DECRETO PRESIDENZIALE 11
giugno 1999 n 21
G.U.R.S. 24 settembre 1999,
n. 46
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Regolamento per l'esecuzione
dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per
l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di
restauratori di beni culturali.
Visto lo Statuto della
Regione;
Visto il T.U. delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana,
approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, recante “Norme sulla struttura, il funzionamento e
l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”,
e, in particolare, l'art. 7;
Udito il parere n. 1101/98
reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 10 novembre
1998;
Vista la deliberazione della
Giunta regionale n. 114 dell'11 maggio 1999;
Considerata l'opportunità di
approvare mediante regolamento l'attività di corsi triennali e di perfezionamento
per la formazione di restauratori di beni culturali, di cui all'art. 7, ultimo
comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Su proposta dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Emana il seguente
regolamento:
Art. 1
Corsi triennali e corso di
perfezionamento
1. Sono attivati in Palermo
presso il Centro regionale per la progettazione ed il restauro della Regione
Siciliana, ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116
e della convenzione sottoscritta con il Ministero per i beni culturali ed
ambientali in data 10 luglio 1997, corsi triennali per la formazione di
restauratori di beni culturali al cui termine è rilasciato, a coloro che
avranno sostenuto con esito favorevole gli esami finali, un attestato di
frequenza e di profitto.
2. E', altresì, attivato un
corso annuale di perfezionamento al termine del triennio, da svolgersi a Roma
presso l'Istituto centrale per il restauro.
3. I corsi sono regolati
dalle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 2
Finalità dei corsi
1. I corsi attivati presso
il Centro per la progettazione ed il restauro hanno come obiettivo la
formazione di restauratori specializzati dei beni archeologici, artistici,
storici e sono finalizzati all'insegnamento:
a) dei principi e delle
cause dei processi di deterioramento;
b) della caratterizzazione
dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;
c) delle metodologie di
indagine diagnostica, d'intervento, di controllo e di documentazione;
d) dei valori materici,
storici e formali da rispettare negli interventi.
Art. 3
Organi dei corsi
1. Sono organi dei corsi
triennali:
a) il direttore;
b) il vice direttore;
c) il collegio dei docenti.
Art. 4
Direttore e vice direttore
1. Il direttore dei corsi è
il direttore del Centro regionale per la progettazione ed il restauro. Il
direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti
specializzati e con esperti necessari per l'attività didattica dei corsi.
2. Il vice direttore dei
corsi è il dirigente regionale componente del Comitato tecnico scientifico
previsto dall'art. 3 della convenzione sottoscritta il 10 luglio 1997 con il
Ministero per i beni culturali ed ambientali.
3. Il vice direttore dei
corsi, sulla base delle determinazioni del Comitato tecnico scientifico e
sentito il collegio dei docenti, provvede all'attuazione dei programmi di
insegnamento; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento;
esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle
attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività
didattiche; vigila affinché gli studi si svolgano con regolarità.
4. Il vice direttore dei
corsi, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un apposito gruppo
di lavoro.
Art. 5
Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è
presieduto dal direttore ed è composto dal vice direttore e da tutti i docenti
e si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
2. Il collegio dei docenti
esprime pareri e formula proposte sulle questioni sottoposte dal direttore o
dal vice direttore sui programmi di studio, sulle modalità di svolgimento dei
corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica e
delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.
3. Il collegio dei docenti
si riunisce di norma ogni tre mesi e comunque su convocazione del direttore.
Art. 6
Personale docente
1. Gli incarichi di
insegnamento, in rapporto alle esigenze dei corsi, sono conferiti annualmente,
con provvedimento dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
per la pubblica istruzione su proposta del direttore del Centro regionale per
la progettazione ed il restauro, fra il personale dell'Istituto centrale per il
restauro, del Centro regionale per la progettazione ed il restauro e
dell'Amministrazione regionale dei beni culturali.
2. Per particolari materie
per le quali non esistono le corrispondenti competenze nel personale di cui al
comma 1°, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche ad
esperti di riconosciuta qualificazione professionale. Ai relativi oneri
provvederà il Centro regionale per la progettazione ed il restauro.
3. Gli incarichi di docenza
sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia
di insegnamento valutata in relazione all'attività lavorativa prestata, ai
precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali,
ai corsi di formazione.
Art. 7
Corsi e materie di insegnamento
1. I corsi hanno durata
triennale.
2. Le materie di
insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di
studi predisposto e periodicamente aggiornato dal Comitato tecnico scientifico.
Art. 8
Modalità di accesso e requisiti
per l'ammissione ai corsi
triennali
1. Ai corsi triennali si
accede mediante selezione pubblica, per esami e titoli, bandita con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, di norma entro il
mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dei corsi. Ove ritenuto
necessario o opportuno dal Comitato tecnico scientifico, a seguito di verifica
del numero dei candidati, si procederà a prove preselettive attinenti alle
prove d'esame, tese ad accertare le attitudini manuali dei concorrenti. Il
bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Comunità
europea.
2. Per l'ammissione ai corsi
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18
anni e non superiore a 30;
b) diploma di scuola media
di secondo grado;
c) cittadinanza italiana o
comunitaria. Sono ammessi alle stesse condizioni, anche i cittadini di altri
Stati purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a
quello richiesto per i cittadini italiani;
d) idoneità fisica alle
attività che il settore di studi prescelto comporta;
e) non aver subito condanne
a pene detentive per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione.
3. Le pratiche per
l'ammissione alla selezione pubblica dei cittadini non comunitari devono essere
svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel Paese di residenza del candidato.
4. I requisiti devono essere
posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio
dei corsi.
Art. 9
Posti messi a pubblica
selezione
1. Il numero dei posti messi
annualmente a pubblica selezione, destinati a due settori, è determinato dal
bando.
2. I settori sono:
a) conservazione dei dipinti
e dei loro supporti, delle superfici architettoniche e dei manufatti lapidei,
musivi e degli stucchi;
b) conservazione dei metalli
e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche.
3. I settori possono essere
modificati o ampliati su proposta del Comitato tecnico scientifico.
4. Il numero dei posti messi
annualmente a pubblica selezione non può essere superiore a venti.
Art. 10
Commissione giudicatrice
1. La commissione
giudicatrice per l'ammissione ai corsi è nominata con decreto dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La commissione è così
composta:
a) dal direttore del Centro
regionale per la progettazione ed il restauro con funzione di presidente;
b) dal vice direttore dei
corsi triennali;
c) da due funzionari
tecnico-scientifici appartenenti al ruolo dell'Istituto centrale del restauro;
d) da un dirigente tecnico
scientifico appartenente al ruolo dei beni culturali ed ambientali del Centro
regionale per la progettazione e il restauro;
e) da un restauratore con
diploma riconosciuto dall'Istituto centrale del restauro;
f) da un restauratore
appartenente al ruolo del Ministero dei beni culturali ed ambientali con
qualifica attinente alle materie d'esame.
3. I componenti di cui alle
lett. c), d), e) ed f) del comma 2 non possono far parte della commissione per
due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.
4. Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario del Centro regionale per la
progettazione ed il restauro.
5. Alla commissione possono
essere aggregati membri aggiunti per materie speciali.
6. Ove ritenuto necessario
per il numero dei candidati, la commissione giudicatrice potrà operare anche
attraverso sottocommissioni.
Art. 11
Prove per l'ammissione ai
corsi
1. L'esame di ammissione
consta delle seguenti prove:
a) attitudinale;
b) pratica;
c) orale.
2. Nella prova attitudinale
i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione
grafica di un manufatto di interesse storico-artistico.
3. Nella prova pratica i
candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta
realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche finalizzati alla
metodologia dell'intervento di restauro, nell'ambito del settore prescelto.
4. Nella prova orale i
candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua
inglese, la conoscenza della storia dell'arte, dei materiali e delle tecniche
di produzione artistica anche con riferimento all'arte siciliana.
5. I candidati stranieri
devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della
lingua italiana.
6. La valutazione è espressa
in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che avranno
riportato almeno sei decimi nella prova attitudinale. Sono ammessi a sostenere
la prova orale i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a
sei decimi nella prova pratica.
7. Al termine delle prove la
commissione giudicatrice, compila per ogni settore messo a concorso, la
graduatoria, che è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali e
ambientali e per la pubblica istruzione.
8. Sono idonei i candidati
che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai diciotto
trentesimi, con non meno di sei decimi nella prova orale.
9. A parità di punteggio
precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in
precedenti concorsi banditi dall'Istituto centrale per il restauro o
dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, o che sia in possesso di altri
titoli di studio individuati nel bando.
10. Le graduatorie sono
affisse all'albo del Centro per un periodo non inferiore a quindici giorni e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed anche, per notizia,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Dalla scadenza del termine
dei quindici giorni decorrono i termini per eventuali ricorsi.
Art. 12
Durata e svolgimento dei
corsi
1. L'anno scolastico ha la
durata di undici mesi e di norma inizia a novembre e termina a ottobre
dell'anno successivo; gli orari e i programmi sono definiti dal collegio dei
docenti secondo le determinazioni del Comitato tecnico scientifico.
2. I programmi prevedono
lezioni teoriche, esercitazioni ed applicazioni pratiche in laboratorio e in
cantieri esterni, anche in periodo estivo.
3. Per la partecipazione ai
cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il
viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le mobilità previste dalle vigenti
norme regionali in materia di trattamento economico di missione previste per
gli operatori tecnici.
4. Il monte ore delle
lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle
esercitazioni pratiche.
Art. 13
Frequenza dei corsi ed esami
1. La frequenza dei corsi è
gratuita ed obbligatoria.
2. L'ammissione all'anno
successivo e all'esame per il conseguimento dell'attestato sono deliberate dal
collegio dei docenti che valuta i risultati ottenuti dello studente nelle
discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.
3. Nelle materie di
insegnamento la valutazione è espressa in decimi e va effettuata entro il 30
giugno. Per un massimo di due insufficienze è prevista la prova d'appello entro
la conclusione dell'anno scolastico.
L'insufficienza nella prova
d'appello determina l'esclusione dal corso.
4. L'attitudine pratica
dello studente è valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle
esercitazioni e dalle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei
laboratori di restauro e nei cantieri estivi.
L'insufficienza
nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
5. Per conseguire
l'attestato di frequenza e profitto gli allievi devono aver superato gli esami
previsti ed una prova finale consistente nella predisposizione e discussione di
un elaborato teorico pratico.
6. La commissione
esaminatrice per il rilascio dell'attestato è nominata con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione.
7. La commissione è composta
da sette membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti della prova
finale. La commissione di cui fanno parte di diritto il direttore o il vice
direttore della scuola dell'Istituto centrale per il restauro, o loro delegato,
il direttore o il vice direttore dei corsi del Centro regionale o loro
delegato, di norma, svolge i propri lavori nella sede del centro.
Art. 14
Anno di perfezionamento e
relativo attestato
1. Al corso annuale di
perfezionamento che si svolgerà in Roma presso l'Istituto centrale per il
restauro, sono ammessi, su domanda in numero non superiore a dieci in base alla
graduatoria di merito, coloro che avranno superato, con esito positivo, l'esame
finale del triennio.
2. L'anno di perfezionamento
comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di
seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e
l'elaborazione di una tesi.
3. L'esame finale per il
conseguimento dell'attestato di perfezionamento, rilasciato dall'Istituto
centrale per il restauro, consiste nella discussione della tesi sul lavoro
svolto.
4. Agli ammessi al corso di
perfezionamento potranno essere concesse, con decreto dell'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali, borse di studio previste dal 2° comma
dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, secondo la graduatoria
di merito e nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
Art. 15
Attestato di frequenza e
profitto
1. L'attestato di frequenza
e profitto costituisce titolo nei concorsi per l'accesso alla qualifica di
restauratore banditi dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione e dal Ministero dei beni culturali ed
ambientali, nonché da altri enti pubblici.
2. L'attestato di
perfezionamento costituisce ulteriore titolo valutabile nei concorsi di cui al
comma 1.
Art. 16
Doveri dello studente e
sanzioni disciplinari
1. Lo studente deve in particolare:
a) partecipare con diligenza
alle attività didattiche;
b) rispettare l'orario dei
corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
c) durante l'orario dei
corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
d) avere cura dei locali,
mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) non valersi di quanto è
di proprietà del Centro per fini personali;
f) in caso di malattia dare
tempestiva comunicazione alla segreteria della scuola, salvo comprovato
impedimento;
g) il numero massimo di
assenze consentite non può superare il limite di un settimo delle ore del
corso.
2. Le violazioni da parte
degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale;
b) sospensione dal corso
sino ad un massimo di dieci giorni;
c) interdizione temporanea
dal corso.
d) espulsione dai corsi.
3. Le sanzioni disciplinari
di cui al comma 2 alle lettere a), b), sono applicate dal direttore dei corsi;
mentre le sanzioni disciplinari alle lettere c) e d) sono applicate dal
direttore dei corsi sentito il collegio dei docenti, di cui all'art. 5 del
presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione, previa contestazione
scritta e sentito lo studente.
Art. 17
Prevenzione sanitaria
1. Con la periodicità
disposta dal competete organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli
accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il mancato
assoggettamento agli accertamenti e la temporanea inabilità dello studente
determinano la sospensione delle attività che comportino prestazioni esposte a
rischio.
3. La sopravvenuta
inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina
il definitivo allontanamento dai corsi.
4. E' assicurato il segreto
professionale sulle condizioni sanitarie.
5. Nell'espletamento delle
attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 18
1. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 11 giugno 1999
CAPODICASA
Registrato alla Corte dei
conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 agosto 1999.
Reg. n. 2, Atti del Governo,
fg. n. 11.