DECRETO 23 agosto 1993
G.U.R.S. 11 dicembre 1993,
n. 59
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Autorizzazione per il libero
ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici, siti nel
territorio della Regione, a studenti universitari e delle accademie delle belle
arti iscritti a corsi attinenti i beni culturali.
L'ASSESSORE PER I BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto della
Regione;
Vista la legge 23 luglio
1980, n. 502, art. 4, che consente il rilascio di apposite tessere di libero
ingresso nei musei dello Stato a coloro che, per ragioni di studio, debbano
visitare gli istituti di antichitą e d'arte, dello Stato;
Vista la legge 27 giugno
1985, n. 332, art. 1, che non ha modificato il comma n. 4 e il comma n. 5
dell'art. 4 della predetta legge 23 luglio 1980, n. 502;
Vista la propria circolare
n. 1298 del 24 agosto 1985, con la quale si impartivano disposizioni relative
al libero ingresso ai monumenti, ai musei, gallerie e zone archeologiche;
Considerato il notevole
aumento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di libero ingresso
nei musei e zone archeologiche, site nel territorio della Regione Siciliana, da
parte di studenti universitari e delle accademie di belle arti regolarmente
iscritti ai corsi attinenti allo studio dei beni culturali;
Ritenuto opportuno snellire
il relativo iter amministrativo per il rilascio di dette autorizzazioni;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzato il libero
ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici, siti nel
territorio della Regione Siciliana, agli studenti universitari regolarmente
iscritti ai corsi di laurea in architettura e conservazione dei beni culturali
e agli studenti delle accademie di belle arti iscritti ai corsi di pittura,
scultura, decorazione e scenografia, mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso, la cui validitą deve intendersi
coincidente con quello dell'anno accademico.
E' consentito, inoltre,
l'ingresso gratuito agli studenti iscritti alle facoltą di lettere e filosofia
e di magistero - corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo
archeologico e storico-artistico - mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno in corso e di un attestato del dipartimento o istituto di
storia dell'arte o scienze dell'antichitą relativo all'indirizzo prescelto.
Art. 2
Il presente decreto sarą
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 23 agosto 1993.
SARACENO
Vistato
dalla Ragioneria centrale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione in data 30 settembre 1993, ai sensi del decreto legge 14 settembre
1993, n. 359.