzolle, sulla geodinamica del Tirreno, sulla formazione
di archi insulari atipici, su contraddizioni ancora irrisolte di alto valore
diagnostico nella revisione di ipotesi scientifiche, l'impegno del
C.N.R.-G.N.V. coinvolgente numerose Università italiane e l'Istituto
internazionale di vulcanologia, rendono prioritarie le ricerche scientifiche
per la ricerca di base ed applicata nel campo della scienze geologiche,
geochimiche, geofisiche, nonché nel campo del rischio vulcanico e sismico.
Ne consegue il primato della ricerca scientifica come elemento-madre di tutta
la dinamica culturale ed economica indotta.
Il Piano territoriale paesistico intende privilegiare e facilitare in ogni modo
dette attività (con alcune indicazioni estetico-percettive per i bunkers delle
scavazioni dei crateri da realizzare in pietra vulcanica, per le recinzioni da
realizzare in "orsogrill" verniciato verde scuro e per l'obbligo di
didascalizzazione delle attrezzature di ricerca) per la consapevolezza del loro
ruolo e della loro importanza da parte dei cittadini e dei turisti.
2. Opere di protezione civile
Le opere di protezione civile sono consentite o promosse ove previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
L'eventuale conflitto d'interesse tra tipologie, modalità, qualità ovvero
ubicazione di opere motivate da ragioni di protezione civile da una parte, e i
regimi di conservazione dei beni culturali territoriali relativi agli ambiti
TI, TO e TS dell'ambito di tutela vulcanologica dall'altra, deve essere risolto
con l'esclusione assoluta di nuove infrastrutture stradali o di trasformazione
in strade di sentieri esistenti allo scopo di non creare nuovi detrattori di
tipo DP6, fatti salvi i casi di evidente emergenza della necessità di accesso.
Altre tipologie d'intervento negli ambiti TI, TO e TS, ovvero opere di
rilevante impatto paesistico in ambiti diversi da TI, TO e TS, anche se
motivate da ragioni di protezione civile, prima di essere attuate devono
preventivamente essere sottoposte al nulla osta della soprintendenza, che può
richiedere preventivamente alla concessione di esso uno studio specifico di
impatto paesistico - ambientale.
3. Attività culturali, didattiche, informative e formative
Le attività culturali, didattiche, informative e formative sono consentite o
promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art.
36).
La didascalizzazione può essere attuata attraverso strutture
scientifico-culturali (con apparati didattici dedicati entro zone
archeologiche, musei scientifici, storici e archeologici, biblioteche, orto
botanico delle specie locali, videomuseo dei beni culturali sommersi, zone
sottomarine di riserva controllata) sempre privilegiando sedi di recupero di
beni culturali per la fruizione consapevole dei valori ambientali, paesistici e
storico-culturali del territorio in conformità con la presente normativa. E'
connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate
esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente
soprintendenza.
4.Attività agro-silvo pastorale tradizionale
Le attività agro-silvo pastorali tradizionali sono consentite ove previsto
nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Gli interventi attinenti alla produzione agricola e all'allevamento
tradizionale, volti alla conservazione, valorizzazione e recupero delle
potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli, sono
i seguenti:
- interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità
produttiva;
- interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del
suolo (scavo pozzi, viottoli con pavimentazione in pietra, di sezione non
superiore a m. l,50 comprese le cunette, forniture elettriche purchè in cavo
sotterraneo, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);
- interventi diretti al recupero di manufatti rurali preesistenti
strettamente necessari alla conduzione del fondo;
- interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente
necessaria alla conduzione del fondo nell'ambito del recupero di manufatti
preesistenti;
- interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati
alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ove
previsti dalle schede dei regimi normativi;
- ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso
del pascolo o dell'allevamento consentito, purchè non in forma industriale, ove
previsti dalle schede dei regimi normativi;
- miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di
spietramento, decespugliamento e concimazione;
- incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi
di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali
più adatte alle reali condizioni stazionali e ad una migliore gestione delle
risorse presenti;
- attività pastorale a carattere non industriale;
- gli impianti in serra, al di fuori del perimetro dell'ambito di tutela
vulcanologica ed ove consentito dal Piano territoriale paesistico, stabilmente
infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti dovranno
essere sempre opachi, non specchianti e di altezza massima al colmo mt. 3. I
teloni di plastica debbono essere mimetizzati anche in copertura con
vegetazione in modo da non presentarsi come elementi rifrangenti e/o
riflettenti nel paesaggio e con superficie omogenee.
5. Sistemazione eco-idraulico forestale
La sistemazione eco-idraulico forestale è consentita ove previsto nelle schede
dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività indicate sono tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei
popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto
l'aspetto idrogeologico e alla tutela ed al miglioramento delle caratteristiche
ambientali e del paesaggio.
Entro la zona delle grandi emergenze morfo-vulcano tettoniche configuranti
destinate alla conservazione, i regimi normativi vietano qualsiasi edificazione
fuori terra escluso: opere di sistemazione idraulica con caratteristiche
ecologiche, recupero per uso pubblico, interventi forestali di gestione del
patrimonio rurale esistente ed interventi forestali solo se coerenti con
l'assetto a climax quale definito dalla carta botanica, vivai e strutture
idriche connesse.
Gli interventi previsti sono:
- interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione
della macchia forestale climacica;
- interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti
esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali
con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;
- opere di bonifica forestale, di riforestazione con essenze del climax
locale;
- opere antincendio con fasce frangifuoco coerenti con la morfologia dei
luoghi;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti
forestali con fornitura di essenze tipiche eoliane coltivate in vivai locali ed
assistenza all'impianto.
6. Attività agrituristica
L'agriturismo è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da
art. 10 ad art. 36).
Le attività previste per lo sviluppo dell'agriturismo sono:
- attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così
come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/1985;
- ove consentito, al fine di sostenere e favorire lo sviluppo
dell'agricoltura e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli, è
possibile promuovere (negli ambiti nei quali è previsto dal Piano territoriale
paesistico) forme idonee di turismo tese a utilizzare meglio il patrimonio
rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i
prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative
culturali del mondo rurale;
- possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali presenti
nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte
di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e
che rispondono alle necessarie norme igieniche ai sensi della legge regionale
n. 25 del 9 giugno 1994;
- ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite
nuove costruzioni isolate; sono invece consentiti gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali
delle zone interessate.
7. Attività estrattiva
L'attività estrattiva è consentita ove previsto nelle schede dei regimi
normativi (da art. 10 ad art. 36).
In relazione al carattere sovraordinato della tutela di beni culturali
ambientali e paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento,
previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico,
l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata
emergenza riconosciute ed eccezionali e concessa in conformità alle
disposizioni del Piano territoriale paesistico nel rispetto delle norme di
tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte
della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina.
E' in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia,
nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle
morfostrutture paesistiche.
8. Attività residenziale, residenziale-turistica extra alberghiera
L'attività residenziale, residenziale-turistica, extra alberghiera è consentita
soltanto ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art.
36).
Queste attività sono consentite ove previste dagli strumenti urbanistici
vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo
recupero.
Gli interventi relativi all'attività residenziale sono diretti ad una utilizzazione
del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente
connesse:
- alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali,
servizi e attrezzature attività commerciali, attività produttive);
- a soddisfare la domanda di residenza turistica e di attrezzature
(strutture ricettive residenziali, residenze, case unifamiliari, insediamenti
agrituristici);
- interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
- interventi di nuova edificazione;
- servizi e attrezzature di quartiere;
- impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali
e relativi servizi.
9. Attività ricettiva alberghiera
L'attività ricettiva alberghiera è consentita ove previsto nelle schede dei
regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Questa attività è consentita ove prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Nelle zone A e B lo sviluppo alberghiero è consentito attraverso l'acquisizione
e messa in sistema di edilizia preesistente adiacente o limitrofa e adattata
alla fruizione ricettiva nell'ambito degli interventi di recupero edilizio di
cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per le nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni di cui al titolo III
delle presenti norme.
10. Campeggi
E' consentita la riqualificazione dei campeggi già esistenti. La realizzazione
di nuovi campeggi è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi
(da art. 10 a art. 36), che rinviano al riguardo alle previsioni dello
strumento urbanistico.
11. Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione
I parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione sono consentiti ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Il Piano territoriale paesistico considera compatibili i parchi pubblici
attrezzati anche in alcuni ambiti di tutela Vulcanologia.
Negli ambiti TO i parchi pubblici devono essere attrezzati anche per funzioni
didattiche relazionate con l'ambito di tutela vulcanologica.
12. Infrastrutture sportive spettacolari compatibili
Negli ambiti MO2, TR, REC, si rinvia per le norme agli strumenti urbanistici
vigenti.
13. Compatibilizzazione paesistica dei detrattori
La compatibilizzazione paesistica dei detrattori è consentita ove prevista
nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono esclusi gli ambiti TI, TO4, ZM1, ZM2, MA3 nei quali è prevista la
progressiva demolizione.
Le opere di mitigazione o compatibilizzazione paesistica richiesta (in
alternativa alla demolizione progressiva prescritta solo ove l'incompatibilità
è di particolare gravità) consistono nell'occultamento, con alberatura delle
specie locali, con rampicanti, degli elementi incompatibili.
Negli ambiti esterni ai centri abitati è richiesto l'adeguamento alle
indicazioni di cui al titolo III delle presenti norme.
14. Recupero sentieristica storica
Il recupero della sentieristica storica è consentito ove previsto nelle schede
dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36), secondo le seguenti modalità di
intervento:
a) per la sentieristica storica agraria extra urbana:
- restauro e ripristino con brevi tratti integrativi previsti nel Piano
territoriale paesistico per la messa in sistema tra i sentieri e con i beni
culturali territoriali;
- uso di pietra lavica, trovanti per i muretti, gli scoli, la
pavimentazione dei tratti acclivi erodibili;
- sono vietate le soluzioni con semplice rivestimento, o trattamenti
regolari e geometrici e la stilatura della faccia vista;
- vincolo a difesa delle visuali panoramiche, nei limiti e nei casi di
cui al D.P.R. 14 dicembre 1971 e seguenti;
- uso esclusivo pedonale della sentieristica in questione per i fini
originari propri, nonché per itinerari naturalistici, per accesso ai beni
culturali territoriali ed alle zone coltivate;
- divieto assoluto di servizi a rete in aereo;
b) per la sentieristica storica urbana:
- indicazioni di recupero con pavimentazione in pietra e di non edificare
nelle fascie di 10 mt.. dal ciglio stradale con la sistemazione in evidenza
degli eventuali reperti documentali;
- divieto di servizi a rete in superficie;
c) per il sistema di viabilità storica extraurbana di supporto
all'insediamento residenziale storico nucleato e per la sentieristica carrabile
storica extraurbana:
- recupero funzionale ai fini insediativi della parte dell'impianto
stradale antico a servizio dei nuclei allo scopo di mantenere la matrice
storica dell'insediamento insediativo e preservare la nuova viabilità libera
per accesso ai beni culturali e fruizione paesistica panoramica.
15. Recupero edilizio per funzioni pubbliche
Il recupero edilizio per funzioni pubbliche è consentito ove previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) ed in particolare:
- ovunque (fuorché negli ambiti TI) con le condizioni particolari
prescritte negli ambiti nei quali ricade;
- negli ambiti TO le funzioni pubbliche riguardano le attività culturali
e di gestione dell'ambito di tutela vulcanologica.
Il recupero dovrà essere realizzato secondo gli indirizzi di cui al titolo III
delle presenti norme.
16. Recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione
tipologica
Il recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione
tipologica è sempre consentito. Sono vietate le variazioni d'uso laddove
comportano ampliamenti e variazioni tipologiche.
17. Recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso
Il recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso è consentito ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
18. Nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e
regolamento edilizio
Le nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento
edilizio sono consentite ove previste nelle schede dei regimi normativi (da
art. 10 ad art. 36). L'attività è soggetta a limitazioni di cui alla normativa
prevista dalle categorie del presente piano.
Per l'edilizia isolata dovrà rispettare gli indirizzi di cui al titolo III
delle presenti norme.
19. Infrastrutture viabilistiche
Per le infrastrutture viabilistiche sono consentite unicamente operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione compatibilmente con quanto previsto nelle
schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) e fermo restando quanto
previsto dall'art. 43 delle presenti norme.
20. Infrastrutture ed impianti
Le infrastrutture ed impianti sono consentiti ove compatibili con quanto
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono realizzabili servizi, attrezzature ed impianti che rispondano a criteri di
chiara emergenza sociale e pubblica utilità con le specifiche seguenti:
- è necessario sottoporre il progetto esecutivo alle autorità competenti
per le opportune verifiche di inesistenza di elementi ostativi e per quanto
riguarda le discariche e messa a dimora di rifiuti dovranno essere verificate
la compatibilità al piano di settore regionale e fermo restando quanto previsto
dall'art. 47 delle presenti norme.
21. Infrastrutture termali con alimentazione esogena
Le infrastrutture termali con alimentazione esogena sono consentite ove
previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
22. Servizi per funzioni pubbliche
I servizi per funzioni pubbliche sono consentiti ove previsto nelle schede dei
regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Art. 10
Regime: |
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Tutela vulcanologica (TI+TO+TS)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TV.
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE
DEL REGIME NORMATIVO TV
Il regime di TV si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1. territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali (selezione);
B.3. beni culturali territoriali antropici compatibili (selezione).
L'ambito di TV contiene i seguenti beni culturali territoriali
- apparati vulcanici;
- beni culturali territoriali configuranti (emergenze costituenti risorse
culturali con valore di significanti);
- beni culturali territoriali connotanti di superficie (naturali
abiotici, naturali biotici, antropici compatibili).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
L'ambito di tutela vulcanologica è la dizione convenzionale attribuita dal
Piano territoriale paesistico all'insieme degli ambiti soggetti a tutela
integrale, orientata e speciale, vale a dire ad un vasto sintema politematico,
naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica (come matrice
configurante del paesaggio) con elementi connotanti relativi alla evoluzione
del paesaggio stesso in superficie, per la cui disciplina si rimanda alle norme
dei relativi ambiti di tutela, pertanto, in conformità alle caratteristiche
dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle
proprie dei regimi normativi TI, TO e TS di volta in volta applicati.
L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come
zona tutelata (riserva naturale e pre-riserva), in parte è individuata dagli
approfondimenti scientifici del Piano territoriale paesistico e destinata ad
articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed
oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con
indotto economico). Detti provvedimenti sono indicati ai fini della loro
introduzione negli strumenti territoriali operativi del P.R.G., della riserva
naturale, etc, e sono elencati nella parte finale dei regimi normativi di Piano
territoriale paesistico.
L'ambito di tutela vulcanologica salvaguarda la componente fondamentale
dell'introduzione dell'arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale
(World Heritage List) dichiarata a Cairns dal Comitato Unesco il 2 dicembre 2000.
Art. 11
Regime: |
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Tutela integrale del sistema ecologico naturale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TI
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TI
Il regime di TI si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1. territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici;
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- segni territoriali della morfologia vulcanica ed erosionale e relativa
fascia di tutela;
- ambiti a vocazione naturale, senza intervento antropico (selezione);
A.1.3. beni naturali relativi a zone umide:
- laghi, lagune, zone umide e relative fasce di tutela;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- beni culturali territoriali geomorfologici, testimoniali;
- risorse minerarie affioranti e cave, salvo regimi transitori o speciali
(selezione);
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- biocenosi (selezione).
L'ambito di TI contiene i seguenti beni culturali territoriali
- principali segni significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e
relative fasce di rispetto, segni definitori della morfologia del limite e
relative fasce di rispetto;
- principali categorie tipologiche di emergenze o forme significanti del
paesaggio morfo-vulcano-tettonico e post-eruttivo geomorfologico evolutivo;
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- beni geomorfologici testimoniali rivelanti l'anatomia interna dei
vulcani (falesie, frane, vulcaniti alterate);
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a
valenza scientifica, archeologica, storica;
- resti paleontologici;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime normativo della tutela integrale è finalizzato alla conservazione e
fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni
morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici e fenomenologici (compreso il loro
contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti
strutturali.
In particolare è finalizzato:
1) alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
2) allo studio e ricerca scientifica;
3) al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
4) alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o
potenziale);
5) alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e
socio-economico;
6) alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da
parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della
partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze; sorveglianza; attività
didattica culturale informativa, scientifica, naturalistica e
storico-umanistica; apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio; osservatori
naturalistici mimetici in materiali naturali locali; visite turistiche e
culturali; recupero terrazzamenti in pietra lavica; manutenzione del territorio
naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax; attività forestale
fitosociologicamente compatibile; tutte le attività previste in regime di
"riserva integrale" non in contrasto con le normative.
Interventi sui detrattori paesistici ambientali con demolizione e trasferimento
degli stessi.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del
territorio; ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con
esclusione di intervento sulle emergenze significanti morfo-vulcano-tettoniche
e relative fasce di rispetto). E' ammesso il recupero dei ruderi storici dei
beni etno-antropologici. E' ammesso il recupero edilizio senza ampliamento,
senza variazione d'uso e senza variazione tipologica.
Recupero sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento
dei caratteri; sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni
specifici fitosociologicamente compatibili; attività agro-pastorale; visita
senza asportazione di elementi naturali; recupero sentieristica storica
didascalizzata; parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni
didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione;
alimentazione delle strumentazioni scientifiche.
Restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Rimboschimento; attività estrattiva; attività agrituristica, attività
residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva
alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture; servizi per funzioni pubbliche entro
edilizia di recupero; nuovi servizi per funzioni pubbliche.
Recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica;
demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.
Infrastrutture eventualmente richieste anche se per motivi di protezione
civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità
paesistica relativamente ad ubicazione, tracciato e modalità esecutive in
relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni alternative
non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invarianti
costituzionalmente tutelate.
Art. 12
Regime: |
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Tutela orientata del sistema ecologico culturale (successivamente articolata in
TO1, TO2, TO3, TO4, TO5)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO
Il regime di TO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del
paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione colturale-produttiva
tradizionale;
- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare;
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;
A.1.3. beni naturali fisici costieri:
- spiagge;
- margini insulari e bassi fondali contestuali;
- laghi, lagune, zone umide;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
- risorse minerarie affioranti, cave;
- risorse termali affioranti;
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali paleontologici;
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2. beni culturali territoriali seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni archeologici ed archeotermali;
- beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e
morfologico post-eruttivo evolutivo, articolate nelle loro principali categorie
tipologiche e forme significanti (strato-vulcani, coni di scorie, coni di
pomice, colate piroclastitiche, depositi di caduta e di flusso, surges, etc.);
- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e
pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di
compatibilità ambientale.
- spiagge;
- margini insulari incluse fasce di tutela di 150-300 mt.. (spiagge o
coste basse, alte, scoscese, falesie);
- laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
- resti paleontologici;
- ambienti costieri di interesse naturale, geomorfologico, fisico,
biochimico, faunistico e floristico;
- ex-coltivi, su forme epivulcaniche di interesse morfostrutturale
configurante e seminaturale connotante;
- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla
presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze
della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla
limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale esistenti (strutture, infrastrutture e
opere di interesse etnoantropologico e testimoniale);
- fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di
falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n.
15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la
diretta fruizione del mare;
- emergenze etnoantropologiche significanti costituite da edifici
industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia
costiera;
- aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni,
terrazzamenti marini eustatici quaternari non compromessi dall'edificazione;
- ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali
territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali
territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole piano con la sigla
TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica,
nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare). Ambiti nei quali
la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie,
discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la
presenza di falda freatica locale terrestre e marina determinano manifestazioni
idrotermali (ad es. S. Calogero);
- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici
che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
- fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a
settentrione, con vocazione forestale per la costituzione delle riserve;
- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
- sintemi biotici florofaunistici;
- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o
puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli
vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte
integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti
urbanistici su indicazione della amministrazione dei beni culturali ambientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate e costituenti piccoli parchi archeologici
con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo):
- manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde
freatiche ed emissioni di gas;
- terme, stufe e fumarole attuali;
- limitati elementi di antropizzazione esistenti interni all'ambiente a
dominante naturale.
Per i regimi normativi si rinvia agli ambiti di articolazione.
Art. 13
Regime: |
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Tutela orientata delle aree colturali produttive
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO1
Il regime di TO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del
paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione
colturale-produttiva tradizionale;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie
dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave;
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali faunistici (selezione);
- beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2. beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO1 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla
presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze
della cultura materiale delle isole;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla
limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
- biocenosi;
- ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
- terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
- rimboschimenti;
- coltivazioni agrarie tradizionali;
- beni della cultura materiale (strutture, infrastrutture e opere di
interesse etnoantropologico e testimoniale).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari con attività e/o
servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e
della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Fruizione ecologico-cognitiva e colturale-produttiva tradizionale. Parco ad
ecologia a dominanza cognitiva con indotto culturale di valenza economica con
parziale potenzialità di recupero di sedi e prodotti della cultura agraria
tipica eoliana, ove preesistenti; ripristino vegetazionale,
colturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del
suolo, opere antincendio; recupero edilizio a servizio della fruizione
culturale del parco. Percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione
culturale della natura, didascalizzazione; attuazione e gestione diretta o in
concessione convenzionata ex legge regionale n. 4/96.
Attività ammesse: ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile,
attività culturale didattica informativa, attività agro-silvo-pastorale
relativamente alle aree attualmente destinate, parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza
aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica,
extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate
in strutture già esistenti; nuove infrastrutture, servizi per funzioni
pubbliche; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova
edificazione.
Art. 14
Regime: |
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Tutela orientata diretta ad attività ludiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO2 (INCLUDENTI AL LORO INTERNO LE EMERGENZE
TUTELATE IN REGIME DI TUTELA INTEGRALE TI)
Il regime di TO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata all'attività ludica.
L'ambito di TO2 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e
pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di
compatibilità ambientale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità di tutela orientata ambientale
generale con, al suo interno, finalità particolari con attività e/o servizi
coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della
tutela senza alterazione o distruzione della risorsa; ammesso recupero
funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
Attività ad uso ecologico ludico terrestre.
Parco ad ecologia sociale ludica terrestre:
a) sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle caratteristiche
eco-morfologiche dell'ambiente;
b) attività agricola per la difesa del suolo a presidio della
natura senza stanzialità antropica;
c) ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività
didattica culturale informativa;
d) attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi
locali, attività silvo-pastorale;
e) parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
f) recupero edilizio senza ampliamento di volume.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della
presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero
edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatto salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero
sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione; campeggi;
attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale;
restauro compatibilità paesistica dei detrattori; manutenzione e
ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica alberghiera,
extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in
strutture già esistenti; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuova edificazione.
Art. 15
Regime: |
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Tutela orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO3
Il regime di TO3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
- ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare.
L'ambito di TO3 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
a) ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni
culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni
culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole di piano
con la sigla TO3 (Tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale,
terapeutica e ludica). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi
sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente
emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda
freatica locale terrestre e marina determina manifestazioni idrotermali;
b) ambiti o localizzazioni particolari all'interno di TO, da
identificare in relazione a quelli che saranno i risultati futuri delle
ricerche e degli studi sulla bassa entalpia - nei quali la vicinanza del
mare e la presenza di fonti di energia endogena (corpi magmatici caldi
superficiali a bassa entalpia) o di energia residua da processi di
trasformazione (es. acque calde di dissalazione marina), rende disponibile
calore per il riscaldamento;
c) fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede
di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76,
n. 15) - al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per
la diretta fruizione sociale e di pubblica utilità del mare;
d) aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni,
terrazzamenti quaternari non compromessi dall'edificazione.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari di conservazione della
fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o
distruzione della risorsa stessa; fruibilità sociale della risorsa termale con
attività e/o servizi coerenti e purché senza alterazione o distruzione della
risorsa stessa. Il regime ha valore per le risorse termali attuali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con
vegetazione autoctona.
All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto:
- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; recupero senza
ampliamenti, senza variazione d'uso e limitatamente alle strutture pubbliche
con eventuali misure di adeguamento fruizionale; parchi pubblici attrezzati
senza strutture in elevazione; recupero edilizio per solo uso pubblico,
infrastrutture servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
Per la diretta fruizione del mare regolata dalla legge regionale n. 78/76
relativa alla fascia di 150 mt. dalla battigia, nell'ambito del divieto
assoluto di nuova edificabilità si prevedono le seguenti attività compatibili:
- ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività
culturale didattica informativa, parchi pubblici attrezzati con strutture
leggere, recupero edilizio senza ampliamento; servizi per funzioni pubbliche
entro edilizia di recupero; alimentazione con sorgenti energetiche alternative
paesisticamente compatibili; attività agro-silvo-pastorale.
Sistemazione eco-idraulica forestale.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente
nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività
commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente.
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, ove non
esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture; demolizione e
ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che
comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.
TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)
Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto
alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione,
compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e
fruizione compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e
storici, studi geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in
relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da
faglie attive, riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente
con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con
termalizzazione e mineralizzazione in situ.
Art. 16
Regime: |
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Tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed
archeotermale
Gli ambiti e i beni appartenenti alle categorie di beni culturali
territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra
indicato sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico, con
il solo simbolo grafico senza la sigla di ambito corrispondente
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO4
Il regime di TO4 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e
ludica;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse termali affioranti;
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- beni archeologici ed archeotermali.
L'ambito di TO4 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o
puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli
vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte
integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti
urbanistici su indicazione dell'amministrazione dei beni culturali ed
amientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo);
6) manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche
ed emissioni di gas;
7) terme, stufe e fumarole attuali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico,
archeotermale, identificato dal solo simbolo grafico senza sigla. Sistemazione
conservativa e didascalizzazione per la fruizione consapevole dei beni
culturali territoriali e la motivazione cognitiva della tutela, per la
fruizione consapevole del giacimento culturale costituito da resti emergenti
e/o sepolti dell'insediamento antico e del relativo contesto - sia
funzionale (difensivo, produttivo, etc.) sia estetico-percettivo -, per la
leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.
Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione
archeologica della soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n.
490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more
della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del
medesimo T.U. n. 490/99, ogni modificazione dei terreni , compressa la posa in
opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva
comunicazione alla competente soprintendenza, sezione beni archeologici; le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività
agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione
della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.
Per le suddette aree che secondo il Piano territoriale paesistico sono
fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni
caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di
tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree
ricadono.
Art. 17
Regime: |
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Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO5
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO5
Il regime di TO5 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale:
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.2. beni culturali territoriali naturali biotici:
- beni culturali territoriali botanici (selezione);
- beni culturali territoriali faunistici (selezione).
L'ambito di TO5 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni
culturali territoriali
- ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici
che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
- fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a
settentrione, con vocazione forestale;
- aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
- sintemi biotici florofaunistici;
- ambito di Ginostra - Lazzaro e suo contesto ambientale, storico,
produttivo, funzionale, paesistico.
In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del monte
Chirica rivolto verso il canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado
per progsessiva pedeplanazione a seguito dell'erosione meteorica sulla
copertura di pomice. L'ambito è idoneo a costituire l'edizione liparota in
sistema con la prospiciente riserva naturale di Salina dello strato-vulcano di
Fossa delle Felci, con l'ulteriore funzione di cornice ambientale naturale da
ricostituire intorno all'ambito di Acquacalda.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Difesa idrogeologica, ricostituzione ambientale con forestazione coerente con
l'habitat naturale.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Difesa idrogeologica; ricostituzione ambientale; riserva naturale con divieto
di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e
gestione; ricerca scientifica, monitoraggio, protezione civile; attività culturale,
didattica e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero di manufatti per la sorveglianza; opere antincendio; rifugi
compatibili per gli operai forestali.
Persistenza di limitate attività agricole tradizionale; restauro o
compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica;
recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti;
interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Tutte le attività diverse da quelle compatibili o promosse; attività
estrattiva; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 18
Regime: |
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T.S. 1 Tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS1
Il regime di TS1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti a vocazione orientata alla conservazione, in conflitto con
necessità sociali.
L'ambito di TS1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- bene culturale territoriale naturale morfo-vulcano-tettonico
caratterizzato da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da
fumarole subacquee e subaeree in area ad alto rischio vulcanico per la
periodicità delle eruzioni vulcaniane con depositi di flussi piroclastici
turbolenti di surge;
- bene culturale territoriale geomorfologico per la presenza della
spiaggia con acque calde in baia riparata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS1 è volto alla realizzazione
di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale
o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in
situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione
di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di
vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di
disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità
di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano
l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure
adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate
così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
La finalità è quella di raggiungere un assetto ed un regime di compatibilità
tra conservazione e fruizione sociale della risorsa in ambiente ad alta
sensibilità, vulnerabilità e criticità (Vulcano Porto - zona termale). Si
tratta di una zona speciale richiedente un regime giuridico convenzionato e
procedurale particolare per garantire trasparenza, collegialità e
qualificazione adeguata al processo decisionale per il raggiungimento di una
compatibilità tra fattori culturali legittimi interessi sociali e risorse
naturali con elevata potenzialità di indotto economico.
La zona a tutela speciale 1 Vulcano Terme di Levante - Acquecalde è volta
a garantire:
a) il riordino generale di Vulcano Porto, da attuarsi a livello
urbanistico attraverso piano particolareggiato, e di concerto con la
soprintendenza competente, da redigersi con particolare attenzione al tema del
rischio vulcanico e della protezione civile;
b) il rispetto assoluto e la fruibilità culturale di visita dei
due coni vulcanici piroclastici e delle zone con manifestazioni naturali di
termalismo;
c) la soluzione dei problemi della realizzazione di servizi e
impianti per la fruizione delle specifiche risorse naturali e culturali
individuate nel Piano territoriale paesistico;
d) la prevalenza assoluta di soluzioni all'aperto nella fascia
verso mare;
e) l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa primaria;
f) il controllo sanitario nel rispetto della disciplina di
settore.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, cultura didattica
informativa, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; recupero sentieristica
storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
Altri eventuali meccanismi di recupero saranno definiti dal piano urbanistico
particolareggiato.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione idraulico
forestale; attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale
turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non
esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso
che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove
infrastrutture.
Art. 19
Regime: |
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T.S. 2 Pilato III
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS2
Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte
configurante il cono di pomici del Pilato (Lipari), di straordinario interesse
morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovulcanico quanto alla
forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e
morfovulcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di
stile ruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio
morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di
cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio
storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San
Willibald a Lipari.
Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla
conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse
naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle
quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive
di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di
interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la
estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di
soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo
speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso
modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione
eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica
informativa.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con
finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza
alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia.
Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché
effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture
in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza
ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per
attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e
compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale +
turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
edificazioni; nuove infrastrutture.
Art. 20
Regime: |
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T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS3
Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2. beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
- ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del
mare;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei
beni culturali territoriali configuranti:
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni culturali territoriali naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- insediamento industriale.
L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati
per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
- cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a
valenza scientifica, archeologica, storica;
- disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed
alla lavorazione della pomice.
Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla
spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli
stabilimenti per la lavorazione della pomice.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione
di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale
o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in
situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la
concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di
interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di
interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la
estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di
soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia
peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da
demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di
iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della
soprintendenza competente.
Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.
Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera
TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge
regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre
alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di
archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e
recupero.
ATTIVITÀ COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale
didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione
autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
infrastrutture termali con alimentazione esogena.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero degli stabilimenti dimessi; recupero edilizio senza
ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per
attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove
non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione
d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni;
nuove infrastrutture.
Art. 21
Regime: |
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Sintemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e
disciplinate
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con le sigle RCS,
RNS e REP
FINALITA' DEL NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente.
Gli artt. 21, 22, 23 e 24 oltre a ribadire questa posizione si limitano ad
alcune indicazioni di recupero paesistico che è possibile operare direttamente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale
con vegetazione autoctona.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio limitatamente alle operazione di manutenzione e di
ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, ove non esercitate in
strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 22
Regime: |
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Recupero centro storico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RCS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RCS
Il regime di RCS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.4. beni antropici storici:
- margini urbani storici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- centri storici;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- centro storico urbano.
L'ambito di RCS contiene i seguenti beni culturali territoriali
- mura urbiche e perimetri connessi con la topografia storica e fascia di
rispetto contestuale;
- centri abitati con carattere di centro storico urbano costituenti un
patrimonio culturale complessivo sistemico e stratificato di beni paesistici,
architettonici, urbanistici, archeologici, etno-antropologici, testimoniali e
storico-artistici;
- centri storici o agglomerati urbani con carattere storico delimitati
dalla soprintendenza con integrazioni derivanti da nuove conoscenze di
topografia storica.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente. Nelle more
dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività
compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della
sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove
infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici.
Art. 23
Regime: |
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Recupero nuclei storici generatori
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RNS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RNS
Il regime di RNS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
- elementi generatori dell'insediamento storico;
- beni architettonici (extra c.s.);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- nucleo generatore.
L'ambito di RNS contiene i seguenti beni culturali territoriali
- ambiti con presenza di beni architettonici di interesse storico
testimoniale (edilizia religiosa, rurale, industriale), urbani e peri-urbani,
che hanno generato nuclei abitativi e piccoli borghi rurali;
- nucleo storico (centro abitato) con carattere di nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione; rimozione o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero della sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e
senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione
eco-idraulica forestale; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione
d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture,
nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 24
Regime: |
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Recupero propagginazioni con riordino individuabile su matrice sentieristica
storica
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla REP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO REP
Il regime di REP si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali
territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali connotanti antropici storici:
- elementi generatori dell'insediamento storico;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- propagginazione;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di REP contiene i seguenti beni culturali territoriali
- sentieri generatori;
- centri abitati estesi per propagginazione su sentieri a partire dal
nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico
mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla
redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di
recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo
n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e
andranno concertati con la soprintendenza competente, determinando per ciascun
fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d'uso compatibili con il loro
recupero edilizio. Lo strumento generale ed attutivo concorre ad individuare,
mediante apposito studio di dettaglio le aree ei beni e le emergenze
significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della
sovrintendenza competente; parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività
estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, nuova
attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei
nuovi strumenti urbanistici.
Art. 25
Regime: |
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Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM1
Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- parte sud-orientale del Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente
ed attualmente non più coltivata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della conservazione
dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione della cava, in
relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita
progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale
didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture
in elevazione.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi
limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica,
attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività
ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 26
Regime: |
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Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM2
Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato costituita
dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di
uso civico;
- zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle
Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali
del processo eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della
concessione mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione
alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione
particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione
territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità
vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della
colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse - Lipari);
didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi
pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; demolizione o trasferimento
dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale +
turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera,
campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con
variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove
infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 27
Regime: |
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Mantenimento dell'assetto del paesaggio agrario in zone comprese tra gli ambiti
di tutela vulcanologica (TV) ed ambiti antropizzati a diverso livello
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA1
Il regime di MA1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1. beni culturali territoriali naturali:
B.1.1. beni naturali abiotici:
- beni geomorfologici disaggregati in zone antropizzate;
B.1.2. beni naturali biotici:
- beni paleontologici;
B.2. beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
- modellazione antropica dei pendii;
- beni botanici di azione antropica;
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni architettonici (extra c.s.);
- beni testimoniali della cultura materiale;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- paesaggio agrario tradizionale.
L'ambito di MA1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o naturalistico-ambientale
incluse nelle aree edificate perimetrate;
- resti paleontologici;
- terrazzamenti antropici di modellazione dei pendii;
- coltivazioni agrarie;
- case rurali tradizionali eoliane;
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e
testimoniale della cultura rurale;
- zone di attività tradizionali silvopastorali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Destinazione a zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e
le zone antropizzate.
Mantenimento del paesaggio tradizionale silvo-pastorale o agricolo con sedi
sparse con finalità di conservazione del suolo e della natura, con possibilità
di produzioni tipiche e biologiche; agriturismo; salvaguardia e fruizione con
adattamento compatibile delle strutture di interesse etnoantropologico; vietata
alimentazione energetica a rete aerea; vietate serre in vetro e materiale
sintetico; negli edifici di interesse etno-antropologico classificati, solo
restauro. Urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati e
"servizi puntuali" strettamente necessari, con mantenimento del
carattere originario dell'insediamento.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; attività agro-silvo-pastorale;
sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici
attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività residenziale; attività agrituristica; attività residenziale,
turistica, extra-alberghiera; campeggi; restauro o compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per
funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica
utilità.
Infrastrutture sportive/spettacolari compatibili ove necessario e di pubblica
utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 28
Regime: |
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Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente
urbanizzabili)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA2
Il regime di MA2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3. beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
- beni architettonici (extra c.s.);
- beni testimoniali della cultura materiale:
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate.
L'ambito di MA2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
- case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali;
- strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e
testimoniale della cultura rurale;
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale;non consumo
del suolo a livello insediativi. .
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici
attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività residenziale;
attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia
esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero
sentieristica storica; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di
recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi;
recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione
tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 29
Regime: |
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Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni
strategiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA3
Il regime di MA3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- viabilità panoramica.
L'ambito di MA3 contiene i seguenti elementi
- viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali territoriali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni
strategiche.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; ricerca
scientifica; monitoraggio e protezione civile; attività culturale e
informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
infrastrutture termali con alimentazione esogena; demolizione o trasferimento
dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione
paesistica dei detrattori; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di
recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività agro-silvo-pastorale; nuova attività
residenziale; nuova attività residenziale turistica extra-alberghiera; nuova
attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che
comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove
edificazioni.
Art. 30
Regime: |
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Riordino paesistico definito con piani particolareggiati di recupero
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RIO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RIO
Il regime di RIO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti come disvalori ambientali
con problemi o necessità od opportunità di fruizione e riuso come risorse
urbanistiche in regime di compatibilizzazione paesistica:
- centri urbani delimitati ex legge n. 765/67;
- centri abitati (occupazione suolo: zone A+B del P. di F.);
- aree pianeggianti intervulcaniche disorganicamente antropizzate;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di RIO contiene i seguenti elementi
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- insediamenti di edilizia rurale localizzati in zone intervulcaniche e
perivulcaniche;
- ambiti costituiti prevalentemente da manufatti abusivi condonati e da
insediamento caotico.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Riordino paesistico ed urbanistico di Vulcano Porto e dei sintemi degli
insediamenti antropici sia urbani, sia esterni agli abitati, sia di edilizia
rurale, legali o abusivi, con tendenza alla saturazione, con situazioni di
degrado urbanistico e rischio ambientale.
Rinvio agli strumenti urbanistici: per gli interventi in questo ambito si
prescrive il rinvio agli strumenti urbanistici ed attuativi da concertare con
la soprintendenza competente e da redigere ex novo o in variante a quelli
esistenti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza
variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
In caso di particolare degrado dei servizi, infrastrutture ed attrezzature
esistenti con rischi per la sicurezza sociale e l'igiene ambientale sono
previsti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione tali da
garantire l'agibilità minima delle strutture medesime
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio
con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove
infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici.
Art. 31
Regime: |
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Modificazione compatibile paesaggio agrario (Agriturismo)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO1
Il regime di MO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- paesaggio rurale produttivo.
L'ambito di MO1 contiene i seguenti elementi
- insediamenti rurali caratterizzati da trasformazioni in sedi turistiche
o ad uso misto stagionale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti
urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Modificazione compatibile del paesaggio agrario; modificazione del paesaggio
intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. Transizione da
agricoltura tradizionale ad agricoltura razionale con possibilità, di
incentivare, di utilizzazione agrituristica con riferimento alla relativa
normativa e di riconversione biologica del ciclo produttivo. Incentivazione per
recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente,
escluse serre con coperture specchianti. In tale ambito i nuovi strumenti
urbanistici attuativi potranno prevedere opportune discipline di trasformazione
funzionale, con mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della
sua immagine testimoniale dell'architettura tradizionale eoliana.
Relativamente al paesaggio agrario localizzato nelle zone costiere, garanzia
convenzionata di libertà di accesso pubblico alla spiaggia, sia da terra sia
dalla costa.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agro-silvo-pastorale;
attività agrituristica; parchi pubblici attrezzati senza strutture in
elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio
senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati
ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione
eco-idraulica forestale; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 32
Regime: |
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Modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO2
Il regime di MO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
- aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate;
- complessi alberghieri compatti:
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di MO2 contiene i seguenti elementi
- insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano
formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui
pianori intervulcanici.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti
urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli
esistenti,con indirizzo e finalità di recupero dell'immagine paesistica nel
rapporto tra insediamenti e paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed
in armonia con la natura, di razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto
viario e ricomposizione del tessuto edilizio con tipologie e caratteristiche
della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti
nell'ambito. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante
apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 33
Regime: |
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Trasformazione compatibile P.R.G.
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TR
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Trasformazione urbanistica edilizia compatibile, disciplinata dagli strumenti
urbanistici attuativi, approvati dalla soprintendenza competente. Nelle more
dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza
strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non
esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta
ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni,
fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Art. 34
Regime: |
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Restauro paesiistico areale con indicazione delle tipologie di detrattori da
compatibilizzare (DP1-DP2)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RES
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE
DEL REGIME NORMATIVO RES
Il regime di RES si applica alle seguenti categorie di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili
L'ambito di RES contiene i seguenti elementi
- detrattori paesistici areali diffusi (lottizzazione, propagginazioni,
etc.) (DP1);
- detrattori paesistici consistenti compatti (complessi alberghieri, etc.)
(DP2);
- centri abitati nucleati di recente formazione;
- servizi ricettivi di uso pubblico;
- insediamenti a carattere turistico organizzato;
- lottizzazioni turistiche;
- insediamenti compatti ed isolati localizzati al di fuori dei centri
abitati.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Arresto dell'incremento del danno da detrattore urbanistico dei complessi
edilizi e degli elementi potenzialmente produttori di rafforzamento, mediante
mascheramenti con appropriati impianti arborei nelle parti non edificate tra
edificio ed edificio, tra edifici ed ambiente esterno o altri simili interventi
e recupero tramite strumentazione urbanistica ed attuativa. Lo strumento
generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di
dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le
attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei
detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica,
fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti;
servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale + turistico-alberghiera +
extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero
edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica;
nuove infrastrutture; nuove edificazioni.
Art. 35
Regime: |
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Restauro paesistico puntuale con indicazioni tipologiche da compatibilizzare
(DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad
emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli
rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla DP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI
APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO DP
Il regime di DP si applica alle seguenti categorie di beni
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1. unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati
elementi di antropizzazione compatibile;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità
di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
- detrattori urbanistici da disordine insediativo;
- detrattori ambientali inquinanti;
- detrattori paesistici strutturali additivi;
- detrattori paesistici infrastrutturali;
- detrattori paesistici estetico-percettivi.
L'ambito di DP contiene i seguenti elementi
- insediamenti in aree di deposito piroclastico;
- viabilità principale con stenosi da insediamento di bordo;
- infrastrutture stradali di rilevante impatto ambientale;
- detrattori paesistici estesi costituiti da insediamenti realizzati
impropriamente entro ambiti di beni culturali configuranti o connotanti;
- allocazioni di stoccaggio e smaltimento rifiuti;
- centrali termoelettriche con emissioni nocive;
- opere ed attività che hanno provocato occultamento ed obliterazione di
elementi di elevato valore morfologico-scientifico;
- detrattori paesistici sorti sulle parti significanti dei corpi
vulcanici;
- detrattori ambientali ablativi (cave distruttive di rilevanti elementi
morfostrutturali);
- infrastrutture a rete prodomiche di insediamenti residenziali;
- edilizia e manufatti di impatto paesistico negativo in zone
epivulcaniche ed in zone di rispetto.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Compatibilizzazione detrattori ambientali e paesistici ai fini del restauro
ambientale.
AMBITI E/O EMERGENZE DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Gli ambiti contenenti le categorie e rappresentati nelle tavole piano con le
sigle:
- DP3 detrattori paesistici strutturali additivi; sono definiti DP3 i
detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti
del paesaggio strutturale eoliano (ad es. cono vulcanico di Vulcanello III) e
additivi in quanto realizzati in elevato;
- DP4 detrattori paesistici strutturali ablativi; sono definiti DP4 i
detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi
significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. il grande cono di Pomice
del Pilato) ed ablativi in quanto distruttivi del bene culturale in tutto o in
parte;
- DP5 detrattori paesistici ambientali inquinanti; sono definiti DP5 i
detrattori che operano inquinamento atmosferico, marino, idrico, acustico,
olfattivo, etc., quali centrali termiche, discariche abusive e simili;
- DP6 detrattori paesistici infrastrutturali; sono definiti DP6:
1) la parte delle infrastrutture stradali che violentano il modello
ecologico insediativo storico, con un impatto estetico percettivo negativo
(tracciato, muraglioni, etc.) ovvero con impatto negativo di promozione di
ulteriori insediamenti lineari casuali, paesisticamente incompatibili, in atto
e in fieri;
2) tutte le infrastrutture energetiche su pali con cavo aereo. Sono da
considerare detrattori paesistici infrastrutturali potenziali quelli previsti
nei piani o programmi con le caratteristiche di cui sopra e, pertanto, vietati
dal Piano territoriale paesistico in altre parti delle norme;
- DP7 detrattori paesistici estetico percettivi; sono definiti DP7 i
detrattori, largamente prevalenti, che operano detrazioni di valore paesistico
per impropria collocazione, volumetria, esposizione, materiali impiegati nelle
facciate.
N.B. sono compresi tra i detrattori da compatibilizzare gli edifici (anche del
patrimonio consolidato) recentemente verniciati al quarzo, posti in evidenza da
interventi cromatici ed architettonici impropri.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
In relazione alla specificità delle situazioni esistenti la definizione di
provvedimenti specifici da adottare è demandata alla competente soprintendenza
la quale opererà in ordine alle seguenti modalità:
- non consentire opere o attività che incrementino consistenza o valore
del detrattore paesistico sino alla rimozione del disvalore e sempre nel regime
normativo dell'ambito di appartenenza;
- normare quelle opere specifiche che rimuovono le cause del disvaslore
paesistico e ne realizzano la compatibilità.
Art. 36
Regime: |
|
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione
cultural-produttiva
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze
significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella
tavola di Piano territoriale paesistico con un piccolo cerchio con il bordo e
una casella colorata contenente la lettera di identificazione del bene come da
didascalie di piano
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione
cultural-produttiva relativamente ai beni culturali territoriali antropici
storico-testimoniali di edilizia singola (identificati dal solo simbolo e/o
colore).
In tali categorie rientrano gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani,
aventi particolare valore architettonico ambientale, storico culturale e
testimoniale. Possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il
livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui gli edifici
e i manufatti sono inseriti. Restano ferme le eventuali disposizioni più
restrittive disposte dalla stessa soprintendenza, in base ai vincoli imposti
dal T.U. n. 490/99.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agrituristica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria,
negli edifici agricoli sono consentite previo comunicazione alla competente
soprintendenza, trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse
all'agricoltura, quali l'agriturismo, sempre che non comportino ampliamenti e
variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature
igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Art. 37
Usi civici eoliani
L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure,
agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la
conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle
parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore
specifica in sede di piano paesistico.
La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione
delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la
loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a
mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne
tecnologie ablative che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione
sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti
ad uso civico.
Tutto ciò premesso il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme
dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione.
Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque
l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza
distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti
del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere
la sussistenza del bene stesso.
Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto
arboreo.
L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del
bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata
dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze
di valori paesistici scientifici e morfovulcanici configuranti da conservare in
forma di tutela orientata ed integrale.
Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in
relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori
paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale, sussistono
ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi
di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2
(Tutela speciale 2).
TITOLO III
MATERIALI, FINITURE, ARREDO URBANO
Art. 38
Disposizioni transitorie sui materiali edilizi e le finiture sino
all'approvazione del nuovo regolamento edilizio ed annesso manuale del recupero
L'esistenza alle Eolie, alla fine del XIX secolo, di una popolazione di 21.026
abitanti ecologicamente insediata in un corretto rapporto città-campagna -
a fronte della molto minore consistenza attuale della popolazione -
rende dominante il problema del recupero.
Il Piano territoriale paesistico, nelle more e sino alla redazione ed
approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo regolamento edilizio comunale con
annesso manuale del recupero, dispone per gli interventi edilizi le norme come
di seguito articolate.
Per gli interventi di recupero e per le nuove costruzioni isolate, ove
consentito, il Piano territoriale paesistico fornisce i seguenti criteri da
valere quali "linee guida per il nuovo regolamento edilizio e per il
manuale del recupero". I nuovi strumenti urbanistici approfondiranno e
svilupperanno la normativa tenendo conto delle indicazioni formulate dal Piano
territoriale paesistico all'interno delle seguenti "linee guida".
a) Pavimentazioni
Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico, nella sentieristica
storica e nelle situazioni di preesistenza di pavimentazioni in pietra è
prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino secondo i
tipi e i disegni esistenti nelle fonti documentali e nell'iconografia storica.
E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in
cemento o in plastica.
Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed
extraurbani è prescritto l'uso di pavimentazione in basole di pietra o
acciottolato semplice o a disegno.
Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate o di
cemento.
b) Rivestimenti ed intonaci esterni
E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiere
d'archi, con la faccia a vista litica lavorata a scalpello, bocciarda o a
finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico.
Negli edifici al di fuori delle zone MO e TR, nelle superfici esterne gli
intonaci dovranno essere prodotti con le tecniche tradizionali con uso di
lapillo e di sabbia vulcanica al fine di assumere il tradizionale colore della
pomice.
Sono vietati: rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di
ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno, ed in
materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di
qualunque specie.
c) Tinteggiatura e verniciature esterne
In sede di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere redatto un
manuale con appropriate norme relative al colore dei materiali ed alle tecniche
della tinteggiatura e verniciatura esterne.
Nelle more della preparazione del manuale di cui sopra si consiglia il
ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: tinteggiatura a
"velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera
forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti biancastri e misti a colla e colore;
tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce,
sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali
proporzioni.
Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati,
graffiati, rosati, ecc.) o granigliati, le tinteggiature con pittura al quarzo.
Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano tecniche di pitturazione ad
olio ovvero con lacche o smalti opachi.
In attesa del nuovo regolamento edilizio, i colori di base consigliati per le
facciate degli edifici sono: i colori tradizionali, il color pomice, le gamme
delle terre nelle gradazioni chiare. Le tinte saranno scelte con il criterio
del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli
edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli
elementi costituenti e tendere da ottenere un rapporto armonico tra di essi.
d) Manto di copertura e utilizzazione delle coperture
Sono da preferirsi le tecniche tradizionali in battuto di legante e lapillo
vulcanico.
In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è
prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per gli edifici ricadenti
nel "centro storico" è fatto divieto di modificare le coperture degli
ultimi piani degli edifici, mobili o fisse, con strutture in vetro, metallo,
alluminio o plastica.
e) Scarichi, gronde
A seconda dell'epoca di realizzazione o del carattere dell'edificio, gronde,
pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono
essere realizzati con imbuti di cotto tradizionali ovvero entro guaina di
rivestimento in muratura intonacata con rinforzo alla base realizzato anche in
materiali litici di protezione, ovvero in traccia ventilata nella muratura.
f) Canne fumarie, antenne
Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici, e comunque le torrette da
camino, saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del
fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate
nella muratura. E' prescritta l'installazione di una unica antenna
centralizzata per ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per
antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano sempre
posti sotto traccia.
Entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio le situazioni di
difformità dovranno adeguarsi alla presente norma.
L'installazione di tralicci, parabole di rimbalzo per micro-onde, etc., è
sottoposta al nulla osta della soprintendenza che ne verifichi la
minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
g) Infissi esterni
Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati
infissi in legno a vista. E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture
esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati
con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso
l'impiego di serrande in metallo solo nelle aperture esterne, al piano strada,
di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di
infissi in plastica e alluminio anodizzato e di qualunque altro materiale che
non sia specificato nella presente norma.
h) Aperture esterne
Nuove aperture al piano terreno, ove ammesse dal regolamento edilizio, non
dovranno mai avere una larghezza superiore ai metri 3 per esercizi commerciali
e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad
intonaco o riquadrati con elementi di pietra secondo la tradizione eoliana.
Decorazioni, soglie e davanzali di porte, balconi e finestre dovranno essere in
pietra lavica. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti,
quadrelli o tondi di ferro secondo la tradizione.
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle
facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo
indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo
sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e
gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
i) Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi
E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di
finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo
(portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni,
cornici, infissi, ringhiere ecc.).
l) Divieto di linee elettriche e telefoniche aeree e prescrizioni limitative
per quelle in cavo all'interno degli ambiti TI, TO e TS.
In tutte le isole Eolie è vietata la palificazione e le reti elettriche e
telefoniche in aereo; quelle esistenti dovranno essere sostituite con reti in
cavo interrato.
E' prescritta, ovunque, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o
telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.
La collocazione di rete in cavo interrato per uso generale (con facoltà di
accesso ai privati) è disciplinata dalle apposite normative del Piano
territoriale paesistico in relazione alla potenzialità di generare abusivismo
edilizio.
m) Numerazione civica e indicazioni stradali
I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle
maiolicate.
Le dimensioni, eventuali simboli e i colori saranno definiti in sede di nuovo
regolamento edilizio comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative
e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
n) Toponomastica attuale e storica
Il Piano territoriale paesistico fornisce in forma comparata l'elenco di tutti
i toponimi, presenti nell'edizione delle cartografie IGM e del comune, nella
dizione in italiano ed in dialetto siciliano degli ultimi decenni dell'800 (di
cui al "Liparischen Inseln").
Progressivamente, nell'ambito della didascalizzazione culturale interpretativa
del territorio, tutta la toponomastica dovrà essere sostituita con la nuova,
nella duplice edizione, storica ed attuale.
o) Didascalizzazione del territorio culturale
La didascalizzazione territoriale del patrimonio culturale, dei monumenti
singoli, degli itinerari culturali e naturalistici e delle zone di tutela
vulcanologica deve essere realizzata mediante tabelloni didattici e leggii con
grafica unitaria e dovrà contenere i riferimenti alle categorie di beni
culturali territoriali e agli ambiti del Piano territoriale paesistico.
p) Illuminazione negozi ed esercizi pubblici
E' vietato l'uso di neon o di lampade gialle a vapore di sodio
nell'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e
comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade.
Le sorgenti di luce dovranno sempre essere occultate e l'illuminazione dovrà
avvenire in forma indiretta (per riflesione-rifrazione) dagli oggetti illuminati.
q) Tabelle e insegne a bandiera
Sono rigorosamente vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli
edifici di qualunque tipo ovvero di corpi illuminanti a bandiera o di scritte o
segnalazioni luminose, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie
e dei presidi sanitari.
L'amministrazione comunale provvederà a disporre la progressiva eliminazione
delle insegne a bandiera esistenti entro cinque anni dall'approvazione del
nuovo regolamento edilizio.
Ad esse potranno essere sostituite insegne interne alle partiture
architettoniche delle vetrine, delle porte etc. con le caratteristiche
richieste nelle apposite norme, di cui al punto successivo.
r) Tabelle e insegne di facciata
Le tabelle e le insegne di facciata debbono essere realizzate sempre
all'interno delle aperture delle porte e delle vetrine e mai in sovrapposizione
alla facciata.
E' rigorosamente vietato l'uso di tabelle ed insegne luminose con sorgente di
luce diretta e visibile, mentre è consentito l'uso delle medesime illuminate
purché la sorgente di luce non sia visibile dall'esterno.
Nella realizzazione delle insegne, che dovranno essere previste con un corretto
inserimento architettonico, non potranno essere utilizzati materiali
riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido o satinato,
vetro a specchio, alluminio non verniciato.
In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m 2
minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o
vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano
porta, perchè si riduce lutile di ingresso sotto la quota di m 2, sarà posta
sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura
stessa.
In edifici nei quali esistono idonee ed apposite modanature per il loro
collocamento, le scritte ed insegne non potranno in alcun modo superare in
altezza ed in larghezza le dimensioni dell'elemento stesso.
Le insegne non potranno in alcun caso attenere a più di una sola apertura. Lo
stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola
apertura.
L' insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di
facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali
inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri
segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).
Ai piani superiori degli edifici sono vietate insegne o segnalazione in genere.
I tipi dovranno essere limitati ad alcune "famiglie" di caratteri.
Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani",
"romani" o "lapidari" e loro simili. Dovranno essere usati
gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.
s) Vetrine
Le vetrine dovranno essere sempre realizzate con l'incasso minimo di 10 cm.
dalle partiture di contenimento.
Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture, rispettarne
linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che
prevedano vetrine a raso o aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.
In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano
subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le
aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature,
apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali proposte dovranno
riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più
generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sono sottoposte al nulla
osta della Soprintendenza e alla normativa generale per gli interventi sugli
edifici del centro storico.
Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i
materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno
chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e
pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso e
"antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come
piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei
lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere, e si
dovrà preferire l'uso di pietra vulcanica non lucidata.
Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a
scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti
di essi che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore
piombaggine. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato
unitariamente.
Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione,
dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di
sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini
e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.
t) Tende
Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo
alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, e dovranno
risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.
L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici
o partiti decorativi di facciata.
Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non
potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di
marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo
che per la zona ad esclusivo transito pedonale.
E' vietato, comunque, la realizzazione di strutture leggere amovibili su spazi
esterni anche se di pertinenza degli edifici. Sono consentiti elementi mobili
in legno quali tende ad ombrello.
u) Pannelli solari
E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica
autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente.
Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione
grafica con fotomontaggio, prospetti e sezioni lungo le linee di massima
pendenza e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione
di installazione proposta, attraverso la quale si possa giudicare l'impatto sull'ambiente
circostante.
v) Piscine
La realizzazione di piscine scoperte è ammessa relativamente agli impianti
sportivi, agli edifici termali, alberghieri, ai villaggi turistici e alle
residenze private, ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi.
Nelle more dell'approvazione di detti strumenti sono realizzabili soltanto
quegli impianti che rispondono alle chiare esigenze di pubblica utilità e di
emergenza sociale.
Le parti esterne e superiori al livello dell'acqua debbono essere realizzate in
pietra vulcanica da sega o in conglomerato con inerte vulcanico del tipo usato
per pavimentazioni e decoro edilizio.
Fatta eccezione per i complessi sportivi (soggetti a verifica di impatto
ambientale), la collocazione e la forma dovranno essere armonizzate con
l'andamento naturale del terreno, non dovranno superare i 30 m. in nessun lato,
non dovranno avere forme geometriche regolari, dovranno essere parzialmente
ombreggiate con alberature, della flora locale. Ove possibile dovrà essere
privilegiato l'uso di acqua marina o di acque termali.
z) Verande
Le verande ed i terrazzi esterni ubicati a livello di ambienti abitabili,
potranno essere coperti con doppio strato di cannuccia, con eventuale
interposizione di materiale imperniabile trasparente, sorrette da travetti in
legno poggianti sulle tradizionali colonne tronco-coniche (pulere).
Sono vietate le coperture a tegole e le chiusure perimetrali con strutture
vetrate e in legno o altro materiale.
TITOLO IV
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 39
Definizione
Agli effetti del Piano territoriale paesistico si considerano interventi di
rilevante trasformazione del territorio:
a) le attività estrattive e le opere connesse;
b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi con il
necessario contesto di sistemazione dell'entroterra portuale strutturato e
funzionale organicamente alle opere portuali in sistema unitario, nuovi
tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti,
acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e
fanghi;
e) le attrezzature di livello sovraccomunale.
La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al
precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui
al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei
valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano territoriale
paesistico Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del
territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate,
a giudizio della soprintendenza competente possono essere considerati di
modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto
paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Art. 40
Analisi, contenuti progettuali, procedure
Per i progetti degli interventi di cui al precedente art. 39 oltre alla
documentata conformità con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico è
richiesto uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale esteso
agli aspetti compositivi e formali e dettagli esecutivi dell'opera, con
riferimento agli aspetti storici e naturalistici (geologici, ecologici,
botanici, faunistici) in relazione alle caratteristiche ed alla normativa degli
ambiti paesistici contestuali di cui al presente piano. Al fine di ampliare le
condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte
alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul
paesaggio e sull'ambiente.
La soprintendenza competente, verificata la congruità con il Piano territoriale
paesistico, si pronuncia sui progetti ai sensi delle leggi vigenti e li approva
in toto o per le parti conformi.
Art. 41
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione
dell'impatto ambientale
La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse
naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una
efficace tutela dell'attività agricola.
I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del
territorio, e che non siano soggetti e dotati di valutazione di impatto
ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati,
nell'ambito delle destinazioni a dominanza di riordino riqualificazione
urbanistica o razionalizzazione della trasformabilità e modificabilità (MO1,
MO2, RIO, TR, ecc.), da un progetto dettagliato di fattibilità con studio di
compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:
- localizzazione dell'intervento sulla cartografia ufficiale 1:10.000,
1:2000 e su cartografia catastale;
- foto aeree nadirali e panoramiche;
- stralcio del Piano territoriale paesistico e del P.R.G. relativo alla
zona oggetto dell'intervento;
- progetto dell'intervento;
- l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e
territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in
esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle
normative e alla pianificazione vigente;
- la specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi
e delle emissioni nell'atmosfera, anche sonore, immessi nell'ambiente, con
riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
- la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o
compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio
ambientale;
- la simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico
sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente con plastico e
fotomontaggi.
Art. 42
Attività estrattive
Nelle aree sottoposte a vincoli di importante interesse storico-artistico o
paesistico, ai sensi del T.U. n. 490/99,con riferimento alle attività
estrattive di coltivazione di giacimenti minerari di cui alle legge regionale
n. 127/80 e legge regionale n. 16/78, è vietato il rilascio od il rinnovo di
concessioni per attività di estrazione, secondo quanto previsto dalla legge
regionale n. 24/91. La sistemazione dell'area nella quale è stata
legittimamente autorizzato l'esercizio di attività estrattiva deve risultare da
apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
La prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, è
subordinata alla concertazione su iniziativa degli interessati, entro due anni
dalla data di approvazione del Piano territoriale paesistico degli interventi
previsti dalla figura pianificatoria 4 di cui all'art. 7 delle presenti norme.
Nel rispetto di quanto sopra, per casi specifici di grave detrazione
morfologica, paesistico-ambientale e di contemporanea coesistenza del vincolo
paesistico ex legge n. 431/85 per "vulcani" e per "usi
civici" compatibili, la particolarità di situazione è normata con la
disciplina di cui agli appositi ambiti (TS2, Tutela speciale 2).
Rimangono salve le prescrizioni dettate per gli ambiti ZM1 E ZM2.
Art. 43
Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni
La progettazione di opere di adeguamento paesistico della viabilità stradale
esistente deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità
dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti
requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e
dell'ambiente:
- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore
adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale
delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze
locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile
mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e
ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non
frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile
mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed
impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e
ridotto impatto sull'ambiente;
- è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
- conservazione dei caratteri ambientali nei casi di adeguamento delle
strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberature, dei muretti a
secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino
dei tratti da integrare o mancanti.
Tali criteri verranno adottati nelle zone di riordino, trasformazione e
modifica, fermo restando che nell'ambito degli strumenti urbanistici l'amministrazione
comunale può introdurre i necessari meccanismi di miglioria morfo-funzionale
della rete viaria anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente
interessate dai processi di riordino, trasformazione e modificazione.
La realizzazione di nuove strade imposte da esigenze di protezione civile è
disciplinata dagli strumenti e dalle misure di settore.
Art. 44
Opere marittime costiere e portuali
Sono ammessi gli interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture
portuali esistenti e, comprese quelle dell'abitato di Ginostra, nonchè la
realizzazione di pontili galleggianti.
La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di
opere esistenti e delle strutture di servizio connesse, ai fini della
possibilità di esame ed eventuale nulla osta della soprintendenza, devono
essere sempre studiate, progettate e proposte in unica soluzione con il
contesto delle aree e delle infrastrutture connesse. Inoltre devono essere
basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori
che condizionano la dinamica costiera quali:
- variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
- parametri meteomarini: ventionde, correnti e maree;
- parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
- parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
- parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;
- parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
- parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività
nelle aree interne e in quelle costiere;
- parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di
urbanizzazione, costi e benefici;
- parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.
Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di
difesa del litorale.
Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da
studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale, relative all'opera ed
al contesto delle aree ed infrastrutture connesse, come previsto dalla
normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto
inserimento nel paesaggio visivo circostante.
In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino
all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art.
13, legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi
di protezione costiera, è necessario:
- evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone
urbanizzate;
- evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es.
gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
- evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo
al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse;
- privilegiare i sistemi di barriere ad accrescimento naturale indotto.
Art. 45
Piani di settore - Sistema portuale di Lipari
Il problema, con particolare riferimento al sistema portuale di Lipari, non può
essere affrontato a livello di semplici attrezzature portuali, di opere a mare
e singole infrastrutture. Infatti l'indotto urbanistico della portualità è
rilevantissimo in fatto di viabilità, servizi, parcheggi di scambio, parcheggi
di sosta, rimessaggi, ricettività a rotazione d'uso, servizi di vendita specifici
e generali, capitaneria di porto, rifornimento di carburanti a mare e a terra
connessi agli attracchi, modificazione del tessuto urbano a monte ai fini della
permeabilità verso il mare e delle destinazioni d'uso e di nuove coerenti
destinazioni d'uso.
Inoltre le zone di attracco, così come le parti esposte alla vista delle rotte
interisole, richiedono speciali attenzioni paesistiche in relazione al livello
mondiale del loro interesse culturale.
Il Piano territoriale paesistico prescrive ai fini dell'esame per nulla osta di
compatibilità paesistica:
1) un piano esecutivo che includa e metta in sistema tra loro le
attrezzature portuali a mare e quelle a terra relativamente a tutto il vasto
entroterra implicato nell'organizzazione del nuovo sistema portuale e dei suoi
sviluppi in corso di definizione;
2) un piano dei porti conforme a detto piano urbanistico esecutivo.
Art. 46
Piani di raccolta idrica
Il piano di raccolta idrica attuato dalla Cassa per il mezzogiorno entro il
cratere di monte Sant'Angelo (Lipari) non può essere eliminato a causa della
sua importanza e consistenza. Pertanto va conservato in stato di efficienza
come bacino di raccolta idrica locale autonoma. L'acqua di tale bacino potrà
essere utilizzata per l'alimentazione e la rivitalizzazione degli impianti
termali di San Calogero rimasti senza falda idrica di alimentazione.
L'impianto di raccolta del monte Giardina (Lipari) per il suo impatto
ambientale negativo va distrutto. Il terreno demaniale reso disponibile deve
essere restituito all'ambito di tutela vulcanologica per servizi senza
strutture in elevazione.
Art. 47
Impianti tecnologici
Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento
delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi
tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia si deve porre
particolare attenzione alla compatibilità paesistica delle localizzazioni, ai
tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai
conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio, nonché alle
implicazioni di potenziale abusivismo nel caso di cavi elettrici difformi dalle
disposizioni del Piano territoriale paesistico
Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge
regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione
agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione
dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni
alla flora e alla fauna marina.
Il calore prodotto dovrà essere oggetto di studio per il recupero ai fini
termali, per la destagionalizzazione del turismo e per il decentramento e
decongestionamento dell'insediamento alberghiero in C.S. a tutela dei beni
culturali territoriali.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella
localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione
elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà procedere con valutazione d'impatto
sul paesaggio e sull'ambiente da sottoporre a nulla osta della soprintendenza
competente. Le concessioni per antenne e ripetitori, con particolare
riferimento al castello ed al monte Sant'Angelo (Lipari), non possono essere
rinnovate o assentite al di fuori di un piano di sistemazione complessiva che
unifichi e limiti i tralicci ed ottenga la minimizzazione d'impatto, con
progetto da sottoporre ad esame e nulla osta della soprintendenza competente.
Per la localizzazione e la realizzazione delle opere connesse oggettivamente a
servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole
ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della
comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto
all'art. 41 delle presenti norme (studio di compatibilità paesistico-ambientale
di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale) e debitamente approvato
dalla competente soprintendenza. La localizzazione delle suddette opere potrà
essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente
interessate dai processi di trasformazione (RIO, MO1,MO2,TR. ecc.).
Fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e
che altrettanto oggettivamente è impossibile la loro realizzazione altrove.
Art. 48
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
E' richiesto un progetto del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
che preveda la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di
riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolati nelle diverse
fasi di raccolta differenziata, conferimento, stoccaggio e trasporto dei
rifiuti fuori delle isole, per la parte non riutilizzabile e riciclabile in
loco.
Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del
sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto
territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di
accesso.
E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di
qualsiasi genere, al di fuori delle località designate all'uopo dall'ente
locale, previa autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali
competente.
Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con
scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di
detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio
idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della
configurazione paesistica.
Art. 49
Attrezzature di livello sovracomunale
I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche
e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti
a studio di compatibilità paesistico-ambientale.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 50
Norme finali
Le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai
sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del Piano territoriale
paesistico possono essere completate se non in contrasto con le prescrizioni
del Piano territoriale paesistico
Le incompatibilità indicate dal Piano territoriale paesistico non pregiudicano
le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare
derivanti dai regolamenti delle riserve. In caso di difformità tra le
perimetrazioni riportate nel Piano territoriale paesistico e quelle di altri
atti normativi (es. decreti istitutivi delle riserve naturali o loro
modifiche), prevalgono le perimetrazioni di quest'ultimi.
Tutte le attività compatibili nei regimi di tutela del Piano territoriale
paesistico possono essere attuate se recepite e localizzate dagli strumenti
urbanistici.
Art. 51
Elaborati del Piano territoriale paesistico
Gli elaborati costitutivi del Piano territoriale paesistico sono:
- carte della conservazione e trasformazione compatibile;
- relazione generale;
- allegati alla relazione generale;
- regimi normativi;
- relazione tematica: sistema naturale s.s.
abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico,
agroforestale e paesaggio agrario;
- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
- schede dei beni culturali territoriali archeologici;
- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali
(si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura
della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione
etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995).
Elenco elaborati ed allegati:
Lipari nord
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Lipari sud
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Vulcano
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Salina
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Stromboli
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Panarea
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Filicudi
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Alicudi
- piano della conservazione e della trasformazione compatibile.
Relazioni
Relazione parte generale:
- relazione tematica: sistema naturale s.s.
abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
- relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico,
agroforestale e paesaggio agrario;
- strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
Schede tematismi
- schede dei beni culturali territoriali archeologici;
- schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici
testimoniali: si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici,
redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di
Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.
Regimi normativi
- regimi normativi.
Allegato
Verbale n. 17 della seduta del 14 novembre 2000
della speciale commissione ex art. 24, R.D. n. 1357/40
Il giorno quattordici novembre duemila alle ore 11,00 presso la Direzione
regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente in via
delle Croci n. 8 a Palermo ha luogo la diciassettesima seduta della speciale
commissione, istituita, ai sensi dell'art.24 del regolamento approvato con R.D.
3 giugno 1940, n.1357, con decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, per esprimere parere
ai fini dell'approvazione dei piani territoriali paesistici predisposti, ai
sensi dell'art.1-bis della legge 8 agosto 1985, n.431 e dell'art.5 della legge
n. 1497/39, dall'Amministrazione regionale dei beni culturali.
La convocazione è stata effettuata dal presidente della commissione per il
giorno 14 novembre 2000 mediante avviso n. 4282 del 30 ottobre 2000 e con il
seguente ordine del giorno:
1) esame del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago eoliano;
2) varie ed eventuali.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti della Commissione:
Presidente
- dott. Sergio Gelardi;
Componenti
- dott. Antonino Scimemi;
- prof. Franco Maria Raimondo;
- prof. Giovanni Campo;
- prof. Pietro Di Leo;
- prof. Emanuele Lo Giudice;
- prof. Alberto Ziparo;
- arch. Giuseppe Gini.
Svolge funzioni di segreteria l'arch. Maria Gabriella Fazio dipendente
dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
giusto incarico assessoriale prot. n. 677 del 21 luglio 99.
In apertura di seduta, riscontrata la presenza di tutti i componenti della
commissione, alle ore 11,30 il dott. Gelardi, delegato dall'on.le Assessore per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota prot. n.
3364 del 12 ottobre 2000 a presiedere la riunione, dà lettura alla speciale
commissione dei verbali delle sedute precedenti che si approvano. Il dott.
Gelardi porta a conoscenza della commissione anche la nota n. 32698 del 7
novembre 2000 del comune di Lipari con cui si chiede la possibilità di inserire
nelle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico una norma speciale
che consenta la realizzazione di infrastrutture per servizi pubblici essenziali
quali: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche, anche
in ambiti dove attualmente il P.T.P. non lo consente, fermo restando la
mancanza di aree alternative.
La Commissione preso atto di quanto già espresso nel verbale del 17 ottobre
2000 relativamente agli interventi di miglioramento della rete viaria e delle
opere di comunicazione, ritiene che anologhe considerazioni possano esprimersi
rispetto alle opere suddette connesse oggettivamente a servizi pubblici
essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche,
centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale.
Resta inteso comunque che dette opere, che debbono essere comprese nelle
categorie suddette e non in altre, debbono essere oggettivamente essenziali e
che altrettanto oggettivamente deve essere dimostrata l'impossibilità di
procedere alla loro realizzazione altrove. In ogni caso la realizzazione di
dette opere deve essere preceduta dalla redazione dello studio previsto
dall'art. 41 del P.T.P. ( studio di compatibilità compatibilità
paesistico-ambientale, o rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale ),
debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione, sulla scorta delle
determinazioni assunte nelle sedute precedenti, che si fanno proprie, ed
esaminati tutti gli elaborati del Piano, all'unanimità esprime parere
favorevole all'approvazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie
e dà mandato all'Amministrazione di porre in essere tutte le necessarie
iniziative al fine di rendere il testo normativo e gli eventuali elaborati del
Piano territoriale paesistico coerenti con le modifiche ed integrazioni,
dettate dalla commissione nel corso dei suoi lavori, che si intendono tutte
ribadite.
Alle ore 16.00 la seduta viene sciolta.
Il presidente: Gelardi Il segretario: Fazio