ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 21 maggio 1999.
Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità
e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali
e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
Visto il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 15/91
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti
il 22 settembre 1993, con il quale l'Assessorato regionale dei beni culturali
ed ambientali e della pubblica istruzione ha predisposto un Piano di Lavoro
volto a definire opportune strategie mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale dell'isola. Detto piano trova i suoi riferimenti
giuridici nell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, il quale ha disposto che
le regioni sottopongano il loro territorio a specifica normativa d'uso e valorizzazione
ambientale, mediante la redazione di Piani territoriali paesistici, richiamando
la disciplina dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli artt.
23, 24 e 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale, ai sensi del D.P.R.S.
4 novembre 1986 è stato istituito il comitato tecnico scientifico al
fine di svolgere le funzioni della speciale commissione prevista dall'art. 24,
primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, nonché
di acquisire qualificati contributi in ordine alla definizione del ruolo del
Piano e dei suoi contenuti,principi, obiettivi, articolazioni, metodologie e
strumenti operativi, raccordare le attività dei settori dell'amministrazione
regionale interessati dalle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale,
nel rispetto delle indicazioni del Piano di sviluppo regionale, di svolgere
ogni altra attività consultiva di iniziativa, di studio, di verifica
per l'attuazione del Piano territoriale paesistico regionale;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il suddetto comitato
ha espresso, ai sensi del l'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 parere favorevole
in merito alle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, redatte
in conformità al piano di lavoro come sopra approvato, dall'Assessorato
regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, ivi compresi
gli elaborati grafici e de scrittivi, le motivazioni delle linee guida, la delimitazione
dei 18 ambiti territoriali interessati dalle sue previsioni e le norme di attuazione;
Vista la nota n. 1007 del 23 novembre 1996, con la qua le l'Assessorato regionale
dei beni culturali ed am bientali e della pubblica istruzione ha trasmesso a
tutti i comuni della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 24, se condo comma,
del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357, le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.
Tanto in considerazione che le linee guida costituiscono il documento propedeutico
alla pianificazione paesistica degli ambiti territoriali ivi meglio individuati,
che ha definito gli indirizzi del piano e fissano linee tendenziali alla pianificazione
delle aree vaste. In tal senso, in conformità alle previsioni della legge
n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, la rituale pubblicazione del documento
vale a consentire giuste forme partecipative al procedimento di formazione dei
piani paesistici degli ambiti territoriali lì individuati, che infatti
procederà in coerenza ai dettami delle linee guida. Da ciò discende
che deve essere consentita la dovuta pubblicità, nelle forme di legge,
a tali elaborati, per quanto essi non esplichino gli effetti propri dei piani
territoriali paesistici di cui alle leggi n. 1497/39 e n. 431/85, ma valgono
ad individuare gli indirizzi di quei piani, secondo le valutazioni del competente
Assessorato regionale.
Considerato che le linee guida, composte da diversi elaborati quali cartografie,
schede geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e dei biotopi ed elenchi
di beni culturali nucleati ed isolati, costituiscono il primo strumento di studio
e di ausilio alla conoscenza del territorio, che descrive sin da adesso gli
orientamenti dell'Am ministrazione dei beni culturali ed ambientali riguardo
ai problemi della conservazione del territorio e della sua trasformabilità
e, soprattutto, individua i percorsi, che andranno successivamente meglio specificati
nei definitivi piani degli ambiti territoriali, entro i quali si intende operare
la tutela delle aree paesaggisticamente protette da parte dell'Assessorato e
dei suoi uffici periferici.
Accertata l'avvenuta affissione delle linee guida agli albi pretori dei comuni
siciliani, e il loro deposito nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo
prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40, che richiama
gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, giusta le relate di pubblicazione ricevute
dai singoli comuni;
Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge,
e comunque ricevute, formulate avverso le suddette linee guida del Piano territoriale
paesistico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n.
1497/39, trasmessi dai comuni:
1) opposizione proposta da Di Maria Giuseppe + 18, cit tadini di Acicastello,
con atto datato 25 giugno 1997, qui pervenuto il 1° luglio 1997, i quali
lamentano che gli indirizzi delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale sembrano essere caratterizzati da una prevalente filosofia conservativa
e non consentono di utilizzare i beni in modi che sono peraltro compatibili
con la loro destinazione: infatti le linee guida privilegiano sulla base della
specificità del territorio, un sistema di divieti piuttosto che formulare
indirizzi propositivo-ge stionali.
Le linee guida dovrebbero orientare le istituzioni lo cali a preservare, in
coerenza con le premesse del piano, le diversità e le specificità
del territorio siciliano: le determinazioni in sede locale dovrebbero in tal
senso inserirsi nel contesto globale della tutela e della salvaguardia del paesaggio.
Al contrario le linee guida, piuttosto che fornire orien tamenti sul recupero
delle situazioni di fatto, dettano un regime generalizzato di immodificabilità,
che rappresenta un ostacolo alla razionale revisione degli strumenti di pianificazione
locale.
Nell'area di Acicastello, ferma restando la tutela assoluta delle rarità
e specificità, con riferimento alla parte a più generale valenza
paesistico-ambientale, si auspica che le linee guida e successivamente il Piano
territoriale paesistico regionale e lo "strumento paesistico locale"
possano determinare un più equilibrato rapporto fra tutela e usi, migliorando
la disciplina del recupero delle situazioni di fatto.
Sarebbe necessario in particolare, privilegiare:
a) lo svolgimento dell'attività agricola in forma com patibile con le
indicazioni del mercato e quindi con l'esigenza di realizzare proporzionati
manufatti, collegati in particolare all'agriturismo;
b) lo svolgimento di attività artigianali "leggere" te se alla
valorizzazione dell'ampio ventaglio di risorse locali, anche in funzione turistica;
c) il recupero di antiche situazioni di fatto ivi compresi gli abusi edilizi
"minori" a patto che garantiscano la coerenza con il contesto;
d) più in generale tutti gli usi e destinazioni compatibili con le specificità
dei diversi siti;
2) opposizione proposta dalla giunta comunale di Acicastello, con delibera del
25 giugno 1997, qui pervenuta il 8 luglio 1997, nella quale si osserva che le
linee guida hanno contenuti conservativi e non affrontano taluni fe nomeni che
spesso ricomprendono antichi abusi anche di edilizia minore, interessati da
provvedimenti di condono, la cui coerenza con l'ambiente e il territorio potrebbe
essere recuperata. Inoltre, vengono dettate soluzioni assai rigide per i paesaggi
agricoli che sono considerati soggetti ad assoluto mantenimento, con limitate
possibilità di innovazioni, conversioni e trasformazioni: mancano al
riguardo indicazioni sulle possibili conversioni paragricole del territorio
(agriturismo, turismo rurale, ecc.) in mancanza delle quali si determinerebbe
l'abbandono di quelle aree.
Con riferimento al sistema naturale, non si scorgono suggerimenti in ordine
alle attività, o alle destinazioni compatibili: gli indirizzi appaiono
più tesi alla individua zione delle "entità" che alla
loro "gestione", cosa senz'al tro ineccepibile per quei valori la
cui tutela non può che concretarsi mediante divieti assoluti, ma del
tutto carente laddove le linee guida si propongono come strumento di orientamento
"per l'intero territorio regionale ivi comprese le parti non sottoposte
a vincoli specifici e non ritenute di particolare valore ...". Sotto questo
profilo, il piano dovrebbe recuperare maggiore coerenza fra indicazioni strategiche
e indirizzi e un maggiore equilibrio fra indirizzo "passivo" e indirizzo
"propositivo": solo in tale modo è possibile individuare ipotesi
di "tutela attiva" che consentano anche di promuovere interessi privati
sanergici alla tutela dei beni protetti.
Il futuro piano territoriale, strumento di tutela sostitutivo del vincolo paesaggistico,
dovrebbe invece consentire, all'interno delle aree di valore paesistico, alcune
iniziative tra le quali:
- attività agricola da esercitarsi in maniera compatibile con l'ambiente,
ma anche tenendo conto della ne cessità di utilizzare strumenti adeguati
alla domanda di mercato;
- attività paragricole quali l'agriturismo e il turismo rurale;
- modeste attività di valorizzazione delle risorse locali, anche artigianali,
che non producano rifiuti;
- azioni tese al recupero delle situazioni di fatto nei siti da cui origina
il degrado;
- più in generale tutte le iniziative che non comportino attività
edificatorie, se non assai ridotte e che, comunque garantiscano la salvaguardia
complessiva del paesaggio. I privati non si opporranno alla eventuale realizzazione
di itinerari panoramici dotati di aree di sosta e di rinfresco, rendendo così
possibile l'uso pubblico delle superfici private;
3) opposizione proposta dal comune di Belpasso, con atto datato 10 luglio 1997,
qui pervenuto il 1° settembre 1997, nel quale il Sindaco lamenta:
- la mancata partecipazione delle autorità locali alla redazione dello
strumento pianificatorio;
- la mancata comparazione fra gli interessi di tutela paesaggistica e gli interessi
pubblici in gioco;
- la necessità della ridefinizione del perimetro del l'area vulcanica
individuata dalle linee guida che comprende buona parte del territorio del comune
di Belpasso e si sovrappone ad altri vincoli paesaggistici già esistenti
(nonché al parco dell'Etna). La perimetrazione del tutto immotivata è
contraddittoria rispetto alle previsioni del Piano regolatore generale recentemente
approvato: alla luce dei preesistenti vincoli paesaggistici le linee guida risultano
quanto mai limitative di ogni futura attività, perché, sul piano
normativo, il disposto assessoriale è di immediata precettività;
- non è chiaro se le linee guida costituiscano un atto endoprocedimentale,
propedeutico alla formazione del Piano, ovvero se esse abbiano rilevanza esterna
sin dalla loro prima stesura. L'art. 8 degli indirizzi generali delle linee
guida prevede che queste, trascorso il termine per presentare osservazioni,
siano approvate in via definitiva dall'Assessore regionale dei beni culturali
am bientali e della pubblica istruzione. Si deve dedurre quindi, che le linee
guida in seguito all'approvazione assessoriale acquisiscano rilevanza esterna.
Ma nella relazione allegata si legge: "... le linee guida hanno valore
immediatamente precettivo, e quindi le Soprintendenze per i beni culturali e
ambientali e le varie sezioni tecnico-scientifiche per i beni paesaggistici,
architettonici e urbanistici, devono dare la loro massima esecuzione ...".
Tale previsione pertanto rischia di tradursi in un vincolo im proprio sul territorio
comunale, con conseguenti indebite limitazioni alla potestà pianificatoria
e di controllo sul territorio spettante all'ente locale;
4) opposizione proposta dal comune di Caltagirone che, con atto datato 9 luglio
1997, qui pervenuto il 31 lu glio 1997, si è opposto al documento di
cui al presente decreto motivando la doglianza con il fatto che le procedure
vincolistiche precedenti (D.A. n. 6496 del 16 maggio 1995) sono state caducate
con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catania n. 1260/97,
e pertanto, le limitazioni colà adottate devono essere stralciate dalle
linee guida del Piano territoriale paesisti co regionale, o, in alternativa,
accogliere la perimetrazione proposta dal comune stesso con nota del 16 novembre
1995;
5) osservazione proposta dal comune di Motta S. Anastasia che, con atto datato
24 giugno 1997, qui pervenuto il 4 luglio 1997, ha osservato che il vincolo
di cui all'art. 1, lett. i) della legge 8 agosto 1985, n. 431, riportato nelle
linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, è improponibile.
Il territorio di Motta S. Anastasia ricadente in zona vulcanica è limitato
ad una piccola porzione al confine con il territorio di Camporotondo: per il
resto, il territorio comunale non ha nulla a che vedere con la natura vulcanica
della fascia pedemontana etnea;
6) osservazione proposta da D'Urso Carmelo, che con atto datato 2 luglio 1997,
qui pervenuto il 7 luglio 1997, ha chiesto che nell'elenco dei beni culturali
e ambientali riportato nelle linee guida sia incluso il complesso Marchese Vigo
ricadente nel centro storico della frazione di Torre Archirafi nel comune di
Riposto, tanto più che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali
di Catania ha dichiarato con nota prot. n. 6127 del 7 febbraio 1992 che il complesso
riveste importante interesse storico artistico ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 1089/39;
7) osservazione proposta dal comune di San Gregorio di Catania, che, con atto
datato 3 luglio 1997, qui pervenuto il 9 luglio 1997, ha rilevato che, nello
studio preliminare del Piano regolatore generale, si sono evidenziate alcune
incongruenze delle linee guida nella classificazione degli immobili di interesse
monumentale.
In particolare sono stati ignorati i seguenti immobili: villa Scammacca, chiesa
dell'Immacolata, villa Consolo, chiesa Madre, chiesa Oratrice, casa Mignemi,
ex casa Balsamo, antico Palmento. Inoltre è stato attribuita al comune
di S. Giovanni La Punta la Cicala", che invece ricade nel comprensorio
di San Gregorio di Catania.
Ai sensi dell'art. 8 delle linee guida si chiede di inserire i suddetti immobili
nell'elenco dei beni di interesse storico monumentale e di vincolarli conseguentemente;
8) osservazione proposta dal comune di Catenanuova con atto datato 13 dicembre
1997, qui pervenuto il 29 di cembre 1997, nel quale si segnala, riguardo il
torrente Mastro Paolo, ricedente in agro di Catenanuova, una in congruenza tra
le tavole I.G.M. scala 1:25.000 riportanti i vincoli ex art. 1 legge 8 agosto
1985, n. 431 e le tavole tematiche delle linee guida che non menzionano detto
corso d'acqua. Per tale motivo si chiede la modificazione delle tavole riportanti
il vincolo suddetto;
9) osservazione proposta dal comune di Pietraperzia con atto datato 5 giugno
1997, qui pervenuto il 9 giugno 1997, nel quale si contesta la classificazione
attribuita al comune di Pietraperzia, che anziché "C" (centro
di nuova fondazione) doveva essere classificato "B" (centro medioevale)
in quanto terra del castello di fondazione normanna su preesistente fortezza
araba espugnata avanti il 1088.
Il comune, ai fini della tutela e valorizzazione delle emergenze storico-culturali
e naturalistico-ambientali, ha definito le zone esterne al perimetro urbano
contenenti risorse naturalistico-ambientali e storico-culturali, quale zona
A.1.
Si propone altresì l'inserimento nel Piano territoriale paesistico regionale
delle emergenze geomorfologiche di monte Grande, vallone Calogero, dei biotopi
Donna Ricca, monte Cane, Fastuchera, monte Grande e del sito Fastuchera-Giarre,
il cui esatto attuale toponimo è "Cuddena di Crastu" con il
topos sicano Krasto, e la rettifica del toponimo "Scalazza" con "Casazze".
10) opposizione proposta dal comune di S. Stefano di Camastra con atto datato
15 marzo 1997, qui pervenuto il 15 maggio 1997.
Nella stessa è stato osservato che i vincoli imposti sulla porzione di
territorio a nord-est dell'abitato, hanno limitato gli interventi che il Piano
regolatore generale depositato ritiene invece ammissibili.
Per tale motivo l'ente opponente ha proposto che il vincolo a suo tempo imposto
sull'area adiacente il municipio di S. Stefano di Camastra, già sottoposta
alle misure di salvaguardia previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91,
non venga ampliato, ma venga anzi ridotto stralciando le aree edificabili, fabbricate
o meno, che risultano come tali nel Piano regolatore generale depositato. Tanto
al fine di non limitare in maniera spropositata l'iniziativa del privato e di
non assoggettare tutti gli interventi al preveotivo parere della Soprintendenza.
11) osservazione proposta dal sindaco di San Cipirello, spedita con nota n.
14591 del 31 dicembre 1996, qui pervenuta il 3 gennaio 1997.
Il Sindaco lamenta che erroneamente le previsioni delle linee guida attribuiscono
il sito archeologico di Monte Jato, da sempre appartenente al comune di San
Cipirello, al comune di San Giuseppe Jato.
L'errata informazione potrebbe arrecare confusione ai cittadini e agli studiosi,
a danno del comune di San Cipirello.
12) opposizione proposta dal consiglio comunale di Palazzolo Acreide con delibera
del 7 aprile 1997. il quale contesta il vincolo dell'alta valle dell'Anapo,
evidenziando una sua carenza di motivazione.
La valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, floristiche e faunistiche non
deve comportare la loro imbalsamazione, quale derivante dal vincolo paesaggistico,
ma la loro valorizzazione mediante un parco degli Iblei, da istituire.
Si chiede quindi che il definitivo Piano territoriale paesistico regionale discendente
dalle linee guida proponga precise strategie mirate al rilancio dell'economia
del territorio ibleo, al fine di superare i vincoli che comportano l'assoggettamento
di quel territorio al preventivo parere dell'Amministrazione dei beni culturali
e ambientali e di promuovere, mediante una tutela dinamica del paesaggio basata
sulla legge n. 431/85, tutti gli aspetti abiotici e biotici del territorio nei
suoi valori e nelle sue interrelazioni dinamiche.
Il piano deve garantire lo sviluppo e la tutela dell'area evitando contrapposizioni
con l'autorità comunale e definendo coerenti e chiare modalità
di interventi.
13) opposizione proposta dal comune di Palazzolo Acreide con atto datato 25
marzo 1997, qui pervenuto il 3 aprile 1997.
Il comune di Palazzolo Acreide osserva che la perimetrazione del vincolo dell'alta
valle dell'Anapo, confermato dalle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale, è incongrua rispetto alle finalità del vincolo stesso,
che, intendendo tutelare i territori sprovvisti di stru menti pianificatori,
ha incluso tuttavia porzioni del territorio urbano di Palazzolo Acreide, che,
a differenza di altri centri interessati al vincolo paesaggistico, è
normato da un Piano regolatore generale.
Si chiede pertanto l'estrapolazione dell'intero centro urbano, come definito
dal Piano regolatore generale, dalla perimetrazione dell'elenco delle bellezze
naturali del ter ritorio dell'alta valle dell'Anapo.
Ritenuto di pronunziarsi in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni,
proposte e rilievi;
Ritenuto che i rilievi delle sopra menzionate osservazioni, non afferiscono
ai contenuti tecnico-scientifici delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale, ma si attestano piuttosto a considerazioni inerenti la legittimità
e l'opportunità dello strumento o alcuni errori materiali riscontrati
nel testo pubblicato agli albi comunali;
Ritenuto di dovere rigettare le osservazioni presentate avverso le linee guida
del Piano territoriale paesistico regionale, e ciò per le seguenti ragioni:
In merito alle osservazioni poste sub 1) e sub 2), si fa presente che per quanto
sopra esposto le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale non
introducono nuovi vincoli o divieti, non modificano quelli previgenti e, a maggior
ragione, non innovano le norme di legge sulla tutela dei beni paesaggistici
o sulla sanatoria edilizia degli abusi commessi in area protetta.
Rimangono quindi confermate le prescrizioni di detta normativa e i limiti dell'azione
di tutela demandata a questa Amministrazione.
Le linee guida invece individuano le caratteristiche di pregio del territorio
regionale, come pure dell'area acese (ambito 13) e specificano i beni, le emergenze
e i valori da proteggere, mediante le previsioni di un futuro piano d'ambito,
da incontrollate modificazioni. In tal senso, correttamente, il documento, propedeutico
alla pianificazione territoriale, elenca i beni e le caratteristiche del territorio
che sono meritevoli di protezione: ma lascia del tutto impregiudicata, come
deve, la possibilità o meno di svolgere attività compatibili con
la conservazione di quelle emergenze.
Ne discende che, in sede di definizione di Piano territoriale paesistico dell'ambito
13 verrà meglio definita, anche con l'apporto consultivo dell'amministrazione
co munale di Acicastello, un sistema di invarianti atto a proteggere il territorio
e verranno definite le iniziative e le forme di utilizzazione dei beni protetti
compatibili con il loro mantenimento.
Si ritiene quindi che le censurate prescrizioni delle linee guida siano prive
di immediata lesività per gli interessi dei terzi, mentre, coerentemente
con le funzioni loro svolte, esse consentono di individuare, motivatamente,
i fondamentali valori del territorio esaminato, la cui protezione non può
non essere oggetto di considerazione in sede di futura pianificazione paesistica
e urbanistica.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 3) si rileva che al contrario di
quanto ritenuto dall'amministrazione comunale di Belpasso, le linee guida del
Piano territoriale paesistico regionale non sono in sé immediatamente
lesive degli interessi dei terzi.
Come anche precisato con riferimento alle osservazioni segnate sub 1) e 2),
le linee guida infatti non modificano vincoli divieti e normativa previgente
e quindi non inseriscono alcun elemento di novità rispetto agli ambiti
della preesistente tutela. Definiscono piuttosto, individuandoli, i beni la
cui salvaguardia è deferita a un futuro piano d'ambito, la cui redazione
non mancherà di coinvolgere le amministrazioni locali interessate.
Nel caso particolare si osserva inoltre che le censurate indicazioni delle linee
guida non hanno affatto riperimetrato l'area vulcanica ricadente nel comune
di Belpasso, né modificano o si sovrappongono ad altri vincoli paesaggistici
o alla perimetrazione del parco dell'Etna.
Come è facile evincere dalla lettura del documento, esso alla pag. 175,
inserisce Belpasso tra i "comuni parzialmente interessati" dalla presenza
del cono vulcanico dell'Etna e dalle sue caratteristiche paesistico-ambientali:
restando quindi affidate al futuro Piano territoriale paesistico dell'ambito
13 le prescrizioni utili a un uso del paesaggio di Belpasso compatibile con
le sue valenze paesistiche, come concretamente accertate da quel piano; mentre,
in attesa del Piano territoriale paesistico la tutela paesaggistica di quegli
stessi beni rimane demandata ai vincoli in atto esistenti così come apposti.
Nessun vincolo aggiuntivo viene quindi imposto me diante le linee guida sul
territorio comunale. Le linee guida, tuttavia svolgono il compito di esplicitare,
rendendoli percepibili, i criteri ai quali questa Amministrazione (e per essa
le competenti Soprintendenze dei beni culturali e ambientali) si informerà
nello svolgimento dell'azione di tutela ad essa affidata dalla legge: il che
significa ancorare le varie autorizzazioni e nulla osta e segnatamente la loro
parte motivazionale - pur restando essi atti tecnico discrezionali delle Soprintendenze
- ad indici più chiari e trasparenti che in passato.
Le Soprintendenze dei beni culturali e ambientali, in fatti, assumono tra i
beni da salvaguardare quelli elenca ti nelle linee guida, e la loro azione deve
intendersi preordinata alla coerente salvaguardia di quelle emergenze: in tal
senso le linee guida sono immediatamente precettive per gli organi tecnici periferici
di questo Assessorato, i quali, tuttavia, non possono intendersi esentati dall'obbligo
generale di esprimere in modo puntuale i pareri, le autorizzazioni e/o i nulla
osta loro richiesti.
In merito all'opposizione posta sub 4) si chiarisce che le linee guida, non
modificando i vincoli e i divieti preesistenti, non sono idonee ad introdurre
elementi di novità sulla loro ampiezza ed efficacia, che rimane quindi
affidata alle azioni ordinariamente previste.
Nel caso di specie il territorio di Caltagirone risulta di chiarato di notevole
interesse pubblico paesaggistico nel l'ampiezza risultante dal D.A. n. 6496/95
che viene quindi preso in considerazione dalle linee guida.
Il suddetto provvedimento è in atto inefficace - giusta la decisione
n. 1260/97 del Tribunale amministrativo regionale di Catania, avverso la quale
pende l'appello innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa prodotto da
questa Amministrazione. Ciò vuol dire che l'efficacia del vincolo in
esame rimane affidata alle eventuali decisioni del giudice amministrativo o
alle azioni amministrative inerenti la tutela dell'area calatina poste in es
sere ai sensi della legge n. 1497/39; e il fatto che le li nee guida, per mera
esigenza di analisi, riportino il provvedimento oggi inefficace, non comporta
la restituzione dei suoi effetti né si riverbera in alcun modo sulle
future vicende del contenzioso amministrativo e/o sulle nuove proposte di vincolo
paesaggistico.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 5) si os serva inoltre che le censurate
indicazioni delle linee guida non hanno affatto riperimetrato l'area vulcanica
ricadente nel comune di Motta S. Anastasia, né modificano o si sovrappongono
ad altri vincoli paesaggistici esistenti.
Come è facile evincere dalla lettura del documento, esso alla pag. 175,
inserisce Motta S. Anastasia tra i territori del cono vulcanico dell'Etna, ma,
elencando i beni culturali territoriali ivi insistenti fornisce soltanto il
perimetro del comparto territoriale etneo rimandando al futuro Piano territoriale
paesistico dell'ambito 13 le prescrizioni utili a un uso del paesaggio di Motta
S. Anastasia compatibile con le sue valenze paesistiche, come concretamente
accertate da quel piano; mentre, in attesa del Piano territoriale paesistico
la tutela paesaggistica di quegli stessi beni rimane demandata ai vincoli in
atto esistenti così come apposti.
In merito alle osservazioni poste sub 6) si chiarisce che nessun vincolo monumentale
risulta notificato in ordine al cespite descritto nella osservazione . Esso
non è quindi in atto sottoposto alle prescrizioni della legge n. 1089/39.
In ogni caso sarà il Piano territoriale paesistico regionale che definirà
certi criteri di tutela per l'ambito 13, ove ricade il comune di Riposto, quindi
si incaricherà di accertare se, in quella sede, sussistano o meno i presupposti,
in atto mancanti, per inserire tra le emergenze monumentali il complesso Marchese
Vigo.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 7) si ribadisce che l'inserimento
di altri Beni culturali territoriali tra i quali quelli proposti dal comune
di San Gregorio di Catania, oggi non inclusi negli elenchi allegati alle li
nee guida, verrà valutato in sede di redazione del Piano territoriale
paesistico dell'ambito 13, che, con corrette schedature, rilievi, supporti tecnici
ed esperienze acquisite potrà più efficacemente ritenere, accertandolo,
la va lenza monumentale e storico-testimoniale di quegli im mobili.
Con riferimento all'osservazione posta sub 8) si ribadisce che le linee guida
non sono idonee a modificare i vincoli paesaggistici, ivi compresi quelli disposti
dal l'art. 1, lett. c) della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Esse individuano però i criteri cui intende conformarsi l'Amministrazione
regionale dei beni culturali, am bientali e della pubblica istruzione nello
svolgimento del l'azione di tutela ad essa affidata dall'ordinamento.
In tal senso si accerterà la coerenza delle carte riepi logative dei
vincoli paesaggistici ex legge n. 431/85 a suo tempo redatte su supporto I.G.M.
1:25.000 (tav. 269, IV S.E. - Catenanuova) e si disporrà la loro emenda
e rettifica se dovesse risultare dovuta.
In merito alle osservazioni poste sub 9) si chiarisce che l'inserimento di altri
Beni culturali territoriali tra i quali quelli proposti dal comune di Pietraperzia
oggi non inclusi negli elenchi allegati alle linee guida, e la esatta denominazio
ne dei luoghi, verrà valutato in sede di redazione del Piano territoriale
paesistico dell'ambito 11, che, con corrette schedature, rilievi, supporti tecnici
ed esperienze acqui site potrà più efficacemente ritenere, accertandolo,
la valenza monumentale e storico-testimoniale di quegli immobili, avvalendosi
in tal senso, anche del lodevole intervento degli amministratori locali, che
si sono premurati di integrare le informazioni contenute nelle linee guida,
meglio specificando le origini e le discendenze del centro urbano di Pietraperzia.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 10) si fa presente che le linee
guida, non modificando i vincoli e i divieti preesistenti, non sono idonee ad
introdurre elementi di novità sulla loro ampiezza ed efficacia, che rimane
quindi affidata alle azioni ordinariamente previste.
Nel caso di specie, il territorio comunale di Santo Stefano di Camastra risulta
essere stato dichiarato di no tevole interesse paesaggistico con D.A. n. 6456
del 10 lu glio 1998, le cui motivazioni, meglio riportate in quel provvedimento
non possono essere legittimamente modificate dalle linee guida del Piano territoriale
paesistico regionale, strumento avente autonoma funzione e significato.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 11) si ri leva che, come è
dato rilevare dalle linee guida, e in particolare dall'allegato elenco dei beni
culturali, ambientali, a pag. 68, la località archeologica del Monte
Jato viene correttamente attribuita ai comuni di San Giuseppe Jato a anche di
San Cipirello e Monreale, venendo così incontro alle legittime aspettative
dell'amministrazione del comune di San Cipirello, dove ricade, in parte, il
noto sito archeologico.
Non si rinviene alcun motivo per modificare dette previsioni.
Con riferimento alle osservazioni poste sub 12) e 13) si ribadisce che le linee
guida non pongono in essere nuo vi vincoli o divieti, né modificano quelli
preesistenti, pertanto le censure sollevate al provvedimento con il quale è
stato dichiarato di notevole interesse pubblico il territorio dell'alta valle
dell'Anapo, non sono in alcun modo riferibili alle linee guida, fermo restando
il principio della priorità della tutela del paesaggio: l'esistenza di
uno strumento urbanistico generale non incide in alcun modo sul fatto che quello
stesso territorio sia da considerare di interesse paesaggistico (Tribunale amministrativo
re gionale della Lombardia, 11 febbraio 1995, n. 160) e quindi da tutelare anche
mediante specifico vincolo, pianificando tramite un futuro piano d'ambito le
corrette forme di utilizzazione del territorio dal punto di vista paesaggistico.
Sotto questo profilo la normazione urbanistica dei luoghi verrà tenuta
in debito conto.
Infatti, in sede di definizione del Piano territoriale paesistico regionale
verrà meglio definita, anche con l'ap porto consultivo dell'amministrazione
comunale di Palazzolo Acreide, un sistema di invarianti atto a proteggere il
territorio e verranno definite le iniziative e le forme di utilizzazione dei
beni protetti compatibili con il loro mantenimento.
Si ritiene quindi che le censurate prescrizioni delle linee guida siano prive
di immediata lesività per gli interessi dei terzi, mentre, coerentemente
con le funzioni loro svolte, esse consentono di individuare, motivatamente,
un sistema di valori presenti nel territorio esaminato, la cui protezione non
può non essere oggetto di considerazione in sede di futura pianificazione
paesistica e urbanistica.
Ritenuto anche sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge di dovere parzialmente
accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e,
in particolare:
a) osservazione del comune di San Gregorio di Ca tania, laddove si rileva la
erronea attribuzione al comune di San Giovanni La Punta della "villa Cicala",
che invece ricade in San Gregorio di Catania.
Accertata la sussistenza dell'errata indicazione dipesa da un mero errore materiale
si provvede alla sua correzione, e quindi, nell'elenco dei beni culturali, ambientali
facente parte integrante delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale, come pubblicato all'albo dei comuni interessati.
Si cancella al n. 270 della pag. 390, voce "localizzazio ne attuale comune"
"S. Giovanni La Punta" e si ag giun ge "San Gregorio di Catania";
b) osservazione del comune di Pietraperzia, laddove si rileva che il comune
è stato classificato come "C" (centro di nuova fondazione),
anziché come "B" (centro di origine medioevale).
Accertata la sussistenza dell'errata indicazione dipesa da un mero errore materiale
si provvede alla sua correzione, e quindi, nell'elenco dei beni culturali, ambientali
facente parte integrante delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale, come pubblicato all'albo dei comuni interessati.
Si cancella al n. 10 della pag. 324, voce "CL2" "C" e si
aggiunge "B";
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto delle
linee guida del piano territoriale paesistico regionale, in precedenza adottato
e pubblicato ai sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto che, in adempimento alle norme contenute nell'art. 1 bis della legge
8 agosto 1985, n. 431, e nell'art. 5 della legge regionale n. 30 aprile 1991,
n. 15, sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse per sottoporre a normativa
d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio della Regione siciliana
in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante
le previsioni di un apposito Piano territoriale paesistico, da compilare ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39;
Ritenuto che le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, nel
testo come sopra redatto, pubblicato e corretto, valgono a individuare i percorsi
tramite i quali l'Amministrazione perverrà all'adozione del Piano territoriale
paesistico regionale, nonché quale strumento di orientamento e di ausilio
alla conoscenza del territorio per gli uffici periferici dell'Assessorato regionale
dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis
della legge n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 le linee
guida del Piano territoriale paesistico regionale, nel testo risultante a seguito
delle modifiche come sopra apportate, quale documento propedeutico alla pianificazione
paesistica degli ambiti territoriali ivi meglio individuati e quindi come premessa
metodologica per la pianificazione paesistica delle aree vaste. Da questo punto
di vista le linee guida descrivono sin da adesso gli orientamenti dell'Amministrazione
dei beni culturali e ambientali riguardo ai problemi della conservazione del
territorio e della sua trasformabilità e, soprattutto, individuano i
percorsi, che andranno successivamente meglio specificati nei definitivi piani
degli ambiti territoriali, entro i quali si intende operare la tutela delle
aree paesaggisticamente protette da parte dell'Assessorato e dei suoi uffici
periferici;
Ritenuto che all'approvazione delle linee guida dovrà seguire da parte
dell'Amministrazione regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione la tempestiva adozione del Piano territoriale paesistico regionale,
redatto, con riferimento agli ambiti territoriali previsti nelle linee guida
(aventi caratteri omogenei, non coincidenti con i limiti territoriali provinciali),
dagli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge
n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, sono approvate le linee
guida del Piano territoriale paesistico regionale, redatte dall'Assessorato
regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, e pubblicate
all'albo pretorio dei co muni della Regione siciliana, previo parere favorevole
espresso nella seduta del 30 aprile 1996 dal comitato tecnico-scientifico istituito
ai sensi del regio decreto n. 1357/40, con D.P.R.S. n. 962/93, il cui verbale
si allega al presente decreto;
Art. 2
L'Assessorato, tramite l'ufficio del Piano territoriale paesistico regionale
nonché gli uffici periferici, ai sensi della legge n. 431/85, procederà
conseguentemente alla redazione del Piano territoriale paesistico regionale
articolato nei diciotto ambiti territoriali descritti nelle linee guida.
I contenuti del Piano territoriale paesistico regionale, articolato nei suddetti
diciotto ambiti territoriali, saranno conformi a quelli delle linee guida del
Piano territoriale paesistico regionale.
Art. 3
A far data dall'entrata in vigore delle linee guida del Piano territoriale
paesistico regionale, che si allegano al presente decreto come sua parte integrante
e sostanziale, nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico
ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85, l'attività delle
Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si avvarrà come strumento
di orientamento e di ausilio alla conoscenza del territorio anche delle indicazioni
delle suddette linee guida del Piano territoriale paesistico,
Art. 4
Ai sensi degli articoli 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n. 1497/1939, il
presente decreto sarà pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, unitamen te al sopracitato verbale della speciale commissione di
cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/40, e alle linee guida del Piano territoriale
paesistico, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente
decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione,
per il tramite delle competenti Soprintendenze, ai comuni della Sicilia, perché
venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e descrittivi,
sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni della
Sicilia, affinché chiunque ne possa prendere visione.
Le Soprintendenze competenti comunicheranno a questo Assessorato la data della
effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni.
Art. 5
Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo
comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i sei mesi successivi
alla data di affissione all'albo pretorio, nonché ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 21 maggio 1999.
MORINELLO
Allegato
LINEE
GUIDA DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Approvato con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999 su parere favorevole reso dal
Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 aprile 1996