CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E
LA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA PER IL COORDINAMENTO E L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIGNE DEI BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI PRESENTI NELLA REGIONE SICILIANA DA ATTUARE CON I FGNDI
STRUTTURALI DEL POR SICILIA 2000 – 2006
L’anno duemilauno, il giorno quindici
del mese di dicembre, nella Sala Gialla dei Palazzo dei Normanni a Palermo, tra
il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, S. Em. Il Card. Salvatore De
Giorgi, Arcivescovo di Palermo, il Presidente della Regione Siciliana, On.le
Dott. Salvatore Cuffaro e I’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali, On. Avv. Fabio Granata
VISTI
I DD.PP.RR. n.635 e 637 del 30.8.1975
con i quali in attuazione dell’art.14 dello Statuto della Regione Siciliana
sono state trasferite alla Regione Siciliana le competenze in materia di
Accademie e Biblioteche, Antichita e Belle Arti con la conseguente adozione
degli atti derivanti dalla Legge 1.6.1939 n. 1089 e successive modifiche ed
integrazioni;
L’art.12
dell’Accordo di Modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio
1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121;
I’Intesa del 13.9.96 tra il Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche;
L’Intesa stipulata I’11 giugno 1997 tra
I’Assessore Regionale dei Beni CulturaIi ed Ambientaii e della Pubblica
Istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia per la
Salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei Beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad Enti ed istituzioni Ecclesiastiche;
I’art. 19 del
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;
il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato
dalla Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;
il Complemento di Programmazione del PQR
Sicilia 2000/2006 approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001 n.60, registrato dalla
Corte dei Conti il 10 aprile 2001;
Vista, in particolare, la Misura 2.0.1.
– Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale dell’Asse Risorse
Culturali del Complemento di Programmazione nella quale, con riferimento
all’Azione C.4 – !tinerari del sacro, si prevede di operare attraverso un
programma
concertato con la Conferenza Episcopale
Siciliana, giusta convenzione stipulata tra la stessa e l’Amministrazione
regionale;
PREMESSO
Che I’ingente quantità e I’altissima
qualità dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed
Istituzioni ecclesiastiche esistenti nell’ambito della Regione Siciliana
costituiscono patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica della
Regione stessa
RITENUTO
Di dover collaborare, nel rispettivo
ordine, per la tutela di tale patrimonio storico – artistico favorendo,
sviluppando ed intensificando la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento
dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni
ecclesiastiche nella Regione per il coordinamento degli interventi da attuare
in esecuzione del POR Sicilia 2000 - 2006;
CONSIDERATO
Che sono competenti per I’attuazione
delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito
delle proprie competenze:
a) a livello
regionale: I’Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali e il
Direttore generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed ambientali,
da un lato, il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia, il Vescovo
Presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e il
Direttore della medesima Consulta, dall’altro;
b) a livello
locale: i Soprintendenti per i beni culturali ed ambientali ed i Direttori
delle sezioni tecnico scientifiche delle Soprintendenze, ciascuno secondo la
propria competenza specifica, da un lato e i Vescovi Diocesani e i loro
delegati, i Delegati degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita
apostolica e loro articolazioni, componenti della Consulta Regionale per i beni
culturali ecclesiastici, ciascuno nell’ambito della propria competenza locale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Ai fini di cui alla premessa della
presente convenzione e per il coordinamento degli interventi previsti nelle
Misure dell’Asse Risorse Culturali del Complemento di programmazione del POR
Sicilia 2000 – 2006 riguardanti i beni culturali ecclesiastici, la
programmazione degli interventi di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei
beni culturaii ecclesiastici sarà effettuata dal Dipartimento regionale dei
beni culturali ed ambientali, come segue:
a) per quanto
riguarda gli interventi da realizzare attraverso procedure ”a regia regionale”
ossia tramite bandi pubblici diretti a selezionare le proposte da parte dei
beneficiari finali, le istanze per gli interventi riguardanti i beni culturali
di interesse religioso dovranno pervenire per il tramite della Consulta
Regionale per I’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici;
b) relativamente
agli interventi da realizzare attraverso procedure ”a titolarità regionale”,
nel predisporre gli atti di programmazione per I’individuazione dei progetti
che dovranno svolgere un ruolo trainante per le varie azioni, I’Amministrazione
regionale dei Beni culturali ed Ambientali terrà in considerazione le
indicazioni e priorità individuate dalla Consulta regionale per i beni
ecclesiastici; gli interventi individuati, quindi, verranno sottoposti al
Presidente della Consulta regionale per i beni ecclesiastici o ai suoi delegati
per acquisire proposte e valutazioni in ordine alle esigenze di carattere
religioso e per essere accettati per gli aspetti di culto.
ARTICOLO 2
II Governo regionale si impegna a
reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un Programma Integrato
Regionale, in collaborazione con la Consulta Regionale per i Beni
ecclesiastici, finalizzato alla creazione di un sistema integrato diffuso per
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico e che
consenta il collegamento delle azioni a titolarità regionale e a regia
regionale che fanno capo alle diverse Misure dell’Asse Risorse Culturali ed a
tutte le altre Misure del Complemento di Programmazione che prevedono
interventi sui beni culturali ecclesiastici, da finanziare sia con i fondi del
POR Sicilia 2000 – 2006, sia con altre risorse statali e/o regionali.
A tal fine nel programma, la
realizzazione degli interventi dovrà essere prevista all’interno di itinerari
culturali tematici che mettano in relazione i beni in un sistema che ne
consenta la
conservazione, la valorizzazione ed il
godimento, che ne evidenzi I’aspetto relativo all’utilizzazione turistico –
culturale, favorendo I’occupazione e la gestione efficiente ed economica delle
risorse.
ARTICOLO 3
Per le finalita di cui agli articoli
precedenti e per i compiti di cui ai successivi articoli, è costituita una
Commissione paritetica, d’ora in avanti denominata Commissione, per il
coordinamento degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali ecclesiastici.
Tale Commissione è cosi composta:
Per la Regione Ecclesiastica Siciliana:
Per la Regione Siciliana
ARTICOLO 4
II Programma Integrato Regionale per il
Patrimonio Culturale Ecclesiastico, i cui ambiti territoriali subregionali sono
costituiti dai territori diocesani, avrà come obiettivo la realizzazione di un
sistema integrato delle reti museali, dell’accoglienza e della formazione, al
cui interno assumono particolare rilievo il sistema delle biblioteche, degli
archivi e la catalogazione del patrimonio, da attuare tramite uno specifico
programma coordinato di interventi.
ARTICOLO 5
Sono considerati trainanti e quindi da
finanziare, anche, attraverso le procedure a titolarita regionale gli
interventi, coerenti con gli obiettivi dell’Azione C – Circuito monumentale
della Misura 2.0.1. dell’Asse Risorse Culturali, finalizzati alla
conservazione, valorizzazione e salvaguardia delle Chiese Cattedrali di Sicilia
o dei Santuari meta d’attrazione supra regionale o di grandi complessi
conventuali di importante valore storico da destinare anche a contenitori di
attivita culturali e, in ogni caso, tutti gli interventi che si riterranno di
rilevanza regionale.
ARTICOLO 6
Per il rilascio dei pareri e delle
approvazioni tecniche necessarie, di competenza della Soprintendenza per i Beni
culturali ed ambientali, le parti porranno in essere tutte le forme di
collaborazione necessarie allo scopo di rendere piu spedito I’iter
amministrativo previsto.
ARTICOLO 7
L’esecuzione degli interventi
riguardanti beni culturali ecclesiastici, finanziati con i fondi strutturali
del POR Sicilia 2000 – 2006, sarà curata dalle Soprintendenze per i Beni
culturali ed ambientali competenti per territorio.
Per il monitoraggio dello stato di
attuazione di tali interventi, verrà costituita un’apposita commissione, della
quale faranno parte, oltre a due rappresentanti della Soprintendenza per i Beni
culturali ed ambientali competente per territorio, anche un rappresentante
dell’Ufficio diocesano per i beni culturali competente per territorio o della
Consulta diocesana per i beni culturali.
ARTICOLO 8
La progettazione esecutiva degli
interventi ammessi al finanziamento sui fondi strutturali del POR Sicilia 2000
– 2006, fermo restando che si privilegerà il concorso di progettazione per gli
interventi di maggiore rilevanza, sarà affidata in conformità ad un
disciplinare tipo approvato dalla Commissione, redatto a norma delle
disposizioni vigenti nell’ordinamento regionale.
ARTICOLO 9
Le parti concordano sulla necessità di
dare piena e completa attuazione all’Intesa stipulata I’11 giugno 1997 tra il
Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia e I’Assessore Regionale dei beni
culturali ed ambientali, la cui attualita e valenza reiterano e sostengono.
Palermo, 15/12/2001
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE L’ASSESSORE
REGIONALE
ECCLESIASTICA
SICILIA DEI
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Mons. Salvatore DE
GIORGI On.
Avv. Fabio GRANATA
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
On. Dott. Salvatore CUFFARO
Riferimenti legislativi
Art. 12 L. n. 121/85
1. La Santa Sede e la Repubblica
italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio
storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione
della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi
competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione
degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e
istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti
organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la
disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia,
della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle
altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato
e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli
scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Art. 19 L. n. 490/99
Beni culturali dl interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di
interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica
o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le
regioni prowedono, relativamerite alle esigenze del culto, d’accordo con le
rispettive autorità.
2. Si osservano, altresi, le disposizioni
stabilite dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 delI’Accordo di
modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi
emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3,
della Costiluzione, con le confessioni religiose diverse daIla cattolica.