DECRETO
PRESIDENZIALE 14 ottobre 1993
G.U.R.S.
23 ottobre 1993, n. 50
Criteri
e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre
manifestazioni.
N.d.R.
Il presente è stato SOSTITUITO dal D.P. 25 maggio 2001.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto
l'art. 13 dello Statuto;
Visto
l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto
l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone
che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti
pubblici e privati non specificamente individuati debbano essere subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte della Amministrazione
competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
Ritenuto
doversi provvedere a fissare i detti criteri, relativamente ai contributi
erogati dalla Presidenza della Regione in favore di persone ed enti pubblici o
privati per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre
ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, nonchè per ospitalità e
rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri
ad incontri di studio, convegni e congressi;
Visto
il cap. 10151 del bilancio della Regione Siciliana - rubrica Presidenza;
Decreta:
Art. 1
I
convegni, i congressi, le mostre e gli incontri di studio organizzati e
realizzati dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, di
concerto con la Presidenza della Regione, sono a totale carico del bilancio
regionale in quanto a spese per locali, oratori, ospitalità integrale degli
stessi e delle autorità intervenienti, nonchè i convivi per i partecipanti, la
pubblicità e la pubblicazione degli atti, nell'ambito degli stanziamenti
disponibili.
Possono
essere assunti a carico della Regione le spese per ospitalità e rappresentanza
di delegazioni e visitatori italiani e stranieri partecipanti ad incontri di
studio, convegni, congressi e manifestazioni ufficiali di interesse regionale.
Art.
2
I
contributi della Presidenza della Regione in favore di enti pubblici, comitati
ed associazioni sulle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei convegni,
congressi, mostre ed incontri, svolgentisi nel territorio regionale, debbono
essere richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
richiedente o del comitato organizzatore.
L'istanza
deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore della
manifestazione ed alla stessa va allegato il preventivo generale dei costi
sottoscritto ai sensi del comma precedente. L'istanza resta valida in caso di
spostamento della data stabilita purchè la manifestazione si svolga nell'ambito
dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza
della Regione.
Art.
3
I
contributi di cui all'art. 2 sono erogati in relazione a spese effettuate e
sulla base di idonea documentazione.
Sono
ammissibili al contributo le seguenti categorie di spese: materiale
pubblicitario, spese postali, fax, oneri di agenzia e segreteria organizzativa
e scientifica, locazione spazi congressuali e cartellonistica, compensi ai
relatori ufficiali, spese di viaggio e soggiorno dei relatori e delle autorità
intervenute, traduzioni e relativi impianti, trasporti degli ospiti,
ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi a relatori ed
ospiti, pubblicazione atti.
Art.
4
I
contributi non possono superare le seguenti percentuali delle spese ammissibili
per ciascuna manifestazione, in relazione alla relativa importanza:
a)
manifestazioni, convegni, mostre, incontri a carattere internazionale o
nazionale che si svolgono in Sicilia con la partecipazione diretta della
Regione, che, per il loro alto valore scientifico, politico, sociale e
culturale, ovvero per la partecipazione di autorità politiche o scientifiche,
assumono particolare rilievo nella politica culturale della Presidenza della
Regione, ed i cui contenuti siano rilevanti sul piano istituzionale o scientifico,
comunitario, nazionale o regionale: fino al 50%;
b)
manifestazioni, convegni, mostre, incontri a carattere nazionale o regionale i
cui contenuti o gli argomenti trattati - fuori dalle ipotesi di cui sub. 1 -
siano di elevato interesse regionale, ovvero sia prevista la partecipazione di
membri del Governo regionale: fino al 40%;
c)
convegni ed incontri di studio organizzati da associazioni culturali in materie
giuridiche, amministrative, economiche, su argomenti di grande attualità che
hanno formato oggetto di attenzione del Governo regionale o siano stati presi
in considerazione da leggi regionali: fino al 30%;
d)
convegni e manifestazioni a carattere locale che, sebbene fuori dal campo
scientifico, rivestano una notorietà che raggiunge l'ambito regionale ed oltre:
fino al 20%.
Art.
5
Le
istanze relative ai contributi di cui all'art. 2 e seguenti debbono pervenire
alla Presidenza della Regione almeno trenta giorni prima dell'inizio della
manifestazione.
Le
istanze, istruite dal competente ufficio della Presidenza, sono valutate sulla
base dei criteri di cui agli articoli precedenti, con cadenza almeno
bimestrale.
Per
i contributi di cui al presente decreto non possono essere assunti, sul
relativo capitolo di spesa, impegni complessivamente superiori al 60% dello
stanziamento se non dopo il 30 giugno di ciascun anno.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Palermo,
14 ottobre 1993.
CAMPIONE
________
vedi
anche:
Decr.
Pres. 25 maggio 2001 - Sostituzione del presente