DECRETO 16 febbraio 1990
G.U.R.S. 7 aprile 1990, n.
18
ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Modalità di concessione in
uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Regione per
manifestazioni artistiche e culturali.
L'ASSESSORE PER I BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge 30 marzo
1965, n. 340 e relativo regolamento, approvato con D.P.R. n. 1249 del 2
settembre 1971;
Visti i DD.PP.RR. nn. 635 e
637 del 30 agosto 1975;
Viste le leggi regionali n.
80 dell'1 agosto 1977 e n. 116 del 7 novembre 1980;
Vista la legge regionale n.
16 del 5 marzo 1979;
Viste le proprie circolari
n. 13 del 4 marzo 1981, n. 2 del 31 marzo 1982, n. 10 del 22 marzo 1985 e n. 5
del 3 giugno 1986, con le quali questa Amministrazione, conformemente alle
indicazioni del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, del
Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale n. 16/79 e del
consiglio di facoltà di lettere dell'Università di Palermo, ha inteso stabilire
alcune norme atte a garantire la salvaguardia dei teatri antichi, dei monumenti
e delle zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione Siciliana da
concedere in uso per manifestazioni di carattere artistico - culturale;
Ritenuto di dover confermare
quanto espressamente esposto nelle sopracitate leggi statali e regionali,
secondo le quali l'uso di tali beni, ove compatibile con le condizioni di
conservazione, è consentito solo per attività culturali e per manifestazioni
artistico - culturali;
Visto, in particolare,
l'art. 11 della citata legge regionale n. 16 del 5 marzo 1979;
Decreta:
Art. 1
L'uso dei teatri antichi,
dei musei, dei monumenti, delle zone archeologiche appartenenti al demanio
della Regione Siciliana, può essere concesso solo ed esclusivamente per
manifestazioni culturali ad enti, organizzazioni ed associazioni che ne
facciano esplicita richiesta in tempo utile per il tramite della competente
soprintendenza, che dovrà esprimersi al riguardo, restando in ogni modo vietate
le attività di carattere pubblicitario o commerciale.
Art. 2
Le richieste devono
contenere il programma delle manifestazioni culturali che si intendono
realizzare, con la contestuale indicazione del periodo d'uso del monumento, per
il quale potrà essere sentito anche il parere del Comitato tecnico consultivo
e/o del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, ove sussistano
perplessità sulla validità culturale delle manifestazioni o sulla compatibilità
d'uso del monumento stesso relativamente alla salvaguardia, agibilità e decoro.
Art. 3
E' fatto obbligo ai
concessionari di utilizzare, ove esistano, esclusivamente le strutture mobili
in legno o in metallo, appositamente realizzate dalle Soprintendenze.
Per il montaggio e lo
smontaggio di tali strutture comprendenti, oltre gli apparati scenici, gli
impianti elettrici e le infrastrutture indispensabili, gli enti autorizzati
dovranno fornire manodopera specializzata con manovalanza responsabile, che eseguirà
il lavoro sotto il controllo e le istruzioni della competente Soprintendenza.
Art. 4
Copia della convenzione per
l'uso di detti beni, da stipularsi ai sensi della normativa vigente, dovrà
essere inviata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione per gli accertamenti di competenza.
Gli eventuali canoni
dovranno invece essere direttamente versati dagli interessati, sull'apposito
capitolo in bilancio, in conto entrate della Regione, secondo le indicazioni che
saranno fornite dalla stessa Soprintendenza, la quale accerterà l'avvenuto
pagamento, ove dovuto, prima di formalizzare gli atti per l'accesso al
monumento o zona archeologica, a prescindere dal certificato di agibilità della
commissione di vigilanza con eventuali precisazioni della stessa.
Art. 5
Restano ferme tutte le altre
disposizioni di cui alla legge n. 340 del 30 marzo 1965 e successivo D.M. 20
febbraio 1967, riguardanti l'uso dei monumenti per servizi speciali quali le
riprese fotografiche, cinematografiche, televisive.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 16 febbraio 1990.
LOMBARDO