DECRETO
PRESIDENZIALE 3 maggio 1995 n 75
G.U.R.S.
28 ottobre 1995, n. 55
Regolamento
per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66,
sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo
all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico
ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
l'art. 12 dello Statuto della Regione;
Visto
l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Viste
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto
l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7
della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, relativo all'acquisto di
pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
Udito
il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 304, reso nell'adunanza
del 14 giugno 1994;
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 27 ottobre 1994, con la
quale è stato approvato il regolamento concernente l'esecuzione dell'art. 3
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della
legge regionale 20 aprile 1976, n. 40;
Su
proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Entro
il 15 gennaio di ogni anno, le biblioteche aperte al pubblico della Sicilia, in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, possono presentare alle
Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni culturali ed
ambientali, competenti per territorio, apposita istanza, a firma del legale
rappresentante, rivolta ad ottenere l'assegnazione di una somma in buoni libro
da destinare all'acquisto di pubblicazioni per la biblioteca medesima.
Art.
2
Le
biblioteche aperte al pubblico interessate devono dimostrare di possedere alla
data di presentazione delle istanze quanto segue:
a)
statuto - regolamento esecutivo, adottato dall'organo deliberativo competente
dell'ente proprietario con il quale viene istituita la biblioteca aperta al
pubblico ed è espressamente previsto, tra i compiti della medesima, di svolgere
servizio di lettura e di prestito in favore del pubblico, nonchè vengono
regolamentate le modalità di svolgimento dei servizi;
b)
un responsabile del servizio di biblioteca nominato o incaricato secondo le
procedure relative vigenti per l'ente proprietario della biblioteca medesima;
c)
i seguenti registri dei quali viene curata regolarmente la tenuta e
l'aggiornamento: registro cronologico d'entrata, registro o schedario dei libri
segnalati dai lettori per l'acquisto, registro o schedario dei libri dati in
prestito.
Dette
biblioteche devono, inoltre, all'atto dell'istanza:
d)
svolgere servizio al pubblico commisurato alla consistenza del patrimonio
librario posseduto e alla popolazione servita;
e)
avere acquistato, nel corso dell'anno precedente, almeno cinquanta volumi con
spesa ad esclusivo onere del bilancio dell'ente proprietario;
f)
indicare le necessità di accrescimento del patrimonio librario secondo le
seguenti tipologie e sezioni e/o servizi:
1)
000 - opere generali, 100 - filosofia, 200 - religione, 300 - scienze sociali,
400 - lingue, 500 - scienze pure, 600 - scienze applicate, 700 - arti, 800 -
letteratura, 900 -storia e geografia;
2)
(sezioni e/o servizi da incrementare): sez. storia locale e Sicilia, sez.
ragazzi, sez. consultazione, emeroteca, mediateca, altre sezioni.
Art.
3
Le
istanze dovranno contenere i seguenti elementi:
a)
dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 2. La documentazione relativa va allegata ove la biblioteca
interessata non vi avesse già provveduto in precedenza o, se necessario,
richiamata con gli estremi di trasmissione;
b)
importo complessivo che si richiede e relativo progetto biblioteconomico di
impiego, redatto a cura del bibliotecario responsabile.
Il
progetto deve contenere l'elenco e le caratteristiche del materiale librario
per l'acquisizione del quale si richiede il finanziamento.
Art.
4
Le
Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali ed
ambientali, ricevute le istanze, procedono all'accertamento del possesso, da
parte della biblioteca richiedente, dei requisiti di ammissibilità di cui
all'art. 2; a tal fine effettuano riscontri sulla base degli atti d'ufficio e/o
tramite sopralluoghi, richiedendo, ove ritenuto necessario, chiarimenti o
integrazioni delle dichiarazioni del progetto di utilizzazione.
Art.
5
Entro
il 31 marzo di ogni anno, le Sezioni per i beni bibliografici delle
Soprintendenze per i beni culturali e ambientali inoltrano all'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le
proposte per la ripartizione delle somme disponibili per l'acquisto delle
pubblicazioni da parte delle biblioteche che hanno presentato istanza e che si
trovano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
L'importo
complessivo del piano di proposte non può eccedere la quota che risulta
assegnabile a ciascuna provincia e che viene determinata annualmente
dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della popolazione
residente in ciascuna provincia, risultante dai dati ISTAT, e del numero delle
biblioteche risultate ammissibili, nell'anno precedente al beneficio, così come
rilevate dalle Sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni
culturali ed ambientali.
Art.
6
L'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, tenuto
conto dei piani di proposte elaborati dalle Sezioni per i beni bibliografici
delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, procede, entro 120
giorni dal ricevimento delle proposte delle Sezioni per i beni bibliografici
delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere
della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n.
66, all'impegno delle somme necessarie per l'acquisto delle pubblicazioni in
favore delle biblioteche ammissibili, rilasciando, contestualmente, alle
medesime un buono - libri, in duplice copia, pari all'importo del finanziamento
concesso, fruibile, entro sei mesi, presso le librerie siciliane che stipulano
con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione una convenzione in tal senso e il cui elenco viene fornito alle
biblioteche beneficiarie contestualmente al buono - libri.
Entro
tre mesi dall'acquisto delle pubblicazioni, inoltre, le biblioteche
beneficiarie trasmettono all'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione dichiarazione di presa in carico delle
pubblicazioni acquistate con l'indicazione dei numeri del registro cronologico
d'entrata, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo.
Art.
7
Entro
il 15 gennaio di ogni anno, i titolari delle librerie interessate possono
richiedere all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione di stipulare con il medesimo una convenzione per
l'utilizzazione dei buoni - libro, secondo lo schema allegato sottoposto al
parere del Consiglio di giustizia amministrativa.
Alla
stipula delle convenzioni si procede, entro 180 giorni dal ricevimento delle
istanze, con le librerie che, nell'ambito di ciascun distretto scolastico,
offriranno lo sconto più elevato.
Art.
8
Dopo
avere fornito alle biblioteche beneficiarie le opere richieste, i titolari
delle librerie convenzionate trasmettono all'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i buoni - libro ricevuti
dalle biblioteche beneficiarie per il rimborso, in allegato alla fattura.
L'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
ricevuti i buoni - libro onorati da soggetti convenzionati, nonchè dalle
biblioteche beneficiarie la ricevuta dei libri accompagnata dai numeri di presa
in carico nel registro cronologico d'entrata, procede entro sessanta giorni al
rimborso ai soggetti convenzionati.
Palermo,
3 maggio 1995.
MARTINO
Registrato
alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 3
ottobre 1995.
Reg.
n. 1, Atti del Governo, fg. n. 371.
Allegato
SCHEMA
DI CONVENZIONE TRA L'ASSESSORATO
REGIONALE
DEI BENI
CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
E LA LIBRERIA ...
L'anno
.............
il
giorno ................
nei
locali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, alla presenza dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, on. dott. .............
e
del sig. .................
nella
qualità di legale rappresentante della libreria ................
regolarmente
iscritta alla camera di commercio
Premesso
che,
ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n.
66, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione adotta iniziative per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico della Sicilia;
Visto
il
decreto presidenziale del ................
che
emana il Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 16
agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile
1976, n. 40, relativo all'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico, ivi comprese quelle scolastiche e di quartiere,
approvato dalla Giunta regionale nella seduta del ...
sentito
il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nonchè
l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
il
bilancio della Regione Siciliana - Rubrica beni culturali, ambientali e pubblica
istruzione - capitolo 37951 - esercizio finanziario 199...........;
Si
conviene e si stipula quanto segue
1.
Il sig. ................
nella
qualità di rappresentante legale o di titolare della libreria ................
si
impegna a consegnare ai legali rappresentanti delle biblioteche aperte al
pubblico, ammesse a fruire dei finanziamenti disponibili sul capitolo 37951 del
bilancio della Regione Siciliana, che presentino e rilascino copia del buono -
libri ricevuto dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e
della pubblica istruzione, le pubblicazioni dai medesimi richieste con apposita
nota a firma del legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca
e per un importo non superiore a quello indicato nel buono - libri.
2.
La libreria ...................
si
impegna a praticare, per ciascuna pubblicazione consegnata, un prezzo non
superiore a quello del listino depositato presso la camera di commercio, valido
per l'anno in corso, ed, in ogni caso, non superiore a quello di copertina
eventualmente fissato dalla casa editrice.
La
libreria ........................
si
impegna altresì a praticare lo sconto del ..........................%.
3.
Il sig. ........................
nella
qualità di legale rappresentante o di titolare dichiara, sotto la propria
responsabilità, che la libreria ......................
è
regolarmente iscritta alla camera di commercio, è abilitata alla vendita di
pubblicazioni e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali,
ed, in tal senso, produce apposita dichiarazione, debitamente autenticata, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il
sig. ........................
produce,
altresì, certificazione prefettizia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575
o dichiarazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
4.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione, una volta ricevuta dalla libreria ...
la
fattura, il buono - libri relativo alle pubblicazioni consegnate, nonchè da
parte della biblioteca ammessa al finanziamento, l'elenco delle pubblicazioni
acquisite con l'indicazione dei numeri di presa in carico sul registro
cronologico d'ingresso, procederà, entro 60 giorni, al pagamento della fornitura
eseguita alla libreria ..................
con
i fondi disponibili sul capitolo ..........................
del
bilancio della Regione Siciliana, rubrica beni culturali ed ambientali,
esercizio finanziario 199....
5.
La presente convenzione ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile,
per non più di due volte, salvo disdetta da effettuarsi almeno sei mesi prima
della scadenza.
E'
in facoltà dell'Amministrazione recedere motivatamente dalla convenzione, con
effetto immediato, nel caso di cessione a qualunque titolo della libreria ad
altro soggetto, entro tre mesi dalla comunicazione della cessione stessa, o per
il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 3.
A
tal fine è fatto obbligo di comunicare all'Assessorato qualunque fatto o atto
che determini il mutamento della titolarità della libreria, entro trenta giorni
dall'avveramento.
E',
altresì, in facoltà dell'Amministrazione risolvere motivatamente il rapporto di
convenzione, con effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione, per
violazione degli obblighi assunti dalla libreria .......................
con
la presente convenzione.
Palermo,
......................
Assessore
regionale per i beni culturali ed
ambientali
e per la pubblica istruzione
SARACENO
Il
legale rappresentante o il titolare
Visto:
MARTINO