DECRETO PRESIDENZIALE 14
febbraio 1989 n 6
G.U.R.S. 15 aprile 1989, n.
18
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Regolamento per il
funzionamento amministrativo - contabile e disciplina del servizio di cassa dei
centri regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80.
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, con cui, tra l'altro, sono stati istituiti il centro
regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed
applicate ai beni culturali ed il centro regionale per l'inventario, la
catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,
fotogrammetrica e audiovisiva;
Vista la legge regionale 7
novembre 1980, n. 116;
Vista la proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
formulata con nota n. 316 del 28 novembre 1983;
Visto il parere del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
Vista la deliberazione della
Giunta regionale 21 dicembre 1988, n. 476;
Decreta:
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- CONTABILE
Art. 1
Ambiti e limiti
L'autonomia amministrativo -
contabile del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le
scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e del centro regionale per
l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica,
aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, di cui all'art. 25 della legge
regionale 7 novembre 1980, n. 116, si esplica, entro i limiti di stanziamenti
di bilancio, in base alle direttive generali dell'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Art. 2
Comitato di gestione -
Adunanze
Il comitato di gestione di
cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 si riunisce in
adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via
straordinaria, dal presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
Per la validità delle
deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti, compreso almeno uno dei due dirigenti rispettivamente designati
dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Le deliberazioni si adottano
a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 3
Comitato di gestione -
Funzioni
Il comitato di gestione
provvede alla gestione delle somme assegnate al centro, sulla base del bilancio
preventivo debitamente approvato, ed alla gestione dei beni patrimoniali del
centro. Al comitato compete, altresì, la determinazione di un programma annuale
di attività.
Esso delibera:
a) il bilancio
preventivo ed il rendiconto di gestione, corredato dal consuntivo dell'attività
svolta e da tutti i documenti giustificativi della spesa nei termini stabiliti
dall'art. 11, penultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
b) le variazioni di
bilancio ed eventuali storni;
c) le accettazioni di
lasciti e di donazioni;
d) l'acquisto di
immobili e mobili (sono esclusi i beni di consumo e quelli che riguardano il
normale rinnovamento o di integrazione di entità limitata, per i quali provvede
direttamente il direttore), nonchè gli investimenti di capitale, le alienazioni
di beni e le transazioni (che riguardano beni mobili ed immobili);
e) la misura del fondo di
anticipazione per far fronte alle spese minute;
f) l'approvazione dei
contratti stipulati dal direttore del centro;
g) la designazione
dell'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di tesoreria;
h) la designazione del
componente chiamato a sostituire il presidente del comitato in caso di sua
assenza o impedimento;
i) quant'altro si renda
necessario al funzionamento del centro.
Le deliberazioni riguardanti
il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione debbono essere trasmesse
all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 11, penultimo ed
ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Sono, altresì, trasmesse per
l'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione le delibere di cui alle lettere b), c), d) ed e).
Le deliberazioni di cui al
precedente comma debbono essere trasmesse, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine di giorni cinque dalla data delle delibere
stesse e divengono esecutive con l'approvazione assessoriale o decorso il
termine di giorni trenta dalla ricezione, senza che l'Assessorato abbia
effettuato rilievi di sorta.
Art. 4
Presidente del comitato di
gestione - Attribuzioni
Il presidente ha la
rappresentanza legale del centro; convoca e presiede il comitato di gestione e
vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
Art. 5
Direttore del centro -
Attribuzioni
Il direttore del centro
sovrintende all'attività ed al funzionamento del centro; ne determina le linee
di ricerca e gli indirizzi tecnico-scientifici sulla base degli indirizzi
determinati dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, come
previsto dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, articoli 7 e 8. Impegna
ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e previa deliberazione
del comitato di gestione, le spese del centro applicando, ove occorra, le norme
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. Emette e
firma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento. Entro il primo
semestre di ogni anno il direttore presenta all'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un rapporto sull'attività
svolta dal centro nell'anno precedente e sul programma predisposto dal centro
per l'anno in corso.
Il direttore, inoltre:
a) vigila sulla regolare
tenuta dei libri contabili ed effettua, almeno mensilmente, il controllo della
situazione di cassa;
b) dà esecuzione alle
deliberazioni del comitato di gestione;
c) stipula i contratti.
In caso di assenza o
impedimento il direttore del centro viene sostituito dal dirigente tecnico più
anziano.
CONTRATTI
Art. 6
Tipi di spese
I contratti sono stipulati
dal direttore del centro o da un suo delegato, previa deliberazione del
comitato di gestione.
Per i servizi inerenti alle
proprie attribuzioni il centro regionale ha la facoltà di eseguire in economia
le seguenti spese:
1) manutenzione, riparazione
ordinaria e pulizia dei locali e dei relativi impianti;
2) acquisto, manutenzione e
riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, macchine per calcolo e
per scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicatrici; spese di ufficio,
cancelleria e stampa;
3) istallazione e spesa di
esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento,
di illuminazione e forza motrice, di elevazione di acqua e telefonici;
4) acquisto e legatura di
libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a riviste e giornali scientifici
e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi
audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms
documentario-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese
per stampa riprografica (cioè spese per riproduzione fotomeccanica di
documenti, disegni e simili), litografica, xerografica e cianografica,
pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia;
5) spese per la
compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per
traduzioni;
6) spese di trasporto e
facchinaggio; spese minute e varie.
Art. 7
Limiti di spesa
L'esecuzione in economia
delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente
dal centro fino alla somma di L. 10.000.000; oltre tale importo e fino a quello
di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione assessoriale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 e
successive modifiche.
Ai fini dell'autorizzazione
assessoriale per le spese in economia dovranno essere trasmessi all'Assessore i
preventivi o le perizie per le forniture e per i lavori.
Art. 8
Modi di spesa
Le spese in economia possono
essere eseguite, sotto la diretta responsabilità del direttore del centro:
a) in amministrazione
diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) in entrambi i modi, e
cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.
Sono eseguiti in
amministrazione diretta:
1) i lavori effettuati senza
l'intervento di alcun imprenditore con materiale, utensili e mezzi di proprietà
o noleggiati e con personale del centro;
2) le provviste a pronta
consegna mediante contrattazione verbale.
Sono eseguiti a cottimo
fiduciario le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o imprese di
notoria capacità e idoneità, fermo restando, in materia di mano d'opera, il
divieto di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
La redazione delle perizie,
dei progetti e l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui
preventivi e sulle fatture sono effettuate a cura degli uffici tecnici
esistenti sia presso l'amministrazione centrale che presso gli organi
periferici.
Le spese effettuate in
economia debbono, quando siano inferiori all'importo di L. 2.000.000, essere
comprovate da fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e
successive modificazioni e integrazioni. In calce alla fattura debbono essere
apposti il visto di congruità, nonchè il visto di regolare esecuzione dei
lavori o della fornitura.
Per le spese superiori
all'importo di L. 2.000.000 i documenti giustificativi sono:
a) richiesta formale del
centro ad almeno tre imprese, oppure determinazione del direttore del centro,
congruamente motivata sulla necessità di rivolgersi ad una sola impresa per la
specialità della fornitura o del lavoro;
b) offerte datate e
sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa;
c) lettera d'ordine del
centro contenente penalità ed eventuali altre clausole da accettarsi da parte
dell'impresa, oppure, quando necessario, contratto in altra forma;
d) fattura emessa in
conformità con il disposto dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni e
integrazioni;
e) certificato di collaudo.
Art. 9
Contratti con ditte estere
Qualora il centro debba
rivolgersi a ditte estere il contratto può essere stipulato a trattativa
privata. Il contratto può essere stipulato anche quando la ditta estera
richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la
somma pattuita, purchè tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso
un istituto estero di credito e sia esigibile dalla ditta fornitrice solo dopo
la consegna ed il collaudo della fornitura. Il deposito cauzionale relativo ai
contratti di cui trattasi è disposto con delibera motivata del comitato di
gestione.
INVENTARI
Art. 10
Beni patrimoniali
I beni del centro
appartengono al patrimonio della Regione e sono concessi in uso al centro
stesso. Detti beni sono assunti in carico dal centro mediante iscrizione nei
relativi inventari.
I beni immobili sono presi
in consegna dal direttore del centro o da un funzionario da lui scelto tra il
personale del centro. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni a
lui affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità di Stato.
I beni mobili sono presi in
consegna da un funzionario nominato dal comitato di gestione. In apposito
registro saranno annotati i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili, dei
quali dovrà, altresì, figurare il movimento. In caso di sostituzione degli
agenti consegnatari, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei
beni. Gli inventari sono redatti in quadruplice esemplare, di cui tre copie
saranno trasmesse alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la quale, dopo averle vistate,
ne trasmetterà una copia al provveditorato regionale, una copia al
consegnatario ed una copia la tratterrà ai propri atti. I beni mobili sono
inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio
patrimonio e firmati dall'agente responsabile.
Art. 11
Procedimento di discarico
I beni mobili a disposizione
del centro, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o che per
qualsiasi altra ragione divengono inservibili, sono dichiarati fuori uso o
cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione
sulla base di una motivata proposta da parte del consegnatario.
La cancellazione dei beni è
disposta per perdita, cessione dei beni o altri motivi. Il provvedimento di
cancellazione indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di
danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine
della redazione del verbale di discarico.
Il competente servizio
patrimonio, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al
conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
Art. 12
Ricognizioni inventariali
Gli inventari sono chiusi al
termine di ogni anno finanziario. Periodiche ricognizioni devono essere
effettuate per accertare l'esistenza dei beni mobili in conformità agli
inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di
manutenzione dei beni stessi.
I consegnatari devono
procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito delle
quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno
inservibili.
Tali dichiarazioni devono
risultare da appositi verbali.
Art. 13
Beni di consumo
Formano oggetto della
gestione dei beni di consumo:
1) il materiale di
cancelleria;
2) i materiali deperibili in
uso ai laboratori;
3) i materiali di uso
corrente.
Gli agenti consegnatari dei
beni di consumo provvedono alla tenuta di idonea contabilità di carico e
scarico a quantità e specie per il materiale di cui sopra. Il carico di detto
materiale avviene sulla base di ordinazioni emesse dal direttore del centro e
della consegna dei fornitori.
I prelevamenti per il
fabbisogno sono effettuati mediante richiesta dei responsabili dei gruppi di
lavoro. Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa
del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le
quantità di fatto in giacenza ed il saldo contabile.
Periodiche ricognizioni
devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di
magazzino, la corrispondenza fra i saldi e le giacenze di fatto e lo stato di
conservazione.
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 14
Gestione
La gestione del servizio di
tesoreria è affidata, con provvedimento del comitato di gestione, ad un
istituto di credito fra quelli indicati dalla legge regionale 6 maggio 1976, n.
45 e successive modifiche.
La tesoreria deve rendere il
conto della gestione di cassa relativo all'esercizio chiuso entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o, comunque, entro due
mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Il presidente del comitato
di gestione appone il visto di regolarità del suddetto conto, previo riscontro
della corrispondenza fra le registrazioni contabili e i dati evidenziati in
tale conto.
Art. 15
Anticipazioni in contanti
Per far fronte al pagamento
delle spese minute il comitato di gestione delibera, all'atto della
predisposizione del bilancio preventivo, una anticipazione all'economo del
centro nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a L. 500.000
annue.
L'anticipazione viene
reintegrata, quando occorre, su presentazione dei rendiconti e dei relativi
documenti di spesa presentati dal direttore del centro, il quale versa, alla
fine dell'esercizio finanziario, alla tesoreria la somma residua nell'apposito
capitolo previsto per le partite di giro ed unisce la relativa ricevuta al
rendiconto finale.
Art. 16
Reversali e mandati di
pagamento
L'incasso di qualsiasi
provento avviene mediante ordini di incasso (reversali); il pagamento di
qualsiasi somma si effettua mediante mandati di pagamento.
Sia le reversali che i
mandati devono essere emessi in ordine cronologico e con numerazione
progressiva per capitolo.
Se nella compilazione di una
reversale o di un mandato di pagamento si dovesse incorrere in qualche errore
si provvederà scritturalmente all'annullamento con l'annotazione della causale
e non alla distruzione del titolo errato.
Ogni reversale e ciascun
mandato di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) numero d'ordine;
c) capitolo di bilancio e
riferimento al conto competenza o residui;
d) nome e cognome del
debitore o creditore ovvero di chi è autorizzato a dare quietanza;
e) la causale
dell'incasso o del pagamento;
f) la somma lorda, le
ritenute e la somma netta;
g) la data di emissione;
h) la firma del direttore
del centro nonchè la sigla del responsabile del gruppo contabilità-ragioneria.
In sede di emissione delle
reversali e dei mandati di pagamento il responsabile del gruppo
contabilità-ragioneria provvede alle indicazioni di cui al precedente articolo
e, prima di inoltrarli alla tesoreria con apposito elenco di trasmissione,
sottopone alla firma del direttore del centro le reversali e i mandati,
elencati in altro documento redatto in duplice esemplare.
Una copia degli elenchi di
trasmissione, le reversali e i mandati di pagamento, restituiti dalla
tesoreria, vengono conservati dal responsabile del gruppo
contabilità-ragioneria, insieme a tutti i documenti giustificativi della spesa.
Nel caso di smarrimento o
distruzione di un mandato, il direttore del centro, ottenuta dalla tesoreria
una dichiarazione relativa all'avvenuto o non avvenuto pagamento, autorizza
l'emissione del duplicato. Sul nuovo mandato deve figurare ben visibile la
dicitura “duplicato”.
Tutte le entrate devono
essere versate alla tesoreria entro il giorno successivo a quello in cui si
sono verificate.
ANNO FINANZIARIO -
RENDICONTO DI GESTIONE
Art. 17
L'esercizio finanziario del
centro ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 18
Il bilancio di previsione,
entro il 1° giorno non festivo del mese di settembre di ciascun anno, deve
essere presentato per l'approvazione assessoriale prevista dall'art. 11, comma
terzo, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, accompagnato dalla
relazione del direttore del centro e dalla delibera del comitato di gestione.
In esso vanno iscritte le somme che si prevede di accertare e di impegnare
durante l'esercizio finanziario a quale il bilancio si riferisce.
Art. 19
Nel bilancio di previsione
devono essere, altresì, iscritti fondi di riserva comprendenti le spese
impreviste, le spese obbligatorie e le reiscrizioni di somme perente, con
l'indicazione dell'ammontare massimo consentito. Su tali fondi non possono
essere emessi mandati di pagamento, in quanto essi servono soltanto per
integrare e, se necessario, istituire altri capitoli di spesa.
Art. 20
Le entrate accertate ma non
riscosse e le spese impegnate ma non pagate nel corso dell'esercizio
finanziario costituiscono i residui attivi e passivi.
Art. 21
Il rendiconto di gestione di
cui all'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è
il documento predisposto dal direttore del centro con il quale il comitato di
gestione rende conto della gestione del centro.
Esso dimostra:
1) le somme previste per le
entrate e per le uscite;
2) le somme riscosse e
quelle pagate;
3) le somme rimaste da
riscuotere e quelle rimaste da pagare (residui attivi e passivi);
4) il totale delle spese
accertate (riscosse più rimaste da riscuotere) e quello delle somme impegnate
(pagate più rimaste da pagare).
Art. 22
La compilazione del
rendiconto di gestione va fatta riportando a fianco di ciascun capitolo il
totale della corrispondente voce dei libri partitari per le entrate e per le
uscite, distintamente per la parte riguardante la competenza e per quella
riguardante i residui.
Art. 23
In allegato al rendiconto di
gestione va compilato dal direttore del centro il prospetto della situazione di
cassa del centro alla fine dell'esercizio, in conformità ai criteri stabiliti
dalla normativa vigente.
Art. 24
I totali generali
dell'entrata e dell'uscita devono essere desunti dal giornale di cassa che,
naturalmente, corrisponde con l'estratto conto della tesoreria. La differenza fra
i due totali dà il fondo di cassa alla fine dell'esercizio.
Art. 25
Il conto dell'avanzo (o
disavanzo) di competenza comprende: all'entrata, il totale delle entrate
correnti e per movimento di capitale accertate; all'uscita, il totale delle
spese correnti e per movimento di capitale impegnate.
I totali generali si
desumono dai totali di tutti i fogli dei partitari. La differenza fra i totali
generali dà l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza.
Art. 26
Il conto dell'avanzo (o
disavanzo) di amministrazione è dato dalla somma algebrica dell'ammontare del
fondo di cassa alla fine dell'esercizio e dalla differenza fra i residui attivi
e passivi.
Art. 27
In allegato al conto
consuntivo va prodotto il conto patrimoniale, nel quale figurano:
a) il valore, all'inizio
dell'esercizio finanziario, dei beni immobili e mobili, suddivisi nelle
categorie previste dalla normativa vigente;
b) l'importo degli aumenti
in più o in meno verificatisi nel corso dell'esercizio;
c) il valore complessivo,
alla fine dell'esercizio, che si ottiene sommando (o sottraendo, in caso di
variazioni in meno) le voci corrispondenti alle precedenti lettere a) e b).
Art. 28
Il rendiconto di gestione
sarà presentato, corredato da apposita relazione del direttore concernente l'attività
svolta, nonchè da tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini
previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 e successive modifiche.
Art. 29
Per tutto quanto non
previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalle leggi e dal
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, nonchè quelle contenute nella legge regionale 7 novembre 1980, n.
116 e per la materia relativa ai contratti, le disposizioni di cui alla legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 14 febbraio 1989.
NICOLOSI
Registrato alla Corte dei
conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 3 aprile 1989.
Reg. n. 1, Atti del Governo,
fg. n. 84.