DECRETO
PRESIDENZIALE 15 marzo 1995 n 60
G.U.R.S. 12 agosto 1995, n. 42
Regolamento
concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo,
relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni
culturali ed ambientali e dell'educazione permanente dell'Assessorato regionale
dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
l'art. 12 dello statuto della Regione;
Visto
l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Viste
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista
la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Udito
il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 24, reso nell'adunanza
del 18 gennaio 1994;
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 31 gennaio 1995, con la quale
è stato approvato il regolamento concernente disposizioni di attuazione della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto
il decreto n. 5434 del 28 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del 23 maggio 1992;
Ritenuto
di dovere adottare in materia apposito regolamento in sostituzione del decreto
sopraindicato;
Su
proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Ambito
di applicazione
l.
Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge"
s'intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e per
"Assessorato" s'intende l'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai beni culturali ed
ambientali e all'educazione permanente.
2.
Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si
concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione ai
beni culturali ed ambientali e all'educazione permanente o dei suoi organi
tecnici periferici, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche
disposizioni normative o regolamentari.
3.
Il regolamento si applica, altresì, tanto ai procedimenti che conseguono
obbligatoriamente ad iniziativa di parte che a quelli promossi d'ufficio, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge.
4.
Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento, sono elencati i procedimenti con termine finale superiore ai
trenta giorni, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale
entro il quale il procedimento stesso deve concludersi e dell'organo o ufficio
competente, responsabile del procedimento.
Art.
2
Decorrenza
del termine iniziale
per
i procedimenti d'Ufficio
1.
Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data dell'atto
propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato,
amministrativo o tecnico.
2.
Nei casi in cui l'atto propulsivo o preparatorio deve essere adottato da un
organo collegiale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione o da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il
termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto da parte
dell'ufficio dell'Assessorato competente nella materia.
3.
Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi
di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre
dall'espletamento di tali interventi.
Art.
3
Decorrenza
del termine iniziale
per
i procedimenti ad iniziativa di parte
1.
Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale
comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza presentata all'Assessorato o
all'organo tecnico periferico competente perverrà all'ufficio che tratta la
materia. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti
dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di
tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e
dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.
2.
Se l'istanza viene presentata direttamente, è rilasciata al soggetto
interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2,
della legge.
3.
Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare od
incompleta, l'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della
legge, ne dà comunicazione all'interessato, indicando i motivi della
irregolarità e dell'incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del
procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o
completata.
Art.
4
Comunicazione
dell'inizio del procedimento
1.
L'inizio del procedimento, contenente le indicazioni prescritte nel comma 2
dell'art. 9 della legge, è reso noto mediante comunicazione personale ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti ed ai soggetti la cui partecipazione al provvedimento è prevista per
legge o per regolamento ed ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 8, comma
1, della legge.
2.
Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento non consentano la comunicazione immediata dell'avvio del
procedimento, questa può essere fatta successivamente e, comunque, non oltre
dieci giorni dall'avvio del procedimento stesso.
3.
Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei
destinatari o perchè particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento
provvede ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, a mezzo inserzione della
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte
II, e/o nei giornali quotidiani e/o affissione di manifesti e/o nel Bollettino
ufficiale dell'Amministrazione regionale. Della forma di pubblicità prescelta è
data notizia mediante affissione all'albo dell'Assessorato.
4.
L'omissione, il ritardo, o l'incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi
precedenti possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della
legge, dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente
preposto al gruppo di lavoro competente, il quale è tenuto a fornire i
chiarimenti necessari entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, anche
mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.
Art.
5
Partecipazione
al procedimento
1.
Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, le modalità
per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della legge,
sono rese note a mezzo affissione agli albi dell'Assessorato e degli organi
tecnici periferici del medesimo o con altre forme di pubblicità determinate
dall'Amministrazione.
2.
I soggetti interessati al procedimento amministrativo possono, ai sensi
dell'art. 11, lett. b), della legge, presentare memorie scritte e documenti non
oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento.
3.
Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni,
memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni
dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui per la conclusione del
procedimento siano previsti termini più ampi, l'amministrazione può indicare un
termine diverso per la presentazione di memorie e documenti, con la
comunicazione di cui all'art. 9 della legge.
4.
L'atto di intervento dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve contenere tutti
gli elementi per l'individuazione del procedimento al quale è riferito
l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio
dell'interveniente.
Art.
6
Termine
finale del procedimento amministrativo
1.
Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato
il provvedimento finale.
2.
Se il provvedimento è recettizio, il termine di conclusione del procedimento
coincide con la data di spedizione della comunicazione del provvedimento al
destinatario.
3.
Il termine del procedimento soggetto al controllo preventivo da parte degli
organi preposti al relativo esercizio rimane sospeso per tutta la durata della
fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato che non è
considerata ai fini del computo di detto termine.
4.
I provvedimenti non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle
allegate al presente regolamento devono concludersi nel termine massimo di
trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, semprechè un diverso
termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
5.
Nel caso in cui, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, non sia
possibile rispettare il termine fissato per la conclusione del procedimento, il
responsabile del procedimento rappresenterà all'interessato, motivandola, tale
situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale sarà adottato il
provvedimento finale. La durata complessiva del relativo procedimento non
potrà, comunque, essere superiore al doppio di quella fissata nelle tabelle
allegate.
6.
I termini dei procedimenti fissati nelle tabelle allegate sono comprensivi del
termine di giorni dieci prescritto dall'art. 6, comma 2, della legge per
l'adozione del provvedimento finale. Qualora il procedimento si concluda con un
provvedimento a firma dell'Assessore, il termine di dieci giorni comincerà a
decorrere dal momento in cui lo schema di provvedimento viene inviato alla
firma dell'Assessore dal Direttore regionale.
7.
L'Assessorato provvederà con successiva circolale a stabilire nell'ambito del
termine fissato per la conclusione del procedimento la durata delle singole
fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.
Art.
7
Pareri
obbligatori e facoltativi
Valutazioni
tecniche
1.
Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi anche non collegiali, gli
organi speciali e gli altri oggetti della pubblica amministrazione, gli enti
pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, in mancanza di una
diversa regolamentazione normativa, devono esprimere i pareri o conferire le
valutazioni tecniche - che per espressa disposizione normativa, gli siano
richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni
prescritto, rispettivamente, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 20, comma 1,
della legge. Detto tempo è già computato nel termine del relativo procedimento
fissato nelle tabelle allegate.
2.
Quando, scaduto il termine di novanta giorni di cui al precedente comma,
l'Assessorato manifesti di non poter prescindere dal parere o dalle valutazioni
tecniche, il termine per la conclusione del procedimento indicato nelle tabelle
allegate rimane sospeso per il tempo eccedente il termine di novanta giorni
fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere o delle
valutazioni tecniche.
3.
Nei casi previsti dagli art. 1, lett. c), della legge regionale 16 agosto 1975,
n. 66 e dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e
dall'art. 4, comma III, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 44, nei quali
è prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo,
il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il
termine per la conclusione del procedimento in mancanza di una regolamentazione
normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si
considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli
atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte
dell'Assessorato.
4.
Qualora l'Assessorato, per straordinarie e motivate esigenze, ravvisi nel corso
dell'istruttoria la necessità, ai fini del provvedimento finale, di un parere
ovvero dell'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non
collegiale o ufficio dell'Amministrazione, il cui intervento non è previsto da
specifiche disposizioni normative o regolamentari, il termine fissato nelle
tabelle allegate per il procedimento cui il parere o l'accertamento si
riferisce rimane sospeso per il tempo di sessanta giorni prescritto dall'art.
19 della legge, entro cui il parere deve essere reso o l'accertamento deve
essere presentato.
5.
Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3, all'interessato sarà data
contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto
di competenza dell'organo, organismo, ente o Commissione legislativa.
Art.
8
Responsabile
del procedimento
1.
Il responsabile del procedimento è il dirigente coordinatore preposto all'unità
organizzativa competente (gruppo di lavoro).
2.
Il responsabile del procedimento di competenza delle sezioni
tecnico-scientifiche degli organi tecnici periferici dell'Assessorato è il
dirigente tecnico preposto alla direzione di ciascuna sezione
tecnico-scientifica.
3.
Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa
competente sono comunicate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, ai
soggetti indicati nell'art. 8 della stessa legge.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6,
comma 1, della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni
organizzative e di servizio, nonchè quelli concernenti l'applicazione della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.
5.
Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale
addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento relativo al singolo procedimento.
Art.
9
Obbligo
di provvedere
1.
Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento
devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.
2.
L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il
termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.
3.
Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere
generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione
in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformità delle disposizioni
dell'art. 3, comma 1, della legge.
4.
Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve
contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5.
Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di
parte, nell'ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.
Art.
10
Determinazione
dei criteri e delle modalità
per
la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi
ed ausili finanziari
1.
I criteri e le modalità ai quali l'Assessorato deve attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e
privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono determinati entro il termine
di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le
risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedimentali.
2.
Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente
regolamento, i criteri e le modalità di cui al comma precedente sono stabiliti
entro novanta giorni da tale data.
Art.
11
Integrazione
e modificazione del regolamento
1.
I procedimenti amministrativi, individuati successivamente alla data di
pubblicazione del presente regolamento, saranno disciplinati con apposito
regolamento.
2.
In ogni caso, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento,
l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione
verificherà lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporterà le
modificazioni necessarie in relazione al termine dei procedimenti ed al
responsabile del procedimento.
Art.
12
Norma
transitoria
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati
dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.
Art.
13
Revoca
precedenti disposizioni
1.
Il presente regolamento sostituisce e revoca ogni precedente disposizione di
pari contenuto, ivi compreso il decreto dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 5434 del 28 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23
maggio 1992.
Art.
14
Pubblicità
1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, parte I, a cura dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo,
15 marzo 1995.
MARTINO
Registrato
alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 7 luglio
1995.
Reg.
n. 1, atti del Governo, fg. n. 284.
Allegati