DECRETO
17 luglio 2001.
G.U.R.S.
27 luglio 2001, n. 38
Proroga
del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'area di monte Scalpello
ricadente nel territorio comunale di Agira.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato
con D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n.
1497;
Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il decreto n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, con il quale,
al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di monte Scalpello
ricadente nel comune di Agira è stata dichiarata temporaneamente immodificabile
in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino
all'approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il decreto n. 6912 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999, con il quale il
vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, del
provvedimento anzidetto;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;
Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione
territoriale paesistica;
Vista la nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la
Soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in
quanto, poiché la zona in argomento a tutt'oggi non è ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica, permane l'esigenza di garantire
migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale al fine
di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il
sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano
pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;
Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento,
idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno
salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo
come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva
dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre
1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Rilevato che questo Assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale
paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276
del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre1993, reg.
n. 3, fg. n. 351;
Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato
tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 1357/40, giusta
D.P.Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida
del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione
oggettiva del paesaggio;
Rilevato che detto verbale, con nota 1007 del 23 novembre 1996, è stato
trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle
Soprintendenze beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei
comuni, ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del Regolamento della legge 29 giugno
1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di 3
mesi naturali e consecutivi;
Visto il decreto n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate
le linee guida del piano territoriale paesistico regionale;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente
direttive alle Soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste
dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in
caso di loro decadenza;
Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per
prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non
superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di
immodificabilità temporanea vigente nell'area di monte Scalpello ricadente nel
comune di Agira, territorio meglio individuato nel decreto n. 6891 del 21 luglio
1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini
della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;
Ritenuto, infatti, che la contingente assenza dello strumento di pianificazione
del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato ha inteso
rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione
e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi
nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente
naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile
rilevanza;
Decreta:
Art. 1
E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in
vigore, giusta decreto n. 6891 del 21 luglio 1997 e, comunque, non oltre il 16
agosto 2002, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area di monte Scalpello
ricadente nel territorio comunale di Agira per effetto del decreto n. 6891 del
21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 prorogato con decreto n. 6912 del 6 agosto
1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39
del 20 agosto 1999 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti
territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti
richiamati e confermati.
Art. 2
Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e
non oltre il 16 agosto 2002, è vietata, nel territorio descritto ed individuato
nel decreto n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997, facente parte del comune di
Agira ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12
del R.D. n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente
il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua
pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di
Agira perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della suddetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata
presso gli uffici del comune di Agira ove gli interessati potranno prenderne
visione.
La Soprintendenza di Enna comunicherà a questo Dipartimento la data
dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata
all'albo del comune di Agira.
Art. 4
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2001.
GRADO