DECRETO 19 maggio 1986
G.U.R.S. 13 settembre 1986,
n. 46
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Modalità per la concessione
in uso di teatri antichi, musei, monumenti e zone archeologiche della Sicilia.
L'ASSESSORE PER I BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge 20 marzo
1965, n. 340 e relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 1249 del 2
settembre 1971, nonchè la legge n. 5 del 29 gennaio 1975;
Visti i DD.PP.RR. nn. 635 e
637 del 30 agosto 1975;
Viste le ll.rr. n. 80 dell'1
agosto 1977 e n. 116 del 7 novembre 1980;
Vista la l.r. n. 16 del 5
marzo 1979;
Viste le proprie circolari
n. 13 del 4 marzo 1981, n. 2 del 31 marzo 1982 e n. 10 del 22 marzo 1985, con
le quali questa Amministrazione, conformemente alle indicazioni del Consiglio
regionale per i beni culturali ed ambientali, del Comitato tecnico consultivo
di cui alla l.r. n. 16/79 e del Consiglio di facoltà di lettere dell'Università
di Palermo, ha inteso stabilire alcune norme atte a garantire la salvaguardia
dei teatri antichi, dei monumenti e delle zone archeologiche, da concedere in
uso per manifestazioni di carattere artistico-culturale;
Ritenuto di dover confermare
quanto espressamente esposto nelle sopracitate leggi statali e regionali,
secondo le quali l'uso di tali beni, ove compatibile con le condizioni di
conservazione, è consentito solo per attività culturali e per manifestazioni
artistico-culturali;
Visto in particolare l'art.
11 della citata l.r. n. 16 del 5 marzo 1979;
Decreta:
Art. 1
L'uso dei teatri antichi,
dei musei, dei monumenti, delle zone archeologiche della Sicilia può essere
concesso solo ed esclusivamente per manifestazioni culturali ad enti,
organizzazioni ed associazioni che ne facciano esplicita richiesta, in tempo
utile per il tramite della competente soprintendenza, che dovrà esprimersi al
riguardo, restando in ogni modo vietate le attività di carattere pubblicitario
o commerciale.
Art. 2
Le richieste devono
contenere il programma delle manifestazioni culturali che si intendono
realizzare con la contestuale indicazione del periodo d'uso del monumento per
il quale potrà essere sentito anche il parere del Comitato tecnico consultivo
e/o del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali ove sussistano
perplessità sulla validità culturale delle manifestazioni o sulla compatibilità
d'uso del monumento stesso relativamente alla salvaguardia, agibilità e decoro.
Art. 3
E' fatto obbligo ai
concessionari di utilizzare, ove esistano, esclusivamente le strutture mobili
in legno o in metallo, appositamente realizzate dalle soprintendenze.
Per il montaggio e lo
smontaggio di tali strutture comprendenti oltre gli apparati scenici, gli
impianti elettrici e le infrastrutture indispensabili, gli enti autorizzati
dovranno fornire manodopera specializzata con manovalanza responsabile che
eseguirà il lavoro sotto il controllo e le istruzioni della competente
soprintendenza.
Art. 4
Copia della convenzione per
l'uso di detti beni, da stipularsi ai sensi della normativa vigente, dovrà
essere inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali per
gli accertamenti di competenza. Gli eventuali canoni dovranno invece essere
direttamente versati dagli interessati, sull'apposito capitolo di bilancio, in
conto entrate della Regione, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla
stessa soprintendenza, la quale accerterà l'avvenuto pagamento, ove dovuto,
prima di formalizzare gli atti per l'accesso al monumento o zona archeologica,
a prescindere dal certificato di agibilità della commissione di vigilanza con
eventuali precisazioni della stessa.
Art. 5
Restano ferme tutte le altre
disposizioni di cui alla legge n. 340 del 30 marzo 1965 e successivo D.M. 20
febbraio 1967 riguardanti l'uso dei monumenti per servizi speciali quali le
riprese fotografiche, cinematografiche, televisive.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 maggio 1986.
COSTA