DECRETO
PRESIDENZIALE 27 maggio 1998 n 10
G.U.R.S.
18 luglio 1998, n. 35
Regolamento
per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18,
concernente l'assegnazione di premi annuali per saggi nell'ambito delle
iniziative volte a valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle
istituzioni giuridiche siciliane.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
lo Statuto della Regione;
Visto
il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in
particolare, l'art. 2;
Vista
la legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, ed, in particolare, l'art. 3;
Visto
il parere n. 1141 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa
nell'adunanza del 16 dicembre 1997;
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 9 aprile 1998;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
1.
Il presente regolamento disciplina le attività volte all'assegnazione dei premi
previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18.
Art.
2
1.
I premi da assegnare riguardano saggi, contenuti sia in monografie che in
riviste periodiche di carattere storico-giuridico, pubblicati rispettivamente
negli anni 1997, 1998 e 1999, concernenti i seguenti argomenti:
a)
l'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione nell'Isola dal
XVIII secolo ad oggi;
b)
la storia del sistema fiscale e tributario in Sicilia.
2.
Ai fini di cui al comma precedente, il momento della pubblicazione coincide con
quello della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie alla
Prefettura, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939,
n. 374.
3.
Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 sarà attribuito, distintamente per i
saggi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, un premio
dell'ammontare di lire 30 milioni.
Art.
3
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente
della Regione nomina, con apposito decreto, una Commissione giudicatrice,
composta da cinque docenti universitari, di cui tre delle università siciliane,
in materie pertinenti all'oggetto dei saggi da premiare.
2.
La Commissione nomina nel proprio seno un presidente, nonché un membro cui
affidare anche funzioni di segretario.
Art.
4
1.
Ai componenti della Commissione spetta un compenso corrispondente a quello
degli organi collegiali classificati nella fascia "A", di cui al
decreto presidenziale 24 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, parte I, n. 30 del 3 giugno 1995.
2.
Trovano applicazione, altresì, in quanto compatibili, le altre norme contenute
nel provvedimento citato nel comma precedente.
3.
Ai componenti la Commissione spetta, altresì, ove ne ricorrano le condizioni,
il trattamento di missione, nella misura fissata per i direttori regionali.
Art.
5
1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza della Regione
entro 60 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, di apposito avviso, del quale sarà data diffusione in almeno due
quotidiani a prevalente tiratura regionale, ed altrettanti di maggiore tiratura
nazionale.
2.
Alla domanda deve essere allegato, in quintuplice copia, il saggio oggetto
della selezione, corredato dall'attestazione di cui al precedente articolo 2,
comma 2, rilasciata dallo stampatore, nonché un breve "curriculum
vitae" del candidato.
3.
Le operazioni di selezione e la conseguente attribuzione dei premi, la quale
potrà avvenire nel corso di apposita pubblica cerimonia, dovranno concludersi
entro l'anno successivo a quello di pubblicazione dei saggi da premiare.
Art.
6
1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Modica,
27 maggio 1998.
DRAGO
Registrato
alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì, 1
luglio 1998.
Reg.
n. 1, Atti del Governo, fg. n. 321.