DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 1989 n 6

G.U.R.S. 15 aprile 1989, n. 18

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Regolamento per il funzionamento amministrativo - contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

 

 

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con cui, tra l'altro, sono stati istituiti il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, formulata con nota n. 316 del 28 novembre 1983;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 1988, n. 476;

 

Decreta:

 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

 

Art. 1

 

Ambiti e limiti

 

L'autonomia amministrativo - contabile del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, di cui all'art. 25 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, si esplica, entro i limiti di stanziamenti di bilancio, in base alle direttive generali dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

 

Art. 2

 

Comitato di gestione - Adunanze

 

Il comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso almeno uno dei due dirigenti rispettivamente designati dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 3

 

Comitato di gestione - Funzioni

 

Il comitato di gestione provvede alla gestione delle somme assegnate al centro, sulla base del bilancio preventivo debitamente approvato, ed alla gestione dei beni patrimoniali del centro. Al comitato compete, altresì, la determinazione di un programma annuale di attività.

Esso delibera:

a) il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione, corredato dal consuntivo dell'attività svolta e da tutti i documenti giustificativi della spesa nei termini stabiliti dall'art. 11, penultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

b) le variazioni di bilancio ed eventuali storni;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) l'acquisto di immobili e mobili (sono esclusi i beni di consumo e quelli che riguardano il normale rinnovamento o di integrazione di entità limitata, per i quali provvede direttamente il direttore), nonchè gli investimenti di capitale, le alienazioni di beni e le transazioni (che riguardano beni mobili ed immobili);

e) la misura del fondo di anticipazione per far fronte alle spese minute;

f) l'approvazione dei contratti stipulati dal direttore del centro;

g) la designazione dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di tesoreria;

h) la designazione del componente chiamato a sostituire il presidente del comitato in caso di sua assenza o impedimento;

i) quant'altro si renda necessario al funzionamento del centro.

Le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione debbono essere trasmesse all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 11, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

Sono, altresì, trasmesse per l'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione le delibere di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di giorni cinque dalla data delle delibere stesse e divengono esecutive con l'approvazione assessoriale o decorso il termine di giorni trenta dalla ricezione, senza che l'Assessorato abbia effettuato rilievi di sorta.

 

Art. 4

 

Presidente del comitato di gestione - Attribuzioni

 

Il presidente ha la rappresentanza legale del centro; convoca e presiede il comitato di gestione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

 

Art. 5

 

Direttore del centro - Attribuzioni

 

Il direttore del centro sovrintende all'attività ed al funzionamento del centro; ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnico-scientifici sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, come previsto dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, articoli 7 e 8. Impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e previa deliberazione del comitato di gestione, le spese del centro applicando, ove occorra, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. Emette e firma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento. Entro il primo semestre di ogni anno il direttore presenta all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un rapporto sull'attività svolta dal centro nell'anno precedente e sul programma predisposto dal centro per l'anno in corso.

Il direttore, inoltre:

a) vigila sulla regolare tenuta dei libri contabili ed effettua, almeno mensilmente, il controllo della situazione di cassa;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del comitato di gestione;

c) stipula i contratti.

In caso di assenza o impedimento il direttore del centro viene sostituito dal dirigente tecnico più anziano.

 

CONTRATTI

 

Art. 6

 

Tipi di spese

 

I contratti sono stipulati dal direttore del centro o da un suo delegato, previa deliberazione del comitato di gestione.

Per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni il centro regionale ha la facoltà di eseguire in economia le seguenti spese:

1) manutenzione, riparazione ordinaria e pulizia dei locali e dei relativi impianti;

2) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, macchine per calcolo e per scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicatrici; spese di ufficio, cancelleria e stampa;

3) istallazione e spesa di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione di acqua e telefonici;

4) acquisto e legatura di libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a riviste e giornali scientifici e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms documentario-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese per stampa riprografica (cioè spese per riproduzione fotomeccanica di documenti, disegni e simili), litografica, xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;

5) spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per traduzioni;

6) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie.

 

Art. 7

 

Limiti di spesa

 

L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dal centro fino alla somma di L. 10.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione assessoriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 e successive modifiche.

Ai fini dell'autorizzazione assessoriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi all'Assessore i preventivi o le perizie per le forniture e per i lavori.

 

Art. 8

 

Modi di spesa

 

Le spese in economia possono essere eseguite, sotto la diretta responsabilità del direttore del centro:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta:

1) i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore con materiale, utensili e mezzi di proprietà o noleggiati e con personale del centro;

2) le provviste a pronta consegna mediante contrattazione verbale.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o imprese di notoria capacità e idoneità, fermo restando, in materia di mano d'opera, il divieto di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

La redazione delle perizie, dei progetti e l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture sono effettuate a cura degli uffici tecnici esistenti sia presso l'amministrazione centrale che presso gli organi periferici.

Le spese effettuate in economia debbono, quando siano inferiori all'importo di L. 2.000.000, essere comprovate da fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni. In calce alla fattura debbono essere apposti il visto di congruità, nonchè il visto di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura.

Per le spese superiori all'importo di L. 2.000.000 i documenti giustificativi sono:

a) richiesta formale del centro ad almeno tre imprese, oppure determinazione del direttore del centro, congruamente motivata sulla necessità di rivolgersi ad una sola impresa per la specialità della fornitura o del lavoro;

b) offerte datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa;

c) lettera d'ordine del centro contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettarsi da parte dell'impresa, oppure, quando necessario, contratto in altra forma;

d) fattura emessa in conformità con il disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni;

e) certificato di collaudo.

 

Art. 9

 

Contratti con ditte estere

 

Qualora il centro debba rivolgersi a ditte estere il contratto può essere stipulato a trattativa privata. Il contratto può essere stipulato anche quando la ditta estera richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purchè tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito e sia esigibile dalla ditta fornitrice solo dopo la consegna ed il collaudo della fornitura. Il deposito cauzionale relativo ai contratti di cui trattasi è disposto con delibera motivata del comitato di gestione.

 

INVENTARI

 

Art. 10

 

Beni patrimoniali

 

I beni del centro appartengono al patrimonio della Regione e sono concessi in uso al centro stesso. Detti beni sono assunti in carico dal centro mediante iscrizione nei relativi inventari.

I beni immobili sono presi in consegna dal direttore del centro o da un funzionario da lui scelto tra il personale del centro. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni a lui affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità di Stato.

I beni mobili sono presi in consegna da un funzionario nominato dal comitato di gestione. In apposito registro saranno annotati i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili, dei quali dovrà, altresì, figurare il movimento. In caso di sostituzione degli agenti consegnatari, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Gli inventari sono redatti in quadruplice esemplare, di cui tre copie saranno trasmesse alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la quale, dopo averle vistate, ne trasmetterà una copia al provveditorato regionale, una copia al consegnatario ed una copia la tratterrà ai propri atti. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio patrimonio e firmati dall'agente responsabile.

 

Art. 11

 

Procedimento di discarico

 

I beni mobili a disposizione del centro, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione divengono inservibili, sono dichiarati fuori uso o cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta da parte del consegnatario.

La cancellazione dei beni è disposta per perdita, cessione dei beni o altri motivi. Il provvedimento di cancellazione indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di discarico.

Il competente servizio patrimonio, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

 

Art. 12

 

Ricognizioni inventariali

 

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario. Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

I consegnatari devono procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito delle quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni devono risultare da appositi verbali.

 

Art. 13

 

Beni di consumo

 

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) il materiale di cancelleria;

2) i materiali deperibili in uso ai laboratori;

3) i materiali di uso corrente.

Gli agenti consegnatari dei beni di consumo provvedono alla tenuta di idonea contabilità di carico e scarico a quantità e specie per il materiale di cui sopra. Il carico di detto materiale avviene sulla base di ordinazioni emesse dal direttore del centro e della consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno sono effettuati mediante richiesta dei responsabili dei gruppi di lavoro. Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le quantità di fatto in giacenza ed il saldo contabile.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino, la corrispondenza fra i saldi e le giacenze di fatto e lo stato di conservazione.

 

SERVIZIO DI TESORERIA

 

Art. 14

 

Gestione

 

La gestione del servizio di tesoreria è affidata, con provvedimento del comitato di gestione, ad un istituto di credito fra quelli indicati dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

La tesoreria deve rendere il conto della gestione di cassa relativo all'esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Il presidente del comitato di gestione appone il visto di regolarità del suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili e i dati evidenziati in tale conto.

 

Art. 15

 

Anticipazioni in contanti

 

Per far fronte al pagamento delle spese minute il comitato di gestione delibera, all'atto della predisposizione del bilancio preventivo, una anticipazione all'economo del centro nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a L. 500.000 annue.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa presentati dal direttore del centro, il quale versa, alla fine dell'esercizio finanziario, alla tesoreria la somma residua nell'apposito capitolo previsto per le partite di giro ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

 

Art. 16

 

Reversali e mandati di pagamento

 

L'incasso di qualsiasi provento avviene mediante ordini di incasso (reversali); il pagamento di qualsiasi somma si effettua mediante mandati di pagamento.

Sia le reversali che i mandati devono essere emessi in ordine cronologico e con numerazione progressiva per capitolo.

Se nella compilazione di una reversale o di un mandato di pagamento si dovesse incorrere in qualche errore si provvederà scritturalmente all'annullamento con l'annotazione della causale e non alla distruzione del titolo errato.

Ogni reversale e ciascun mandato di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) numero d'ordine;

c) capitolo di bilancio e riferimento al conto competenza o residui;

d) nome e cognome del debitore o creditore ovvero di chi è autorizzato a dare quietanza;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma lorda, le ritenute e la somma netta;

g) la data di emissione;

h) la firma del direttore del centro nonchè la sigla del responsabile del gruppo contabilità-ragioneria.

In sede di emissione delle reversali e dei mandati di pagamento il responsabile del gruppo contabilità-ragioneria provvede alle indicazioni di cui al precedente articolo e, prima di inoltrarli alla tesoreria con apposito elenco di trasmissione, sottopone alla firma del direttore del centro le reversali e i mandati, elencati in altro documento redatto in duplice esemplare.

Una copia degli elenchi di trasmissione, le reversali e i mandati di pagamento, restituiti dalla tesoreria, vengono conservati dal responsabile del gruppo contabilità-ragioneria, insieme a tutti i documenti giustificativi della spesa.

Nel caso di smarrimento o distruzione di un mandato, il direttore del centro, ottenuta dalla tesoreria una dichiarazione relativa all'avvenuto o non avvenuto pagamento, autorizza l'emissione del duplicato. Sul nuovo mandato deve figurare ben visibile la dicitura “duplicato”.

Tutte le entrate devono essere versate alla tesoreria entro il giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

 

ANNO FINANZIARIO - RENDICONTO DI GESTIONE

 

Art. 17

 

L'esercizio finanziario del centro ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

Art. 18

 

Il bilancio di previsione, entro il 1° giorno non festivo del mese di settembre di ciascun anno, deve essere presentato per l'approvazione assessoriale prevista dall'art. 11, comma terzo, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, accompagnato dalla relazione del direttore del centro e dalla delibera del comitato di gestione. In esso vanno iscritte le somme che si prevede di accertare e di impegnare durante l'esercizio finanziario a quale il bilancio si riferisce.

 

Art. 19

 

Nel bilancio di previsione devono essere, altresì, iscritti fondi di riserva comprendenti le spese impreviste, le spese obbligatorie e le reiscrizioni di somme perente, con l'indicazione dell'ammontare massimo consentito. Su tali fondi non possono essere emessi mandati di pagamento, in quanto essi servono soltanto per integrare e, se necessario, istituire altri capitoli di spesa.

 

Art. 20

 

Le entrate accertate ma non riscosse e le spese impegnate ma non pagate nel corso dell'esercizio finanziario costituiscono i residui attivi e passivi.

 

Art. 21

 

Il rendiconto di gestione di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è il documento predisposto dal direttore del centro con il quale il comitato di gestione rende conto della gestione del centro.

Esso dimostra:

1) le somme previste per le entrate e per le uscite;

2) le somme riscosse e quelle pagate;

3) le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare (residui attivi e passivi);

4) il totale delle spese accertate (riscosse più rimaste da riscuotere) e quello delle somme impegnate (pagate più rimaste da pagare).

 

Art. 22

 

La compilazione del rendiconto di gestione va fatta riportando a fianco di ciascun capitolo il totale della corrispondente voce dei libri partitari per le entrate e per le uscite, distintamente per la parte riguardante la competenza e per quella riguardante i residui.

 

Art. 23

 

In allegato al rendiconto di gestione va compilato dal direttore del centro il prospetto della situazione di cassa del centro alla fine dell'esercizio, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

 

Art. 24

 

I totali generali dell'entrata e dell'uscita devono essere desunti dal giornale di cassa che, naturalmente, corrisponde con l'estratto conto della tesoreria. La differenza fra i due totali dà il fondo di cassa alla fine dell'esercizio.

 

Art. 25

 

Il conto dell'avanzo (o disavanzo) di competenza comprende: all'entrata, il totale delle entrate correnti e per movimento di capitale accertate; all'uscita, il totale delle spese correnti e per movimento di capitale impegnate.

I totali generali si desumono dai totali di tutti i fogli dei partitari. La differenza fra i totali generali dà l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza.

 

Art. 26

 

Il conto dell'avanzo (o disavanzo) di amministrazione è dato dalla somma algebrica dell'ammontare del fondo di cassa alla fine dell'esercizio e dalla differenza fra i residui attivi e passivi.

 

Art. 27

 

In allegato al conto consuntivo va prodotto il conto patrimoniale, nel quale figurano:

a) il valore, all'inizio dell'esercizio finanziario, dei beni immobili e mobili, suddivisi nelle categorie previste dalla normativa vigente;

b) l'importo degli aumenti in più o in meno verificatisi nel corso dell'esercizio;

c) il valore complessivo, alla fine dell'esercizio, che si ottiene sommando (o sottraendo, in caso di variazioni in meno) le voci corrispondenti alle precedenti lettere a) e b).

 

Art. 28

 

Il rendiconto di gestione sarà presentato, corredato da apposita relazione del direttore concernente l'attività svolta, nonchè da tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

 

Art. 29

 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalle leggi e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè quelle contenute nella legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per la materia relativa ai contratti, le disposizioni di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 14 febbraio 1989.

NICOLOSI

 

 

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 3 aprile 1989.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 84.