DECRETO 1 agosto 1996
G.U.R.S. 7 settembre 1996,
n. 45
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Disposizioni relative
all'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio regionale
per i beni culturali e dei Centri regionali per l'inventario, la catalogazione,
la progettazione ed il restauro.
L'ASSESSORE PER I BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, che detta norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione
Siciliana;
Vista la legge regionale 7
novembre 1980, n. 116;
Preso atto che ai sensi
della citata legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 si prevede che facciano
parte del Consiglio regionale per i beni culturali, da essa istituito con
l'art. 4, rappresentanti di nomina elettiva del personale scientifico e tecnico
delle Soprintendenze e dei Centri regionali per il restauro e la catalogazione
come di seguito specificato:
a) cinque rappresentanti del
personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze, uno per ciascuna sezione
“archeologica, architettonico-urbanistica, storico-artistica, ambientale e
bibliografica” eletti da personale medesimo (art. 4, lett. M), legge regionale
n. 80/77);
b) due rappresentanti del
personale tecnico-scientifico dei Centri regionali del restauro e della
catalogazione, eletti dal personale dei Centri (art. 4, lett. O), legge
regionale n. 80/77);
Visto il D.P. n. 84/91 del
30 maggio 1991, con il quale è stato nominato per un quinquennio il predetto
Consiglio regionale per i beni culturali;
Viste le note n. 5754 del 24
aprile 1996 e n. 5751 del 24 aprile 1996, con le quali il Presidente della
Regione invita questo Assessorato a procedere alle elezioni rispettivamente dei
rappresentanti del personale tecnico scientifico delle Soprintendenze (art. 4,
lett. M), legge regionale n. 80/77) e dei Centri regionali per il catalogo e
per il restauro (art. 4, lett. O), legge regionale n. 80/77);
Ritenuto, pertanto, di
dovere stabilire le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione
dei rappresentanti del personale in seno all'organismo di cui sopra;
Ritenuto, altresì, di dover
identificare l'elettorato attivo e passivo che prenderà parte alle operazioni
di voto nel personale scientifico e tecnico comunque in servizio, alla data
prevista per le suddette operazioni, presso gli Istituti precedentemente
indicati e ciò al fine di assicurare la possibilità di poterne efficacemente
significare le problematiche in rapporto alle particolari funzioni consultive
che il Consiglio è istituzionalmente chiamato a svolgere;
Decreta:
Art. 1
Il personale scientifico e
tecnico delle sezioni delle Soprintendenze indicate all'art. 12 della legge
regionale n. 80/77, già indicate in premessa, ed il personale scientifico e
tecnico dei Centri regionali del restauro e della catalogazione è convocato
presso gli uffici ove esso presta servizio il giorno 30 settembre 1996 per
procedere alla elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio
regionale per i beni culturali.
Art. 2
Sono elettori ed eleggibili:
a) per i membri di nomina
elettiva del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze (lett. M),
art. 4, legge regionale n. 80/77) tutto il personale del ruolo scientifico e
tecnico comunque in servizio alla data del 30 settembre 1996 presso le sezioni
delle Soprintendenze indicate all'art. 12 della legge regionale n. 80/77;
b) per i membri di nomina
elettiva del personale, scientifico e tecnico dei Centri regionali (lett. O),
art. 4, legge regionale n. 80/77), tutto il personale del ruolo scientifico e
tecnico comunque in servizio alla data del 30 settembre 1996 presso i Centri
regionali per il restauro e per la catalogazione.
Art. 3
Sono esclusi dall'elettorato
attivo e passivo i dipendenti che, alla data delle elezioni siano sospesi dal
servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di
famiglia.
Il competente gruppo
IV/personale dei beni culturali ed ambientali dà comunicazione telegrafica e
simultaneamente con raccomandata postale al presidente del seggio elettorale
dei casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo perchè provveda alle
conseguenti cancellazioni dalle liste degli elettori e dei candidati e, qualora
le liste siano state pubblicate, perchè provveda alle conseguenti annotazioni e
cancellazioni.
Art. 4
Presso ciascuna delle
istituzioni di cui all'art. 1 sarà costituito, con provvedimento a firma del
legale rappresentante dell'istituto, un unico seggio elettorale, presieduto da
un dirigente amministrativo o tecnico designato dall'Assessorato e da tre
impiegati scelti dal capo dell'istituzione presso la quale vengono indette le
elezioni, di cui due con funzioni di scrutatori e l'altro con funzione di
segretario.
Le procedure elettorali
dovranno essere avviate almeno 30 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni e ne sarà dato avviso a tutto il personale.
Art. 5
Ciascuna istituzione
provvederà affinchè nelle ore pomeridiane del giorno precedente a quello
stabilito per le elezioni siano consegnati al presidente del seggio:
- un bollo dell'istituto;
- tre copie delle liste
elettorali che saranno firmate dal legale rappresentante dell'istituto. Le
liste elettorali devono indicare, per ciascun elettore, il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita nonchè una colonna destinata all'apposizione delle
firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione;
- tre copie dell'elenco
degli eleggibili anch'esse firmate dal legale rappresentante dell'istituto. Di
tali copie, una deve restare a disposizione del seggio elettorale e le altre
dovranno essere affisse nella sala scelta per la votazione, a partire dal 15°
giorno antecedente la votazione e per la durata di 5 giorni dalle votazioni, al
fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la
mancata iscrizione nella lista o l'errata indicazione delle generalità;
- un numero di schede di
votazioni non inferiore a quello degli elettori. Per quanto concerne le
elezioni del rappresentante del personale scientifico e tecnico delle
Soprintendenze le schede dovranno essere differenziate per colore:
- bianca per la lista
bibliografica;
- gialla per la lista
architettonica;
- verde per la lista
naturalistica;
- azzurra per la lista
storico-artistica;
- rosa per la lista
archeologica;
Per quanto concerne le
elezioni del rappresentante del personale scientifico e tecnico dei Centri
regionali, le schede dovranno essere differenziate per colore:
- grigia per il Centro restauro;
- turchese per il Centro
catalogo;
- un'urna di legno
occorrente per la votazione dei rappresentanti del personale scientifico e
tecnico dei Centri regionali;
- n. 5 urne di legno per la
votazione dei rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle sezioni
delle Soprintendenze indicate all'art. 12 della legge regionale n. 80/77;
- un congruo numero di
matite copiative per il voto (le schede, di unico tipo saranno stampate a cura
di ciascuno istituto in conformità al modello allegato).
Art. 6
Alle ore 8,00 del giorno 30
settembre 1996 il presidente costituisce il seggio elettorale chiamato a far
parte gli aventi diritto (i due scrutatori e il segretario). Ogni singola
scheda dovrà essere firmata per autentica dal presidente e dai due scrutatori e
quindi bollata.
Art. 7
Il presidente, previo
accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun elettore che si
presenta per le votazioni una scheda elettorale contenente l'elenco degli
eleggibili.
Il voto è personale e
segreto e sarà espresso manifestando con la matita copiativa, fornita dal
seggio, una “X” accanto al nominativo prescelto.
In caso di identità di
cognomi fra candidati deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove
occorra, la data e il luogo di nascita del candidato prescelto.
Ciascun elettore può
manifestare la preferenza soltanto per un solo candidato della lista per la
quale è chiamato a votare, fermo restando che per quanto concerne le votazioni
dei rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle Soprintendenze
(art. 4, lett. M), legge regionale n. 80/77), al fine di garantire la
rappresentatività delle sezioni medesime, come indicate all'art. 12 della legge
regionale n. 80/77, ciascun elettore sarà chiamato a votare per la lista
elettorale relativa alla Sezione di appartenenza.
Effettuate le votazioni la
scheda sarà ripiegata accuratamente e restituita al presidente del seggio che
la inserirà, in presenza dell'elettore, nell'apposito contenitore.
Le schede riportanti segni o
particolari indicazioni dovranno essere considerate nulle.
Art. 8
Ultimate le operazioni di
voto (che devono avere luogo in un'unica giornata lavorativa) si procederà a
quelle di scrutinio che dovranno essere portate a termine senza interruzioni.
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da
far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far
riconoscere il proprio voto. Le schede valide dovranno essere numerate e chiuse
in una busta unitamente al verbale che sarà firmato dal presidente e dagli
scrutatori. Di tutte le operazioni di seggio deve essere redatto processo
verbale in duplice esemplare.
Il verbale deve essere
firmato per ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e
dovrà fare menzione:
a) della composizione del seggio;
b) del numero degli elettori
e di quello dei votanti;
c) del numero delle schede
autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate, delle schede
bianche e di quelle nulle;
d) degli incidenti occorsi
durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle votazioni adottate.
Il verbale dovrà essere, al
termine delle operazioni elettorali, chiuso in un plico unitamente ad una copia
di tutte le carte relative alle operazioni del seggio.
Il verbale dovrà, altresì,
contenere il risultato degli scrutini, nonchè la proclamazione degli eletti.
In caso di parità di voto
sarà eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità, il più anziano
per servizio.
Art. 9
Il personale utilizzato per
lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti
gli effetti.
Le prestazioni rese oltre
l'orario normale di servizio sono considerate agli effetti economici come
lavoro straordinario.
Art. 10
Gli eventuali ricorsi contro
le operazioni di scrutinio saranno proposti entro le 48 ore successive alla
proclamazione degli eletti all'Assessorato regionale dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione - gruppo I/BC e verranno decisi, con
provvedimento avente carattere definitivo, da un'unica commissione nominata
dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e
composta da tre dirigenti dell'Assessorato, di cui uno avente funzioni di
presidente.
La suddetta commissione
trasmetterà le proprie decisioni alla Direzione regionale dei beni culturali ed
ambientali, la quale, sulla base delle decisioni della commissione sui ricorsi
prodotti, procederà alla definitiva designazione dei rappresentanti scelti per
elezioni del personale delle istituzioni di cui sopra.
Il presente decreto sarà
trasmesso alla Ragioneria centrale beni culturali ed ambientali per il visto di
competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 1 agosto 1996.
D'ANDREA
Allegato
FAC - SIMILE SCHEDA
timbro dell'istituto
Elezione rappresentanti del
personale in seno al Consiglio regionale beni culturali ed ambientali (legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80).
Voto di preferenza:
(cognome, nome e data di
nascita candidato prescelto).
...............................
Vistato
dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione con nota n. 2246 del 28 agosto 1996.