DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 1995 n 75

G.U.R.S. 28 ottobre 1995, n. 55

 

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

 

 

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 304, reso nell'adunanza del 14 giugno 1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 27 ottobre 1994, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

 

Entro il 15 gennaio di ogni anno, le biblioteche aperte al pubblico della Sicilia, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, possono presentare alle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali, competenti per territorio, apposita istanza, a firma del legale rappresentante, rivolta ad ottenere l'assegnazione di una somma in buoni libro da destinare all'acquisto di pubblicazioni per la biblioteca medesima.

 

Art. 2

 

Le biblioteche aperte al pubblico interessate devono dimostrare di possedere alla data di presentazione delle istanze quanto segue:

a) statuto - regolamento esecutivo, adottato dall'organo deliberativo competente dell'ente proprietario con il quale viene istituita la biblioteca aperta al pubblico ed è espressamente previsto, tra i compiti della medesima, di svolgere servizio di lettura e di prestito in favore del pubblico, nonchè vengono regolamentate le modalità di svolgimento dei servizi;

b) un responsabile del servizio di biblioteca nominato o incaricato secondo le procedure relative vigenti per l'ente proprietario della biblioteca medesima;

c) i seguenti registri dei quali viene curata regolarmente la tenuta e l'aggiornamento: registro cronologico d'entrata, registro o schedario dei libri segnalati dai lettori per l'acquisto, registro o schedario dei libri dati in prestito.

Dette biblioteche devono, inoltre, all'atto dell'istanza:

d) svolgere servizio al pubblico commisurato alla consistenza del patrimonio librario posseduto e alla popolazione servita;

e) avere acquistato, nel corso dell'anno precedente, almeno cinquanta volumi con spesa ad esclusivo onere del bilancio dell'ente proprietario;

f) indicare le necessità di accrescimento del patrimonio librario secondo le seguenti tipologie e sezioni e/o servizi:

1) 000 - opere generali, 100 - filosofia, 200 - religione, 300 - scienze sociali, 400 - lingue, 500 - scienze pure, 600 - scienze applicate, 700 - arti, 800 - letteratura, 900 -storia e geografia;

2) (sezioni e/o servizi da incrementare): sez. storia locale e Sicilia, sez. ragazzi, sez. consultazione, emeroteca, mediateca, altre sezioni.

 

Art. 3

 

Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:

a) dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. La documentazione relativa va allegata ove la biblioteca interessata non vi avesse già provveduto in precedenza o, se necessario, richiamata con gli estremi di trasmissione;

b) importo complessivo che si richiede e relativo progetto biblioteconomico di impiego, redatto a cura del bibliotecario responsabile.

Il progetto deve contenere l'elenco e le caratteristiche del materiale librario per l'acquisizione del quale si richiede il finanziamento.

 

Art. 4

 

Le Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, ricevute le istanze, procedono all'accertamento del possesso, da parte della biblioteca richiedente, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2; a tal fine effettuano riscontri sulla base degli atti d'ufficio e/o tramite sopralluoghi, richiedendo, ove ritenuto necessario, chiarimenti o integrazioni delle dichiarazioni del progetto di utilizzazione.

 

Art. 5

 

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali inoltrano all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le proposte per la ripartizione delle somme disponibili per l'acquisto delle pubblicazioni da parte delle biblioteche che hanno presentato istanza e che si trovano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

L'importo complessivo del piano di proposte non può eccedere la quota che risulta assegnabile a ciascuna provincia e che viene determinata annualmente dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della popolazione residente in ciascuna provincia, risultante dai dati ISTAT, e del numero delle biblioteche risultate ammissibili, nell'anno precedente al beneficio, così come rilevate dalle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali.

 

Art. 6

 

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, tenuto conto dei piani di proposte elaborati dalle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, procede, entro 120 giorni dal ricevimento delle proposte delle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, all'impegno delle somme necessarie per l'acquisto delle pubblicazioni in favore delle biblioteche ammissibili, rilasciando, contestualmente, alle medesime un buono - libri, in duplice copia, pari all'importo del finanziamento concesso, fruibile, entro sei mesi, presso le librerie siciliane che stipulano con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione una convenzione in tal senso e il cui elenco viene fornito alle biblioteche beneficiarie contestualmente al buono - libri.

Entro tre mesi dall'acquisto delle pubblicazioni, inoltre, le biblioteche beneficiarie trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dichiarazione di presa in carico delle pubblicazioni acquistate con l'indicazione dei numeri del registro cronologico d'entrata, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo.

 

Art. 7

 

Entro il 15 gennaio di ogni anno, i titolari delle librerie interessate possono richiedere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di stipulare con il medesimo una convenzione per l'utilizzazione dei buoni - libro, secondo lo schema allegato sottoposto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Alla stipula delle convenzioni si procede, entro 180 giorni dal ricevimento delle istanze, con le librerie che, nell'ambito di ciascun distretto scolastico, offriranno lo sconto più elevato.

 

Art. 8

 

Dopo avere fornito alle biblioteche beneficiarie le opere richieste, i titolari delle librerie convenzionate trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i buoni - libro ricevuti dalle biblioteche beneficiarie per il rimborso, in allegato alla fattura.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, ricevuti i buoni - libro onorati da soggetti convenzionati, nonchè dalle biblioteche beneficiarie la ricevuta dei libri accompagnata dai numeri di presa in carico nel registro cronologico d'entrata, procede entro sessanta giorni al rimborso ai soggetti convenzionati.

Palermo, 3 maggio 1995.

MARTINO

 

 

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 3 ottobre 1995.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 371.

Allegato

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASSESSORATO

 

REGIONALE DEI BENI

 

CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA

 

ISTRUZIONE E LA LIBRERIA ...

L'anno .............

il giorno ................

nei locali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, alla presenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, on. dott. .............

e del sig. .................

nella qualità di legale rappresentante della libreria ................

regolarmente iscritta alla camera di commercio

 

Premesso

 

 

 

che, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione adotta iniziative per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico della Sicilia;

 

Visto

 

 

il decreto presidenziale del ................

che emana il Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del ...

sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nonchè l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;

il bilancio della Regione Siciliana - Rubrica beni culturali, ambientali e pubblica istruzione - capitolo 37951 - esercizio finanziario 199...........;

 

Si conviene e si stipula quanto segue

 

 

1. Il sig. ................

nella qualità di rappresentante legale o di titolare della libreria ................

si impegna a consegnare ai legali rappresentanti delle biblioteche aperte al pubblico, ammesse a fruire dei finanziamenti disponibili sul capitolo 37951 del bilancio della Regione Siciliana, che presentino e rilascino copia del buono - libri ricevuto dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, le pubblicazioni dai medesimi richieste con apposita nota a firma del legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca e per un importo non superiore a quello indicato nel buono - libri.

2. La libreria ...................

si impegna a praticare, per ciascuna pubblicazione consegnata, un prezzo non superiore a quello del listino depositato presso la camera di commercio, valido per l'anno in corso, ed, in ogni caso, non superiore a quello di copertina eventualmente fissato dalla casa editrice.

La libreria ........................

si impegna altresì a praticare lo sconto del ..........................%.

3. Il sig. ........................

nella qualità di legale rappresentante o di titolare dichiara, sotto la propria responsabilità, che la libreria ......................

è regolarmente iscritta alla camera di commercio, è abilitata alla vendita di pubblicazioni e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ed, in tal senso, produce apposita dichiarazione, debitamente autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il sig. ........................

produce, altresì, certificazione prefettizia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 o dichiarazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, una volta ricevuta dalla libreria ...

la fattura, il buono - libri relativo alle pubblicazioni consegnate, nonchè da parte della biblioteca ammessa al finanziamento, l'elenco delle pubblicazioni acquisite con l'indicazione dei numeri di presa in carico sul registro cronologico d'ingresso, procederà, entro 60 giorni, al pagamento della fornitura eseguita alla libreria ..................

con i fondi disponibili sul capitolo ..........................

del bilancio della Regione Siciliana, rubrica beni culturali ed ambientali, esercizio finanziario 199....

5. La presente convenzione ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile, per non più di due volte, salvo disdetta da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

E' in facoltà dell'Amministrazione recedere motivatamente dalla convenzione, con effetto immediato, nel caso di cessione a qualunque titolo della libreria ad altro soggetto, entro tre mesi dalla comunicazione della cessione stessa, o per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 3.

A tal fine è fatto obbligo di comunicare all'Assessorato qualunque fatto o atto che determini il mutamento della titolarità della libreria, entro trenta giorni dall'avveramento.

E', altresì, in facoltà dell'Amministrazione risolvere motivatamente il rapporto di convenzione, con effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione, per violazione degli obblighi assunti dalla libreria .......................

con la presente convenzione.

Palermo, ......................

Assessore regionale per i beni culturali ed

ambientali e per la pubblica istruzione

SARACENO

Il legale rappresentante o il titolare

 

Visto: MARTINO