DECRETO
PRESIDENZIALE 28 febbraio 1979 n 70
G.U.R.S.
28 aprile 1979, n. 19
Approvazione
del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione Siciliana.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Viste
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto
in particolare l'articolo 24 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, che
autorizza il Governo della Regione a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione un testo coordinato delle leggi relative all'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione regionale;
Visti
gli articoli 16, n. 3, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 4 del D. L.vo 6
maggio 1948, n. 654;
Visto
il parere n. 142 emesso in data 10 ottobre 1978 dal Consiglio di giustizia
amministrativa a sezioni riunite;
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 16 febbraio 1979;
Decreta:
Articolo
unico
E'
approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana, allegato al presente decreto.
Il
presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo,
28 febbraio 1979.
MATTARELLA
Registrato
alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 9 aprile
1979
Reg.
n. 1 Presidenza - Atti del Governo, fg. n. 60.
Allegato
Testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo
e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana.
Titolo
I
COMPOSIZIONE
ED ATTRIBUZIONI
DEGLI
ORGANI DEL GOVERNO REGIONALE
Art.
1
Composizione
del governo
(Art.
1 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28)
Il
Governo della Regione è costituito dal Presidente dalla Giunta regionale.
La
Giunta regionale è composta del Presidente regionale e di dodici Assessori.
Art.
2
Attribuzioni
del presidente
(Art.
2 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 1 1. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Il
Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea
della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative
del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate
dallo Statuto e dalle leggi.
Quale
capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni
della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono
comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso
di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti
dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale.
Altresì anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa,
il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di
competenza assessoriale, emettendo, previa deliberazione della Giunta
regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono
imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il
Presidente della Regione:
a)
cura i rapporti della Regione con la Presidenza della Repubblica, con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli organi collegiali a carattere
costituzionale dello Stato e con le altre Regioni;
b)
cura i rapporti finanziari della Regione, le impostazioni programmatiche e le
questioni attinenti al competenza di più Assessorati con i Ministeri e gli enti
a carattere nazionale; presiede il Comitato regionale per il credito ed il
risparmio;
c)
cura i rapporti fra il Governo regionale e l'assemblea;
d)
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
e)
prepone gli Assessori ai singoli Assessorati, destinandone uno alla Presidenza
della Regione, e designa l'Assessore che lo sostituisce in caso di sua assenza
o impedimento.
Qualora
un Assessore sia assente o impedito il Presidente ne assume o ne affida ad
altro Assessore, in via provvisoria, le funzioni. Nel caso che l'Assessore
cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, ne assume o ne affida ad altro
Assessore le funzioni, in via provvisoria, fino a quando l'Assemblea non avrà
provveduto all'elezione del nuovo Assessore.
Di
tali provvedimenti e delle eventuali modifiche dà comunicazione all'Assemblea;
f)
convoca e presiede la Giunta regionale;
g)
propone alla Giunta regionale i disegni di legge relativi alle materie di sua
competenza ed a quelle che non appartengano alla competenza degli Assessori;
h)
presenta all'Assemblea il disegno di legge sullo stato di previsione
dell'entrata e della spesa della Regione;
i)
provvede in ordine alla presentazione all'Assemblea regionale dei disegni di
legge approvati dalla Giunta regionale;
l)
indice le elezioni per l'Assemblea regionale ed esercita le attribuzioni e i
poteri a lui demandati dalle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti
locali nella Regione Siciliana;
m)
decide i ricorsi straordinari a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 dello
Statuto della Regione;
n)
impugna i provvedimenti normativi dello Stato per lesione della competenza
regionale o, comunque, per contrasto con lo Statuto; propone alla Giunta
regionale i ricorsi per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione;
o)
scioglie, quando non sia diversamente disposto dalla legge, nei casi e con le
modalità previste dalle norme vigenti, i consigli comunali, quelli delle
provincie regionali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende
e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione;
p)
può disporre, ove motivi di eccezionale gravità lo rendano necessario, ispezioni
straordinarie in aggiunta ai normali controlli demandati agli Assessori
sull'attività e sul funzionamento degli organi previsti dalla precedente
lettera;
q)
svolge ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e da disposizioni
legislative e regolamentari.
Art.
3
Attribuzioni
degli assessori
(Art.
3 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 2 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Gli
Assessori rappresentano gli Assessorati ai quali sono preposti.
Essi
sono responsabili collegialmente degli atti del Governo regionale ed
individualmente degli atti dei loro Assessorati.
Gli
Assessori:
a)
curano i rapporti con i Ministri e con gli organi ed enti da essi dipendenti o
vigilati per gli affari di competenza degli Assessorati cui sono preposti,
salvo quanto previsto nella lett. b dell'art. 2;
b)
assumono ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di loro
competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo
regionale. Sono a tal fine tenuti ad informare il Presidente della Regione
delle questioni che comportano la emanazione di provvedimenti i quali impegnino
l'indirizzo generale del Governo. Nel caso in cui, a norma del secondo comma
dell'articolo precedente, tali provvedimenti debbano essere sottoposti alla
Giunta regionale, l'Assessore o il Presidente ne sospendono il corso;
c)
propongono alla Giunta regionale, per i fini di cui alla lettera precedente,
schemi legislativi e controfirmano i disegni di legge approvati su loro
iniziativa o con il loro concerto;
d)
propongono alla Giunta regionale i regolamenti per la esecuzione delle
leggi riguardanti materie di loro competenza;
e)
firmano le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti
approvati dalla Giunta regionale, riguardanti materia di loro competenza;
f)
formulano, per le rubriche di loro competenza, le proposte per la compilazione
dello schema di bilancio della Regione e delle relative variazioni;
g)
approvano i contratti; impegnano le somme stanziate ed ordinano i pagamenti
di loro competenza, salva la facoltà di delega ai funzionari direttivi nei
limiti delle disposizioni vigenti;
h)
adottano nei riguardi del personale i provvedimenti di loro competenza;
i)
esercitano ogni altra attribuzione prevista da disposizioni legislative e
regolamentari.
L'Assessore
destinato alla Presidenza coadiuva il Presidente della Regione nello
svolgimento delle relative funzioni ed esercita le attribuzioni dallo stesso
delegategli.
Art.
4
Attribuzioni
della giunta regionale
(Art.
4 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28, art. 3 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
La
Giunta regionale delibera:
1)
sull'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale del Governo;
2)
sull'indirizzo generale in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende
regionali;
3)
sulle direttive per la predisposizione del bilancio della Regione;
4)
sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle
aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di
spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere,
al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza
di altre amministrazioni, enti ed aziende pubbliche;
5)
sui disegni di legge e sulle proposte di ritiro di quelli già presentati
all'Assemblea regionale;
6)
sui pareri che, in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare,
gli Assessori sono chiamati ad esprimere in Assemblea;
7)
sui regolamenti per l'esecuzione delle leggi;
8)
sui conflitti di competenza fra gli Assessorati;
9)
sulla proposizione di ricorsi per l'impugnativa di leggi di altre Regioni o per
la risoluzione di conflitti di attribuzioni tra la Regione e lo Stato o altre
Regioni;
10)
su ogni altro provvedimento o affare per il quale la deliberazione della Giunta
sia prescritta da norme legislative o regolamentari.
Alla
Giunta regionale sono sottoposti gli atti per i quali deve essere richiesto il
parere previsto dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35. Le relative
richieste sono inoltrate dal Presidente della Regione.
E'
in facoltà del Presidente, anche su iniziativa di un Assessore, di sottoporre
alla Giunta regionale ogni altro affare di competenza dell'Amministrazione
regionale. In tal caso, sulla base della delibera della Giunta regionale, il
relativo provvedimento finale viene emanato dal Presidente con imputazione, ove
comporti spesa, all'apposito capitolo del bilancio.
La
Giunta regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di
competenza degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti
concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli stessi o comunque
modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale.
Art.
5
Funzionamento
della giunta regionale
(Art.
5 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 4 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Le
riunioni della Giunta regionale hanno luogo secondo l'ordine del giorno
stabilito dal Presidente della Regione. L'ordine del giorno viene comunicato
agli Assessori almeno due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la
comunicazione può avvenire senza il rispetto di tale termine.
Gli
schemi dei provvedimenti legislativi debbono pervenire agli Assessori almeno
cinque giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.
Nei
limiti dell'ordine del giorno ciascun Assessore riferisce e formula le proposte
relative alla materia di propria competenza.
Le
deliberazioni non sono valide se alla seduta della Giunta regionale non
partecipano almeno sette dei suoi componenti, compreso il Presidente. I verbali
delle sedute della Giunta regionale sono sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario della Giunta stessa.
Le
funzioni di Segretario della Giunta regionale sono affidate dal Presidente
della Regione ad un dirigente o equiparato dell'Amministrazione regionale.
Le
copie delle deliberazioni, firmate dal Segretario della Giunta regionale, sono
trasmesse agli Assessori secondo la rispettiva competenza, nonchè alla
Segreteria generale della Presidenza. All'Ufficio legislativo e legale sono
trasmesse le copie delle deliberazioni riguardanti gli affari di competenza
dello stesso.
Le
copie delle deliberazioni di cui ai numeri 4, 7 e 9 dell'art. 4 e quelle che
comportano ripartizioni o assegnazioni di fondi sono comunicate entro cinque
giorni all'Assemblea regionale.
Le
deliberazioni di cui ai numeri 4 e 9 sono pubblicate entro quindici giorni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
La
Giunta regionale approva il proprio regolamento interno.
Titolo
II
ORDINAMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA
REGIONE
Art.
6
Amministrazione
centrale
(Art.
6 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 5 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
L'Amministrazione
della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti
Assessorati regionali:
-
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione;
-
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca;
-
Assessorato regionale degli enti locali;
-
Assessorato regionale dell'industria;
-
Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-
Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;
-
Assessorato regionale della sanità;
-
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
-
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Art.
7
Ordinamento
della presidenza
(Art.
7 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 6 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Il
Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante
i seguenti uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:
Ufficio
di gabinetto
Collaborazione
alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti
con gli organi dello Stato o con qualsiasi altra autorità.
Interrogazioni,
interpellanze, mozioni.
Affari
di carattere riservato.
Rappresentanza.
Cerimoniale.
Segreteria
della Giunta regionale
Riscontro
della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti uffici, sugli affari
da sottoporre alla Giunta Regionale.
Tenuta
del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione
degli atti.
Segreteria
generale
Organizzazione
amministrativa generale.
Direttive
generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo
coordinamento.
Vigilanza
sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del
giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti l'attività
amministrativa.
Attività
inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o e p del precedente
art. 2.
Studi,
statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti
l'Autonomia.
Servizio
ispettivo.
Coordinamento
degli uffici della Presidenza della Regione e affari comuni della stessa.
Direzione
del personale e dei servizi generali
Assunzione,
concorsi, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale. Mutui
edilizi al personale regionale.
Qualificazione
professionale del personale.
Attività
inerenti alle funzioni degli organi collegiali concernenti l'amministrazione
del personale in servizio e in quiescenza.
Demanio.
Patrimonio immobiliare regionale. Programmazione e disposizione della spesa per
le opere di edilizia demaniale.
Provveditorato.
Autoparco.
Direzione
della programmazione
Programmazione
economica e coordinamento della spesa.
Piano
regionale di sviluppo economico-sociale e relativi programmi annuali; piani di
sviluppo settoriali ed intersettoriali; rapporti relativi con gli organi ed
enti della Regione e dello Stato anche al fine del coordinamento con gli altri
interventi.
Programma
di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.
Attività
inerenti alle funzioni del Comitato regionale per la programmazione.
Direzione
per i rapporti extraregionali
Rapporti
con gli organi amministrativi dello Stato e con gli enti pubblici nazionali con
riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a e b del
precedente art. 2.
Ufficio
legislativo e legale
Revisione
tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e
regolamentari.
Relazione
sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di
regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.
Adempimenti
connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri
sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.
Tutela
legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio
della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del d. l.vo
p. rep. 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Consulenza
legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.
Persone
giuridiche e relativi statuti.
Consulenza
tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali
ed operazioni conseguenti.
Direzione
della Gazzetta Ufficiale. Collezioni legislative e giurisprudenziali.
Raccolta
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di
Governo. Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di
giurisprudenza.
L'Ufficio
svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.
Ufficio
della Regione Siciliana in Roma
Servizio
di documentazione legislativa.
Collegamenti
degli organi ed enti regionali con gli organi centrali dello Stato e di altri
enti pubblici.
Assistenza
amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, n. 59.
Art.
8
Attribuzioni
degli assessorati regionali
(Art.
8 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 25 l. r. 28 novembre 1970,
n.
48; l. r. 3 giugno 1975, n. 38; articoli 2 e 3 l. r. 1 agosto 1977,
n.
80; articoli 7, 9 e 18 l. r. 10 aprile 1978, n. 2; articoli 58 e 59
l.r.
27 dicembre 1978, n. 71)
Agli
Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso
indicate:
Assessorato
dell'agricoltura e delle foreste
Produzione
agricola, zootecnia, sperimentazione agraria, fitopatologia. Interventi per
l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootecniche. Bonifica.
Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norma delle
vigenti leggi, in materia di opere di bonifica. Propaganda. Caccia.
Riforma
agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.S.A. Miglioramento fondiario e
relativi consorzi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio
armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli
altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico
operanti nel settore.
Valorizzazione,
tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi. Conservazione,
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli effettuate da produttori
agricoli singoli o associati.
Foreste,
rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica
montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del
patrimonio silvo - pastorale e disciplina dei pascoli. Programmazione e
disposizione della spesa per le altre opere di propria competenza.
Assessorato
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Istruzione
primaria e professionale. Scuole popolari e materne.
Affari
concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento.
Educazione
fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica.
Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole
primarie e professionali.
Accademie
ed enti culturali e scientifici.
Scuole
non governative.
Tutela
del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.
Beni
culturali ed ambientali: naturali e naturalistici; paesistici, architettonici
ed urbanistici; archeologici; etno-antropologici; storici, artistici ed
iconografici; bibliografici; archivistici.
Educazione
permanente.
Valorizzazione
dell'arte drammatica. Interventi per la diffusione della cultura musicale.
Programmazione
e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.
Assessorato
del bilancio e delle finanze
Preparazione
del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale
della Regione.
Esame
dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.
Verifica
della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della
regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione.
Verifica
delle scritture contabili.
Ispezioni
amministrative e contabili.
Amministrazione
del bilancio e servizi del tesoro.
Disciplina
del credito e del risparmio.
Analisi
e andamento della finanza regionale.
Redditi
patrimoniali. Imposte dirette ed indirette. Tasse. Tributi, entrate in genere e
catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività
tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di
oneri per servizi regionali e statali.
Il
riscontro degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle norme sulla
contabilità generale dello Stato, nonchè dalle norme regionali in materia, è
effettuato da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole
Amministrazioni, diretta da un dirigente del ruolo tecnico con almeno nove anni
di anzianità nella qualifica, destinatovi con decreto dell'Assessore per il
bilancio e le finanze su proposta del Direttore regionale al bilancio e tesoro.
L'Assessore
per il bilancio e le finanze fa parte del Comitato regionale per il credito ed
il risparmio.
Assessorato
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Cooperazione.
Cooperative edilizie nell'ambito delle linee della politica della casa.
Commercio.
Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, di intesa con l'Assessorato dell'industria per gli affari di
relativa competenza.
Artigianato.
Pesca,
anche nelle acque interne.
L'Assessore
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca fa parte del
Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
Assessorato
degli enti locali
Enti
locali, consorzi: ordinamento, circoscrizioni controllo. Commissioni
provinciali di controllo.
Finanza
locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.
Operazioni
elettorali.
Vigilanza
sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti
morali ed a privati, ricoveri. Assegno mensile ai vecchi lavoratori.
Assessorato
dell'industria
Industria.
Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività
estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiere. Saline. Enti ed aziende
regionali a carattere industriale. Centri di sperimentazione industriale.
Trasformazione
industriale dei prodotti agricoli.
Attività
relative alle zone, aree e nuclei di sviluppo industriale e loro consorzi.
Fonti
di energia.
Partecipazioni
regionali.
Assessorato
dei lavori pubblici
Lavori
pubblici di interesse regionale.
Esecuzione
e manutenzione, a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli
enti locali e di altri enti pubblici dei lavori pubblici di propria
competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è
attribuita ad altri Assessorati.
Alta
vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali
dai medesimi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale.
Tutela
tecnica dei piani urbanistici.
Edilizia
popolare e sovvenzionata. Politica della casa.
Regime
delle acque e degli impianti elettrici. Vigilanza sull'Ente acquedotti
siciliani.
Espropriazione
per pubblica utilità.
L'Assessorato
dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi
controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo dell'Ispettorato
tecnico e dell'Ispettorato tecnico regionale.
L'Ispettorato
tecnico provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per
le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
o ad esso delegati.
L'Ispettorato
tecnico regionale svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli
concernenti le opere pubbliche di competenza delle amministrazioni diverse
dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Assessorato
del lavoro e della previdenza sociale
Massima
occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro.
Addestramento,
qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza
sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli Enti pubblici relativi.
Programmazione
ed assegnazione dei cantieri di lavoro.
Attività
inerente alla emigrazione. Contributi unificati e relativo contenzioso.
Assessorato
della sanità
Igiene
e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri
ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria e ospedaliera.
Vigilanza
igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene
dell'alimentazione.
Profilassi
ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti ed istituti relativi.
Programmazione
e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e
vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o
realizzate con il contributo della Regione.
Servizio
medico fiscale nei confronti del personale della Regione.
Assessorato
del territorio e dell'ambiente
Urbanistica.
Consiglio regionale dell'urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani
territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e
particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale.
Regolamentazione urbanistica ed edilizia.
Tutela
dell'ambiente. Assetto del territorio e coordinamento degli interventi
relativi. Centri storici.
Coordinamento
degli interventi in materia di acque. Piano delle acque.
Demanio
marittimo.
Piani
quinquennali, programmi annuali, piani urbanistici delle Comunità montane.
Ripartizione e trasferimenti di somme ex legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Parchi
e riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.
Programmazione
e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.
Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Turismo.
Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di
viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico.
Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia e all'Estero. Valorizzazioni
ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle
aziende e gestioni alberghiere, turistiche, idrotermominerali. Aree e zone di
sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed
artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.
Coordinamento
e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche,
concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico
spettacolo.
Impianti,
attrezzature, attività e manifestazioni sportive.
Comunicazioni
e trasporti regionali di qualsiasi genere, o di prevalente interesse regionale.
Coordinamento,
vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti,
associazioni ed istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività
nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle
comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo.
Programmazione
e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.
(vedi
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 179/1993)
Titolo
III
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art.
9
(Art.
9, primo comma, l. r. 29 dicembre 1962, n. 28)
Gli
Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche
provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, la
progettazione, l'impegno ed il pagamento della relativa spesa.
Art.
10
(Art.
12 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28)
Le
attività amministrative demandate al Presidente della Regione ed agli Assessori
regionali della presente legge sono esercitate nell'ambito delle attribuzioni
previste dallo Statuto della Regione ed in relazione all'art. 43 dello stesso.
Art.
11
(Art.
21 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Le
attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione
regionale o a singoli rami della stessa, devono intendersi riferite alla
Presidenza od all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia per
effetto della presente legge.
Art.
12
(Art.
15 l. r. 29 dicembre 1962, n. 28; art. 19 l. r.10 aprile 1978, n. 2)
Tutti
i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di
spesa, qualora non ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante
supplementi quindicinali, entro trenta giorni dalla registrazione del
provvedimento alla Corte dei conti.
Art.
13
(Art.
20 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Gli
istituti, le aziende e gli enti regionali sono tenuti a fornire al Governo della
Regione, entro il termine da quest'ultimo indicato, tutte le informazioni, i
dati e i documenti relativi alla propria attività, alle proprie partecipazioni,
ed alle relative gestioni.
Art.
14
(Art.
23 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Il
Presidente della Regione può delegare lo svolgimento delle attribuzioni
regionali di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a singoli Assessori, avuto
riguardo all'affinità o all'omogeneità dei relativi affari con le materie
attribuite alla competenza dei rispettivi Assessorati.
Art.
15
(Art.
31 l. r. 10 aprile 1978, n. 2)
Fino
all'emanazione della legge regionale che prevederà, in sede di riordinamento
degli organi collegiali e degli uffici tecnici competenti in materia di opere
pubbliche, l'espletamento delle relative attribuzioni presso la Presidenza
della Regione, l'Ispettorato tecnico regionale svolge le proprie attribuzioni
presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Visto: MATTARELLA
_________
vedi
anche:
Decr.
Pres. 9 ottobre 1979 - Istituzione della conferenza dei direttori regionali e
funzionari equiparati dell'Amministrazione regionale
Decr.
Ass. 23 luglio 1982 ASS. TURISMO - Schemi di bilancio adottati da enti ed
aziende soggiorno e turismo
Decr.
Ass. 23 luglio 1982 ASS. BILANCIO - Applicazione art. 8 del presente
Decr.
Ass. 30 dicembre 1995 EE.LL. - Riformulazione dei criteri e delle modalità per
l'esercizio del controllo ispettivo e sostitutivo delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
Circ. prot. 312445/98 ASS. BILANCIO - Demanio marittimo nella Regione Siciliana
L.R.
10/2000 - Applicazione del presente
_____________________
vedi
GIURISPRUDENZA:
T.A.R.
SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 179/1993 - (vedi art. 8 p.d.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I,
891/96