DECRETO
PRESIDENZIALE 25 maggio 2001
G.U.R.S. 8
giugno 2001, n. 29
Criteri e
modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre
iniziative meritevoli di sostegno.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
Visto l'art. 13
dello Statuto;
Visto l'art. 2
della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art.
13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti
pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione
competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
Vista la legge
15 maggio 2000, n. 10;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. La
Presidenza della Regione, nell'ambito della sua attività di comunicazione
pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della
Regione e della comunità siciliana, può concedere ausili finanziari a enti
pubblici, comitati, associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, di
seguito denominati "organizzatori". Gli ausili finanziari di cui al
precedente periodo devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e
dello svolgimento di convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni,
civili, sportive, culturali, che di seguito saranno indicati con l'espressione
onnicomprensiva "iniziative meritevoli di sostegno", o semplicemente
"iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione
delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla
decisione di merito ed al compimento degli atti conseguenziali, ai fini del presente
decreto, sono denominate "attività di promozione e di sostegno".
2. Gli ausili
finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di due tipi:
a) contributi
generali sulle spese complessive dell'iniziativa (di seguito denominati
"contributi generali");
b) contributi
relativi a richieste specifiche (di seguito denominati "contributi
specifici").
I contributi
del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo
sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.
I contributi
del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute
dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si
inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa. Per ciascuna iniziativa non è
consentito cumulare contributi delle due tipologie.
3. Dalle
attività di promozione e di sostegno di cui ai precedenti commi vanno tenute
distinte le "attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche".
Queste ultime sono avviate direttamente dalla Presidenza della Regione, senza
istanza di parte, per assicurare il miglior svolgimento delle relazioni
pubbliche con autorità nazionali e straniere, con altri soggetti pubblici, con
organismi privati interessati alle attività politiche e amministrative
regionali, con istituzioni europee, internazionali, nazionali, locali, con
personalità del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, dello sport,
del sistema dell'informazione, per promuovere l'immagine della Regione e della
comunità siciliana, nonché per realizzare l'adeguata partecipazione del
Presidente della Regione o di altri soggetti da lui delegati a collegi,
organismi, riunioni di lavoro, manifestazioni, convegni, o eventi similari. Le
attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche non sono soggette
all'osservanza del presente decreto.
4. Sono
considerate attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, anche i
convegni, i congressi, le mostre, gli incontri, le manifestazioni, le
celebrazioni e tutti gli altri eventi organizzati e realizzati dalla Presidenza
della Regione, o dagli Assessori regionali di concerto con la Presidenza della
Regione. Tali attività sono a carico del bilancio regionale quanto a spese per
locali, relatori, ospitalità integrale degli stessi e delle personalità
intervenienti, convivi, colazioni, cene per i partecipanti, pubblicazioni degli
atti e quant'altro sia ritenuto utile alla buona riuscita di questo genere di
eventi.
5. Il
Presidente della Regione può disporre che, in relazione al valore scientifico
e/o culturale di un convegno, di un congresso, di una mostra, nonché in
relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per l'immagine
della Sicilia o per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali,
pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, detti eventi siano
considerati anche attività di rappresentanza. In tal caso, il sostegno
finanziario regionale può superare i limiti indicati dagli articoli del
presente decreto.
6. I contributi
di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese effettivamente
effettuate e previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta
idonea dai competenti uffici.
Art. 2
Tipologia delle
iniziative
1. Le
iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
a)
manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere
internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l'alto valore
scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di
importanti autorità scientifiche, culturali o politiche, assumono particolare
rilievo per la politica di comunicazione e di promozione culturale della
Regione, ed i cui contenuti abbiano indiscusso rilievo almeno sul piano
nazionale;
b)
manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere
nazionale o regionale, che, per i contenuti o per gli argomenti trattati
abbiano elevato interesse regionale, senza rientrare nell'ipotesi di cui alla
lettera precedente, ovvero iniziative cui partecipano membri del Governo
regionale;
c)
manifestazioni, convegni, mostre ed altre iniziative che abbiano rilevanza
regionale;
d)
manifestazioni, convegni, mostre e altre iniziative che assumano rilevanza e
notorietà in ambito locale.
Art. 3
Contributi
generali
1. Ai fini
della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle
iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di
spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di
agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali
o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di
cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di
relatori, oratori, autorità personalità partecipanti a vario titolo all'iniziativa,
traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi,
colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma
accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti.
2. In relazione
alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi generali
possono coprire: fino al 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili
delle iniziative di cui alla lettera a), fino al 40% delle spese complessive e
ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera b), fino al 30% delle
spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera
c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili di cui alla
lettera d).
Art. 4
Contributi
specifici
1. I contributi
specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
a) cene,
pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
b) ospitalità
per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto
con qualsiasi mezzo;
c)
pubblicazioni di atti di convegni, cataloghi di mostre;
d) traduzioni,
attribuzione di premi, targhe, coppe, distintivi, doni, e simili.
2. In relazione
a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per una o al
massimo due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.
3. In relazione
alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi
specifici possono arrivare fino a un massimo di:
- per le
iniziative di cui alla lettera a), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 35
milioni;
- per le
iniziative di cui alla lettera b), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 20
milioni;
- per le
iniziative di cui alla lettera c), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 10
milioni;
- per le
iniziative di cui alla lettera d), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 5
milioni.
Art. 5
Procedure
1. I contributi
di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato
organizzatore. L'istanza deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli
scopi ed il valore delle manifestazioni. L'istanza deve contenere l'indicazione
del tipo di contributo richiesto. Nel caso di contributo generale all'istanza
va allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa
complessiva. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il
bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in
misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti
inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente
ridotto.
2. L'istanza
resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché
l'iniziativa si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data
comunicazione formale alla Presidenza. In caso di ambiguità o carenze
dell'istanza la Presidenza può chiedere chiarimenti e integrazioni agli
organizzatori.
3. Le istanze
devono pervenire alla Presidenza della Regione entro un termine congruo, di
regola non inferiore a quindici giorni prima della data di svolgimento
dell'iniziativa. La Presidenza potrà, tuttavia, prendere in considerazione
istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di
ottimale svolgimento del lavoro.
4. L'ufficio
competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla
documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
5. Le singole
istanze sono valutate dalla Presidenza in rapporto ai contenuti
dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità
della Regione e con l'indirizzo del Governo, nonché in rapporto alla congruenza
economica della richiesta. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi
presidenziali, il contributo può essere concesso, anche con riduzione
dell'importo rispetto a quanto indicato nell'istanza e rispetto a quanto
stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.
6. La
presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del
contributo.
Art. 6
Disciplina
finale o transitoria
1. Per quanto
non previsto dal presente decreto restano ferme le indicazioni contenute nella
direttiva del Presidente della Regione n. 2231 dell'8 maggio 2001.
2. Il presente
decreto si applica anche alle istanze presentate anteriormente alla sua pubblicazione
ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione di quelli per i quali
sia già intervenuta determinazione presidenziale.
3. Il presente
decreto sostituisce il decreto presidenziale 14 ottobre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
4. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25
maggio 2001.
LEANZA