DECRETO
12 dicembre 1997
SUPPLEMENTO
ORDINARIO n. 1
G.U.R.S.
14 febbraio 1998, n. 8
Piano
territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria.
Vedi
titoli regionali collegati:
Decr.
Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - (Modifiche al presente)
Decr.
Ass. 11 ottobre 2001 BB.CC. - (Modifiche al presente)
L'ASSESSORE
PER
I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Visto
il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto
della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e
belle arti;
Visto
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista
la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista
la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista
la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e
panoramiche;
Visto
il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto
il D.P.R. n. 805/75;
Visto
l'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Visto
la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto
il decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 11 settembre 1976, con il quale è
stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9,
numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3
giugno 1940, n. 1357, l'intero comunale di Pantelleria con l'esclusione del
centro abitato;
Visto
il decreto assessoriale n. 7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994, con il quale
l'intero territorio comunale di Pantelleria, con l'esclusione dei centri urbani
è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del
piano territoriale paesistico;
Visto
il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita la
speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento
approvato con R.D. n. 1357/40;
Esaminato
il piano territoriale paesistico del territorio dell'isola di Pantelleria
redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e
dell'art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Trapani, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimenti prot. n.
2712 del 14 novembre 1989 e successivo decreto assessoriale n. 6335 del 2
luglio 1993;
Esaminato
il verbale della seduta del 9 febbraio 1996, nella quale l'anzidetta speciale
commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto piano
territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi
compresi le motivazioni del piano, la delimitazione dell'area interessata dalle
sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto
verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista
la nota n. 6808 del 6 maggio 1996 e la relata di affissione del 27 agosto 1996
con le quali il sindaco del comune di Pantelleria ha certificato che il
predetto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio di quel comune dall' 8
maggio 1996 al 7 agosto 1996;
Accertato
quindi che detto verbale è stato pubblicato all'albo del comune di Pantelleria
e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto
dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3
della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e
depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua
parte motiva e descrittiva e le norme di attuazione;
Viste
le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nei termini di legge,
formulate avverso il suddetto piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla Soprintendenza per i ben culturali
e ambientali di Trapani con nota n. 3124 del 7 aprile 1997, e, in particolare:
1)
opposizione proposta da Mariano Sciacca, con atto datato 11 maggio 1996
pervenuto al comune di Pantelleria il 20 maggio 1996, e, con successive memorie
pervenute alla Soprintendenza di Trapani, rispettivamente l'11 novembre 1996
(datata 9 maggio 1996) il 5 febbraio 1997 e l'8 febbraio 1997, lamenta che gli
ambiti nn. 45, 46, 47 e 58 del piano territoriale paesistico classificati come
"Ambiti territoriali da sottoporre al regime di ripristino) abbisognano in
realtà di maggiore tutela in considerazione delle loro rilevanti valenze
agricole, floristiche, faunistiche, archeologiche e paesaggistiche, nonché dei
detrattori, rappresentati da una aggressiva pressione edificatoria, che ne
minacciano la consistenza. Pertanto chiede che quegli ambiti siano invece
regolamentati secondo le norme inerenti la tutela orientata (TO) e comunque con
un regime di assoluta inedificabilità.
2)
opposizione proposta da Andrea Palazzi, amministratore delegato della
Pantelleria Club s.r.l., con atti rispettivamente pervenuti il 6 agosto 1996
presso il comune di Pantelleria e il 30 ottobre 1996 presso la Soprintendenza
di Trapani, nei quali viene lamentato che:
a)
il piano territoriale paesistico è affetto da un pregiudizio di fondo verso
l'attività turistica imprenditoriale e consegna l'isola ad un futuro malcerto
limitando lo sviluppo turistico alla zona industriale;
b)
la Soprintendenza di Trapani conosceva il progetto della società Pantelleria
Club, avendo rilasciato parere favorevole con atto n. 3608 del 24 luglio 92, e
successivo n. 3351 del 15 dicembre 1993, che sono contraddittori rispetto alle
valutazioni che, della medesima area, sono espresse dal piano territoriale
paesistico;
c)
va quindi consentito l'ampliamento dei volumi esistenti nell'ambito dello 0,03
mc/mq, come previsto dal progetto approvato dalla soprintendenza ovvero, in
subordine, va sanata l'evidente disparità di trattamento rispetto alle
previsioni del piano che consentono l'ampliamento dell'albergo Punta Tre
Pietre, permettendo anche alla Pantelleria Club s.r.l. di adeguare alle
effettive esigenze l'attività turistico-alberghiera esercita, mediante il
cambio di destinazione d'uso da rurale ad alberghiera, dei dammusi di cui alle
particelle nn. 619, 622, 188, 187, 129, del mappale n. 68 e la realizzazione di
alcuni servizi essenziali alla attività alberghiera (piscine e ristorante);
3)
opposizione proposta dall'avv. Salvatore Armenio, in nome e per conto della La
Rubasacchi s.r.l., che, con atto pervenuto il 6 agosto 1996, al comune di
Pantelleria lamenta:
a)
che l'eventuale approvazione del piano territoriale paesistico determinerebbe
la assoluta inedificabilità di un vasto terreno sito in località Punta
Rubasacchi e Cala delle Jache, di proprietà della società, che vedrebbe così
vanificato il suo scopo sociale. Ciò risulterebbe in contrasto con lo stato dei
luoghi, che, difformemente da quanto risulta nelle analisi del piano, sono
interessati da rilevanti infrastrutture e servizi di tre insediamenti
residenziali la cui presenza caratterizza la zona. La società opponente
sottolinea che le previsioni del piano territoriale paesistico, se approvate,
causerebbero una vistosa disparità di trattamento con i proprietari di quei tre
insediamenti che sono stati realizzati proprio nei mesi immediatamente
precedenti all'entrata in vigore del periodo di salvaguardia. La società che
persegue come scopo l'attività agricola, e quindi le stesse finalità di
rispetto del paesaggio agrario e di recupero del territorio per il riuso
agrario, tutte auspicate dal piano territoriale paesistico, lamenta che questo
strumento risulta intrinsecamente contraddittorio laddove, precludendo
qualsiasi intervento nell'area di proprietà dell'opponente, impedisce la
continuazione della coltivazione dei suoli. Né va sottaciuto che i divieti
imposti dal piano territoriale paesistico non sono dettati da una rigorosa
valutazione del territorio, come dimostra il fatto che il limite dell'area
edificabile nel caso che interessa, è definito dal percorso della strada: tale
delimitazione manca di ogni scientificità e di forza argomentativa.
Pertanto
la società chiede che la edificabilità dei suoli di sua proprietà venga
ripristinata.
4)
opposizione proposta da Enzo Vandelli, che con atto pervenuto 1,8 agosto 1996
alla Soprintendenza di Trapani, lamenta che l'area di sua proprietà sita in
contrada "Kania di sotto", distinta al catasto al foglio 55
particella 204, qualora il piano territoriale paesistico fosse approvato,
risulterebbe a tutti gli effetti inedificabile. Egli fa presente che, in
realtà, quella zona ha una fortissima vocazione turistica ed è stata già da
tempo interessata da numerosi insediamenti residenziali turistici, che, per la
loro tipologia, non hanno deturpato il paesaggio. Analogamente, un'edilizia di
caratteristiche similari non avrebbe alcuna controindicazione, ma anzi
concorrerebbe ad evitare la formazione di steppe e il degrado ambientale;
5)
opposizione proposta da Loredana Reda, in nome e per conto della Edilizia Viel
di Loredana Reda & C. s.a.s., che, con atto pervenuto il 10 agosto 1996
alla Soprintendenza di Trapani lamenta che agli effetti della normative di cui
al piano territoriale paesistico sia di fatto preclusa ogni possibilità di
ampliamento e di sviluppo delle costruzioni esistenti nell'area di sua
proprietà, sita in contrada Cimillia, che, in realtà è stata sempre antropizzata.
Pertanto si chiede che:
a)
venga modificata la normativa dell'ambito 16 nella zona di mappa 31, sia pure
inserendo tutti quei limiti progettuali necessari a garantire il mantenimento
del tessuto;
b)
sia consentito il riuso e l'ampliamento degli edifici esistenti;
6)
opposizione proposta da Flavio e Franco Albanese, i quali, con atto pervenuto
alla Soprintendenza di Trapani il 8 ottobre 1996 lamentano un'apparente
incongruenza tra le finalità dichiarate dal piano territoriale paesistico e le
norme di attuazione dello stesso. In particolare gli opponenti ritengono che
per l'attuazione delle finalità del piano, e specificatamente nell'ambito 16,
sia necessario prevedere aumenti di cubatura rapportati ad una entità minima di
intervento di diecimila metri quadri o più. Si chiede infatti il ricorrente
come potrà essere recuperato il diffuso tessuto agricolo edilizio dell'ambito
16 se la normativa non prevede nessun incremento di cubatura ed esclude
aprioristicamente l'attuazione di eventuali progetti di recupero di edifici in
abbandono, di muretti che si sgretolano, di straordinarie stradine e di colture
agricole in semi abbandono.
Occorrerebbe,
quindi prevedere, nell'ambito 16, la possibilità di realizzare manufatti,
seppur limitati, indispensabili per rendere fruibile, e quindi recuperabile, il
patrimonio edilizio esistente;
7)
opposizione proposta da Vilma Du Martau, che, con atto pervenuto alla
Soprintendenza di Trapani il 7 novembre 1996 rileva che il terreno di sua
proprietà, sito in contrada Cimillia, part.lle nn. 68, 69, 65, 67 e 70 -
foglio. 31, è in buona parte coltivato a vigneto e ad uliveto.
Pertanto
le previsioni del piano territoriale paesistico risultano erronee: al contrario
delle particelle confinanti, quelle di proprietà della opponente non presentano
né formazioni laviche, né vegetazione del tipo macchia mediterranea che
giustifichino una particolare tutela paesaggistica, e certamente non quella
della tutela orientata. Detti terreni dovrebbero rientrare piuttosto
nell'ambito 67 (ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali), e
non già nell'ambito 16 (ambiti territoriali del paesaggio naturale);
8)
opposizione proposta da Bruno Sancinelli, in nome e per conto della Prosvipan
S.p.A., con atto spedito il 5 novembre 1996 alla Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Trapani. Si rileva che tra gli elementi
geomorfologici dell'ambito 49, in località Nikà, non è menzionata la presenza
di acque termali, che invece ha caratterizzato le scelte del P.R.G. L'opponente
osserva che l'attività agricola, che viene privilegiata dal piano, ambito 49,
non corrisponde all'attuale vocazione del territorio, dove, per la presenza
delle acque termali, erano invece forti le aspettative di un utilizzo
agro-turistico-termale, finalità per la quale andrebbero emendate le
determinazioni del piano territoriale paesistico, prevedendo la possibilità di
edificare per quello scopo;
9)
opposizione proposta da Bruno Sancinelli, in nome e per conto della Prosvipan
S.p.A., con atto spedito il 5 novembre 1996 alla Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali di Trapani osserva che le norme di piano territoriale
paesistico nell'ambito 6, località Sibà, impongono di mantenere inalterata la
composizione floristica e la struttura della vegetazione e prevedono in particolare
la possibilità di favorire la ricostruzione della macchia foresta e del bosco.
Esse non tengono nel dovuto conto che il terreno di proprietà dell'opponente è
invece pianeggiante e non ha caratteristiche boschive. Si chiede pertanto che
nelle aree agricole di proprietà della società opponente, che si trovano in
stato di abbandono, sia possibile mantenere il manto erboso con il dichiarato
intento di realizzare un campo pratica per il gioco del golf;
10)
opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria, con deliberazione
n. 114 del 5 novembre 1996, spedita con nota n. 16929 del 6 novembre 1996.
Il
consiglio osserva che la pianificazione delineata dal piano territoriale
paesistico è mirata non allo sviluppo dell'isola ma piuttosto alla retrocessione
della economia isolana, in quanto disattende e mortifica gli interessi dei
panteschi.
Il
piano stabilisce il perimetro di diversi ambiti territoriali, stabilendo per
ciascuno di essi una particolare normativa che si preoccupa soltanto di
tutelare la bellezza naturale, gli aspetti estetici, i punti di vista di cui si
può vedere e godere un bel panorama; ma nulla dice sulle possibilità di
recupero dei terreni incolti né su come il turismo possa integrarsi
all'agricoltura.
Il
piano territoriale paesistico inoltre concepisce i dammusi come beni da
recuperare per se stessi senza prevedere un minimo di ampliamento di tali
costruzioni in modo da adeguarle alle moderne necessità abitative; parimenti il
piano non prevede in alcun modo una utilizzazione delle risorse acquifero
termali dell'isola (cons. Michele Tremarco, Angelo Errera e Pietro Brignone).
Si
osserva inoltre che gli elaborati del piano territoriale paesistico, che
costituisce l'ennesimo vincolo gravante su Pantelleria, sono stati trasmessi
sic et simpliciter alla amministrazione comunale di Pantelleria, senza che il
consiglio comunale sia potuto entrare nel merito tecnico del piano e senza che
il sindaco sia stato coinvolto dalle autorità che hanno imposto siffatto
strumento. E' dunque evidente che nella stesura del piano territoriale
paesistico, che tra l'altro non tiene in alcun conto le potenzialità termali
dell'isola, né la sua necessità di attingere alle proprie risorse minerarie,
non è stata ascoltata la popolazione, alla quale il piano non è stato mai
illustrato dalla soprintendenza (cons. Paolo Pavia e Maria Pia Gabriele).
Unitariamente
il consiglio rileva che l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili
con l'attività edilizia all'interno di ogni singola zona, è compito primario
del P.R.G. Il piano territoriale paesistico di Pantelleria in contrasto con le
indicazioni del P.R.G. impone nei singoli ambiti individuati un elenco di
destinazioni d'uso compatibili.
Se
ne ricava che l'imposizione da parte del piano territoriale paesistico di destinazioni
d'uso diverse da quelle del P.R.G. è illegittima, con la conseguenza che, da
ogni singolo ambito, deve essere eliminato l'elenco delle attività compatibili.
In subordine si chiede che tale elenco sia integrato con le attività consentite
dal P.R.G., in quanto in forza della legislazione vigente quest'ultimo risulta
prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione. Viene
inoltre rappresentato che il piano territoriale paesistico appare vessatorio
laddove, senza adeguata motivazione tecnico-scientifica se non quella del
tracciato stradale e senza alcun indennizzo, prevede in alcune zone, un vincolo
di inedificabilità assoluta esteso ad oltre mille metri dalla costa per il solo
fatto che la perimetrale, in quei punti, si allontana notevolmente dalla costa:
si chiede pertanto di limitare l'inedificabilità alla fascia dei 150 metri
dalla battigia. Il consiglio rileva inoltre che il recupero dei dammusi passa
da una loro utilizzazione a fini turistico-residenziali, che presuppone la realizzazione
di interventi edilizi e, sovente, il cambio di destinazione d'uso dei locali
precedentemente adibiti a fabbricati rurali. Da questo punto di vista le
previsioni del piano sarebbero controproducenti. Infatti, nella zona di tutela
orientata (TO) non sono consentiti aumenti di volume dei fabbricati esistenti,
mentre in quelli di ripristino (RI) non è permesso di mutare la destinazione
d'uso.
In
realtà, poiché la maggior parte dei dammusi è costituita da vecchi fabbricati
agricoli abbandonati e l'agricoltura è ormai trascurata dagli isolani, si
evidenzia che l'unico vero incentivo per indurre i proprietari dei dammusi ad
effettuare costosi interventi di restauro è proprio quello di consentire
l'utilizzazione a scopo residenziale e/o turistico-residenziale di quei
manufatti. Per gli stessi motivi, si palesa incongruo che gli ambiti di tutela
orientata riguardino anche delle zone prettamente agricole, che non presentano
affatto le caratteristiche previste per la (tutela orientata), essendo anzi
caratterizzate dalla presenza di una edilizia casuale, il cui recupero non può
prescindere dalla possibilità di realizzare, in quelle zone, nuove e più
qualificate costruzioni. Pertanto il consiglio chiede che vengano riviste le
perimetrazioni degli ambiti per escludere le aree agricole e che, comunque,
venga consentita la demolizione dei piccoli manufatti e la ricostruzione di un
unico manufatto accorpando la cubatura esistente senza alcuno aumento.
A
parere del consiglio risultano delle contraddizioni tra la relazione e le norme
attuative allegate al piano territoriale paesistico circa il numero dei piani
(uno o due piani) realizzabili per le nuove costruzioni a dammuso. In tal
senso, il consiglio fa presente che nel caso in cui i terreni presentino
terrazzamenti naturali, sarebbe auspicabile che il piano territoriale
paesistico chiarisse che è consentita la realizzazione di volumi seminterrati
ed incassati con destinazione non residenziale.
Censurabile
appare poi l'assoluta mancanza di considerazione da parte del piano
territoriale paesistico della attività termale che risulta connotare l'assetto
geologico di varie zone dell'isola.
Al
contrario, il piano accorda un'eccessiva rilevanza alle presenze archeologiche,
giungendo a un dimensionamento delle zone archeologiche francamente
esorbitante, come è il caso di contrada Cimillia, dove non risulta dimostrata
la presenza di reperti archeologici che giustifichino una siffatta ampia
perimetrazione.
Infine
il consiglio chiede che il piano territoriale paesistico venga emendato nel
senso di rendere attuabili gli impianti di serricoltura nelle zone a
particolare vocazione agricola e di consentire l'insediamento delle cave per
l'estrazione dei materiali lapidei (sabbia, pomice, tufi, ecc.).
Visti,
inoltre, i rilievi contenuti nei documenti, tardivamente e perciò irritualmente
presentati da Mariano Sciacca e Giuseppe Li Vigni, i quali, con esposti
pervenuti rispettivamente il 13 febbraio 1997 e il 19 febbraio 1997, deprecano
riprendendo l'osservazione mossa da Sciacca Mariano, nell'opposizione sub 1),
la classificazione degli ambiti nn. 45, 46, 47 e 58 del piano territoriale
paesistico e postulano una migliore salvaguardia degli interessi turistici e
ambientali di Pantelleria.
Ritenuto
opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami,
opposizioni, proposte e rilievi;
Viste
le controdeduzioni rese della competente Soprintendenza, con nota n. 3124 del 7
aprile 1997;
Acquisito
quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della
speciale commissione, espresso nella seduta del 11 aprile 1997;
Ritenuto
anche sulla base di suddetto parere di dovere rigettare parte delle
osservazioni presentate avverso il piano territoriale paesistico di
Pantelleria, e ciò per le seguenti ragioni:
-
con riferimento alla richiesta formulata da Mariano Sciacca e Giuseppe Li
Vigni, circa la modifica della classificazione dell'ambito n. 58, non sembra
accoglibile l'invito di sottoporre al regime di tutela orientata detto ambito,
che infatti è ancora fortemente caratterizzato dalla presenza di colture
agricole mai dismesse e pertanto necessita di un regime di tutela indirizzato
allo sviluppo di tale attività, le cui norme sono espressamente previste
nell'Ambito di Ripristino, il cui regime è quindi confacente allo stato dei
luoghi;
-
con riferimento all'opposizione proposta dalla Pantelleria Club s.r.l. si
evidenzia che non è accoglibile la tesi che il piano territoriale paesistico
sarebbe affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività
turistico-alberghiera. Al contrario, il piano, accogliendo il criterio
orientativo che la protezione delle bellezze naturali deve attuarsi in modo
tale da non ostacolare il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della
vita sociale, ha previsto una diversificazione e una implementazione del
turismo a Pantelleria che, in particolare, esso collega all'attività turistico
- alberghiera, a quella agro - turistica e a quella residenziale turistica.
Il
piano rimette evidentemente l'esercizio di tali attività nella relazione che
puntualmente esso analizza tra le limitazioni e le potenzialità poste dal
paesaggio e dall'ambiente da un lato, e, dall'altro i requisiti richiesti per
lo svolgimento dell'attività legata al turismo; esso definisce per ogni ambito
le attività compatibili.
Nel
caso cui rimanda l'opposizione va evidenziato che gli immobili in questione
ricadono nell'ambito n. 40, che è caratterizzato dal paesaggio agricolo
interessato da processi di rinaturalizzazione più o meno spinti, dovuti alla
colonizzazione dei versanti da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e
garighe conseguenti all'abbandono più o meno diffuso delle colture agricole.
Ciò richiede che gli insediamenti e le attività da porre in essere in quelle
località siano compatibili con la natura dei luoghi, così come postulato dal
piano, secondo il quale la destinazione alberghiera non è accettabile. In ogni
caso, va rilevato che le variazioni delle destinazioni d'uso restano demandate
all'autorità comunale.
Infondata
si ritiene anche la contestazione relativa alla disparità di trattamento in cui
si sarebbero tradotte le previsioni del piano territoriale paesistico nei
confronti della società opponente rispetto alla proprietà dell'Albergo
"Punta Tre Pietre". In realtà, secondo quanto precisato dalla competente
soprintendenza, la realizzazione di questo complesso turistico, assentita dalla
soprintendenza medesima, è stata antecedente all'adozione del regime di
salvaguardia imposto su Pantelleria, nelle more della approvazione del piano
territoriale paesistico, giusta decreto assessoriale 18 novembre 1994 che
disponeva un vincolo biennale di immodificabilità su gran parte dell'isola. In
ogni caso, queste ultime strutture erano oggetto di un intervento di recupero e
ricadono nell'ambito n. 35: esse rappresentano quindi una situazione ben
diversa rispetto a quella dell'opponente e, significativamente, ricadono in
altro regime normativo.
Va
infine sottolineato che nell'ambito 40, dove ricade il fondo di proprietà della
società opponente, il piano Paesistico non esclude affatto l'ampliamento dei
dammusi esistenti, come può agevolmente ricavarsi dal testo dell'art. 10, lett.
a), punto 3 d). Infondato si palesa quindi, il rilievo dell'opponente.
Diverse
considerazioni debbono invece formularsi rispetto alla situazione anch'essa rappresentata
dalla società opponente, determinata da una autorizzazione rilasciata
precedentemente dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di
Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 1497/39, a un
progetto presentato dalla Società "Pantelleria Club" avente ad
oggetto: "Realizzazione insediamento turistico residenziale in località
Sciuvechi".
Questo
provvedimento pone certamente delle aspettative in capo al suo destinatario; e,
persino dopo la difforme valutazione della stessa area, contenuta nel
sopravvenuto piano territoriale paesistico redatto dalla stessa Soprintendenza
ai beni culturali ed ambientali di Trapani, deve ritenersi che il citato
nulla-osta mantenga la propria efficacia, non essendo ammessa la revoca implicita
di un parere reso nell'esercizio dei poteri di legge e collegato a una precisa
validità temporale quinquennale (art. 16 del regolamento approvato con R.D. n.
1357/40) e non essendo comunque sufficiente, per questa finalità la
contraddittorietà rilevabile tra la precedente autorizzazione (oggetto di una
valutazione puntuale) e le successive previsioni del piano territoriale
paesistico (che contengono un ordine generale del territorio), strumento
quest'ultimo che non ha apposto alcun vincolo ulteriore su Pantelleria, ma ha
determinato, specificandole erga omnes, le valutazioni del paesaggio dell'isola
cui intende attenersi l'autorità sovraordinata nel rilascio dei pareri e
nulla-osta ad essa rimessi.
Tuttavia,
la sopra indicata contraddittorietà indica di per sé la necessità, atteso che
le opere assentite non sono state realizzate, di porre mente alla eventuale
esperibilità di rimedi atti ad impedire possibili lesioni del paesaggio
protetto.
La
Soprintendenza, pertanto, dovrà tenere conto dello stato dei luoghi, quale
considerato in sede di redazione del piano e al momento del rilascio del
nulla-osta, la cui eventuale revoca dovrà essere preceduta da indispensabili
approfondimenti: infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi
diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente
impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per
l'esercizio del potere di revoca, che deve essere esercitato nei casi in cui la
natura dei luoghi sia effettivamente diversa da quella prospettata nel
provvedimento autorizzativo da revocare (in tal senso C.G.A., S.U n. 19
febbraio 1991, n. 525/91) e si dimostri, in particolare, l'incompatibilità del
progettato intervento, già autorizzato, con la salvaguardia dei luoghi
sottoposti a tutela.
Nelle
more, rimane comunque escluso che la autorizzazione di cui è in possesso la
società opponente se pur dà vita a sussistenti interessi legittimi, dia anche
luogo a vizi nelle impugnate previsioni del piano territoriale paesistico, che,
in quanto atto generale, rimane pienamente valido ed efficace anche se la
precedente autorizzazione soprintendentizia non è ad esso conforme;
-
Con riferimento all'opposizione proposta dalla società "La Rubasacchi
s.r.l." si ritiene che la presenza di altre costruzioni nel medesimo
ambito dove è ubicata l'area di proprietà dell'opponente non incide sulla
congruenza delle valutazioni espresse sul piano territoriale paesistico né può
avere refluenze sulla loro cogenza e validità. E' noto infatti che una
situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti
realizzazioni non impedisce ed anzi, maggiormente richiede per la legittimità
dell'azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente
l'ambito protetto (C.d.S. 11 giugno 1990, n. 600; C.d.S. 1990, I, n. 863).
Si
ritiene inoltre che la strada costituisca un segno antropico, un limite, che
differenzia, in modo evidente i contesti paesaggistici più direttamente
correlati alla costa da quelli posti a monte della strada (ambiti nn. 61 e 62)
fortemente connotati invece dai centri urbani di Kamma e Tracina e dalle aree
agricole periurbane. Inoltre, la strada non è un mero elemento di transito ma
rappresenta un luogo di particolare percezione del paesaggio costiero.
Analizzando
in particolare la località di punta Rubasacchi si rileva che questa è
caratterizzata dalla presenza di vegetazione naturale e di emergenze botaniche
oltre che dalle configurazioni paesistiche determinate dalla morfologia e dalla
costa: appaiono quindi congrue, al contrario di quanto eccepito dalla società
opponente, le previsioni del piano territoriale paesistico riferite a questa
zona.
-
Per quanto attiene all'opposizione di Enzo Vandelli, occorre chiarire che il
divieto di nuove costruzioni nell'area in esame prende le mosse dalle
particolari valenze morfologiche, naturali, ambientali e paesistiche che
caratterizzano il paesaggio costiero dell'ambito n. 22. Come motivatamente
ritenuto nel piano territoriale paesistico, in tale ambito il valore paesistico
è molto elevato per la presenza di cala Tramontana e di cala Levante e delle
Punte di Tracina e Rubasacchi che caratterizzano la costa in modo peculiare
tanto da attribuirgli una importante valenza rispetto al pur elevato valore
complessivo di tutta la costa. La circostanza della presenza di altri
preesistenti insediamenti turistici non incide sulle valutazioni espresse nel
piano territoriale paesistico né sulle sue prescrizioni: ogni precedente
realizzazione che possa avere inciso su un paesaggio protetto, non pregiudica,
ma anzi impone che nuovi interventi non deturpino ulteriormente l'ambito
protetto (consiglio di Stato, IV 15 luglio 1992, n. 682).
-
Per quanto attiene la opposizione proposta da Edilizia Viel s.r.l., essa
risulta parzialmente infondata. Infatti l'area che si appartiene a detta
società ricade nell'ambito 16 del piano, ed è caratterizzata dai versanti
collinari del monte Gelkhamar e dalla cuddia Glindo che costituiscono un bene
di rilevante interesse scientifico culturale e vanno tutelati nella loro
integrità e conservati nello stato attuale, lasciando inalterata la
composizione floristica e la struttura della vegetazione. Il tutto come meglio
risulta dalla parte analitica del piano, che motiva le valutazioni e le
prescrizioni espresse da quello strumento.
La
circostanza evidenziata dall'opponente che la zona, da secoli antropizzata, è
stata recentemente abbandonata è irrilevante, non giustificando questa
circostanza una pretermissione delle comprovate valenze del sito, quale
potrebbe determinarsi mediante insediamenti incompatibili per natura e
tipologia.
-
Per quanto attiene l'opposizione proposta da Flavio e Franco Albanese, al
contrario di quanto ritenuto dagli opponenti, si osserva che nell'ambito 16,
secondo quanto documentato dal piano, prevalgono i valori naturalistici
geologici e vegetazionali. In tale ambito l'elemento antropico è presente in
modo contenuto; pertanto la conservazione dell'ambiente naturale costituisce il
presupposto di ogni intervento e di ogni attività. Ne discende anche la
conservazione degli elementi antropici che debbono integrarsi con gli elementi
naturali per mantenere le attuali condizioni di equilibrio. In concreto laddove
esistono manufatti e campi coltivati essi possono essere recuperati e mantenuti
come previsto dalla normativa di piano, mentre, sugli edifici si possono
realizzare interventi di manutenzione, restauro e recupero (art. 80, lett. a).
-
Quanto all'opposizione prodotta da Vilma Du Martau, occorre rilevare che la
perimetrazione dell'ambito tiene conto dei fattori ambientali e paesistici che
sono presenti in prevalenza nel territorio preso in esame. E' comunque
corrispondente al vero che l'ambito 16 contiene anche frammenti di aree
agricole le quali completano e integrano le caratteristiche del paesaggio.
Dalla lettura della relazione generale del piano territoriale paesistico,
aspetti agronomici, pagg. 5.39, può agevolmente ricavarsi che, anche nelle aree
con valenze naturalistiche, l'esercizio delle attività agricole è consentito,
seppur mediante "sistemi ecocompatibili" dei quali viene auspicata
l'opportuna incentivazione mediante l'adozione di disciplinari di produzione
biologica o l'adesione ai recenti regolamenti comunitari.
Le
analisi contenute nel piano territoriale paesistico, tengono quindi pienamente
conto delle differenti situazioni presenti nell'ambito, e, coerentemente l'art.
8 delle norme di attuazione prevede a tale riguardo l'esercizio dell'attività
agricola, che pertanto può continuare ad essere praticata: ciò rende infondata
l'opposizione, che deve conseguentemente ritenersi respinta.
-
Per quanto riguarda l'opposizione presentata dalla società Provisan S.p.a. si
osserva che, al contrario di quanto ritenuto dalla società opponente, la tavola
due del piano territoriale paesistico, che fa parte integrante e sostanziale
del piano, individua le sorgenti termali, i pozzi termali e l'acquifero
sotterraneo, la cui fruizione è regolata a mente dell'art. 20 delle norme di
piano.
Orbene,
ai sensi della suddetta normativa è ben possibile la fruizione in modo libero,
nell'ambiente naturale, di questa risorsa, bene culturale, di rilevante
interesse scientifico. Un diverso sfruttamento della risorsa, che implichi
trasformazioni edilizie ed urbanistiche dei luoghi, risulterebbe incompatibile,
variando le caratteristiche proprie del paesaggio agricolo.
In
questa parte, le opposizioni citate debbono ritenersi respinte.
-
Con riferimento all'opposizione avanzata del consiglio comunale di Pantelleria
con deliberazione n. 114 del 5 novembre 1996, non sembra corrispondere al vero
l'affermazione ivi contenuta secondo la quale il piano territoriale paesistico
rappresenterebbe un freno allo sviluppo dell'isola e non corrisponderebbe agli
interessi della comunità pantesca.
Al
contrario, l'intero piano territoriale paesistico è indirizzato verso un
modello di protezione delle bellezze naturali che non ostacoli il regolare
svolgimento della vita sociale. L'art. 2 punto c) delle norme di piano
espressamente afferma, infatti, che le finalità del piano territoriale paesistico
sono quelle di "migliorare la fruizione del territorio attraverso
interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio che
costituiscono risorse uniche capaci di promuovere un equilibrato e duraturo
sviluppo economico". Conformemente alle indicazioni contenute nella legge
8 agosto 1985, n. 431, scopo del piano territoriale paesistico non è quindi
quello di tutelare i beni ambientali di Pantelleria da un punto di vista
meramente estetico-percettivo, ma piuttosto quello di promuovere forme di buona
fruizione - e non di sfruttamento - delle risorse ambientali e paesistiche
dell'isola, certamente uniche e dichiarate di interesse pubblico (quindi non
soltanto locale): fruizione dunque che risulti comunque compatibile con
l'esigenza di mantenere vivo, in un corretto rapporto uomo - ambiente, quel
singolare patrimonio naturalistico. Che quanto affermato dalle norme di piano
non si traduce in una semplice enunciazione di principio, è dimostrato da una
serie di altre norme, tutte preordinate a determinare processi che armonizzino
lo sviluppo con la tutela.
Rilevano
in particolare:
-
l'art. 9 delle norme del piano territoriale paesistico che prevedono numerose
regole per incentivare le attività agricole, più specificamente nelle aree
interessate da fenomeni di abbandono dei suoli, dove il piano territoriale
paesistico tende a promuovere la sperimentazione di nuove forme di conduzione
del fondo, mediante il recupero, il ripristino e la sostituzione degli impianti
agricoli degradati, senza escludere, va sottolineato, l'ampliamento dei volumi
degli edifici esistenti, nonché nuove costruzioni pertinenti alla conduzione
dei fondi agricoli nel rispetto della normativa vigente;
-
l'art. 5, punto 6, delle norme del piano territoriale paesistico che prevede lo
sviluppo delle attività agroturistiche, così come regolamentate dalle legge n.
730/1985, leggi regionali n. 25/1994 e n. 71/1978;
-
l'art. 44 delle norme del piano territoriale paesistico, che, con riferimento
ai dammusi esistenti, ammette oltre alla loro manutenzione, restauro e recupero
anche la realizzazione di limitati ampliamenti volumetrici nel rispetto della
cubatura consentita e nei modi previsti dallo stesso art. 44;
-
l'art. 20 delle norme del piano territoriale paesistico, che espressamente
prevede la valorizzazione del geotermalismo nel contesto dell'ambiente naturale
in cui esso si colloca e sollecita, per agevolarne una corretta utilizzazione,
interventi di manutenzione dello stato dei luoghi, mirati alla conservazione
della risorsa acquiferotermale.
Sotto
il profilo procedimentale, giova sottolineare che risulta, come in ottemperanza
all'art. 23 del R.D. 1357/1940, la Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Trapani nel corso della redazione del piano territoriale
paesistico ha correttamente coinvolto l'ufficio tecnico del comune di
Pantelleria come è dimostrato dalla corrispondenza esistente agli atti, e
precisamente: nota n. 3247 del 20 aprile 1994, fonogramma n. 82/73 del 15
settembre 1994 e nota n. 1918 del 14 novembre 1994 e dall'incontro tenuto con
il sindaco di Pantelleria e i progettisti incaricati della redazione del P.R.G.
in data 21 novembre 1994 presso l'Assessorato regionale ai beni culturali ed
ambientali, in via delle Croci, 8 a Palermo.
Esattamente
il consiglio afferma che l'individuazione delle destinazioni d'uso del
territorio è compito del P.R.G.; ma questo assunto non è inciso in alcun modo
dalle previsioni del piano territoriale paesistico, che costituisce legittimo
esercizio, da parte dell'amministrazione di tutela dei beni ambientali, della
potestà che le rimette l'ordinamento (art. 5 legge n. 1497/39 e art. 1 bis
legge n. 431/85) di determinare le attività compatibili con le risorse
paesistiche ed evidenziare, rendendoli opponibili ai terzi, i criteri ai quali
l'autorità sovraordinata informerà l'attività ad essa spettante, mirante a
salvaguardare i beni paesistici dei diversi ambiti territoriali.
Ora,
se come ritenuto dal consiglio comunale il P.R.G. è strumento prioritario
rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione urbanistica, il piano
territoriale paesistico, che corrisponde all'esercizio di un'altra sfera di
pubblici interessi e cioè quella della protezione dei beni ambientali, è
strumento del tutto autonomo rispetto al P.R.G. e, da un punto di vista concettuale
e dottrinale, non confliggente con quello. In realtà non sfugge l'evidenza
della constatazione che le valutazioni contenute nel piano territoriale
paesistico, in quanto sono riferite allo stesso oggetto, il territorio di
Pantelleria, cui pone mente il P.R.G. (sia pure sotto il profilo, diverso da
quello della trasformabilità urbanistica, della valenza paesaggistica dei
suoli), finiscono inevitabilmente per influenzare le scelte espresse nello
strumento di competenza comunale, che, per quanto autonomo rispetto all'altro,
deve comunque corrispondere al fondamentale principio della certezza del
diritto. E' da ritenere al riguardo che ogni ipotizzabile conflitto vada
risolto nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, che configura la tutela
del paesaggio come interesse primario dell'ordinamento, insuscettibile di
essere subordinato a qualsiasi altro (cfr. consiglio di Stato VI, 10 agosto
1988 n. 976).
Non
corrisponde al vero l'affermazione del consiglio comunale circa l'imposizione
da parte del piano territoriale paesistico di un vincolo di inedificabilità
esteso fino a mille metri dalla battigia. Ciò, si chiarisce che la protezione
della fascia di rispetto della costa disposta dal piano territoriale paesistico
è tutt'altro che aprioristica, ma al contrario prende le mosse dall'alto valore
morfologico, ambientale e paesistico che caratterizza il paesaggio costiero. In
tal senso va sottolineato che la strada non rappresenta un mero segno divisorio
ma un luogo di particolare percezione e di accessibilità del paesaggio, e allo
stesso tempo un limite antropico, che differenzia in modo cogente i contesti
paesaggistici più direttamente interessati dall'elemento costa da quelli posti
a monte.
Si
constata infatti che la strada ha caratterizzato un preciso elemento di
diversificazione dinamica degli insediamenti, che nel corso del tempo si sono
evoluti in modo diverso a seconda delle caratteristiche morfologiche dei
versanti condizionando le trasformazioni antropiche rispetto del lato mare a
quelle che hanno interessato il lato interno.
Parimenti
destituito di fondamento è il rilievo del consiglio comunale di Pantelleria
secondo il quale nell'"Ambito del Ripristino" del piano territoriale
paesistico sarebbe precluso il mutamento delle destinazioni d'uso dei fabbricati.
Premesso infatti che le variazioni delle destinazioni d'uso degli immobili sono
interventi la cui esecuzione è rimessa all'apprezzamento dell'autorità
sindacale, sotto il profilo di merito si deve rilevare che nell'"Ambito
del Ripristino" l'art. 10 del piano territoriale paesistico chiarisce come
la natura di queste aree non precluda affatto ai singoli proprietari dei
dammusi, come erroneamente ritenuto dal consiglio, la possibilità di fissare la
propria residenza nel sito, realizzando il recupero del fabbricato e ogni altro
intervento necessario, secondo quanto specificato dal piano. Per le stesse
motivazioni, si palesa infondata la richiesta di rivisitare gli ambiti della
"tutela orientata" per escludere le aree agricole. L'esercizio di questa
attività è infatti pienamente compatibile con la vocazione di tali ambiti.
L'art. 8 del piano territoriale paesistico infatti prevede espressamente tra le
iniziative compatibili con l'assetto ambientale di quelle zone anche le
attività agro-pastorali. Si precisa che nell'ambito della "tutela
orientata" prevale certamente la vegetazione naturale e la vegetazione
steppica; le aree coltivate sono molto limitate, spesso sparse e frammentate,
costituendo porzioni isolate in una situazione in cui predominano gli ex coltivi:
ma nulla osta, evidentemente, alla prosecuzione delle iniziative agricole.
Appare
prima facie inammissibile rispetto alle valutazioni ambientali espresse dal
piano territoriale paesistico la richiesta del consiglio comunale di consentire
la demolizione dei piccoli manufatti ricadenti nell'ambito della tutela
orientata e la ricostruzione di un unico manufatto che accorpi la cubatura
esistente: il piano territoriale paesistico non a caso esclude nuove
edificazioni negli ambiti interessati dalla tutela orientata in quanto
l'obiettivo è la conservazione e la fruizione delle risorse esistenti e quindi
del paesaggio dell'isola, che verrebbe senza meno sconvolto laddove venissero
assentiti interventi che, seppur corrispondenti alle previsioni urbanistiche,
verrebbero comunque a concretare un'opera nuova e diversa rispetto alle
preesistenze, e, quindi, una realizzazione idonea ad alterare il delicato
equilibrio percettivo delle zone classificate dal piano territoriale paesistico
come "ambito della tutela orientata". Sulla base di queste premesse,
che scaturiscono da una immediata comparazione tra la soluzione proposta dal
consiglio comunale e le previsioni del piano territoriale paesistico, giova
tuttavia precisare che anche in vigenza del piano spetta alla Soprintendenza ai
beni culturali ed ambientali all'uopo competente in via esclusiva, valutare se
un determinato intervento sia o meno compatibile con il paesaggio protetto in
cui esso deve inserirsi e quindi, nelle zone normate da un piano Paesistico, se
quell'intervento corrisponda o meno alle specifiche previsioni dello strumento
pianificatorio. Questo giudizio, che la soprintendenza esprime in sede di
rilascio del nulla osta di cui all'art. 7 della legge n. 29 giugno 1939, n.
1497 non può essere aprioristico, ma deve con ogni evidenza muovere dalla
presentazione di un progetto sul quale può soltanto esprimersi il parere
tecnico di questa Amministrazione. Altra cosa è sostenere che, sul piano della
prassi, la redazione dei progetti di insediamento nelle aree disciplinate da un
piano paesistico non può non tenere conto delle determinazioni fatte proprie da
tale strumento.
Siffatte
argomentazioni, valide rispetto a ogni ipotizzato progetto di demolizione e
ricostruzione, debbono riaffermarsi rispetto a tutti gli interventi da
eseguirsi nell'isola di Pantelleria, per i quali, in sede di predisposizione
dei progetti come in fase di loro approvazione, dovrà porsi mente alle
statuizioni del piano territoriale paesistico. Ciò vale anche con riferimento
ai progetti di coltivazione di cava, che, secondo il consiglio comunale di
Pantelleria sarebbero preclusi per effetto del piano territoriale paesistico.
Questa opinione appare infondata, perché le previsioni che al riguardo contiene
il piano, tanto quelle riferite ai singoli ambiti e beni, quanto quella, che si
conferma, attinente la disciplina delle "attività estrattive"
rispetto al paesaggio di Pantelleria (art. 53), non muovono da astratte
considerazioni, ma sono, al contrario fondate su una articolata disamina delle
valenze ambientali dell'isola, dalla quale discende che l'apertura di nuove
cave non è affatto preclusa, anche se essa deve avvenire nel rispetto della
legge e della natura dei luoghi documentata dal piano territoriale paesistico.
Stante
la notevole incidenza delle cave sul paesaggio, il citato art. 53 delle norme
del piano territoriale paesistico regola l'attività estrattiva stabilendo che è
consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti nei
limiti della autorizzazione concessa e con l'obbligo di procedere in base ad un progetto di sistemazione. L'apertura
delle nuove cave è subordinata alle norme positive che regolano la materia
ferma restando che l'esercizio della attività estrattiva dovrà tenere conto
delle indicazioni del piano territoriale paesistico.
Neppure
si può accogliere la richiesta del consiglio comunale di Pantelleria di
assentire la realizzazione di volumi seminterrati e incassati con destinazione
non residenziale, e ciò in quanto sulla base di quanto sopra espresso dalla
speciale commissione nella seduta dell'11 aprile 1997, si ritiene che
l'eventuale realizzazione di piani cantinati o seminterrati e incassati non sia
consigliabile anche per destinazioni non residenziali a causa dei rischi e
degli effetti dannosi per la salute determinati dalla massiccia presenza di gas
radon nel sottosuolo. In tal senso appare esaustiva la "nota
aggiuntiva" facente parte della relazione generale del piano, nella parte
in cui contiene una articolata disamina di tale fattore di rischio. Inoltre
deve ritenersi che quanto prospettato dal consiglio comunale comporti
l'adozione di metodologie costruttive non uniformi all'edilizia tradizionale
dei luoghi e quindi, per quanto esposto nella relazione generale e nella norme
di attuazione, non corrispondenti agli indirizzi della tutela paesistica
affermati da questa Amministrazione.
Ritenuto,
anche sulla scorta del suddetto parere, ma principalmente dalle vigenti
disposizioni di legge di dovere parzialmente accogliere alcuni dei rilievi
contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
1)
Opposizioni e reclami proposti da Mariano Sciacca e Giuseppe Li Vigni:
-
nell'opposizione descritta sub 1), e nei rilievi descritti sub 11) si rileva
tra l'altro che la classificazione degli ambiti 45, 46 e 47 (ambiti
territoriali da sottoporre al regime di ripristino) non è sufficiente a
salvaguardare quelle aree, meritevoli invece di maggiore tutela.
Tale
proposta mirante all'applicazione di una più congrua disciplina maggiormente
rigida quale la tutela orientata, appare meritevole di considerazione.
Infatti,
ad una rivisitazione delle caratteristiche presenti negli ambiti 45, 46 e 47 si
rileva che, come ritenuto dalla speciale commissione nella seduta dell'11
aprile 1997, la morfologia più o meno accidentata del versante "dietro
l'isola" degradante a mare costituisce un contesto favorevole per lo
sviluppo e la diffusione di un processo di piena rinaturalizzazione che si
trova già in uno stato avanzato, con la presenza di formazioni steppiche,
macchia bassa a garighe e limitate formazioni boschive. Lo stato di
antropizzazione (viabilità, infrastrutture a rete) è in atto fortemente
contenuto e questo favorisce la dinamica dei processi naturali.
Queste
valutazioni asseverate anche dalla Soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Trapani configurano la sussistenza di ampi elementi che
definiscono le caratteristiche proprie del regime della tutela orientata.
Pertanto
si rende opportuno modificare la attuale normativa prevista per gli ambiti 45,
46 e 47 del piano territoriale paesistico sottoposti a regime di Ripristino
(RI) e disporre per questi il regime della tutela orientata (TO) in quanto
corrispondente all'effettiva natura dei luoghi.
2)
Opposizioni proposte da "Edilizia Viel s.r.l.", Flavio e Franco
Albanese, consiglio comunale di Pantelleria, nella parte in cui si chiede che
il piano territoriale paesistico venga emendato nel senso di ammettere moderati
ampliamenti dei fabbricati esistenti anche nelle zone ricadenti negli
"ambiti di tutela orientata".
Preliminarmente
si chiarisce che ai sensi dell'articolo 8 lett. a) della normative di piano
sono consentiti interventi di manutenzione e di recupero degli edifici
esistenti.
Per
quanto attiene più specificatamente la richiesta di ampliamento si osserva che
l'art. 44, lett. a) consente ampliamenti nei limiti e nei modi meglio
specificati nello stesso art. 44 e comunque nel rispetto della cubatura
consentita. Tuttavia, ad una attenta lettura delle norme relative al paesaggio
naturale (art. 8), in cui sono compresi gli ambiti che rilevano (ambito 16), si
constata che in tali ambiti il disposto di cui all'art. 44 non appare
applicabile. Ma, come ritenuto dalla speciale commissione nella seduta del 11
aprile 1997, è pur vero che un limitato ampliamento potrebbe essere ben
inserito nel paesaggio e nel contempo consentirebbe il recupero dei dammusi
esistenti con la conseguente riqualificazione del paesaggio.
Pertanto,
al fine di chiarire meglio quanto previsto nel suddetto articolo 44 rendendolo
meglio corrispondente alle finalità di concorrere al recupero del patrimonio
edilizio territoriale si ritiene di emendare tale norma di piano aggiungendo al
secondo comma dell'art. 44 una conforme disposizione.
3)
Opposizione proposta da Prospisan S.p.A.
-
nella parte in cui si rileva che le previsioni del piano Paesistico, laddove
prevedono la ricostruzione della macchia, della foresta e del bosco (ambito 6),
non tengono conto che l'area ricadente in località Sibà e in tal modo
disciplinata dal piano, in realtà non è in alcun modo boscata, ma è invece
pianeggiante e caratterizzata da un manto erboso, su cui l'opponente intende
realizzare un "campo pratica per il gioco del golf".
Come
anche affermato dalla speciale commissione nella summenzionata seduta, fermo
restando che nel concetto di bosco restano comprese anche le aree pianeggianti,
nulla osta evidentemente che, in queste zone, venga mantenuto un manto erboso
spontaneo. Non a caso, ai sensi delle norme di piano, che si ritiene di dover
comunque precisare nel senso suddetto, si possono espletare nell'ambito 6
attività didattico-ricreative purché non implichino modificazioni biologiche ed
ambientali.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla suddetta speciale commissione, resta in questa sede
precluso ogni apprezzamento sulla corrispondenza del "gioco del golf"
- come di ogni altro esercizio, attività o iniziativa - alla normativa del
piano. Se pure quest'ultimo determina utilizzi privilegiati dei suoli, in
quanto meglio corrispondenti alle esigenze di conservazione dei beni
ambientali, è evidente che non è possibile aprioristicamente determinare se un
"gioco" o una qualsiasi altra attività siano astrattamente
compatibili con il paesaggio protetto. Compito della pianificazione
paesaggistica è piuttosto quello di determinare una griglia di regole e di
analisi paesaggistiche, valide per tutti, alle quali si atterrà la competente
sovrintendenza in sede di rilascio del nulla osta ex art. 7 della legge n.
1497/39 in ordine ai progetti di "campo pratica del gioco del golf" o
quant'altro sarà ad essa ritualmente presentato.
4)
Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
-
nella parte in cui si rileva una contraddizione interna negli elaborati del
piano territoriale paesistico, e precisamente tra quanto emerge nella "relazione"
e quanto contenuto nelle "norme di attuazione" riguardo il numero
massimo di piani delle nuove costruzioni a "dammuso". Va al riguardo
considerata la opportunità di chiarire ogni imprecisione, sia pure apparente,
circa l'altezza massima dei nuovi "dammusi" che, in realtà, risulta
essere chiaramente di due elevazioni fuori terra nei centri rurali (cfr. art.
42 delle norme di piano) e di una elevazione fuori terra nei nuclei e per
quanto riguarda le costruzioni sparse (cfr. rispettivamente, art. 43 e 44 delle
norme di piano).
Meritevole
di qualche integrazione appare peraltro il testo della "Relazione
Generale" (pag. 7.42, punto 2) che, allo scopo di fugare ogni equivoco,
viene conformemente integrata.
5)
Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
-
nella parte in cui si palesa l'illegittimità della perimetrazione delle aree
archeologiche indicate dal piano Paesistico, che si ritiene eccessiva e non
suffragata da adeguati apporti motivazionali.
Non
vi è dubbio che le dimensioni delle aree di "interesse archeologico"
(villaggio fortificato area dei "Sesi") corrispondono alla unicità di
queste aree nel panorama mediterraneo ed europeo.
Tuttavia
non è dato imporre, mediante uno strumento atipico, vincoli archeologici
diretti e indiretti, che l'ordinamento consente di determinare soltanto con le
forme tipiche previste dalla legge n. 1089/39.
E'
stato esattamente osservato (Cons. di Stato, VI 12 novembre 1990, n. 951) che
la tutela paesistica, eventualmente concorrente con l'interesse archeologico di
un sito presuppone forme di accertamento diverse da quelle di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089.
Soltanto
a seguito della notifica del pubblico interesse di tali aree e delle loro zone
di rispetto con le modalità di rito è possibile determinare le pregnanti
modificazioni nella disponibilità e nella fruibilità dei fondi vincolati che,
al contrario, non è legittimo introdurre con un provvedimento, il piano
territoriale paesistico, che è destinato a regolamentare le valenze
paesaggistiche di quei territori.
Da
questo punto di vista nelle aree archeologiche (non ancora) vincolate ai sensi
e per gli effetti di cui alla legge n. 1089/39, le prescrizioni contenute negli
artt. 8, lett. b) e 38 delle norme del piano territoriale paesistico debbono
ritenersi idonee a sortire gli effetti di mere indicazioni, nel senso di cui
all'art. 1 delle medesime norme.
Pertanto,
nel ritenere fondato il suesposto rilievo, si procede ad emendare le suesposte
disposizioni nonché la Relazione Generale e le schede facenti parte del piano
paesistico di Pantelleria.
6)
Opposizione proposta dal consiglio comunale di Pantelleria:
-
nella parte in cui si chiede che il piano paesistico consenta la realizzazione
di impianti serricoli nelle aree aventi una particolare vocazione agricola.
La
opposizione appare fondata, risultando al contrario eccessivamente generica e
non sufficientemente motivata la disposizione contenuta nell'art. 34 delle
norme di piano - Colture agricole -, che, al comma dodicesimo vieta "la
costruzione di serre, in quanto la presenza di questi elementi, anche se
precari, è incompatibile con i caratteri del paesaggio agricolo di
Pantelleria".
La
apodittica osservazione appare contraddetta nella sua formulazione, da
alcuni elementi normativi e di fatto, tra i quali rileva l'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431, che, come è noto, esime dal nulla osta paesaggistico gli
interventi legati all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, laddove
non si traducono in una modificazione permanente dello stato dei luoghi.
Risulta evidente che, tra questi interventi, possono anche rientrare gli
impianti di serre, quando sono posti in essere con tipologie e modalità tali da
garantire che da essi non risulti una alterazione permanente del paesaggio
tutelato. E' questa una valutazione che pare opportuno devolvere, caso per
caso, alla competente sovraintendenza piuttosto che tradurle in una preclusione
assoluta, oltre che non motivata, alla realizzazione di serre, anche se
precarie. Tra l'altro, l'intendimento di incentivare l'attività agricola, cui è
preordinato il piano e il fatto che esso consenta in alcune zone dell'isola
interventi di trasformazione ben più rilevanti delle serre, non sono coerenti
con la formulazione del divieto in esame.
Altra
cosa è, evidentemente, precisare che la posa in opera di serre deve essere
circondata da particolari cautele, che debbono corrispondere al maggiore o
minore valore paesistico dei suoli, così come individuato dal piano
territoriale paesistico.
Tra
l'altro la relazione generale del piano contiene argomentazioni in base alle
quali, coerentemente, nelle aree agricole di Pantelleria risulta ammissibile
"la presenza di apprestamenti protettivi temporanei, tipo tunnel"
mentre è da ritenersi preclusa la costruzione di serre, cioè di opere che
insistono permanentemente sui suoli, modificandone in modo definitivo natura e
aspetto. Da questo punto di vista, la formulazione della norma di piano, nella
parte in cui vieta gli impianti serricoli "anche se precari" è
incoerente con gli elementi interpretativi offerti dalla cennata relazione
generale.
Per
queste ragioni, si emenda la cennata disposizione delle norme di piano.
Ritenuto
di dovere, conseguentemente, modificare il testo di alcune delle norme di
attuazione facenti parte del piano territoriale dell'isola di Pantelleria,
precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:
-
all'art. 1 - Efficacia e campo di applicazione del piano, dopo il secondo comma
è
aggiunto il seguente comma: "Parimenti valore indicativo hanno le
previsioni riferite ai beni archeologici non individuati e notificati ai sensi
della legge n. 1089/39";
-
all'art. 8, lett. a), punto 1, primo alinea
è
aggiunto: "45, 46 e 47";
-
all'art. 8, lett. a), punto 3 f)
è
aggiunto: "nell'ambito 6 si possono espletare attività didattico
ricreative, ivi compresa la manutenzione di manto erboso spontaneo, purché non
implichino modificazioni biologiche ed ambientali";
-
all'art. 8, lett. b), 3. - Tipi di intervento consentiti:
-
al secondo comma:
delete "Sono consentiti";
adde "Vi rientrano";
-
al quarto comma:
delete "Non a consentito";
adde "Ogni intervento dovrà essere preventivamente
assentito dalla competente soprintendenza, che potrà preventivamente disporre
saggi ed indagini archeologiche, e inibire, in particolare, che si proceda a;
all'art.
10, lett. a), punto 1, primo alinea
si
cancellano: "45, 46 e 47";
-
all'art. 34 - Colture agricole
si
cancella il dodicesimo comma, da: "E' vietata" sino a "di
Pantelleria", che così riformulato: "Gli impianti di nuove serre
avverranno nel rispetto della normativa e delle valenze paesaggistiche
dell'agro di Pantelleria);
-
all'art. 38, a) delete il settimo, l'ottavo e il nono comma:
adde: "Ferme restando le eventuali disposizioni più
restrittive disposte dalla Sezione Archeologica della soprintendenza, in base
ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, nei restanti siti archeologici,
nelle more della notifica del loro importante interesse, ai sensi e per gli
effetti della medesima legge n. 1089/39, ogni modificazione dei terreni o
costruzione è comunque sottoposta al preventivo assenso della competente
soprintendenza, che intende privilegiare la bonifica del sito di Mursia e in
particolare dell'area di cava di Cala dell'Alca: anche le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti
di colture potranno essere precedute, su disposizione della soprintendenza,
dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche);
-
all'art. 38, b), al primo comma:
adde: "Anche le aree di rispetto verranno individuate
e notificate con le modalità prescritte dalla legge n. 1089/39. Nelle more,
ogni intervento, ivi compresi la posa in opera di recinzioni, le costruzioni,
le manutenzioni e i lavori agricoli che possono incidere sull'assetto del suolo
(movimenti di terra, cambi colturali, scavi, canalizzazioni, drenaggi, arature,
etc.), saranno valutati dalla competente soprintendenza che, in sede di
rilascio del nulla osta, potrà prescrivere la effettuazione di preventivi
indagini e saggi, e avrà cura di impedire opere e attività che possano
pregiudicare la valenza scientifica del sito);
si
cancellano il secondo e il terzo comma.
-
all'art. 38, c):
-
il terzo comma è così sostituito: "La competente soprintendenza, in sede
di rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o
intervento che possa comportare un'alterazione del suolo al preventivo
esperimento di saggi ed indagini archeologiche";
-
si cancella il quarto comma;
-
al quinto comma:
- delete:
"E' vietato qualsiasi mutamento dell'attuale orditura muraria rurale di
queste due conche";
- adde:
“Nelle more della definizione delle indagini archeologiche, ogni intervento
sull'orditura muraria rurale in queste piane dovrà essere specificatamente
autorizzato dalla competente soprintendenza, che potrà far precedere tali
lavori da preventivi saggi e verifiche archeologiche);
-
all'art. 38, d):
- delete
secondo e terzo comma;
- adde:
"Ogni eventuale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni
sulla tutela dei beni archeologici sommersi. In tal senso la competente
soprintendenza interverrà con saggi e ricerche scientifiche che dovranno
precedere l'effettuazione di qualsiasi opera di sistemazione a mare che
comporti alterazione dei luoghi e dei fondali";
-
all'art. 44, lett. a) sono aggiunti i seguenti commi: "Negli ambiti
sottoposti a regime di tutela orientata possono essere realizzati limitati
ampliamenti dei dammusi esistenti, esclusivamente finalizzati alla creazione di
piccoli servizi igienici e di pertinenze di limitate dimensioni; nelle aree che
ricadono nelle fasce di rispetto di cui all'art. 48, è invece escluso qualsiasi
ampliamento.
Il
recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo
del mantenimento delle colture agricole tradizionali e dell'ambiente circostante".
Ritenuto
per le suesposte motivazioni, di dover altresì modificare alcune delle
considerazioni nella relazione generale facente parte del piano territoriale
paesistico di Pantelleria precedentemente adottato e pubblicato, e
precisamente:
Sub
7 - Beni Culturali storico architettonici ambientali - par. 7.42, punto 2) -
Elevazioni e altezze:
-
dopo il primo capoverso, si aggiunge: "Le norme di attuazione del piano
Paesistico - art. 42 e segg. - contengono le prescrizioni di dettaglio sul
numero di elevazioni fuori terra che, nelle nuove costruzioni, possono essere
assentite ai fini della tutela paesaggistica";
Ritenuto
di dovere inoltre modificare il testo di alcune delle Schede tematiche
riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici, e delle Schede degli
ambiti facenti parte del piano territoriale paesistico precedentemente adottato
e pubblicato, e precisamente:
S.
4 - Schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici -
Beni Storico-Archeologici:
-
Scheda località "Cala del Gadir" - note:
delete ventotto parole da (nonché) fino a (m. 500)
adde: "fermo restando il rispetto delle
disposizioni in tema di salvaguardia e rispetto dei beni archeologici sommersi.
Scheda
località "Cala Tramontana" - nota:
delete ventotto parole da (nonché) fino a (m. 500)
Schede
degli ambiti
2)
Gelfiser
al
punto (B. Indirizzi per la pianificazione):
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o
costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza:
anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio
dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su
disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini
archeologiche";
3)
Khaggiar
al
punto "B. Indirizzi per la pianificazione": delete
sesto
capoverso;
che
si sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
4)
Khafar
al
punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
6)
Cuddia Valletta
al
punto "B. Indirizzi per la pianificazione": dopo il primo capoverso
adde: "E' consentito esercitare attività didattico
ricreative purché non implichino modificazioni biologiche ed ambientali"
delete il penultimo capoverso, che si sostituisce con:
"La competente soprintendenza in sede di rilascio del nulla osta, potrà
subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che possa comportare
un'alterazione dell'area di interesse archeologico al preventivo esperimento di
saggi di scavo condotti sotto il controllo della soprintendenza";
7)
Monte Gibele al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
9)
Orlo Calderico di Monastero
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
10)
Orlo Calderico - Costa di Zinedi
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete terzultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
18)
Monte S. Elmo
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
dopo
il secondo capoverso;
adde: "Tanto nelle more della notifica
dell'importante interesse del sito ai sensi e per gli effetti della legge n.
1089/39, con le conseguenti disposizioni, eventualmente più restrittive,
contenute nel relativo provvedimento";
30)
Bugeber
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete quarantaquattro parole del quarto capoverso:
da
"Nei siti" sino a (del terreno);
adde: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei
terreni o costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente
soprintendenza: anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
l'esercizio dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere
preceduti, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e
indagini archeologiche";
-
al quinto capoverso delete ventuno parole, da "Nelle aree"
sino a "soprintendenza";
adde: "La competente soprintendenza in sede di
rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o
intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse
archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il
controllo della soprintendenza";
31)
Sopra Mueggen
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete settimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
32)
Mueggen
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
35)
Scauri Porto
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole al secondo capoverso, da "Nelle
aree" sino a "soprintendenza";
adde: "La competente soprintendenza in sede di
rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o
intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse
archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il
controllo della soprintendenza";
36)
Gadir
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete 44 parole al quinto capoverso, da "Nei
siti" sino a "del terreno";
si
sostituiscono con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o
costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza:
anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio
dell'attività agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su
disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini
archeologiche";
42)
Sidar
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
44)
Sopra Ghirlanda
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "Nei siti archeologici ogni modificazione dei terreni o
costruzione è sottoposta al preventivo assenso della competente soprintendenza:
anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio dell'attività
agricola e i cambiamenti di colture potranno essere preceduti, su disposizione
della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi e indagini
archeologiche";
45)
Dietro l'isola (A)
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancellano 15 parole da "Ambito" fino a
"Ripristino" che si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio
naturale sottoposto a regime di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: "Le aree con formazioni steppiche sono
finalizzate al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della
macchia-foresta climatica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a
forme di agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere
recuperate con finalità di riuso agricole zootecnico.";
al
sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a
"fondo"; quindi si cancella "ampliamento dei volumi", e
infine, si cancellano quindici parole, da "costruzione" fino a
"vigente";
46)
Dietro l'isola (B)
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione": al primo capoverso si
cancellano 15 parole da "Ambito" fino a "Ripristino", che
si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio naturale sottoposto a regime
di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: "Le aree con formazioni steppiche sono finalizzate
al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della macchia-foresta
climatica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di
agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere recuperate con
finalità di riuso agricolo e zootecnico.";
al
sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a
"fondo"; quindi si cancella "ampliamento dei volumi" e
infine, si cancellano quindici parole, da "costruzione" fino a
"vigente";
47)
Dietro l'isola "C"
-
al punto "'B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancellano 15 parole da "Ambito" fino a
"Ripristino" che si sostituiscono con: "Ambito del paesaggio
naturale sottoposto a regime di tutela orientata";
delete quinto capoverso;
adde: "Le aree con formazioni steppiche sono
finalizzate al restauro ambientale e a favorire la ricostituzione della
macchia-foresta climatica, in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a
forme di agricoltura economicamente compatibile, oppure possono essere
recuperate con finalità di riuso agricolo e zootecnico.";
al
sesto capoverso, si cancellano dieci parole, da "e nella" fino a
"fondo";
quindi
si cancella "ampliamento dei volumi", e infine, si cancellano
quindici parole, da "costruzione" fino a "vigente";
57)
Tikirriki
- al
punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza".
59)
Khamma Sopra
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza".
60)
Cuddia Maccotta
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole al penultimo capoverso, da
"Nelle aree" sino a "soprintendenza”;
adde: "La competente soprintendenza in sede di
rilascio del nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o
intervento che possa comportare un'alterazione dell'area di interesse
archeologico al preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il
controllo della soprintendenza";
61)
Khamma
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
62)
Tracino
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
63)
Rizzo
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
64)
Zilon di Nicà
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
65)
Scauri
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
66)
Scauri Basso
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
67)
Madonna delle Grazie
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
al
primo capoverso si cancella "Mantenimento" che si sostituisce con
"Modificazione";
69)
San Marco
-
al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete ventuno parole all'ultimo capoverso, da "Nelle
aree" sino a "soprintendenza";
si
sostituiscono con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
70)
Campobello - al punto "B. Indirizzi per la pianificazione":
delete penultimo capoverso;
si
sostituisce con: "La competente soprintendenza in sede di rilascio del
nulla osta, potrà subordinare l'effettuazione di ogni opera o intervento che
possa comportare un'alterazione dell'area di interesse archeologico al
preventivo esperimento di saggi di scavo condotti sotto il controllo della
soprintendenza";
Ritenuto
di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del piano
territoriale paesistico di Pantelleria e di tutti i suoi elaborati, corretti
negli errori materiali riscontrati, in precedenza adottati e pubblicati ai
sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto
che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma
contenuta all'art. 1 bis della legge n. 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Pantelleria in
considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le
previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, in conformità al parere della
speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato
con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato
che l'approvazione del piano territoriale paesistico comporta l'obbligo per i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili
ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di
eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di
acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente
soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto
che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione
indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del piano
territoriale paesistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti
certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e
che è preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di essa;
Ritenuto
per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 1 bis della legge
n. 431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale
paesistico dell'isola di Pantelleria, nel testo risultante a seguito delle
modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto
di dovere conseguentemente sottoporre il territorio di Pantelleria alla
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano, che
integra, regolamentandola quella del vincolo paesaggistico di cui al il decreto
assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976;
Ritenuto
di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del piano territoriale
paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio di Pantelleria giusta
il decreto assessoriale n. 7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994;
Decreta:
Art. 1
Per
le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 bis della legge n.
431/85 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il piano
territoriale paesistico dell'isola di Pantelleria, risultante dagli elaborati
grafici, dalle schede dalla parte motiva e descrittiva e dalle norme di
attuazione che, unitamente ai verbali delle sedute del 9 febbraio 1996 e del 11
aprile 1997 della speciale commissione di cui al R.D. 1357/40, si allegano al
presente decreto come parte integrante e sostanziale.
Art.
2
A
far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale dell'isola di
Pantelleria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1 bis
della legge n. 1497/39 il territorio di Pantelleria è sottoposto a normativa
d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto piano.
Art.
3
Con
riferimento alle zone sottoposte a precedente vincolo paesaggistico, giusta
decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976 e art. 1 dell'art. 1 della
legge n. 431/85, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del
suddetto piano territoriale paesistico.
La
soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n.
1497/39, accertando la conformità dei progettati interventi alle disposizioni
del piano.
L'ambito
territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal
piano territoriale paesistico e dai suoi allegati.
Il
decreto assessoriale n. 1520 del 26 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 11 settembre 1976, è in tal senso
integrato.
Art.
4
A
far data dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico dell'isola di
Pantelleria è da intendersi decaduta la facoltà di apporre sul territorio di
Pantelleria vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della
legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto assessoriale n.
7979 del 18 novembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione
Siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994.
Art.
5
Ai
sensi degli articoli 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n.1497/1939, il
presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui
all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, e agli elaborati del piano territoriale
paesistico ad esso allegati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
Una
copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, contenente il presente
decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione,
per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Pantelleria,
perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
Altra
copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e alle norme di uso
del territorio, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune
di Pantelleria, affinché chiunque ne possa prendere visione.
La
soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della
effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune
di Pantelleria.
Palermo,
12 dicembre 1997.
D'ANDREA
Registrato
alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 28
gennaio 1998.
Reg.
n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
fg. n. 5.
Allegati
COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO
EX ART. 24, R.D. N. 1357/40
PER
LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
DEL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Verbale
del 9 febbraio 1996
Il
giorno nove febbraio millenovecentonovantasei alle ore 9,30 presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, Direzione dei beni culturali ed educazione permanente, ha luogo la
sesta seduta del comitato tecnico-scientifico, convocata con nota prot. n. 106
del 31 gennaio 1996, dal presidente con il seguente ordine del giorno:
1)
relazione del gruppo istruttorio sull'esame preventivo del piano territoriale
paesistico del comune di Pantelleria;
2)
esame definitivo del piano territoriale paesistico del comune di Pantelleria;
3)
varie ed eventuali.
Alla
riunione risultano presenti i seguenti componenti del comitato:
-
dott. Antonino Scimemi - Direttore regionale ai beni culturali ed ambientali;
-
arch. Felice Bonanno - delegato dal Direttore regionale alla programmazione;
-
arch. Calogero Carbone - Soprintendente F.F. di Agrigento;
-
dott.ssa Silvana Masone Barreca - Soprintendente di Caltanissetta;
-
arch. Vera Greco - delegata dal Soprintendente di Catania;
-
arch. Rosa Oliva - delegata dal Soprintendente di Enna;
-
arch. Letteria Signorino - delegata dal Soprintendente di Ragusa;
-
dott.ssa Alessandra Trigilia - delegata dal Soprintendente di Siracusa;
-
dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo - Soprintendente di Trapani;
-
prof. Paolo Avarello - esperto;
-
prof. Sebastiano Di Geronimo - esperto;
-
prof. Roberto Gambino - rappresentante A.N.C.S.A.;
-
prof. Guido Scaletta - rappresentante Istituto nazionale urbanistica.
-
arch. Giuseppe Gini - dirigente coordinatore gruppo XXIV/BC.
Svolge
funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato dei
beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo XXIV/BC.
Risultano
presenti, altresì:
-
ing. Mario Spatafora - componente del coordinamento interassessoriale;
-
arch. Liliana Errerà..
-
direttore sezione P.A.U. Soprintendenza di Trapani;
-
arch. Giuseppe Parello - funzionario della sezione P.A.U. Soprintendenza di
Agrigento.
Alle
ore 10,00 l'arch. Giuseppe Gini, delegato dell'on. Assessore prof. Leonardo
Pandolfo con nota prot. n. 178 del 7 febbraio 1996 a presiedere la seduta,
riscontrata la presenza del numero legale dei componenti del comitato, apre i
lavori e introducendo il primo punto all'ordine del giorno "Relazione del
gruppo istruttorio sull'esame preventivo del piano territoriale paesistico del
comune di Pantelleria", chiede ed ottiene dal comitato l'approvazione
unanime sulla composizione del gruppo istruttorio così come definita nella
precedente seduta del 20 gennaio 1996. Si passa quindi alla lettura del verbale
redatto nella riunione 24 gennaio 1996, nella quale il gruppo istruttorio,
composto dal prof. F. Giulio Crescimanno, prof. Sebastiano Di Geronimo, prof.
Guido Scaletta, dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo e arch. Giuseppe Parello, ha
esaminato in via preliminare il piano territoriale paesistico di Pantelleria.
Da
tale verbale risulta in particolare che:
A)
l'impostazione del piano appare conforme agli obiettivi ed alle istanze
espresse dal decreto di vincolo paesistico e dal decreto di vincolo di
immodificabilità temporanea, nonché agli indirizzi generali formulati dalla
legge n. 431/85;
B)
dal punto di vista della metodologia adottata, il piano attraverso esaurienti
analisi specialistiche di tipo naturalistico ed antropico sufficientemente
dettagliate, esamina le varie componenti costituenti il paesaggio di
Pantelleria ad una idonea scala di approfondimento, coprendo vari settori di
indagine e acquisendo una molteplicità di dati essenziali;
C)
pur valutando positivamente l'impostazione progettuale del piano territoriale
paesistico in questione, il gruppo valuta opportuna sottoposte al comitato
alcune modifiche tendenti essenzialmente ad una lettura più semplificata del
piano e a chiarire alcuni punti della normativa:
1)
visti i chiarimenti forniti in sede di istruttoria, sarebbe opportuno che fosse
approfondita la descrizione dei criteri che hanno consentito attraverso le
analisi valutative e le successive sintesi interpretative di distinguere i 75
ambiti territoriali aventi diversa caratterizzazione;
2)
dovrà preliminarmente il piano indicare la cartografia ufficiale utilizzata per
la formazione della carta geolitologica (tav. 1), ed individuare nelle analisi
del settore faunistico le specie endemiche che vanno protette; è ritenuto
inoltre opportuno far menzione nella relazione generale della presenza a
Pantelleria del gas Radon;
3)
pur ritenendo incompatibile con lo spirito della tutela dell'ambito 16 (tutela
orientata) consentire alla cava esistente di proseguire l'attività estrattiva,
si reputa tuttavia possibile mantenere tale attività solo verificando che
questa goda già dell'autorizzazione della Soprintendenza (art. 8, lett. a della
normativa);
4)
in conformità con gli elaborati di cui alla tav. 19 è opportuno indicare
espressamente che negli ambiti territoriali del paesaggio costiero urbanizzato
sottoposti al regime di mantenimento (ambiti 35 e 36) non siano consentiti
lungo la zona di rispetto della fascia costiera, ad eccezione della creazione
di attrezzature per la fruizione del porto di Scauri, le nuove edificazioni, i
movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia e
che ivi vengano estese tutte le prescrizioni inerenti alla fascia di rispetto
costiera di cui alle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/91 (cfr. art. 9, lett. b
della normativa);
5)
in conformità con gli elaborati di cui alla tav. 19, è opportuno indicare
espressamente che negli ambiti territoriali 41 e 49 del paesaggio agricolo
interessati da processi di rinaturalizzazione da sottoporre al regime di
ripristino non siano consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera
le nuove edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione
urbanistica ed edilizia e che ivi vengono estese tutte le prescrizioni inerenti
alla fascia di rispetto costiera di cui alle leggi regionali n. 78/76 e n.
15/91 (cfr. art. 10, lett. a della normativa);
6)
per quanto riguarda gli ambiti territoriali del paesaggio agricolo di
diffusione urbana (ambiti 68, 69, 70 e 71) sottoposti a regime di
trasformazione, sarebbe opportuno introdurre che le urbanizzazioni, la
costruzione di nuovi edifici ed attrezzature, qualora previsti dal P.R.G.,
dovranno essere realizzati attraverso piani attuativi e progetti esecutivi da
sottoporre a parere della competente Soprintendenza (cfr. art. 12, lett. a
della normativa);
7) sempre
in regime di trasformazione, è opportuno indicare espressamente anche per gli
ambiti territoriali 71 e 72 che ai sensi della legge regionale n. 78/76 non
siano consentiti lungo la zona di rispetto della fascia costiera le nuove
edificazioni, i movimenti di terra e qualsiasi altra trasformazione urbanistica
ed edilizia (cfr. art. 12, lett. a e b della normativa);
8)
per quanto riguarda gli ambiti del paesaggio costiero degradato sottoposti a
regime di recupero ambientale e paesistico, il piano dovrà individuare,
all'interno della fascia dei 300 metri dalla battigia già sottoposti a vincolo
paesaggistico per effetto della legge n. 431/85, la zona di rispetto della
fascia costiera dell'ambito 73; il piano dovrà inoltre anche per questi ambiti
(73, 74 e 75) indicare espressamente che non sono consentiti lungo la zona di
rispetto della fascia costiera le nuove edificazioni, i movimenti di terra e
qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia e che ivi vengono estese
tutte le prescrizioni inerenti alla fascia di rispetto costiera di cui alle
leggi regionali n. 78/76 e n. 15/19 (cfr. art. 13, lett. a della normativa);
9)
al fine di non far insorgere alcun equivoco sulla destinazione d'uso delle
componenti del patrimonio storico-culturale trattate all'art. 44 della
normativa (case sparse), si propone di cassare qualunque riferimento per tali
costruzioni all'uso rurale e residenziale-turistico;
10)
con riferimento alle nuove costruzioni sparse, di cui al già citato art. 44,
dettagliatamente descritte secondo una tipologia tipicamente a
"dammuso", viene considerata dal piano la possibilità di realizzare
piscine; questo accenno inserito in un simile contesto sembra quanto mai
inopportuno considerata tale fattispecie assolutamente incompatibile con le
caratteristiche tipologiche precedentemente descritte. Conviene, qualora se ne
voglia mantenere il riferimento, inserite tale voce tra le attrezzature e gli
impianti (cfr. art. 44, lett. b; art. 46 della normativa);
11)
una particolare riflessione il gruppo istruttorio propone al comitato sulla
zona di rispetto della costa così come descritta dal piano. La tav. 19
individua, eccetto l'ambito 73 su cui si è già comunque detto, una fascia
costiera la cui distanza dalla battigia è variamente determinata a seconda delle
caratteristiche della costa stessa e che in alcuni casi risulta inferiore ai
150 metri indicati dalle leggi regionali n. 78/76 e n. 15/91 quale distanza
inderogabile per la difesa del litorale costiero. Per tali ambiti il piano
propone un regime di tutela orientata con divieto di edificazione e
trasformazione urbanistica con alcune eccezioni proposte dal piano stesso
(recupero di strutture alberghiere esistenti e di edifici esistenti e dei loro
spazi liberi di pertinenza, creazione di attrezzature per la fruizione del
porto di Scauri), mentre consente opere per la fruizione del mare quali
parcheggi. Si propone pertanto una rilettura delle condizioni di tutela della
costa onde eliminare eventuali posizioni di contrasto con le vigenti leggi
regionali in materia urbanistica. Si propone, quindi integrando all'art. 15
(sistema costiero) i riferimenti alle leggi regionali inerenti alla tutela
della costa, di modificare il primo punto del terzo comma nella seguente
maniera: “la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra
trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come
delimitata nella tav. 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come
delimitata dall'art. 15 lett. a) della legge regionale n. 78/76”, all'art. 48
si propone, inoltre, di cassare la parola parcheggi tra le opere per la
fruizione del mare;
12)
si ritiene opportuno, onde non incorrere in una inversa interpretazione
dell'art. 53 della normativa (attività estrattive), variare tale articolo nel
seguente modo: “nei limiti dell'autorizzazione concessa a seguito del parere
favorevole della Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero
ambientale e paesistico (legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni)
da attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione
dell'attività estrattiva delle cave esistenti. Il progetto di recupero dovrà
avere il nulla osta della Soprintendenza competente. Per le cave dismesse è
necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo
stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.
L'apertura
di nuove cave è subordinata all'approvazione del piano regionale dei materiali
di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91. Il suddetto
piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva,
dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire
l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a
soddisfare i fabbisogni dell'isola. In particolar modo, al fine di consentire
il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o
nel recupero di edifici esistenti, il suddetto piano regionale potrà consentire
il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si
alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei
luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la
realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle piccole
cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al
paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente piano.
E'
proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di
cemento.
I
materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di
opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio
individuate dall'amministrazione comunale per essere utilizzati (art. 56)”.
Esaurita
la lettura del verbale, il presidente passa al secondo punto all'ordine del
giorno "Esame definitivo del piano territoriale paesistico del comune di
Pantelleria" e chiede pertanto al comitato di esprimersi nel merito delle
considerazioni ed osservazioni proposte dal gruppo istruttorio.
Il
comitato ringrazia innanzi tutto il gruppo istruttorio per la esauriente
esposizione e decide all'unanimità di accogliere le considerazioni generali
proposte ai punti A), B) e C) della relazione istruttoria e di soffermarsi per
l'esame di ogni singola osservazione. Si apre quindi un'ampia ed articolata
discussione, a cui alle ore 13,00 partecipa anche l'arch. Carmelo Pantè,
rappresentante di Italia Nostra, e dalla quale emerge in ultimo l'opportunità
di inserire nel piano territoriale paesistico di Pantelleria le modifiche
proposte dal gruppo istruttorio. Una particolare attenzione il comitato riserva
alla edificazione così come proposta dal piano sia per quanto riguarda quelle
norme relative agli edifici esistenti sia per quelle che intervengono a regolare
la nuova costruzione. Atteso che l'uso e la rifunzionalizzazione dell'esistente
potrà essere possibile secondo le compatibilità previste per ogni singolo
ambito, qualunque modificazione non dovrà alterare la morfologia e la tipologia
dei luoghi e garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e
cromatiche dell'impianto originario. Tanto vale per le nuove costruzioni per le
quali dovrà essere esclusa qualunque operazione che tenda esclusivamente ed
impropriamente a mimetizzare l'uso di tecniche costruttive moderne. A tal fine
il comitato ritiene indispensabile che per tutto ciò che ottiene
all'ampliamento, al restauro e alla nuova realizzazione degli edifici si debba
in fase prescrittiva far riferimento ai criteri di progettazione ed esecuzione
descritti nella relazione generale che forma parte integrante delle norme di
attuazione. In tal senso la stessa normativa dovrà nello specifico meglio
chiarire tali contenuti attraverso le modifiche che appresso vengono
evidenziate.
A
conclusione dell'ampio dibattito sul piano paesistico in esame, il comitato
esprime
all'unanimità
parere favorevole all'approvazione del piano territoriale paesistico di
Pantelleria, presentato dalla Soprintendenza di Trapani, condividendone:
-
l'impostazione, che appare conforme agli obiettivi ed alle istanze espresse dal
decreto di vincolo paesistico ex legge n. 1497/39 e dal decreto di vincolo di
immodificabilità temporanea ex legge regionale n. 15/91, nonché agli indirizzi
generali formulati dalla legge n. 431/85;
-
la metodologia, in quanto il piano, attraverso esaurienti analisi
specialistiche di tipo naturalistico ed antropico sufficientemente dettagliate,
esamina le varie componenti costituenti il paesaggio di Pantelleria ad una
idonea scala di approfondimento, coprendo vari settori di indagine e acquisendo
una molteplicità di dati essenziali;
-
l'impostazione progettuale.
Il
piano, costituito dai seguenti elaborati:
a)
relazione generale;
b)
tavole grafiche:
A 1
forma del rilievo;
A 2
morfologia di base;
A 3
morfologia di sintesi;
A 4
carta clivometrica;
A 5
carta dei terrazzamenti;
A 6
sistema della viabilità e dell'edificato;
A 7
carta del paesaggio costruito;
A 8
carta delle forme di insediamento;
A 9
aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;
c)
carte riconoscitive dei beni culturali articolati per tematismo:
1.
carta geolitologica;
2.
carta idrogeologica;
3.
carta geomorfologica;
4.
carta fisionomica e strutturale della vegetazione naturale;
5.
carta della naturalità e delle emergenze botaniche;
6.
carta delle zoocenosi;
7.
carta dell'uso del suolo agricolo;
8.
carta del paesaggio vegetale;
9.
carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo;
10.
carta della trasformazione e crescita dei centri urbani;
11.
carta delle attrezzature e dei servizi;
12.
carta dei beni storico-archeologici;
13.
carta dei beni storico-architettonici;
14.
carta dei vincoli;
15.
carta dei progetti e delle opere pubbliche in itinere;
16.
matrice ambiti/elementi;
17.
carta della sensibilità del paesaggio;
18.
matrice delle modalità di tutela e trasformazione;
19.
carta della conservazione e della trasformabilità del paesaggio.
d)
norme di attuazione;
e)
schede tematiche riconoscitive e dichiarative dei beni culturali tematici:
S.
1. schede delle emergenze geologiche;
S.
2. schede delle emergenze botaniche;
S.
3. schede delle emergenze faunistiche;
S.
4. schede dei beni storico-archeologici;
S.
5. schede dei beni storico-architettonici;
S.6.
schede delle aggregazioni di dammusi;
S.
7. schede delle tipologie costruttive con esempi significativi di alcuni
dammusi;
S.
8. schede dei dammusi;
S.
9. demani;
S.
10. schede degli ambiti;
al
fine di chiarire alcuni punti e semplificarne la lettura, dovrà però contenere
le seguenti specificazioni ed integrazioni:
-
nella relazione generale, nella parte inerente alla "metodologia",
dovrà essere meglio approfondita la descrizione dei criteri che hanno
consentito attraverso le analisi valutative e le successive sintesi
interpretative di distinguere i 75 ambiti territoriali aventi diversa
caratterizzazione;
-
nella relazione generale, nella parte inerente agli ''aspetti geologici'',
vanno espressamente dichiarate le fonti cartografiche, con relativa scala, e
bibliografiche tramite le quali è stato possibile redigere la carta
geolitologica (tav. 1). Dovrà la stessa relazione mettere in evidenza i
fenomeni geologici generati dalla presenza a Pantelleria dei gas Radon;
-
nelle analisi del settore faunistico vanno individuate le specie endemiche che
vanno protette dal piano;
-
così come assicurato dal Soprintendente di Trapani, dovrà essere verificata la
liceità dei lavori per la cavatura di materiale estrattivo attualmente operanti
all'interno dell'ambito 16;
-
nelle forme di attuazione, il punto 3) della lett. b) dell'art. 9 va alla fine
così integrato: “Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge
regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di
rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19”;
-
nelle norme di attuazione, il punto 3) della lett. a) dell'art. 10 va alla fine
così integrato: “Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge
regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di
rispetto della costa di cui agli artt. 41 e 49 così come delimitata nella tav.
19”;
-
nelle norme di attuazione, il penultimo capoverso del punto 4), lett. a)
dell'art. 12 va così modificato: “le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi
edifici ed attrezzature ove previsti dal P.R.G. all'interno di piani
particolareggiati, redatti nel rispetto della tipologia e morfologia
dell'insediamento del sito e sottoposti al preventivo parere della competente
Soprintendenza”;
-
nelle norme di attuazione, la lett. b) dell'art. 12 va alla fine così
integrato: “Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale
n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di rispetto
della costa così come delimitata nella tav. 19”;
-
il piano dovrà individuare, all'interno della fascia dei 300 metri dalla
battigia sottoposti a vincolo paesaggistico per effetto della legge n. 431/85,
la zona di rispetto della fascia costiera dell'ambito 73 e delimitarla nella
tav. 19;
-
nelle norme di attuazione, il punto 3) della lett. a) dell'art. 13 va alla fine
così integrato: “Le prescrizioni di cui all'art. 15, lett. a) della legge
regionale n. 78/76 e successive integrazioni sono estese a tutta la fascia di
rispetto della costa così come delimitata nella tav. 19”;
-
nelle norme di attuazione il primo punto del terzo capoverso dell'art. 15 va
così modificato: “la nuova edificazione, i movimenti di terra e qualsiasi altra
trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della battigia come
delimitata nella tav. 19 e comunque in tutta la fascia costiera così come
delimitata dall'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76”;
-
nelle norme di attuazione, la lett. a) (edifici esistenti) dell'art. 44 va così
modificata: “Sui dammusi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione,
di restauro e di recupero e limitati ampliamenti volumetrici. L'uso e la
rifunzionalizzazione degli edifici esistenti dovranno essere compatibili con le
attività previste per ogni singolo ambito. Qualunque modificazione ed
ampliamento non dovrà alterare la morfologia e la tipologia dei luoghi e
garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e cromatiche
dell'impianto originario. Le opere da effettuarsi devono rispettare i
"criteri di esecuzione" descritti nella relazione generale, che forma
parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti disposizioni
generali:
- è
consentito aprire nuove porte e finestre delle dimensioni minime necessarie e
di forma tradizionale (quadrata o rettangolare). Nelle pareti in pietra a
faccia vista le nuove aperture devono essere realizzate con pietra
"tagliata";
-
gli infissi devono essere in legno arretrati dal filo della facciata;
-
gli ampliamenti devono avvenire secondo le aggregazioni tradizionali esposte
nella "relazione generale" allegata al presente piano e comunque nel
rispetto della cubatura consentita;
-
possono essere realizzati modesti spazi aperti a monte della casa anche
ampliando l'intercapedine esistente purché si crei uno spazio coperto di
collegamento tra casa e terreno;
-
non è consentito:
-
alterare lo schema della struttura muraria, suddividere le stanze che hanno
copertura a volta;
-
ridurre in modo sistematico i muri portanti;
-
controsoffittare le volte;
-
realizzare seconde elevazioni sui dammusi;
-
alterare i prospetti con infissi in alluminio, avvolgibili e zoccolature;
-
costruire merlature sui prospetti o a recinzione di terrazze, realizzare
rivestimenti estranei alla tipologia locale (marmi e mattoni);
-
intonacare le facciate in pietra a vista;
-
bordare di bianco le porte e le finestre dei prospetti in pietra a faccia
vista;
-
chiudere con strutture anche precarie ''giardini'', arcate di portici o
patii.”;
-
nelle norme di attuazione il primo capoverso della lett. b) (nuove costruzioni)
dell'art. 44 va così modificato: “Le nuove costruzioni sparse devono mantenere
le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si devono adattare alla
conformazione del terreno, si devono inserire nel tessuto agricolo esistente,
mantenendo la rete dei muretti e terrazzamenti esistenti e non incidendo nel
paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi
dimensioni. L'uso degli edifici dovrà essere compatibile con le attività
previste per ogni singolo ambito. Le opere da realizzare devono rispettare i
"criteri di progettazione" descritti nella "relazione generale",
che forma parte integrante della presente normativa, e comunque le seguenti
disposizioni generali:”;
-
nelle norme di attuazione, il terzo capoverso della lett. b) dell'art. 44 va
così modificato: “Le facciate dovranno essere completamente in pietra a vista e
le murature esterne devono essere quintate; sono vietate fasce di intonaco
attorno a finestre, porte o archi; le finestre dovranno essere di piccole
dimensioni, di forma quadrata o rettangolare, con architravi e imbotti in
pietra tagliata”;
-
nelle norme di attuazione, il penultimo capoverso della lett. b) dell'art. 44
viene completamente cassato;
-
nelle norme di attuazione, l'art. 46 va alla fine così integrato: “Piscine - La
realizzazione di piscine a cielo aperto è consentita a condizione che ogni loro
elemento sia completamente al di sotto della quota del terreno naturale
circostante; le piscine, se di forma geometrica, devono allinearsi con
l'andamento dei terrazzamenti; è preferibile la forma libera dove il disegno
dei terrazzamenti è dominante, il colore delle vasche e dei bagnasciuga deve
avvicinarsi il più possibile ai colori dei terreni circostanti (bruno, grigio,
ocra); sono vietate le vasche azzurre”;
-
nelle norme di attuazione, all'art. 48 viene cassata la parola
"parcheggi" tra la realizzazione di opere per la fruizione del mare;
-
nelle norme di attuazione, l'art. 53 viene così modificato: “Nei limiti
dell'autorizzazione concessa a seguito del parere favorevole della
Soprintendenza e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico
legge regionale n. 127/80 e successive modificazioni) da attuare in base ad un
progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva
delle cave esistenti, il progetto di recupero dovrà avere il nulla osta della
Soprintendenza competente. Per le cave dismesse è necessario uno studio
particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e
rischio e gli interventi di recupero ambientale.
L'apertura
di nuove cave è subordinata all'approvazione del piano regionale dei materiali
di cava come disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 24/91. II suddetto
piano, data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva,
dovrà tener conto delle indicazioni del presente piano e potrà consentire
l'attività estrattiva esclusivamente per una utilizzazione limitata a
soddisfare i fabbisogni dell'isola, in particolar modo, al fine di consentire
il mantenimento della tipologia edilizia tradizionale nelle nuove costruzioni o
nel recupero di edifici esistenti, il suddetto piano regionale potrà consentire
il reperimento in loco dei materiali necessari (pietra e/o tufo) purché non si
alteri la morfologia del terreno e con l'obbligo del ripristino dello stato dei
luoghi; analogamente, per il reperimento di tufo vulcanico necessario per la
realizzazione di coperture a volta e terrazze, si potranno individuare delle
piccole cave da localizzare in modo da determinare il minor danno possibile al
paesaggio e all'ambiente e nel rispetto delle previsioni del presente piano.
E'
proibito l'uso del tufo locale per la produzione industriale di blocchetti di
cemento.
I
materiali provenienti da scavi e sbancamenti conseguenti alla realizzazione di
opere pubbliche o private dovranno essere posti in aree di stoccaggio
individuate dall'amministrazione comunale per essere utilizzati (art. 56)”.
Esaurita
la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 14,00 il
presidente scioglie la seduta.
COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO
EX
ART. 24, R.D. N. 1357/40
PER
LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
DEL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Verbale
dell'11 aprile 1997
(Omissis)
Alle
ore 12,30 del giorno undici aprile millenovecentonovantasette nei locali della
Direzione dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, l'on.le
Assessore prof. Giuseppe D'Andrea, riscontrato il numero legale dei
partecipanti al Comitato tecnico-scientifico, convocato con nota prot. n. 486
dell'1 aprile 1997, chiede che lo stesso comitato, dopo aver esaminato il primo
punto all'ordine del giorno, discuta delle opposizioni ed osservazioni
presentate alla proposta di piano territoriale paesistico dell'isola di
Pantelleria, per la cui adozione lo stesso comitato aveva reso il proprio
parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 1996.
L'esame
di tali ricorsi, trasmessi dalla Soprintendenza di Trapani, unitamente alle
proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 3124 del 7 aprile 1997, risulta,
prosegue l'Assessore, un atto dovuto da parte del comitato, il quale dovrà nel
merito di ciascuna opposizione, la cui natura, a volte solo propositiva,
potrebbe incidere nella modifica di alcune parti della normativa del piano,
esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva approvazione del piano
territoriale paesistico. L'Assessore invita inoltre l'arch. Giuseppe Gini a
presiedere i relativi lavori in quanto irrinunciabili impegni lo costringono ad
abbandonare la seduta.
Il
comitato, di cui risultano presenti:
-
dott. Enrico Carapezza - delegato dal Direttore regionale ai beni culturali ed
ambientali;
-
arch. M. Donatella Borsellino - delegata dal Direttore regionale
all'urbanistica;
-
dott. Giorgio La Corte - delegato dal Direttore regionale ai lavori pubblici;
-
dott. Antonio Piceno - delegato dal Direttore regionale alle foreste;
-
arch. Giuseppe Parello - delegato dal Soprintendente di Agrigento;
-
dott. Sebastiano Fazzina - delegato dal Soprintendente di Catania;
-
dott. Gianfilippo Villari - Soprintendente di Enna;
-
arch. Gesualdo Campo - delegato dal Soprintendente di Messina;
-
dott.ssa Alessandra Trigilia - delegata dal Soprintendente di Siracusa;
-
dott. Carmelo Criscione - delegato dal Soprintendente di Ragusa;
-
arch. Liliana Errera - delegata dal Soprintendente di Trapani;
-
prof. F. Giulio Crescimanno - esperto;
-
prof. Sebastiano Di Geronimo - esperto;
- prof.
Guido Scaletta - rappresentante dell'Istituto nazionale all'urbanistica;
-
arch. Giuseppe Gini - dirigente coordinatore legge n. 431/85
accetta
di porre all'esame della presente seduta le opposizioni e osservazioni
presentate alla proposta di piano territoriale paesistico dell'isola di
Pantelleria.
Svolge
funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato dei
beni culturali in servizio presso il gruppo XVII/BC - Ufficio del piano
paesistico.
Risulta
altresì presente l'arch. Concetta Salvato, componente del coordinamento
interassessoriale in rappresentanza della Direzione regionale del territorio e
dell'ambiente.
L'arch.
Gini invita, quindi, il rappresentante della Soprintendenza di Trapani ad
introdurre il punto posto all'ordine del giorno e propone, al fine di garantire
una organica discussione degli 11 ricorsi presentati, la trattazione separata
di ogni singola opposizione, su cui il comitato si esprimerà nel merito dopo
aver preso lettura delle eccezioni sollevate dal o dai proponenti ed aver
quindi ascoltato le relative controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza di
Trapani. Il comitato, trovandosi d'accordo con lo svolgimento dei lavori
proposto, puntualizza però che verranno dallo stesso prese in esame soltanto
quelle eccezioni che per la loro natura indichino una modifica dei contenuti
del piano e della sua normativa d'uso e non anche eventuali richiami a vizi
procedurali e/o amministrativi ovvero a diversa interpretazione giuridica di
fatti che esulano dalle competenze tecnico-scientifiche del medesimo comitato.
L'arch.
Liliana Errera della Soprintendenza di Trapani apre, a questo punto, la
discussione, mettendo preliminarmente in evidenza alcune considerazioni che
attengono alla normativa, agli obiettivi di tutela e alla parte motivazionale
del piano e che rispondono, in linea generale, ad alcune eccezioni comuni a
quasi tutti i ricorsi presentati. Le fonti normative che hanno caratterizzato e
disciplinato la redazione del piano territoriale paesistico dell'isola di
Pantelleria sono l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, lo
Statuto della Regione Siciliana, la legge 1 giugno 1939, n. 1089, la legge 29
giugno 1939, n. 1497, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, la legge 22 luglio 1975,
n. 382 e le norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, la legge regionale n.
80/77, il D.P.Reg. sic. 29 febbraio 1979, n. 70, la legge 8 agosto 1985, n.
431, la legge regionale n. 15/91, l'art. 733 del codice penale e la normativa
vigente in materia di tutela urbanistica, forestale e idrogeologica.
A
seguito anche del decreto del 18 novembre 1994, con il quale l'Assessore
regionale dei beni culturali ed ambientali ha posto, ai sensi dell'art. 5 della
legge regionale n. 15/91, il vincolo di immodificabilità temporanea a
salvaguardia dell'isola di Pantelleria, il piano territoriale paesistico si è
reso necessario ed è stato redatto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39,
che, come è noto, concepisce la tutela del paesaggio in funzione di
conservazione di beni o di località la cui conformazione si riconnette ai
caratteri di non comune bellezza. Tuttavia nella stesura del piano non si è
potuto non tenere conto dei principi di integrazione territoriale introdotti
con la legge n. 431/85, secondo cui la percezione del paesaggio non è soltanto
la conoscenza dei fenomeni naturali del territorio, ma anche e soprattutto
della sua storia e del segno evidente dell'azione dell'uomo.
L'oggetto
di tutela, nelle sue linee generali, è ben definito dal D.P.R.S. n. 1520 del 26
luglio 1976 che vincola l'isola di Pantelleria dichiarandola di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39. Il piano territoriale
paesistico, prendendo le mosse da tale vincolo che ne fonda il suo presupposto,
tiene comunque conto dell'accezione dinamica del paesaggio, avendo presente le
esigenze di sviluppo dell'isola e, muovendo dall'idea di attuare una
pianificazione organica del paesaggio, tende a conciliare le esigenze di
sviluppo con la tutela dei valori estetico-culturali.
Il
piano ha messo in luce l'effettiva importanza che il turismo ha assunto e può
assumere per l'economia dell'isola, tuttavia viene sottolineato che tale
economia (turismo culturale, agriturismo, fruizione del mare) potrà
effettivamente svilupparsi solo se le risorse naturali, storico-culturali e
paesistiche verranno conservate salvaguardandole da interventi che ne
compromettano l'unicità e il valore.
Da
tali principi discende la particolare tutela che il piano ha predisposto per
taluni beni, in particolare la costa, per la quale si prevede una zona di
rispetto entro cui non sono ammesse trasformazioni ed opere finalizzate all'uso
insediativo. Tale norma tende ad evidenziare che la costa, (costa rocciosa,
costa alta, costa bassa, falesie, cale, promontori, punte, grotte), rappresenta
un unicum che, unitamente al mare, costituisce una risorsa limitata e di rara
bellezza da salvaguardare in modo prioritario. Una sua modificazione, anche
parziale, per interventi edilizi ed urbanistici porterebbe necessariamente ad
una compromissione dei siti con refluenze sul valore complessivo del paesaggio
dell'isola.
Infine
viene precisato che le scelte effettuate dal piano sono il frutto di
metodologie e procedure logiche e pertanto le motivazioni del piano
territoriale paesistico vanno ricercate attraverso una lettura globale ed
integrata degli elaborati di piano costituiti dalla relazione generale, dalle
norme di piano, dalle carte tematiche e dalle schede delle emergenze culturali.
Si
passa quindi all'esame dell'opposizione proposta da Sciacca Mariano e da alcuni
cittadini di Pantelleria, ricorsi che si accorpano perché coincidenti nelle
richieste avanzate. I ricorrenti lamentano che gli ambiti 45, 46, 47 e 58 del
piano territoriale paesistico, classificati come “Ambiti territoriali da
sottoporre al regime di ripristino”, contengano tutti quei requisiti che
consentano di sottoporli al regime di tutela orientata e chiedono pertanto la
relativa variazione delle norme del piano.
A
tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che il ricorso appare fondato,
almeno per quanto riguarda gli ambiti 45, 46 e 47. Infatti da una rivisitazione
delle caratteristiche ivi presenti viene rilevato che:
-
la morfologia più o meno accidentata del versante di dietro l'isola degradante
a mare costituisce un contesto favorevole per lo sviluppo e la diffusione del
processo di rinaturalizzazione che trovasi già in stato avanzato con presenza
di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe e limitate formazioni
boschive;
-
lo stato di antropizzazione (viabilità, infrastrutture a rete) è fortemente
contenuto e questo favorisce la dinamica dei processi naturali.
Tali
condizioni si riconnettono e si configurano quali elementi che definiscono le
caratteristiche proprie del regime della tutela orientata. Pertanto viene
proposto di modificare per gli ambiti 45, 46 e 47, attualmente sottoposti a
regime di ripristino, la normativa e prevedere per questi il regime della
tutela orientata.
L'ambito
58, invece, ancora fortemente caratterizzato dalle colture agricole, non può
non essere sottoposto ad una tutela indirizzata a tale attività e le cui norme
sono espressamente previste nel regime di ripristino che già ne regola le
compatibilità.
Il
comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa
del ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo
dell'Assessorato, prende atto delle considerazioni tecniche espresse dalla
Soprintendenza, a favore delle quali ritiene vengano modificate tutte quelle
parti del piano territoriale paesistico che consentano di individuare gli
ambiti territoriali 45, 46 e 47 tra quelli sottoposti a regime normativo
"della tutela orientata" (TO).
Si
passa quindi all'esame dell'opposizione presentata dalla Edilizia Viel, la
quale, lamentando che agli effetti della normativa del piano territoriale
paesistico sia di fatto preclusa ogni possibilità di ampliamento e di sviluppo
delle costruzioni esistenti, chiede che venga di conseguenza modificata la
normativa dell'ambito 16 sia pure inserendo tutti quei limiti progettuali
necessari a garantire il mantenimento del tessuto, e che sia consentito il
riuso e l'ampliamento degli edifici esistenti.
La
Soprintendenza controdeduce che per quanto riguarda la richiesta di modifica
del regime normativo dell'ambito 16, ambito territoriale del paesaggio naturale
sottoposto al regime della tutela orientata, essa non è accoglibile. Infatti
tale ambito è costituito dai versanti collinari del monte Gelkhamar e dalla
Cuddia Glindo che costituiscono un bene di rilevante interesse scientifico
culturale da tutelare nella loro integrità e conservare nello stato attuale,
lasciando inalterata la composizione floristica e la struttura della
vegetazione. Per quanto invece riguarda la richiesta di riuso ed ampliamento
degli edifici esistenti in tale ambito, la Soprintendenza, pur rilevando che le
norme che regolano le attività dell'ambito 16 (art. 8, lett. a) consentono
soltanto interventi di manutenzione e di recupero escludendo limitati ampliamenti
nei modi e nei limiti meglio specificati nell'art. 44, lett. a) della stessa
normativa di piano, ritiene che un limitato ampliamento, anche in regime di
tutela orientata, potrebbe, se ben inserito nel paesaggio, consentire il
recupero dei dammusi esistenti con la conseguente riqualificazione del
paesaggio. Pertanto viene proposto di modificare la normativa di piano onde
consentire, negli ambiti sottoposti al regime di tutela orientata, limitati
ampliamenti esclusivamente finalizzati alla creazione di piccoli servizi
igienici, ferme restando le inibizioni già previste dal piano sulle aree che
ricadono nelle fasce di rispetto. In ogni caso, conclude la Soprintendenza, il
recupero degli edifici rurali esistenti dovrà comportare in tutti gli ambiti
l'obbligo del mantenimento delle colture agrarie tradizionali e dell'ambiente
circostante.
Il
comitato accoglie nel merito le modifiche proposte dalla Soprintendenza, le
quali non contrastano con i principi di tutela proposti dal piano, e ritiene
pertanto di aggiungere alla fine dell'art. 44, lett. a), la seguente dicitura:
“Negli ambiti sottoposti al regime di tutela orientata possono essere
realizzati nei dammusi esistenti limitati ampliamenti esclusivamente
finalizzati alla creazione di piccoli servizi igienici. Qualsiasi ampliamento
resta escluso nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto (art. 48). Il
recupero degli edifici rurali esistenti comporta in tutti gli ambiti l'obbligo
del mantenimento delle colture agrarie tradizionali e/o della vegetazione nella
composizione esistente”.
Si
passa quindi ad esaminare l'opposizione proposta dalla Pantelleria Club s.r.l.,
la quale con due distinti ricorsi di eguale contenuto, lamentando che il piano
territoriale paesistico è affetto da un pregiudizio di fondo verso l'attività
turistica imprenditoriale e consegna l'isola ad un futuro malcerto limitando lo
sviluppo turistico alla zona industriale, chiede di consentire l'ampliamento
dello 0,03 mc./mg. dei volumi dei fabbricati esistenti nell'ambito 40 di
proprietà della società e, al fine di sanare l'evidente disparità di
trattamento rispetto a quanto è stato riservato alla proprietà dell'albergo
Punta Tre Pietre, di consentire alla Pantelleria Club s.r.l. di ampliare
l'attività di residenza turistico-alberghiera mediante il cambio di
destinazione d'uso, da rurale o residenziale ad alberghiera, dei dammusi di cui
alle particelle nn. 619, 622, 188, 187, 129, del mappale n. 68 e la
realizzazione di alcuni servizi essenziali all'attività alberghiera (piscine e
ristorante).
La
Soprintendenza ritiene di non accogliere le richieste della società ricorrente.
Infatti il piano territoriale paesistico non è affetto da un pregiudizio di
fondo verso l'attività turistico-alberghiera, in quanto accogliendo il criterio
orientativo che la protezione della bellezza naturale deve attuarsi in modi
tali da non ostacolare il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della
vita sociale, il piano ha previsto una diversificazione delle attività
turistiche (attività turistico-alberghiera, attività agro-turistiche ed
attività residenziale turistiche) e le ha messe in relazione con le limitazioni
e le potenzialità poste dal paesaggio e dall'ambiente e con i requisiti
richiesti dalla stessa attività, definendo per ogni ambito le attività compatibili.
L'ambito
n. 40 è, poi, caratterizzato dal paesaggio agricolo interessato da processi di
rinaturalizzazione più o meno spinti, dovuti alla colonizzazione dei versanti
da parte di formazioni steppiche, macchia bassa e garighe conseguenti
all'abbandono più o meno diffuso delle colture agricole e pertanto la
destinazione alberghiera non è compatibile con le previsioni di piano
territoriale paesistico. In ogni caso le variazioni delle destinazioni d'uso
restano di competenza comunale.
La
supposta disparità di trattamento non trova fondamento sia perché la
realizzazione dell'albergo Punta Tre Pietre è stata effettuata prima del
periodo di salvaguardia e in ogni caso perché trattasi di struttura da
recuperare e ricadente nell'ambito 35, quindi con regime normativo diverso da
quello del ricorrente.
Per
quanto concerne invece la richiesta di ampliamento dei volumi dei dammusi
esistenti, questi sono consentiti dall'art. 10, lett. a) nei modi meglio
previsti dall'art. 44 e secondo le modifiche approvate dal comitato nel
precedente esame del ricorso presentato dalla Edilizia Viel.
Il
comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza,
ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente, fatto
salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa precedentemente deliberate.
Si
passa, quindi all'esame dell'opposizione presentata dalla società Rubasacchi
s.r.l., la quale sostanzialmente lamenta che il limite all'edificabilità, caso
quest'ultimo a cui è sottoposto il ricorrente, è definito dalla strada e
pertanto egli ritiene che tale limite manchi di scientificità e di forza
argomentativa.
La
Soprintendenza a tale proposito chiarisce che la strada costituisce un segno
antropico, un limite, che differenzia in modo cogente i contesti paesaggistici
più direttamente interessati dall'elemento costa da quelli posti a monte della
strada (ambiti 61, 62) fortemente interessati dai centri urbani di Kamma e
Tracina e dalle aree agricole periurbane. Analizzando la Punta Rubasacchi si
rileva che questa è caratterizzata dalla presenza di vegetazione naturale e di
emergenze botaniche oltre le configurazioni paesistiche determinate dalla
morfologia e dal fattore costa. Viene opportunamente sottolineato che la strada
non è un mero elemento casuale ma rappresenta un luogo di particolare
percezione del paesaggio costiero. Per tali motivi viene proposto di respingere
il ricorso.
Il
comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza,
ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente.
Si
passa quindi all'esame del ricorso presentato da Vandelli Enzo, il quale
lamenta che il terreno di sua proprietà sito in contrada Kania di Sotto,
distinto al catasto al foglio 55, particella 204 e ricadente nell'ambito 22,
qualora il piano territoriale paesistico fosse approvato, risulterebbe a tutti
gli effetti inedificabile e che l'area, caratterizzata da una fortissima
vocazione turistica, è stata già da tempo interessata da numerosi insediamenti
residenziali turistici e che pertanto nulla fa pensare che nuove costruzioni
tipologicamente corrette potrebbero deturpare il paesaggio.
La
Soprintendenza ritiene opportuno chiarire che il divieto di nuove costruzioni
nell'area in esame prende le mosse dalle particolari valenze morfologiche,
naturali, ambientali e paesistiche che caratterizzano il paesaggio costiero
dell'ambito n. 22. Infatti in tale ambito il valore paesistico è molto elevato
per la presenza di Cala Tramontana e di Cala Levante e delle Punte di Tracina e
Rubasacchi che caratterizzano la costa in modo peculiare tanto da attribuirgli
una valenza importante rispetto al seppur elevato valore complessivo di tutta
la costa. La circostanza della presenza di altri insediamenti turistici non
risulta peraltro rilevante nella definizione delle scelte effettuate dal piano
territoriale paesistico, in quanto, come la stessa giurisprudenza ha avuto modo
di precisare, una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera
di preesistenti realizzazioni non impedisce ed anzi, maggiormente richiede per
la legittimità dell'azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino
ulteriormente l'ambito protetto. Viene proposto pertanto di respingere il
ricorso.
Il
comitato condivide nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza,
ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal ricorrente.
Si
passa quindi all'esame del ricorso presentato da Albanese Franco, il quale
lamenta un'apparente incongruenza tra le finalità dichiarate dal piano
territoriale paesistico e le norme di attuazione dello stesso. In particolare
il ricorrente ritiene che per l'attuazione delle finalità del piano, e
specificatamente nell'ambito 16, sia necessario prevedere aumenti di cubatura
rapportata ad una entità minima di intervento. Si chiede infatti il ricorrente
come potrà essere recuperato il diffuso tessuto agricolo edilizio dell'ambito
16 se la normativa non prevede nessun incremento di cubatura ed esclude
aprioristicamente l'attuazione di eventuali progetti di recupero di edifici in
abbandono, di muretti che si sgretolano, di straordinarie stradine imbalatate e
di colture agricole in semi abbandono.
La
Soprintendenza a tale proposito fa osservare che le finalità citate nella prima
parte delle opposizioni in esame ineriscono alle strategie generali del piano
territoriale paesistico, che trovano poi specificazione nei singoli ambiti in
rapporto ai valori che li caratterizzano. In particolare nell'ambito 16,
secondo quanto previsto dal piano, prevalgono i valori naturalistici (geologici
e vegetazionali). L'elemento antropico in tale ambito è presente in modo
contenuto, pertanto la conservazione dell'ambiente naturale costituisce il
riferimento per ogni intervento e per ogni attività. Ne discende anche la
conservazione degli elementi antropici che debbono integrarsi con gli elementi
naturali per mantenerne condizioni di equilibrio. In concreto, laddove
esistono, manufatti e campi coltivati possono essere recuperati e mantenuti
come previsto dalla normativa. Sugli edifici, infine, si possono realizzare
interventi di manutenzione, restauro e recupero (art. 8, lett. a). Per guanto
concerne invece la richiesta di ampliamento dei volumi dei dammusi esistenti,
questa può essere accolta parzialmente nei modi meglio previsti dall'art. 44 e
secondo le modifiche approvate dal comitato nel precedente esame del ricorso
presentato dalla Edilizia Viel.
Il
comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa
del ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo
dell'Assessorato, condivide nel merito le osservazioni proposte dalla
Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal
ricorrente, fatto salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa
precedentemente deliberate.
Si
passa quindi all'opposizione presentata da Du Martau Vilma, la quale afferma
che i terreni di sua proprietà risulterebbero coltivati e dovrebbero rientrare
quindi nell'ambito 67 (ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti
rurali), anziché nell'ambito 16 (ambiti territoriali del paesaggio naturale).
Rileva anche che le proprietà limitrofe non risultano coltivate né coltivabili
e pertanto queste hanno le caratteristiche proprie dell'ambito 16.
La
Soprintendenza rileva che la perimetrazione dell'ambito tiene conto dei fattori
ambientali e paesistici che sono presenti in prevalenza nel territorio preso in
esame. Occorre altresì precisare che l'ambito 16 contiene anche frammenti di
aree agricole che completano e integrano le caratteristiche del paesaggio. Ciò
naturalmente non implica che il piano detta norme che non tengano conto delle
differenti situazioni presenti nell'ambito, tanto che l'art. 8, lett. a),
prevede quale attività compatibile quella agro-pastorale all'interno dei campi
già coltivati.
Il
comitato ritiene pertanto infondate le osservazioni presentate dalla
ricorrente.
Si
passa quindi all'opposizione presentata dalla Prosvipan S.p.A., la quale rileva
che tra gli elementi geomorfologici dell'ambito 49 non è menzionata la presenza
di acque termali. Viene osservato, al contrario, dalla società ricorrente che
la tavola 2 del piano territoriale paesistico, che si deve intendere parte
integrante del piano, individua le sorgenti termali, i pozzi termali e
l'acquifero sotterraneo, la cui la fruizione viene poi regolata dall'art. 20
delle norme di piano.
La
Soprintendenza propone di non accogliere il ricorso in quanto, ai sensi della
suddetta normativa è possibile la fruizione in modo libero, nell'ambiente
naturale, di tale risorsa, bene culturale, di rilevante interesse scientifico.
Un suo diverso sfruttamento, che implichi trasformazioni edilizie ed
urbanistiche dei luoghi, arrecherebbe nocumento variando le caratteristiche
proprie del paesaggio.
Il
comitato, fatto salvo il giudizio sulla legittimità giuridico-amministrativa del
ricorso, che per la fattispecie viene rinviato al competente organo
dell'Assessorato, condivide nel merito le osservazioni proposte dalla
Soprintendenza, ritenendo pertanto di respingere le eccezioni proposte dal
ricorrente.
Si
passa quindi all'opposizione presentata dalla stessa Prosvipan S.p.a., la quale
lamenta che le norme di piano territoriale paesistico nell'ambito 6 impongono
di mantenere inalterata la composizione floristica e la struttura della
vegetazione e che prevedono in particolare la possibilità di favorire la
ricostruzione della macchia foresta e del bosco. Ma non tengono nel dovuto
conto che il terreno di sua proprietà è pianeggiante e non ha caratteristiche
boschive. Chiede pertanto che nelle sue aree agricole, che si trovano in stato
di abbandono, sia possibile mantenere il manto erboso con il dichiarato intento
di realizzare un campo pratica per il gioco del golf.
La
Soprintendenza controdeduce che, tralasciando l'analisi del concetto di bosco
che può ben comprendere anche aree pianeggianti, il ricorrente può mantenere
nelle aree di sua proprietà il manto erboso spontaneo, e, che, ai sensi delle
norme di piano, nell'ambito 6 si possono espletare attività
didattico-ricreative purché non implichino modificazioni biologiche ed
ambientali. Pertanto con i limiti sopra descritti viene proposto il parziale
accoglimento del ricorso.
Il
comitato a tale proposito osserva che la realizzazione di un campo di golf,
anche se dimensionato ad esercizi di pratica, implica necessariamente la
definizione di alcune opere le quali, comportando modificazioni biologiche ed
ambientali dell'ambito in questione, non rientrerebbero tra gli interventi
consentiti dalla normativa di piano. Rimanendo immutate le valutazioni sulla
tutela a cui viene sottoposto l'ambito 6, ne deriva che l'attività del golf non
è tra quelle che possono ritenersi compatibili con il regime di tutela
orientata. Viene pertanto respinta l'opposizione del ricorrente.
Si
passa infine all'esame delle osservazioni ed opposizioni presentate al piano
territoriale paesistico dal comune di Pantelleria con deliberazione n. 114 del
consiglio comunale. I rilievi mossi da alcuni singoli consiglieri e mediante
documenti comuni ineriscono sostanzialmente ai seguenti temi:
-
la pianificazione è mirata non allo sviluppo economico dell'isola ma piuttosto
ad una retrocessione della stessa economia isolana;
-
il piano stabilisce il perimetro di diversi ambiti territoriali, prevedendo per
ciascuno di essi una particolare normativa che si preoccupa soltanto di tutelare
la bellezza naturale, gli aspetti estetici, i punti di vista di cui si può
vedere e godere un bel panorama;
-
il piano territoriale paesistico non dice nulla sulle possibilità di recupero
dei terreni incolti;
-
il piano territoriale paesistico non dice niente su come il turismo possa
integrarsi all'agricoltura;
-
l'eliminazione dell'elenco delle attività compatibili ovvero la sua
integrazione con le attività consentite dal P.R.G., in quanto, in forza della
legislazione vigente, quest'ultimo, a cui spetta ai sensi della legge regionale
n. 37/84 l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili con l'attività
edilizia all'interno di ogni singola zona, risulta prioritario rispetto a
qualsiasi altro strumento di pianificazione;
-
la limitazione della zona di inedificabilità alla fascia dei 150 metri dalla
battigia, in quanto in alcune zone il piano territoriale paesistico prevede un
vincolo di inedificabilità assoluta esteso ad oltre mille metri dalla costa per
il solo fatto che la perimetrale in quei punti si allontana notevolmente dalla
stessa;
-
consentire aumenti di volume dei fabbricati esistenti nella tutela orientata;
-
consentire l'utilizzazione a scopo residenziale e/o turistico-residenziale dei
dammusi, poiché la maggior parte di essi è costituita da vecchi fabbricati
agricoli abbandonati, il che può costituire, in una realtà in cui l'agricoltura
è trascurata, l'unico vero incentivo per indurre i proprietari dei dammusi ad
effettuare costosi interventi di restauro;
-
che, visto che gli ambiti di tutela orientata riguardano anche delle zone
prettamente agricole che non presentano le caratteristiche previste per la
tutela orientata, vengano riviste le perimetrazioni di tali ambiti per
escludere le aree agricole e venga consentita la demolizione dei piccoli
manufatti e la ricostruzione di un unico manufatto accorpando la cubatura
esistente senza alcuno aumento;
-
che, nel caso in cui i terreni presentano terrazzamenti naturali, sia
consentita la realizzazione di volumi seminterrati ed incassati con destinazione
non residenziale, visto che risultano delle contraddizioni tra la relazione e
le norme attuative allegate al piano territoriale paesistico circa il numero
dei piani (uno o due piani) realizzabili per le nuove costruzioni a dammuso;
-
tra le attività evidenziate manca quella termale;
-
l'area destinata a zona archeologica è eccessiva e non risulta dimostrata la
presenza di reperti archeologici che giustificano una siffatta ampia
perimetrazione;
-
dovrà rendersi attuabile l'impianto di serricoltura nelle zone a particolare
vocazione agricola;
-
sul piano territoriale paesistico dovranno prevedersi e consentirsi
l'insediamento delle cave per l'estrazione dei materiali lapidei.
La
Soprintendenza propone il rigetto delle suddette osservazioni e opposizioni,
fatte salve quelle modifiche della normativa su cui il comitato ha ritenuto di
deliberare a fronte dei rilievi di analoga sostanza precedentemente esaminati.
A
tale riguardo la Soprintendenza controdeduce che l'intero piano territoriale
paesistico prende le mosse dal criterio orientativo secondo il quale la
protezione delle bellezze naturali deve attuarsi in modi tali da non ostacolare
il regolare svolgimento di tutti i vari aspetti della vita sociale. Che sia
così è confortato dall'art. 2, punto c) delle norme di piano che ne stabilisce
le finalità nel modo seguente: “migliorare la fruizione del territorio
attraverso interventi compatibili con i caratteri e la qualità del paesaggio
che costituiscono risorse uniche capaci di promuovere un equilibrato e duraturo
sviluppo economico”. Per tanto la preoccupazione del piano territoriale
paesistico non è soltanto di tutelare la bellezza naturale solo da un punto di
vista estetico ma è finalizzata anche alla fruizione compatibile delle risorse
ambientali e paesistiche. Che tale affermazione non sia solo una enunciazione
di principio è dimostrato da una serie di norme volte a tradursi in autentico
processo finalizzato a rendere compatibile lo sviluppo con la tutela. In
particolare le norme del piano territoriale paesistico all'art. 9 prevedono in
generale numerose regole per le attività agricole e più specificamente, per le
aree interessate a processi di abbandono, la sperimentazione di nuove forme di
conduzione del fondo, il recupero, il ripristino e la sostituzione degli
impianti agricoli degradati non escluso l'ampliamento dei volumi sugli edifici
esistenti, nonché nuove costruzioni pertinenti alla conduzione dei fondi
agricoli nel rispetto della normativa vigente, il piano territoriale paesistico
prevede inoltre lo sviluppo di attività agroturistiche così come regolamentate
dalla legge n. 730/85, legge regionale n. 25/94 e legge regionale n. 71/78
(cfr. art. 5, punto 6 delle norme del piano territoriale paesistico).
La
Soprintendenza concorda con il comune allorquando questo afferma che
l'individuazione delle destinazioni d'uso è compito del P.R.G.; ma questo non
esclude che il piano territoriale paesistico possa determinare le attività
compatibili con le risorse paesistiche ed evidenziarle nei diversi ambiti in conformità
a quanto previsto dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, mentre
ininfluente appare l'affermazione del comune laddove precisa che il P.R.G.
risulta prioritario rispetto a qualsiasi altro strumento di pianificazione.
Infatti è stato osservato giurisprudenzialmente che “l'art. 9 della
Costituzione accomunando la tutela del paesaggio a quella del patrimonio
artistico da una parte configura quest'ultimo come valore estetico culturale e,
dall'altro, lo assume secondo una scelta operata al massimo livello
dell'ordinamento come valore primario, e cioè insuscettibile di essere
subordinato a qualsiasi altro”.
In
nessuna parte dell'isola, sostiene ancora la Soprintendenza, si prevede una
fascia di inedificabilità costiera fino a mille metri. La sottrazione
all'attività edificatoria della fascia di rispetto della costa prende le mosse
dall'alto valore morfologico, ambientale e paesistico che caratterizza il
paesaggio costiero. Viene sottolineato che la strada non rappresenta un mero
segno divisorio ma un luogo di particolare percezione, di accessibilità e al
tempo stesso limite antropico del paesaggio, che differenzia in modo cogente i
contesti paesaggistici più direttamente interessati dall'elemento costa da
quelli posti a monte. La strada nel tempo ha caratterizzato una
diversificazione dinamica a seconda delle caratteristiche morfologiche dei
versanti condizionando le trasformazioni antropiche rispetto al lato mare da
quello interno.
Per
quanto concerne le osservazioni relative alle costruzioni pantesche
"dammusi", la Soprintendenza ribadisce ciò che ha indotto il comitato
al parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Edilizia Viel.
Per
quanto concerne l'ambito del ripristino (art. 10 della normativa) viene
ribadito che la vocazione di questi ambiti non preclude ai singoli proprietari
dei dammusi la possibilità di realizzare il recupero e gli interventi previsti
dal piano territoriale paesistico.
La
Soprintendenza non ritiene accoglibile la richiesta di rivisitare gli ambiti a
tutela orientata per escludere le aree agricole, in quanto tale attività è
compatibile con la vocazione di tali ambiti. Ciò è dimostrato dall'art. 8 che
prevede espressamente tra le attività compatibili anche le attività
agro-pastorali. Si precisa che nell'ambito di tutela orientata prevale la
vegetazione naturale e la vegetazione steppica su ex coltivi e le aree
coltivate sono molto limitate e spesso sparse e frammentate costituendo parti
isolate in una situazione in cui predomina la vegetazione naturale o steppica.
Per
quanto attiene la richiesta di consentire la demolizione di piccoli manufatti e
la ricostruzione di un unico manufatto accorpando la cubatura esistente, viene
chiarito dalla Soprintendenza che il piano territoriale paesistico non consente
il trasferimento volumetrico e nuove costruzioni negli ambiti interessati dalla
tutela orientata in quanto l'obiettivo è la conservazione e la fruizione delle
risorse esistenti e quindi del paesaggio dell'isola.
Per
quanto attiene invece le contraddizioni tra la relazione e le norme del piano
territoriale paesistico circa il numero dei piani realizzabili per le nuovi
costruzioni viene precisato che secondo l'art. 44 per le nuove costruzioni nei
centri rurali è previsto che l'altezza massima non superi le due elevazioni fuori
terra, mentre nei nuclei e nelle costruzioni sparse l'altezza massima
consentita è una elevazione fuori terra.
L'eventuale
realizzazione di piani cantinati o seminterrati e incassati è regolata dalle
disposizioni in materia urbanistica.
In
ordine alla mancata utilizzazione delle risorse acquiferotermali da parte del
piano territoriale paesistico, viene affermato che l'art. 20 delle norme
espressamente prevede la fruizione di tale bene nell'ambiente naturale e
sollecita, per agevolarne una corretta utilizzazione, interventi di
manutenzione dello stato dei luoghi, mirati alla sua conservazione.
Le
dimensioni dell'area archeologica protetta trovano giustificazione nella
diffusione delle presenze (villaggio fortificato, area del sepolcro dei Sesi)
che rappresentano un unicum nel panorama mediterraneo, europeo e si impongono
per la loro unicità al livello mondiale. Non solo, ma l'area così individuata
trova la sua rispondenza nella circostanza che questa va letta con la più
generale contestualità dei luoghi.
La presenza
delle serre, anche se precarie, non è compatibile con il paesaggio agricolo di
Pantelleria e con la conservazione dell'ambiente.
Per
la sua notevole incidenza sul paesaggio, conclude la Soprintendenza, l'art. 53
delle norme del piano territoriale paesistico regola l'attività estrattiva
stabilendo che, nei limiti dell'autorizzazione concessa e con l'obbligo da
attuare in base ad un progetto di sistemazione, è consentita la prosecuzione
dell'attività estrattiva delle cave esistenti. L'apertura delle nuove cave è
subordinata alle norme positive che regolano la materia. In ogni caso
l'attività estrattiva dovrà tenere conto delle indicazioni del piano
territoriale paesistico.
Il
comitato, condividendo nel merito le controdeduzioni proposte dalla Soprintendenza,
ritiene pertanto di respingere le osservazioni ed opposizioni proposte dal
comune di Pantelleria fatto salvo il rinvio a quelle modifiche della normativa
per effetto della valutazione dei rilievi di analoga sostanza precedentemente
esaminati.
A
questo punto l'arch. Gini, avendo il comitato esaurito l'esame dei ricorsi in
discussione al punto dell'ordine del giorno, comunica che il presente verbale,
il quale viene letto ed approvato, verrà trasmesso al competente gruppo di
lavoro dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali ai fini
dell'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico dell'isola di
Pantelleria.
Alle
ore 13,45 viene sciolta la seduta.
Tavole
- [non disponibili, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 14 febbraio
1998, n. 8].
________
vedi
anche:
Decr.
Ass. 26 luglio 2000 BB.CC. - Modifiche al presente
Decr.
Ass. 11 ottobre 2001 BB.CC. - Modifiche al presente