CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E LA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA PER IL COORDINAMENTO E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIGNE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI PRESENTI NELLA REGIONE SICILIANA DA ATTUARE CON I FGNDI STRUTTURALI DEL POR SICILIA 2000 – 2006

 

L’anno duemilauno, il giorno quindici del mese di dicembre, nella Sala Gialla dei Palazzo dei Normanni a Palermo, tra il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, S. Em. Il Card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo di Palermo, il Presidente della Regione Siciliana, On.le Dott. Salvatore Cuffaro e I’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, On. Avv. Fabio Granata

VISTI

I DD.PP.RR. n.635 e 637 del 30.8.1975 con i quali in attuazione dell’art.14 dello Statuto della Regione Siciliana sono state trasferite alla Regione Siciliana le competenze in materia di Accademie e Biblioteche, Antichita e Belle Arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla Legge 1.6.1939 n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni;

L’art.12 dell’Accordo di Modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121;

I’Intesa del 13.9.96 tra il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche;

L’Intesa stipulata I’11 giugno 1997 tra I’Assessore Regionale dei Beni CulturaIi ed Ambientaii e della Pubblica Istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia per la Salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei Beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed istituzioni Ecclesiastiche;

I’art. 19 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;

il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;

il Complemento di Programmazione del PQR Sicilia 2000/2006 approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001 n.60, registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2001;

Vista, in particolare, la Misura 2.0.1. – Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale dell’Asse Risorse Culturali del Complemento di Programmazione nella quale, con riferimento all’Azione C.4 – !tinerari del sacro, si prevede di operare attraverso un programma

concertato con la Conferenza Episcopale Siciliana, giusta convenzione stipulata tra la stessa e l’Amministrazione regionale;

PREMESSO

Che I’ingente quantità e I’altissima qualità dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche esistenti nell’ambito della Regione Siciliana costituiscono patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica della Regione stessa

RITENUTO

Di dover collaborare, nel rispettivo ordine, per la tutela di tale patrimonio storico – artistico favorendo, sviluppando ed intensificando la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche nella Regione per il coordinamento degli interventi da attuare in esecuzione del POR Sicilia 2000 - 2006;

CONSIDERATO

Che sono competenti per I’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito delle proprie competenze:

a)       a livello regionale: I’Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali e il Direttore generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed ambientali, da un lato, il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, il Vescovo Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e il Direttore della medesima Consulta, dall’altro;

b)       a livello locale: i Soprintendenti per i beni culturali ed ambientali ed i Direttori delle sezioni tecnico scientifiche delle Soprintendenze, ciascuno secondo la propria competenza specifica, da un lato e i Vescovi Diocesani e i loro delegati, i Delegati degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica e loro articolazioni, componenti della Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici, ciascuno nell’ambito della propria competenza locale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Ai fini di cui alla premessa della presente convenzione e per il coordinamento degli interventi previsti nelle Misure dell’Asse Risorse Culturali del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000 – 2006 riguardanti i beni culturali ecclesiastici, la programmazione degli interventi di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturaii ecclesiastici sarà effettuata dal Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, come segue:

a)       per quanto riguarda gli interventi da realizzare attraverso procedure ”a regia regionale” ossia tramite bandi pubblici diretti a selezionare le proposte da parte dei beneficiari finali, le istanze per gli interventi riguardanti i beni culturali di interesse religioso dovranno pervenire per il tramite della Consulta Regionale per I’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici;

b)       relativamente agli interventi da realizzare attraverso procedure ”a titolarità regionale”, nel predisporre gli atti di programmazione per I’individuazione dei progetti che dovranno svolgere un ruolo trainante per le varie azioni, I’Amministrazione regionale dei Beni culturali ed Ambientali terrà in considerazione le indicazioni e priorità individuate dalla Consulta regionale per i beni ecclesiastici; gli interventi individuati, quindi, verranno sottoposti al Presidente della Consulta regionale per i beni ecclesiastici o ai suoi delegati per acquisire proposte e valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso e per essere accettati per gli aspetti di culto.

ARTICOLO 2

II Governo regionale si impegna a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un Programma Integrato Regionale, in collaborazione con la Consulta Regionale per i Beni ecclesiastici, finalizzato alla creazione di un sistema integrato diffuso per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico e che consenta il collegamento delle azioni a titolarità regionale e a regia regionale che fanno capo alle diverse Misure dell’Asse Risorse Culturali ed a tutte le altre Misure del Complemento di Programmazione che prevedono interventi sui beni culturali ecclesiastici, da finanziare sia con i fondi del POR Sicilia 2000 – 2006, sia con altre risorse statali e/o regionali.

A tal fine nel programma, la realizzazione degli interventi dovrà essere prevista all’interno di itinerari culturali tematici che mettano in relazione i beni in un sistema che ne consenta la

conservazione, la valorizzazione ed il godimento, che ne evidenzi I’aspetto relativo all’utilizzazione turistico – culturale, favorendo I’occupazione e la gestione efficiente ed economica delle risorse.

ARTICOLO 3

Per le finalita di cui agli articoli precedenti e per i compiti di cui ai successivi articoli, è costituita una Commissione paritetica, d’ora in avanti denominata Commissione, per il coordinamento degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici.

Tale Commissione è cosi composta:

Per la Regione Ecclesiastica Siciliana:

Per la Regione Siciliana

ARTICOLO 4

II Programma Integrato Regionale per il Patrimonio Culturale Ecclesiastico, i cui ambiti territoriali subregionali sono costituiti dai territori diocesani, avrà come obiettivo la realizzazione di un sistema integrato delle reti museali, dell’accoglienza e della formazione, al cui interno assumono particolare rilievo il sistema delle biblioteche, degli archivi e la catalogazione del patrimonio, da attuare tramite uno specifico programma coordinato di interventi.

ARTICOLO 5

Sono considerati trainanti e quindi da finanziare, anche, attraverso le procedure a titolarita regionale gli interventi, coerenti con gli obiettivi dell’Azione C – Circuito monumentale della Misura 2.0.1. dell’Asse Risorse Culturali, finalizzati alla conservazione, valorizzazione e salvaguardia delle Chiese Cattedrali di Sicilia o dei Santuari meta d’attrazione supra regionale o di grandi complessi conventuali di importante valore storico da destinare anche a contenitori di attivita culturali e, in ogni caso, tutti gli interventi che si riterranno di rilevanza regionale.

ARTICOLO 6

Per il rilascio dei pareri e delle approvazioni tecniche necessarie, di competenza della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali, le parti porranno in essere tutte le forme di collaborazione necessarie allo scopo di rendere piu spedito I’iter amministrativo previsto.

ARTICOLO 7

L’esecuzione degli interventi riguardanti beni culturali ecclesiastici, finanziati con i fondi strutturali del POR Sicilia 2000 – 2006, sarà curata dalle Soprintendenze per i Beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

Per il monitoraggio dello stato di attuazione di tali interventi, verrà costituita un’apposita commissione, della quale faranno parte, oltre a due rappresentanti della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali competente per territorio, anche un rappresentante dell’Ufficio diocesano per i beni culturali competente per territorio o della Consulta diocesana per i beni culturali.

ARTICOLO 8

La progettazione esecutiva degli interventi ammessi al finanziamento sui fondi strutturali del POR Sicilia 2000 – 2006, fermo restando che si privilegerà il concorso di progettazione per gli interventi di maggiore rilevanza, sarà affidata in conformità ad un disciplinare tipo approvato dalla Commissione, redatto a norma delle disposizioni vigenti nell’ordinamento regionale.

ARTICOLO 9

Le parti concordano sulla necessità di dare piena e completa attuazione all’Intesa stipulata I’11 giugno 1997 tra il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia e I’Assessore Regionale dei beni culturali ed ambientali, la cui attualita e valenza reiterano e sostengono.

 

Palermo, 15/12/2001

 

                       IL PRESIDENTE DELLA REGIONE                                                            L’ASSESSORE REGIONALE

                              ECCLESIASTICA SICILIA                                                       DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

                             Mons. Salvatore DE GIORGI                                                                  On. Avv. Fabio GRANATA

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA

REGIONE SICILIANA

On. Dott. Salvatore CUFFARO

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti legislativi

Art. 12 L. n. 121/85

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

 

Art. 19 L. n. 490/99

Beni culturali dl interesse religioso (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni prowedono, relativamerite alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresi, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 delI’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costiluzione, con le confessioni religiose diverse daIla cattolica.