INTESA TRA L’ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZlONE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ECCLESIASTICA SICILIA
PER LA SALVAGUARDIA LA VALORIZZAZIONE E IL GODIMENTO
DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE
L’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed
Ambientali e della Pubblica Istruzione
il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia
PREMESSO
che l’ingente quantità e l’altissima qualità dei BB
CC di interesse religioso appartenenti ad Enti e Istituzioni Ecclesiastiche
nell’ambito della Regione Siciliana sono strettamente interconnessi con la
storia, la tradizione e la cultura di Sicilia costituendo patrimonio
determinante e peculiare per la memoria storica della Regione e in essa dello
Stato e della Chiesa per l’Europa e per il Mondo
RITENUTA
la necessità di collaborare nel rispettivo ordine
per la tutela di un tale patrimonio storico artistico favorendo sviluppando e
intensificando la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei BB CC di
interesse religioso appartenenti agli Enti e alle Istituzioni Ecclesiastiche
nella Regione
VISTI
i DPR 635 e 637 del 30.8.75 con i quali in
attuazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, sono trasferite
alla Regione Siciliana le competenze in materia di Accademie e Biblioteche,
Antichità e Belle Arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla
L. 1.6.39 n. 1009 e successive modifiche e integrazioni
VISTA
l’Intesa del 13.9.96 tra il Ministero per i BB CC AA
e il Presidente dell’a Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei
BB CC di interesse religioso appartenenti ad Enti e Istituzioni Ecclesiastiche,
nel cui art. 8 si concorda che le disposizioni in essa stabilite possono
costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate,
nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli Enti
Ecclesiastici
CONVENGONO
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Sono competenti per l’attuazione delle forme di
collaborazione previste dalle presenti disposizioni, ciascuno raccordandosi
debitamente ai propri organismi, supra nazionali nazionali e locali, di
controllo e di consultazione, e nell’ambito delle proprie competenze:
1) a livello regionale:
a)
l’Assessore
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione; il
Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia
b)
il Direttore Regionale
dell’Assessorato BB CC AA; il Vescovo Presidente della Consulta Regionale per i
BB CC EE e il Direttore della medesima Consulta
2)
a livello locale:
i
Soprintendenti e i Direttori di Sezione delle Soprintendenze ciascuno secondo
la propria competenza settoriale; i Vescovi diocesani e i loro Delegati, e i
Delegati degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e
loro articolazioni, componenti della Consulta Regionale per i BB CC EE,
ciascuno per l’ambito della propria competenza locale.
Per
i BB CC oggetto della presente Intesa e per l’attuazione di tutte e singole le
sue disposizioni è esclusa ogni altra competenza di soggetti dell’una e
dell’altra parte.
ART.
2
Ai
fini della presente Intesa gli organi regionali e locali di entrambe le parti
definiscono di comune accordo i programmi annuali e pluriennali d’intervento
per i BB CC, informandosi reciprocamente dei relativi piani di spesa, secondo
parametri di (in ordine decrescente):
a)
urgenza per la conservazione dei
BB
b)
importanza qualitativa dei BB
c)
prosecuzione e conclusione di
lavori iniziati
d)
quantità di BB nel territorio
diocesano in rapporto alla quantità dei BB nel territorio regionale.
ART.
3
Ogni
competenza circa la collaborazione riguardo alle Cattedrali, agli Episcopi, ai
Musei dell’Opera e Diocesani, ai monumenti e alle opere di peculiare interesse supra
locale compete agli organi di livello regionale integrati dagli organi di
livello locale di volta in volta interessati. Entro un anno dalla presente
Intesa le parti stabiliranno l'elenco particolareggiato di tutti codesti
monumenti e opere peculiari.
ART. 4
1.
I
programmi operativi e i progetti circa i BB CC EE sono presentati agli organi
regionali e locali soltanto dal Vescovo della Diocesi nella quale l’edificio o
l'opera è ubicato, con dichiarazione delle eventuali approvazioni o
consultazioni richieste dalle dispoaizioni canoniche, statali e regionali
vigenti.
2.
I programmi
operativi e i progetti circa BB CC EE presentati dalle Soprintendenze per i
Beni Culturali ed Ambientali, devono essere accettati, per gli aspetti di culto
dagli Enti e Istituzioni Ecclesiastiche cui appartengono.
3.
I
programmi operativi e i progetti circa BB CC di interesse religioso non
appartenenti ad Enti e Istituzioni Ecclesiastici ma attualmente in uso per il
culto sono presentati agli organi regionali e locali dai soggetti legalmente
titolari dei medesimi con dichiarazione della autorizzazione del Vescovo
Diocesano relativamente all’ambito dell’interesse religioso e del culto.
ART. 5
Le Fabbricerie potranno curare direttamente
l'esecuzione dei progetti comunque finanziati dalla Regione, mediante i
rispettivi rappresentanti legali in qualita di ”funzionari delegati” previo
accordo delle parti.
Con le stesse modalità del precedente comma,
potranno provvedere gli Enti e le Istituzioni Ecclesiastiche civilmente
riconosciuti e provvisti di loro uffici tecnici.
PER LA SALVAGUARDIA
ART. 6
Entro due anni dalla presente Intesa le parti
predisporranno un programma di interventi per la aicurezza degli edifici e
delle opere liberamente accessibili a studiosi, visitatori e turisti, compresi
musei, archivi e biblioteche che preveda:
a)
l'utilizzazione
di personale di custodia per la salvaguardia, il godirnento e la valorizzazione
dei BB;
b)
l'installazione
di sistemi d’allarme per le opere a rischio.
ART. 7
Di comune accordo al livello regionale e di comune
accordo al livello locale, entro due anni dalla presente Intesa si stabilirà un
programma per la catalogazione del patrimonio storico artistico ecclesiastico,
e per una previa campagna fotografica; il relativo piano di spesa; l'ordine, le
tipologie, e le priorità della schedatura, le integrazioni
ecclesiastiche alla scheda nazionale e regionale; la
costituzione delle fototeche e dell’informatizzazione diocesane; i criteri di
affidamento della schedatura; la scelta, la formazione e l’informazione
ecclesiale degli schedatori; e quant’altro è necessario o utile alla
soddisfacente riuscita del programma stabilito di comune accordo.
I BB per i quali occorrono misure di sicurezza
saranno schedati soltanto successivamente alla provvisione occorrente.
Per motivi circostanziali la catalogazione di certi
BB sara condizionata ad opportune garanzie di riservatezza o di segretezza.
ART. 8
Gli Enti e le Istituzioni Ecclesiastiche a cui i BB
appartengono ne garantiscono la manutenzione ordinaria.
La manutenzione straordinaria che non coinvolge
alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente dall’Ente o
dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i BB appartengono.
Gli interventi necessari dovranno essere comunicati
alla Soprintendenza competente per gli adempimenti necessari ai sensi della L.
1089/39.
La Soprintendenza competente, entro e non oltre
trenta giorni, provvederà ad esprimere il proprio avviso.
ART. 9
1. I progetti di restauro o adeguamento sono
concordati al livello regionale e al livello locale per quanto attiene:
a)
la
designazione dei progettisti, in modo da assicurarne ad entrambe le parti la
professionalità e la specificità professionale;
b)
la
interpretazione e l’applicazione sia della filosofia e delle modalità di
restauro sia della teologia e delle normative di interesse religioso e di
culto, nel quadro delle interpretazioni e applicazioni accreditate quanto al
restauro e quanto all’interesse religioso e al culto;
c)
il
tempo di esecuzione dei lavori.
2.
La Regione Siciliana si impegna a presentare un disegno di legge per
1’adeguamento della propria normativa in modo da garantire l’aggiudicazione
degli appalti di restauro a Imprese specificamente adeguate a tali particolari
lavori.
ART.
10
La
Regione si impegna altresì a verificare la praticabilità e a proporre
opportunamente nelle sedi competenti un’ipotesi di ricomposizione unitaria dei
BB che con criteri inaccettabili dalla nostra attuale cultura sono etati
smembrati o dislocati con smentita delle lero identità e distorsione dalle loro
finalita costitutive.
ART.
11
Per
il caso di legittima cessione della proprietà di beni mobili, la Regione
Ecclesiastica si adopera alla istituzione di una Banca delle Opere che assuma e
custodisca tali beni al fine di trasferirli ad altri che li mantengano ne1 loro
uso proprio.
ART.
12
Nel
caso di cambiamento dell’uso religioso o di culto e di cessione della proprietà
a terzi, la Regione Ecclesiastica offre alla Regione Siciliana il diritto di
prelazione e la Regione eventualmente ai impegna ad osservarne la preclusione
agli usi disdicevoli con le identità nativa dei beni, che saranno indicati
dalla medesima Regione Ecclesiastica.
PER
LA VALORZZAZIONE
ART.
13
La
Regione Siciliana riconosce il libero uso dei BB CC di interesse religioso, coerente con
la loro identità e compatibile con il loro stato di conservazione, da parte
degli Enti e Istituzioni Ecclesiastiche a cui appartengono; essa procederà
all’adeguamento delle norme legislative che eventualmente discordassero da
quest’uso in quei limiti.
La Regione Ecclesiastica conferma l’uso subordinato
dei medesimi BB per scopi culturali non difformi dalla loro identità e non
rischiosi per la loro salvaguardia, da parte di terzi che accettano le norme
stabilite dalla Autorità Ecclesiastica e le condizioni dettate dalle Autorità
dello Stato e della Regione preposte alla tutela.
ART. 14
Per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico
artistico le parti dell’Intesa auspicano l’istituzione e la promozione di Musei
dei BB CC EE secondo la tipologia di:
1)
Musei
dell’Opera; uno per ogni Cattedrale e, all’occorrenza, per ogni edificio
monumentale di culto con peculiare interesse supra locale, recensito
nell’elenco di cui all’art. 3, allo scopo dell’apprezzamento nella dinamica
storica dell’Opera, con cui fanno tutt’uno, e delle simbiosi che occorressero
con 1’Opera stessa dei BB in essi custoditi;
2)
Musei
diocesani; uno per ogni Diocesi, allo scopo di organizzare unitariamente i BB
diffusi nei Musei e Tesori del territorio diocesano, che normalmente coincide
con territorio culturale omogeneo, escludendo la raccolta in unico luogo dei BB
distaccati dalle loro situazioni native eccetto il caso di ultima ratio.
ART.
15
Ugualmente
per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico artistico di interesse
religioso, a chiunque i BB appartengano, le parti dell’Intesa mirano alla
istituzione e alla organizzazione di un Centro di Studi Superiori da offrire a
critici e interpreti, studiosi e operatori, e quant’altri interessati, per la
formazione e l’informazione riguardo alla peculiare identità di tali BB CC.
PER
IL GODIMENTO
ART.
16
Di
comune accordo a livello regionale e di comune accordo a livello locale si
stabiliscono itinerari nel territorio regionale e percorsi negli edifici di
culto per visite guidate alla comprensione della peculiare identità dei BB CC
di interesae religioso; e se ne stabiliscono calendario e orario compatibili
con il primario uso di culto.
ART.
17
Si
stabiliscono similmente calendario, orario, e prezzo degli eventuali biglietti
d’ingresso per i musei, gli archivi e le biblioteche.
ART.
18
La
Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica promuovono pubblicazioni, a stampa
e con gli altri mezzi tecnici, per la più larga conoscenza dei BB CC
d’interesse religioso nella loro peculiare identità.
Allo
stesso scopo, compatibilmente al primario uso di culto, condizionatamente alla
scientificità e serietà delle iniziative e alla salvaguardia dei beni, la
Regione Ecclesiastica favorisce il prestito di opere appartenenti agli Enti e
alle Istituzioni Ecclesiastiche per mostre e attività similari che contribuiscano
alla comprensione della loro peculiare identità; la Regione Siciliana ne
sostiene mostre e attività similari nell’arnbito del contesto ecclesiale che ne
e 1’ambiente proprio.
Palermo, 11 Giugno 1997
L'ASSESSORE
REGIONALE DEI IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
BENI
CULTURALI, AMBIENTALI ECCLESIASTICA
SICILIA
Giuseppe
D'ANDREA Mons.
Salvatore DE GIORGI
Arcivescovo
di Palermo